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La
Prassi: raccolta di atti giudiziari
1) Ricorso ex art. 700 c.p.c. contro un'opa
2)
Citazione di una banca per danni in tema
di trading on line
3)
Errato calcolo di interessi: giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo (comparsa conclusionale)
4)
Inammissibilità
di decreto ingiuntivo richiesto da mandataria di una
banca (opposizione)
5)
Diritto industriale: concorrenza sleale. Ricorso inibitorio
nel settore della distribuzione di farmaci.
Ricorso
ex art. 700 c.p.c. contro un'opa
TRIBUNALE
DI ROMA
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
.
rappresentati e difesi dall'Avv.., con studio in..,
alla via .., presso il quale tutti gli istanti sono
elett.te dom.ti, come da procura..
premesso
che
1)
la società *SPA* ha per oggetto la raccolta
del risparmio ed esercita il credito fondiario (art.
1 dello Statuto) ed è attualmente soggetta all'applicazione
del testo unico in materia di intermediazione finanziaria,
in quanto le azioni sono quotate nel MTA (mercato telematico
azionario) organizzato e gestito dalla Borsa Italiana
s.p.a., anche se attualmente sottoposte ad un provvedimento
di sospensione dalle negoziazioni, ai sensi dell'art
2.5.1 del Regolamento del Mercato della società di gestione;
2)
invero, già in data 24 marzo 2000 la Borsa Italiana
s.p.a. provvedeva alla sospensione dalle negoziazioni
delle azioni del *SPA* in attesa che i consigli di amministrazione
delle società in possesso del pacchetto azionario di
maggioranza - *C* e *U* - decidessero in merito all'eventuale
cessione delle rispettive partecipazioni nella banca;
3)
ed infatti, dopo una lunga trattativa, la società *M*
*S* *W*
si accordava con i soci di maggioranza del *SPA* per
l'acquisizione del pacchetto azionario di controllo,
a seguito del quale il *SPA* sarebbe divenuto una società
specializzata nella cartolarizzazione e gestione dei
crediti, con un licenziamento previsto di 200 dipendenti
sui circa 300 che lavoravano prima che intervenisse
l'acquisizione;
4)
è in data 2 maggio 2000 che la Borsa Italiana comunicava
il più drastico provvedimento di sospensione delle azioni
*SPA* a tempo indeterminato, e ciò in relazione alla
decisione dell'assemblea straordinaria del *SPA* - tenutasi
il 29 aprile 2000 -
di ridurre il capitale sociale a zero e provvedere
ad un contestuale aumento;
5)
proprio in occasione dell'operazione sul capitale del
*SPA*, in base alla quale, dopo la riduzione a zero
del capitale, ed in sede di ricostituzione dello stesso,
le azioni sono state emesse ad un prezzo di Lire 2.530,
(di cui Lire 1530 a titolo di sopraprezzo, per la copertura
di perdite già accertate), i rappresentanti di *C* e
*U* e della *L*
Holding s.p.a. (quest'ultima costituitasi su iniziativa
del Gruppo *M* *S* per l'acquisizione di partecipazioni
di società operanti nel settore bancario) stabilivano
le modalità di trasferimento delle partecipazioni di
controllo, così in sintesi strutturata:
a)
lancio
da parte di *L* Holding di un'opa totalitaria sui diritti
di opzione spettanti ai soci ed a ai portatori di obbligazioni
convertibili, ad un prezzo di Lire 1000 (corrispondente
alla sottoscrizione di due azioni del *SPA*);
b)
impegno
di *C* e *U* di non aderire all'opa e di sottoscrivere
le azioni in sede di aumento di capitale del *SPA*,
pagando altresì il sopraprezzo versato da *L* Holding
in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale,
una volta acquisiti i diritti di opzione;
c)
impegno
di *L* Holding di acquistare, dopo l'esecuzione dell'aumento
di capitale, le azioni del *SPA* possedute da *C* e
*U* al prezzo di Lire 1000;
d)
trasferimento
a *C* e *U*, entro il 31 agosto 2001, se del caso mediante
scissione o altre operazioni, di alcune attività e passività
del *SPA*;
e)
lancio
dell'opa ex
art. 108 Tuf da parte di *L* Holding a seguito dell'acquisizione
di una partecipazione di entità superiore al 90% delle
azioni con diritto di voto;
f)
acquisizione
della totalità delle azioni con diritto di voto da parte
della *L* Holding al prezzo stabilito da un esperto,
dopo l'operazione di scissione di cui al capo sub d),
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 111 Tuf.;
6)
modalità e termini dell'operazione di acquisizione sono
contenute, con alcune imprecisioni - peraltro di indubbia
rilevanza sotto il profilo della violazione del diritto
di corretta informazione - nel "documento di offerta"
relativa a n. 125.000.000 diritti di opzione, promossa
da *L* Holding, con l'assistenza di *M* *S* & Co.
Limited in qualità di consulente finanziario: in tale
documento, si precisano, tra l'altro, le attività che
sarebbero state trasferite "a valore di libro" a *C*
e *U*, e, in particolare si indica che al termine dell'operazione
il *SPA* avrebbe potuto presentare un patrimonio netto
pari a circa Lire 12.500.000.000 (si badi che il capitale
sociale, invece, interamente versato ed esistente dopo
l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato il
29 aprile 2000, era pari a Lire 250.000.000.000, diviso
in n. 250.000.000 azioni del valore nominale di Lire
1000);
7)
da ultimo, dopo l'acquisizione di più del 90% del capitale
sociale del *SPA* da parte della *L* Holding (la cessione
del pacchetto azionario di controllo da parte di *C*
e *U* sarebbe intervenuto solo in data 2 ottobre al
prezzo di Lire 1000 per azione) e in seguito anche alle
diffide pervenute da numerosi azionisti, la Consob,
con provvedimento del 22 dicembre 2000, ha stabilito
il prezzo dell'opa ex art. 108 Tuf a carico di *L* Holding,
pari a Lire 2810 per azione, tenendo conto (così si
legge nella scarna e lapidaria motivazione), da un lato,
della precedente offerta sui diritti di opzione e del
prezzo pagato per la sottoscrizione delle nuove azioni
(Lire 1.000/2 + 1530) e dall'altro, del patrimonio netto
rettificato (indicato in Lire 825 sulla base delle informazioni
fornite dal nuovo azionista di controllo e della società
di revisione);
8)
tuttavia, in data 26 gennaio 2001, la *L* Holding ha
ceduto il 93,2% circa del capitale sociale di *SPA*
- al prezzo maggiorato di Lire 1240 per azione, e cioè
maggiorato di Lire 240 rispetto al prezzo che risulta
formalmente pagato a *C* e *U* (anche perché queste
ultime si sono accollate l'onere del pagamento dell'intero
sopraprezzo in sede di ricostutuzione del capitale) - alla
**F Holding, una società di diritto olandese costituita
ad hoc in data 27 settembre 2000, amministrata dall'indiano
sig. Shirish Godbole, e controllata dalla stessa *M*
*S* *W* (in sostanza, cedente e cessionaria del pacchetto
azionario di controllo sono controllate da *M* *S* *W*
attraverso la ***I.F.B.V. con sede ad Amsterdam);
9)
nel frattempo i consigli di amministrazione di *SPA*,
*C* e *U*, rispettivamente in data 18, 19 e 21 dicembre,
avevano approvato un progetto di scissione parziale
del *SPA* (per un valore contabile pari al 95% del patrimonio
netto) a favore di *C* e *U* e l'assemblea straordinaria
del *SPA* è stata convocata per il 20 marzo 2001 (in
prima convocazione);
10)
immediatamente dopo, e precisamente il 19 febbraio 2001,
e quindi per prevenire la partecipazione degli azionisti
di minoranza all'assemblea ed evitare l'inizio delle
azioni legali da parte di costoro, è stata lanciata
dalla **F Holding l'opa residuale al prezzo fissato
dalla Consob (prezzo, si badi, fissato prima
dell'ulteriore cessione del pacchetto azionario ad un
prezzo superiore): la durata dell'offerta è fissata
dal 19 febbraio al 9 marzo 2001 e l'azionista
che aderisse rinunzierebbe ad ogni azione giudiziaria
(per espressa indicazione nel modulo di adesione)
con clausola di dubbia validità, su cui la Consob è
ora chiamata a rispondere;
11)
l'assemblea straordinaria del *SPA* è stata convocata
in data 20 marzo 2001 in prima convocazione e in data
27 marzo 2001 in seconda convocazione per deliberare
la scissione parziale in favore di *C* e *U*;
tanto
premesso
nel
ritenere sussistenti i presupposti ex art. 700 c.p.c.
per la sospensione dell'opa residuale lanciata da .*SPA*
Holding in fata 19 febbraio 2001, con scadenza 9 marzo
2001, gli istanti, a complemento dell'esposizione dei
fatti, precisano quanto segue, già oggetto di segnalazione
e denuncia alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte
di altri azionisti.
<< A. E' pacifico che
nella vicenda sintetizzata in premessa siano avvenute
una serie di irregolarità di gestione del *SPA*, tanto da far già
intervenire - secondo le rispettive competenze - la
Consob e la Banca d'Italia. L'esercizio del 1998 si
era chiuso per il *SPA* - a detta di numerosi analisti
finanziari - con risultati soddisfacenti rispetto alle
aspettative (vedasi le notizie apparse più volte sul
Sole 24 Ore, ed in particolare nelle edizioni del 3.3.1999,
del 25.3.1999, del 22.4.1999, in cui si evidenziava
un miglioramento della situazione dei crediti in sofferenza,
una riduzione delle perdite rispetto all'anno precedente,
una nuova strategia aziendale, con diminuzione di sofferenze
e "incagli" e un'importante operazione di cartolarizzazione
dei crediti). Ma già con il primo semestre 1999 si accertavano
90 miliardi di perdite. Ciò nonostante, potenziali acquirenti
delle partecipazioni di controllo non sono mai
mancati, segno evidente di un indubbio interesse
verso le attività patrimoniali del *SPA*. Del resto,
come ben noto, la cartolarizzazione dei crediti appariva
lo strumento attraverso il quale le imprese di credito
fondiario si sarebbero "liberate" dell'enorme peso delle
sofferenze, attraverso la cessione pro soluto dell'intero
ammontare - o di una parte - dei crediti in sofferenza.
Peraltro, la cartolarizzazione dei crediti appariva
destinata ad un mercato molto più ampio, dal leasing
al mutuo ipotecario, dal credito fondiario a quello
ordinario.
B. Delle perdite verificatesi nel *SPA* non si
é mai ottenuto un dato
chiaro ed inequivocabile, e soprattutto non contradditorio
con le informazioni di volta in volta fornite dagli
amministratori, perché sono del tutto mancati principalmente
i controlli interni. E' sufficiente pensare - solo per
descrivere la punta di un iceberg - che il 17 gennaio
2000 il Consiglio di amministrazione del *SPA* informava
che il giorno precedente aveva verificato l'esistenza
di perdite (attraverso la redazione di un "preconsuntivo")
di circa 190 miliardi. Ma "incalzati" dalla Consob,
i dirigenti del *SPA* si sono affrettati a precisare
che le perdite potevano prospettarsi pari al residuo
del patrimonio netto (questa volta, perciò, pari a 380
miliardi), tanto che la Consob - a quel che risulta
- aprì un'istruttoria in merito, del cui esito si sono
perse le tracce. Fatto sta che, al momento della convocazione
dell'assemblea nell'aprile 2000,
le perdite indicate nella situazione patrimoniale
redatta ex artt. 2446-2447 c.c. erano di tale entità
da intaccare - una volta assorbite tutte le riserve
- per intero il capitale sociale, comportando altresì
- in sede di ricostituzione del capitale - l'esborso
di Lire 1530 per azione a titolo di sopraprezzo, destinato
alla copertura delle ulteriori perdite già accertate.
In questa "babilonia" di perdite, dove la
Consob tardava ad esercitare i propri poteri di controllo,
è inutile precisare che il mercato azionario ha reagito
in maniera nervosa e a volte incoerente, mantenendosi
la quotazione ad un prezzo ben più alto di quello apprezzabile
in base alle notizie sulle "presunte" perdite. Ed infatti,
il vero "crollo" delle quotazioni e la successiva sospensione
dalle negoziazioni sono avvenute in seguito alla notizia
della cd. "opa a mille lire" (vedasi per un resoconto
la notizia apparsa sul Sole 24 Ore del 19 gennaio 2000),
cioè con l'annuncio che i due azionisti di controllo
*C* e *U* avevano avviato trattative con la *M* *S*
*W* dirette alla cessione
del proprio pacchetto azionario fuori dai mercati regolamentati,
previo il lancio di un'opa al valore di 1000 Lire. E
per la verità, proprio il valore di 1000 Lire è stato
il prezzo successivamente indicato per l'opa sui diritti
di opzione, lanciata dalla *L* Holding in seguito all'operazione
sul capitale (riduzione a zero del capitale per perdite
e ricostituzione previo pagamento di un sopraprezzo
a copertura di perdite), avviata nell'aprile 2000. Tuttavia,
è sintomatico che nel febbraio 2000 le azioni *SPA*
erano quotate ancora ad un prezzo di circa Lire 2000,
segno evidente che il mercato - influenzato dai resoconti
degli analisti - restava comunque interessato alle future
prospettive del *SPA*. Ma tali prospettive contrastavano
- come appresso specificato - proprio con gli obiettivi
degli azionisti di riferimento e soprattutto con la
società interessata all'acquisizione, che avrebbe voluto
ridurre drasticamente i costi dell'operazione in danno
degli azionisti cd. esterni (rectius "parco buoi").
C. Se i controlli interni non hanno funzionato,
è probabilmente dipeso anche da uno scarso impegno delle autorità di controllo. Situazione questa tipicamente italiana, perché in altri
mercati regolamentati la situazione sarebbe stata affrontata
in maniera ben diversa, con interventi preventivi e
radicali, anche a tutela degli investitori e del regolare
funzionamento dei mercati. Non vi è dubbio che la Consob
abbia richiesto l'audizione dei sindaci il 21 gennaio
2001, ciò - però - solo dopo l'inatteso peggioramento
dei risultati del 1999. E' strano, poi, che solo dopo
la richiesta di audizione dei sindaci, i "vertici" del
*SPA* e degli azionisti di controllo (*C* e *U*) abbiano
avuto l'estro di annunciare perdite ben maggiori, pari
almeno al patrimonio netto (e poi, dopo tre mesi, addirittura
vi è stato bisogno di far coprire le perdite con versamenti
degli azionisti a titolo di sopraprezzo!).
D. Invero, il *SPA* è stato oggetto di ispezione - iniziata il 16 aprile 1999 e
terminata il 23 luglio 1999 - da parte della Banca d'Italia,
che ha comportato rettifiche analitiche di valore su
crediti per un importo pari a Lire 216 miliardi, contabilizzate
nel bilancio relativo all'esercizio 1999. Tuttavia la rettifica
- per un
ulteriore importo di Lire 711 miliardi - di valori iscritti
all'attivo dello stato patrimoniale del bilancio al
31.12.1999 (approvato dall'assemblea tenutasi il
29 aprile 2000, convocata anche in sede straordinaria
per le operazioni sul capitale ex art. 2447 c.c.) ha
avuto per oggetto ulteriori crediti "dubbi", che gli
ispettori della Banca d'Italia non hanno verificato
e che il Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo
2000 riteneva di cedere pro soluto a "primarie istituzioni creditizie internazionali" (così
si legge nella relazione della società di revisione
(.) al bilancio di esercizio al 31.12.1999). Ed infatti,
gli amministratori hanno indicato i crediti al valore
"pari alla stima del prezzo di cessione pro soluto" (v. relazione della società di revisione), ritenendo che
tale prezzo (meramente offerto da terzi) costituisse
valido presupposto per l'indicazione
in bilancio di un importo di gran lunga inferiore rispetto
a quello prudenzialmente indicato nell'anno precedente
ritenuto congruo dagli ispettori della Banca d'Italia
in sede di ispezione (in realtà, i crediti ceduti
con clausola pro soluto devono essere stralciati dal
bilancio e la differenza rispetto al valore nominale
rilevata nel conto economico dell'esercizio in cui è
avvenuta la cessione: così Caratozzolo, Il bilancio d'esercizio, Milano, 1998,
323).
E. Come noto, infatti, l'art. 20, co. 4, del d.lgs.
27 gennaio 1992, n. 87, stabilisce che «i crediti sono
valutati secondo il valore presumibile di realizzazione
da calcolare, tenendo anche
conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:
a) alla situazione di solvibilità dei creditori; b)
alla situazione di difficoltà nel servizio del debito
da parte dei paesi di residenza dei debitori». Orbene,
è evidente la maggiore complessità della disposizione
nei confronti di quella contenuta nell'art. 2426, n.
8, c.c. (Costi, L'ordinamento bancario, Torino, 1994,
438): in ogni caso, tuttavia, la
disposizione prevede che la valutazione del credito
non possa
essere fatta esclusivamente
in base al quotazione di mercato ove esistente,
tanto è vero che è utilizzato l'avverbio "anche": diversamente
il legislatore avrebbe previsto esclusivamente il rinvio
alla quotazione di mercato per stabilire l'importo da
indicare in bilancio. Nella fattispecie, peraltro, la
rivalutazione è avvenuta non in base ad una vera e propria
"quotazione" di mercato, ma in forza di presunte offerte
dirette alla cessione del credito. Ed è quanto meno
singolare che la decisione di provvedere ad una rivalutazione
dei crediti in base al prezzo - meramente offerto -
di cessione sia stata presa nel marzo 2000, e cioè quando
oramai gli accordi relativi al trasferimento della partecipazione
azionaria di controllo del *SPA* erano stati perfezionati
(per conferma, vedasi pag. 41 del bilancio di esercizio
del 1999 sub "evoluzione della gestione e fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio", con precisa
indicazione degli accordi di marzo 2000 tra la *M* *S*,
*C* e *U*): ciò, infatti, ha comportato immediate conseguenze
nel bilancio chiuso al 31.12.1999, approvato dall'assemblea
nell'aprile 2000, convocata anche in sede straordinaria
per le necessarie operazioni sul capitale ex art. 2447
c.c.
F.
E' sintomatica di irregolarità commesse dai precedenti
e dagli attuali amministratori la circostanza che gli
ispettori della Banca d'Italia, nel periodo 16 aprile/23
luglio 1999 non abbiano accertato tali perdite
ingenti per oltre 900 miliardi, pervenendo solo
ad una rettifica analitica di valori su crediti pari
a Lire 216 miliardi. In sostanza ci si trova dinanzi
all'alternativa di ritenere erronee le valutazioni dei
crediti riportati nel bilancio al 31.12.1998 ovvero
al 31.12.1999 oppure entrambe, dovendosi propendere
per l'ultima ipotesi, in quanto medio
tempore è intervenuta l'ispezione da parte della
Banca d'Italia (salvo a non dover sconfessare anche
le ispezioni eseguite da quest'ultima). Non è un caso
che siano del
tutto generiche (e quindi contra
legem) le indicazioni contenute nella nota integrativa
del bilancio al 31.12.1999, in quanto - come ben
noto - la nota integrativa avrebbe dovuto specificamente
indicare «i criteri applicati (.) nelle rettifiche di
valore» (art. 2427, n. 1, c.c.; arg. ex art. 20, d.lgs.
27 gennaio 1992, n. 87; Circolare n. 166 del 30 luglio
1992 della Banca d'Italia). In particolare, la Banca
d'Italia ha stabilito che, nella nota integrativa del
bilancio delle banche, siano indicati «i criteri adottati
nelle rettifiche di valore» (nella parte A della nota
integrativa) laddove per rettifiche di valore si intende
anche la «svalutazione . di elementi dell'attivo» (art.
5.12 della Circolare della Banca d'Italia 166/1992).
Orbene, nella nota integrativa non vi è cenno ad una
svalutazione avvenuta sulla base di offerte pervenute
al *SPA* aventi per oggetto la cessione dei crediti.
Né si conoscono "le primarie istituzioni creditizie
internazionali" che secondo la società di revisione
avrebbero proposto la cessione dei crediti o quanto
meno avrebbero indicato dei prezzi per un'eventuale
cessione. D'altra parte, la necessaria indicazione dei
soggetti in favore dei quale la cessione si sarebbe
potuta perfezionare, ad un prezzo di gran lunga inferiore
a quello di presumibile realizzo indicato nel bilancio
precedentemente approvato (al 31.12.1998) - tanto da
comportare una rettifica forfettaria di Lire 711 miliardi
- sarebbe stata quanto meno opportuna (anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 2391 c.c.)!
G.
A questo punto, non resta che stabilire anche le
evidenti responsabilità
dei componenti del
collegio sindacale: in forza dell'art. 52 del t.u.b.
(così come recentemente novellato dall'art. 211, co.
1, del Tuf, «il collegio sindacale informa senza indugio
la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,
che possono costituire una irregolarità nella gestione
delle banche o una violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria. L'attuale testo dell'art. 52 Tub
fa riferimento a comportamenti «che possono costituire
un'irregolarità, laddove il vecchio testo sembrava presupporre
un già avvenuto accertamento dell'irregolarità» (così
D'Angelo, I sindaci delle società bancarie, Milano, 2000, 236, secondo cui
vi è obbligo di denunciare immediatamente alla Banca
d'Italia le irregolarità senza un preventivo accertamento).
Ed invero, il ruolo che avrebbe dovuto e dovrebbe ora
svolgere il collegio sindacale deve essere finalizzato
ad una vigilanza attiva e incisiva e non limitata, come
è finora avvenuto, ad una verifica limitata ad aspetti
prevalentemente formali, come emerge dalla documentazione
contabile del *SPA* finora raccolta.
H.
Sintomo del "disagio" avvertito dai massimi esponenti
del *SPA*, dinanzi alle irregolarità che si stanno censurando,
sono, peraltro, le dimissioni
dapprima del dr. (.) dalla carica di consigliere di
amministrazione il 20 giugno 1999 e poi del Presidente
del Consiglio di Amministrazione, (.) e del sindaco
(.) in data 14 marzo 2000, in prossimità dell'assemblea
del 29 aprile 2000: quell'assemblea, cioè, che avrebbe
portato all'azzeramento del capitale sociale sulla base
di una situazione patrimoniale nella quale venivano
indicate perdite tali da dover determinare un esborso
non indifferente a carico di quei soci che avessero
esercitato i diritti di opzione. Situazione, questa,
chiaramente diretta all'alienazione dei diritti di opzione
(ex art. 2441 c.c.), assicurata peraltro dall'opa sugli
stessi lanciata da *L* Holding.
I.
Non vi è esempio concreto più chiaro di questo per descrivere
un'operazione di squeezing out. L'alienazione dei beni sociali e il comportamento degli azionisti di maggioranza
volto a rendere poco attraente la partecipazione azionaria
agli altri azionisti, tanto da invogliarli all'alienazione
delle proprie azioni (freeze-out)
ovvero a ridurre o eliminare la partecipazione sociale
della minoranza (squeeze-out) avvengono attraverso operazioni sul capitale accompagnate
da una costante situazione di conflitto di interessi
da parte degli amministratori, già d'accordo sia con
l'azionista di riferimento sia con il soggetto interessato
all'acquisizione. Non è questa la sede per descrivere
la ripetuta violazione
degli standard di diligenza da parte degli stessi
azionisti di maggioranza nel caso in esame, che porterebbe
ad un'esposizione articolata della nozione di fiduciary, che con il tempo si è distaccata
dal mero rispetto dei principi di correttezza e di agire
in buona fede (v. Rubino de Ritis, in Giur.
comm., 1997, I, 904, proprio in relazione ad ipotesi
di disgregazione del complesso aziendale). Né occorre
troppo dilungarsi sulla ratio delle norme indicate in epigrafe della presente istanza, dirette
senz'altro a ripristinare l'ordinato svolgimento dell'attività
sociale. Occorre qui solo chiarire la mala
gestio degli amministratori e l'insufficiente o
omesso controllo da parte dei sindaci. Va infatti valutata
gravemente la
posizione in conflitto di interessi degli amministratori) del *SPA*,
in quanto le loro decisioni sono state poste esclusivamente
in essere per il perseguimento dell'interesse del nuovo
azionista di controllo in danno della società. E va
rilevato che l'inadeguatezza del rimedio contenuto nell'art.
2391 c.c. - soprattutto per i limiti probatori della
situazione conflittuale - ed i problemi connessi con
la legittimazione all'impugnativa delle delibere del
consiglio di amministrazione - non consentono un'adeguata
tutela della minoranza, se non attraverso i
controlli cd. "esterni" (da parte delle Autorità
di Vigilanza o dell'autorità giudiziaria nell'ipotesi
in cui trovi applicazione l'art. 2409 c.c.). La gestione
del *SPA* non può, infatti, essere sacrificata al cd.
interesse di gruppo della *M* *S*, in quanto l'art.
2391 c.c. tollera le direttive della capogruppo solo
quando non siano accompagnate da contropartite economiche
(proprio in merito ai gruppi finanziari, v. Pisani,
in Banca e borsa, 1995, I, 214). Ed è pacifico che l'agire in conflitto
di interessi degli amministratori si presti ad integrare
un'irregolarità grave di gestione (proprio in ipotesi
di squeezing out, v. Rubino de Ritis, in Giur. comm., 1996, II, 277).
J.
La disgregazione del complesso aziendale
del *SPA*
oramai acquisito dal gruppo dalla *M* *S* (tipico esempio
di looting case)
si è svolta e si sta svolgendo attraverso un costante
comportamento in conflitto di interessi da parte degli
amministratori, al solo fine di deprimere le quotazioni
delle azioni, ottenerne la sospensione dalla negoziazione,
favorire il successo dell'acquisizione attraverso il
lancio dell'opa sui diritti di opzione una volta azzerato
il capitale, garantire enormi vantaggi patrimoniali
anche dal punto di vista fiscale attraverso l'operazione
di scissione o comunque di trasferimento di attività
in favore degli ex azionisti di controllo. Non a caso
la cessione pro
soluto dei crediti in bonis di *SPA* e di quelli cd. "dubbi" è avvenuta in data 1/6 dicembre 2000, e cioè poco
prima che la Consob fosse chiamata a stabilire il prezzo
per l'opa residuale e dell'operazione di scissione:
tale cessione è avvenuta "a valore di libro", dopo ovviamente
la riduzione del loro valore, come esposto sopra, in
sede di redazione del bilancio per l'esercizio 1999,
approvato dall'assemblea ordinaria in data 29 aprile
2000. Peraltro, in base ad una perizia redatta ai fini
dell'operazione di scissione, è stato determinato un
valore della parte di patrimonio di *SPA*, oggetto di
scissione, pari a Lire 874 per azione, e ciò sulla base
di un non meglio definito "valore corrente di mercato
e di stima dei singoli elementi patrimoniali" (v. pag.
31 del prospetto di offerta residuale): ciò conferma
un costante atteggiamento degli amministratori diretto
a ridimensionare i valori iscritti in bilancio o in
altre situazioni patrimoniali per indurre la "fuoriuscita"
degli azionisti di minoranza o comunque per ridurre
i costi di acquisizione da parte del nuovo azionista di controllo, nell'ambito del gruppo
societario *M* *S*.
K.
Sotto quest'ultimo profilo, e nell'immanenza dell'operazione
di scissione, già deliberata dai rispettivi consigli
di amministrazione, è opportuno verificare l'eventuale elusione della disciplina fiscale,
con ovvie responsabilità, sotto tutti i profili, degli
amministratori delle società che partecipano all'operazione.
E non è un caso, che nell'imminenza dell'opa ex art.
108 Tuf, dopo che la Consob - il 22 dicembre 2001, -
aveva stabilito il prezzo (senza una ponderata analisi
tecnica, peraltro imposta dalla stessa disciplina regolamentare
stabilita dalla Consob), è avvenuto un ulteriore inatteso
passaggio della "palla" (che scotta): e cioè
il trasferimento del pacchetto azionario, acquisito
da *L* Holding (costituita, come si è detto, proprio
per l'acquisizione del *SPA*), ad altra società (sempre
facente parte del Gruppo *M* *S*) costituita per l'occasione.
L.
Proprio dal contenuto del provvedimento della Consob
di determinazione del prezzo dell'opa residuale sulle
azioni del *SPA* ex art. 108 Tuf (che non tiene conto
dell'ulteriore trasferimento a titolo oneroso della
partecipazione di controllo), risulta espressamente
che *L* Holding ha trasmesso elementi informativi su
*SPA*, evidentemente comunicati dagli amministratori
di quest'ultima, da cui risulterebbero, ai fini della
determinazione del valore del patrimonio netto rettificato
(ex art. 50 del Reg. Consob 11971/1999) ulteriori diminuzioni del valore reale delle azioni. Ciò comporta
- se pure vi fossero dubbi - che ulteriori
dismissioni di attività
del *SPA* sono in atto, a tutto svantaggio degli
azionisti di minoranza, per garantire la totale acquisizione
delle azioni del *SPA* da parte del Gruppo *M* *S* (con
la successiva applicazione dell'art. 111 Tuf) ed un
notevole vantaggio patrimoniale per *C* e *U* attraverso
soprattutto l'operazione di scissione: queste ultime,
infatti, si sono accollate il peso del debito relativo
al sopraprezzo di tutte le azioni sottoscritte da *L*
Holding, come chiarito anche nel "documento di
offerta" sui diritti di opzione, sul presupposto,
però, di ricevere successivamente parti del patrimonio
del *SPA*. A conti fatti, l'operazione di acquisizione
e disgregazione, già avviata ma ancora in corso, trova
il suo corrispettivo nella dismissione dell'attivo della
società target, e cioè della parte più consistente ed
interessante del patrimonio del *SPA*.
M.
A completezza delle irregolarità poste in essere dagli
amministratori e sindaci del *SPA* e in presenza di
uno dei più classici esempi di "looting case", già noti
alla giurisprudenza americana, certamente più sensibile
rispetto alla nostra alla tutela degli azionisti di
minoranza, va
evidenziata la completa assenza di programmi di sviluppo
per il *SPA*, come emerge dalle generiche indicazioni
nel prospetto di offerta pubblica residuale (si legge,
a pag. 34, che l'offerente vuole "rifocalizzare la missione
di *SPA* verso servizi svolti a sfruttare le sinergie
con le società appartenenti al gruppo"), e dalle indicazioni
fornite nello stesso prospetto del valore delle azioni
di *SPA*, una volta completata l'operazione di scissione
parziale. A questo punto, appare incomprensibile il
rilascio da parte della Banca d'Italia delle autorizzazioni
ex art. 19 Tub, tenuto conto che devono ricorrere le
condizioni atte a garantire
una gestione sana e prudente della banca, mentre nella
fattispecie l'acquisizione della banca è avvenuta per
finalità disgregative. Il che è da ultimo confermato
dal progetto di scissione del *SPA* (v. pag. 3 della
relazione del CdA del *SPA* sul progetto di scissione)>>.
*****
Dall'esposizione in premessa
dei fatti rilevanti che hanno riguardato l'attività
e l'organizzazione del *SPA* nonché dei chiarimenti
sub lett. A-M, già oggetto di esposto alla Banca d'Italia
ed alla Consob per l'emissione dei provvedimenti di
loro competenza, nonché
alla Procura della Repubblica, per gli accertamenti
del caso, emergono i pericoli di un danno immanente
ed irreparabile a carico degli istanti.
I)
Sul periculum in mora.
Le
singole operazioni poste in essere dai diversi azionisti
di controllo, che si sono succeduti nel tempo (*C*,
*U* e poi *L* Holding ed infine MS *SPA* Holding) che
hanno riguardato il *SPA* (riduzione del capitale e
contestuale reintegrazione, opa sui diritti di opzione,
cessione delle attività del *SPA* attraverso operazioni
intragruppo, trasferimento della partecipazione di controllo
a *L* Holding, ulteriore cessione del pacchetto di controllo
a società di diritto olandese, lancio di opa residuale
da parte di quest'ultima e contestuale convocazione
dell'assemblea straordinaria per provvedere alla scissione
parziale in favore dei precedenti azionisti di controllo,
*C* e *U*) sono tutte espressione di un unico e ben
delineato progetto strategico, ideato e pervicacemente
portato in attuazione, al solo fine di danneggiare gli
azionisti di minoranza (recte, azionariato diffuso).
Questi ultimi hanno dovuto assistere pressoché inermi
prima alla svalutazione del patrimonio del *SPA* (per
invogliare la dismissione delle loro partecipazioni
azionarie al tempo in cui la società era quotata, ad
un prezzo peraltro gravemente ridimensionato rispetto
alle precedenti quotazioni) e poi alla disgregazione
del complesso aziendale, quest'ultimo attuato per favorire
il cambiamento del socio di controllo ad un prezzo complessivo
assai ridotto. Il costo, infatti, dell'acquisizione
del controllo del *SPA* è sostanzialmente posto a carico
di quest'ultima (società target): al termine della complessa
operazione che si concluderà con la scissione parziale
del *SPA* in favore dei precedenti azionisti di controllo,
il nuovo gruppo di comando (*M* *S*) riuscirà ad acquisire
le attività della società target, ponendo il costo complessivo
dell'operazione a carico di quest'ultima (e quindi degli
azionisti di minoranza che non hanno dismesso le loro
partecipazione al momento dell'opa sui diritti di opzione
e che non dismetterrano le loro partecipazioni in sede
di opa residuale). Il corrispettivo di *C* e *U* dall'operazione
di dismissione delle loro partecipazione non sta nel
prezzo ricevuto da *L* Holding, che è addirittura "negativo"
(ed infatti, *C* e *U* hanno versato, in luogo di *L*
Holding, il sopraprezzo cui quest'ultima era tenuta
a versare, una volta acquistati i diritti di opzione),
ma nei benefici, anche di natura fiscale, con evidente
elusione della disciplina tributaria, attraverso la
progettata scissione.
L'illecito
depauperamento del patrimonio del *SPA* in danno degli
azionisti cd. esterni emerge per tabulas da due circostanze
documentali: a) nel prospetto informativo dell'opa residuale,
lanciata dal MS *SPA* Holding, in data 19 febbraio 2001,
è allegato il modulo di adesione, dove è imposto al
sottoscrittore la seguente clausola: "rinuncia espressamente
e definitivamente ad ogni pretesa o ragione comunque
connessa con il possesso delle azioni" (clausola, questa,
evidentemente diretta a prevenire un inevitabile contenzioso,
a seguito delle irregolarità poste in essere, non solo
dall'offerente, tanto da implicare una sorta di "rinunzia
omnibus"); b) malgrado la Consob avesse posto in essere
a carico della *L* Holding il lancio dell'opa residuale,
sul presupposto che quest'ultima detenesse una partecipazione
sul capitale del *SPA* superiore al 90% (art. 108 Tuf),
ottenuta attraverso il lancio dell'opa sui diritti di
opzione al prezzo di Lire 1000, l'opa residuale è lanciata
da altra società, la MS *SPA* Holding, allo stesso prezzo
stabilito dalla Consob, malgrado sia intervenuta un'ulteriore
acquisizione della partecipazione ad un prezzo diverso
e più alto.
Il
punto sub a) non richiede ulteriori specificazioni.
La controprestazione per ricevere il pagamento del prezzo
in sede di opa residuale, è costituito sostanzialmente
(non tanto dal trasferimento delle azioni, ma) dalla
"rinunzia omnibus" a tutte le azioni legali.
E ciò è dimostrato dal fatto che, in origine, gli azionisti
che avevano inteso intraprendere le azioni erano molto
più numerosi, ma proprio in seguito al lancio dell'opa
residuale, contente tale clausola, hanno revocato il
mandato ad esercitare le azioni legali, già conferito
(v. procure). Gli istanti rappresentano, quindi, i cd.
"azionisti irriducibili", coloro i quali si sono ribellati
all'esercizio incontrastato del potere del gruppo di
comando ed agli illeciti, principalmente contabili,
finora posti in essere.
In
merito al punto sub b), occorre precisare che la Consob,
al momento di stabilire il prezzo dell'opa residuale,
aveva espressamente tenuto conto della precedente opa
sui diritti di opzione, così come imposto dall'art.
50 del reg. Consob sugli emittenti (v. le motivazioni
contenute nel provvedimento Consob del 22 dicembre 2000,
con cui si imponeva alla *L* Holding il pagamento del
prezzo di Lire 2810 ad azione). Solo successivamente
- ed inaspettatamente (anche rispetto a quanto espressamente
previsto nel prospetto informativo per l'opa sui diritti
di opzione da parte di *L* Holding, in particolare si
veda pag. 33) - è avvenuto il trasferimento a titolo
oneroso dell'intera partecipazione di controllo in favore
di altra società di diritto olandese, e ciò al prezzo
di Lire 1240 (si veda pag. 19 del prospetto informativo
relativo all'opa residuale). Il fatto che il trasferimento
sia avvenuto ad una società con sede ad Amsterdam, con
un amministratore unico di nazionalità indiana, e priva
di collegio sindacale, a sua volta controllate da due
società di diritto statunitense, dimostra inequivocabilmente
lo scopo di rendere impossibile l'esercizio di qualsiasi
strumento posto dall'ordinamento italiano a presidio
dei diritti delle minoranze nonché di qualsiasi azione
di tipo risarcitorio, attesa l'evidente strumentalità
del soggetto costituito per la realizzazione di questa
sola operazione .. che come neve al sole si squaglierà
in primavera (l'assemblea straordinaria per deliberare
la scissione è stata convocata per il 20 marzo 2001).
A
tutto ciò si aggiunga che, ove si riuscisse ad ultimare
l'opa residuale così come lanciata (contestualmente
provvedendo a far celebrare l'assemblea per la scissione
del *SPA*) si realizzerebbero eventi assolutamente irreparabili,
avverso i quali sarebbe inutile una reazione successiva.
Infatti, una volta chiusa l'opa residuale, troverebbe
agevole applicazione l'art. 111 del Tuf, con conseguente
espropriazione delle azioni detenute dagli istanti (ove
intervenisse poi la scissione, come ipotizzata, ci si
troverebbe di fronte ad un provvedimento definitivo
e non censurabile ex art. 2504 quater c.c.).
La
richiesta di sospendere l'offerta pubblica di acquisto
residuale costituisce il naturale rimedio per tutelare
le aspettative riposte nell'intervento della Banca d'Italia,
della Consob e della Procura della Repubblica. In particolare,
alla Banca d'Italia, è stata - tra l'altro - richiesta
la revoca delle autorizzazioni ex art. 19, co. 5, Tub,
relativamente al trasferimento della partecipazione
di controllo del *SPA*; ed alla Consob, la verifica
delle irregolarità dell'opa residuale. Non vi è dubbio
che occorre consentire medio tempore il compimento delle
necessarie indagini da parte delle Autorità di Controllo
e l'emissione degli opportuni provvedimenti; come non
vi è dubbio che l'opa residuale sia lanciata in prossimità
dell'operazione di scissione (originariamente prevista
per giugno 2001 - si veda il prospetto di opa sui diritti
di opzione da parte di *L* Holding, a pag. 31 - ma appositamente
anticipata, guarda caso, pochi giorni dopo la scadenza
del termine previsto per l'opa residuale.
Sul
fumus boni iuris
E'
pacifico, per ammissione degli stessi amministratori
del *SPA* e di quelli dell'offerente MS *SPA* Holding,
proprio in sede di redazione del prospetto di opa residuale,
che vi è l'intenzione di fare emergere ulteriori perdite
- rispetto a quelle accertate al momento dell'approvazione
del bilancio al 31.12.1999 con versamento integrale
del sopraprezzo a copertura delle perdite e del valore
nominale delle azioni emesse in sede di ricostituzione
del capitale (tanto che ora è indicato il "patrimonio
netto per azione" in Lire 874). L'intenzione di rappresentare
una realtà contabile distorta è ampiamente esposta nel
presente atto, che riproduce le doglianze contenute
da altri azionisti nell'esposto presentato alla Banca
d'Italia: alla fine del 1999 gli ispettori della Banca
d'Italia non avevano accertato perdite così ingenti
da determinare la riduzione a zero (recte, sottozero,
tenuto conto che il sopraprezzo è servito per la copertura
delle ulteriori presunte perdite) del capitale. Non
vi è dubbio che la nullità della delibera di approvazione
del bilancio al 31.12.1999 si ripercuota sulla successiva
(nel caso di specie, contestuale) operazione sul capitale (riduzione a zero e contestuale
aumento, con "fuoriuscita" degli azionisti che hanno
alienato i diritti di opzione alla *L* Holding) e che
di conseguenza siano invalide tutte le operazioni che
tengano conto delle errate valutazioni esposte nel precedente
bilancio. In altri termini, il dato contabile posto
a base dell'opa non può essere veritiero e non può corrispondere
alla reale situazione patrimoniale del *SPA*. Aderire
all'opa su queste basi su queste basi è per i soci di
minoranza oltremodo pregiudizievole, in quanto non è
consentita l'assunzione di scelte responsabili e consapevoli.
PQM
gli istanti, ut supra rappresentati
e difesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c.,
tenuto conto di quanto esposto in premessa, in fatto
ed in diritto, e nelle more altresì che le Autorità
di Vigilanza e Controllo eseguano i necessari accertamenti
ed emettano gli opportuni provvedimenti, a tutela degli
interessi coinvolti,
chiedono
che, inaudita altera parte,
prima della scadenza
dei termini per l'adesione dell'opa
(9 marzo 2001), sia sospesa l'offerta pubblica
di acquisto residuale, di cui all'allegato prospetto,
lanciata in data 19 febbraio 2001 dalla .*SPA* Holding
e che comunque siano emessi gli opportuni provvedimenti
cautelari volti a tutelare i diritti patrimoniali ed
amministrativi degli istanti, in qualità di azionisti
del *SPA*, nelle more della proposizione del giudizio
avente ad oggetto la declaratoria della nullità dell'offerta
pubblica di acquisto, ovvero della sua invalidità, inefficacia,
totale o parziale, ovvero della sua irregolarità, nonché
l'accertamento delle responsabilità dell'offerente e
degli azionisti di controllo, anche per violazione dei
cd. fiduciary duties. Con riserva di dare corso ad ogni
azione volta a tutelare i diritti degli istanti, anche
al fine di determinare il danno subito e di conseguenza
condannare chi di ragione al relativo risarcimento.
Con vittoria di spese, diritti
ed onorari, oltre IVA e CPA su questi ultimi, relativamente
al presente procedimento.
Citazione
di una banca per danni in tema di trading on line
TRIBUNALE
DI...
ATTO DI CITAZIONE
Per il Sig. A.G. , residente
in ..... C.F.........
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Fierro e
prof. Massimo Rubino De Ritis, del Foro di Napoli, nonché
dall'avv....... , elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo al ....... in virtù di procura......
;
Nei confronti di Banca ****
S.p.a
FATTO
1.
il Sig. A.G. ha stipulato in data 19 luglio 2000 con
Banca *** S.p.A. con sede in ...., il
"Contratto uniforme per strumenti derivati regolamentati"
(doc. 1), che prevedeva, nell'allegato contenente le
condizioni regolanti i margini di garanzia, l'applicazione
dei margini iniziali "richiesti dalla Cassa di
Compensazione di garanzia +10 %";
2. sulla
base di tale contratto, il Sig. A.G. ha intrattenuto
con la Banca un fitto rapporto impartendo disposizioni
per via telematica che fino al mese di giugno 2001 non
hanno dato luogo a inconvenienti;
3 il
22 giugno 2001 la Banca comunicava via e-mail all'attore
l'introduzione di una nuova piattaforma derivati on
line che sostituiva la precedente (doc. 2;
4 il
5 agosto 2001 l'attore ha ricevuto un estratto conto
(doc. 3), nel quale la Banca dava la rendicontazione
mensile degli addebiti e degli accrediti operati chiudendo
con un saldo creditore di Lire 37.021.475 al
31.7.2001; il 31 agosto 2001 la Banca aggiornava il
capitale di riferimento in Euro 413.165,52 (doc.
4); il 3 settembre 2001 la Banca trasmetteva l'estratto
conto relativo al mese di agosto (doc. 5), recante una
serie di operazioni, con un saldo debitore al
31.8.2001 di Lire 386.763.451.
5 il sig.G. riduceva al minimo l'operatività e la interrompeva totalmente
il 10 settembre 2001, data nella quale gli perveniva
dalla Banca l'aggiornamento del capitale di riferimento
che, muovendo da Euro 413.165,52 al 31.8.2001, scontava
perdite per Euro 218.143,67 residuando comunque in Euro
195.021,85 (all. 6); l'estratto conto al 30 settembre
2001 confermava quello del mese precedente, con un saldo
debitore Lire Lire 359.097.074 con il quale sostanzialmente
si concludeva il rapporto (doc. 7).
6
il 19 settembre 2001 la Banca inviava al sottoscritto
una lettera raccomandata con la quale chiedeva il pagamento
della somma di Lire 359.097.074 entro un giorno dal
ricevimento (doc. 8).
7 il sig.G., a mezzo dell'avvocato
M.D.C. di Milano, con raccomandata del 9 novembre 2001,
rispondeva contestando le risultanze dell'estratto
conto, lamentando la mancanza di documentazione a supporto
e chiedendo la trasmissione dell documentazione relativa
al rapporto dal 22 giugno 2001 al 21 settembre 2001,
con i necessari dettagli (doc. 9).
8 La Banca, sebbene obbligata
ai sensi dei Regolamenti vigenti al rilascio dell'attestazione
cartacea degli ordini e all'invio della nota informativa
di eseguito in forma cartacea, non rispondeva e il 14
dicembre 2001 l'avvocato D.C. ribadiva la richiesta
appellandosi agli obblighi di comportamento ai quali
la Banca era tenuta (doc. 10).
9
il 21 dicembre 2001 la Banca trasmetteva gli estratti
del conto corrente, oramai ben noti al attore, senza
inviare la documentazione a supporto richiesta (doc.
11).
10
dalla documentazione raccolta e dalla breve esposizione
dell'evoluzione del rapporto tra Banca *** e il sig.G.,
è evidente che quest'ultimo non è stato
posto in condizione di comprendere secondo quali criteri
la Banca abbia operato e come abbia generato sul conto
lo scoperto a fine agosto e a fine settembre di cui
si è detto (e che comunque ha contestato e contesta):
la Banca, che ne aveva l'obbligo, non lo ha messo in
condizione di farlo; e ciò malgrado le diffide
ad una corretta e trasparente informazione rivolte dal
sig.G. per il tramite del suo legale a Banca *** (doc.
12);
11
il sig.G. tra l'altro non è stato né è
minimamente in condizione di valutare quali margini
di garanzia siano stati applicati dalla Banca, margini
che a norma di contratto dovevano essere calcolati nella
misura richiesta dalla Cassa di Compensazione e Garanzia
più il 10%.
12
ancor più grave è poi il comportamento
di Banca ***, che ha autonomamente operato senza (o
addirittura contro) la volontà del sig.G., procedendo
a negoziazioni di strumenti finanziari in danno di quest'ultimo
a prezzi svantaggiosi;
13
è interesse del sig.G. non solo accertare l'arbitraria
o erronea ricostruzione del rapporto intrattenuto con
la Banca fino al settembre 2001, ma anche accertare
la violazione, da parte della stessa banca, degli obblighi
che discendono dalla legge e dal contratto: per tabulas
infatti emerge l'insanabile contraddizione tra le diverse
comunicazioni pervenutegli circa l'esistenza del capitale
di riferimento e le risultanze degli estratti conto,
per cui non vi è alcun dubbio sulla responsabilità
di Banca ***;
DIRITTO
I. Violazioni in tema di
trasparenza.
Tra le regole di comportamento cui gli intermediari
sono sottoposti, il criterio della trasparenza previsto
dall'art. 21, co. 1, lett. a) Tuf (testo unico in materia
di intermediazione finanziaria) assume posizione fondamentale
ed è interpretato unanimente in senso "forte", al fine
di distinguerla dalle regole in tema di acquisizione
e trasmissione delle informazioni nei rapporti contrattuali
con gli investitori (v. successiva lett. b della medesima
norma). Ciò comporta l'obbligo per l'intermediario di
informazioni complete e comprensibili dovute in tutte
le fasi del rapporto contrattuale, dalle trattative,
alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto: l'obbligo
è infatti connaturato alle caratteristiche dei servizi
svolti e degli strumenti finanziari che ne costituiscono
l'oggetto (in sintonia, del resto, con i principi in
tema di c.d. trasparenza bancaria prevista dagli artt.
115 ss. Tub - testo unico in materia bancaria). A questo
principio generale (ed a quello di correttezza e diligenza)
si affiancano obblighi informativi disciplinati specificamente
per singoli servizi, previsti dal Regolamento Consob
1522/1998. In particolare, va qui fatto riferimento
all'evidente violazione da parte di Banca *** - qualora
fossero attendibili i saldi degli estratti conto a fine
agosto e a fine settembre 2001 - dell'obbligo, previsto
dall'art. 28, comma 3' del Regolamento approvato con
delibera Consob n. 11522/98, di informare prontamente
e per iscritto l'investitore non appena le operazioni
disposte su strumenti finanziari derivati abbiano generato
perdite, effettive o potenziali, pari o superiori al
50% del capitale di riferimento posto a provvista e
garanzia degli investimenti in tali strumenti finanziari.
In sostanza, nella fattispecie in esame, la violazione
degli obblighi a carico di Banca ***, ha comportato
che il Sig. A.G. non era in condizione di controllare
la propria situazione patrimoniale, non avendo ricevuto
adeguata attestazione degli ordini e rendicontazione
dell'eseguito, per cui il supposto scoperto dí conto
non può che essere imputabile alla stessa Banca.
Infatti, tale scoperto non avrebbe potuto
generarsi in assoluto se la Banca avesse predisposto
gli strumenti obbligatori previsti dall'ordinamento
proprio a tutela dell'investitore (il nesso causale
tra comportamento colposo di Banca *** e danno provocato
al sig.G. è indubbiamente esistente nella fattispecie
concreta).
II) Violazioni in tema di
efficienza organizzativa. Relativamente alle modalità di organizzazione dell'attività degli intermediari,
l'art. 21, co. 1, lett d) Tuf, stabilisce che l'intermediario
deve disporre di risorse e procedure - anche di controllo
interno - idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento
dei servizi. La formulazione ampia della norma, con
indicazione di un obiettivo (efficiente svolgimento
del servizio) piuttosto che del tipo di procedura (il
mezzo) con cui si raggiunge l'obiettivo, sta ad intendere
che al legislatore, a tutela del c.d. contraente debole,
interessa il raggiungimento del risultato in favore
del cliente dell'intermediario ed in mancanza quest'ultimo
è comunque responsabile del danno provocato per la sua
inefficienza. Maggiore è l'attenzione da prestare quando
il servizio offerto va realizzato attraverso strumenti
telematici (trading on line). In giurisprudenza di recente
si è affermato che "in caso di trading on line la banca intermediaria
che offra servizi in via telematica è responsabile nei
confronti dell'investitore qualora non predisponga dispositivo
idonei a bloccare operazioni finanziarie prive di adeguata
copertura, così venendo meno agli obblighi di trasparenza
e di tutela dell'investitore; non rilevando quale esonero
da responsabilità della banca l'accettazione da parte
di quest"ultimo della clausola negoziale che impone
al cliente l'obbligo di depositare titoli o copertura
in contanti in conformità delle direttive della Consob"
(Trib. di Frosinone, 20 aprile 2001). Le Banche che rispettano scrupolosamente tale disciplina adottano
infatti strumenti telematici che rendono materialmente
impossibile l'esecuzione di ordini privi di copertura
finanziaria. Nel fattispecie in esame, è per tabulas
provato che è avvenuto l'esatto contrario.
III) Violazioni in tema
di best execution rule
L'art. 32, comma 3 del regolamento Consob n.
11522/98 stabilisce che "(.) gli intermediari autorizzati
eseguono in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni
alle migliori condizioni possibili con riferimento al
momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni
stesse". Inoltre, prosegue la norma, "nell'individuare
le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi
pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente
o indirettamente dall'investitore". Da un'interpretazione
letterale della disposizione richiamata sembrerebbe
che le "migliori condizioni" si riferiscano esclusivamente
al prezzo pagato dal cliente all'intermediario. Tuttavia,
l'ambito d'operatività della best execution rule è chiaramente esteso a tutte le "migliori
condizioni" di esecuzione delle operazioni e non
si esaurisce nel solo elemento del prezzo o delle spese
che il cliente sostiene. In altri termini, la verifica
della diligenza dell'intermediario passa attraverso
una valutazione globale della qualità dell'operazione
e non viene limitata dal riferimento ovvio ma insufficiente
del prezzo che l'intermediario spunti (negli U.S.A.,
la SEC ha chiarito che oltre a valutare l'elemento
prezzo, i broker-dealers devono considerare almeno altri sei fattori quali: "The size of the order; the speed of the execution available on competiting
markets; the
trading characteristics of the security; the availability
of accurate information comparing markets and the technology
to process such data; the availability of access to
competing markets; and
(6) the cost of such acees: ed anche a livello
europeo, nel silenzio della Direttiva n. 93/22/CEE,
il documento CESR si sofferma analiticamente sul punto,
evidenziando l'importanza di valutare molteplici fattori,
oltre, si intende, al prezzo pagato dal cliente, per
considerare rispettata la regola in questione. Così, lo standard comportamentale n.
102 dispone che: "An investment firm must take all
care to obtain the best possible result for the customer
with reference to price, costs born by the customer,
size, nature of the transactions, time reception of
order, speed and likelihood of execution and trading
venue taking into account the state of the relevant
market(s)". Inoltre, prosegue la disposizione,
"The relevant market(s) shall be deemed to be the market(s)
offering the most favourable trading conditions also
in terms of transparency, liquidity and clearing and
settlement arrangements in connection with the envisaged
transaction. If the settlement in connection with the
envisaged transaction. If the investment firm executes
in another trading venue, it must be able to demonstrate
to the customer that this was done in accordance with
his best interest"). Perciò, in sintonia con l'esperienza di altri
ordinamenti, l'intermediario
è diligente nel momento in cui esegue l'operazione per
conto del cliente sul mercato che offre le condizioni
migliori avendo riguardo a tutti i fattori rilevanti
quali, come si è detto a titolo meramente esemplificativo,
l'affidabilità della controparte, la velocità e la certezza
dell'operazione, i vantaggi che il cliente potrà trarre
da future operazioni e, naturalmente, il prezzo pagato
o ricevuto e agli altri oneri sostenuti direttamente
o indirettamente dall'investitore. Diversamente, l'intermediario
è negligente e responsabile dell'eventuale perdita subita
dall'investitore. Orbene, nella fattispecie in esame
è indubbio che Banca *** non abbia operato nell'interesse
del cliente, eseguendo operazioni senza specifico ordine
con palese danno per il sig.G. in maniera economicamente
inspiegabile (il tutto è stato anche rappresentato in
alcune e.mail inviate dalla stesso sig.G. a Banca ***).
Peraltro, in forza dell'art. 25 Tuf, che conferisce
alla Consob la "facoltà" di introdurre l'obbligo di
concentrazione, quest'ultima, ha stabilito un obbligo
generale di eseguire o far eseguire "(.) le negoziazioni
di strumenti finanziari, diversi dai contratti a premio
e da ogni altro strumento finanziario derivato, esclusivamente
nei mercati regolamentati" (.). In altri termini, il
principio della concentrazione da mera facoltà-eccezione
diviene regola generale; ed in quanto regola, naturalmente,
viene sottoposta a determinate eccezioni. Ciò tuttavia
non consente all'intermediario, in caso di negoziazione
di strumenti finanziari derivati, di operare senza tener
conto degli interessi del cliente, dato che è principio
generale che l'intermediario debba comportarsi svolgendo
una gestione indipendente, sana e prudente, adottando
altresì misure idonee a salvaguardare i diritti dei
clienti (art 21, 1° co., lett. e). Indipendenza che
costituisce, infatti, espressione dell'obbligo dell'intermediario
di agire al meglio nell'interesse del cliente, facendo
miglior impiego della diligenza professionale nelle
decisioni inerenti allo svolgimento del servizio (al
di fuori di ipotesi di istruzioni vincolanti). Nella
fattispecie in esame, la Banca *** ha operato nel suo
esclusivo interesse, realizzando una serie di negoziazioni
prima della definitiva chiusura del rapporto che - indipendentemente
da profili di legittimità - può trovare giustificazione
solo in altri e diversi interessi, contrapposti a quello
del cliente, che non riceveva alcun vantaggio dalle
suddette operazioni. Ciò spiega il motivo per cui la
Banca *** non ha risposto alle richieste di esibizione
dei documenti attestanti le singole operazioni eseguite.
IV) Onere della prova. Malgrado l'ampia documentazione allegata alla presente
citazione, va qui ricordato che nei giudizi di risarcimento
dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei
servizi spetta all'intermediario l'onere della prova
di aver agito con la specifica diligenza richiesta (art.
23, co. 6, Tuf). Poichè l'art. 1218 c.c. stabilisce
che è il debitore a dover provare che l'inadempimento
è dipeso da causa a lui non imputabile, appare riduttivo
vedere nell'art. 23, co. 6, Tuf una mera petizione di
principi già ricavabili dal sistema (sia pur per dare
certezza al contenuto dell'onere della prova). Perciò,
la norma in esame esonera al cliente di provare il nesso
di causalità fra violazione e danno e, per altro verso,
comporta che è l'intermediario a dover dare prova precisa
di aver agito con la diligenza dovuta. Infatti, una
volta esonerato il cliente dall'onere di provare l'inadempimento,
viene meno uno dei due poli della serie causale alla
base del pregiudizio lamentato, sichhè non avrebbe senso
pretendere all'attore la prova anche del nesso di causalità
tra il danno ed il comportamento del soggetto abilitato.
E si badi che nella fattispecie concreta, il grado di
diligenza di Banca *** va rapportato alle aspettative
di risultati positivi e di massimizazzione di utili
e minimizzazione di perdite rispetto alle possibilità
del mercato ed ai singoli settori di attività.
V) Risarcimento del danno. La quantificazione del danno subito dal sig.G. non
può che essere determinata in relazione al capitale
investito, peraltro oggetto anche di specifica indicazione
da parte di Banca ***, come da documentazione esibita,
capitale peraltro disponibile prima che Banca *** operasse
in aperta violazione di norme legali e contrattuali.
Tanto premesso in fatto ed in diritto, l'istante sig. A.G., ut supra rappresentato
e difeso
CITA
La Banca *** S.p.a in persona
del legale rappresentante pro.tempore, C.F...... .,
con sede in ...... , a comparire dinanzi al Tribunale
di , Sezione e Giudice a designarsi , nei soliti locali
di udienza in ,
per l'udienza del
, ore di rito, con l'invito a costituirsi ai
sensi nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. nel termine
di venti giorni prima dell'udienza indicata, con l'avvertimento
che in difetto incorrerà nelle decadenze previste dall'art.
167 c.p.c.
Per sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
1) accertare e dichiarare
la violazione da parte di Banca *** degli obblighi di
legge e contrattuali nel corso del'esecuzione del rapporto,
così come indicato nel presente atto, e comunque la
violazione degli obblighi di trasparenza, diligenza
e correttezza, efficienza organizzativa ed esecuzione
delle operazioni nell'interesse del cliente, svolgimento
delle operazioni con gestione indipendente, sana e prudente,
adozione di misure idonee a salvaguardare i diritti
del sig.G., nonchè la violazione dei principi di buona
fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
2) accertare il danno
subito dal Sig.G. nella misura di Euro ... ovvero nella
diversa somma che il Giudice vorra stabilire, se del
caso anche in via equitativa, e pertanto condannare
Banca *** al pagamento della somma di Euro... o della
diversa somma liquidata dal Giudice
3) condannare la Banca
*** S.p.A. al pagamento delle spese, diritti ed onorari
del giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. sulle competenze
come per legge e rimborso delle spese generali come
da tariffa professionale.
Con riserva di depositare documenti
ed articolare ulteriori deduzioni anche istruttorie
ai sensi degli artt.. 183 e 184 c.p.c. anche in considerazione
del comportamento processuale della controparte.
Errato
calcolo di interessi: giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo
(comparsa conclusionale)
TRIBUNALE
DI T. A.
I Sezione civile -DR. L.
COMPARSA CONCLUSIONALE
PER:
**GG** s.r.l., nonché per i sigg. G G e R E (Prof.
Avv. Massimo Rubino de Ritis e Avv. Mariano Russo) -
opponenti;
NEI CONFRONTI DI: Banco S.p.A. (Avv. F. M.)- opposto.
FATTO
A)
Il 24 giugno 1991 il Banco S.p.A. concedeva alla **GG**
s.r.l. un'apertura di credito in c/c per la somma di
lire 200.000.000 con fideiussione del Sig. G G e della
Sig.ra R E, senza limiti di importo.
B)
Successivamente in data 28 aprile 1993 la **GG** s.r.l.
ha stipulato con il Banco S.p.A., presso la Filiale
di Torre del Greco, un contratto di finanziamento in
applicazione della legge 2.5.1976 n. 183, del D.P.R.
9.11.1976 n.902, del D.M. 22.11.1977, del D.M. 24.1.77
e della legge 1.3.1986 n. 64. I Sigg. G G e R E intervenivano
nella stipula del suddetto contratto per rilasciare
fideiussione solidale a garanzia degli obblighi assunti
dalla società **GG** s.r.l. Tale finanziamento
veniva concesso <<quale concorso per la realizzazione
di uno stabilimento industriale sito in San Sebastiano
al Vesuvio (Na), in conformità al progetto approvato
dal Banco S.p.A.>>. L'utilizzo veniva subordinato
all'attuazione dello scopo per cui il finanziamento
era concesso.
C)
Con raccomandata a.r. del 16 novembre 1995 il Banco
S.p.A. comunicava che il programma di cui al finanziamento
ex legge 64/1986 <<non potrà fruire delle
agevolazioni previste dalla legge 64/ 1986, ma eventualmente
di quelle della legge 488/1994>>. Ciò nonostante,
pochi giorni dopo interveniva il provvedimento delMinistero
dell'industria del commercio e dell'artigianato n. prot.
037053 - 20 dicembre 1995, con cui si concedevano in
favore della **GG** s.r.l. le agevolazioni di cui alla
legge 64/1986.
D)
I rapporti tra il Banco S.p.A. e la **GG** s.r.l. hanno
subito un brusco deterioramento in seguito al comportamento
dei funzionari dell'istituto di credito.
E)
Dapprima, il Banco S.p.A. trasferiva l'importo di lire
96 milioni, disponibile per il finanziamento ex L. 64/1986,
sul conto corrente n. 27/1987, limitando l'esposizione
in forza dell'apertura di credito a Lire 100 milioni.
F)
Successivamente, in data 16 ottobre 1996, il Banco S.p.A.
inviava alla **GG** s.r.l. una raccomandata a/r del
16 ottobre 1996, con la seguente dichiarazione <<Vi
comunichiamo, con la presente, di aver disposto, con
effetto immediato, la revoca degli affidamenti da Voi
sin'ora fruiti presso il Ns. istituto. Di conseguenza,
Vi assegniamo un termine perentorio di giorni cinque,
dalla data della presente, per provvedere alla completa
copertura delle esposizioni in oggetto nei ns. confronti,
oltre interessi dal 1/7/96>>.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
A)
In data 19 dicembre 1996, il Banco S.p.A. presentava
ricorso per decreto ingiuntivo assumendo di essere "creditore
nei confronti della **GG** s.r.l. della somma di Lire
108.181.588 val.30.9.96, oltre interessi tasso 15%+1/8,
per uno scoperto sul c/c 27/187 c/o lo sportello di
San Sebastiano al Vesuvio(Na)". Pertanto, il Presidente
del T. di T. A., sulla scorta dei documenti presentati
dal Banco S.p.A., ha ingiunto alla **GG** s.r.l. ed
ai suoi fideiussori il pagamento in solido dell'importo
richiesto dal Banco S.p.A. oltre interessi, senza peraltro
concedere la provvisoria esecuzione.
B)
Con atto di citazione del 5 marzo 1997 la **GG** s.r.l.
presentava opposizione al predetto decreto ingiuntivo
innanzi al T. T. A. per accertare e dichiarare, nullo
invalido ed inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo
n. 8/1997 emesso al T. T. A. in quanto incompetente
per territorio; ed, in via subordinata, nel merito revocare
il decreto ingiuntivo per infondatezza della domanda
promossa dal Banco S.p.A. nonché, in via ancora
più subordinata, limitare la condanna degli opponenti
alla minor somma che il Tribunale stabilirà solo
previa ristrutturazione del conto corrente e previsione
dei tassi di interesse legittimamente praticabili.
C)
Nel prosieguo del giudizio, malgrado l'eccezione preliminare
sollevata in ordine alla competenza, con ordinanza del
8 novembre 1999 veniva disposta la consulenza tecnico-bancaria,
nominando CTU il Dott. R. C., cui venivano posti i seguenti
quesiti: <<a) accertare, sulla base dei contratti,
delle scritture contabili e della corrispondenza intercorsa
tra la ricorrente **GG** nei riguardi del Banco S.p.A.
- filiale di Torre del Greco la sussistenza degli elementi
che indussero L'istituto di credito alla revoca degli
affidamenti e a rescindere il finanziamento; b) la misura
del tasso di interessi bancari applicabili ai rapporti
creditizi intercorrenti tra l'Istituto e la **GG** s.r.l.>>.
D)
In data 22 ottobre 2001, anche in considerazione delle
note tecniche fornite dalle parti, era conferito al
Dott. R. C. incarico ad integrazione, chiedendo al CTU
di elaborare prospetti contabili di calcolo degli interessi
relativi al rapporto in questione. In particolare, venivano
posti al CTU i seguenti quesiti << a) Elaborazione
di un prospetto contabile relativo al rapporto in questione,
dalla data di inizio del medesimo, e fino alla cessazione,
sul quale sia applicato il tasso di interesse convenzionale,
con capitalizzazione trimestrale degli interessi; b)
Elaborazione di un prospetto contabile relativo, sul
quale sia applicato il tasso di interesse convenzionale,
con capitalizzazione annuale degli interessi; c) Elaborazione
di un prospetto contabile relativo, sul quale sia applicato
il tasso di interesse convenzionale e senza operare
alcuna capitalizzazione; d)Elaborazione di un prospetto
contabile relativo, sul quale sia applicata la misura
legale degli interessi con capitalizzazione trimestrale
degli interessi; e) Elaborazione di un prospetto contabile
relativo , sul quale sia applicata la misura legale
degli interessi con capitalizzazione annuale degli interessi;
f) Elaborazione di un prospetto contabile relativo,
sul quale sia applicata la misura legale degli interessi
senza operare alcuna capitalizzazione>>. Incarico
che il CTU non ha potuto pienamente eseguire, come riconosce
lo stesso Dott. R. C. nella Relazione relativa all'incarico
ad integrazione depositata il 22 gennaio 2002, in cui
afferma che <<per poter esattamente ottemperare
al mandato andrebbe nuovamente "digitata"
tutta la contabilità, applicando, di volta in
volta, il tasso prescelto, per poter correttamente definire
i "saldi per valuta" e, quindi, i diversi
numeri debitori per i differenti tassi previsti>>.
DIRITTO
1)
Incompetenza del T. T. A. Deve in primo luogo ancora
una volta ribadirsi l'eccezione preliminare di incompetenza
del giudice adito (eccezione più volte ribadita
negli atti processuali), che è stata tempestivamente
proposta nell'atto di citazione, ed a cui la difesa
della **GG** s.r.l. non ha mai rinunciato. Il T. T.
A. è infatti incompetente per territorio, poiché
il contratto di apertura di credito in conto corrente
è stato stipulato dal Banco S.p.A. - Filiale
di P. (luogo dove è sorto il rapporto). Invero,
l'art. 69 delle norme regolamentari, riportato nel contratto,
dispone che <<per ogni controversia che potesse
sorgere tra il correntista e il Banco S.p.A. in dipendenza
dei rapporti in conto corrente e di ogni altro rapporto
di qualunque natura, il Foro competente è quello
nella cui giurisdizione trovasi la filiale del banco
presso la quale si è costituito il rapporto >>.
Il Foro competente è dunque ai sensi dell'art.
38 c.p.c. quello di N., poiché la Filiale del
Banco presso cui si è costituito il rapporto
è quella di P.. Non c'è dubbio che il
riferimento della clausola contrattuale è alla
"filiale" e che la filiale in cui il rapporto
è sorto è quella di P., con conseguente
incompetenza del Tribunale adito in merito all'emissione
del decreto ingiuntivo. Tra l'altro la società
convenuta ha sede in S. S. per cui il Foro del convenuto
sarebbe stato quello del Tribunale di N.: in forza della
clausola contrattuale si è voluto derogare al
Foro di N., scegliendo quello di N., con la conseguenza
che il T. T. A. non ha competenza né sul Decreto
Ingiuntivo né sulla opposizione (ragione per
cui ci si è riservata azione di risarcimento
in ordine all'ingiustificato recesso in altra sede).
2)
Illegittimità del recesso del Banco. Ferma
restando l'incompetenza territoriale del T. T. A. ed
in via solo subordinata, non ci può esimere dall'osservare
che nel merito il decreto ingiuntivo non trova alcun
fondamento. Al riguardo, deve ancora una volta ribadirsi
che non è intervenuto alcun valido ed efficace
recesso del contratto da parte del Banco. Recesso che
non si esime dal giudizio di conformità ai principi
di correttezza e buona fede, con particolare riguardo
al comportamento tenuto dalla Banca nell'esecuzione
del contratto. La revoca da parte della banca di tutti
gli affidamenti è intervenuta infatti in un contesto
di totale violazione dei principi di correttezza e buona
fede e per il solo fatto che la Filiale del Banco, per
motivi del tutto estranei all'affidabilità dell'impresa
cliente ed alla professionalità ed alla onorabilità
dei suoi rappresentanti, non gradiva avere più
rapporti con l'opponente, malgrado la **GG** s.r.l dimostrasse
di onorare tutti i propri impegni.
Alla luce di tali rilievi si rivelano del tutto incongruenti
le affermazioni del CTU Dott. R. C. che <<in ordine
alla risoluzione del contratto di finanziamento (leggasi
mutuo) si ritiene corretto il comportamento dell'istituto
di credito, in quanto mutuo di scopo, per la mancata
realizzazione dello stabilimento previsto dalla **GG**
e come tale risolvibile ai sensi dell'art. 4 , 2°
comma, contratto di mutuo Notar M.>>. E' palese
che con tale affermazione il CTU va al di là
dei quesiti allo stesso posti che erano di <<a)
accertare, sulla base di contratti, delle scritture
contabili e della corrispondenza intercorsa tra la ricorrente
**GG** nei riguardi del Banco S.p.A. - filiale di T.
del G. la sussistenza degli elementi che indussero l'Istituto
di credito alla revoca degli affidamenti ed a rescindere
il finanziamento; b) la misura del tasso di interessi
bancari applicabili ai rapporti creditizi intercorrenti
tra l'Istituto e la **GG**>>. Ma vi è di
più! Con tali considerazioni il CTU deborda in
misura incredibilmente vistosa dall'ambito delle funzioni
di un consulente tecnico invadendo la sfera di attribuzioni
esclusiva dell'autorità giudiziaria; circostanza
che dovrebbe illuminare sull'attendibilità delle
conclusioni di una consulenza tecnica svolta in siffatta
maniera e rende del tutto improponibile l'utilizzazione
delle stesse al fine della decisione del giudizio de
quo.
3)
Errata applicazione dei tassi di interesse. La pretesa
creditoria del Banco risulta inoltre, del tutto infondata
sotto il profilo della determinazione del presunto credito
e degli interessi.
A)
Al riguardo, va in primo luogo messo in rilievo che
l'evoluzione della giurisprudenza in materia di interessi
anatocistici mostra palesemente come il Banco non possa
pretendere dalla **GG** s.r.l., né dai fideiussori
il pagamento degli interessi con capitalizzazione trimestrale
degli stessi.
La dichiarazione di incostituzionalità dell'art.
25, comma 3°, del d.lgs, 4 agosto 1989, n. 342 per
eccesso di delega (vedi, Corte Cost., 17 ottobre 2000,
n. 425, in Banca e borsa, 2001, II, 1; in Foro it.,
2000, 3045) ha infatti determinato che per le operazioni
bancarie anteriori al data di entrata in vigore della
delibera Cicr del 9 febbraio 2000 con cui si prevedono
modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi all'entrata in vigore anteriori debba
farsi riferimento alla normativa precedente al d.lgs.,
4 agosto 1989, n. 342 e, quindi, al testo dell'art.
1283 c.c. Testo che, secondo la più recente giurisprudenza
della Corte di Cassazione, esclude la legittimità
della prassi della capitalizzazione degli interessi,
poiché <<Un uso normativo bancario di capitalizzazione
trimestrale degli interessi non risulta sussistere,
né a livello nazionale, né a livello locale.
Tale uso non può derivare inoltre dal generalizzato
inserimento della clausola anatocistica nei contratti
predisposti dalla banca in conformità delle condizioni
generali dell'ABI
La clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi è pertanto nulla
per violazione dell'art. 1283 c.c. >> ( così,
Cass., 16 marzo 1999, n. 2374, in Banca e borsa, 1999,
II 189; Cass., 30 marzo 1999, n. 3096, in Banca e borsa,
1999, I, 389; in Giur. it. 1999, 1221; in Foro it.,
1999, I, 1153; App. Milano, 6 marzo 2002, in I contratti,
2002, 7, 714: e v. www.finanzaonline.com, sub Tutela
del risparmio).
Ne consegue l' evidente illegittimità della capitalizzazione
degli interessi operata dal Banco.
B)
Inoltre, la previsione della clausola di determinazione
degli interessi contenuta nella clausola n. 57 bis delle
norme regolamentari delle aperture di credito in conto
corrente del Banco con cui si dispone che <<gli
interessi dovuti dal correntista al Banco, salvo patto
diverso, si intendono praticate usualmente dalle aziende
di credito sulla piazza>> è da ritenersi
nulla. Tali clausole sono oggi, come noto, nulle in
base al disposto dell'art. 117 comma 6°, testo unico
bancario, secondo cui sono nulle le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati.
Nullità che travolge anche le clausole stipulate
in precedenza come quella relativa al rapporto in esame
come chiaramente enunciato dalla Corte di Cassazione
nella decisione n.10657 del 29 novembre 1996 con cui
il Supremo Collegio ha accolto il ricorso del debitore
ingiunto, statuendo che il riferimento alle condizioni
praticate usualmente su piazza non è possibile
ove siano previste diverse tipologie di tassi (nello
stesso senso vedi, Cass. 13 giugno 1998, n.6247; Trib.
Milano, 21 febbraio 2002, in Giur. it., 2002, 999; e
v. anche www.finanzaonline.com). Pertanto, è
indiscutibile che la Banca aveva l'onere, nel corso
del giudizio, di far accertare la sorta capitale dovuta
e l'entità degli interessi applicabili al rapporto
in esame (sembra invece che si voglia addossare al cliente
la prova contraria!).
Senza entrare nel merito della esatta determinazione
del tasso applicabile, è significativo al riguardo
che il CTU Dott. R. C. nella Relazione relativa all'incarico
ad integrazione depositata il 22 gennaio 2002 riconosca
che <<per poter esattamente ottemperare al mandato
andrebbe nuovamente "digitata" tutta la contabilità,
applicando, di volta in volta, il tasso prescelto, per
poter correttamente definire i "saldi per valuta"
e, quindi, i diversi numeri debitori per i differenti
tassi previsti>>; tuttavia, il fabbisogno di tempo
necessario per un lavoro di tal genere, e, soprattutto,
il dispendio di risorse che tale procedura comporterebbe
non hanno reso possibile di adempiere esattamente al
mandato conferito dal giudice. Si comprende come a tutt'oggi,
per espresso riconoscimento dello stesso CTU, non si
sia giunti a quantificare in maniera esatta gli interessi
pretesi dal Banco e, quindi, a determinare l'esatto
ammontare delle pretese dell'istituto di credito nei
confronti della **GG** s.r.l. Ciò assorbe ogni
ulteriore considerazione in ordine al mancato accertamento
del debito.
4)
Posizione dei fideiussori. Per quanto riguarda la
posizione dei fideiussori sigg. G. e R., va inoltre
rilevato che la garanzia fideiussoria risulta inizialmente
prestata senza limitazione di importo, mentre la specificazione
di un importo massimo è avvenuta solo successivamente.
Appare quindi fondato richiamare in proposito quella
giurisprudenza che ha più volte sottolineato
che la fideiussione prestata per qualsiasi obbligazione
è nulla, quando il modulo contrattuale ha un
contenuto decisamente generico ed indeterminato (vedi
Trib: Milano, 14 gennaio 1993, in Banca e borsa, 1994,
II, 60 ss., che ha ritenuto tale tipo di fideiussione
invalida, anche se con indicazione di un importo massimo).
Indirizzo che ha indotto lo stesso legislatore nel 1992
a richiedere esplicitamente l'indicazione di un ammontare
massimo (art. 1938 c.c. nel testo introdotto dalla legge
154/1992).
Tanto premesso in fatto e diritto, la **GG** s.r.l.
ed i Sigg. G. G. e R. E., a mezzo dei sottoscritti procuratori,
nel riportarsi integralmente a tutte le eccezioni, richieste
e conclusioni già formulate, chiedono in particolare
che vengano accolte le seguenti
CONCLUSIONI
A)
accertare e dichiarare nullo, invalido ed inefficace
e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 8/97
emesso dal T. T. A., incompetente per territorio, in
luogo del Tribunale di N. (art. 38 c.p.c.) e, perciò,
disporre i conseguenziali provvedimenti, anche di condanna
del Banco al pagamento di spese, diritti ed onorari,
oltre I.V.A. e C.P.A. su questi ultimi, come per legge;
B)
in via subordinata e nel merito, revocare in ogni caso
il decreto ingiuntivo per l'infondatezza della domanda
promossa dal Banco e condannarlo al pagamento di spese,
diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. su questi
ultimi, come per legge;
C)
in via ancora più subordinata, e fermo restando
il principio sull'onere della prova, rimettere la causa
sul ruolo e disporre la rinnovazione della CTU per quantificare
esattamente l'ammontare della somma eventualmente dovuta
dalla **GG** s.r.l. al Banco;
D)
in via ancora più subordinata, nella denegata
ipotesi in cui si ritenga fondata la domanda promossa
dal Banco, limitare la condanna degli opponenti al pagamento
della minor somma che il Tribunale stabilirà
in base al tasso di interesse legittimamente praticabile,
con compensazione delle spese di giudizio.
Per quant'altro, la difesa della **GG** s.r.l. e dei
Sigg. G. G. e R. E., si riporta a tutte le eccezioni
e deduzioni articolate negli atti e verbali di causa.
Sorrento,
17 gennaio 2003
Prof. Avv. Massimo Rubino de Ritis
Avv. Mariano Russo
Inammissibilità
di decreto ingiuntivo richiesto da mandataria di una
banca (opposizione)
TRIBUNALE
T. A.
ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
L'H. M. di R. A. e C. s.a.s. in persona del l.r.p.t.
Sig. A. R. (M. L., via T. 2/a), i sigg. D. L. G. (S.,
22.4.1953 - res.te ivi Via F. 20) e A. R. (S., 20.5.1938,
res.te ivi Via F., 20), la G. di R. A. e C. s.a.s. in
persona del l.r.p.t. Sig. A. R. (M. L., via T. 2/a),
tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Mariano Russo, presso
cui sono elett.te domiciliati nello Studio RUBINO &
RUSSO alla Via Sant'Antonino 34/a in Sorrento, come
da procura in calce al presente atto,
PREMESSO
CHE
in
data 6 febbraio 1999, a mezzo posta, il Banco -Filiale
di Sorrento - nella qualità di mandataria della
S.P.A. ***- ha notificato un decreto ingiuntivo emesso
dal Tribunale T. A. in data 17 dicembre 1998, con formula
esecutiva apposta il 2 febbraio 1999 e con pedissequo
precetto di pagamento, redatto in data 25 gennaio 1999,
per le seguenti somme, a:
a)
H. M. di R. A. e C. s.a.s., quale debitore della somma
di Lire 2.043.765.000, oltre diritti, onorari, spese
e interessi per un'apertura di credito con garanzia
ipotecaria di Lire 1.360.000.000, stipulata in data
4 ottobre 1994 per Notar dott. A. F.;
b)
D.L.G., A. R. e G. di A. R. e C. s.a.s. quali garanti
per fideiussione limitata a Lire 1.600.000.000 in forza
di contratto sottoscritto in data 30 giugno 1994 dal
Sig. A. R. e dalla Sig.ra D. L. G. e di contratto sottoscritto
in data30
settembre 1994 da G. di A. R. e C. s.a.s.;
TANTO
PREMESSO
con
il presente atto si propone formale opposizione al suddetto
decreto ingiuntivo, per i motivi che seguono.
1)
IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA. Va preliminarmente
rilevato che il Banco, nel ricorso per decreto ingiuntivo,
dichiara di aver ceduto il presunto credito vantato
nei confronti dell'H. M. s.a.s. alla *** s.p.a. ai sensi
della L. 19 novembre 1996 n. 588. Tale legge dovrebbe
consentire il risanamento del Banco anche attraverso
la chiusura di alcuni rapporti bancari con successiva
cessione dei crediti pro soluto ex art. 58 t.u. 385/1993
in favore della *** s.p.a.(sul punto v. l'art.3,comma
2, del d.m. 14 ottobre 1996).
Orbene, in via preliminare, va eccepita l'improponibilità
dell'azione promossa con il ricorso per decreto ingiuntivo.
La controparte non ha, infatti, formalmente esibito
la cessione del credito in favore della *** s.p.a. (art.
3, comma 6, della l. 588/1996) che legittimi il Banco
quale procuratore di quest'ultima all'azione monitoria.
In sostanza, il decreto ingiuntivo non poteva essere
emesso per mancanza di legittimazione attiva del richiedente,
che da un lato ha dichiarato di aver perduto la titolarità
del credito e, dall'altra, afferma di essere procuratore
del cessionario (è sintomatico della carenza
di legittimazione attiva il fatto che lo stesso Banco
- questa volta in proprio e non quale semplice mandatario
e dunque sul presupposto che il credito non fosse stato
ceduto alla *** s.p.a. - ha promosso azione legale nei
confronti della Sig.ra D. L. G. per le linee di credito
utilizzate nelle forme di scoperto di conto corrente
n. 27/3843:vedi il decreto ingiuntivo del pretore di
S. n.320/98)
2)
INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL'INGIUNZIONE
DI PAGAMENTO EX ART.633 C.P.C. Peraltro, qualora
pure si dimostrasse l'intervenuta cessione del credito
e l'esistenza di una valida procura in favore del Banco,
andrebbe tuttavia disapplicato l'art.50 d.lg.385/1993,
in quanto il richiedente del processo non è una
banca, ma la *** s.p.a.(solo rappresentata dal Banco).
L'art. 50 d.lg.385/1993, infatti, recita: <<La
Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633, del codice di
procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato
conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti
della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido>>.
Come chiaramente indicato nella Relazione al d.lg.385/1993,
<<la norma consente a tutte le banche l'esperimento
della procedura monitoria secondo lo schema prospettato
dall'art. 102 della legge bancaria eliminando le disparità
concorrenziali>>, in quanto <<il legislatore
del 1936-38 aveva riservato tale privilegio solo a talune
categorie di banche
>>. La norma, pertanto,
particolarmente vantaggiosa per le banche, agevola le
modalità di certificazione del credito e non
può essere estesa alla cessionaria del Banco,
trattandosi di norma chiaramente eccezionale.
3)
SEGUE: MANCANZA DI CERTIFICAZIONE EX ART. 50 D.LG. 385/1993.Peraltro,
nel caso di specie non vi è la certificazione
di conformità alle scritture contabili né
la dichiarazione che il credito è vero e liquido
sottoscritto dal dirigente della società creditrice
(v.doc.6 di produzione di controparte: vi è solo
la sottoscrizione del Banco e la apposizione della attestazione
sull'estratto intestato a D. L. G. e non su quello intestato
all'H. M. s.a.s.). La contestazione, fondata su prova
documentale, è di agevole verifica e legittima
senz'altro la sospensione della provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo opposto.
4)
CONTINENZA O CONNESSIONE DI CAUSE. Preliminarmente,
va ancora rilevato che, in data 21 dicembre 1998, a
mezzo posta, il Banco - Filiale di S. - nella qualità
di mandataria della S.p.a. *** - ha notificato il decreto
ingiuntivo 302/98 emesso dal Tribunale T. A. in data
5.11.1998, con formula esecutiva apposta il 9.12.1998
e con pedissequo precetto di pagamento, redatto in data
11.12.1998, per la complessiva somma di Lire 183.344.779,
a:
a)
H. M. di R. A. e C. s.a.s., quale debitore della somma
di Lire 178.340.479 per un finanziamento di Lire 800.000.000
in valuta estera sottoscritto in data 15.11.1990 della
durata di 60 mesi (cinque anni);
b)
D. L. G. e A. R. nonché G. di A. R. e c. s.a.s.
quali garanti per fideiussioni prestate per l'importo
massimo di Lire 1.600.000.000.
Successivamente,
con atto di citazione notificato in data 29.1.1999,
l'H. M. di R. A. e C. s.a.s., i sigg. D. L. G. e A.
R., nonché la G. di A. R. e C. s.a.s. hanno convenuto
in giudizio il Banco, nell'anzidetta qualità
di rappresentante della s.p.a. ***, per sentire accogliere
le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, revocarsi
il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di T. A.
e pertanto rigettarsi la domanda perchè improponibile;
b) in via subordinata, rigettarsi la domanda perché
inammissibile ed infondata; c) in via ancor più
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda, limitare e ridurre l'importo eventualmente
dovuto dal ricorrente al pagamento della minor somma
che residuerà, previa ristrutturazione del conto
corrente, con la previsione di tassi d'interesse calcolati
su base legale; d) anche in via riconvenzionale, dichiarare
la nullità o l'inefficacia delle fideiussioni
contratte dai sigg. D. L. G. ed A. R. nonché
dalla G. s.a.s., poste a sostegno dell'ingiunzione di
pagamento nei loro confronti e di conseguenza dichiarare
che essi nulla devono nei confronti del ricorrente;
e) sempre in via riconvenzionale, ordinare al Banco,
nella qualità, di rendere il conto relativamente
ai rapporti intercorsi con gli opponenti, così
come esposto nella premessa dell'atto, e per l'effetto
ordinare al Banco di esibire la documentazione tutta
attinente ai predetti rapporti, alle singole operazioni
di prelevamento, versamento e movimentazioni di titoli;
f) accertare e dichiarare il Banco responsabile nei
confronti degli opponenti per avere ingiustificatamente
rifiutato di stipulare un contratto di finanziamento
per la definizione di tutte le posizioni debitorie;
g) per l'effetto, condannare il Banco a risarcire prontamente
in favore degli attori i danni tutti da questi subiti
e subendi nella misura di Lire 3.000.000.000 o nella
diversa somma che risulterà di giustizia ed in
corso di causa; h) disporre che le somme per denegata
ipotesi dovute dagli opponenti, dovranno essere compensate
con le somme dovute dal Banco a titolo di risarcimento
dei danni; i) in ogni caso con vittoria di spese, diritti
ed onorari, iva e cpa come per legge.
Attualmente la prima udienza è fissata per il
19 aprile 1999 e, tenuto conto della domanda riconvenzionale
spiegata, è evidente la sussistenza dei presupposti
della continenza (art.39c.p.c.) o connessione (art.40c.p.c.)
tra la causa già pendente e quella che si instaurerà
con l'iscrizione a ruolo della presente opposizione,
per cui appare ancora più opportuno trattare
le cause in un unico giudizio.
Ed infatti, non può essere trascurato da un lato
l'interesse dell'H. M. s.a.s. di vedersi riconosciuto
il risarcimento del danno conseguenziale al comportamento
tenuto dal Banco, per i motivi che appresso verranno
esposti; e dall'altro l'interesse dei garanti D. L.,
A. e Gi. s.a.s. alla dichiarazione di invalidità
o inefficacia delle fideiussioni.
Né può dubitarsi che il cumulo delle azioni
promosse dal Banco, anche con la notifica degli atti
di precetto, comportano sostanzialmente il superamento
del limite massimo imposto dallo stesso Banco alle fideiussioni
omnibus per L.1.600.000.000.
5)
RESPONSABILITA' DEL BANCO DI NAPOLI:STIPULAZIONE DELL'APERTURA
DI CREDITO E DICHIARAZIONI DEL FUNZIONARIO DEL BANCO.
Il reale motivo che ha portato l'inasprimento dei rapporti
tra l'H. M. di R. A. e C. s.a.s. ed il Banco e che ha
dato luogo alle azioni giudiziarie attualmente pendenti
è costituito da un'elaborata trattativa intercorsa
tra le parti nell'ottobre 1994, poi, inspiegabilmente
non portata a compimento per colpa del Banco. Sul punto
è sufficiente richiamare quanto già esposto
nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.302/1998.
Invero, i Sigg. D. L. G. e A. R. in proprio e nella
qualità avevano convenuto con il Banco la definizione
di tutte le posizioni debitorie, previa la stipula di
un'apertura di credito con garanzia ipotecaria, finalizzata
alla stipula di un mutuo della durata di anni dieci
con due anni di preammortamento al tasso di interesse
annuo del 9%. In quell'occasione, i rappresentanti del
Banco, dopo ampie discussioni in merito al contenuto
del contratto, e previa precisa assicurazione della
stipulazione del suddetto mutuo, stipularano con il
Sig. R. A. l'apertura di credito (ulteriore rispetto
ai rapporti già in corso), iscrivendo ipoteca
sull'edificio dell'albergo della società debitrice.
L'intera operazione, di cui l'apertura di credito ipotecaria
costituiva solo un passaggio intermedio per addivenire,
come promesso, alla stipula del contratto di mutuo della
durata di dieci anni, con due anni di preammortamento
era, in buona sostanza, analoga a quella che il Banco
aveva promesso anche al Sig. D. L. M., suocero dell'A.
Ciò induceva l'A. a credere che di lì
a poco sarebbero stati estinti gli altri rapporti di
finanziamento in favore di un agevole rientro delle
posizioni debitorie in quel momento esistenti anche
a carico della società di cui era amministratore.
Peraltro, durante le trattative, gli incontri con gli
esponenti del Banco avvenivano alla presenza di testimoni.
Già prima della stipula dell'apertura di credito
con garanzia ipotecaria, l'A., anche all'atto di concordare
le clausole, originariamente contenute in uno schema
prestampato e poi rielaborate e ritrascritte nell'atto
pubblico per notaio F., chiedeva e riceveva ampie assicurazioni
sulla successiva stipula del contratto di mutuo. Peraltro,
anche in occasione della stipula per Notaio F. dell'apertura
di credito con garanzia ipotecaria, avvenuta in data
4.10.1994, erano presenti nei locali della Banca, oltre
al sig. A. ed ai sigg. A. C. e C. P. , rappresentanti
del Banco, anche l'Avv. G. C., che può ampiamente
confermare il contenuto delle trattative intercorse.
In sostanza, la stipulazione del contratto di apertura
di credito del 4 ottobre 1996 (e la sottoscrizione delle
fideiussioni) era espressamente subordinata alla successiva
stipula del contratto di mutuo, che, inspiegabilmente,
il Banco non ha voluto più stipulare.
6)
INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE. E' noto
che gli interessi e le aspettative che sorgono prima
che si addivenga alla stipula del contratto sono considerate
giuridicamente rilevanti, potendo dare luogo a responsabilità
precontrattuale o culpa in contrahendo. E' infatti da
tempo ammessa l'azione di risarcimento nei confronti
di chi abbia interrotto senza alcuna ragione le trattative
già in stato avanzato (e che nella fattispecie
de qua le trattative erano in stato avanzato, è
confermato dalla stipula dell'apertura di credito con
garanzia ipotecaria, ora oggetto del presente giudizio,
prodromica alla stipulazione del contratto di mutuo).
E' sicuramente ritenuto affidante il comportamento di
chi rassicuri l'oblato sulla conclusione di un contratto,
come è avvenuto prima e durante la stipula dell'apertura
di credito per Notaio F., in ordine alla successiva
stipula di altro contratto (di mutuo): <<crea
affidamento sulla conclusione del contratto principale
la conclusione di un accordo minore facente parte di
una complessa trattativa>> (così MUSY,
in Digesto4, Disc. priv., sez. civ., Torino, 1998, p.
401).
Chiara, insomma, è la responsabilità del
Banco sul punto. Responsabilità che può
e deve essere fatta valere anche in questa sede, in
quanto il ricorrente fa valere il suo presunto credito
proprio in relazione all'apertura di credito stipulata
per Notaio F. il 6 ottobre 1994.
Tra l'altro, i motivi che hanno portato gli opponenti
a richiedere l'accertamento della responsabilità
del Banco non finiscono qui. Come già esposto
nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale
T. A. n.302/98, il Banco nella qualità di mandatario
della *** s.p.a. ha provveduto all'escussione di garanzie
pignoratizie a deconto delle esposizioni debitorie dell'H.
M. di A. R. e C. s.a.s. (di cui non vi è cenno
nei ricorsi per decreto ingiuntivo presentati dal Banco
di Napoli, nella qualità di procuratore della
*** s.p.a.).
Pertanto, nel predetto atto di opposizione si è
segnalato, innanzitutto, che il Banco di Napoli non
ha preso in minima considerazione le istruzioni comunicate
dai propri clienti e che il "saldo debitore"
non tiene conto delle somme distratte dalla gestione
del patrimonio mobiliare dei Sigg. A. e D. L., per coprire
l'esposizione debitoria dell'H. M. s.a.s.
7)
NULLITA' DELLA CLAUSOLA SULLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI.
Per quanto riguarda poi l'addebito degli interessi,
l'apertura di credito con garanzia ipotecaria, stipulata
in data 4.10.1994, menzionata nel decreto ingiuntivo,
contiene una clausola redatta in aperta violazione dell'art.117,
d.lg.385/1993.
Infatti, l'art.3 contiene innanzitutto un espresso riferimento
al rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interessi:<<si pattuisce espressamente che il
predetto tasso di interessi sarà automaticamente
modificato in dipendenza delle variazioni intervenute
nelle condizioni praticate usualmente sulla piazza e
dal Banco alla migliore clientela>>.Chiaro è
il disposto dell'art.117, 6°comma, d.lg.385/1993:<<sono
nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interessi
>>
8)
ILLEGITTIMITA' DELLA CONTABILIZZAZIONE TRIMESTRALE.
Peraltro, va tenuto altresì presente la recente
giurisprudenza di merito, che ha dichiarato nulla la
clausola che consente la contabilizzazione degli interessi
in favore della banca ogni trimestre, perché
viola il dettato dell'art.1283 c.c.
In tale prospettiva, va senz'altro accolta la richiesta,
che sin da adesso si formula (in via subordinata rispetto
alle questioni preliminari sollevate), di Consulenza
Tecnica di Ufficio per la ristrutturazione del conto
e calcolo ex novo degli interessi.
9)
CONTESTAZIONE DELLE ANNOTAZIONI SUL CONTO. Da quanto
sin qui esposto, emerge con chiarezza innanzitutto il
diritto degli opponenti a far valere le contestazioni
in ordine alla validità ed efficacia delle annotazioni
(come del resto riconosciuto dall'art. 8, co. 3, n.b.u.
in tema di conto corrente bancario e come del resto
previsto anche dall'art. 1832 c.c.). Da quanto, peraltro,
esposto in precedenza in ordine alle operazioni su titoli
di dubbia legittimità effettuate dal Banco senza
autorizzazione, emerge più concretamente il diritto
degli opponenti di richiedere alla Banca ricorrente
e per lei alla società cessionaria ex l. n. 588/1996
di rendere il conto relativamente al rapporto bancario
oggetto del presente giudizio (anche in applicazione
della norma contenuta nell'art.119 T.U., tenuto conto
che la cessione del credito non limita le eccezioni
e le azioni esperibili dal debitore ceduto in base al
rapporto fondamentale). Nessun rilievo, infatti, può
avere il documento redatto dalla *** s.p.a. per addebito
interessi dall'1 gennaio 1997 (con unica voce "accentramento
addebito" per L.1.678.511.601 ed indicazioni per
competenze trimestrali ed ulteriori interessi maturati).
10)
INVALIDITA' O INEFFICACIA DELLE FIDEIUSSIONI. Relativamente
alla posizione dei sigg. D. L. e A. e della G. s.a.s.
nella qualità di fideiussori, va qui rilevato
che l'entità del limite massimo concretamente
imposto dal Banco - e cioè di Lire 1.600.000.000
- è oltremodo eccessivo, finalizzato solo ad
eludere l'art. 1939 c.c., con conseguente illiceità
della clausola (e, per la sua essenzialità, dell'intero
negozio), fatta sottoscrivere ai fideiussori al solo
fine di eludere l'applicazione di una norma imperativa
(ex art. 1344 c.c.).
Peraltro, se pure le fideiussioni fossero efficaci,
va rilevato che il ricorrente, come già sopra
esposto, ha già promosso azione di cognizione
nei confronti dei fideiussori e notificato il relativo
atto di precetto, intenzionalmente omettendo di dichiarare
l'avvenuta escussione della garanzia, con la conseguenza
che si avrebbe un sostanziale superamento del limite
massimo (se pure valido) convenzionalmente stabilito.
Tali considerazioni, peraltro, vanno integrate con l'esame
del comportamento tenuto dal Banco sotto il profilo
del principio di correttezza nell'esecuzione del contratto.
La fideiussione omnibus può infatti favorire
la deresponsabilizzazione nella concessione del credito,
qualora la banca faccia sistematicamente affidamento
non sulle prospettive di solvibilità del debitore
principale ma su quelle dei garanti, scaricando i rischi
di inefficienza della propria gestione sui soggetti
patrimonialmente più solidi.
11)
RAPPORTI BANCARI E LEGISLAZIONE ANTITRUST. Sotto
altro profilo, ed in via preliminare da un punto di
vista strettamente processuale, va anche presa in considerazione
l'incompatibilità dei modelli contrattuali in
esame con la disciplina antitrust. Si tratta di rilievi
già esposti in occasione dell'opposizione al
decreto ingiuntivo del Tribunale T. A. n. 302/98. Il
Tribunale di Genova, con ordinanza del 21 maggio 1996,
in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente
giudizio ha richiesto alla Corte di Giustizia della
Comunità Europea di stabilire, tra l'altro, in
tema di fideiussione omnibus : <<se le NBU dettate
dall'ABI alle sue associate relativamente al contratto
di fideiussione omnibus a garanzia dell'apertura di
credito (
.) siano compatibili(
) con la norma
di cui all'art. 85 Trattato>>, ed in particolare
<<quali effetti l'eventuale riconoscimento della
incompatibilità
può produrre sulle
corrispondenti clausole dei contratti di fideiussione
"omnibus" e sui contratti stessi, stipulati
a valle dalle singole banche, posto che l'insieme delle
banche associate nell'ABI possa essere considerato,
ai sensi e per l'effetto dell'art. 86 Trattato, come
detentore di una posizione dominante collettiva sul
mercato nazionale del credito, di cui l'applicazione
concreta della normativa in esame si configuri come
sfruttamento abusivo>>.
Anche in questo processo, va pertanto valutata l'opportunità
di sospendere il giudizio in attesa del provvedimento
della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la cui
decisione appare rilevante ai fini della presente causa.
E andrebbe altresì valutato se vada rimesso alle
Autorità competenti anche la questione relativa
alla violazione della disciplina antitrust da parte
delle banche che applicano la capitalizzazione trimestrale
degli interessi attivi sulla base di un accordo interbancario
a danno della concorrenza.
Tutto
quanto ciò premesso in fatto e in diritto
a)
tenuto conto delle eccezioni preliminari di rito e di
merito sollevate, ed in particolare della mancanza dei
presupposti per concedere il decreto ingiuntivo, nonché
della violazione del principio di correttezza e buona
fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.),
dell'opportunità di ordinare al ricorrente di
rendere il conto (artt. 115 ss. T.U.);
b)
tenuto altresì conto dell'azione giudiziaria
già pendente innanzi allo stesso Tribunale diretta
ad accertare - tra l'altro - la responsabilità
(precontrattuale) del Banco ex art. 1337 c.c., in ordine
alla fattispecie richiamata nel ricorso per decreto
ingiuntivo opposto nonché l'invalidità
e l'inefficacia delle fideiussioni in forza delle quali
il Banco ha ingiunto le somme che si presumono dovute
dal debitore principale anche nei confronti dei Sigg.
D. L. G., A. R. e G. s.a.s.
l'H. M. di R. A. e C. s.a.s. in persona del l.r.p.t.
Sig. A. R., i sigg. D. L. G. e A. R., la G. di R. A.
e C. s.a.s. in persona del l.r.p.t. Sig. A. R., tutti
rapp.ti e difesi dall'Avv. Mariano Russo
CITANO
il
Banco, Filiale di S., nella dichiarata qualità
di rappresentante ("mandataria e procuratrice")
della *** s.p.a, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, domiciliato per la carica presso l'anzidetta
sede sociale, rappresentato e difeso dall'Avv. E. S.,
el.te dom. to in T. G. alla Piazza M. d'A. n. 2 c/o
Studio Legale A.,
a comparire innanzi al Tribunale civile di T. A., sezione
e giudice a designarsi, nei soliti locali di udienza,
ora del regolamento, per l'udienza del 31 maggio 1999
per sentire accogliere:
previa
a)
sospensione della provvisoria esecuzione - tra l'altro
illegittimamente concessa - del decreto ingiuntivo opposto
n.320/1998 emesso dal Tribunale T. A., ricorrendo i
motivi di cui all'art. 649 c.p.c.
b)
riunione del presente procedimento - per continenza
ovvero connessione - con quello incardinato innanzi
allo stesso Tribunale in forza di citazione, notificata
al procuratore del Banco in data 29.1.1999, per l'udienza
del19.4.1999
(avente per oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale di T. A. in data 5.11.1998 con
il n. 302/1998, registrato in data 25.11.1998, con apposizione
di formula esecutiva in data 9.12.1998, nonché
l'accertamento dell'invalidità delle fidiussioni
dei Sigg. Di L. G., A R, G. di A. R. e C. s.a.s. nonché
del danno subito dall'H. M. di R. A. e C. s.a.s. per
il comportamento tutto tenuto dal Banco e quindi con
condanna di quest'ultimo al relativo risarcimento),
le seguenti conclusioni:
A)
in via preliminare, revocarsi il decreto ingiuntivo
n.320/98 emesso dal Tribunale di T. A. in data 17 dicembre
1998 e pertanto rigettarsi la domanda perchè
improponibile;
B)
in via subordinata, rigettarsi la domanda perché
inammissibile ed infondata per i motivi tutti esposti
in narrativa;
C)
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'invalidità
per dolo ovvero per errore o comunque l'inefficacia
del contratto di apertura di credito e della relativa
garanzia ipotecaria, stipulato in data 4 ottobre 1994;
D)
in via ancor più subordinata, nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda, accertare la
nullità - o comunque l'invalidità o inefficacia
- della clausola di determinazione degli interessi in
favore della Banca in misura ultralegale e di regolazione
trimestrale nonché l'inefficacia della clausola
che faculta il Banco a variare unilateralmente i tassi
di interesse, clausole tutte contenute nel contratto
di apertura di credito stipulato il 6 ottobre 1994,
poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
e di conseguenza limitare e ridurre l'importo eventualmente
dovuto dal ricorrente al pagamento della minor somma
che residuerà, previa ristrutturazione del conto
corrente, con la previsione di tassi d'interesse calcolati
ai sensi e per gli effetti dell'art.117, d.lg.385/1993
in maniera più favorevole agli opponenti.
E)
accertata la nullità o inefficacia delle fideiussioni
contratte dai sigg. D. L. G. ed A. R. nonché
dalla G. di A. R. e C. s.a.s., poste a sostegno dell'ingiunzione
di pagamento nei loro confronti, dichiarare che essi
nulla devono nei confronti del ricorrente, e pertanto
revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti
dei sigg. D. L. G. ed A. R. nonché della G. di
A. R. e C. s.a.s;
F)
in via subordinata alla richiesta sub E, accertare la
minor somma dovuta dai Sigg. D. L. G., A. R., G. di
A. R. e C.s.a.s., per avere il ricorrente indicato una
somma superiore al limite massimo convenzionalmente
prefissato, tenuto conto delle azioni già esperite
da parte dello stesso ricorrente e, pertanto, condannare
il ricorrente stesso ex art. 96 c.p.c. al pagamento
della somma che il tribunale vorrà liquidare
a titolo di risarcimento, se del caso anche in via equitativa;
G)
anche in via riconvenzionale, ordinare al ricorrente
di rendere il conto relativamente ai rapporti intercorsi
con gli opponenti, così come esposto nella narrativa
del presente atto, e per l'effetto ordinare al Banco
di esibire la documentazione tutta attinente ai predetti
rapporti, alle singole operazioni di prelevamento e
movimentazione dei titoli;
H)
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari,
iva e cpa come per legge.
Pertanto, l'H. M. di R. A. e C. s.a.s. (M. L., via T.
2/a), i sigg. D. L. G. (S., 22.4.1953 - res.te ivi Via
F., 20) e A. R. (S., 20.5.1938, res.te ivi Via F., 20),
la G. di R. A. e C. s.a.s. (M. L., via T. 2/a), tutti
rapp.ti e difesi dall'Avv. Mariano Russo, invitano il
convenuto a costituirsi in giudizio nel termine di venti
giorni prima dell'udienza innanzi indicata ai sensi
e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. ed a comparire,
nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice che verrà
designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. Si avverte
espressamente il convenuto che la costituzione in giudizio
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
all'art. 167 c.p.c.
Con ampia riserva di integrare la documentazione di
seguito indicata e di articolare i mezzi istruttori
che si riterranno opportuni anche in considerazione
del comportamento processuale di controparte, si depositano
i seguenti documenti: 1-2-3-4) decreto ingiuntivo di
pagamento N.320/98 del Tribunale T. A. notificato all'H.
M. di R. A. & C. S.A.S., alla Sig.ra D. L. G., al
Sig. A. R. ed alla G. di A. R. & C. S.A.S.; 5) ricorso
per decreto ingiuntivo N.302/98 del Tribunale T. A.;
6) atto di opposizione al decreto ingiuntivo N.302/98;
7) comunicazione del Banco del 15/11/1990; 8) bozza
di contratto per apertura di credito con garanzia ipotecaria;
9) atto di apertura di credito con nota di iscrizione
ipotecaria del 4/10/1994; 10) Decreto Ingiuntivo Pretura
di Sorrento n.320/98.
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ci si riserva ogni ulteriore
diritto ed azione, qualora medio tempore siano messi
in esecuzione i decreti ingiuntivi ad opera del Banco
n.q.
Sorrento, 9 marzo 1999
Avv. Mariano Russo
PROCURA:
L'H. M. di R. A. e C. s.a.s. in persona del l.r.p.t.
Sig. A. R. (M. L., via T. 2/a), i sigg. D L. G. (S.,
22.4.1953 - res.te ivi Via F., 20) e A. R. (S., 20.5.1938,
res.te ivi Via F., 20), la G. di R. A. e C. s.a.s. in
persona del l.r.p.t. Sig. A. R. (M. L., via T. 2/a),
nominano procuratore ed avvocato l'Avv. Mariano Russo
per rappresentarli e difenderli nel presente giudizio
nonché per la fase esecutiva, con ogni più
ampia facoltà, anche di chiamare terzi in causa
e nominare avvocati e procuratori anche fuori distretto
per farsi sostituire, nonché di transigere e
conciliare, rinunziare agli atti del giudizio ed accettare
rinunzie. Eleggono domicilio presso lo studio degli
Avvocati Massimo Rubino e Mariano Russo, in Sorrento
alla Via Sant'Antonino 34/a.
H. M. di R. A. e C. s.a.s.
in persona del l.r.p.t. Sig. A. R.
D.
L. G.
A.
R.
G.
di R. A. e C. s.a.s.
in persona del l.r.p.t. Sig. A. R.
PER AUTENTICA
Diritto
industriale: concorrenza sleale. Ricorso inibitorio
nel settore della distribuzione di farmaci
TRIBUNALE DI NAPOLI
RICORSO PER INIBITORIA
(artt. 669-bis
s.s. c.p.c. - artt. 2598-2599 c.c.)
Per: Farmacie
AABB s.r.l., in persona del suo amministratore unico
e legale rappresentante, dr. AABB, con sede in Napoli,
alla ... , rappresentata e difesa - giusta mandato a
margine del presente atto - dagli Avv.ti Mauro Fierro
e Prof. Massimo Rubino De Ritis, anche disgiuntamente
tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del primo in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 18;
-ricorrente-
Nei confronti di:
PPZZ Italia s.r.l., con sede legale in...;
-resistente-
FATTO
1) La Farmacie
AABB s.r.l. è un distributore all'ingrosso di prodotti
farmaceutici su autorizzazione rilasciata con deliberazione
della Giunta Regionale della Regione Campania (deliberazione
n.., confermata dal decreto dirigenziale n. .. dell'8
maggio 2001: doc. 1), ai sensi del decreto legislativo
del 30 dicembre 1992 n. 538.
2) La PPZZ
Italia s.r.l. produce e distribuisce in Italia farmaci
della PPZZ (..) ed è stata fornitrice della Farmacie
AABB s.r.l. con un rapporto continuativo di collaborazione
commerciale che si è protratto per diversi anni fino
al 1997 (doc.ti 2 -5).
3) Nel 1997
il rapporto tra la PPZZ Italia s.r.l. e la Farmacie
AABB s.r.l. ha subito una brusca interruzione, conseguente
alla comunicazione della prima (all'epoca, PPZZ Italiana
s.p.a.) del 16 settembre 1997, con cui informava la
Farmacie AABB s.r.l. di <<non poter più evadere
i Vostri ordini e di considerare da oggi in poi terminato
ogni rapporto commerciale con Voi>> (doc.
6). Tale interruzione si è protratta negli anni successivi
sino ad oggi (v. racc. a/r del 23 ottobre 2003 della
PPZZ Italia s.r.l.), nonostante le richieste della Farmacie
AABB s.r.l. di poter acquistare i farmaci con marchio
PPZZ.
4) Negli ultimi
mesi il gruppo di cui fa parte la PPZZ Italia s.r.l.
ha avviato una politica di espansione sul mercato di
propria pertinenza, con acquisizione di altre imprese
farmaceutiche di grosso rilievo, tanto da far interessare
le autorità preposte al controllo della disciplina antimonopolistica
(sugli interventi della Commissione U.E., v. doc. 7).
In particolare, il Gruppo PPZZ, che in precedenza aveva
acquisito l'americana PD e le italiane RF e B, ha acquisito
l'impresa PPHH, altro importante produttore di farmaci
( doc. 8), che già in passato si era contraddistinto
per una politica di espansione aggressiva, avendo acquisito
a sua volta importanti imprese, quali l'italiana CE
(già nel 1993), per poi fondersi con l'americana U (nel
1995) e poi ancora con la M, prima di essere acquisita
- come sopra anticipato - dalla PPZZ (sui prodotti
PPZZ e PPHH, v. doc. 9). A titolo puramente indicativo,
si segnala che otto prodotti della PPZZ hanno un fatturato
annuale superiore al miliardo di dollari (fonte Il
Manifesto, 15 ottobre 2003, Economia).
5) In seguito
alle operazioni di acquisizione di cui si è sopra fatto
cenno, il Gruppo PPZZ è diventato il primo gruppo farmaceutico
a livello mondiale, con un "market share"
del 50% superiore al rivale più prossimo (in sostanza,
la sua quota di mercato è più del doppio superiore a
quella del più prossimo concorrente: doc. 10) e sono
in corso ulteriori operazioni di acquisizione (sul caso
Esperian therapeutics, v. doc. 11).
6) Senza entrare
nel merito della politica di espansione del Gruppo PPZZ,
va qui evidenziata la politica commerciale di PPZZ Italia
s.r.l. che, dopo aver escluso la Farmacie AABB s.r.l.
da ogni somministrazione di farmaci con marchio PPZZ
(oltre che dalla somministrazione di ogni altro farmaco
prodotto da aziende comunque facenti capo al Gruppo
PPZZ), ha di recente provveduto ad escluderla anche
dalla fornitura dei farmaci con marchio PPHH
(doc. 12); con l'ulteriore pericolo che tale
comportamento, diretto al boicottaggio della Farmacie
AABB s.r.l., possa essere esteso anche ad altri farmaci,
le cui imprese produttrici sono oggetto di trattative
per prossime acquisizioni da parte del Gruppo PPZZ.
7) Attualmente,
la Farmacie AABB s.r.l., per poter approvvigionarsi
di tutti i farmaci del gruppo PPZZ, non potendoli acquistare
direttamente dal produttore PPZZ Italia s.r.l. (o da
altra società del gruppo), come ha fatto in passato,
è costretta a rivolgersi ad altri distributori, per
acquistare i farmaci ad un prezzo che è intuitivamente
molto gravoso per una società di distribuzione all'ingrosso
che è costretta ad approvvigionarsi rivolgendosi a propri
concorrenti.
8) La fattispecie
descritta potrebbe agevolmente rientrare in quella classicamente
considerata come lesiva della libertà di concorrenza
(diritto questo garantito anche dall'art. 41 Cost.):
più esattamente, l'ipotesi in esame potrebbe essere
ricondotta alla figura del boicottaggio, che
si verifica quando uno o più soggetti rifiutano spontaneamente
di intrattenere rapporti con un concorrente o con un
soggetto la cui attività economica dipenda direttamente
o indirettamente da quella di chi (produttore o distributore)
attua il boicottaggio.
Vi
sono, tuttavia, nel caso in esame norme specifiche
regolanti il settore della distribuzione dei farmaci
che, al di là della configurazione dell'illecito concorrenziale
per boicottaggio (che, come si vedrà, certamente qui
sussiste), rendono indiscutibilmente (ed ulteriormente)
illegittimo il comportamento della PPZZ Italia s.r.l.,
oltre che non professionalmente corretto ex art. 2598
c.c.
DIRITTO
I) Quadro normativo
Il
settore della distribuzione dei farmaci è regolato dai
seguenti provvedimenti:
· A)
decreto legislativo 538/92 per il commercio all'ingrosso
di specialità medicinali per uso umano, integrato dalla
legge 490/95 e dalle Norme di Buona Distribuzione emanate
con decreto ministeriale del 6/7/99;
· B)
DPR 309/90 per il commercio all'ingrosso di sostanze
e di preparazioni stupefacenti o ad azione psicotropa;
· C)
decreto legislativo 119/92 per il commercio all'ingrosso
di medicinali per uso veterinario, integrato dal decreto
ministeriale di regolamento 306/01.
La
legge italiana classifica i farmaci come segue:
a. farmaci
da banco o di automedicazione per i quali non è
necessaria la prescrizione medica, definiti dal Decreto
Legislativo n. 539 del 30/12/1992 quali farmaci che
possono essere utilizzati senza intervento di un medico
per prescrizione e sorveglianza e, se necessario, con
il consiglio del farmacista. (in Italia, i farmaci da
banco possono essere venduti soltanto in farmacia);
b. farmaci
soggetti a prescrizione medica che, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 539/1992, possono essere venduti
soltanto dietro presentazione di ricetta medica (in
caso di vendita del medicinale senza presentazione di
ricetta medica, il farmacista è soggetto alle sanzioni
di cui all'art. 4, 2° comma, d. lgs. 539/1992).
Per un elenco dei
prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione
di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da
ritirare dal farmacista anche quando detti prodotti
fanno parte di medicamenti composti o di specialità
medicinali, v. http://www.farmaonline.it/Legislazione/tabellefarmacopea/tabella5.htm
(art. 124, lettera b, del T.U. delle Leggi Sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato
con Legge 7 novembre 1942, n. 1528; art. 71 del D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309; art. 16 del Decreto Legislativo
29 maggio 1991, n. 178 e successive modifiche; art.
5, 6 e 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
539 e successive modifiche).
Peraltro,
l'articolo 122 del Testo Unico delle leggi sanitarie
(R.D. n. 1265 del 7 luglio 1934) riserva al farmacista,
e in farmacia, la vendita e la distribuzione al pubblico
di tutti i medicinali. La vendita deve essere effettuata,
inoltre, sotto la diretta responsabilità del farmacista.
Si
tratta di disciplina diretta fondamentalmente alla tutela
della salute pubblica, come si evince dai "considerando"
della direttiva 92/25/CEE, che non manca di precisare
che l'obbligo dei grossisti di garantire la permanenza
dell'assortimento dei medicinali è un "obbligo di
servizio pubblico" (art. 1, direttiva cit.).
II)
L'obbligo di contrarre a carico di PPZZ Italia s.r.l.
ex d.lgs. 538/1992 (disciplina sulla distribuzione all'ingrosso
dei farmaci): divieto di distribuzione selettiva dei
farmaci.
Per quanto concerne
la disciplina da applicare alla distribuzione all'ingrosso,
va preso in considerazione il d. lgs. 538/1992, che
trova applicazione a <<qualsiasi attività
consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare
medicinali, salvo la fornitura di medicinali effettuata
dalle farmacie a norma delle disposizioni vigenti>>
(art. 1, comma 2°). Tale disciplina, che ha attuato
in Italia la direttiva 92/25/CEE, oltre a regolamentare
il rilascio dell'autorizzazione (requisiti e procedure),
stabilisce gli obblighi del distributore (obblighi propri
di un servizio pubblico ex art. 1), ed in particolare
impone che <<il titolare dell'autorizzazione
alla distribuzione all'ingrosso è tenuto a detenere
almeno: a) i prodotti di cui alla tabella 2 allegata
alla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) il 90% delle specialità medicinali in commercio;
c) almeno un medicinale preconfezionato prodotto industrialmente
per ciascuna delle formulazioni comprese nel formulario
nazionale della Farmacopea Ufficiale che risultino
in commercio>> (art. 7, comma 1°). Di conseguenza,
poiché all'obbligo di detenzione e fornitura dei farmaci
a carico del distributore non può che conseguire un
corrispondente diritto a favore di quest'ultimo di approvvigionarsi
dei farmaci dal produttore, ne consegue che illegittimo
è il comportamento della PPZZ Italia s.r.l. che rifiuta
di contrarre con la Farmacie AABB s.r.l.
Peraltro, in giurisprudenza
è stato già chiarito che l'imposizione di fornire i
medicinali consiste in una "ablazione legale della
libertà negoziale", giustificata dalla "superiore
necessità di tutela della salute dei cittadini".
L'obbligo di contrarre che si desume dalla legge in
esame è, infatti, pari a quanto prevede l'art. 2597
c.c. a carico del legalmonopolista. Sul punto, così
si esprime il Tribunale di Catania (sentenza del 3 gennaio
2001, in Rass. dir. farmaceutico, 2001, 468):
<<l'art. 7, d.lgs. n. 538 del 1992, che impone
ai distributori all'ingrosso di fornire le specialità
medicinali alle farmacie dell'ambito territoriale di
riferimento con la massima sollecitudine e comunque
entro 12 ore dalla richiesta, comporta una ablazione
legale della libertà negoziale del distributore all'ingrosso
- giustificata dalla superiore necessità di tutela della
salute dei cittadini - concretizzantesi in un vero
e proprio obbligo a contrarre nei confronti
delle farmacie aperte al pubblico, analogamente a quanto
prevede l'art. 2597 c.c. in capo al legalmonopolista,
che ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda
le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, con
il consequenziale affidamento sulla controprestazione>>.
Si ha in sostanza,
con il seguente schema, una chiara estensione dell'obbligo
di contrarre a carico di PPZZ Italia s.r.l.:
Farmacia (qualsiasi)
à diritto soggettivo ad acquistare farmaci riconosciuto
dal d. lgs. 538/1992 à Distributore all'ingrosso
(qualsiasi) à obbligo di contrarre = parità trattamento
(2597 c.c.) à diritto a rifornirsi dal produttore à
obbligo di contrarre del produttore.
Si badi, ogni farmacia
potrebbe in teoria richiedere, se un distributore non
è in grado di fornire un farmaco, ad un altro distributore
di farlo, ma è la legge ad imporre al ogni distributore
l'obbligo di fornire il medicinale (obbligo di contrarre).
Non ha importanza per il legislatore che il farmaco
sia comunque altrove reperibile: la farmacia ha sempre
l'obbligo di vendere e dunque sempre il diritto di acquistare
da qualsiasi distributore. Di conseguenza, come
il distributore non può rifiutarsi di vendere un farmaco
ad un farmacista, adducendo che c'è un altro distributore
che lo può fornire, analogamente chi produce o distribuisce
i farmaci non può esimersi dal contrarre, adducendo
che il farmaco può essere acquistato anche altrove.
Ci si trova dinanzi a fattispecie analoga a quella prevista
per il legalmonopolista dall'art. 2597 c.c. In sostanza,
la legge impone un divieto generalizzato del sistema
di distribuzione selettiva nel settore dei medicinali,
perché la fornitura dei farmaci deve essere "globale"
e ciò per la preminente esigenza di tutela della salute
(principio di c.d. circolazione continua dei
farmaci, dal produttore al distributore, dal distributore
al farmacista), come previsto nella direttiva 92/25/CEE.
III)
L'obbligo di contrarre in relazione alla disciplina
sulla distribuzione al paziente dei farmaci: proiezione
dell'obbligo di contrarre del farmacista. La mancanza
di libertà di scelta del prodotto.
L'obbligo a carico
di PPZZ Italia s.r.l. di contrarre in favore di qualsiasi
distributore, senza discriminazioni, si desume anche
dai principi posti dalle leggi sanitarie a presidio
della salute; leggi che regolano la vendita dei medicinali
in farmacie. Ulteriori conferme si hanno dall'esame
delle caratteristiche del mercato dei farmaci.
Preliminarmente, va
osservato che di regola il "mercato del prodotto"
riguarda tutti i prodotti identici o affini, anche in
considerazione di ciò che il consumatore considera intercambiabile
in ragione della loro natura e caratteristiche (ad esempio,
il mercato del latte fresco è diverso da quello del
latte a lunga conservazione UHT) nonchè del prezzo e
dell'uso che del prodotto se ne fa.
Ciò non è vero per
i medicinali.
Invero, nel settore
farmaceutico, ciascun farmaco - singolarmente considerato
e, quindi, per ciascun produttore - rappresenta un "mercato
separato", in quanto, contrariamente ad altri mercati,
per i quali la scelta del bene di consumo spetta liberamente
al consumatore (il quale può decidere liberamente di
acquistare un prodotto nell'ambito di più equipollenti,
più o meno identici, prodotti da più imprese: ad esempio,
può ben decidere di acquistare una lattina di pepsi-cola
anziché una di coca-cola, anche se il gusto è leggermente
diverso), nel caso dei farmaci, la scelta del medicinale
non spetta al consumatore, ma al medico prescrivente.
In particolare, nell'ottica
del consumatore, la scelta è obbligata sotto due punti
di vista:
i) deve necessariamente
acquistare il farmaco per soddisfare il proprio bisogno
primario di guarigione (non ne può fare a meno, come
accade per altri prodotti);
ii) deve necessariamente
acquistare il farmaco indicato dal medico, sulla base
della prescrizione medica (la quale rappresenta il documento
che legittima l'acquisto per la maggior parte dei farmaci).
Sotto il profilo che
qui interessa, va approfondito il punto sub ii). Invero,
il consumatore chiede di acquistare "quel farmaco"
(non un farmaco che abbia determinate proprietà) prodotto
da quella determinata impresa, distinto da tutti gli
altri farmaci equivalenti che, pur avendo le medesime
caratteristiche e qualità (anche il medesimo principio
attivo), sono messi in commercio da altre imprese farmaceutiche.
E' fondamentale, per i medicinali vendibili solo dietro
presentazione di ricetta medica, che il farmaco venduto
sia lo stesso di quello indicato nella ricetta,
affinché alla farmacia sia corrisposto il prezzo del
prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione
alla spesa a carico dell'assisto e delle trattenute
convenzionali e di legge (ex art. 4, d.p.r. 8 luglio
1998, n. 371). Ciò resta fermo anche dopo l'intervento
della legge 405/2001, dato che il rimborso dei farmaci
di uguale composizione è ammesso solo per i medicinali
non coperti da brevetto (anzi, l'art. 7 conferma la
non sostituibilità del farmaco prescritto coperto da
brevetto).
Per la verità, anche
per i farmaci non soggetti a prescrizione medica, la
vendita è condotta solo sulla base di una richiesta
specifica (l'acquisto del farmaco X, diversamente da
quanto accade in altri settori merceologi, caratterizzati
da sostituibilità di un prodotto, anche di marca, con
altro di uguale pregio), e non generica (ad esempio,
acquisto di uno sciroppo qualsiasi), del consumatore,
che ha un bisogno determinato verso un farmaco ben identificato,
dato che per ogni paziente c'è una "fideilizzazione"
verso il prodotto medicinale, indotta dai precedenti
effetti benefici di quel farmaco (se il mal di testa
è andato via con una aspirina, continuerà tendenzialmente
ad acquistare aspirine e non altro).
Di conseguenza, le
farmacie, ed ancor di più il distributore all'ingrosso
di medicinali (al quale viene fatto un ordinativo -
per via telematica - contenente un codice relativo a
quel determinato prodotto ed una quantità), sono sempre
"acquirenti forzati" dei farmaci di cui ricevono
domanda, non potendo rispondere alla richiesta di un
farmaco con la fornitura di altro che abbia le medesime
proprietà. Il farmacista, infatti, diversamente da altri
commercianti, ha l'obbligo di vendere al proprio cliente
il farmaco che gli si richiede, purché sia prescritto
dal medico, e non può rifiutarsi di vendere né può effettuare
una vendita di un bene alternativo (un altro farmaco
analogo con le stesse proprietà, anche con lo stesso
principio attivo). Pertanto, se il farmacista ha l'obbligo
di vendere il farmaco, gli deve essere riconosciuto
il diritto di acquistarlo dal distributore (cui la legge,
come si è già esposto, impone un "obbligo di detenzione
minima" di farmaci: v. supra par. II), il quale
a sua volta deve necessariamente essere messo in grado
di acquistare i farmaci da chi li produce: altrimenti
la "catena distributiva forzata" si interromperebbe.
In sostanza, ci si
trova dinanzi ad una "proiezione a ritroso"
dell'obbligo di vendita imposto al farmacista in favore
del consumatore, con estensione "a scalare"
dal livello di distribuzione più basso (il singolo farmacista)
a quello più alto (il distributore all'ingrosso, tra
cui l'istante), fino al produttore, che non può dunque
rifiutarsi ingiustificatamente di vendere al distributore.
Lo schema è il seguente:
cliente à farmaco X à farmacia à farmaco
X à distributore à farmaco X à produttore
di X
In ogni passaggio,
non vi è sostituzione del farmaco con un altro equipollente.
Non può esserci, dunque, interruzione nella "circolazione
del farmaco", dalla richiesta del paziente al produttore
nella fornitura di ogni determinato farmaco, senza che
vi sia un giustificato motivo, come nel caso di specie
non vi è, dato che la Farmacia AABB s.r.l. non è stata
mai inadempiente nel pagamento dei corrispettivi: mai
la PPZZ Italia s.r.l. ha avuto modo di dolersi, perchè,
come si evince dalla documentazione agli atti, la PPZZ
Italia s.r.l. "preferisce" non vendere più.
IV) Il diritto
alla fornitura dei farmaci in base alle regole del mercato
La conclusione raggiunta
sull'obbligo di contrarre a carico di PPZZ Italia s.r.l
nei confronti della società istante, già desumibile
dalla disciplina specifica sulla distribuzione all'ingrosso
dei farmaci e più in generale dalla disciplina sanitaria
sulla vendita al pubblico dei medicinali, trova conferma
in ulteriori considerazioni, dipendenti dalla peculiarità
della fattispecie in esame e dalla tipologia del mercato
dei farmaci, così sintetizzabili:
a) sull'intero
mercato dei farmaci mondiali, ciascun produttore si
trova sostanzialmente ad essere in posizione di monopolio
per ciascun "suo" farmaco prodotto;
b) tale posizione di monopolio è significativa nel mercato
della distribuzione dell'insieme di farmaci, perché
riguarda gran parte dei prodotti farmaceutici prodotti
in commercio, dato l'elevato market share del
Gruppo PPZZ.
Per quanto riguarda
la prima considerazione (a), va adeguatamente chiarito
che la posizione di monopolista va affermata farmaco
per farmaco, e non per gruppi merceologici formati da
prodotti equivalenti: il consumatore del farmaco è sempre
un paziente, che si rivolge alla farmacia per acquistare
un determinato farmaco realizzato da una sola impresa
farmaceutica. Non vi è, cioè, da parte del commerciante
alcuna possibilità di "sostituzione" del prodotto
richiesto con un altro. Per ogni singola domanda di
acquisto, è solo uno il prodotto farmaceutico che può
soddisfare il bisogno del consumatore.
Per quanto riguarda
la seconda delle considerazioni sopra esposte (b), va
evidenziato che le farmacie - e chiunque distribuisce
farmaci - acquistano i medicinali attuando un'economia
di scala, richiedendo al distributore all'ingrosso la
fornitura più ampia possibile di tipologie di farmaci:
qualora un distributore non possa soddisfare la richiesta
di fornitura di uno o più farmaci, il richiedente si
rivolgerà ad altro distributore per l'intera fornitura,
evitando in futuro di contrarre con chi non riesce a
fornire anche solo alcuni dei farmaci di cui ha bisogno.
Di conseguenza, il comportamento di PPZZ Italia s.r.l.
determina necessariamente una riduzione dei clienti
della Farmacie AABB s.r.l. più che proporzionale
rispetto ai farmaci che PPZZ Italia s.r.l. vende.
Infatti, se la farmacia
X richiede al distributore Y i farmaci dei produttori
A, B e C ed il distributore può solo soddisfare la richiesta
per i produttori B e C, la farmacia X dovrà richiedere
ad un altro distributore W i farmaci del produttore
A. Ma a questo punto, il distributore W non potrà applicare
un prezzo conveniente, che normalmente applica a chi
richiede farmaci dei produttori B e C, alla farmacia
X. Perciò la farmacia X interromperà il rapporto commerciale
con il distributore Y e si rivolgerà al distributore
W per l'intera fornitura necessaria.
Quindi la perdita
dei clienti da parte della Farmacia AABB s.r.l. cresce
in misura più che proporzionale rispetto alle singole
forniture di prodotti PPZZ/PPHH che non sono più eseguite.
Un quadro sui principi
economici che regolano la distribuzione dei farmaci
può essere utile, perché si ha conferma di quanto si
sta esponendo
(fonte Associazione
Distributori Farmaceutici http://www.adfsalute.it/presentazione/distribuzione.htm
).
La distribuzione dei
farmaci deve essere :
Tempestiva,
"perché gli ordini inviati giornalmente dalle farmacie
ai distributori intermedi vengono evasi - nel caso dei
medicinali - entro un intervallo di 12 ore lavorative".
Capillare,
"perché le farmacie vanno rifornite tutte, indipendentemente
dalla loro dislocazione, dalle loro dimensioni e dalla
consistenza economica dell'ordine".
Efficiente,
"perché a ogni paziente deve essere assicurata la disponibilità
di qualunque medicinale, nel minor tempo possibile e
in condizioni di perfetta conservazione".
La catena distributiva
dei medicinali prevede due soli passaggi prima della
dispensazione finale ai pazienti:
· dall'industria
alla distribuzione intermedia;
· dalla
distribuzione intermedia alla farmacia.
In
Italia:
· il
78% dei medicinali transita attraverso la distribuzione
intermedia;
· il
12% è venduto direttamente dalle industrie agli ospedali;
· il
10% è venduto direttamente dalle industrie alle farmacie:
in questa quota rientrano soprattutto i medicinali senza
obbligo di prescrizione medica e quelli di automedicazione.
La
distribuzione intermedia (esercitata dall'istante) è,
quindi, l'indispensabile anello di collegamento fra
produzione industriale e "dispensazione" finale al pubblico.
Ed in Italia questa funzione viene svolta a costi d'esercizio
molto contenuti e con i margini commerciali fra i più
bassi in ambito europeo.
La
distribuzione intermedia contribuisce, inoltre, a razionalizzare
i costi del comparto farmaceutico, svolgendo un'importante
funzione anti-sprechi:
· a
monte, a beneficio delle industrie, perché la natura
stessa del servizio fornito dalla distribuzione consente
alle aziende di adeguare la produzione alle reali dinamiche
del mercato;
· a
valle, a vantaggio delle farmacie, alle quali la distribuzione
- oltre allo specifico supporto logistico - assicura,
per circa l'80% dei rifornimenti e per circa il 50%
dei restanti prodotti salutistici, un essenziale sostegno
finanziario, consentendo loro di gestire economicamente
e al meglio il proprio magazzino secondo i principi
basilari di una buona distribuzione commerciale.
In
conclusione, l'eliminazione di un distributore all'ingrosso
è un danno per quell'impresa (e per i suoi dipendenti),
è un danno per l'economia e, tenuto conto degli interessi
coinvolti nella fattispecie in esame, è un danno per
la salute pubblica.
V)
Il boicottaggio economico come atto di concorrenza sleale.
Chiarita
la sussistenza di un obbligo a contrarre a carico della
PPZZ Italia s.r.l. ed accertato il diritto della ricorrente
ad essere fornita dei farmaci per consentire la corretta
e regolare distribuzione dei medicinali in favore dei
propri clienti, non resta che ricondurre il comportamento,
di per sé illegittimo, della resistente nell'ambito
della violazione della disciplina della concorrenza,
e ciò al fine di stabilire in concreto le misura da
adottare.
Nota
è l'illegittimità del rifiuto ingiustificato dell'imprenditore
di fornire i propri prodotti e servizi. Il rifiuto di
contrarre è illegittimo innanzitutto quando vi è violazione
dell'obbligo posto a carico del monopolista ex art.
2597 c.c. (obbligo di applicare la parità di trattamento):
poiché, come si è esposto, il produttore di medicinali
è in posizione di monopolio, avendo tra l'altro acquisito
in base al brevetto l'esclusiva sul bene che produce,
lo stesso (o chi distribuisce su suo incarico i suoi
farmaci) non può ingiustificatamente escludere dalla
sua fornitura uno o più distributori autorizzati. Peraltro,
là dove si applichi l'obbligo ex art. 2597 c.c. al monopolista
di fatto, il regime di monopolio - per le considerazioni
innanzi esposte - va accertato in relazione al mercato
del singolo farmaco (e non in base ad un genus
di medicinali) e, quindi, automaticamente esteso alla
PPZZ Italia s.r.l. per tutti i suoi prodotti. Ed indipendentemente
dalla sussistenza di un obbligo di contrarre, che nel
caso specifico è d'altronde ricavabile - per le ragioni
esposte - direttamente dalla disciplina della distribuzione
dei farmaci (v. supra par. II e III), va qui
ricordato che costituisce illecito ex art. 2598 n. 3
c.c. il boicottaggio individuale, rappresentato dal
comportamento diretto ad ostacolare un imprenditore
con il fine di impedirgli o rendergli gravoso l'accesso
o la permanenza sul mercato (Trib. Milano, 26 maggio
1994, in Giur. annotata dir. ind., 1994, 759).
Nella fattispecie
in esame, caratterizzata dalla "non indispensabilità"
dell'esclusione di un distributore dalla fornitura
dei farmaci PPZZ/PPHH, la "pratica escludente"
è ancor più grave, perché è decisiva nel danneggiare
definitivamente l'impresa ricorrente, che non può fare
a meno dei prodotti di cui non viene ingiustificatamente
fornita. Infatti, non trattandosi di merce qualsiasi,
ma di farmaci, non può la PPZZ Italia s.r.l. rifiutare
a proprio piacimento la fornitura alla Farmacie AABB
s.r.l., se non ponendo necessariamente quest'ultima
in seria difficoltà economica, a causa della perdita
dei proprio clienti, non più recuperabili, e soprattutto
ponendola nelle condizioni di dover violare la legge
che le impone un obbligo di detenzione del 90% di tutti
i farmaci (sui primi 40 farmaci più venduti in Italia,
ben 10 sono prodotti da aziende del Gruppo PPZZ: doc.
14).
La conseguenza della
violazione della disciplina sulla concorrenza è, oltre
al risarcimento dei danni, l'imposizione di una misura
drastica sul comportamento illegittimo, quale è l'inibitoria.
Inibitoria che va concessa in via di urgenza, sussistendo
il pericolo di un pregiudizio irreparabile a carico
dell'istante, con pubblicazione del provvedimento a
mezzo stampa a spese della società resistente.
VI) Irreparabilità
del danno
Secondo la giurisprudenza,
<<il periculum in mora deve ritenersi sussistente
quando l'attività illecita è in atto e vi è il rischio
fondato che essa possa essere ripresa o ripetuta determinando
un ulteriore aggravamento del danno; l'irreparabilità
del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero
della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità
di addivenire nel futuro giudizio di merito ad un'esatta
quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato
all'immagine ad agli interessi dell'impresa pregiudicata
>> (Trib. Napoli, 22 dicembre 2000, in Dir.
industriale, 293)
Orbene, il comportamento
illegittimo di PPZZ Italia s.r.l. determina un danno
irreparabile per la Farmacie AABB s.r.l. Quest'ultima,
in seguito al rifiuto di contrarre della PPZZ Italia
s.r.l., per rispettare l'obbligo imposto dalla legge
di detenzione del 90% di tutti i farmaci, è costretta
a rivolgersi ad altre imprese distributrici gradite
a PPZZ Italia s.r.l., con l'ovvia e naturale conseguenza
che la situazione è, invero, diventata di estrema dannosità
per la Farmacie AABB s.r.l., soprattutto dopo che l'allargamento
della sfera di azione della PPZZ Italia s.r.l. si è
estesa anche ai medicinali PPHH, con esclusione della
fornitura anche di questi ultimi prodotti e con conseguente
danno irreparabile, commisurato alla definitiva perdita
di gran parte dei clienti della Farmacie AABB s.r.l.
(doc. 15).
L'alternativa che
si pone per il distributore è, infatti, comunque disastrosa
ed è così sintetizzabile:
a) non vendere
prodotti PPZZ/PPHH (ma come si è già esposto, ciò determinerebbe
perdita dei clienti anche per gli altri farmaci);
b) acquistare
i prodotti PPZZ/PPHH da altri distributori, anche ad
un prezzo prossimo a quello di rivendita, il che non
è sostenibile, perché si realizzerebbe un danno assai
ingente, e cioè
D = [Pv - (Pa
+ C)] Pf Q In quanto il danno
(D) è direttamente proporzionale alla quantità dei prodotti
PPZZ/PPHH richiesti dai clienti e dalla differenza tra
costi e ricavi (Pa è il prezzo di acquisto, Pv il prezzo
di rivendita praticato dal distributore, C i costi connessi
alla rivendita, Pf la quantità di prodotti del Gruppo
PPZZ e Q la quantità per singolo prodotto). Peraltro
il prezzo di rivendita al dettaglio (Pvc) non può superare
un tetto stabilito non solo dal mercato dei concorrenti,
ma soprattutto dall'imposizione (per legge) dei prezzi
dei farmaci. Si badi, infatti, che i margini di utile
sulle specialità rimborsabili sono fissati dalla legge
(più precisamente, la legge 23 dicembre 1996 n. 662
ha definito per i farmaci rimborsabili i margini di
competenza del grossista e del farmacista, rispettivamente
nella misura del 6,65% e del 26,7% sul prezzo di vendita
al pubblico al netto dell'IVA).
La situazione è documentata
dalle fatture che si allegano (doc. 13) e che si riferiscono
- a campione - al percorso di un farmaco di larga diffusione
(n.d.r. il Norvasc 10 mg) che la ricorrente è
costretta ad acquistare, non senza difficoltà ed in
contanti, da altri distributori-concorrenti graditi
a PPZZ Italia s.r.l. ad un prezzo medio di Euro 9,22
(con punte anche di Euro 9,85), laddove il prezzo dello
stesso farmaco praticato da questi ultimi alle farmacie
è anche di Euro 9,08 (cfr. offerta della ditta Guacci,
con pagamento a 60 gg.), mentre quello praticato direttamente
dalla PPZZ Italia s.r.l. è di Euro 8,80!
Orbene, poiché i prodotti
del Gruppo PPZZ rappresentano una parte consistente
del paniere dei prodotti altorotanti in commercio (facendo,
tra l'altro, parte dei primi 500 farmaci come vendite
IMS) e poiché per una chiara legge del mercato chi
non riesce a fornire i propri clienti di prodotti commercialmente
fondamentali perde la possibilità di vendere anche gli
altri prodotti che detiene (v. supra sub IV),
è chiaro che il moltiplicatore Pf, con le singole quantità
per ciascun prodotto PPZZ/PPHH, comporta una perdita
esponenziale per la Farmacie AABB s.r.l., che finiscono
per perdere commissioni anche per la restante parte
dei prodotti farmaceutici (imminenza del danno irreparabile
ex art. 700 c.p.c.).
In soldoni, la Farmacie
AABB s.r.l., grazie al comportamento della resistente,
dovrebbe a breve "chiudere bottega".
***
Tanto premesso in
fatto ed in diritto, tenuto conto della sussistenza
di un pregiudizio imminente ed irreparabile, anche ai
sensi degli artt. 32 e 41 Cost., 1565, 2043, 2597 e
2598 s.s. c.c., decreto legislativo 538/92, la società
istante, come sopra rappresentata e difesa,
in previsione e nelle
more di dare corso al giudizio di merito diretto ad
accertare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla
PPZZ Italia s.r.l. in danno della ricorrente, per avere
interrotto la fornitura dei medicinali, previo accertamento,
se del caso, dell'obbligo della stessa di contrarre
in favore della Farmacie AABB s.r.l., per i dati normativi
richiamati nel presente atto e per le ragioni spiegate,
e per sentire condannare la stessa resistente ad eseguire
le prestazioni di medicinali in favore della Farmacie
AABB s.r.l. ed a risarcirla dei danni tutti patiti,
anche ai sensi dell'art.2043 e 2600 c.c., sia come danno
emergente che come lucro cessante, commisurati anche
alla perdita di avviamento e di quote di mercato, con
pubblicazione della sentenza,
chiede
previa emissione dei
provvedimenti di cui agli artt. 669-sexies s.s. c.p.c.,
se del caso, ricorrendone i presupposti inaudita
altera parte,
che si inibisca alla
PPZZ Italia s.r.l. la continuazione del comportamento
diretto a procurare un danno alla Farmacie AABB s.r.l.,
ordinandole di dare esecuzione a tutte le richieste
di acquisto di medicinali che le saranno rivolte dalla
ricorrente.
Con espressa richiesta
che del provvedimento sia ordinata la pubblicazione,
con caratteri di rilievo, almeno su tre quotidiani nazionali
(Corriere della Sera, la Repubblica e il Sole 24 Ore)
e per almeno due volte.
Con condanna a spese,
diritti, onorari, oltre rimborso spese forfetarie, IVA
e CPA; come per legge.
Si allegano :
(omissis)
Napoli,
17.2.2004
Avv.
Mauro Fierro Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis
a
cura di RUBINO & RUSSO - Avvocati - Studio Associato
Prof.
Avv. Massimo Rubino De Ritis
Avv. Mariano Russo
Napoli,
Via Atri 23 (Palazzo Filangieri)
Tel. 081-459921 Fax 081-458972
Sorrento, Via Sant'Antonino 34/a
Tel. 081-8772404 Fax 081-8772630
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