Riforma TFR Alcuni quesiti tra i più diffusi

Alcuni quesiti tra i più diffusi…

Il tfr, conosciuto anche come liquidazione, è la somma che il dipendente riceve dall’azienda quando si interrompe, per raggiungimento dell’età pensionabile, per dimissioni o licenziamento, il rapporto di lavoro.

Tfr maturato e maturando

Quando si tratta di riforma del tfr, i dubbi più ricorrenti degli italiani non sono certo pochi. Innanzi tutto, un nodo ancora da sciogliere è legato alla definizione di tfr “maturando” rispetto a quella di tfr “maturato”. Quali sono le differenze tra i due tipi di tfr? Il primo si riferisce alla somma che sarà accantonata dal datore di lavoro, in relazione al periodo di lavoro che verrà svolto in futuro, mentre il maturato è relativo a quanto è stato già accantonato, relativamente al periodo di lavoro pregresso. È bene chiarire che la riforma si riferisce al tfr maturando e dunque futuro. Il tfr maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto con le rivalutazioni previste dalla legge.

Quando si cambia azienda

E che ne è degli accantonamenti dovuti se, dopo avere optato a vantaggio dei fondi di previdenza complementare, per qualche motivo si cambia azienda? La normativa precedente alla riforma disciplina in modo omogeneo i casi di perdita dei requisiti, tant’è che il lavoratore che cessa o cambia l’attività può o riscattare la posizione individuale, o trasferire la propria posizione presso un nuovo fondo. La riforma fa invece delle distinzioni: se il lavoratore cambia lavoro può trasferire la propria posizione presso la nuova forma pensionistica cui ha diritto di partecipare in relazione alla nuova attività; se invece egli cessa l’attività lavorativa può riscattare la posizione maturata, nella misura del 50% se l’inoccupazione dura più di un anno ma meno di due, oppure se il lavoratore viene messo in mobilità o in cassa integrazione guadagni, ma può anche riscattarla totalmente se l’inoccupazione dura più di due anni o se è dovuta a invalidità permanente. Tuttavia, va sottolineato che il riscatto totale non è ammesso se mancano meno di cinque anni al pensionamento.

Richiesta di un anticipo

Con il tfr si può chiedere un anticipo al datore di lavoro per spese sanitarie o per l’acquisto della prima casa. In particolare, il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può ottenere, una sola volta nel corso del rapporto, un anticipo non superiore al 70% del tfr maturato. Tale anticipo può essere richiesto in due casi: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Con i fondi di previdenza complementare è ugualmente possibile avere un anticipo? La risposta è affermativa, ma cambiano alcune condizioni. In qualsiasi momento, infatti, può essere richiesta un’anticipazione fino al 75% della posizione maturata, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, invece, l’anticipo potrà essere richiesto al fondo solamente dopo otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%. L’anticipo potrà essere infine domandato fino al 30% per la soddisfazione di qualsiasi esigenza senza doverne giustificare il motivo. Va segnalato, che ogni fondo pensione mette a disposizione dei propri iscritti un documento denominato specifico sulle anticipazioni contenente tutte le indicazioni e le modalità per effettuare la richiesta.

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