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Rassegna Breve

Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis

1. Contratti di borsa

In materia di contratti di borsa, l`uso dei fissati bollati, previsto dall`art. 3 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, è richiesto soltanto quale modalità di riscossione della relativa tassa, e pertanto non è necessario per la perfezione o validità del contratto e per la prova dello stesso.

Cass. 21 dicembre 2002, n. 18225, sez. 1- PRES Saggio A- REL Di Amato S- PM Ceniccola R (conf.) - Garbagnati c. Salina

2. Deposito bancario

In tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dal comma secondo dell`art. 1835 cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che, secondo i principi generali in tema di prova, è sempre ammessa la dimostrazione che un`operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita.

Cass. 27 settembre 2002, n. 14014, sez. 1- PRES Olla G- REL Celentano W- PM Golia A (conf.) - Banca Sardegna SpA c. Spano

3. Fideiussione

In materia di fideiussione, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, (il cui art. 10 ha modificato senza previsione di retroattività gli art. 1938 e 1956 cod. civ.), la clausola con la quale il fideiussore, in deroga all`art. 1956 cit., dispensava la banca creditrice dall`onere di conseguire una specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito (disciplina la cui illegittimità costituzionale è stata esclusa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 1997) non esonerava la banca medesima dall`osservanza nell`esecuzione del rapporto dei normali canoni di correttezza e buona fede, incombendo tuttavia alla parte che ne deduceva la violazione l`onere di provare le circostanze evidenzianti la contrarietà a buona fede della condotta mantenuta dalla banca che si avvaleva della fideiussione "omnibus".

Cass. 17 gennaio 2003, n. 611, sez. 3- PRES Nicastro G- REL Petti G.B.- PM Uccella F (conf.) - Iafanti c. Banca Roma SpA

4. Fideiussione Omnibus

Con riguardo a una fideiussione "omnibus", prestata in favore di una banca anche in riferimento ad operazioni future con un determinato cliente, la validità della clausola con cui il fideiussore dispensa la banca dall`onere di richiedergli apposita autorizzazione in caso di nuova concessione di credito al debitore garantito, le cui condizioni patrimoniali siano divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito da parte del medesimo, e la conseguente validità della rinuncia preventiva del garante ad avvalersi della liberazione del suo obbligo prevista dall`art. 1956 cod. civ., sono limitate dal dovere della banca di eseguire il contratto di fideiussione secondo buona fede e correttezza, usando l`ordinaria diligenza rapportata alle sue qualità professionali; in particolare, è contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se, raffrontando la situazione debitoria esistente alla data della prestata fideiussione con quella esistente al momento della richiesta del debitore di aumento del credito, il divario è tale da dover fondatamente temere l`insolvenza del debitore.
Cass. 6 agosto 2002, n. 11772, sez. 3- PRES Giustiniani V- REL Chiarini M- PM Maccarone V (diff.) - Banca di Sicilia SpA c. Manca.

5. Interessi e capitalizzazione trimestrale

Le clausole di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, hanno fonte nelle c.d. norme bancarie uniformi, le quali non costituiscono uso normativo, ma uso negoziale e, quindi, non danno luogo al fenomeno dell`inserzione automatica del contratto ai sensi dell`art. 1374 cod. civ.
Cass. 13 giugno 2002, n. 8442, sez. 3- PRES Giustiniani V- REL Di Nanni Lf- PM Pivetti M (parz. diff.) - Maggioni c. Deutsche Bank SpA.

E' nulla, perché in contrasto con l`art. 1283 Codice civile, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi; né tale clausola può ritenersi integrare un uso normativo, per difetto dell`elemento dell`opinio iuris ac necessitatis.
Corte d`Appello Milano 6 marzo 2002 - PRES Trombetti- EST Lamanna - Merlin c. Intesa Gestione Crediti s.p.a.; in I Contratti, 2002, 7, 714 a cura di Rossetti.

6. Interessi e usura

La clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario stipulato anteriormente all`entrata in vigore della nuova disciplina sull`usura (legge n. 108 del 1996) e con la quale siano stati pattuiti interessi divenuti superiori a quelli consentiti da detta normativa, è priva di effetto quanto alla misura degli interessi anteriormente convenuti ed essi possono essere rinegoziati.
Cass. 13 giugno 2002, n. 8442, sez. 3- PRES Giustiniani V- REL Di Nanni Lf- PM Pivetti M (parz. diff.) - Maggioni c. Deutsche Bank SpA.

7. Interessi ultralegali

Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, cod. civ.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso cioé il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all`arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante. Tale è il caso in cui le parti, ai fini della determinazione della misura degli interessi convenzionali, facciano rinvio ad un criterio provvisto, pur nell`ambito di una variabilità nel tempo, dei caratteri di certezza, obiettività, uniformità e conoscibilità sopra indicati, scaturendo il relativo tasso dall`applicazione di un parametro, del genere del tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all`Autorità di vigilanza (restando così soggetta a pubblicità legale), al quale la clausola contrattuale rapporti il tasso anzidetto attraverso una semplice operazione di calcolo aritmetico.
Cass. 21 giugno 2002, n. 9080, sez. 1- PRES Grieco A- REL Giuliani P- PM Russo L.A. (conf.) - Auriti c. Banco di Napoli.

Il riferimento ai tassi di credito praticati usualmente dalle aziende di credito su piazza non era di per sé sufficiente (nel regime previgente) a legittimare la pretesa al pagamento di interessi in misura extralegale, in quanto la sua genericità non consentiva di individuare i parametri in base ai quali il tasso da applicare fosse determinabile (e mancando comunque nella fattispecie la prova di una corrispondenza a tali parametri delle modalità degli ulteriori interessi richiesti).
Tribunale Milano 21 febbraio 2002 - PRES Quatraro- REL Blumetti - Cariplo s.p.A. c. Fallimento S.p.A. Gandossi e Fossati; in Giurisprudenza Italiana, 2002, 5, 999-1000

I criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all`entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell`art. 1, primo comma, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (conv., con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24).

Cass. 24 settembre 2002, n. 13868, sez. 1- PRES Grieco A- REL Marziale G- PM De Augustinis U (conf.) - Sebastian Andorfer OHG c. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA

8. Mandato all'incasso

La cessione di credito ed il mandato all`incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l`immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato "in rem propriam" conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva.

Cass. 3 dicembre 2002, n. 17162, sez. 3- PRES Duva V- REL Durante B- PM Frazzini O (conf.) - Concordato prev. con cessione beni Mantelli E Tucci srl c. Rolo Banca 1473 SpA

9. Mutuo

Il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, esso rappresenta l`elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi.
Cass. 19 aprile 2002, n. 5703, sez. 1- PRES Grieco A- REL Cultrera M.R.- PM Pivetti M (conf.) - Reg. Friuli Venezia Giulia c. Banco Ambrosiano.

10. Responsabilità di promotori finanziari. Condizioni per la sussistenza della responsabilità solidale della società di intermediazione

La disposizione dell`art. 5, comma quarto, della legge n. 1 del 1991, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede, ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all`esercizio delle incombenze di cui è investito. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, insindacabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la Corte territoriale aveva ritenuto, con motivazione ritenuta non illogica dalla S.C., che il rapporto di occasionalità necessaria non fosse escluso dalla circostanza che il promotore aveva indotto gli investitori da lui avvicinati a sottoscrivere valori mobiliari che sarebbero stati acquistati sul mercato non già dalla società che gli aveva affidato l`incarico, ma da altra società.).

Cass. 19 luglio 2002, n. 10580, Sez. 3 - Nicastro G (PRES), Vittoria P (REL), Sorrentino F (conf.) (PM) Interbancaria investimenti SIM SpA (RIC) c. Cantoni ed altri (RES)

11. Revocatoria fallimentare di rimessa in conto corrente

Le rimesse sul conto corrente bancario dell`imprenditore poi fallito sono revocabili, ex art. 67 legge fall., tutte le volte in cui il conto stesso, all`atto della rimessa, risulti "scoperto": sia perché, non essendo assistito da apertura di credito, presenti un saldo a debito del cliente; sia perché il pur consentito indebitamento abbia ecceduto i limiti del fido convenzionalmente accordato al correntista. In tale situazione, secondo la distribuzione dell`onere probatorio sancita dal citato art. 67, alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua esecuzione nel periodo "sospetto", e della "scientia decoctionis" da parte della banca, mentre quest`ultima ha l`onere di provare la natura non solutoria del versamento, eventualmente documentando l`esistenza, all`epoca, di un contratto di apertura di credito in ampliamento rispetto a quella precedentemente concessa.

Cass. 1 ottobre 2002, n. 14087, sez. 1- PRES Grieco A- REL Nappi A- PM Uccella F (conf.) - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. c. Fall. Veicom

 

 

 

 

 



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