E’ del tutto privo di senso che un potere soprannazionale abbia deciso di doversi occupare della nostra procedura penale. Tanto più in quanto le modifiche che da esso vengono imposte sono pessime. Pretendere di risolvere il problema della giustizia fissando la durata massima del procedimento o delle sue fasi è come pretendere di risolvere il problema della sanità fissando la durata massima delle operazioni chirurgiche. Nell’un caso e nell’altro gli effetti negativi, anziché ricadere sui presunti fannulloni, ricadrebbero unicamente sui cittadini che subirebbero gli effetti di sentenze e di cure errate. Prescindendo dalle assurdità proposte dal Governo, in merito all’eccessiva durata dei processi esistono due possibilità: o i giudici sono fannulloni, ed in questo caso si dovrebbe agire prevedendo sanzioni disciplinari nei loro confronti; oppure i giudici non sono fannulloni, ed in questo caso il problema deve risiedere o nell’insufficienza di uomini e mezzi, o nella natura stessa dei procedimenti, o in entrambe le cose. Esiste un parere pressoché unanime secondo cui la lentezza dei procedimenti dipende dalla scarsità di uomini e di mezzi. Il discorso sui diversi sistemi posti a fondamento dei procedimenti è più complesso ed è l’oggetto della seconda parte di questo scritto.
L’attuale Codice di Procedura Penale è stato approvato nel 1988. Esso non si è limitato ad una semplice riforma, ma ha introdotto un sistema, c.d. Accusatorio, che si differenzia profondamente dal precedente. Quest’ultimo apparteneva al sistema detto Misto che da due secoli è diffuso nei paesi dell’Europa continentale. Il nuovo procedimento accusatorio è stato un fallimento sotto ogni riguardo; è inutilmente complicato ed ha un’eccessiva durata (anche per tale ragione è costretto a prevedere procedimenti speciali quali ad es. il giudizio abbreviato, o il c.d. patteggiamento).
Per quel che riguarda la durata del procedimento penale, il Governo ha scelto di conservare la quantità (ovvero il numero dei gradi di giudizio) e di diminuire la qualità (riducendo i tempi). Si dovrebbe fare esattamente il contrario, anche tenendo conto del fatto che i gradi di giudizio successivi sono sempre peggiori e più imprecisi dei precedenti, poiché i testimoni col passar del tempo ricordano in maniera sempre più vaga, o non ricordano affatto. Il miglior giudizio è quindi quello di primo grado ed esso dovrebbe essere l’unico. Per la procedura civile l’attuale codice è eccellente. Per quella penale sarebbe opportuno tornare al sistema Misto. Come rimedio ad un provvedimento di errata condanna passato in giudicato sarebbe sufficiente la Revisione. Il processo elettronico (o telematico che dir si voglia) dovrebbe essere esteso integralmente a tutti i procedimenti più semplici, ed occupare gran parte di quelli più complessi.
SISTEMI DI PROCEDIMENTO PENALE.
In ragione di alcune caratteristiche fondamentali si distinguono tre sistemi di procedimento penale: Inquisitorio, Accusatorio, e Misto. Tale distinzione è teorica e nella pratica sono possibili variazioni accidentali, ma le caratteristiche essenziali che la determinano sono precise, e corrispondono sempre alla natura del regime dominante.
I) SISTEMA INQUISITORIO.
La caratteristica principale del sistema inquisitorio è il cumulo delle funzioni processuali.
Si ha il cumulo delle funzioni processuali quando il giudice ha sia la funzione di accusa, sia quella di difesa, sia quella di giudice. Pertanto in seguito alla notizia di reato il giudice: a) agisce di propria iniziativa, b) ricerca sia le prove contro l’imputato sia quelle a favore dell’imputato (iniziativa probatoria), c) in ragione di esse giudica. L’imputato rispetto alla funzione di accusa che cumula anche la funzione di giudice è in condizione d’inferiorità. Quindi nel sistema inquisitorio accusa e difesa non sono parti del processo che si confrontano in contraddittorio in condizioni di parità.
Il sistema Inquisitorio era tipico delle Monarchie ed è considerato tipico dei sistemi c.d. totalitari. E’ altamente efficiente, ma si ritiene che limiti la libertà individuale. E’ stato combattuto dai liberali poiché essi ritenevano che i poteri attribuiti al giudice (il detto cumulo delle funzioni processuali) fossero eccessivi e che non ci fosse parità tra accusa e difesa. Il sistema liberale diametralmente opposto a quello Inquisitorio è chiamato Accusatorio.
Per capire che cos’è un procedimento penale (si noti fin d’ora che – come verrà chiarito infra – il processo è una parte del procedimento e che quindi i due termini non sono sinonimi) e quali problemi esso comporti è necessario porre in rilievo alcune fondamentali differenze tra il sistema Inquisitorio e quello Accusatorio. Premetto che io so già che il lettore (ammesso e non concesso che qualcuno legga questo scritto) preferirà il secondo sistema ritenendolo più giusto; in realtà è vero il contrario, tuttavia evito di esaminare tale questione per non ampliare a dismisura il discorso.
Il sistema Accusatorio (infra § II) si pone i seguenti fini: a) nel procedimento accusa e difesa debbono essere parti in condizione di assoluta parità; b) il Giudice deve essere terzo ed imparziale e pertanto deve limitarsi unicamente a dirigere il dibattimento in caso di contrasto tra le parti, ed a decidere unicamente in base alle prove ed alle argomentazioni fornite dalle parti. Per raggiungere tali fini sono necessarie le seguenti condizioni:
1) In seguito alla notizia di reato il Giudice non deve attivarsi di sua iniziativa, altrimenti diverrebbe ipso facto una parte e quindi non avrebbe più il requisito dell’imparzialità; egli deve quindi attendere che qualcuno si attivi con una domanda a lui rivolta;
2) Non potendo attivarsi il Giudice, è necessario che in seguito alla notizia di reato si attivi un organo dello Stato chiamato Pubblico Ministero (si noti che il P.M. è un organo suddiviso in più uffici distribuiti sul territorio nazionale, e non una persona) e per il fatto stesso che il P.M si attiva, esso diviene nel procedimento la parte che accusa (di qui il termine Accusatorio);
3) il Giudice non può più avere l’iniziativa probatoria (la funzione di ricercare le prove) poiché se egli conservasse tale funzione, verrebbe a giudicare le prove che egli stesso ha fornito, e dunque il suo giudizio non sarebbe più imparziale; più in generale il Giudice non può cumulare altre funzioni processuali;
4) Il magistrato del Pubblico Ministero (questo è il modo corretto di chiamare la persona che ha la funzione di P.M.) è una parte e quindi non può, in seguito ai risultati delle sue indagini, rinviare a giudizio l’imputato (salvi i casi di flagranza di reato, e di confessione). E’ necessario pertanto che ci sia una netta separazione tra la fase delle indagini ed il processo; ed è quindi necessario che ci sia un altro giudice (g. dell’udienza preliminare) che decida in merito al rinvio a giudizio;
5) le prove acquisite durante le Indagini Preliminari non hanno alcun valore per il Processo (salve rare eccezioni e salve le prove acquisite in incidenti probatori);
6) nel processo la formazione delle prove deve avvenire unicamente in contraddittorio in condizione di parità tra accusa e difesa; ed il Giudice deve decidere unicamente in base ad esse; tutto quello che è estraneo al dibattimento in contraddittorio tra le parti (salve rare eccezioni) per il Giudice è tamquam non esset.
II) SISTEMA ACCUSATORIO.
Le due caratteristiche principali del sistema accusatorio sono: la separazione delle funzioni processuali e la separazione delle fasi del procedimento.
A) La separazione delle funzioni processuali.
Si ha la separazione delle funzioni processuali quando il giudice si limita unicamente a giudicare in base alle prove fornite dalle parti: ovvero l’accusa e la difesa. Egli pertanto non può attivarsi di sua iniziativa in seguito ad una notizia di reato, né può assumere alcuna iniziativa probatoria; altrimenti cesserebbe di essere imparziale. L’imputato e l’accusa sono parti del processo in condizione di parità. L’imputato ha il diritto di non rispondere e di mentire (a condizione che non accusi altri mentendo). I testimoni vengono interrogati sia dall’accusa sia dalla difesa (il c.d. interrogatorio incrociato durante il quale si ammette che la difesa possa interrogare i testimoni con metodi prossimi al linciaggio morale). Il giudice non deve prendere alcuna iniziativa e deve limitarsi a dirigere il dibattimento tra le parti, poiché in caso contrario cesserebbe di essere imparziale.
Poiché, come s’è detto sopra, il giudice non può attivarsi in alcun modo di sua iniziativa, è necessario che il magistrato del Pubblico Ministero: a) si attivi in seguito alla notizia di reato; b) assuma la guida della Polizia Giudiziaria; c) svolga le Indagini Preliminari; d) eserciti l’Azione Penale alla fine delle Indagini Preliminari – se da queste ha tratto le prove necessarie – chiedendo il rinvio a giudizio dell’imputato al Giudice dell’Udienza Preliminare. In quel momento (ovvero con l’esercizio dell’Azione Penale) ha inizio il Processo.
B) La separazione delle fasi del procedimento.
Il Procedimento Penale si divide in due fasi: a) le Indagini Preliminari, b) il Processo. Il Processo Penale, come s’è detto, ha inizio con l’esercizio dell’Azione Penale da parte del magistrato del Pubblico Ministero e termina con la sentenza definitiva della Corte di cassazione dopo i tre gradi di giudizio; oppure quando una sentenza non è più impugnabile. Per semplicità si tralascia di considerare i procedimenti speciali. (Nota I: l’espressione «mandare/rinviare “a processo”» è sbagliata poiché l’Udienza Preliminare in cui deve essere presa la decisione di rinvio a giudizio fa già parte del processo, in quanto dopo l’esercizio dell’Azione Penale di cui sopra, il processo è già cominciato. L’espressione corretta è quindi «rinvio/rinviare a Giudizio». Nota II: Un’ulteriore conseguenza di ciò che s’è detto sopra è che il «ne bis in idem», ovvero l’impossibilità di procedere una seconda volta per lo stesso reato nei confronti della stessa persona (a cui alcuni fanno riferimento in AP) esiste già in Italia come in tutti gli ordinamenti europei. Infatti non bisogna confondere il processo con i gradi del processo (che in Italia sono tre). Come ho detto sopra, io sono favorevole a ridurre il processo ad un unico grado. Prevedendo però la Revisione nel caso in cui, dopo la condanna definitiva, in ragione di nuove prove il condannato riesca a dimostrare in maniera inconfutabile che la condanna da lui subita era fondata su errati presupposti.
L’importanza della separazione delle due fasi del procedimento si fonda, come s’è accennato, su due ragioni: a) essendo il magistrato del Pubblico Ministero una parte, non può decidere di rinviare a giudizio l’imputato (salve le dette eccezioni) altrimenti la parità delle parti cesserebbe di esistere. E’ quindi necessario che il Giudice dell’Udienza Preliminare stabilisca se in base alle prove si debba accedere oppure no alla seconda fase: il Giudizio; b) le prove raccolte dal magistrato del P. M. durante le indagini preliminari servono unicamente per la richiesta di rinvio a giudizio ma non possono essere usate nel Processo e non possono quindi essere portate a conoscenza del Giudice. Infatti (salve rare eccezioni e salve le prove acquisite in incidenti probatori) la formazione delle prove deve avvenire unicamente in dibattimento con il concorso delle parti; pertanto il Giudice non deve conoscere niente ad eccezione di ciò che avviene e viene provato durante il Processo. Deve essere notato che – mentre nel sistema inquisitorio il fine del Giudice è la ricerca della verità – nel sistema accusatorio il Giudice si limita a stabilire quale delle due parti è stata più convincente, ma la verità gli resta totalmente inaccessibile. Infatti egli non ha alcun mezzo per ricercarla né gli è consentito farlo. Questo è gravissimo.
Il sistema accusatorio è il tipico processo americano descritto nei filmi (sic). Dal 1988 in Italia si è tentato di copiarlo con modi e con esiti disastrosi. Anche perché c’è da tener presente che gli americani hanno senso pratico e pertanto riescono a fare in modo che il loro sistema accusatorio in qualche modo funzioni. Il nostro invece non funzionerà mai, sia perché esso è inutilmente complicato sia perché ha un fortissimo fondamento ideologico. Valga l’esempio della condanna definitiva che negli U.S.A. viene effettivamente applicata e che invece in Italia è semplicemente indicativa; poiché il giudice – in seguito alla sentenza definitiva – deve costantemente verificare il grado di ravvedimento del condannato al fine di ridurla e di sostituire il carcere con pene alternative.
III) SISTEMA MISTO
Il sistema Misto nella prima fase è simile al sistema Inquisitorio. Durante tale fase il Giudice Istruttore (si noti che egli è in condizione di imparzialità e quindi non è una parte come il magistrato del P.M.; e si noti inoltre che il Giudice Istruttore con il codice del 1988 non esiste più) ricerca le prove che verranno utilizzate nel processo. Durante il dibattimento la difesa ha la possibilità di confutare le prove presentate dall’accusa. In questo sistema i testimoni vengono interrogati direttamente dal giudice, il quale quindi ha una funzione attiva. Infatti il suo compito è quello di accertare la verità indipendentemente dalla posizione assunta delle parti. In sintesi: il sistema Misto nella fase delle indagini offre il vantaggio, proprio del sistema Inquisitorio, di avere un giudice imparziale che ricerca le prove che saranno usate nel processo; nella seconda fase offre il vantaggio, proprio del sistema Accusatorio, di consentire alla difesa di confutare le prove proposte dall’accusa; consente inoltre di evitare che i testimoni vengano sottoposti ad interrogatori aggressivi da parte degli avvocati, prevedendo che sia invece il Giudice ad interrogarli; infine ha il vantaggio di permettere al giudice di avere una funzione attiva nella ricerca della verità e di avere rispetto ad essa lo stesso ruolo che ha lo scienziato nelle sue ricerche.
Il sistema misto è stato introdotto in Francia nel periodo napoleonico, con il Code d’Instruction Criminelle del 1808. Fin dalla sua introduzione, per le ragioni dette, è stato considerato il miglior Codice di Procedura Penale liberale. E’ stato e continua ad essere, adattandosi ai tempi ed ai luoghi, il modello dei codici di procedura penale dell’Europa continentale. Ha continuato ad esserlo anche in Italia fino al 1988. La cosa migliore sarebbe tornare a questo sistema.