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Relazioni
& Interventi
Perché
"Officine
Giuridiche
del Filangieri"
Gaetano
Filangieri è uno dei massimi giuristi e pensatori
italiani: voce riformatrice dell'Illuminismo, Franklin
gli chiese più volte consiglio per la Costituzione
americana, Goethe lo ammirò e da lui apprese
il pensiero di Giambattista Vico. Le sue opere, tradotte
in inglese, francese, tedesco e spagnolo hanno sempre
rappresentato una delle fonti ispiratrici del pensiero
e dell'opera del ceto liberale e progressista meridionale.
Nato a Cercola nel 1753 e laureatosi in legge nel 1775,
visse a Napoli (Via Atri, 23, ora Palazzo Filangieri,
noto anche perché agli inizi del 900 vi
dimorò Benedetto Croce) e lì scrisse una
serie di riflessioni politiche (Pubblica e privata educazione;
Aforismi politici) ma la sua grande opera è La
Scienza della Legislazione, completata nel Castello
Giusso di Vico Equense (dove morì nel 1788),
tutta ispirata al principio secondo cui una buona legislazione
deve avere per fondamento la Ragione (tra laltro
si affermano i principi di uguaglianza civile, libertà
commerciale, imposizione unica sul prodotto netto e
di educazione pubblica per tutti i cittadini).
A Gaetano Filangieri, convinto che la sola riforma della
legislazione avrebbe portato alla "riforma"
dell'umanità e all'instaurazione della felicità
attraverso una "rivoluzione pacifica" guidata
dallo Stato, è dedicata questa rubrica.
Sommario:
I)
I
mercati regolamentati: parte prima
II)
I
mercati regolamentati: parte seconda
III) I
mercati regolamentati: parte terza
IV) La
banca e la scrittura. Grafologia, sottoscrizione e contrattualistica
bancaria
V)
La riforma delle procedure concorsuali
I)
I mercati regolamentati: parte prima (di
Massimo Rubino De Ritis)
1. Organizzazione
e gestione dei mercati come attività di impresa
Il d.lg.
415/1996 (c.d. decreto Eurosim) ha cambiato l'organizzazione
e il funzionamento dei mercati regolamentati. Con tale
decreto, è stata abbandonata, infatti, in modo
definitivo la tradizionale impostazione pubblicistica:
l'organizzazione e la gestione dei mercati sono attività
di impresa, posta in essere da una (o più) società
per azioni, con compiti anche di regolamentazione e
vigilanza dei mercati stessi. Il disegno organizzativo
tracciato dal decreto Eurosim (art. 46 ss.) è
ora contenuto nel Testo Unico in materia di intermediazione
finanziaria (Tuf).
E' stata una scelta del legislatore italiano, costretto
ad adeguarsi ai tempi ed alla concorrenza. Infatti,
la direttiva 93/22/CEE, pur indicando i requisiti che
i mercati devono possedere per definirsi regolamentati,
non aveva assolutamente imposto particolari modelli
organizzativi dei mercati stessi e lasciava libera la
scelta tra forme di tipo pubblicistico o privato. Tuttavia,
la direttiva aveva aperto il dibattito sulle modalità
di organizzazione dei mercati, e ciò anche in
seguito, da un lato, alle nuove prospettive di crescita
della concorrenza internazionale nel settore, determinata
proprio dall'attuazione della direttiva sui servizi
di investimento, e, dall'altro, all'apertura al libero
mercato di rilevanti settori amministrativi.
Come noto, a scambi più elevati corrisponde una
maggiore variabilità dei corsi, e perciò
già da tempo (primi anni '90) il sistema di negoziazione
alle grida era stato gradualmente sostituito con quello
telematico: il che aveva favorito l'introduzione del
sistema di liquidazione giornaliera dei contratti di
borsa ed eliminato l'anomalia dei corsi dovuto al meccanismo
di liquidazione a termine. Dopo la direttiva, però,
era ancor più sentita l'esigenza di un più
adeguato grado di efficienza (anche "informativa")
del mercato.
Ecco perché la legge comunitaria per il 1994
(l. 52/1996), nel disciplinare la delega al governo
per il recepimento della direttiva sui servizi di investimento,
conteneva una precisa scelta organizzativa dei mercati:
l'attribuzione del potere di "gestione, autoregolamentazione
e intervento" a "organismi di natura privatistica"
(art. 21, lett. q). E ciò sull'implicito presupposto
che l'iniziativa privata potesse evitare fenomeni di
migrazione verso strutture più efficienti e meno
costose. Era peraltro espressamente previsto che tali
"organismi" fossero "espressione degli
intermediari". Ciò, da un lato, sembrava
evocare la "comunità di utenti" di
cui all'art. 43 Cost. e, dall'altro, lasciava implicitamente
intendere che la gestione dei mercati andava intesa
come impresa di tipo mutualistico, che produce servizi
in favore degli stessi soci.
Dapprima, si pensò alla costituzione di gestori
sotto forma di cooperative o società consortili
(scelta, questa, recepita nelle prime versioni di schema
di decreto legislativo, poi abbandonata dal d.lg. 415/1996).
Tuttavia, il decreto Eurosim, nel dettare in concreto
la nuova disciplina sull'organizzazione e funzionamento
dei mercati regolamentati (artt. 46-49) nonché
la trasformazione dei mercati esistenti (artt. 56-57),
ha compiuto una diversa scelta di fondo: è stata
prevista la costituzione di una o più società
per azioni, anche senza scopo di lucro, alle quali attribuire
i poteri di disciplina e funzionamento dei mercati.
Il Tuf ha poi ripreso tale modello, anche se con alcune
modifiche di grande rilievo circa i compiti delle società
di gestione, ampliandone i poteri di autoregolamentazione
(art.113, sulle eventuali competenze in tema di prospetti
di quotazione), di intervento (art. 132, in ordine alla
determinazione delle modalità di acquisto delle
proprie azioni in alternativa all'offerta pubblica)
e di controllo (artt. 64, lett. e, e 114, sulla gestione
e diffusione al pubblico delle informazioni rilevanti)
2. La
società di gestione dei mercati: la Borsa Italiana
s.p.a.
Indubbiamente,
la scelta sul tipo società per azioni consente
più facili accessi di integrazione con altri
organismi comunitari e internazionali ed apre le porte
anche a soggetti diversi dagli intermediari.
Pertanto, nel rispetto della disciplina regolamentare
sulle partecipazioni rilevanti (art. 61, co. 5) è
oggi possibile un'ampia diffusione delle azioni delle
società di gestione, Del resto, la scelta dello
scopo lucrativo - rimessa all'autonomia privata - può
in concreto rendere più "appetibile"
l'acquisto delle azioni della società di gestione
da parte del pubblico dei risparmiatori
Tuttavia,l' art. 21, lett q, l. 52/1996 prevedeva la
condizione che gli organismi di mercato siano espressione
degli intermediari e ciò è stato sostanzialmente
rispettato almeno al momento della "trasformazione"
dei mercati esistenti ex art. 56 del decreto Eurosim.
Invero, con decreto del 4 luglio 1997, il Ministero
del tesoro ha definito le modalità e le condizioni
di vendita delle azioni della Borsa Italiana s.p.a.,
costituita per la gestione dei mercati regolamentati
già esistenti (borsa valori, mercato ristretto
e mercato degli strumenti derivati). Il decreto stabiliva,
tra l'altro, che la procedura di vendita avesse luogo
nella forma tecnica dell'asta e che alla stessa potessero
partecipare gli intermediari nazionali ed esteri autorizzati
alla negoziazione di strumenti finanziari sui mercati
regolamentati italiani nonché società
di gestione di fondi comuni, Sicav ed imprese assicurative,
società emittenti titoli quotati in borsa e società
con oggetto esclusivo o prevalente l'acquisto di partecipazioni
in società di gestione di mercati regolamentati
(come la Sint s.p.a., costituita da 15 banche e 7 sim
allo scopo di acquisire il controllo delle società
di gestione dei mercati). L'esito dell'asta ha determinato
l'aggiudicazione in massima parte a banche, sim ed agenti
di cambio, nonchè alla Sint s.p.a., che ha successivamente
ceduto ai propri soci le azioni della Borsa Italiana
s.p.a.
In altre parole, appare che quella attuale è
una soluzione di compromesso tra il modello di "impresa-mercato",
la cui partecipazione non è limitata agli utenti
dei servizi offerti dal mercato stesso, ed il modello
organizzato esclusivamente dagli intermediari con l'obiettivo
di ridurre i costi.
Non a caso il legislatore, pur optando per la forma
giuridica della s.p.a., ha ulteriormente rimesso all'autonomia
privata la scelta se configurare la società di
gestione come mero centro di ripartizione dei costi
congiunti (senza fini di lucro) ovvero come impresa
con l'obiettivo di massimizzare il profitto.
Di compromesso è anche la scelta contenuta nello
statuto della Borsa Italiana s.p.a., in cui, pur essendo
previsto lo scopo di lucro della società (art.26),
risulta che la "massimizzazione del rendimento"
non rappresenta l'esclusivo scopo da perseguire, ma
una finalità da armonizzare con altra di tipo
prettamente pubblicistico, quale garantire liquidità,
trasparenza e competitività delle negoziazioni.
3. Principi
generali, regolamentazione ed autoregolamentazione.
Anche l'articolazione
della disciplina dei mercati regolamentati, distinta
in norme legali (artt. 61 ss.), norme regolamentari
(sostanzialmente di competenza della Consob e del Ministro
del tesoro) e norme di autoregolamentazione (di competenza
delle società di gestione), è stata ritenuta
frutto di una scelta di compromesso tra la tradizione
pubblicistica europeo-continentale e quella angloamericana,
in sintonia con l'attuale tendenza alla convergenza
tra sistemi di regolamentazione dei mercati di origine
privatistica e quelli di tipo pubblicistico.
Il nuovo assetto normativo, che attua i principi di
"omogeneità" e "semplificazione"
delle modalità di "istituzione, organizzazione
e funzionamento dei mercati regolamentati" (art.
21, lett. q, l. 52/1996), si può così
riassumere:
a) norme legislative, che fissano i principi di carattere
generale (artt.61-64), le autorità di vigilanza
(artt. 73-76) e quelle di autogestione (art.61) nonché
i relativi poteri (art.64);
b) norme regolamentari, dettate per definire i requisiti
delle società di gestione (art.61), le modalità
di registrazione delle operazioni (art.65), la disciplina
dei mercati all'ingrosso dei titoli di stato (art.66),
la disciplina sull'istituzione e sul funzionamento dei
sistemi di garanzia dei contratti e di compensazione
e liquidazione delle operazioni (artt.68-70) e sulle
insolvenze di mercato (art.72), i contenuti e le modalità
di pubblicazione dei prospetti di quotazione (art.113);
c) norme di autoregolamentazione in tema di organizzazione
e gestione del mercato (art.62), redatte dalle società
di gestione e sottoposte al controllo della Consob (art.
63).
4. Semplificazione
delle fonti normative.
La nuova
disciplina si caratterizza rispetto a quella precedente
per la drastica riduzione delle disposizioni legali.
In tal modo si supera l'eccessiva frammentazione della
normativa primaria, che prima del decreto Eurosim era
contenuta in diversi testi legislativi, ora espressamente
abrogati (art. 214), e cioè:
a) l. 261/1974, con particolare riguardo alle competenze
della Consob sulle condizioni di ammissione alle quotazioni
(si pensi all'ammissione di ufficio), i tipi di contratti
ammessi, le modalità di accertamento dei prezzi
(art. 3);
b) d.p.r. 138/1975 sull'organizzazione e funzionamento
delle borse valori;
c) l. 49/1977 sull'organizzazione e funzionamento del
mercato ristretto;
d) l. 1/1991, con particolare riguardo alle modalità
di negoziazioni (art. 20) ed alle competenze della Consob
e della Banca d'Italia sulle modalità di liquidazione
dei contratti (art.22) e sulle negoziazioni dei contratti
a termine (art. 23).
A ciò si aggiunge l'abrogazione delle disposizioni
in tema di organizzazione dei mercati, contenute nella
l. 272/1913, e nel relativo regolamento di esecuzione.
Anche la struttura della regolamentazione del mercato
viene semplificata, con l'unificazione delle fonti normative
secondarie.
La disciplina di "organizzazione e gestione del
mercato" è infatti contenuta interamente
in un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria
della società di gestione (c.d. autoregolamentazione),
anche se sottoposto al controllo della Consob (art.
62).
5. Segue:
l'autoregolamentazione
Il Tuf -
diversamente dal decreto Eurosim - si spinge a prevedere
che il regolamento attribuisce al consiglio di amministrazione
il potere di dettare disposizioni di attuazione (art.
62). Il legislatore ha perciò preso atto che
in passato la normativa secondaria di emanazione della
Consob era caratterizzata da un'eccessiva variabilità
per l'esigenza di mantenere costantemente efficiente
il sistema delle negoziazioni (anche se non erano mancate
norme che, almeno negli ultimi anni, non avevano subito
variazioni di rilievo: ad esempio, in tema di condizioni
per l'ammissione alla quotazione).
E' perciò consentita alla società di gestione
una maggiore snellezza dei poteri decisionali.
In definitiva, può aversi un doppio livello di
autoregolamentazione, così riassumibile:
a) norme relative alla struttura portante dell'organizzazione
e funzionamento del mercato (condizioni per ammissione,
esclusione e sospensione dalle negoziazioni; modalità
di diffusione delle informazioni; tipologia dei contratti
ammessi e modalità di negoziazione), di competenza
dell'assemblea ordinaria e sottoposte al controllo della
Consob;
b) norme che riguardano aspetti tecnici del funzionamento
delle negoziazioni (concreta determinazione dei quantitativi
minimi negoziabili e di accertamento, pubblicazione
e diffusione dei prezzi), di competenza del consiglio
di amministrazione, in quanto oggetto di continua variazione
in base alle mutate condizioni di mercato.
In tal maniera, si supera l'inconveniente, segnalato
in dottrina già al momento dell'entrata in vigore
del decreto Eurosim, della necessaria approvazione da
parte della Consob di qualsiasi modificazione del regolamento
del mercato (art.63). Ed è probabilmente per
questo che l'art. 73, nell'attribuire alla Consob il
potere di vigilanza sulle società di gestione,
fa riferimento alla "regolamentazione del mercato"
in luogo di "regolamento del mercato", espressione,
questa, capace di ricomprendere anche le disposizioni
di attuazione (c.d. istruzioni) deliberate dal consiglio
di amministrazione.
6. Il
problema di inquadrare l'attività della società
di gestione come servizio pubblico
Dalla breve
analisi sin qui svolta emerge che la società
di gestione costituisce una delle società per
azioni con statuto differenziato di fonte legislativa
e regolamentare, caratterizzato:
a) dal rilievo pubblicistico dell'attività svolta;
b) dalla possibile carenza dello scopo lucrativo;
c) dall'esclusività dell'oggetto sociale, con
conseguente previsione di particolari controlli esterni.
L'espresso riconoscimento del carattere imprenditoriale
dell'attività di organizzazione e gestione dei
mercati regolamentati (art. 611, prima parte) determina
la riconduzione della stessa nell'alveo del diritto
di libertà di iniziativa economica privata (art.
41 Cost.).
Ciò, tra l'altro, ha portato parte della dottrina
ad affermare che tale attività non è inquadrabile
come servizio pubblico (anche se non si esclude che
l'esercizio dei servizi di mercato può "coinvolgere"
interessi pubblici quali, innanzitutto, quello costituzionalmente
garantito della tutela del risparmio).
In senso opposto, non è mancato chi ha espressamente
ritenuto che la società di gestione possa inquadrarsi
tra i soggetti incaricati di un servizio pubblico, almeno
in senso oggettivo, tenendo conto le funzioni alla stessa
delegate dalla Consob. In questa stessa ottica, si è
affermato che i poteri della società di gestione,
al pari di una concessione amministrativa, le derivino
dal provvedimento della Consob che autorizza l'esercizio
dell'attività di gestione: il regolamento del
mercato, approvato dalla società di gestione
ed oggetto di controllo da parte della Consob al momento
del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.
63, costituirebbe un elemento essenziale della provvedimento
concessorio, rappresentando il cd. "programma di
erogazione del servizio" (peraltro, già
in passato si era sostenuto che l'attività di
gestione della borsa costituisse un pubblico servizio
esercitato dalle Camere di commercio in regime di concessione
o di autorizzazione).
7. Segue:
la giurisdizione
La questione
riveste interesse pratico soprattutto per la giurisdizione
sulle controversie relative agli atti posti in essere
dalla società di gestione. L'art. 5, l. 1034/1971,
devolve, infatti, alla giurisdizione del T.A.R. i ricorsi
avverso atti o provvedimenti relativi a rapporti di
concessione di beni o di servizi pubblici e la giurisprudenza
estende la giurisdizione amministrativa tanto ai rapporti
fra concedente e concessionario quanto agli atti del
concessionario. Gli atti posti in essere dal concessionario
- in funzione della concessione - sono infatti considerati
sostanzialmente atti amministrativi (Cons. St., 5-6-1998,
n. 918). Ed inverso il d. lg. 31 marzo 1998, n. 80,
ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici
servizi, comprese quelle in tema di mercati finanziari.
Se invece la società di gestione del mercato
non fosse configurabile come concessionaria di un pubblico
servizio, i suoi atti andrebbero qualificati come espressione
di autonomia negoziale, per cui in caso di controversie
sulla loro legittimità andrebbe adito il giudice
ordinario (Cass. S.U., 4-1-1993, n.3).
Sul punto, può ritenersi che l'inquadramento
del provvedimento della Consob come concessione non
consente necessariamente di qualificare l'attività
svolta dalla società di gestione come pubblico
servizio, in quanto vi sono attività costituenti
servizi pubblici in regime di autorizzazione (ad esempio,
il servizio farmaceutico) e attività in concessione
che non hanno nulla del servizio pubblico (ad esempio,
le raffinerie di olii minerali). In secondo luogo, è
la stessa nozione di servizio pubblico che è
difficilmente definibile, perché si presenta
come un concetto di origine essenzialmente politica,
avente quindi carattere evolutivo (non a caso la dottrina
ha spostato l'indagine dalla ricerca di una definizione
giuridica di "servizio pubblico" alla soluzione
dei problemi di tutela degli utenti e di articolazione
dei poteri con cui i soggetti estranei all'amministrazione
possono gestire servizi pubblici).
Anche l'eventuale ricorso alla nozione di "organo
indiretto della pubblica amministrazione" non appare
poter rivestire grande utilità pratica: è
sempre necessaria una norma di legge perché possa
verificarsi il trasferimento di funzioni a favore di
soggetti privati.
Più in particolare, per quanto riguarda specificamente
la società di gestione dei mercati, va chiarito
che questa non si occupa soltanto dell'erogazione di
un servizio (gestione del mercato), ma anche dell'istituzione
del mercato (organizzazione del mercato) e cioè
della sua realizzazione tecnica (predisposizione di
tutte le strutture necessarie al suo funzionamento)
e della selezione delle regole di funzionamento ex art.
62 (attività di regolamentazione). Si tratta
di poteri che sono tutti stabiliti direttamente dalla
legge e non trasferiti dalla Pubblica Amministrazione.
Anche l'entità dei corrispettivi per i servizi
offerti non è di competenza dell'autorità
amministrativa, ma è decisa dalla stessa società
di gestione in piena autonomia ex art. 64, lett. a)
- non essendo nemmeno previsto che la determinazione
dei corrispettivi sia contenuta nel regolamento ex art.
62 - diversamente da quanto avviene per la concessione
dei pubblici servizi, in cui le tariffe sono stabilite
unilateralmente dalla Pubblica Amministrazione o di
comune intesa con il concessionario e la variazione
della misura delle tariffe costituisce un interesse
legittimo del concessionario. Il pagamento del corrispettivo
alla società di gestione, infatti, ha funzione
esclusivamente sinallagmatica rispetto all'uso delle
strutture ed alla funzione dei servizi forniti da una
società di gestione (v. il contratto di prestazioni
di servizi, che gli operatori devono sottoscrivere ai
sensi dell'art. 3.3.1 del regolamento del mercato della
Borsa Italiana s.p.a., il cui testo è allegato
sub titolo 3 delle relative istruzioni).
Ciò induce a riflettere attentamente sull'effettivo
inquadramento del rapporto tra Consob e società
di gestione ed in particolare ad escludere che gli atti
di quest'ultima - e lo stesso regolamento del mercato
- possano qualificarsi come amministrativi.
Bisogna, infatti, distinguere, all'interno delle concessioni,
quelle che hanno per oggetto servizi che possono essere
esercitati solo dall'amministrazione in regime di monopolio
- e sono quindi gestiti da un soggetto privato solo
attraverso una concessione a carattere traslativo -
dai servizi che non presentano alcun ostacolo ad essere
gestiti da un soggetto privato in regime di concorrenza
(sulla differenza tra concessione traslativa e quella
costitutiva, C. St., 30-10-1993, n. 1127). In questa
seconda ipotesi, l'amministrazione non trasferisce un'attività
ad un soggetto, perché l'attività è
propria del concessionario, anche se incide su interessi
dell'amministrazione.
Orbene, la società di gestione dei mercati regolamentati
non può qualificarsi come organo indiretto della
pubblica amministrazione, né gli atti della stessa
possono qualificarsi come sostanzialmente. I poteri
della società di gestione, compreso quello di
predisporre il regolamento del mercato, sono infatti,
attribuiti direttamente dalla legge, mentre la Consob
autorizza l'esercizio dei mercati (art.63), esercita
poteri di vigilanza (art. 73) e solo eccezionalmente
può sostituirsi alla società di gestione
(art. 74).
I poteri di controllo e di direzione della Consob sono
strumentali a garantire che la società di gestione
non ponga in essere attività pregiudizievole
alla "trasparenza", "ordinato svolgimento
delle negoziazioni" e "tutela degli investitori"
(art. 74, co. 1). In particolare, la "sostituzione"
della Consob alla società di gestione, "in
caso di necessità ed urgenza" (art. 74,
co. 3), non presuppone alcuna riserva dell'attività
di gestione del mercato a favore dell'autorità
di vigilanza, ma è solo una possibile estrinsecazione
dei controlli cui la società di gestione è
sottoposta.
8. Come
reprimere gli abusi
Indipendentemente
dall'inquadramento dell'atto di autorizzazione all'esercizio
dei mercati, ed anche se si affermasse la qualità
di concessionario della società di gestione,
è certo che quest'ultima non opera in regime
di concessione esclusiva. Di conseguenza, deve ritenersi
che non possa trovare diretta applicazione l'art. 2597
c.c. in quanto norma eccezionale, non applicabile, cioè,
al monopolista di fatto, almeno secondo l'orientamento
della giurisprudenza (Cass. S.U., 15-3-1985, n. 2018;
Cass., 23-1-1990, n.355) e della dottrina prevalente.
Peraltro, la società di gestione, nel predisporre
il regolamento, è libera di stabilire le condizioni
e le modalità di ammissione alle negoziazioni,
anche se la Consob, al momento dell'autorizzazione all'esercizio
dei mercati regolamentati, deve verificare che il regolamento
sia "idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori" (art. 63, co.1).
Va qui chiarito che la ratio dell'art. 62, co. 1, nel
prevedere che il regolamento del mercato deve indicare
le condizioni e le modalità di ammissione degli
operatori e degli strumenti finanziari alle negoziazioni,
è anche quella di evitare che l'ammissione possa
essere rimessa all'arbitrio degli amministratori della
società di gestione. La disposizione, però,
non protegge l'interesse dei terzi all'ammissione.
Il regolamento, invero, è riconducibile alla
tipologia dei contratti per adesione, per cui la domanda
di ammissione rappresenta la proposta di adesione alle
condizioni generali di contratto predisposte dalla società
di gestione.
La richiesta di ammissione è, infatti, una mera
proposta contrattuale e l'accettazione della società
di gestione è un atto di autonomia negoziale.
Nè può affermarsi che le condizioni generali
di ammissione degli intermediari e degli strumenti finanziari
alle negoziazioni, contenute nel regolamento del mercato
ex art. 62, co. 2, siano rivolte ai terzi al pari di
un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
Nessun rilievo, infatti, può avere l'obbligo
della società di gestione di rendere pubblico
il proprio regolamento ex art. 62, co. 3: l'emittente
o l'intermediario assumono sempre la posizione di proponente
(non a caso nel regolamento del mercato della Borsa
Italiana s.p.a. si fa sempre riferimento alla domanda
di ammissione).
9. Segue:
nell'ammissione degli intermediari
In particolare,
per l'ammissione degli intermediari alle negoziazioni
nei mercati regolamentati non può trascurarsi
che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dei servizi di investimento è attività
riservata, per cui potrebbe essere riconosciuto agli
intermediari autorizzati un vero e proprio diritto soggettivo
ad essere ammessi .
Si badi che l'art. 62 prevede che la società
di gestione possa stabilire nel regolamento ulteriori
condizioni di ammissione, per cui l'autorizzazione al
servizio di negoziazione può essere condizione
necessaria ma non sufficiente per l'ammissione e la
permanenza nel mercato (in senso analogo, PATRONI GRIFFI
- SANDULLI - SANTORO/MOTTI, 372). In definitiva, l'ammissione
degli intermediari alle negoziazioni in un mercato regolamentato
può essere subordinata all'accertamento di requisiti
indicati nel regolamento ex art. 62, co. 2, lett. a),
purché stabiliti "sulla base di criteri
oggettivi non discriminanti" (così come
del resto si esprime l'art. 3.1.3 del regolamento del
mercato della Borsa Italiana s.p.a.). Ad esempio, è
consentito subordinare l'ammissione all'accertamento
dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati
(e la loro compatibilità con le strutture telematiche
predisposte dalla società di gestione) e della
preparazione tecnica del personale addetto al servizio.
E' la Consob, dunque, che deve in concreto controllare,
al momento del rilascio dell'autorizzazione ex art.
63, che le clausole del regolamento non lascino margini
a pratiche discriminatorie da parte della società
di gestione. In secondo luogo, l'autorità giudiziaria
può successivamente accertare se la società
di gestione abbia in concreto violato nei confronti
di un intermediario il diritto di quest'ultimo ad esercitare
l'attività di negoziazione nei mercati regolamentati.
10. Segue:
nell'ammissione degli strumenti finanziari
Diverso
è, invece, il discorso sulle condizioni che possono
essere richieste dal regolamento per l'ammissione degli
strumenti finanziari alle negoziazioni.
La società di gestione può subordinare,
anche se esclusivamente nell'interesse degli investitori,
l'ammissione alla quotazione a qualsiasi condizione
che nel caso concreto ritenga opportuna. L'accettazione
da parte della società di gestione della domanda
dell'emittente è un atto di autonomia contrattuale,
per sua natura incoercibile ed insindacabile da parte
del giudice. Di conseguenza, appare difficile stabilire
quale rimedio giudiziario abbia in concreto l'emittente,
in caso di rigetto della sua domanda di ammissione.
Sotto questo profilo, va rilevato che il legislatore
italiano non sembra aver dato precisa attuazione all'art.
15 della Direttiva 79/279/CEE, secondo cui "gli
Stati membri assicurano che tutte le decisioni delle
autorità competenti che rifiutano l'ammissione
di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale (
)
possano formare oggetto di un ricorso giurisdizionale".
Non può condividersi l'opinione secondo cui è
esperibile da parte dell'emittente una domanda giudiziale
per l'accertamento della sussistenza delle condizioni
per la sua ammissione al mercato borsistico. Infatti,
la disciplina - sia legale (art.62) sia convenzionale
(contenuta nel regolamento del mercato approvato dall'assemblea
ordinaria della società di gestione) - è
diretta a tutelare non già l'interesse del richiedente
l'ammissione, ma l'interesse più generale degli
investitori (di ciò è sintomatico, del
resto, l'abrogazione delle norme che prevedevano l'ammissione
di diritto: v. art. 11, l. 272/1913 e art. 14, l. 216/1974,
abrogati dall'art. 214).
In altre parole, nei mercati gestiti in forma privatistica,
la "quotazione" finisce per identificarsi
con il rapporto gestore-emittente, di fondamento negoziale.
Nemmeno può ipotizzarsi che l'emittente, già
in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento
del mercato, sia titolare di un interesse legittimo
all'ammissione alla quotazione, in quanto la tesi secondo
cui nel diritto privato possono riconoscersi posizioni
di vero e proprio interesse legittimo.
In definitiva, in mancanza di un'espressa norma legale
che preveda l'esperibilità dell'azione giudiziaria
nei confronti della società di gestione in caso
di rifiuto di quest'ultima all'ammissione di uno strumento
finanziario alle negoziazioni, la soluzione del problema
è di fatto demandata al regolamento del mercato,
che deve essere conforme alla disciplina comunitaria
(art. 63, co.1, lett. b) e pertanto deve contenere una
specifica previsione delle azioni esperibili in caso
di rifiuto dell'ammissione ai sensi dell'art.15, dir.
79/279/CEE.
Particolare, ancora, è l'ipotesi in cui la società
di gestione ometta di esaminare la domanda di ammissione.
Non può, infatti, escludersi l'esistenza di un
obbligo in capo alle società di gestione di prendere
in considerazione la domanda di ammissione (c.d. obbligo
di trattare, contrapposto all'obbligo di contrarre)
e - soprattutto - di motivarne il rigetto. Diversamente,
esentare gli amministratori della società di
gestione dall'obbligo della motivazione equivarrebbe
a rimettere l'ammissione al loro arbitrio.
In ogni caso, l'interessato può sempre denunciare
il comportamento della società di gestione alla
Consob e quest'ultima, avvalendosi del potere espressamente
riconosciuto dall'art.74, co. 2, può richiedere
- nell'interesse degli investitori - alla società
di gestione di provvedere all'ammissione. La Consob,
però, non può sostituirsi alla società
di gestione ex art. 74, co. 3, e provvedere direttamente
all'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni,
in quanto il potere di ammissione di ufficio è
venuto definitivamente meno con l'espressa abrogazione
dell'art. 3, lett d, l. 216/1974 (e v. sul punto il
commento all'art. 62).
In sostanza, i limiti all'attività discrezionale
dell'organo amministrativo della società di gestione,
imposti dall'assemblea nel regolamento del mercato,
operano anche - e soprattutto - sul piano della vigilanza
da parte della Consob. Il difetto di motivazione del
provvedimento di rigetto dell'ammissione, pur non determinando
una specifica pretesa del terzo, può assumere
un significato rilevante sotto il profilo delle sanzioni
a carico della società e solo indirettamente
- e non necessariamente - può portare all'ammissione
del soggetto la cui domanda era stata rigettata dalla
società di gestione.
Esclusa l'esistenza di un obbligo di contrarre della
società di gestione, può trovare, peraltro,
applicazione la legislazione antimonopolistica, potendosi
ravvisare possibili abusi di posizione dominante da
parte delle società di gestione nelle seguenti
ipotesi:
a) imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose, in quanto la fissazione dei prezzi per l'utilizzo
dei servizi del mercato è liberamente decisa
dalla stessa società di gestione ex art. 64 e
nessun criterio di determinazione dei corrispettivi
va indicato nel regolamento del mercato ex art.62;
b) applicazione di condizioni oggettivamente diverse
per prestazioni equivalenti, poiché lo stesso
regolamento del mercato può conferire ampi poteri
discrezionali alla società di gestione ( l'art.
2.1.2 del regolamento della Borsa Italiana s.p.a., che
consente a quest'ultima di subordinare l'ammissione
alla quotazione, anche se nel solo interesse della tutela
degli investitori, "a qualsiasi condizione particolare
che ritenga opportuna";
c) subordinazione della conclusione di contratti all'accettazione
di prestazioni supplementari, che non abbiano alcuna
connessione con l'oggetto del contratto, come potrebbe
avvenire soprattutto in sede di svolgimento di attività
strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei
mercati.
Merita, infine, solo un breve cenno l'astratta applicabilità
della disciplina della concorrenza sleale nei confronti
della società di gestione che, con il suo comportamento,
aggravi le condizioni di accesso o permanenza sul mercato
di un emittente o di un intermediario, tenuto conto
che, secondo l'opinione prevalente, la disciplina degli
artt. 2595 ss. c.c. non è applicabile agli atti
di un imprenditore non concorrente del soggetto passivo.
11. Requisiti
della società di gestione
Alla Consob
è affidato il compito di definire alcuni requisiti
delle società di gestione:
a) la determinazione del capitale minimo;
b) la tipologia di attività connesse e strumentali
a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che
possono essere svolte dalle società di gestione.
Il Ministro del tesoro, invece, determina:
c) i requisiti di onorabilità e professionalità
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo;
d) i requisiti di onorabilità dei partecipanti
al capitale.
Con reg. 11521 del 1° luglio 1998, la Consob ha
fissato il capitale minimo "versato ed esistente"
della società di gestione
Il requisito del capitale va rispettato per ottenere
l'autorizzazione all'esercizio del mercato ai sensi
dell'art. 63 e l'iscrizione della società di
gestione nell'albo tenuto dalla Consob ex art. 73. La
fissazione del requisito del capitale minimo "versato
ed esistente" è alquanto particolare ed
ha anche suscitato perplessità in dottrina sotto
il profilo dell'eccesso di delega da parte della Consob.
L'art. 61, infatti, attribuisce a quest'ultima solo
il potere di determinare il capitale minimo della società
di gestione. La norma regolamentare, invece, comporta
che, in caso di accertamento di perdite tali da incidere
- indipendentemente dal loro ammontare - sul minimo
di capitale versato ed esistente, la società
dovrà provvedere ad un immediato ripianamento
delle perdite per evitare la revoca dell'autorizzazione
da parte della Consob, con conseguente stato di liquidazione
ex art. 2448, co. 1, n. 2 c.c. della società,
salvo che quest'ultima provveda a modificare l'oggetto
sociale ex art. 75, co, 3, Tuf.
12. Le
attività della società di gestione
Il reg.
11521/1998 indica le attività "connesse
e strumentali" a quelle di organizzazione e gestione
del mercato, comunque riconducibili alla produzione
di servizi di negoziazione in senso lato, che "possono"
essere svolte dalla società di gestione (art.
4).
L'espressione adottata dalla norma regolamentare, con
particolare riguardo all'uso del verbo "potere"
(ripreso dal testo dell'art. 61), va intesa nel senso
che non possono essere svolte dalla società di
gestione attività diverse da quelle espressamente
indicate.
Invero, l'art. 612 non stabilisce chiaramente una precisa
esclusività dell'oggetto sociale della società
di gestione (diversamente da quanto letteralmente previsto
dall'art.802 per le società di gestione accentrata),
ma nello stabilire le attività che possono essere
svolte da quest'ultima, la norma non può avere
alcun senso se non quello di stabilire a contrario ciò
che è precluso alla società di gestione.
Del resto, l'esclusività dell'oggetto sociale,
anche se non espressamente sancita, è desumibile
in via interpretativa, rappresentando un dato comune
alle società di diritto speciale.
Oltre alla produzione e vendita di prodotti informatici,
il regolamento include, tra le attività "connesse
e strumentali" quelle di istituzione e gestione
di "sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni"
(art. 41, lett. c) e di "sistemi di garanzia delle
operazioni effettuate nei mercati" ex art. 68 Tuf.
(art. 41, lett. e). Del tutto peculiare è l'inclusione
anche dell'attività di promozione dell'immagine
del mercato (art. 41, lett d), che consente non solo
la diffusione al pubblico di informazioni concernenti
il funzionamento del mercato (come le informazioni fornite
via Internet dalla Borsa Italiana s.p.a.), ma anche
la vendita di pubblicazioni e finanche di oggettistica
di vario genere.
Senza approfondire ulteriori problemi propri di altre
attività connesse (istituzione e gestione di
scambi organizzati di strumenti finanziari e di scambi
organizzati di fondi interbancari), può sinteticamente
affermarsi che nell'oggetto sociale della società
di gestione possono distinguersi attività "essenziali"
(A) ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati
regolamentati ed attività "accessorie"
(B).
A) Tra le prime, vanno incluse la fornitura di
servizi di regolamentazione ai sensi dell'art. 62 (regole
di comportamento nel mercato, criteri di negoziazione
e ammissione) e di gestione ex artt. 64 e 65 (raccolta
ordini, registrazioni delle operazioni, diffusione delle
informazioni) ivi compresa l'attività di vigilanza
(sospensione ed esclusione dalle negoziazioni). Ed è
altresì possibile l'istituzione e gestione di
scambi organizzati (artt. 78 e 79). E' chiaramente escluso
che sia possibile una "scissione" soggettiva
fra chi svolge l'attività di regolamentazione
e quella di gestione del mercato, non essendo possibile
una cd. borsa minimalista, che ricorra a fornitori esterni
per tutti i servizi di mercato (su cui v. il commento
all'art. 64).
B) Tra le attività accessorie, che possono
essere svolte anche da imprese diverse dalle società
di gestione, vanno incluse la realizzazione di reti
telematiche, la gestione, manutenzione e commercializzazione
del software, la gestione di sistemi di riscontro e
rettifica delle operazioni, la promozione dell'immagine
del mercato (attività per le quali non occorre
alcuna specifica autorizzazione da parte della Consob)
nonché l'istituzione e gestione di sistemi di
garanzia ex art. 68 ( art. 4, co. 1, lett. e, reg. 11521/1998).
II)
I mercati regolamentati: parte seconda (di
Massimo Rubino De Ritis)
1.
L'organizzazione del "mercato"
Il regolamento
di ogni mercato regolamentato è approvato dall'assemblea
ordinaria della società di gestione ed è
dunque lo strumento di c.d. autodisciplina del mercato
(v. prima parte), cui gli emittenti e gli intermediari
si sottopongono all'atto di chiedere la domanda di ammissione.
Si attua un meccanismo di formazione contrattuale riconducibile
alla tipologia dei contratti per adesione, dove il regolamento
del mercato contiene le condizioni generali di contratto
predisposte unilateralmente dalla società di
gestione: la "domanda di ammissione" rappresenta
la richiesta di adesione al "contratto normativo"
predisposto dalla società di gestione, con attribuzione
a quest'ultima di particolari poteri, peraltro espressamente
previsti dall'art. 64 Tuf.
La società di gestione ha tali poteri a tutela
non di un suo interesse individuale, ma di un interesse
superiore, e cioè quello generale degli investitori,
come del resto avviene anche in altre organizzazioni
di diritto privato.
Particolarmente incisivo per la sfera giuridica dell'aderente
è, ad esempio, l'esercizio del potere di esclusione
dalle negoziazioni, in quanto si lascia ad uno solo
dei contraenti (la società di gestione) il potere
di sciogliere il rapporto, senza che nemmeno sia prestabilita
una precisa durata dello stesso nel regolamento del
mercato. Si tratta di un "potere necessitato",
nel senso che il suo esercizio è condizione per
la realizzazione dell'interesse degli investitori.
2.
Competenza dell'assemblea ordinaria e rapporto con
il consiglio di amministrazione
Il regolamento
può attribuire al consiglio di amministrazione
il potere di dettare disposizioni di attuazione. Di
conseguenza è implicitamente esclusa l'ammissibilità
di una delega al consiglio di amministrazione del potere
di modificare il regolamento, almeno per quanto riguarda
il contenuto "essenziale" stabilito dalla
legge.
Invece, le norme che si limitano a definire in maniera
quantitativa i parametri di negoziazione o aspetti tecnici
del funzionamento del sistema di contrattazione sono
oggetto di frequente variazione e pertanto non sono
di competenza dell'assemblea della società di
gestione né sono sottoposte al controllo della
Consob ai sensi dell'art. 63 Tuf, in sintonia con l'opinione,
già espressa sotto il vigore del decreto Eurosim,
secondo cui il legislatore ha intenzionalmente voluto
"consentire sufficiente autonomia alla società
di gestione" (RUBINO DE RITIS, VELLA).
Risultano pertanto superate le riflessioni critiche
sulle competenze assembleari della società di
gestione (così CAPRIGLIONE/MAGNONI), in quanto
l'intera attività di gestione del mercato è
comunque di competenza dell'organo amministrativo. Si
ha competenza legale dell'assemblea solo per alcune
materie fondamentali di organizzazione e gestione del
mercato espressamente indicate. Resta naturalmente ferma
anche la possibilità che l'assemblea sia convocata
per deliberare su atti di gestione, che rientrerebbero
nelle attribuzioni degli amministratori (art. 2364 n.4
c.c.), senza che ciò comporti necessariamente
una modifica del regolamento e quindi un ulteriore controllo
della Consob. Peraltro, qualora il regolamento sia invece
particolarmente analitico, deve accogliersi l'opinione
secondo cui il controllo della Consob è esteso
a qualsiasi modificazione dello stesso e non soltanto
alle materie indicate in via generale dalla disposizione
in commento (RUBINO DE RITIS).
Non va trascurato che il Tuf ha attribuito alla Consob
il potere di richiedere alla società di gestione
modificazioni del regolamento per assicurare la trasparenza,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori (art. 734 ): si tratta di un potere
che si aggiunge a quello di adozione di specifici provvedimenti
in sostituzione della società di gestione in
caso di necessità e urgenza (art. 74). Ne emerge
che la Consob, mentre può intervenire nella gestione
del mercato per singole fattispecie concrete (ad esempio,
può sospendere la negoziazioni di uno strumento
finanziario), non ha alcuna potestà regolamentare
in sostituzione della società di gestione. Il
che dimostra maggiormente che il mercato è regolato
esclusivamente da un atto negoziale di diritto privato
(RUBINO DE RITIS), con tutte le conseguenze che ciò
comporta sulla competenza a risolvere eventuali controversie
che sorgeranno nel funzionamento dei mercati (sul punto
si ritornerà successivamente).
3. L'ammissione
degli strumenti finanziari alle negoziazioni. Lo sponsor
Nel regolamento
dei mercati di Borsa Italiana S.p.A., è prevista
la figura del c.d. "sponsor", assunta da una
banca, da un'impresa di investimento o da un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del Tub, che si rende garante della qualità
delle informazioni fornite dall'emittente e della stessa
ammissione alle negoziazioni. La nomina dello sponsor
è peraltro obbligatoria, quando l'emittente non
ha altri titoli già quotati o quando comunque
sia la stessa società di gestione a richiederlo
(art. 2.3.1 del Regolamento).
Il ruolo dello sponsor non è assolutamente marginale,
in quanto la sua attività si articola in una
serie di dichiarazioni rivolte alla Borsa Italiana s.p.a.,
attestanti il corretto svolgimento delle procedure di
ammissione alle quotazioni da parte dell'emittente (art.2.3.4,
co. 2), e nella redazione di pubblicazioni a proprio
nome di analisi finanziarie concernenti l'emittente
(art.2.3.4, co. 3). Lo sponsor, peraltro, ha compiti
specifici anche per quanto attiene la redazione dei
prospetti di quotazione ex art. 113.
Più precisamente, l'attività dello sponsor
diretta all'ammissione di strumenti finanziari può
essere così sintetizzata: a) comunica alla Borsa
Italiana s.p.a. tutti i fatti rilevanti per l'ammissione
di cui è a conoscenza; b) informa l'emittente
sulla responsabilità e sugli obblighi derivanti
da leggi e regolamenti; c) attesta che l'emittente abbia
istituito al proprio interno procedure tali da consentire
con tempestività la predisposizione di un quadro
esaustivo della situazione economica e finanziaria dell'emittente;
d) dichiara alla Borsa Italiana s.p.a. che i dati previsionali
esibiti dall'emittente sono stati redatti dopo attento
e approfondito esame documentale delle prospettive economiche
e finanziarie dell'emittente; e) attesta che il collocamento
viene effettuato secondo le regole della migliore prassi
nazionale e internazionale.
Invece, la pubblicazione di analisi finanziarie dell'emittente
consiste nella redazione di due prospetti all'anno diffusi
al pubblico (uno completo ed uno di aggiornamento in
occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio
e dei dati semestrali, con previsione dell'andamento
dell'emittente e confronto rispetto alle stime precedenti;
nonché nella redazione di commenti in occasione
dei principali eventi societari relativi all'emittente).
Il nome dello sponsor, peraltro, compare negli avvisi
al pubblico previsti nel Regolamento del mercato (ad
esempio, l'avviso al pubblico di inizio delle negoziazioni).
Dall'esame complessivo dell'attività dello sponsor
emerge il problema di stabilire verso chi esso assume
responsabilità in caso di inadempimento degli
obblighi assunti ed in particolare nell'ipotesi in cui
le sue attestazioni siano erronee o incomplete:
verso l'emittente, in caso di rigetto della domanda
di ammissione, per violazione degli obblighi contrattualmente
assunti dallo sponsor;
verso la società di gestione, in caso di ammissione,
qualora la Borsa Italiana s.p.a. sia convenuta in giudizio
dagli investitori e voglia rivalersi nei confronti dello
sponsor;
verso gli investitori, per l'inidoneità delle
informazioni fornite sull'emittente.
Non sembra si possa accogliere l'opinione secondo cui
"l'ambito di responsabilità assunta dallo
sponsor con le dichiarazioni in esame non si estende
al contenuto delle informazioni economiche e patrimoniale
esposte dalla società emittente nella documentazione
presentata ai fini della quotazione", in quanto
lo sponsor sarebbe chiamato a garantire solo la "generale
affidabilità" delle stesse dichiarazioni
(così ASSONIME). Invero, i "dati" e
i "fatti" che devono formare oggetto di comunicazione
da parte dello sponsor sono tutti quelli comprovanti
la sussistenza dei requisiti per l'ammissione prescritti
dal regolamento del mercato, per cui le dichiarazioni
dello sponsor sono comunque dirette a dare "sicurezza"
alla società di gestione sulla completezza e
veridicità dei documenti dell'emittente. Analoga
considerazione deve valere in ordine alla diffusione
di analisi finanziarie sull'emittente, che hanno una
precisa funzione di informazione del pubblico (RUBINO
DE RITIS).
Sia la società di gestione che gli investitori
non hanno alcun mezzo per controllare ex ante l'attendibilità
delle informazioni fornite dallo sponsor, le cui dichiarazioni,
considerato l'affidamento che suscitano nei confronti
dei destinatari, hanno pertanto la funzione di promesse
del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. (RUBINO DE RITIS).
Dai documenti che devono essere redatti dallo sponsor
si desume chiaramente che l'impegno di quest'ultimo
ha per oggetto una prestazione di sicurezza in favore
del destinatario (società di gestione ovvero
investitori), diretta a sollevarlo dall'incertezza sulla
situazione dell'emittente o sull'informazione da quest'ultimo
fornita.
Di conseguenza, lo sponsor non potrà addurre
a sua discolpa di non avere potuto disporre di adeguati
mezzi per conoscere la reale situazione economica e
finanziaria della società, in quanto la funzione
delle sue "attestazioni" è quella -
al pari di una promessa del fatto del terzo - di assumere
su di sé la generalità dei rischi connessi
alla non conformità di quanto dichiarato con
la reale situazione dell'emittente (SEGNI).
4. Ammissione
delle azioni alla quotazione nel Mercato Telematico
Azionario. L'emittente
Particolare
attenzione va prestata alle specifiche condizioni indicate
nel regolamento per l'ammissione delle azioni alle quotazioni,
in quanto dal momento dell'ammissione si applica l'intera
disciplina delle società con azioni quotate,
così come modificata dal Tuf.
Per quanto riguarda i requisiti della società
emittente, è prescritto che siano stati pubblicati
i suoi bilanci degli ultimi tre esercizi di cui almeno
l'ultimo sottoposto a revisione contabile (art.2.2.1):
l'ammissione alla quotazione non può essere disposta
se la società di revisione ha espresso un giudizio
negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata
a esprimere un giudizio (per le società di recente
costituzione ovvero che abbiano subito recenti modifiche
sostanziali nella loro struttura patrimoniale, occorre
allegare "una ricostruzione della situazione economica
e patrimoniale per gli ultimi tre esercizi, virtuali
o effettivi, anche desunta dai risultati registrati
complessivamente dalle partecipazioni o dalle attività
operative nel periodo precedente a quello in cui queste
sono entrate nel patrimonio di detti soggetti":
in definitiva, ne discende l'impossibilità della
quotazione in borsa di società che rispondano
ad iniziative imprenditoriali totalmente nuove).
E' peraltro prevista la possibilità di deroga
alla presentazione dei bilanci degli ultimi tre anni,
per cui la Borsa Italiana s.p.a. può concedere
che sia presentato anche un solo bilancio o una situazione
contabile relativa a un anno, comunque sottoposte a
revisione contabile (art. 2.2.1, co, 2), purchè
l'ammissione risponda "agli interessi dell'emittente
e degli investitori", così come del resto
previsto dalla direttiva 79/279/CEE.
Inoltre, occorre che l'attività, svolta dall'emittente
o dalle sue controllate, sia "capace di generare
ricavi" (art.2.2.1, co. 3). Si badi che la direttiva
79/279/CEE prevede soltanto la pubblicazione dei bilanci
annui relativi ai tre esercizi precedenti, e non un
risultato positivo desumibile dagli stessi. Il requisito
della reddività (capacità dell'impresa
di produrre reddito) non è riconducibile ad un
procedimento meramente contabile, quanto ad un procedimento
valutativo più complesso e più idoneo
ad esprimere un giudizio sufficientemente idoneo a tutelare
gli investitori .
In tal senso le istruzioni al regolamento prevedono
che l'emittente, al momento di presentazione della domanda
di ammissione, alleghi anche un "budget economico-patrimoniale-finanziario
consolidato dell'esercizio in corso e piani economico-patrimoniale-finanziario
consolidati per i due esercizi seguenti", con esplicazione
delle "previsioni di sviluppo del fatturato e dei
margini per area di business", "le previsioni
di crescita per mercato geografico", "gli
importi, le tipologie e le finalità degli investimenti
previsti" (sezione A.I.1, tavola 1, art. 3.06).
Peraltro, l'attività deve essere esercitata "in
condizioni di autonomia gestionale" (art.2.2.1,
co. 3). La capacità dell'attività svolta
dall'emittente di generare ricavi è soggetta,
quindi, "alla verifica della mancanza di fattori
esterni distorsivi che influenzino il conto economico
della società" (ASSONIME).
L'ulteriore requisito dell'emittente previsto dal regolamento
in ordine al suo attivo di bilancio, che non deve essere
rappresentato in maniera preponderante dall'investimento
in una società le cui azioni sono ammesse alle
negoziazioni in un mercato regolamentato (art.2.2.1,
co. 3, secondo periodo), è diretto ad evitare
che la quotazione sia impiegata, nell'ambito dei gruppi
di società, quale mero strumento di "finanziamento
del controllo" (ASSONIME). E' dunque sufficiente
che l'emittente abbia una composizione dell'attivo suddivisa
nell'investimento in due o più società
quotate.
5.
Segue. Le azioni
Per quanto
riguarda i requisiti prescritti per le azioni (art.2.2.2),
occorre una "capitalizzazione di mercato prevedibile
pari almeno a dieci miliardi di lire" (per il mercato
ristretto, un miliardo di lire) o all'equivalente importo
espresso in Euro (in luogo del requisito della dimensione
patrimoniale dell'emittente, e cioè del suo patrimonio
netto non inferiore a dieci miliardi di lire); ed una
"sufficiente diffusione, che si presume realizzata
quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per
almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria
di appartenenza" (per il mercato ristretto, il
20% del capitale), tenendo conto delle partecipazioni
possedute da organismi di investimento collettivo del
risparmio e dei fondi pensione e non delle partecipazioni
di controllo, di quelle rilevanti e di quelle vincolate
da sindacati di blocco. Entrambe le condizioni rispecchiano
più fedelmente, rispetto alla normativa regolamentare
della Consob, quanto previsto dalla direttiva 79/279/CEE
(all. schema A) in ordine alla dimensione minima della
società ed alla diffusione delle azioni.
6.
Procedura di ammissione
Alla domanda
di ammissione rivolta alla società di gestione
va obbligatoriamente allegata la bozza del prospetto
informativo di quotazione (sez. A.1.1 delle istruzioni
al regolamento della Borsa Italiana s.p.a.). Nel contempo
va presentata alla Consob la domanda di autorizzazione
alla sua pubblicazione (art.52, reg. Consob 11971/1999).
La Borsa Italiana s.p.a. delibera entro due mesi dalla
presentazione della domanda e comunica all'emittente
l'ammissione o il rigetto della stessa. Contestualmente
ne dà comunicazione alla Consob e rende pubblica
la decisione mediante avviso (art.2.4.2).
L'efficacia della delibera di ammissione da parte della
società di gestione, ha una validità di
sei mesi ed è subordinata al deposito del prospetto
di quotazione presso l'archivio della Consob (art.2.4.2).
Infatti, la Consob, verificata l'adozione del provvedimento
di ammissione della Borsa Italiana s.p.a., comunica
al richiedente - entro due mesi dalla presentazione
della relativa domanda -l'autorizzazione alla pubblicazione
del prospetto, salvo che non ritenga di richiedere modificazioni
o integrazioni (art. 55, reg. Consob 11791/1999). Entro
il giorno precedente all'inizio delle negoziazioni,
l'emittente deve poi mettere a disposizione del pubblico
il prospetto presso la Borsa Italiana s.p.a. e presso
la sede dell'emittente, con obbligo di consegnarne copia
a chiunque ne faccia richiesta (art.56, reg. Consob
11791/1999). E' tuttavia la Borsa Italiana s.p.a a stabilire
la data di inizio delle negoziazioni, informandone il
pubblico mediante proprio avviso, trasmesso anche ad
almeno due agenzie di stampa.
Nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata
prima che sia effettuata un'offerta di vendita o sottoscrizione
finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari,
è richiesto che l'emittente o lo sponsor comunichi
alla Borsa Italiana s.p.a. il consuntivo dei risultati
dell'offerta (art. 2.4.3, co. 1).L'ammissione si perfeziona
allorchè la Borsa Italiana s.p.a., a offerta
conclusa e verificata la sufficiente diffusione degli
strumenti finanziari, stabilisce la data di inizio delle
negoziazioni (art. 2.4.3, co. 6).
7.
Esclusione e sospensione
Anche per
la sospensione e l'esclusione (o revoca) degli strumenti
finanziari dalle quotazioni, il regolamento della società
di gestione introduce alcune novità.
Innanzitutto, vi è una semplificazione della
disciplina. Nella normativa previgente al decreto Eurosim,
sospensione e revoca dalle quotazioni erano provvedimenti
adottati dalla Consob in alcune ipotesi previste dall'art.
8, co. 7, dpr 138/1975 (quando lo richiede l'esigenza
di tutela del pubblico risparmio, in caso di prolungata
carenza delle negoziazioni, in caso di mancata certificazione
dei bilanci di due esercizi successivi, in altri casi
di particolari gravità). L'art. 30, co. 2, reg.
Consob 4088/1989 tracciava le linee per una distinzione
dei presupposti della sospensione e della revoca (rispettivamente
nel caso in cui la regolarità del mercato del
titolo non è temporaneamente garantita o nel
caso in cui essa venga definitivamente meno). La del.
4174/1989 indicava le fattispecie rilevanti a tali fini
(cessione da parte dell'emittente del ramo di attività
prevalente; assoggettamento dell'emittente a procedure
concorsuali; venir meno anche di una sola delle condizioni
di ammissione; diffusione o mancata diffusione di notizie
che possono incidere sul regolare andamento del mercato
del titolo). Di fatto la Consob esercitava il potere
di sospensione nell'ipotesi di crisi aziendali, andamento
anomalo dei prezzi ed in caso di attesa di informazioni
(soprattutto dopo l'entrata in vigore della l. 157/1991
sull'insider trading) e quello di revoca a seguito di
fusione per incorporazione, carenza di negoziazioni
(anche a seguito di opa residuale dopo l'entrata in
vigore della l. 149/1992) e crisi aziendali.
L'attuale disciplina sulla sospensione e revoca degli
strumenti finanziari è ora interamente contenuta
nel titolo 2.5 del regolamento della Borsa Italiana
s.p.a. (del tutto diversa è l'ipotesi di sospensione
temporanea dalla negoziazione continua di uno strumento
finanziario, prevista dagli artt. 4.1.12 e 4.7.2 del
regolamento, che si verifica automaticamente con il
superamento di un limite massimo di variazione di prezzo,
determinato, in caso eccesso di rialzo o di ribasso,
dalle istruzioni al regolamento). In secondo luogo,
sono maggiormente distinte le fattispecie di sospensione
da quelle di esclusione.
In sintesi, la sospensione può essere disposta
se non è temporaneamente garantita la regolarità
del mercato o se lo richiede la tutela degli investitori.
La revoca può invece essere adottata in caso
di prolungata carenza dalle negoziazioni, quando non
sia possibile mantenere un mercato normale e regolare
(art. 2.5.1, co. 1) o nel caso di prolungata sospensione
per un periodo di diciotto mesi (art. 2.5.1, co. 3).
La ratio della disciplina in tema di sospensione e revoca
dalla quotazione è evidente. Con la domanda di
ammissione, l'emittente aderisce al regolamento, che
pertanto deve essere sufficientemente preciso nel determinare
le ipotesi in cui il rapporto che si instaura con la
società di gestione può essere sciolto
per volontà di quest'ultima, in quanto sono assai
rilevanti le conseguenze economiche e giuridiche per
l'emittente, una volta escluso dalle quotazioni, ed
in genere per gli investitori. Non opera più,
del resto, il principio secondo cui, con la revoca dalla
quotazione, si possa esaminare "l'eventualità
di disporre l'ammissione alle negoziazioni nel mercato
ristretto" (art.30, co. 4, reg. 4088/1989), che
consentì alla Consob un'agevole (ed indolore)
opera di "pulizia del listino", ammettendo
al mercato ristretto alcune delle società revocate
dal mercato ufficiale.
8.
Pubblicità del regolamento
L'ultimo
comma dell'art. 62 Tuf stabilisce che il regolamento
del me rcato deve essere oggetto di pubblicità
secondo modalità stabilite dalla Consob.
Il regolamento si configura come atto di autonomia privata,
per cui la "pubblicità" è da
intendersi come mezzo idoneo per far conoscere al pubblico
un determinato prodotto e non come pubblicazione di
norme, al pari dei regolamenti ex art. 10 delle preleggi
(CAPRIGLIONE/MAGNONI).
Appare dunque sufficiente che la Consob stabilisca la
pubblicazione, in uno o più quotidiani, di semplici
avvisi recanti la notizia della disponibilità
del regolamento presso la sede della società.
Tale conclusione è stata criticata, in quanto
"chi volesse ottenere copia del regolamento dovrebbe
sobbarcarsi l'onere del viaggio oltre i costi della
copia del regolamento" (così ALPA-CAPRIGLIONE/SEPE).
Tuttavia la versione aggiornata del regolamento della
Borsa Italiana s.p.a., nel testo approvato dalla Consob,
è disponibile anche su Internet, mentre ogni
anno i regolamenti dei mercati sono pubblicati a cura
del Ministero del tesoro, unitamente a tutti gli altri
provvedimenti, in un unico compendio ex art. 3, co.
4.
Nessun mezzo di pubblicità è previsto
per le istruzioni e le disposizioni tecniche per il
funzionamento dei mercati, malgrado possano essere rilevanti
per la precisa conoscenza dei meccanismi di funzionamento
dei mercati. Del resto, la pubblicità delle modifiche
della Borsa Italiana s.p.a. alle istruzioni del suo
regolamento è affidata agli avvisi di borsa,
il che è del tutto inidoneo a rendere note al
pubblico le novità in materia (ASSONIME).
III)
I mercati regolamentati: parte terza (di
Massimo Rubino De Ritis)
1. L'autorizzazione
dei mercati regolamentati
Per l'esercizio
dell'attività di organizzazione e gestione dei
mercati regolamentati occorre una specifica autorizzazione
rilasciata dalla Consob, che controlla la sussistenza
di due tipologie di condizioni:
A) una riferita
alla società di gestione (art.63, co. 1, lett.a),
che deve possedere i requisiti indicati nell'art. 61,
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