Il nostro Codice della Strada prevede per la guida con il cellulare sanzioni decisamente importanti.
Sempre l’articolo 173, al comma 3 bis, dispone : “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 165 a euro 661. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio”.
È bene sottolineare come la sanzione per l’uso del cellulare alla guida possa essere comminata anche in assenza di contestazione immediata, ma purché il verbale sia valido è necessario che siano riportati con precisione gli estremi della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In caso contrario si potrà proporre ricorso presso il Giudice di Pace competente per territorio.
Guida con cellulare: sanzioni con contestazione immediata
Qualora, invece, si venga fermati dagli agenti accertatori e si proceda alla multa telefonino contestazione immediata è bene sapere che gli importi della sanzione saranno quelli previsti dall’articolo 173 comma 3 bis del Codice della Strada.
Si andrà quindi da un minimo di 165 ad un massimo di 661 euro, ed in caso di nuova violazione entro due anni dalla prima si potrà essere soggetti alla sanzione della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
In caso di contestazione immediata, qualora vogliate proporre ricorso presso il Giudice di Pace contro il verbale è sempre utile far redigere all’agente accertatore le vostre ragioni così da avere un documento ufficiale da poter utilizzare in giudizio.
Ritiro patente per cellulare alla guida
Gli incidenti provocati per l’utilizzo del cellulare alla guida sono sempre troppo numerosi e l’opinione pubblica ha spesso sollecitato il legislatore ad intervenire con il ritiro patente in caso di utilizzo del cellulare.
Purtroppo nessuna novità è arrivata in merito ed attualmente l’unica sanzione è quella indicata in precedenza della sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di nuova violazione compiuta nel biennio della prima.