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La
Prassi: raccolta di atti giudiziari
1) Ricorso ex art. 700 c.p.c. contro un'opa
2)
Citazione di una banca per danni in tema
di trading on line
3)
Errato calcolo di interessi: giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo (comparsa conclusionale)
4)
Inammissibilità
di decreto ingiuntivo richiesto da mandataria di una
banca (opposizione)
5)
Diritto industriale: concorrenza sleale. Ricorso inibitorio
nel settore della distribuzione di farmaci.
Ricorso
ex art. 700 c.p.c. contro un'opa
TRIBUNALE
DI ROMA
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
.
rappresentati e difesi dall'Avv.., con studio in..,
alla via .., presso il quale tutti gli istanti sono
elett.te dom.ti, come da procura..
premesso
che
1)
la società *SPA* ha per oggetto la raccolta
del risparmio ed esercita il credito fondiario (art.
1 dello Statuto) ed è attualmente soggetta all'applicazione
del testo unico in materia di intermediazione finanziaria,
in quanto le azioni sono quotate nel MTA (mercato telematico
azionario) organizzato e gestito dalla Borsa Italiana
s.p.a., anche se attualmente sottoposte ad un provvedimento
di sospensione dalle negoziazioni, ai sensi dell'art
2.5.1 del Regolamento del Mercato della società di gestione;
2)
invero, già in data 24 marzo 2000 la Borsa Italiana
s.p.a. provvedeva alla sospensione dalle negoziazioni
delle azioni del *SPA* in attesa che i consigli di amministrazione
delle società in possesso del pacchetto azionario di
maggioranza - *C* e *U* - decidessero in merito all'eventuale
cessione delle rispettive partecipazioni nella banca;
3)
ed infatti, dopo una lunga trattativa, la società *M*
*S* *W*
si accordava con i soci di maggioranza del *SPA* per
l'acquisizione del pacchetto azionario di controllo,
a seguito del quale il *SPA* sarebbe divenuto una società
specializzata nella cartolarizzazione e gestione dei
crediti, con un licenziamento previsto di 200 dipendenti
sui circa 300 che lavoravano prima che intervenisse
l'acquisizione;
4)
è in data 2 maggio 2000 che la Borsa Italiana comunicava
il più drastico provvedimento di sospensione delle azioni
*SPA* a tempo indeterminato, e ciò in relazione alla
decisione dell'assemblea straordinaria del *SPA* - tenutasi
il 29 aprile 2000 -
di ridurre il capitale sociale a zero e provvedere
ad un contestuale aumento;
5)
proprio in occasione dell'operazione sul capitale del
*SPA*, in base alla quale, dopo la riduzione a zero
del capitale, ed in sede di ricostituzione dello stesso,
le azioni sono state emesse ad un prezzo di Lire 2.530,
(di cui Lire 1530 a titolo di sopraprezzo, per la copertura
di perdite già accertate), i rappresentanti di *C* e
*U* e della *L*
Holding s.p.a. (quest'ultima costituitasi su iniziativa
del Gruppo *M* *S* per l'acquisizione di partecipazioni
di società operanti nel settore bancario) stabilivano
le modalità di trasferimento delle partecipazioni di
controllo, così in sintesi strutturata:
a)
lancio
da parte di *L* Holding di un'opa totalitaria sui diritti
di opzione spettanti ai soci ed a ai portatori di obbligazioni
convertibili, ad un prezzo di Lire 1000 (corrispondente
alla sottoscrizione di due azioni del *SPA*);
b)
impegno
di *C* e *U* di non aderire all'opa e di sottoscrivere
le azioni in sede di aumento di capitale del *SPA*,
pagando altresì il sopraprezzo versato da *L* Holding
in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale,
una volta acquisiti i diritti di opzione;
c)
impegno
di *L* Holding di acquistare, dopo l'esecuzione dell'aumento
di capitale, le azioni del *SPA* possedute da *C* e
*U* al prezzo di Lire 1000;
d)
trasferimento
a *C* e *U*, entro il 31 agosto 2001, se del caso mediante
scissione o altre operazioni, di alcune attività e passività
del *SPA*;
e)
lancio
dell'opa ex
art. 108 Tuf da parte di *L* Holding a seguito dell'acquisizione
di una partecipazione di entità superiore al 90% delle
azioni con diritto di voto;
f)
acquisizione
della totalità delle azioni con diritto di voto da parte
della *L* Holding al prezzo stabilito da un esperto,
dopo l'operazione di scissione di cui al capo sub d),
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 111 Tuf.;
6)
modalità e termini dell'operazione di acquisizione sono
contenute, con alcune imprecisioni - peraltro di indubbia
rilevanza sotto il profilo della violazione del diritto
di corretta informazione - nel "documento di offerta"
relativa a n. 125.000.000 diritti di opzione, promossa
da *L* Holding, con l'assistenza di *M* *S* & Co.
Limited in qualità di consulente finanziario: in tale
documento, si precisano, tra l'altro, le attività che
sarebbero state trasferite "a valore di libro" a *C*
e *U*, e, in particolare si indica che al termine dell'operazione
il *SPA* avrebbe potuto presentare un patrimonio netto
pari a circa Lire 12.500.000.000 (si badi che il capitale
sociale, invece, interamente versato ed esistente dopo
l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato il
29 aprile 2000, era pari a Lire 250.000.000.000, diviso
in n. 250.000.000 azioni del valore nominale di Lire
1000);
7)
da ultimo, dopo l'acquisizione di più del 90% del capitale
sociale del *SPA* da parte della *L* Holding (la cessione
del pacchetto azionario di controllo da parte di *C*
e *U* sarebbe intervenuto solo in data 2 ottobre al
prezzo di Lire 1000 per azione) e in seguito anche alle
diffide pervenute da numerosi azionisti, la Consob,
con provvedimento del 22 dicembre 2000, ha stabilito
il prezzo dell'opa ex art. 108 Tuf a carico di *L* Holding,
pari a Lire 2810 per azione, tenendo conto (così si
legge nella scarna e lapidaria motivazione), da un lato,
della precedente offerta sui diritti di opzione e del
prezzo pagato per la sottoscrizione delle nuove azioni
(Lire 1.000/2 + 1530) e dall'altro, del patrimonio netto
rettificato (indicato in Lire 825 sulla base delle informazioni
fornite dal nuovo azionista di controllo e della società
di revisione);
8)
tuttavia, in data 26 gennaio 2001, la *L* Holding ha
ceduto il 93,2% circa del capitale sociale di *SPA*
- al prezzo maggiorato di Lire 1240 per azione, e cioè
maggiorato di Lire 240 rispetto al prezzo che risulta
formalmente pagato a *C* e *U* (anche perché queste
ultime si sono accollate l'onere del pagamento dell'intero
sopraprezzo in sede di ricostutuzione del capitale) - alla
**F Holding, una società di diritto olandese costituita
ad hoc in data 27 settembre 2000, amministrata dall'indiano
sig. Shirish Godbole, e controllata dalla stessa *M*
*S* *W* (in sostanza, cedente e cessionaria del pacchetto
azionario di controllo sono controllate da *M* *S* *W*
attraverso la ***I.F.B.V. con sede ad Amsterdam);
9)
nel frattempo i consigli di amministrazione di *SPA*,
*C* e *U*, rispettivamente in data 18, 19 e 21 dicembre,
avevano approvato un progetto di scissione parziale
del *SPA* (per un valore contabile pari al 95% del patrimonio
netto) a favore di *C* e *U* e l'assemblea straordinaria
del *SPA* è stata convocata per il 20 marzo 2001 (in
prima convocazione);
10)
immediatamente dopo, e precisamente il 19 febbraio 2001,
e quindi per prevenire la partecipazione degli azionisti
di minoranza all'assemblea ed evitare l'inizio delle
azioni legali da parte di costoro, è stata lanciata
dalla **F Holding l'opa residuale al prezzo fissato
dalla Consob (prezzo, si badi, fissato prima
dell'ulteriore cessione del pacchetto azionario ad un
prezzo superiore): la durata dell'offerta è fissata
dal 19 febbraio al 9 marzo 2001 e l'azionista
che aderisse rinunzierebbe ad ogni azione giudiziaria
(per espressa indicazione nel modulo di adesione)
con clausola di dubbia validità, su cui la Consob è
ora chiamata a rispondere;
11)
l'assemblea straordinaria del *SPA* è stata convocata
in data 20 marzo 2001 in prima convocazione e in data
27 marzo 2001 in seconda convocazione per deliberare
la scissione parziale in favore di *C* e *U*;
tanto
premesso
nel
ritenere sussistenti i presupposti ex art. 700 c.p.c.
per la sospensione dell'opa residuale lanciata da .*SPA*
Holding in fata 19 febbraio 2001, con scadenza 9 marzo
2001, gli istanti, a complemento dell'esposizione dei
fatti, precisano quanto segue, già oggetto di segnalazione
e denuncia alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte
di altri azionisti.
<< A. E' pacifico che
nella vicenda sintetizzata in premessa siano avvenute
una serie di irregolarità di gestione del *SPA*, tanto da far già
intervenire - secondo le rispettive competenze - la
Consob e la Banca d'Italia. L'esercizio del 1998 si
era chiuso per il *SPA* - a detta di numerosi analisti
finanziari - con risultati soddisfacenti rispetto alle
aspettative (vedasi le notizie apparse più volte sul
Sole 24 Ore, ed in particolare nelle edizioni del 3.3.1999,
del 25.3.1999, del 22.4.1999, in cui si evidenziava
un miglioramento della situazione dei crediti in sofferenza,
una riduzione delle perdite rispetto all'anno precedente,
una nuova strategia aziendale, con diminuzione di sofferenze
e "incagli" e un'importante operazione di cartolarizzazione
dei crediti). Ma già con il primo semestre 1999 si accertavano
90 miliardi di perdite. Ciò nonostante, potenziali acquirenti
delle partecipazioni di controllo non sono mai
mancati, segno evidente di un indubbio interesse
verso le attività patrimoniali del *SPA*. Del resto,
come ben noto, la cartolarizzazione dei crediti appariva
lo strumento attraverso il quale le imprese di credito
fondiario si sarebbero "liberate" dell'enorme peso delle
sofferenze, attraverso la cessione pro soluto dell'intero
ammontare - o di una parte - dei crediti in sofferenza.
Peraltro, la cartolarizzazione dei crediti appariva
destinata ad un mercato molto più ampio, dal leasing
al mutuo ipotecario, dal credito fondiario a quello
ordinario.
B. Delle perdite verificatesi nel *SPA* non si
é mai ottenuto un dato
chiaro ed inequivocabile, e soprattutto non contradditorio
con le informazioni di volta in volta fornite dagli
amministratori, perché sono del tutto mancati principalmente
i controlli interni. E' sufficiente pensare - solo per
descrivere la punta di un iceberg - che il 17 gennaio
2000 il Consiglio di amministrazione del *SPA* informava
che il giorno precedente aveva verificato l'esistenza
di perdite (attraverso la redazione di un "preconsuntivo")
di circa 190 miliardi. Ma "incalzati" dalla Consob,
i dirigenti del *SPA* si sono affrettati a precisare
che le perdite potevano prospettarsi pari al residuo
del patrimonio netto (questa volta, perciò, pari a 380
miliardi), tanto che la Consob - a quel che risulta
- aprì un'istruttoria in merito, del cui esito si sono
perse le tracce. Fatto sta che, al momento della convocazione
dell'assemblea nell'aprile 2000,
le perdite indicate nella situazione patrimoniale
redatta ex artt. 2446-2447 c.c. erano di tale entità
da intaccare - una volta assorbite tutte le riserve
- per intero il capitale sociale, comportando altresì
- in sede di ricostituzione del capitale - l'esborso
di Lire 1530 per azione a titolo di sopraprezzo, destinato
alla copertura delle ulteriori perdite già accertate.
In questa "babilonia" di perdite, dove la
Consob tardava ad esercitare i propri poteri di controllo,
è inutile precisare che il mercato azionario ha reagito
in maniera nervosa e a volte incoerente, mantenendosi
la quotazione ad un prezzo ben più alto di quello apprezzabile
in base alle notizie sulle "presunte" perdite. Ed infatti,
il vero "crollo" delle quotazioni e la successiva sospensione
dalle negoziazioni sono avvenute in seguito alla notizia
della cd. "opa a mille lire" (vedasi per un resoconto
la notizia apparsa sul Sole 24 Ore del 19 gennaio 2000),
cioè con l'annuncio che i due azionisti di controllo
*C* e *U* avevano avviato trattative con la *M* *S*
*W* dirette alla cessione
del proprio pacchetto azionario fuori dai mercati regolamentati,
previo il lancio di un'opa al valore di 1000 Lire. E
per la verità, proprio il valore di 1000 Lire è stato
il prezzo successivamente indicato per l'opa sui diritti
di opzione, lanciata dalla *L* Holding in seguito all'operazione
sul capitale (riduzione a zero del capitale per perdite
e ricostituzione previo pagamento di un sopraprezzo
a copertura di perdite), avviata nell'aprile 2000. Tuttavia,
è sintomatico che nel febbraio 2000 le azioni *SPA*
erano quotate ancora ad un prezzo di circa Lire 2000,
segno evidente che il mercato - influenzato dai resoconti
degli analisti - restava comunque interessato alle future
prospettive del *SPA*. Ma tali prospettive contrastavano
- come appresso specificato - proprio con gli obiettivi
degli azionisti di riferimento e soprattutto con la
società interessata all'acquisizione, che avrebbe voluto
ridurre drasticamente i costi dell'operazione in danno
degli azionisti cd. esterni (rectius "parco buoi").
C. Se i controlli interni non hanno funzionato,
è probabilmente dipeso anche da uno scarso impegno delle autorità di controllo. Situazione questa tipicamente italiana, perché in altri
mercati regolamentati la situazione sarebbe stata affrontata
in maniera ben diversa, con interventi preventivi e
radicali, anche a tutela degli investitori e del regolare
funzionamento dei mercati. Non vi è dubbio che la Consob
abbia richiesto l'audizione dei sindaci il 21 gennaio
2001, ciò - però - solo dopo l'inatteso peggioramento
dei risultati del 1999. E' strano, poi, che solo dopo
la richiesta di audizione dei sindaci, i "vertici" del
*SPA* e degli azionisti di controllo (*C* e *U*) abbiano
avuto l'estro di annunciare perdite ben maggiori, pari
almeno al patrimonio netto (e poi, dopo tre mesi, addirittura
vi è stato bisogno di far coprire le perdite con versamenti
degli azionisti a titolo di sopraprezzo!).
D. Invero, il *SPA* è stato oggetto di ispezione - iniziata il 16 aprile 1999 e
terminata il 23 luglio 1999 - da parte della Banca d'Italia,
che ha comportato rettifiche analitiche di valore su
crediti per un importo pari a Lire 216 miliardi, contabilizzate
nel bilancio relativo all'esercizio 1999. Tuttavia la rettifica
- per un
ulteriore importo di Lire 711 miliardi - di valori iscritti
all'attivo dello stato patrimoniale del bilancio al
31.12.1999 (approvato dall'assemblea tenutasi il
29 aprile 2000, convocata anche in sede straordinaria
per le operazioni sul capitale ex art. 2447 c.c.) ha
avuto per oggetto ulteriori crediti "dubbi", che gli
ispettori della Banca d'Italia non hanno verificato
e che il Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo
2000 riteneva di cedere pro soluto a "primarie istituzioni creditizie internazionali" (così
si legge nella relazione della società di revisione
(.) al bilancio di esercizio al 31.12.1999). Ed infatti,
gli amministratori hanno indicato i crediti al valore
"pari alla stima del prezzo di cessione pro soluto" (v. relazione della società di revisione), ritenendo che
tale prezzo (meramente offerto da terzi) costituisse
valido presupposto per l'indicazione
in bilancio di un importo di gran lunga inferiore rispetto
a quello prudenzialmente indicato nell'anno precedente
ritenuto congruo dagli ispettori della Banca d'Italia
in sede di ispezione (in realtà, i crediti ceduti
con clausola pro soluto devono essere stralciati dal
bilancio e la differenza rispetto al valore nominale
rilevata nel conto economico dell'esercizio in cui è
avvenuta la cessione: così Caratozzolo, Il bilancio d'esercizio, Milano, 1998,
323).
E. Come noto, infatti, l'art. 20, co. 4, del d.lgs.
27 gennaio 1992, n. 87, stabilisce che «i crediti sono
valutati secondo il valore presumibile di realizzazione
da calcolare, tenendo anche
conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:
a) alla situazione di solvibilità dei creditori; b)
alla situazione di difficoltà nel servizio del debito
da parte dei paesi di residenza dei debitori». Orbene,
è evidente la maggiore complessità della disposizione
nei confronti di quella contenuta nell'art. 2426, n.
8, c.c. (Costi, L'ordinamento bancario, Torino, 1994,
438): in ogni caso, tuttavia, la
disposizione prevede che la valutazione del credito
non possa
essere fatta esclusivamente
in base al quotazione di mercato ove esistente,
tanto è vero che è utilizzato l'avverbio "anche": diversamente
il legislatore avrebbe previsto esclusivamente il rinvio
alla quotazione di mercato per stabilire l'importo da
indicare in bilancio. Nella fattispecie, peraltro, la
rivalutazione è avvenuta non in base ad una vera e propria
"quotazione" di mercato, ma in forza di presunte offerte
dirette alla cessione del credito. Ed è quanto meno
singolare che la decisione di provvedere ad una rivalutazione
dei crediti in base al prezzo - meramente offerto -
di cessione sia stata presa nel marzo 2000, e cioè quando
oramai gli accordi relativi al trasferimento della partecipazione
azionaria di controllo del *SPA* erano stati perfezionati
(per conferma, vedasi pag. 41 del bilancio di esercizio
del 1999 sub "evoluzione della gestione e fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio", con precisa
indicazione degli accordi di marzo 2000 tra la *M* *S*,
*C* e *U*): ciò, infatti, ha comportato immediate conseguenze
nel bilancio chiuso al 31.12.1999, approvato dall'assemblea
nell'aprile 2000, convocata anche in sede straordinaria
per le necessarie operazioni sul capitale ex art. 2447
c.c.
F.
E' sintomatica di irregolarità commesse dai precedenti
e dagli attuali amministratori la circostanza che gli
ispettori della Banca d'Italia, nel periodo 16 aprile/23
luglio 1999 non abbiano accertato tali perdite
ingenti per oltre 900 miliardi, pervenendo solo
ad una rettifica analitica di valori su crediti pari
a Lire 216 miliardi. In sostanza ci si trova dinanzi
all'alternativa di ritenere erronee le valutazioni dei
crediti riportati nel bilancio al 31.12.1998 ovvero
al 31.12.1999 oppure entrambe, dovendosi propendere
per l'ultima ipotesi, in quanto medio
tempore è intervenuta l'ispezione da parte della
Banca d'Italia (salvo a non dover sconfessare anche
le ispezioni eseguite da quest'ultima). Non è un caso
che siano del
tutto generiche (e quindi contra
legem) le indicazioni contenute nella nota integrativa
del bilancio al 31.12.1999, in quanto - come ben
noto - la nota integrativa avrebbe dovuto specificamente
indicare «i criteri applicati (.) nelle rettifiche di
valore» (art. 2427, n. 1, c.c.; arg. ex art. 20, d.lgs.
27 gennaio 1992, n. 87; Circolare n. 166 del 30 luglio
1992 della Banca d'Italia). In particolare, la Banca
d'Italia ha stabilito che, nella nota integrativa del
bilancio delle banche, siano indicati «i criteri adottati
nelle rettifiche di valore» (nella parte A della nota
integrativa) laddove per rettifiche di valore si intende
anche la «svalutazione . di elementi dell'attivo» (art.
5.12 della Circolare della Banca d'Italia 166/1992).
Orbene, nella nota integrativa non vi è cenno ad una
svalutazione avvenuta sulla base di offerte pervenute
al *SPA* aventi per oggetto la cessione dei crediti.
Né si conoscono "le primarie istituzioni creditizie
internazionali" che secondo la società di revisione
avrebbero proposto la cessione dei crediti o quanto
meno avrebbero indicato dei prezzi per un'eventuale
cessione. D'altra parte, la necessaria indicazione dei
soggetti in favore dei quale la cessione si sarebbe
potuta perfezionare, ad un prezzo di gran lunga inferiore
a quello di presumibile realizzo indicato nel bilancio
precedentemente approvato (al 31.12.1998) - tanto da
comportare una rettifica forfettaria di Lire 711 miliardi
- sarebbe stata quanto meno opportuna (anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 2391 c.c.)!
G.
A questo punto, non resta che stabilire anche le
evidenti responsabilità
dei componenti del
collegio sindacale: in forza dell'art. 52 del t.u.b.
(così come recentemente novellato dall'art. 211, co.
1, del Tuf, «il collegio sindacale informa senza indugio
la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,
che possono costituire una irregolarità nella gestione
delle banche o una violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria. L'attuale testo dell'art. 52 Tub
fa riferimento a comportamenti «che possono costituire
un'irregolarità, laddove il vecchio testo sembrava presupporre
un già avvenuto accertamento dell'irregolarità» (così
D'Angelo, I sindaci delle società bancarie, Milano, 2000, 236, secondo cui
vi è obbligo di denunciare immediatamente alla Banca
d'Italia le irregolarità senza un preventivo accertamento).
Ed invero, il ruolo che avrebbe dovuto e dovrebbe ora
svolgere il collegio sindacale deve essere finalizzato
ad una vigilanza attiva e incisiva e non limitata, come
è finora avvenuto, ad una verifica limitata ad aspetti
prevalentemente formali, come emerge dalla documentazione
contabile del *SPA* finora raccolta.
H.
Sintomo del "disagio" avvertito dai massimi esponenti
del *SPA*, dinanzi alle irregolarità che si stanno censurando,
sono, peraltro, le dimissioni
dapprima del dr. (.) dalla carica di consigliere di
amministrazione il 20 giugno 1999 e poi del Presidente
del Consiglio di Amministrazione, (.) e del sindaco
(.) in data 14 marzo 2000, in prossimità dell'assemblea
del 29 aprile 2000: quell'assemblea, cioè, che avrebbe
portato all'azzeramento del capitale sociale sulla base
di una situazione patrimoniale nella quale venivano
indicate perdite tali da dover determinare un esborso
non indifferente a carico di quei soci che avessero
esercitato i diritti di opzione. Situazione, questa,
chiaramente diretta all'alienazione dei diritti di opzione
(ex art. 2441 c.c.), assicurata peraltro dall'opa sugli
stessi lanciata da *L* Holding.
I.
Non vi è esempio concreto più chiaro di questo per descrivere
un'operazione di squeezing out. L'alienazione dei beni sociali e il comportamento degli azionisti di maggioranza
volto a rendere poco attraente la partecipazione azionaria
agli altri azionisti, tanto da invogliarli all'alienazione
delle proprie azioni (freeze-out)
ovvero a ridurre o eliminare la partecipazione sociale
della minoranza (squeeze-out) avvengono attraverso operazioni sul capitale accompagnate
da una costante situazione di conflitto di interessi
da parte degli amministratori, già d'accordo sia con
l'azionista di riferimento sia con il soggetto interessato
all'acquisizione. Non è questa la sede per descrivere
la ripetuta violazione
degli standard di diligenza da parte degli stessi
azionisti di maggioranza nel caso in esame, che porterebbe
ad un'esposizione articolata della nozione di fiduciary, che con il tempo si è distaccata
dal mero rispetto dei principi di correttezza e di agire
in buona fede (v. Rubino de Ritis, in Giur.
comm., 1997, I, 904, proprio in relazione ad ipotesi
di disgregazione del complesso aziendale). Né occorre
troppo dilungarsi sulla ratio delle norme indicate in epigrafe della presente istanza, dirette
senz'altro a ripristinare l'ordinato svolgimento dell'attività
sociale. Occorre qui solo chiarire la mala
gestio degli amministratori e l'insufficiente o
omesso controllo da parte dei sindaci. Va infatti valutata
gravemente la
posizione in conflitto di interessi degli amministratori) del *SPA*,
in quanto le loro decisioni sono state poste esclusivamente
in essere per il perseguimento dell'interesse del nuovo
azionista di controllo in danno della società. E va
rilevato che l'inadeguatezza del rimedio contenuto nell'art.
2391 c.c. - soprattutto per i limiti probatori della
situazione conflittuale - ed i problemi connessi con
la legittimazione all'impugnativa delle delibere del
consiglio di amministrazione - non consentono un'adeguata
tutela della minoranza, se non attraverso i
controlli cd. "esterni" (da parte delle Autorità
di Vigilanza o dell'autorità giudiziaria nell'ipotesi
in cui trovi applicazione l'art. 2409 c.c.). La gestione
del *SPA* non può, infatti, essere sacrificata al cd.
interesse di gruppo della *M* *S*, in quanto l'art.
2391 c.c. tollera le direttive della capogruppo solo
quando non siano accompagnate da contropartite economiche
(proprio in merito ai gruppi finanziari, v. Pisani,
in Banca e borsa, 1995, I, 214). Ed è pacifico che l'agire in conflitto
di interessi degli amministratori si presti ad integrare
un'irregolarità grave di gestione (proprio in ipotesi
di squeezing out, v. Rubino de Ritis, in Giur. comm., 1996, II, 277).
J.
La disgregazione del complesso aziendale
del *SPA*
oramai acquisito dal gruppo dalla *M* *S* (tipico esempio
di looting case)
si è svolta e si sta svolgendo attraverso un costante
comportamento in conflitto di interessi da parte degli
amministratori, al solo fine di deprimere le quotazioni
delle azioni, ottenerne la sospensione dalla negoziazione,
favorire il successo dell'acquisizione attraverso il
lancio dell'opa sui diritti di opzione una volta azzerato
il capitale, garantire enormi vantaggi patrimoniali
anche dal punto di vista fiscale attraverso l'operazione
di scissione o comunque di trasferimento di attività
in favore degli ex azionisti di controllo. Non a caso
la cessione pro
soluto dei crediti in bonis di *SPA* e di quelli cd. "dubbi" è avvenuta in data 1/6 dicembre 2000, e cioè poco
prima che la Consob fosse chiamata a stabilire il prezzo
per l'opa residuale e dell'operazione di scissione:
tale cessione è avvenuta "a valore di libro", dopo ovviamente
la riduzione del loro valore, come esposto sopra, in
sede di redazione del bilancio per l'esercizio 1999,
approvato dall'assemblea ordinaria in data 29 aprile
2000. Peraltro, in base ad una perizia redatta ai fini
dell'operazione di scissione, è stato determinato un
valore della parte di patrimonio di *SPA*, oggetto di
scissione, pari a Lire 874 per azione, e ciò sulla base
di un non meglio definito "valore corrente di mercato
e di stima dei singoli elementi patrimoniali" (v. pag.
31 del prospetto di offerta residuale): ciò conferma
un costante atteggiamento degli amministratori diretto
a ridimensionare i valori iscritti in bilancio o in
altre situazioni patrimoniali per indurre la "fuoriuscita"
degli azionisti di minoranza o comunque per ridurre
i costi di acquisizione da parte del nuovo azionista di controllo, nell'ambito del gruppo
societario *M* *S*.
K.
Sotto quest'ultimo profilo, e nell'immanenza dell'operazione
di scissione, già deliberata dai rispettivi consigli
di amministrazione, è opportuno verificare l'eventuale elusione della disciplina fiscale,
con ovvie responsabilità, sotto tutti i profili, degli
amministratori delle società che partecipano all'operazione.
E non è un caso, che nell'imminenza dell'opa ex art.
108 Tuf, dopo che la Consob - il 22 dicembre 2001, -
aveva stabilito il prezzo (senza una ponderata analisi
tecnica, peraltro imposta dalla stessa disciplina regolamentare
stabilita dalla Consob), è avvenuto un ulteriore inatteso
passaggio della "palla" (che scotta): e cioè
il trasferimento del pacchetto azionario, acquisito
da *L* Holding (costituita, come si è detto, proprio
per l'acquisizione del *SPA*), ad altra società (sempre
facente parte del Gruppo *M* *S*) costituita per l'occasione.
L.
Proprio dal contenuto del provvedimento della Consob
di determinazione del prezzo dell'opa residuale sulle
azioni del *SPA* ex art. 108 Tuf (che non tiene conto
dell'ulteriore trasferimento a titolo oneroso della
partecipazione di controllo), risulta espressamente
che *L* Holding ha trasmesso elementi informativi su
*SPA*, evidentemente comunicati dagli amministratori
di quest'ultima, da cui risulterebbero, ai fini della
determinazione del valore del patrimonio netto rettificato
(ex art. 50 del Reg. Consob 11971/1999) ulteriori diminuzioni del valore reale delle azioni. Ciò comporta
- se pure vi fossero dubbi - che ulteriori
dismissioni di attività
del *SPA* sono in atto, a tutto svantaggio degli
azionisti di minoranza, per garantire la totale acquisizione
delle azioni del *SPA* da parte del Gruppo *M* *S* (con
la successiva applicazione dell'art. 111 Tuf) ed un
notevole vantaggio patrimoniale per *C* e *U* attraverso
soprattutto l'operazione di scissione: queste ultime,
infatti, si sono accollate il peso del debito relativo
al sopraprezzo di tutte le azioni sottoscritte da *L*
Holding, come chiarito anche nel "documento di
offerta" sui diritti di opzione, sul presupposto,
però, di ricevere successivamente parti del patrimonio
del *SPA*. A conti fatti, l'operazione di acquisizione
e disgregazione, già avviata ma ancora in corso, trova
il suo corrispettivo nella dismissione dell'attivo della
società target, e cioè della parte più consistente ed
interessante del patrimonio del *SPA*.
M.
A completezza delle irregolarità poste in essere dagli
amministratori e sindaci del *SPA* e in presenza di
uno dei più classici esempi di "looting case", già noti
alla giurisprudenza americana, certamente più sensibile
rispetto alla nostra alla tutela degli azionisti di
minoranza, va
evidenziata la completa assenza di programmi di sviluppo
per il *SPA*, come emerge dalle generiche indicazioni
nel prospetto di offerta pubblica residuale (si legge,
a pag. 34, che l'offerente vuole "rifocalizzare la missione
di *SPA* verso servizi svolti a sfruttare le sinergie
con le società appartenenti al gruppo"), e dalle indicazioni
fornite nello stesso prospetto del valore delle azioni
di *SPA*, una volta completata l'operazione di scissione
parziale. A questo punto, appare incomprensibile il
rilascio da parte della Banca d'Italia delle autorizzazioni
ex art. 19 Tub, tenuto conto che devono ricorrere le
condizioni atte a garantire
una gestione sana e prudente della banca, mentre nella
fattispecie l'acquisizione della banca è avvenuta per
finalità disgregative. Il che è da ultimo confermato
dal progetto di scissione del *SPA* (v. pag. 3 della
relazione del CdA del *SPA* sul progetto di scissione)>>.
*****
Dall'esposizione in premessa
dei fatti rilevanti che hanno riguardato l'attività
e l'organizzazione del *SPA* nonché dei chiarimenti
sub lett. A-M, già oggetto di esposto alla Banca d'Italia
ed alla Consob per l'emissione dei provvedimenti di
loro competenza, nonché
alla Procura della Repubblica, per gli accertamenti
del caso, emergono i pericoli di un danno immanente
ed irreparabile a carico degli istanti.
I)
Sul periculum in mora.
Le
singole operazioni poste in essere dai diversi azionisti
di controllo, che si sono succeduti nel tempo (*C*,
*U* e poi *L* Holding ed infine MS *SPA* Holding) che
hanno riguardato il *SPA* (riduzione del capitale e
contestuale reintegrazione, opa sui diritti di opzione,
cessione delle attività del *SPA* attraverso operazioni
intragruppo, trasferimento della partecipazione di controllo
a *L* Holding, ulteriore cessione del pacchetto di controllo
a società di diritto olandese, lancio di opa residuale
da parte di quest'ultima e contestuale convocazione
dell'assemblea straordinaria per provvedere alla scissione
parziale in favore dei precedenti azionisti di controllo,
*C* e *U*) sono tutte espressione di un unico e ben
delineato progetto strategico, ideato e pervicacemente
portato in attuazione, al solo fine di danneggiare gli
azionisti di minoranza (recte, azionariato diffuso).
Questi ultimi hanno dovuto assistere pressoché inermi
prima alla svalutazione del patrimonio del *SPA* (per
invogliare la dismissione delle loro partecipazioni
azionarie al tempo in cui la società era quotata, ad
un prezzo peraltro gravemente ridimensionato rispetto
alle precedenti quotazioni) e poi alla disgregazione
del complesso aziendale, quest'ultimo attuato per favorire
il cambiamento del socio di controllo ad un prezzo complessivo
assai ridotto. Il costo, infatti, dell'acquisizione
del controllo del *SPA* è sostanzialmente posto a carico
di quest'ultima (società target): al termine della complessa
operazione che si concluderà con la scissione parziale
del *SPA* in favore dei precedenti azionisti di controllo,
il nuovo gruppo di comando (*M* *S*) riuscirà ad acquisire
le attività della società target, ponendo il costo complessivo
dell'operazione a carico di quest'ultima (e quindi degli
azionisti di minoranza che non hanno dismesso le loro
partecipazione al momento dell'opa sui diritti di opzione
e che non dismetterrano le loro partecipazioni in sede
di opa residuale). Il corrispettivo di *C* e *U* dall'operazione
di dismissione delle loro partecipazione non sta nel
prezzo ricevuto da *L* Holding, che è addirittura "negativo"
(ed infatti, *C* e *U* hanno versato, in luogo di *L*
Holding, il sopraprezzo cui quest'ultima era tenuta
a versare, una volta acquistati i diritti di opzione),
ma nei benefici, anche di natura fiscale, con evidente
elusione della disciplina tributaria, attraverso la
progettata scissione.
L'illecito
depauperamento del patrimonio del *SPA* in danno degli
azionisti cd. esterni emerge per tabulas da due circostanze
documentali: a) nel prospetto informativo dell'opa residuale,
lanciata dal MS *SPA* Holding, in data 19 febbraio 2001,
è allegato il modulo di adesione, dove è imposto al
sottoscrittore la seguente clausola: "rinuncia espressamente
e definitivamente ad ogni pretesa o ragione comunque
connessa con il possesso delle azioni" (clausola, questa,
evidentemente diretta a prevenire un inevitabile contenzioso,
a seguito delle irregolarità poste in essere, non solo
dall'offerente, tanto da implicare una sorta di "rinunzia
omnibus"); b) malgrado la Consob avesse posto in essere
a carico della *L* Holding il lancio dell'opa residuale,
sul presupposto che quest'ultima detenesse una partecipazione
sul capitale del *SPA* superiore al 90% (art. 108 Tuf),
ottenuta attraverso il lancio dell'opa sui diritti di
opzione al prezzo di Lire 1000, l'opa residuale è lanciata
da altra società, la MS *SPA* Holding, allo stesso prezzo
stabilito dalla Consob, malgrado sia intervenuta un'ulteriore
acquisizione della partecipazione ad un prezzo diverso
e più alto.
Il
punto sub a) non richiede ulteriori specificazioni.
La controprestazione per ricevere il pagamento del prezzo
in sede di opa residuale, è costituito sostanzialmente
(non tanto dal trasferimento delle azioni, ma) dalla
"rinunzia omnibus" a tutte le azioni legali.
E ciò è dimostrato dal fatto che, in origine, gli azionisti
che avevano inteso intraprendere le azioni erano molto
più numerosi, ma proprio in seguito al lancio dell'opa
residuale, contente tale clausola, hanno revocato il
mandato ad esercitare le azioni legali, già conferito
(v. procure). Gli istanti rappresentano, quindi, i cd.
"azionisti irriducibili", coloro i quali si sono ribellati
all'esercizio incontrastato del potere del gruppo di
comando ed agli illeciti, principalmente contabili,
finora posti in essere.
In
merito al punto sub b), occorre precisare che la Consob,
al momento di stabilire il prezzo dell'opa residuale,
aveva espressamente tenuto conto della precedente opa
sui diritti di opzione, così come imposto dall'art.
50 del reg. Consob sugli emittenti (v. le motivazioni
contenute nel provvedimento Consob del 22 dicembre 2000,
con cui si imponeva alla *L* Holding il pagamento del
prezzo di Lire 2810 ad azione). Solo successivamente
- ed inaspettatamente (anche rispetto a quanto espressamente
previsto nel prospetto informativo per l'opa sui diritti
di opzione da parte di *L* Holding, in particolare si
veda pag. 33) - è avvenuto il trasferimento a titolo
oneroso dell'intera partecipazione di controllo in favore
di altra società di diritto olandese, e ciò al prezzo
di Lire 1240 (si veda pag. 19 del prospetto informativo
relativo all'opa residuale). Il fatto che il trasferimento
sia avvenuto ad una società con sede ad Amsterdam, con
un amministratore unico di nazionalità indiana, e priva
di collegio sindacale, a sua volta controllate da due
società di diritto statunitense, dimostra inequivocabilmente
lo scopo di rendere impossibile l'esercizio di qualsiasi
strumento posto dall'ordinamento italiano a presidio
dei diritti delle minoranze nonché di qualsiasi azione
di tipo risarcitorio, attesa l'evidente strumentalità
del soggetto costituito per la realizzazione di questa
sola operazione .. che come neve al sole si squaglierà
in primavera (l'assemblea straordinaria per deliberare
la scissione è stata convocata per il 20 marzo 2001).
A
tutto ciò si aggiunga che, ove si riuscisse ad ultimare
l'opa residuale così come lanciata (contestualmente
provvedendo a far celebrare l'assemblea per la scissione
del *SPA*) si realizzerebbero eventi assolutamente irreparabili,
avverso i quali sarebbe inutile una reazione successiva.
Infatti, una volta chiusa l'opa residuale, troverebbe
agevole applicazione l'art. 111 del Tuf, con conseguente
espropriazione delle azioni detenute dagli istanti (ove
intervenisse poi la scissione, come ipotizzata, ci si
troverebbe di fronte ad un provvedimento definitivo
e non censurabile ex art. 2504 quater c.c.).
La
richiesta di sospendere l'offerta pubblica di acquisto
residuale costituisce il naturale rimedio per tutelare
le aspettative riposte nell'intervento della Banca d'Italia,
della Consob e della Procura della Repubblica. In particolare,
alla Banca d'Italia, è stata - tra l'altro - richiesta
la revoca delle autorizzazioni ex art. 19, co. 5, Tub,
relativamente al trasferimento della partecipazione
di controllo del *SPA*; ed alla Consob, la verifica
delle irregolarità dell'opa residuale. Non vi è dubbio
che occorre consentire medio tempore il compimento delle
necessarie indagini da parte delle Autorità di Controllo
e l'emissione degli opportuni provvedimenti; come non
vi è dubbio che l'opa residuale sia lanciata in prossimità
dell'operazione di scissione (originariamente prevista
per giugno 2001 - si veda il prospetto di opa sui diritti
di opzione da parte di *L* Holding, a pag. 31 - ma appositamente
anticipata, guarda caso, pochi giorni dopo la scadenza
del termine previsto per l'opa residuale.
Sul
fumus boni iuris
E'
pacifico, per ammissione degli stessi amministratori
del *SPA* e di quelli dell'offerente MS *SPA* Holding,
proprio in sede di redazione del prospetto di opa residuale,
che vi è l'intenzione di fare emergere ulteriori perdite
- rispetto a quelle accertate al momento dell'approvazione
del bilancio al 31.12.1999 con versamento integrale
del sopraprezzo a copertura delle perdite e del valore
nominale delle azioni emesse in sede di ricostituzione
del capitale (tanto che ora è indicato il "patrimonio
netto per azione" in Lire 874). L'intenzione di rappresentare
una realtà contabile distorta è ampiamente esposta nel
presente atto, che riproduce le doglianze contenute
da altri azionisti nell'esposto presentato alla Banca
d'Italia: alla fine del 1999 gli ispettori della Banca
d'Italia non avevano accertato perdite così ingenti
da determinare la riduzione a zero (recte, sottozero,
tenuto conto che il sopraprezzo è servito per la copertura
delle ulteriori presunte perdite) del capitale. Non
vi è dubbio che la nullità della delibera di approvazione
del bilancio al 31.12.1999 si ripercuota sulla successiva
(nel caso di specie, contestuale) operazione sul capitale (riduzione a zero e contestuale
aumento, con "fuoriuscita" degli azionisti che hanno
alienato i diritti di opzione alla *L* Holding) e che
di conseguenza siano invalide tutte le operazioni che
tengano conto delle errate valutazioni esposte nel precedente
bilancio. In altri termini, il dato contabile posto
a base dell'opa non può essere veritiero e non può corrispondere
alla reale situazione patrimoniale del *SPA*. Aderire
all'opa su queste basi su queste basi è per i soci di
minoranza oltremodo pregiudizievole, in quanto non è
consentita l'assunzione di scelte responsabili e consapevoli.
PQM
gli istanti, ut supra rappresentati
e difesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c.,
tenuto conto di quanto esposto in premessa, in fatto
ed in diritto, e nelle more altresì che le Autorità
di Vigilanza e Controllo eseguano i necessari accertamenti
ed emettano gli opportuni provvedimenti, a tutela degli
interessi coinvolti,
chiedono
che, inaudita altera parte,
prima della scadenza
dei termini per l'adesione dell'opa
(9 marzo 2001), sia sospesa l'offerta pubblica
di acquisto residuale, di cui all'allegato prospetto,
lanciata in data 19 febbraio 2001 dalla .*SPA* Holding
e che comunque siano emessi gli opportuni provvedimenti
cautelari volti a tutelare i diritti patrimoniali ed
amministrativi degli istanti, in qualità di azionisti
del *SPA*, nelle more della proposizione del giudizio
avente ad oggetto la declaratoria della nullità dell'offerta
pubblica di acquisto, ovvero della sua invalidità, inefficacia,
totale o parziale, ovvero della sua irregolarità, nonché
l'accertamento delle responsabilità dell'offerente e
degli azionisti di controllo, anche per violazione dei
cd. fiduciary duties. Con riserva di dare corso ad ogni
azione volta a tutelare i diritti degli istanti, anche
al fine di determinare il danno subito e di conseguenza
condannare chi di ragione al relativo risarcimento.
Con vittoria di spese, diritti
ed onorari, oltre IVA e CPA su questi ultimi, relativamente
al presente procedimento.
Citazione
di una banca per danni in tema di trading on line
TRIBUNALE
DI...
ATTO DI CITAZIONE
Per il Sig. A.G. , residente
in ..... C.F.........
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Fierro e
prof. Massimo Rubino De Ritis, del Foro di Napoli, nonché
dall'avv....... , elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo al ....... in virtù di procura......
;
Nei confronti di Banca ****
S.p.a
FATTO
1.
il Sig. A.G. ha stipulato in data 19 luglio 2000 con
Banca *** S.p.A. con sede in ...., il
"Contratto uniforme per strumenti derivati regolamentati"
(doc. 1), che prevedeva, nell'allegato contenente le
condizioni regolanti i margini di garanzia, l'applicazione
dei margini iniziali "richiesti dalla Cassa di
Compensazione di garanzia +10 %";
2. sulla
base di tale contratto, il Sig. A.G. ha intrattenuto
con la Banca un fitto rapporto impartendo disposizioni
per via telematica che fino al mese di giugno 2001 non
hanno dato luogo a inconvenienti;
3 il
22 giugno 2001 la Banca comunicava via e-mail all'attore
l'introduzione di una nuova piattaforma derivati on
line che sostituiva la precedente (doc. 2;
4 il
5 agosto 2001 l'attore ha ricevuto un estratto conto
(doc. 3), nel quale la Banca dava la rendicontazione
mensile degli addebiti e degli accrediti operati chiudendo
con un saldo creditore di Lire 37.021.475 al
31.7.2001; il 31 agosto 2001 la Banca aggiornava il
capitale di riferimento in Euro 413.165,52 (doc.
4); il 3 settembre 2001 la Banca trasmetteva l'estratto
conto relativo al mese di agosto (doc. 5), recante una
serie di operazioni, con un saldo debitore al
31.8.2001 di Lire 386.763.451.
5 il sig.G. riduceva al minimo l'operatività e la interrompeva totalmente
il 10 settembre 2001, data nella quale gli perveniva
dalla Banca l'aggiornamento del capitale di riferimento
che, muovendo da Euro 413.165,52 al 31.8.2001, scontava
perdite per Euro 218.143,67 residuando comunque in Euro
195.021,85 (all. 6); l'estratto conto al 30 settembre
2001 confermava quello del mese precedente, con un saldo
debitore Lire Lire 359.097.074 con il quale sostanzialmente
si concludeva il rapporto (doc. 7).
6
il 19 settembre 2001 la Banca inviava al sottoscritto
una lettera raccomandata con la quale chiedeva il pagamento
della somma di Lire 359.097.074 entro un giorno dal
ricevimento (doc. 8).
7 il sig.G., a mezzo dell'avvocato
M.D.C. di Milano, con raccomandata del 9 novembre 2001,
rispondeva contestando le risultanze dell'estratto
conto, lamentando la mancanza di documentazione a supporto
e chiedendo la trasmissione dell documentazione relativa
al rapporto dal 22 giugno 2001 al 21 settembre 2001,
con i necessari dettagli (doc. 9).
8 La Banca, sebbene obbligata
ai sensi dei Regolamenti vigenti al rilascio dell'attestazione
cartacea degli ordini e all'invio della nota informativa
di eseguito in forma cartacea, non rispondeva e il 14
dicembre 2001 l'avvocato D.C. ribadiva la richiesta
appellandosi agli obblighi di comportamento ai quali
la Banca era tenuta (doc. 10).
9
il 21 dicembre 2001 la Banca trasmetteva gli estratti
del conto corrente, oramai ben noti al attore, senza
inviare la documentazione a supporto richiesta (doc.
11).
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