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Relazioni
& Interventi
Perché
"Officine
Giuridiche
del Filangieri"
Gaetano
Filangieri è uno dei massimi giuristi e pensatori
italiani: voce riformatrice dell'Illuminismo, Franklin
gli chiese più volte consiglio per la Costituzione
americana, Goethe lo ammirò e da lui apprese
il pensiero di Giambattista Vico. Le sue opere, tradotte
in inglese, francese, tedesco e spagnolo hanno sempre
rappresentato una delle fonti ispiratrici del pensiero
e dell'opera del ceto liberale e progressista meridionale.
Nato a Cercola nel 1753 e laureatosi in legge nel 1775,
visse a Napoli (Via Atri, 23, ora Palazzo Filangieri,
noto anche perché agli inizi del 900 vi
dimorò Benedetto Croce) e lì scrisse una
serie di riflessioni politiche (Pubblica e privata educazione;
Aforismi politici) ma la sua grande opera è La
Scienza della Legislazione, completata nel Castello
Giusso di Vico Equense (dove morì nel 1788),
tutta ispirata al principio secondo cui una buona legislazione
deve avere per fondamento la Ragione (tra laltro
si affermano i principi di uguaglianza civile, libertà
commerciale, imposizione unica sul prodotto netto e
di educazione pubblica per tutti i cittadini).
A Gaetano Filangieri, convinto che la sola riforma della
legislazione avrebbe portato alla "riforma"
dell'umanità e all'instaurazione della felicità
attraverso una "rivoluzione pacifica" guidata
dallo Stato, è dedicata questa rubrica.
Sommario:
I)
I
mercati regolamentati: parte prima
II)
I
mercati regolamentati: parte seconda
III) I
mercati regolamentati: parte terza
IV) La
banca e la scrittura. Grafologia, sottoscrizione e contrattualistica
bancaria
V)
La riforma delle procedure concorsuali
I)
I mercati regolamentati: parte prima (di
Massimo Rubino De Ritis)
1. Organizzazione
e gestione dei mercati come attività di impresa
Il d.lg.
415/1996 (c.d. decreto Eurosim) ha cambiato l'organizzazione
e il funzionamento dei mercati regolamentati. Con tale
decreto, è stata abbandonata, infatti, in modo
definitivo la tradizionale impostazione pubblicistica:
l'organizzazione e la gestione dei mercati sono attività
di impresa, posta in essere da una (o più) società
per azioni, con compiti anche di regolamentazione e
vigilanza dei mercati stessi. Il disegno organizzativo
tracciato dal decreto Eurosim (art. 46 ss.) è
ora contenuto nel Testo Unico in materia di intermediazione
finanziaria (Tuf).
E' stata una scelta del legislatore italiano, costretto
ad adeguarsi ai tempi ed alla concorrenza. Infatti,
la direttiva 93/22/CEE, pur indicando i requisiti che
i mercati devono possedere per definirsi regolamentati,
non aveva assolutamente imposto particolari modelli
organizzativi dei mercati stessi e lasciava libera la
scelta tra forme di tipo pubblicistico o privato. Tuttavia,
la direttiva aveva aperto il dibattito sulle modalità
di organizzazione dei mercati, e ciò anche in
seguito, da un lato, alle nuove prospettive di crescita
della concorrenza internazionale nel settore, determinata
proprio dall'attuazione della direttiva sui servizi
di investimento, e, dall'altro, all'apertura al libero
mercato di rilevanti settori amministrativi.
Come noto, a scambi più elevati corrisponde una
maggiore variabilità dei corsi, e perciò
già da tempo (primi anni '90) il sistema di negoziazione
alle grida era stato gradualmente sostituito con quello
telematico: il che aveva favorito l'introduzione del
sistema di liquidazione giornaliera dei contratti di
borsa ed eliminato l'anomalia dei corsi dovuto al meccanismo
di liquidazione a termine. Dopo la direttiva, però,
era ancor più sentita l'esigenza di un più
adeguato grado di efficienza (anche "informativa")
del mercato.
Ecco perché la legge comunitaria per il 1994
(l. 52/1996), nel disciplinare la delega al governo
per il recepimento della direttiva sui servizi di investimento,
conteneva una precisa scelta organizzativa dei mercati:
l'attribuzione del potere di "gestione, autoregolamentazione
e intervento" a "organismi di natura privatistica"
(art. 21, lett. q). E ciò sull'implicito presupposto
che l'iniziativa privata potesse evitare fenomeni di
migrazione verso strutture più efficienti e meno
costose. Era peraltro espressamente previsto che tali
"organismi" fossero "espressione degli
intermediari". Ciò, da un lato, sembrava
evocare la "comunità di utenti" di
cui all'art. 43 Cost. e, dall'altro, lasciava implicitamente
intendere che la gestione dei mercati andava intesa
come impresa di tipo mutualistico, che produce servizi
in favore degli stessi soci.
Dapprima, si pensò alla costituzione di gestori
sotto forma di cooperative o società consortili
(scelta, questa, recepita nelle prime versioni di schema
di decreto legislativo, poi abbandonata dal d.lg. 415/1996).
Tuttavia, il decreto Eurosim, nel dettare in concreto
la nuova disciplina sull'organizzazione e funzionamento
dei mercati regolamentati (artt. 46-49) nonché
la trasformazione dei mercati esistenti (artt. 56-57),
ha compiuto una diversa scelta di fondo: è stata
prevista la costituzione di una o più società
per azioni, anche senza scopo di lucro, alle quali attribuire
i poteri di disciplina e funzionamento dei mercati.
Il Tuf ha poi ripreso tale modello, anche se con alcune
modifiche di grande rilievo circa i compiti delle società
di gestione, ampliandone i poteri di autoregolamentazione
(art.113, sulle eventuali competenze in tema di prospetti
di quotazione), di intervento (art. 132, in ordine alla
determinazione delle modalità di acquisto delle
proprie azioni in alternativa all'offerta pubblica)
e di controllo (artt. 64, lett. e, e 114, sulla gestione
e diffusione al pubblico delle informazioni rilevanti)
2. La
società di gestione dei mercati: la Borsa Italiana
s.p.a.
Indubbiamente,
la scelta sul tipo società per azioni consente
più facili accessi di integrazione con altri
organismi comunitari e internazionali ed apre le porte
anche a soggetti diversi dagli intermediari.
Pertanto, nel rispetto della disciplina regolamentare
sulle partecipazioni rilevanti (art. 61, co. 5) è
oggi possibile un'ampia diffusione delle azioni delle
società di gestione, Del resto, la scelta dello
scopo lucrativo - rimessa all'autonomia privata - può
in concreto rendere più "appetibile"
l'acquisto delle azioni della società di gestione
da parte del pubblico dei risparmiatori
Tuttavia,l' art. 21, lett q, l. 52/1996 prevedeva la
condizione che gli organismi di mercato siano espressione
degli intermediari e ciò è stato sostanzialmente
rispettato almeno al momento della "trasformazione"
dei mercati esistenti ex art. 56 del decreto Eurosim.
Invero, con decreto del 4 luglio 1997, il Ministero
del tesoro ha definito le modalità e le condizioni
di vendita delle azioni della Borsa Italiana s.p.a.,
costituita per la gestione dei mercati regolamentati
già esistenti (borsa valori, mercato ristretto
e mercato degli strumenti derivati). Il decreto stabiliva,
tra l'altro, che la procedura di vendita avesse luogo
nella forma tecnica dell'asta e che alla stessa potessero
partecipare gli intermediari nazionali ed esteri autorizzati
alla negoziazione di strumenti finanziari sui mercati
regolamentati italiani nonché società
di gestione di fondi comuni, Sicav ed imprese assicurative,
società emittenti titoli quotati in borsa e società
con oggetto esclusivo o prevalente l'acquisto di partecipazioni
in società di gestione di mercati regolamentati
(come la Sint s.p.a., costituita da 15 banche e 7 sim
allo scopo di acquisire il controllo delle società
di gestione dei mercati). L'esito dell'asta ha determinato
l'aggiudicazione in massima parte a banche, sim ed agenti
di cambio, nonchè alla Sint s.p.a., che ha successivamente
ceduto ai propri soci le azioni della Borsa Italiana
s.p.a.
In altre parole, appare che quella attuale è
una soluzione di compromesso tra il modello di "impresa-mercato",
la cui partecipazione non è limitata agli utenti
dei servizi offerti dal mercato stesso, ed il modello
organizzato esclusivamente dagli intermediari con l'obiettivo
di ridurre i costi.
Non a caso il legislatore, pur optando per la forma
giuridica della s.p.a., ha ulteriormente rimesso all'autonomia
privata la scelta se configurare la società di
gestione come mero centro di ripartizione dei costi
congiunti (senza fini di lucro) ovvero come impresa
con l'obiettivo di massimizzare il profitto.
Di compromesso è anche la scelta contenuta nello
statuto della Borsa Italiana s.p.a., in cui, pur essendo
previsto lo scopo di lucro della società (art.26),
risulta che la "massimizzazione del rendimento"
non rappresenta l'esclusivo scopo da perseguire, ma
una finalità da armonizzare con altra di tipo
prettamente pubblicistico, quale garantire liquidità,
trasparenza e competitività delle negoziazioni.
3. Principi
generali, regolamentazione ed autoregolamentazione.
Anche l'articolazione
della disciplina dei mercati regolamentati, distinta
in norme legali (artt. 61 ss.), norme regolamentari
(sostanzialmente di competenza della Consob e del Ministro
del tesoro) e norme di autoregolamentazione (di competenza
delle società di gestione), è stata ritenuta
frutto di una scelta di compromesso tra la tradizione
pubblicistica europeo-continentale e quella angloamericana,
in sintonia con l'attuale tendenza alla convergenza
tra sistemi di regolamentazione dei mercati di origine
privatistica e quelli di tipo pubblicistico.
Il nuovo assetto normativo, che attua i principi di
"omogeneità" e "semplificazione"
delle modalità di "istituzione, organizzazione
e funzionamento dei mercati regolamentati" (art.
21, lett. q, l. 52/1996), si può così
riassumere:
a) norme legislative, che fissano i principi di carattere
generale (artt.61-64), le autorità di vigilanza
(artt. 73-76) e quelle di autogestione (art.61) nonché
i relativi poteri (art.64);
b) norme regolamentari, dettate per definire i requisiti
delle società di gestione (art.61), le modalità
di registrazione delle operazioni (art.65), la disciplina
dei mercati all'ingrosso dei titoli di stato (art.66),
la disciplina sull'istituzione e sul funzionamento dei
sistemi di garanzia dei contratti e di compensazione
e liquidazione delle operazioni (artt.68-70) e sulle
insolvenze di mercato (art.72), i contenuti e le modalità
di pubblicazione dei prospetti di quotazione (art.113);
c) norme di autoregolamentazione in tema di organizzazione
e gestione del mercato (art.62), redatte dalle società
di gestione e sottoposte al controllo della Consob (art.
63).
4. Semplificazione
delle fonti normative.
La nuova
disciplina si caratterizza rispetto a quella precedente
per la drastica riduzione delle disposizioni legali.
In tal modo si supera l'eccessiva frammentazione della
normativa primaria, che prima del decreto Eurosim era
contenuta in diversi testi legislativi, ora espressamente
abrogati (art. 214), e cioè:
a) l. 261/1974, con particolare riguardo alle competenze
della Consob sulle condizioni di ammissione alle quotazioni
(si pensi all'ammissione di ufficio), i tipi di contratti
ammessi, le modalità di accertamento dei prezzi
(art. 3);
b) d.p.r. 138/1975 sull'organizzazione e funzionamento
delle borse valori;
c) l. 49/1977 sull'organizzazione e funzionamento del
mercato ristretto;
d) l. 1/1991, con particolare riguardo alle modalità
di negoziazioni (art. 20) ed alle competenze della Consob
e della Banca d'Italia sulle modalità di liquidazione
dei contratti (art.22) e sulle negoziazioni dei contratti
a termine (art. 23).
A ciò si aggiunge l'abrogazione delle disposizioni
in tema di organizzazione dei mercati, contenute nella
l. 272/1913, e nel relativo regolamento di esecuzione.
Anche la struttura della regolamentazione del mercato
viene semplificata, con l'unificazione delle fonti normative
secondarie.
La disciplina di "organizzazione e gestione del
mercato" è infatti contenuta interamente
in un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria
della società di gestione (c.d. autoregolamentazione),
anche se sottoposto al controllo della Consob (art.
62).
5. Segue:
l'autoregolamentazione
Il Tuf -
diversamente dal decreto Eurosim - si spinge a prevedere
che il regolamento attribuisce al consiglio di amministrazione
il potere di dettare disposizioni di attuazione (art.
62). Il legislatore ha perciò preso atto che
in passato la normativa secondaria di emanazione della
Consob era caratterizzata da un'eccessiva variabilità
per l'esigenza di mantenere costantemente efficiente
il sistema delle negoziazioni (anche se non erano mancate
norme che, almeno negli ultimi anni, non avevano subito
variazioni di rilievo: ad esempio, in tema di condizioni
per l'ammissione alla quotazione).
E' perciò consentita alla società di gestione
una maggiore snellezza dei poteri decisionali.
In definitiva, può aversi un doppio livello di
autoregolamentazione, così riassumibile:
a) norme relative alla struttura portante dell'organizzazione
e funzionamento del mercato (condizioni per ammissione,
esclusione e sospensione dalle negoziazioni; modalità
di diffusione delle informazioni; tipologia dei contratti
ammessi e modalità di negoziazione), di competenza
dell'assemblea ordinaria e sottoposte al controllo della
Consob;
b) norme che riguardano aspetti tecnici del funzionamento
delle negoziazioni (concreta determinazione dei quantitativi
minimi negoziabili e di accertamento, pubblicazione
e diffusione dei prezzi), di competenza del consiglio
di amministrazione, in quanto oggetto di continua variazione
in base alle mutate condizioni di mercato.
In tal maniera, si supera l'inconveniente, segnalato
in dottrina già al momento dell'entrata in vigore
del decreto Eurosim, della necessaria approvazione da
parte della Consob di qualsiasi modificazione del regolamento
del mercato (art.63). Ed è probabilmente per
questo che l'art. 73, nell'attribuire alla Consob il
potere di vigilanza sulle società di gestione,
fa riferimento alla "regolamentazione del mercato"
in luogo di "regolamento del mercato", espressione,
questa, capace di ricomprendere anche le disposizioni
di attuazione (c.d. istruzioni) deliberate dal consiglio
di amministrazione.
6. Il
problema di inquadrare l'attività della società
di gestione come servizio pubblico
Dalla breve
analisi sin qui svolta emerge che la società
di gestione costituisce una delle società per
azioni con statuto differenziato di fonte legislativa
e regolamentare, caratterizzato:
a) dal rilievo pubblicistico dell'attività svolta;
b) dalla possibile carenza dello scopo lucrativo;
c) dall'esclusività dell'oggetto sociale, con
conseguente previsione di particolari controlli esterni.
L'espresso riconoscimento del carattere imprenditoriale
dell'attività di organizzazione e gestione dei
mercati regolamentati (art. 611, prima parte) determina
la riconduzione della stessa nell'alveo del diritto
di libertà di iniziativa economica privata (art.
41 Cost.).
Ciò, tra l'altro, ha portato parte della dottrina
ad affermare che tale attività non è inquadrabile
come servizio pubblico (anche se non si esclude che
l'esercizio dei servizi di mercato può "coinvolgere"
interessi pubblici quali, innanzitutto, quello costituzionalmente
garantito della tutela del risparmio).
In senso opposto, non è mancato chi ha espressamente
ritenuto che la società di gestione possa inquadrarsi
tra i soggetti incaricati di un servizio pubblico, almeno
in senso oggettivo, tenendo conto le funzioni alla stessa
delegate dalla Consob. In questa stessa ottica, si è
affermato che i poteri della società di gestione,
al pari di una concessione amministrativa, le derivino
dal provvedimento della Consob che autorizza l'esercizio
dell'attività di gestione: il regolamento del
mercato, approvato dalla società di gestione
ed oggetto di controllo da parte della Consob al momento
del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.
63, costituirebbe un elemento essenziale della provvedimento
concessorio, rappresentando il cd. "programma di
erogazione del servizio" (peraltro, già
in passato si era sostenuto che l'attività di
gestione della borsa costituisse un pubblico servizio
esercitato dalle Camere di commercio in regime di concessione
o di autorizzazione).
7. Segue:
la giurisdizione
La questione
riveste interesse pratico soprattutto per la giurisdizione
sulle controversie relative agli atti posti in essere
dalla società di gestione. L'art. 5, l. 1034/1971,
devolve, infatti, alla giurisdizione del T.A.R. i ricorsi
avverso atti o provvedimenti relativi a rapporti di
concessione di beni o di servizi pubblici e la giurisprudenza
estende la giurisdizione amministrativa tanto ai rapporti
fra concedente e concessionario quanto agli atti del
concessionario. Gli atti posti in essere dal concessionario
- in funzione della concessione - sono infatti considerati
sostanzialmente atti amministrativi (Cons. St., 5-6-1998,
n. 918). Ed inverso il d. lg. 31 marzo 1998, n. 80,
ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici
servizi, comprese quelle in tema di mercati finanziari.
Se invece la società di gestione del mercato
non fosse configurabile come concessionaria di un pubblico
servizio, i suoi atti andrebbero qualificati come espressione
di autonomia negoziale, per cui in caso di controversie
sulla loro legittimità andrebbe adito il giudice
ordinario (Cass. S.U., 4-1-1993, n.3).
Sul punto, può ritenersi che l'inquadramento
del provvedimento della Consob come concessione non
consente necessariamente di qualificare l'attività
svolta dalla società di gestione come pubblico
servizio, in quanto vi sono attività costituenti
servizi pubblici in regime di autorizzazione (ad esempio,
il servizio farmaceutico) e attività in concessione
che non hanno nulla del servizio pubblico (ad esempio,
le raffinerie di olii minerali). In secondo luogo, è
la stessa nozione di servizio pubblico che è
difficilmente definibile, perché si presenta
come un concetto di origine essenzialmente politica,
avente quindi carattere evolutivo (non a caso la dottrina
ha spostato l'indagine dalla ricerca di una definizione
giuridica di "servizio pubblico" alla soluzione
dei problemi di tutela degli utenti e di articolazione
dei poteri con cui i soggetti estranei all'amministrazione
possono gestire servizi pubblici).
Anche l'eventuale ricorso alla nozione di "organo
indiretto della pubblica amministrazione" non appare
poter rivestire grande utilità pratica: è
sempre necessaria una norma di legge perché possa
verificarsi il trasferimento di funzioni a favore di
soggetti privati.
Più in particolare, per quanto riguarda specificamente
la società di gestione dei mercati, va chiarito
che questa non si occupa soltanto dell'erogazione di
un servizio (gestione del mercato), ma anche dell'istituzione
del mercato (organizzazione del mercato) e cioè
della sua realizzazione tecnica (predisposizione di
tutte le strutture necessarie al suo funzionamento)
e della selezione delle regole di funzionamento ex art.
62 (attività di regolamentazione). Si tratta
di poteri che sono tutti stabiliti direttamente dalla
legge e non trasferiti dalla Pubblica Amministrazione.
Anche l'entità dei corrispettivi per i servizi
offerti non è di competenza dell'autorità
amministrativa, ma è decisa dalla stessa società
di gestione in piena autonomia ex art. 64, lett. a)
- non essendo nemmeno previsto che la determinazione
dei corrispettivi sia contenuta nel regolamento ex art.
62 - diversamente da quanto avviene per la concessione
dei pubblici servizi, in cui le tariffe sono stabilite
unilateralmente dalla Pubblica Amministrazione o di
comune intesa con il concessionario e la variazione
della misura delle tariffe costituisce un interesse
legittimo del concessionario. Il pagamento del corrispettivo
alla società di gestione, infatti, ha funzione
esclusivamente sinallagmatica rispetto all'uso delle
strutture ed alla funzione dei servizi forniti da una
società di gestione (v. il contratto di prestazioni
di servizi, che gli operatori devono sottoscrivere ai
sensi dell'art. 3.3.1 del regolamento del mercato della
Borsa Italiana s.p.a., il cui testo è allegato
sub titolo 3 delle relative istruzioni).
Ciò induce a riflettere attentamente sull'effettivo
inquadramento del rapporto tra Consob e società
di gestione ed in particolare ad escludere che gli atti
di quest'ultima - e lo stesso regolamento del mercato
- possano qualificarsi come amministrativi.
Bisogna, infatti, distinguere, all'interno delle concessioni,
quelle che hanno per oggetto servizi che possono essere
esercitati solo dall'amministrazione in regime di monopolio
- e sono quindi gestiti da un soggetto privato solo
attraverso una concessione a carattere traslativo -
dai servizi che non presentano alcun ostacolo ad essere
gestiti da un soggetto privato in regime di concorrenza
(sulla differenza tra concessione traslativa e quella
costitutiva, C. St., 30-10-1993, n. 1127). In questa
seconda ipotesi, l'amministrazione non trasferisce un'attività
ad un soggetto, perché l'attività è
propria del concessionario, anche se incide su interessi
dell'amministrazione.
Orbene, la società di gestione dei mercati regolamentati
non può qualificarsi come organo indiretto della
pubblica amministrazione, né gli atti della stessa
possono qualificarsi come sostanzialmente. I poteri
della società di gestione, compreso quello di
predisporre il regolamento del mercato, sono infatti,
attribuiti direttamente dalla legge, mentre la Consob
autorizza l'esercizio dei mercati (art.63), esercita
poteri di vigilanza (art. 73) e solo eccezionalmente
può sostituirsi alla società di gestione
(art. 74).
I poteri di controllo e di direzione della Consob sono
strumentali a garantire che la società di gestione
non ponga in essere attività pregiudizievole
alla "trasparenza", "ordinato svolgimento
delle negoziazioni" e "tutela degli investitori"
(art. 74, co. 1). In particolare, la "sostituzione"
della Consob alla società di gestione, "in
caso di necessità ed urgenza" (art. 74,
co. 3), non presuppone alcuna riserva dell'attività
di gestione del mercato a favore dell'autorità
di vigilanza, ma è solo una possibile estrinsecazione
dei controlli cui la società di gestione è
sottoposta.
8. Come
reprimere gli abusi
Indipendentemente
dall'inquadramento dell'atto di autorizzazione all'esercizio
dei mercati, ed anche se si affermasse la qualità
di concessionario della società di gestione,
è certo che quest'ultima non opera in regime
di concessione esclusiva. Di conseguenza, deve ritenersi
che non possa trovare diretta applicazione l'art. 2597
c.c. in quanto norma eccezionale, non applicabile, cioè,
al monopolista di fatto, almeno secondo l'orientamento
della giurisprudenza (Cass. S.U., 15-3-1985, n. 2018;
Cass., 23-1-1990, n.355) e della dottrina prevalente.
Peraltro, la società di gestione, nel predisporre
il regolamento, è libera di stabilire le condizioni
e le modalità di ammissione alle negoziazioni,
anche se la Consob, al momento dell'autorizzazione all'esercizio
dei mercati regolamentati, deve verificare che il regolamento
sia "idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori" (art. 63, co.1).
Va qui chiarito che la ratio dell'art. 62, co. 1, nel
prevedere che il regolamento del mercato deve indicare
le condizioni e le modalità di ammissione degli
operatori e degli strumenti finanziari alle negoziazioni,
è anche quella di evitare che l'ammissione possa
essere rimessa all'arbitrio degli amministratori della
società di gestione. La disposizione, però,
non protegge l'interesse dei terzi all'ammissione.
Il regolamento, invero, è riconducibile alla
tipologia dei contratti per adesione, per cui la domanda
di ammissione rappresenta la proposta di adesione alle
condizioni generali di contratto predisposte dalla società
di gestione.
La richiesta di ammissione è, infatti, una mera
proposta contrattuale e l'accettazione della società
di gestione è un atto di autonomia negoziale.
Nè può affermarsi che le condizioni generali
di ammissione degli intermediari e degli strumenti finanziari
alle negoziazioni, contenute nel regolamento del mercato
ex art. 62, co. 2, siano rivolte ai terzi al pari di
un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
Nessun rilievo, infatti, può avere l'obbligo
della società di gestione di rendere pubblico
il proprio regolamento ex art. 62, co. 3: l'emittente
o l'intermediario assumono sempre la posizione di proponente
(non a caso nel regolamento del mercato della Borsa
Italiana s.p.a. si fa sempre riferimento alla domanda
di ammissione).
9. Segue:
nell'ammissione degli intermediari
In particolare,
per l'ammissione degli intermediari alle negoziazioni
nei mercati regolamentati non può trascurarsi
che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dei servizi di investimento è attività
riservata, per cui potrebbe essere riconosciuto agli
intermediari autorizzati un vero e proprio diritto soggettivo
ad essere ammessi .
Si badi che l'art. 62 prevede che la società
di gestione possa stabilire nel regolamento ulteriori
condizioni di ammissione, per cui l'autorizzazione al
servizio di negoziazione può essere condizione
necessaria ma non sufficiente per l'ammissione e la
permanenza nel mercato (in senso analogo, PATRONI GRIFFI
- SANDULLI - SANTORO/MOTTI, 372). In definitiva, l'ammissione
degli intermediari alle negoziazioni in un mercato regolamentato
può essere subordinata all'accertamento di requisiti
indicati nel regolamento ex art. 62, co. 2, lett. a),
purché stabiliti "sulla base di criteri
oggettivi non discriminanti" (così come
del resto si esprime l'art. 3.1.3 del regolamento del
mercato della Borsa Italiana s.p.a.). Ad esempio, è
consentito subordinare l'ammissione all'accertamento
dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati
(e la loro compatibilità con le strutture telematiche
predisposte dalla società di gestione) e della
preparazione tecnica del personale addetto al servizio.
E' la Consob, dunque, che deve in concreto controllare,
al momento del rilascio dell'autorizzazione ex art.
63, che le clausole del regolamento non lascino margini
a pratiche discriminatorie da parte della società
di gestione. In secondo luogo, l'autorità giudiziaria
può successivamente accertare se la società
di gestione abbia in concreto violato nei confronti
di un intermediario il diritto di quest'ultimo ad esercitare
l'attività di negoziazione nei mercati regolamentati.
10. Segue:
nell'ammissione degli strumenti finanziari
Diverso
è, invece, il discorso sulle condizioni che possono
essere richieste dal regolamento per l'ammissione degli
strumenti finanziari alle negoziazioni.
La società di gestione può subordinare,
anche se esclusivamente nell'interesse degli investitori,
l'ammissione alla quotazione a qualsiasi condizione
che nel caso concreto ritenga opportuna. L'accettazione
da parte della società di gestione della domanda
dell'emittente è un atto di autonomia contrattuale,
per sua natura incoercibile ed insindacabile da parte
del giudice. Di conseguenza, appare difficile stabilire
quale rimedio giudiziario abbia in concreto l'emittente,
in caso di rigetto della sua domanda di ammissione.
Sotto questo profilo, va rilevato che il legislatore
italiano non sembra aver dato precisa attuazione all'art.
15 della Direttiva 79/279/CEE, secondo cui "gli
Stati membri assicurano che tutte le decisioni delle
autorità competenti che rifiutano l'ammissione
di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale (
)
possano formare oggetto di un ricorso giurisdizionale".
Non può condividersi l'opinione secondo cui è
esperibile da parte dell'emittente una domanda giudiziale
per l'accertamento della sussistenza delle condizioni
per la sua ammissione al mercato borsistico. Infatti,
la disciplina - sia legale (art.62) sia convenzionale
(contenuta nel regolamento del mercato approvato dall'assemblea
ordinaria della società di gestione) - è
diretta a tutelare non già l'interesse del richiedente
l'ammissione, ma l'interesse più generale degli
investitori (di ciò è sintomatico, del
resto, l'abrogazione delle norme che prevedevano l'ammissione
di diritto: v. art. 11, l. 272/1913 e art. 14, l. 216/1974,
abrogati dall'art. 214).
In altre parole, nei mercati gestiti in forma privatistica,
la "quotazione" finisce per identificarsi
con il rapporto gestore-emittente, di fondamento negoziale.
Nemmeno può ipotizzarsi che l'emittente, già
in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento
del mercato, sia titolare di un interesse legittimo
all'ammissione alla quotazione, in quanto la tesi secondo
cui nel diritto privato possono riconoscersi posizioni
di vero e proprio interesse legittimo.
In definitiva, in mancanza di un'espressa norma legale
che preveda l'esperibilità dell'azione giudiziaria
nei confronti della società di gestione in caso
di rifiuto di quest'ultima all'ammissione di uno strumento
finanziario alle negoziazioni, la soluzione del problema
è di fatto demandata al regolamento del mercato,
che deve essere conforme alla disciplina comunitaria
(art. 63, co.1, lett. b) e pertanto deve contenere una
specifica previsione delle azioni esperibili in caso
di rifiuto dell'ammissione ai sensi dell'art.15, dir.
79/279/CEE.
Particolare, ancora, è l'ipotesi in cui la società
di gestione ometta di esaminare la domanda di ammissione.
Non può, infatti, escludersi l'esistenza di un
obbligo in capo alle società di gestione di prendere
in considerazione la domanda di ammissione (c.d. obbligo
di trattare, contrapposto all'obbligo di contrarre)
e - soprattutto - di motivarne il rigetto. Diversamente,
esentare gli amministratori della società di
gestione dall'obbligo della motivazione equivarrebbe
a rimettere l'ammissione al loro arbitrio.
In ogni caso, l'interessato può sempre denunciare
il comportamento della società di gestione alla
Consob e quest'ultima, avvalendosi del potere espressamente
riconosciuto dall'art.74, co. 2, può richiedere
- nell'interesse degli investitori - alla società
di gestione di provvedere all'ammissione. La Consob,
però, non può sostituirsi alla società
di gestione ex art. 74, co. 3, e provvedere direttamente
all'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni,
in quanto il potere di ammissione di ufficio è
venuto definitivamente meno con l'espressa abrogazione
dell'art. 3, lett d, l. 216/1974 (e v. sul punto il
commento all'art. 62).
In sostanza, i limiti all'attività discrezionale
dell'organo amministrativo della società di gestione,
imposti dall'assemblea nel regolamento del mercato,
operano anche - e soprattutto - sul piano della vigilanza
da parte della Consob. Il difetto di motivazione del
provvedimento di rigetto dell'ammissione, pur non determinando
una specifica pretesa del terzo, può assumere
un significato rilevante sotto il profilo delle sanzioni
a carico della società e solo indirettamente
- e non necessariamente - può portare all'ammissione
del soggetto la cui domanda era stata rigettata dalla
società di gestione.
Esclusa l'esistenza di un obbligo di contrarre della
società di gestione, può trovare, peraltro,
applicazione la legislazione antimonopolistica, potendosi
ravvisare possibili abusi di posizione dominante da
parte delle società di gestione nelle seguenti
ipotesi:
a) imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose, in quanto la fissazione dei prezzi per l'utilizzo
dei servizi del mercato è liberamente decisa
dalla stessa società di gestione ex art. 64 e
nessun criterio di determinazione dei corrispettivi
va indicato nel regolamento del mercato ex art.62;
b) applicazione di condizioni oggettivamente diverse
per prestazioni equivalenti, poiché lo stesso
regolamento del mercato può conferire ampi poteri
discrezionali alla società di gestione ( l'art.
2.1.2 del regolamento della Borsa Italiana s.p.a., che
consente a quest'ultima di subordinare l'ammissione
alla quotazione, anche se nel solo interesse della tutela
degli investitori, "a qualsiasi condizione particolare
che ritenga opportuna";
c) subordinazione della conclusione di contratti all'accettazione
di prestazioni supplementari, che non abbiano alcuna
connessione con l'oggetto del contratto, come potrebbe
avvenire soprattutto in sede di svolgimento di attività
strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei
mercati.
Merita, infine, solo un breve cenno l'astratta applicabilità
della disciplina della concorrenza sleale nei confronti
della società di gestione che, con il suo comportamento,
aggravi le condizioni di accesso o permanenza sul mercato
di un emittente o di un intermediario, tenuto conto
che, secondo l'opinione prevalente, la disciplina degli
artt. 2595 ss. c.c. non è applicabile agli atti
di un imprenditore non concorrente del soggetto passivo.
11. Requisiti
della società di gestione
Alla Consob
è affidato il compito di definire alcuni requisiti
delle società di gestione:
a) la determinazione del capitale minimo;
b) la tipologia di attività connesse e strumentali
a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che
possono essere svolte dalle società di gestione.
Il Ministro del tesoro, invece, determina:
c) i requisiti di onorabilità e professionalità
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo;
d) i requisiti di onorabilità dei partecipanti
al capitale.
Con reg. 11521 del 1° luglio 1998, la Consob ha
fissato il capitale minimo "versato ed esistente"
della società di gestione
Il requisito del capitale va rispettato per ottenere
l'autorizzazione all'esercizio del mercato ai sensi
dell'art. 63 e l'iscrizione della società di
gestione nell'albo tenuto dalla Consob ex art. 73. La
fissazione del requisito del capitale minimo "versato
ed esistente" è alquanto particolare ed
ha anche suscitato perplessità in dottrina sotto
il profilo dell'eccesso di delega da parte della Consob.
L'art. 61, infatti, attribuisce a quest'ultima solo
il potere di determinare il capitale minimo della società
di gestione. La norma regolamentare, invece, comporta
che, in caso di accertamento di perdite tali da incidere
- indipendentemente dal loro ammontare - sul minimo
di capitale versato ed esistente, la società
dovrà provvedere ad un immediato ripianamento
delle perdite per evitare la revoca dell'autorizzazione
da parte della Consob, con conseguente stato di liquidazione
ex art. 2448, co. 1, n. 2 c.c. della società,
salvo che quest'ultima provveda a modificare l'oggetto
sociale ex art. 75, co, 3, Tuf.
12. Le
attività della società di gestione
Il reg.
11521/1998 indica le attività "connesse
e strumentali" a quelle di organizzazione e gestione
del mercato, comunque riconducibili alla produzione
di servizi di negoziazione in senso lato, che "possono"
essere svolte dalla società di gestione (art.
4).
L'espressione adottata dalla norma regolamentare, con
particolare riguardo all'uso del verbo "potere"
(ripreso dal testo dell'art. 61), va intesa nel senso
che non possono essere svolte dalla società di
gestione attività diverse da quelle espressamente
indicate.
Invero, l'art. 612 non stabilisce chiaramente una precisa
esclusività dell'oggetto sociale della società
di gestione (diversamente da quanto letteralmente previsto
dall'art.802 per le società di gestione accentrata),
ma nello stabilire le attività che possono essere
svolte da quest'ultima, la norma non può avere
alcun senso se non quello di stabilire a contrario ciò
che è precluso alla società di gestione.
Del resto, l'esclusività dell'oggetto sociale,
anche se non espressamente sancita, è desumibile
in via interpretativa, rappresentando un dato comune
alle società di diritto speciale.
Oltre alla produzione e vendita di prodotti informatici,
il regolamento include, tra le attività "connesse
e strumentali" quelle di istituzione e gestione
di "sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni"
(art. 41, lett. c) e di "sistemi di garanzia delle
operazioni effettuate nei mercati" ex art. 68 Tuf.
(art. 41, lett. e). Del tutto peculiare è l'inclusione
anche dell'attività di promozione dell'immagine
del mercato (art. 41, lett d), che consente non solo
la diffusione al pubblico di informazioni concernenti
il funzionamento del mercato (come le informazioni fornite
via Internet dalla Borsa Italiana s.p.a.), ma anche
la vendita di pubblicazioni e finanche di oggettistica
di vario genere.
Senza approfondire ulteriori problemi propri di altre
attività connesse (istituzione e gestione di
scambi organizzati di strumenti finanziari e di scambi
organizzati di fondi interbancari), può sinteticamente
affermarsi che nell'oggetto sociale della società
di gestione possono distinguersi attività "essenziali"
(A) ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati
regolamentati ed attività "accessorie"
(B).
A) Tra le prime, vanno incluse la fornitura di
servizi di regolamentazione ai sensi dell'art. 62 (regole
di comportamento nel mercato, criteri di negoziazione
e ammissione) e di gestione ex artt. 64 e 65 (raccolta
ordini, registrazioni delle operazioni, diffusione delle
informazioni) ivi compresa l'attività di vigilanza
(sospensione ed esclusione dalle negoziazioni). Ed è
altresì possibile l'istituzione e gestione di
scambi organizzati (artt. 78 e 79). E' chiaramente escluso
che sia possibile una "scissione" soggettiva
fra chi svolge l'attività di regolamentazione
e quella di gestione del mercato, non essendo possibile
una cd. borsa minimalista, che ricorra a fornitori esterni
per tutti i servizi di mercato (su cui v. il commento
all'art. 64).
B) Tra le attività accessorie, che possono
essere svolte anche da imprese diverse dalle società
di gestione, vanno incluse la realizzazione di reti
telematiche, la gestione, manutenzione e commercializzazione
del software, la gestione di sistemi di riscontro e
rettifica delle operazioni, la promozione dell'immagine
del mercato (attività per le quali non occorre
alcuna specifica autorizzazione da parte della Consob)
nonché l'istituzione e gestione di sistemi di
garanzia ex art. 68 ( art. 4, co. 1, lett. e, reg. 11521/1998).
II)
I mercati regolamentati: parte seconda (di
Massimo Rubino De Ritis)
1.
L'organizzazione del "mercato"
Il regolamento
di ogni mercato regolamentato è approvato dall'assemblea
ordinaria della società di gestione ed è
dunque lo strumento di c.d. autodisciplina del mercato
(v. prima parte), cui gli emittenti e gli intermediari
si sottopongono all'atto di chiedere la domanda di ammissione.
Si attua un meccanismo di formazione contrattuale riconducibile
alla tipologia dei contratti per adesione, dove il regolamento
del mercato contiene le condizioni generali di contratto
predisposte unilateralmente dalla società di
gestione: la "domanda di ammissione" rappresenta
la richiesta di adesione al "contratto normativo"
predisposto dalla società di gestione, con attribuzione
a quest'ultima di particolari poteri, peraltro espressamente
previsti dall'art. 64 Tuf.
La società di gestione ha tali poteri a tutela
non di un suo interesse individuale, ma di un interesse
superiore, e cioè quello generale degli investitori,
come del resto avviene anche in altre organizzazioni
di diritto privato.
Particolarmente incisivo per la sfera giuridica dell'aderente
è, ad esempio, l'esercizio del potere di esclusione
dalle negoziazioni, in quanto si lascia ad uno solo
dei contraenti (la società di gestione) il potere
di sciogliere il rapporto, senza che nemmeno sia prestabilita
una precisa durata dello stesso nel regolamento del
mercato. Si tratta di un "potere necessitato",
nel senso che il suo esercizio è condizione per
la realizzazione dell'interesse degli investitori.
2.
Competenza dell'assemblea ordinaria e rapporto con
il consiglio di amministrazione
Il regolamento
può attribuire al consiglio di amministrazione
il potere di dettare disposizioni di attuazione. Di
conseguenza è implicitamente esclusa l'ammissibilità
di una delega al consiglio di amministrazione del potere
di modificare il regolamento, almeno per quanto riguarda
il contenuto "essenziale" stabilito dalla
legge.
Invece, le norme che si limitano a definire in maniera
quantitativa i parametri di negoziazione o aspetti tecnici
del funzionamento del sistema di contrattazione sono
oggetto di frequente variazione e pertanto non sono
di competenza dell'assemblea della società di
gestione né sono sottoposte al controllo della
Consob ai sensi dell'art. 63 Tuf, in sintonia con l'opinione,
già espressa sotto il vigore del decreto Eurosim,
secondo cui il legislatore ha intenzionalmente voluto
"consentire sufficiente autonomia alla società
di gestione" (RUBINO DE RITIS, VELLA).
Risultano pertanto superate le riflessioni critiche
sulle competenze assembleari della società di
gestione (così CAPRIGLIONE/MAGNONI), in quanto
l'intera attività di gestione del mercato è
comunque di competenza dell'organo amministrativo. Si
ha competenza legale dell'assemblea solo per alcune
materie fondamentali di organizzazione e gestione del
mercato espressamente indicate. Resta naturalmente ferma
anche la possibilità che l'assemblea sia convocata
per deliberare su atti di gestione, che rientrerebbero
nelle attribuzioni degli amministratori (art. 2364 n.4
c.c.), senza che ciò comporti necessariamente
una modifica del regolamento e quindi un ulteriore controllo
della Consob. Peraltro, qualora il regolamento sia invece
particolarmente analitico, deve accogliersi l'opinione
secondo cui il controllo della Consob è esteso
a qualsiasi modificazione dello stesso e non soltanto
alle materie indicate in via generale dalla disposizione
in commento (RUBINO DE RITIS).
Non va trascurato che il Tuf ha attribuito alla Consob
il potere di richiedere alla società di gestione
modificazioni del regolamento per assicurare la trasparenza,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori (art. 734 ): si tratta di un potere
che si aggiunge a quello di adozione di specifici provvedimenti
in sostituzione della società di gestione in
caso di necessità e urgenza (art. 74). Ne emerge
che la Consob, mentre può intervenire nella gestione
del mercato per singole fattispecie concrete (ad esempio,
può sospendere la negoziazioni di uno strumento
finanziario), non ha alcuna potestà regolamentare
in sostituzione della società di gestione. Il
che dimostra maggiormente che il mercato è regolato
esclusivamente da un atto negoziale di diritto privato
(RUBINO DE RITIS), con tutte le conseguenze che ciò
comporta sulla competenza a risolvere eventuali controversie
che sorgeranno nel funzionamento dei mercati (sul punto
si ritornerà successivamente).
3. L'ammissione
degli strumenti finanziari alle negoziazioni. Lo sponsor
Nel regolamento
dei mercati di Borsa Italiana S.p.A., è prevista
la figura del c.d. "sponsor", assunta da una
banca, da un'impresa di investimento o da un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del Tub, che si rende garante della qualità
delle informazioni fornite dall'emittente e della stessa
ammissione alle negoziazioni. La nomina dello sponsor
è peraltro obbligatoria, quando l'emittente non
ha altri titoli già quotati o quando comunque
sia la stessa società di gestione a richiederlo
(art. 2.3.1 del Regolamento).
Il ruolo dello sponsor non è assolutamente marginale,
in quanto la sua attività si articola in una
serie di dichiarazioni rivolte alla Borsa Italiana s.p.a.,
attestanti il corretto svolgimento delle procedure di
ammissione alle quotazioni da parte dell'emittente (art.2.3.4,
co. 2), e nella redazione di pubblicazioni a proprio
nome di analisi finanziarie concernenti l'emittente
(art.2.3.4, co. 3). Lo sponsor, peraltro, ha compiti
specifici anche per quanto attiene la redazione dei
prospetti di quotazione ex art. 113.
Più precisamente, l'attività dello sponsor
diretta all'ammissione di strumenti finanziari può
essere così sintetizzata: a) comunica alla Borsa
Italiana s.p.a. tutti i fatti rilevanti per l'ammissione
di cui è a conoscenza; b) informa l'emittente
sulla responsabilità e sugli obblighi derivanti
da leggi e regolamenti; c) attesta che l'emittente abbia
istituito al proprio interno procedure tali da consentire
con tempestività la predisposizione di un quadro
esaustivo della situazione economica e finanziaria dell'emittente;
d) dichiara alla Borsa Italiana s.p.a. che i dati previsionali
esibiti dall'emittente sono stati redatti dopo attento
e approfondito esame documentale delle prospettive economiche
e finanziarie dell'emittente; e) attesta che il collocamento
viene effettuato secondo le regole della migliore prassi
nazionale e internazionale.
Invece, la pubblicazione di analisi finanziarie dell'emittente
consiste nella redazione di due prospetti all'anno diffusi
al pubblico (uno completo ed uno di aggiornamento in
occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio
e dei dati semestrali, con previsione dell'andamento
dell'emittente e confronto rispetto alle stime precedenti;
nonché nella redazione di commenti in occasione
dei principali eventi societari relativi all'emittente).
Il nome dello sponsor, peraltro, compare negli avvisi
al pubblico previsti nel Regolamento del mercato (ad
esempio, l'avviso al pubblico di inizio delle negoziazioni).
Dall'esame complessivo dell'attività dello sponsor
emerge il problema di stabilire verso chi esso assume
responsabilità in caso di inadempimento degli
obblighi assunti ed in particolare nell'ipotesi in cui
le sue attestazioni siano erronee o incomplete:
verso l'emittente, in caso di rigetto della domanda
di ammissione, per violazione degli obblighi contrattualmente
assunti dallo sponsor;
verso la società di gestione, in caso di ammissione,
qualora la Borsa Italiana s.p.a. sia convenuta in giudizio
dagli investitori e voglia rivalersi nei confronti dello
sponsor;
verso gli investitori, per l'inidoneità delle
informazioni fornite sull'emittente.
Non sembra si possa accogliere l'opinione secondo cui
"l'ambito di responsabilità assunta dallo
sponsor con le dichiarazioni in esame non si estende
al contenuto delle informazioni economiche e patrimoniale
esposte dalla società emittente nella documentazione
presentata ai fini della quotazione", in quanto
lo sponsor sarebbe chiamato a garantire solo la "generale
affidabilità" delle stesse dichiarazioni
(così ASSONIME). Invero, i "dati" e
i "fatti" che devono formare oggetto di comunicazione
da parte dello sponsor sono tutti quelli comprovanti
la sussistenza dei requisiti per l'ammissione prescritti
dal regolamento del mercato, per cui le dichiarazioni
dello sponsor sono comunque dirette a dare "sicurezza"
alla società di gestione sulla completezza e
veridicità dei documenti dell'emittente. Analoga
considerazione deve valere in ordine alla diffusione
di analisi finanziarie sull'emittente, che hanno una
precisa funzione di informazione del pubblico (RUBINO
DE RITIS).
Sia la società di gestione che gli investitori
non hanno alcun mezzo per controllare ex ante l'attendibilità
delle informazioni fornite dallo sponsor, le cui dichiarazioni,
considerato l'affidamento che suscitano nei confronti
dei destinatari, hanno pertanto la funzione di promesse
del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. (RUBINO DE RITIS).
Dai documenti che devono essere redatti dallo sponsor
si desume chiaramente che l'impegno di quest'ultimo
ha per oggetto una prestazione di sicurezza in favore
del destinatario (società di gestione ovvero
investitori), diretta a sollevarlo dall'incertezza sulla
situazione dell'emittente o sull'informazione da quest'ultimo
fornita.
Di conseguenza, lo sponsor non potrà addurre
a sua discolpa di non avere potuto disporre di adeguati
mezzi per conoscere la reale situazione economica e
finanziaria della società, in quanto la funzione
delle sue "attestazioni" è quella -
al pari di una promessa del fatto del terzo - di assumere
su di sé la generalità dei rischi connessi
alla non conformità di quanto dichiarato con
la reale situazione dell'emittente (SEGNI).
4. Ammissione
delle azioni alla quotazione nel Mercato Telematico
Azionario. L'emittente
Particolare
attenzione va prestata alle specifiche condizioni indicate
nel regolamento per l'ammissione delle azioni alle quotazioni,
in quanto dal momento dell'ammissione si applica l'intera
disciplina delle società con azioni quotate,
così come modificata dal Tuf.
Per quanto riguarda i requisiti della società
emittente, è prescritto che siano stati pubblicati
i suoi bilanci degli ultimi tre esercizi di cui almeno
l'ultimo sottoposto a revisione contabile (art.2.2.1):
l'ammissione alla quotazione non può essere disposta
se la società di revisione ha espresso un giudizio
negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata
a esprimere un giudizio (per le società di recente
costituzione ovvero che abbiano subito recenti modifiche
sostanziali nella loro struttura patrimoniale, occorre
allegare "una ricostruzione della situazione economica
e patrimoniale per gli ultimi tre esercizi, virtuali
o effettivi, anche desunta dai risultati registrati
complessivamente dalle partecipazioni o dalle attività
operative nel periodo precedente a quello in cui queste
sono entrate nel patrimonio di detti soggetti":
in definitiva, ne discende l'impossibilità della
quotazione in borsa di società che rispondano
ad iniziative imprenditoriali totalmente nuove).
E' peraltro prevista la possibilità di deroga
alla presentazione dei bilanci degli ultimi tre anni,
per cui la Borsa Italiana s.p.a. può concedere
che sia presentato anche un solo bilancio o una situazione
contabile relativa a un anno, comunque sottoposte a
revisione contabile (art. 2.2.1, co, 2), purchè
l'ammissione risponda "agli interessi dell'emittente
e degli investitori", così come del resto
previsto dalla direttiva 79/279/CEE.
Inoltre, occorre che l'attività, svolta dall'emittente
o dalle sue controllate, sia "capace di generare
ricavi" (art.2.2.1, co. 3). Si badi che la direttiva
79/279/CEE prevede soltanto la pubblicazione dei bilanci
annui relativi ai tre esercizi precedenti, e non un
risultato positivo desumibile dagli stessi. Il requisito
della reddività (capacità dell'impresa
di produrre reddito) non è riconducibile ad un
procedimento meramente contabile, quanto ad un procedimento
valutativo più complesso e più idoneo
ad esprimere un giudizio sufficientemente idoneo a tutelare
gli investitori .
In tal senso le istruzioni al regolamento prevedono
che l'emittente, al momento di presentazione della domanda
di ammissione, alleghi anche un "budget economico-patrimoniale-finanziario
consolidato dell'esercizio in corso e piani economico-patrimoniale-finanziario
consolidati per i due esercizi seguenti", con esplicazione
delle "previsioni di sviluppo del fatturato e dei
margini per area di business", "le previsioni
di crescita per mercato geografico", "gli
importi, le tipologie e le finalità degli investimenti
previsti" (sezione A.I.1, tavola 1, art. 3.06).
Peraltro, l'attività deve essere esercitata "in
condizioni di autonomia gestionale" (art.2.2.1,
co. 3). La capacità dell'attività svolta
dall'emittente di generare ricavi è soggetta,
quindi, "alla verifica della mancanza di fattori
esterni distorsivi che influenzino il conto economico
della società" (ASSONIME).
L'ulteriore requisito dell'emittente previsto dal regolamento
in ordine al suo attivo di bilancio, che non deve essere
rappresentato in maniera preponderante dall'investimento
in una società le cui azioni sono ammesse alle
negoziazioni in un mercato regolamentato (art.2.2.1,
co. 3, secondo periodo), è diretto ad evitare
che la quotazione sia impiegata, nell'ambito dei gruppi
di società, quale mero strumento di "finanziamento
del controllo" (ASSONIME). E' dunque sufficiente
che l'emittente abbia una composizione dell'attivo suddivisa
nell'investimento in due o più società
quotate.
5.
Segue. Le azioni
Per quanto
riguarda i requisiti prescritti per le azioni (art.2.2.2),
occorre una "capitalizzazione di mercato prevedibile
pari almeno a dieci miliardi di lire" (per il mercato
ristretto, un miliardo di lire) o all'equivalente importo
espresso in Euro (in luogo del requisito della dimensione
patrimoniale dell'emittente, e cioè del suo patrimonio
netto non inferiore a dieci miliardi di lire); ed una
"sufficiente diffusione, che si presume realizzata
quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per
almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria
di appartenenza" (per il mercato ristretto, il
20% del capitale), tenendo conto delle partecipazioni
possedute da organismi di investimento collettivo del
risparmio e dei fondi pensione e non delle partecipazioni
di controllo, di quelle rilevanti e di quelle vincolate
da sindacati di blocco. Entrambe le condizioni rispecchiano
più fedelmente, rispetto alla normativa regolamentare
della Consob, quanto previsto dalla direttiva 79/279/CEE
(all. schema A) in ordine alla dimensione minima della
società ed alla diffusione delle azioni.
6.
Procedura di ammissione
Alla domanda
di ammissione rivolta alla società di gestione
va obbligatoriamente allegata la bozza del prospetto
informativo di quotazione (sez. A.1.1 delle istruzioni
al regolamento della Borsa Italiana s.p.a.). Nel contempo
va presentata alla Consob la domanda di autorizzazione
alla sua pubblicazione (art.52, reg. Consob 11971/1999).
La Borsa Italiana s.p.a. delibera entro due mesi dalla
presentazione della domanda e comunica all'emittente
l'ammissione o il rigetto della stessa. Contestualmente
ne dà comunicazione alla Consob e rende pubblica
la decisione mediante avviso (art.2.4.2).
L'efficacia della delibera di ammissione da parte della
società di gestione, ha una validità di
sei mesi ed è subordinata al deposito del prospetto
di quotazione presso l'archivio della Consob (art.2.4.2).
Infatti, la Consob, verificata l'adozione del provvedimento
di ammissione della Borsa Italiana s.p.a., comunica
al richiedente - entro due mesi dalla presentazione
della relativa domanda -l'autorizzazione alla pubblicazione
del prospetto, salvo che non ritenga di richiedere modificazioni
o integrazioni (art. 55, reg. Consob 11791/1999). Entro
il giorno precedente all'inizio delle negoziazioni,
l'emittente deve poi mettere a disposizione del pubblico
il prospetto presso la Borsa Italiana s.p.a. e presso
la sede dell'emittente, con obbligo di consegnarne copia
a chiunque ne faccia richiesta (art.56, reg. Consob
11791/1999). E' tuttavia la Borsa Italiana s.p.a a stabilire
la data di inizio delle negoziazioni, informandone il
pubblico mediante proprio avviso, trasmesso anche ad
almeno due agenzie di stampa.
Nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata
prima che sia effettuata un'offerta di vendita o sottoscrizione
finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari,
è richiesto che l'emittente o lo sponsor comunichi
alla Borsa Italiana s.p.a. il consuntivo dei risultati
dell'offerta (art. 2.4.3, co. 1).L'ammissione si perfeziona
allorchè la Borsa Italiana s.p.a., a offerta
conclusa e verificata la sufficiente diffusione degli
strumenti finanziari, stabilisce la data di inizio delle
negoziazioni (art. 2.4.3, co. 6).
7.
Esclusione e sospensione
Anche per
la sospensione e l'esclusione (o revoca) degli strumenti
finanziari dalle quotazioni, il regolamento della società
di gestione introduce alcune novità.
Innanzitutto, vi è una semplificazione della
disciplina. Nella normativa previgente al decreto Eurosim,
sospensione e revoca dalle quotazioni erano provvedimenti
adottati dalla Consob in alcune ipotesi previste dall'art.
8, co. 7, dpr 138/1975 (quando lo richiede l'esigenza
di tutela del pubblico risparmio, in caso di prolungata
carenza delle negoziazioni, in caso di mancata certificazione
dei bilanci di due esercizi successivi, in altri casi
di particolari gravità). L'art. 30, co. 2, reg.
Consob 4088/1989 tracciava le linee per una distinzione
dei presupposti della sospensione e della revoca (rispettivamente
nel caso in cui la regolarità del mercato del
titolo non è temporaneamente garantita o nel
caso in cui essa venga definitivamente meno). La del.
4174/1989 indicava le fattispecie rilevanti a tali fini
(cessione da parte dell'emittente del ramo di attività
prevalente; assoggettamento dell'emittente a procedure
concorsuali; venir meno anche di una sola delle condizioni
di ammissione; diffusione o mancata diffusione di notizie
che possono incidere sul regolare andamento del mercato
del titolo). Di fatto la Consob esercitava il potere
di sospensione nell'ipotesi di crisi aziendali, andamento
anomalo dei prezzi ed in caso di attesa di informazioni
(soprattutto dopo l'entrata in vigore della l. 157/1991
sull'insider trading) e quello di revoca a seguito di
fusione per incorporazione, carenza di negoziazioni
(anche a seguito di opa residuale dopo l'entrata in
vigore della l. 149/1992) e crisi aziendali.
L'attuale disciplina sulla sospensione e revoca degli
strumenti finanziari è ora interamente contenuta
nel titolo 2.5 del regolamento della Borsa Italiana
s.p.a. (del tutto diversa è l'ipotesi di sospensione
temporanea dalla negoziazione continua di uno strumento
finanziario, prevista dagli artt. 4.1.12 e 4.7.2 del
regolamento, che si verifica automaticamente con il
superamento di un limite massimo di variazione di prezzo,
determinato, in caso eccesso di rialzo o di ribasso,
dalle istruzioni al regolamento). In secondo luogo,
sono maggiormente distinte le fattispecie di sospensione
da quelle di esclusione.
In sintesi, la sospensione può essere disposta
se non è temporaneamente garantita la regolarità
del mercato o se lo richiede la tutela degli investitori.
La revoca può invece essere adottata in caso
di prolungata carenza dalle negoziazioni, quando non
sia possibile mantenere un mercato normale e regolare
(art. 2.5.1, co. 1) o nel caso di prolungata sospensione
per un periodo di diciotto mesi (art. 2.5.1, co. 3).
La ratio della disciplina in tema di sospensione e revoca
dalla quotazione è evidente. Con la domanda di
ammissione, l'emittente aderisce al regolamento, che
pertanto deve essere sufficientemente preciso nel determinare
le ipotesi in cui il rapporto che si instaura con la
società di gestione può essere sciolto
per volontà di quest'ultima, in quanto sono assai
rilevanti le conseguenze economiche e giuridiche per
l'emittente, una volta escluso dalle quotazioni, ed
in genere per gli investitori. Non opera più,
del resto, il principio secondo cui, con la revoca dalla
quotazione, si possa esaminare "l'eventualità
di disporre l'ammissione alle negoziazioni nel mercato
ristretto" (art.30, co. 4, reg. 4088/1989), che
consentì alla Consob un'agevole (ed indolore)
opera di "pulizia del listino", ammettendo
al mercato ristretto alcune delle società revocate
dal mercato ufficiale.
8.
Pubblicità del regolamento
L'ultimo
comma dell'art. 62 Tuf stabilisce che il regolamento
del me rcato deve essere oggetto di pubblicità
secondo modalità stabilite dalla Consob.
Il regolamento si configura come atto di autonomia privata,
per cui la "pubblicità" è da
intendersi come mezzo idoneo per far conoscere al pubblico
un determinato prodotto e non come pubblicazione di
norme, al pari dei regolamenti ex art. 10 delle preleggi
(CAPRIGLIONE/MAGNONI).
Appare dunque sufficiente che la Consob stabilisca la
pubblicazione, in uno o più quotidiani, di semplici
avvisi recanti la notizia della disponibilità
del regolamento presso la sede della società.
Tale conclusione è stata criticata, in quanto
"chi volesse ottenere copia del regolamento dovrebbe
sobbarcarsi l'onere del viaggio oltre i costi della
copia del regolamento" (così ALPA-CAPRIGLIONE/SEPE).
Tuttavia la versione aggiornata del regolamento della
Borsa Italiana s.p.a., nel testo approvato dalla Consob,
è disponibile anche su Internet, mentre ogni
anno i regolamenti dei mercati sono pubblicati a cura
del Ministero del tesoro, unitamente a tutti gli altri
provvedimenti, in un unico compendio ex art. 3, co.
4.
Nessun mezzo di pubblicità è previsto
per le istruzioni e le disposizioni tecniche per il
funzionamento dei mercati, malgrado possano essere rilevanti
per la precisa conoscenza dei meccanismi di funzionamento
dei mercati. Del resto, la pubblicità delle modifiche
della Borsa Italiana s.p.a. alle istruzioni del suo
regolamento è affidata agli avvisi di borsa,
il che è del tutto inidoneo a rendere note al
pubblico le novità in materia (ASSONIME).
III)
I mercati regolamentati: parte terza (di
Massimo Rubino De Ritis)
1. L'autorizzazione
dei mercati regolamentati
Per l'esercizio
dell'attività di organizzazione e gestione dei
mercati regolamentati occorre una specifica autorizzazione
rilasciata dalla Consob, che controlla la sussistenza
di due tipologie di condizioni:
A) una riferita
alla società di gestione (art.63, co. 1, lett.a),
che deve possedere i requisiti indicati nell'art. 61,
anche al fine della sua iscrizione nell'albo tenuto
dalla stessa Consob ex art.73, co. 2;
B) l'altra
riferita al regolamento del mercato (art.63, co. 1,
lett. b), che deve essere conforme alla disciplina comunitaria
ed idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori.
A) L'esame
della sussistenza dei requisiti della società
di gestione non desta particolari difficoltà,
in quanto occorre verificare:
i) l'entità
del capitale "versato ed esistente" in base
al reg. Consob 11521/1998;
ii)
l'esclusività dell'oggetto sociale, tenuto conto
anche delle attività "connesse e strumentali"
consentite;
iii) l'onorabilità e professionalità di
amministratori, sindaci e dirigenti, l'onorabilità
dei partecipanti al capitale.
L'attività
della Consob si esaurisce, quindi, in un mero controllo
dell'atto costitutivo e dello statuto nonché
della documentazione attestante il possesso dei requisiti
di onorabilità e professionalità, senza
che ciò lasci spazio a margini di discrezionalità.
Sotto questo profilo, non sembra che la norma introduca
alcun altro tipo di controllo sull'organizzazione adottata
dalla società di gestione diversamente da quanto
emerge, invece, dal tipo di controllo previsto per il
regolamento del mercato.
B) Più
complesso è l'esame dei requisiti previsti dall'art.63
affinchè il mercato possa essere iscritto nell'elenco
dei mercati regolamentati.
La Consob è qui chiamata ad un generale giudizio
di conformità del regolamento alla normativa
comunitaria ed a tre specifici requisiti:
a) trasparenza
del mercato;
b) ordinato svolgimento delle negoziazioni;
c) tutela degli investitori.
In realtà,
questi tre requisiti sono perfettamente in sintonia
con quelli indicati dalla disciplina comunitaria, particolarmente
dall'art. 1, n. 13, della Direttiva 93/22/CEE.
Quest'ultima
disposizione, infatti, stabilisce che il mercato, per
potersi definire regolamentato, deve possedere i seguenti
requisiti:
a) sia iscritto
nell'apposito elenco tenuto dallo stato membro di origine
ex art. 16 della stessa direttiva;
b) abbia un funzionamento regolare;
c) sia disciplinato da disposizioni, elaborate o approvate
dalle autorità nazionali competenti, che definiscano
le condizioni di funzionamento, di accesso al mercato
e di quotazione;
d) prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione,
conservazione dei dati e di trasparenza ex artt. 20
e 31 della direttiva.
Dei tre requisiti
indicati dalla norma in commento, la tutela degli investitori
rappresenta sicuramente l'obiettivo principale, cui
le regole di organizzazione e funzionamento del mercato
devono mirare, garantendo trasparenza e ordinato svolgimento
delle negoziazioni.
La conclusione secondo cui la tutela degli investitori
sia il "bene pubblico" che va comunque salvaguardato
è tra l'altro confermato dall'art.78, co. 2,
lett. b, che, fa sinteticamente riferimento, per i mercati
non regolamentati, solo a tale finalità. Infatti,
la mancata indicazione nell'art. 78 degli altri due
requisiti fa comprendere che il legislatore ha voluto,
per i mercati non regolamentati, diminuire gli oneri
e i costi connessi con la trasparenza e l'ordinato svolgimento
delle negoziazioni, richiesti invece per i mercati regolamentati.
Si tratta tuttavia di concetti dai contorni non ben
definiti e suscettibili di variazione nel tempo, rappresentando
dunque solo obiettivi di carattere fondamentalmente
tendenziale (cd. open-ended standard)
La Consob deve pertanto esprimere un "giudizio"
complessivo sul regolamento, tenendo conto anche delle
ulteriori regole organizzative della società
di gestione, in quanto possono anch'esse influire sulla
tutela degli investitori. Ciò si evince dal potere
particolarmente pregnante attribuito alla Consob dall'art.
73 in tema di vigilanza, in quanto, il Tuf ha esteso
(rispetto al decreto Eurosim) la vigilanza a tutta la
"regolamentazione" del mercato, comprendendo
con tale locuzione anche le cd. istruzioni applicative
del regolamento.
Si tratta
di un giudizio estremamente delicato e difficile:
a) va espresso
in uno stadio di notevole avanzamento dell'iniziativa
volta all'istituzione del mercato, in quanto la società
di gestione si è oramai costituita con notevoli
investimenti;
b) la società non è ancora operativa,
per cui va valutata solo in astratto la potenziale capacità
delle norme regolamentari di perseguire le finalità
indicate dall'art. 63.
Tali perplessità
sono tuttavia eccessive:
a) la Consob
può innanzitutto richiedere, prima di emettere
qualsiasi provvedimento autorizzativo, le necessarie
modifiche al regolamento, come è avvenuto per
il regolamento approvato dall'assemblea della Borsa
Italiana s.p.a. (il Tuf, rispetto al decreto Eurosim,
ha ora previsto espressamente tale potere da parte della
Consob, da esperire sia dopo l'autorizzazione ex art.73,
co. 4, che ovviamente prima.
b) la Consob può successivamente verificare l'effettiva
sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 63 in sede
di vigilanza sulle società di gestione, potendo
richiedere una modifica della regolamentazione del mercato
(art. 73, co. 4).
Le preoccupazioni
che i poteri della Consob suscitano sono in realtà
altre, legate al concreto esplicarsi dell'attività
di controllo, in sede di autorizzazione prima ed in
sede di vigilanza poi, che potrebbero far rivivere i
poteri di indirizzo della Consob propri del precedente
sistema:
a) l'estrema
genericità delle linee guida tracciate dalla
norma in commento per il rilascio dell'autorizzazione
consente alla Consob di esercitare sul regolamento del
mercato un controllo non solo di legalità sostanziale
ma anche di merito;
b) dopo aver concesso l'autorizzazione, la Consob può
sostituirsi alla società di gestione ex art.
74, co. 3, anche se limitatamente all'attività
di gestione e non a quella propriamente di predisposizione
delle regole del mercato.
In ogni caso, non può dubitarsi che il potere
riconosciuto alla Consob dall'art. 73, co. 4, di richiedere
alla società di gestione modifiche del regolamento
del mercato potrebbe sostanzialmente consentire all'autorità
di vigilanza di imporre (avvalendosi dei propri poteri
di moral suasion) l'adozione di precise disposizioni
regolamentari.
In definitiva, il sistema è sostanzialmente imperniato
su di un intervento in linea di principio successivo
della Consob, "in funzione di controllo e non di
indirizzo", in quanto non è prevista la
predisposizione di stereotipe organizzazioni dei mercati
da parte dell'autorità amministrativa. Il controllo
va infatti sempre esercitato su concrete configurazioni
del singolo mercato predisposte dalla società
di gestione e, almeno per il momento, sembra che la
Consob si sia assestata entro tali limiti.
2. L'iscrizione
dei mercati
A seguito
dell'autorizzazione, la Consob provvede all'iscrizione
dei mercati in un apposito elenco. Si tratta di un atto
certificativo dell'avvenuta autorizzazione, peraltro
diverso dall'iscrizione della società di gestione
nell'albo tenuto dalla stessa Consob ex art. 73.
Il motivo di una doppia iscrizione, una per i mercati
autorizzati, l'altra per le società di gestione,
è determinata dal fatto che una stessa società
può gestire più mercati regolamentati
(come accade per la Borsa Italiana s.p.a.) ed alcuni
di questi possono essere autorizzati successivamente
all'iscrizione della società nell'albo.
Alla Consob spetta, altresì, curare "l'adempimento
delle disposizioni comunitarie in materia", il
che si risolve nella comunicazione dell'elenco da essa
tenuto nonché delle norme di organizzazione e
di funzionamento dei mercati regolamentati agli altri
stati membri dell'Unione Europea ed alla Commissione
Europea ai fini del mutuo riconoscimento (art.16, dir.
93/22/CEE), con conseguente possibilità di accesso
delle imprese di investimento autorizzate in altri stati
membri.
3. Le
modifiche del regolamento
Alla Consob
è assegnato il compito non solo di approvare
le modificazioni del regolamento del mercato (art. 63,
co. 2, seconda parte), ma anche di richiedere alla società
di gestione le necessarie modifiche per il conseguimento
delle finalità indicate dall'art.63, co. 1 (art.73,
co. 4).
L'autorità di vigilanza svolge, dunque, una funzione
preventiva diretta ad evitare che la tutela degli investitori
possa con il tempo ridursi. In tal senso, la richiesta
della Consob può avere per oggetto sia la modifica
del regolamento approvato dall'assemblea ordinaria sia
- a maggior ragione - le disposizioni di attuazione
approvate dal consiglio di amministrazione (le .cd.
"istruzioni al regolamento"). Solo le modifiche
del regolamento, tuttavia, sono oggetto di approvazione
della Consob, anche se l'art. 73, nell'attribuire a
quest'ultima il potere di vigilanza sulle società
di gestione, fa riferimento alla "regolamentazione
del mercato", espressione che ricomprende anche
le disposizioni del consiglio di amministrazione (v.
supra parte prima).
Si discute se le modificazioni del regolamento siano
oggetto di autorizzazione in senso tecnico, oppure,
secondo la lettera dell'art. 63, co. 2, di mera approvazione.
Tuttavia, la distinzione tra "autorizzazione",
che precede l'atto autorizzato, ed "approvazione",
che di regola segue l'atto da approvare appare di scarso
rilievo applicativo. La delibera dell'assemblea ordinaria
è di per sé efficace, ma è la modifica
del regolamento che necessita dell'approvazione della
Consob per essere operativa sul mercato (e quindi avere
effetti nei confronti degli operatori e degli emittenti
che abbiano aderito al regolamento).
In ordine alla modifica deliberata dall'assemblea ordinaria,
la Consob deve infatti svolgere lo stesso controllo
che ha svolto in occasione dell'autorizzazione all'esercizio
dei mercati regolamentati, cioè deve valutare
il grado di conformità del regolamento, così
come successivamente modificato, con i requisiti indicati
dall'art. 63, co. 1. Pertanto, l'approvazione della
Consob è necessaria anche quando abbia essa stessa
richiesto alla società di gestione di modificare
il regolamento.
Del resto, il controllo della Consob non può
considerarsi limitato al solo regolamento, ma anche
all'esistenza e validità della delibera dell'assemblea
ordinaria che l'abbia approvato. Diversamente potrebbe
giungersi all'assurdo che una modifica del regolamento,
approvata non dall'assemblea, ma dall'organo amministrativo,
avvalendosi dei poteri ex art. 62, co. 1, possa poi
essere approvata dalla Consob e dunque divenire operativa.
Non va dimenticato, infatti, che la modificazione del
regolamento comporta di per sé una modifica del
rapporto contrattuale che lega emittenti ed intermediari
alla società di gestione (v. supra parte seconda)
e rappresenta una tipica vicenda di integrazione del
contratto ex art. 1339 c.c., prevista specificamente
dal Tuf.
4. Segue.
Efficacia delle modifiche "unilaterali"
L'art. 63
consente alla società di gestione di modificare
unilateralmente le condizioni contrattuali che regolano
il rapporto già sorto con operatori ed emittenti.
Mentre gli intermediari già ammessi alle negoziazioni
in un mercato regolamentato possono sempre richiederne
l'esclusione (art. 3.2.5 del regolamento del mercato
della Borsa Italiana s.p.a nonché art. 3.6 delle
istruzioni) e dunque recedere dal rapporto con la società
di gestione, agli emittenti non è espressamente
riconosciuto il potere di richiedere l'esclusione dalle
quotazioni (questo è il problema del c.d. delisting).
Peraltro, dall'esame dei modelli di domanda, predisposti
dalla Borsa Italiana s.p.a, di ammissione degli emittenti
alla quotazione e degli operatori alle negoziazioni
(rispettivamente sub titolo 1 e 3 delle istruzioni al
regolamento del mercato), risulta che, già al
momento della presentazione della domanda di ammissione,
si dichiara espressamente di accettare le eventuali
modifiche ed integrazioni al regolamento (approvate
dall'assemblea) ed alle istruzioni (predisposte, invece
dal consiglio di amministrazione).
Tenuto conto dell'inquadramento del regolamento del
mercato nella tipologia dei contratti per adesione (v.
supra parte seconda), si potrebbe affermare che la modifica
dell'originaria disciplina del rapporto che si instaura
tra società di gestione, da un lato, ed operatori
ed emittenti, dall'altro, non può avvenire per
le cd. clausole vessatorie indicate dall'art. 1341,
co. 2, c.c. La mancanza di approvazione specifica di
tali clausole, introdotte o modificate in un secondo
momento dalla società di gestione, dovrebbe,
infatti, precluderne l'efficacia nei confronti di intermediari
ed emittenti che abbiano già aderito al regolamento
del mercato. Non avrebbe, perciò, rilievo che
l'inserimento di nuove condizioni contrattuali è
anche oggetto di controllo della Consob all'atto dell'approvazione
delle modifiche del regolamento, in quanto si tratta
di una forma di controllo che non persegue direttamente
la specifica finalità di garantire l'aderente.
Tuttavia, l'art. 62 implicitamente riconosce che la
modifica del regolamento, una volta approvata dalla
Consob, sia automaticamente efficace anche per i rapporti
contrattuali già in corso, non essendo consentito
che la disciplina del precedente regolamento, prima
della modifica, possa continuare a trovare applicazione,
nemmeno per volontà della stessa società
di gestione, essendo definitivamente venuta meno.
Dubbi, però, restano per l'efficacia di modifiche
a condizioni contrattuali non espressamente previste
dall'art. 62, co. 2, quali, ad esempio, eventuali deroghe
alla competenza dell'autorità giudiziaria in
ordine alle controversie che sorgono con la società
di gestione (sul punto si ritornerà in seguito).
Non potrebbe, infatti, rientrare la previsione di una
clausola compromissoria o di deroga alla competenza
dell'autorità giudiziaria tra "gli eventuali
obblighi degli operatori e degli emittenti", indicati
nella lett. b) del secondo comma dell'art. 62, locuzione,
questa, da riferirsi al mantenimento delle condizioni
richieste in sede di ammissione, al pagamento delle
tariffe, agli obblighi di informazione al mercato.
IV)
La banca e la scrittura. Grafologia,
sottoscrizione e contrattualistica bancaria.
....(di
Massimo Rubino De Ritis)
(atti
del convegno nazionale di grafologia giudiziaria su
"Le banche e la scrittura", Napoli,
Castel Capuano, 28-29-30 novembre 2002)
1.
L'origine della grafologia giuridica.
Madame Bastian, domestica nell'ambasciata tedesca a
Parigi, come tutte le mattine, il 26 settembre 1894,
svuotava il cestino del colonnello Von Schwartzkopfen;
un lavoro che la donna faceva ben volentieri per i 250
franchi che il servizio segreto francese le pagava ogni
mese per ottenere quei fogli. Fu così che al
comandante Henry, del controspionaggio francese, arrivarono
i pezzi di una missiva diretta a Von Schwartzkopfen,
spedita da un anonimo ufficiale francese, che rivelava
alcuni segreti militari. Una settimana dopo due grafologi
dilettanti, Paty De Clam e il colonnello D'Aboville,
incaricati dal Ministero della Guerra di scoprire l'autore
della lettera, accusano un capitano di artiglieria,
Alfred Dreyfus, predestinato ad essere accusato di spionaggio,
solo perché sgobbone, introverso, scostante,
intelligente, emergente, alsaziano e per giunta ebreo.
E così comincia un triste caso giudiziaro, terminato
solo dopo dodici anni, nel 1906, con la sentenza di
assoluzione della Corte di Cassazione, in riforma della
sentenza del Consiglio di Guerra di Rennes del 1899.
Fu infatti
per caso che un banchiere, leggendo i giornali, notò
che la grafia della spia, riprodotta sul giornale Le
Matin, somigliava moltissimo a quella di un suo cliente
"difficile", un ufficiale che spendeva più
denaro di quanto apparentemente guadagnasse. Il cliente
della banca era il maggiore Esterhazy. Il banchiere
allora chiamò Mathieu Dreyfus, fratello del condannato,
e cominciò una lunga battaglia legale che portò
a scagionare Alfred Dreyfus ma anche a gettare le basi
scientifiche della grafologia giudiziaria.
Fino ad allora,
infatti, l'accertamento dell'autenticità di scritture,
una disciplina nata in Italia nel Cinquecento, era stata
svolta da copisti e calligrafi che si limitavano a confrontare
le singole lettere. In Francia Crépieux-Jamin,
perito di parte di Dreyfus, rifiuta questo metodo ("I
modi che si riferiscono a come sono scritte le singole
lettere dell'alfabeto e alla punteggiatura, sono di
per sé privi di importanza e significativi solo
se ripetuti.") e concentra la sua attenzione su
sette caratteristiche della scrittura: pressione, forma,
dimensione, continuità, direzione, velocità,
impostazione. Nasce così una chiave di lettura
per analizzare e comparare le scritture e la grafologia
cessa di essere un'imperscrutabile arte per divenire
una disciplina scientifica.
Dove vi è
un documento, vi è dunque il pericolo della contraffazione,
anche là dove è chiaramente indicato l'autore
dello scritto e il grafologo è chiamato a verificare
solo l'autenticità della sottoscrizione.
2. La
scrittura e la dichiarazione negoziale: il valore
della sottoscrizione. Il documento è sempre opera
dell'uomo per cui non ve ne sono "naturali".
Tutta la teoria del documento è dominata dal
problema della sua paternità. Lo scritto, quando
è compiuto (così quando ha cessato di
essere un atto per divenire una cosa) non mostra più
il suo autore. Pertanto, per l'utilità della
prova documentale, la pratica ha elaborato un mezzo
semplice e agevole per servire da prova della paternità:
questo mezzo è la sottoscrizione.
L'indicazione dell'autore del documento nella chiusa
di questo risponde ad un costume relativamente recente,
perché anticamente questa indicazione aveva luogo
nell'intestazione o nel contesto. Nelle lettere romane,
ad esempio, il nome dell'autore costituisce la inscriptio
e non la subscriptio. La verità di questa indicazione
veniva accertata con la scrittura di pugno dell'autore
"vale" o altra equivalente.
E' controverso
quando esattamente sia nata la moderna sottoscrizione
ma è certo che essa rappresenta il residuo di
una formula più compressa, che consisteva in
una proposizione, di cui il nome dell'autore era il
soggetto e conteneva una vera attribuzione di paternità
del documento: ego N.N. subscripsi, vel feci, vel fieri
rogavi. Infatti, anche i documenti scritti di pugno
dal suo autore presentano tale formula, perché
l'aver scritto da sé non esclude l'aver scritto
per altri. La sottoscrizione aggiunge dunque qualcosa
sia al documento allografo ma anche al documento olografo.
La sottoscrizione è con il tempo divenuta la
scrittura del proprio nome (prenome e cognome) che una
persona fa ai piedi del documento.
Invero, se
il documento è scritto di mano del suo autore,
può sembrare (e così è parso per
molto tempo) che non ha alcun significato la successiva
sottoscrizione. Ma la olografia perde quasi ogni importanza
in confronto alla sottoscrizione: anche se il documento
è scritto alia manu, basta la sottoscrizione
a provarne la paternità; invece, se scritto propria
manu e manca la sottoscrizione, non è certo impossibile
provarne la paternità, ma la prova non è
contenuta nel documento stesso. Naturalmente, quando
la formazione del documento è presupposto di
efficacia della dichiarazione, anche la sottoscrizione,
in quanto richiesta per la formazione del documento,
diventa un requisito di validità della dichiarazione.
Infatti, vi sono negozi rispetto ai quali la legge prescrive
una determinata forma, per cui gli effetti di una determinata
dichiarazione non sorgono, se il documento non è
formato. Resta tuttavia sempre fermo che la sottoscrizione
è sempre una dichiarazione a sé stante,
diversa da quella riportata sull'atto scritto, perché
la sottoscrizione è l'assunzione di paternità,
anche se la sottoscrizione intesa come dichiarazione
può anche avere valore diverso (ad esempio, un
particolare problema si è posto nella sottoscrizione
dell'altrui promessa di pagamento, là dove si
esclude che essa possa essere considerata una manifestazione
sintetica della volontà di prestare fideiussione).
In conclusione,
prima valeva come assunzione di paternità lo
scrivere, secondo varie formule, una dichiarazione di
paternità; oggi vale solo scrivere il proprio
nome. Si adotta una mera firma, che conserva pur sempre
il valore originario di dichiarazione. Si distingue
così la firma come cosa e la firma come dichiarazione.
Tuttavia, occorre verificare il significato di tale
dichiarazione (firma del portinaio sull'originale della
citazione, firma del giudice nel verbale di causa, firme
dei fidefacienti ecc.).
3. La
sottoscrizione dei contratti con la banca. Il
codice ha stabilito regole di forma in ordine alla circolazione
dei beni immobili, ma la trasformazione dell'economia
italiana negli anni più recenti ha spostato l'attenzione
del legislatore anche sull'importanza della circolazione
della ricchezza finanziaria, attraverso l'imposizione
di obblighi di forma.
La dottrina commercialistica dei primi del '900 affermava
che le forme contrattuali erano da considerarsi un ostacolo
alla rapidità del commercio e lo stesso diritto
commerciale si proponeva come sistema "sostanzialmente
antiformalistico". I commercianti, infatti, preferivano
(e preferiscono) le difficoltà di un litigio
a quelle continue delle forme. Con l'unificazione dei
codici, si è trasfuso nel diritto generale delle
obbligazioni lo snellimento dei rapporti commerciali
(conclusione dei contratti per corrispondenza, superamento
della tassatività dei mezzi di prova). Negli
ultimi anni, invece, si è assistito ad un ritorno
al formalismo negoziale del quale sembrava che gli ordinamenti
moderni fossero destinati progressivamente a liberarsi.
Non è questa la sede per un dibattito più
ampio sul principio generale di libertà delle
forme (art. 1325 c.c.), che sembra essere messo in crisi,
perché qui interessano le ragioni delle singole
prescrizioni di forma in materia bancaria e finanziaria.
I principali
interventi sul tema sono previsti dalla legge 2 gennaio
1991 n. 1, che ha imposto la forma scritta per tutti
i contratti stipulati tra il cliente e una società
di intermediazione mobiliare e per i contratti di gestione
dei patrimoni. A queste norme fa seguito la legge 19
febbraio 1992 n. 142, per i contratti di credito al
consumo e la legge 17 febbraio 1992 n. 154 per i contratti
bancari indicati dall'art. 3: il testo unico bancario
del '93 (tub), che sostituisce le norme di queste due
ultime leggi, comporta che eventuali eccezioni sono
rimesse all'autorità creditizia (art. 117). Intanto,
la legge 1/1991 viene abrogata dal c.d. decreto eurosim
(d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415), che ha stabilito all'art.
18 per tutti i contratti relativi ai servizi di investimento
una disciplina del tutto simile a quella del testo unico
bancario; norma poi confluita nell'art. 23 del testo
unico in materia di intermediazione finanziaria (tuf).
In sintesi,
il principio è che i contratti bancari (art.
117 tub) e i contratti relativi alla prestazione dei
servizi di investimento (art. 23 tuf) vanno redatti
per iscritto e nei casi di inosservanza il contratto
è nullo, ma la nullità è relativa,
cioè può essere fatta valere solo dal
cliente. L'obbligo della forma scritta viene qui considerato
come irrinunciabile presidio di protezione del contraente
debole, poiché mette quest'ultimo in condizione
di poter prendere conoscenza delle condizioni contrattuali
e quindi di poter prestare un consenso effettivamente
consapevole ed informato. Analoga funzione ha l'obbligo
di consegnare un esemplare del contratto al cliente,
ma l'eventuale inottemperanza si concretizza solo nella
violazione di un obbligo imposto dalla legge nella fase
successiva a quella di stipulazione e non incide sulla
validità del contratto, anche se c'è chi
è di contrario avviso e sostiene che questo adempimento
attiene al processo di formazione del contratto, il
cui iter formativo si perfeziona con la consegna del
documento. Quest'ultima tesi, giustificata dalla difficoltà
di trovare una sanzione per la mancata consegna della
copia del contratto, è superata dal rilievo che
è attuabile il procedimento ex art. 633 c.p.c.
ossia il ricorso per decreto ingiuntivo, previsto espressamente
per chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile
determinata.
Il requisito
formale non deve essere tuttavia di ostacolo alla celerità
dei traffici e l'uso dell'informatica nella conclusione
e nell'esecuzione dei contratti con la banca riveste
un'indubbia importanza. L'opinione prevalente secondo
cui la redazione di un testo contrattuale su supporto
informatico può essere equiparata alla sua redazione
per iscritto, comporta l'ulteriore problema che sul
supporto magnetico manca la sottoscrizione personale
del cliente. Infatti, le norme richiamate, nello stabilire
che i contratti sono redatti per iscritto (art. 1350
c.c.) richiamano le fattispecie regolate dagli artt.
2699 e 2702 c.c: in particolare modo, quest'ultima disposizione
stabilisce che la "scrittura privata fa piena prova,
fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni
da chi l'ha sottoscritta". Nel ricollegarci, dunque,
a quanto sopra esposto appare chiara l'importanza che
assume in ogni caso la sottoscrizione in calce al documento
cartaceo, dato che essa che fa parte integrante della
scrittura privata. Su di un file (o format che viene
compilato via internet) manca una vera e propria sottoscrizione.
Il problema della mancanza di sottoscrizione su un supporto
informatico potrebbe tuttavia essere superata dalla
firma elettronica, prevista dalla legge 15 marzo 1997
n. 59 e dalle condizioni generali predisposte dall'A.B.I.
(circolare serie legale n. 21 del 26 giugno 2000) relative
al rapporto banca-cliente (art. 7) secondo cui il cliente
è tenuto ad utilizzare la propria sottoscrizione
autografa in forma grafica corrispondente alla firma
depositata ovvero - previo accordo tra le parti - nelle
altre forme consentite nelle vigenti leggi, ossia la
firma elettronica, ma il sistema non è ancora
decollato per difficoltà di attuazione. Perciò,
in mancanza di firma digitale, nei contratti con la
banca la sottoscrizione con la mano dell'uomo è
rimasta elemento essenziale per la validità del
contratto stesso. Chi vuole stipulare un contratto con
la banca via internet, segue le istruzioni indicate
nel corrispondente sito, in cui si richiede di stampare
il modulo di adesione ai servizi e di sottoscriverlo,
spedendolo con una fotocopia di un documento di identità.
Va poi evidenziato
che le forme hanno un "costo", non solo perché
può esservi "instabilità" (ad
ogni forma corrisponde un'ipotesi di nullità)
ma anche vi è "tecnicismo" nella redazione
dei contratti per iscritto, che spesso si rivela un
ostacolo alla comprensione da parte dei contraenti deboli.
Sotto il primo profilo, l'art. 117 tub attribuisce al
CICR il potere di prevedere una forma diversa per particolari
contratti quando sussistono motivate ragioni tecniche;
e l'art. 23 tuf, attribuisce alla CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, il potere di prevedere con regolamento
particolari tipi di contratto stipulati in altra forma,
non solo per ragioni tecniche ma anche per la natura
professionale dei contraenti.
Per quanto
concerne il secondo profilo, relativo al tecnicismo
delle forme, il fervore dei traffici ha creato documenti
standardizzati rispetto ai quali il pericolo di una
sottoscrizione affrettata o negligente si impone talmente
da aver fatto preoccupare il legislatore con una serie
di norme atte a salvaguardare la parte debole. La pratica
dei moduli a stampa di contenuto altamente tecnico,
del resto rafforzata dalla disciplina regolamentare
che prevede un determinato contenuto del contratto redatto
per iscritto, comporta un rischio elevato, per l'abitudine
che molta gente ha di firmare senza leggere, stimolata
non di rado dalla stampa minutissima delle clausole
o dalla loro collocazione subdola o per lo meno avvenuta
al fine di farle sfuggire piuttosto che di sottoporle
all'attenzione di chi sottoscrive.. Un particolare problema
si pone quando il modulo contrattuale oggetto di sottoscrizione
è sintetico o incompleto, essendo meramente richiamate
le clausole, contenute in un dossier. Problema che solo
in parte coincide con quello di stabilire se i contratti
solenni possono rinviare per la completa determinazione
del loro contenuto a fonti esterne rispetto al documento
contrattuale (tecnica della relatio, ammessa per gli
elementi che non entrano a far parte del contenuto minimo
della dichiarazione). Del resto anche nei negozi formale
sembra ammissibile la determinazione del contenuto per
relationem, quando la fonte esterna richiamata trova
la sua matrice in una clausola che ha rispettato la
forma richiesta (la clausola è "interna"
al documento), così come spesso accade nei contratti
bancari (si pensi al noto problema della determinazione
del tasso di interesse in misura ultralegale); clausole
peraltro spesso redatte con caratteri così minuscoli
da renderne difficile la lettura. Sul punto va richiamato
il principio che predisporre contratti con caratteri
minuscoli (se non addirittura microscopici) può
violare l'art. 1469-quater c.c., secondo cui nel caso
di contratti di cui tutte le clausole siano proposte
al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere
redatte in modo chiaro e comprensibile; l'art. 21 tuf
stabilisce che nelle prestazioni di servizi di investimento,
gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza
e trasparenza: e secondo recente giurisprudenza di merito,
non vi è dubbio che nella voce trasparenza via
sia incluso l'obbligo di scrivere chiaramente il contenuto
del contratto.
In definitiva,
la tecnica della relatio e la modulistica contrattuale
non devono essere un sotterfugio per mutare la dichiarazione
in un rompicapo enigmistico.
4. Deposito
dello "specimen" e movimentazioni del conto.
Quando si pensa ai rapporti contrattuali tra banca e
cliente ed alle regole di forma e di sottoscrizione,
si pensa immediatamente al deposito della firma del
cliente (specimen) adottato per consentire alla banca
di controllare l'autenticità della firma di traenza
degli assegni bancari - non solo ma anche - degli altri
ordini alla banca. Si ha una particolare modalità
di esecuzione del contratto, in quanto la banca eseguirà
gli ordini del cliente a condizione che le disposizioni
siano date con una firma conforme allo specimen depositato.
La giurisprudenza ha affrontato il problema della firma
apposta allo specimen depositato, esclusivamente con
riferimento agli assegni, ma l'enfasi delle Norme Bancarie
Uniforme (NBU) pongono sul deposito dello specimen consente
di estendere queste stesse conclusioni a tutti gli ordini
dati dal cliente nell'ambito del contratto. L'accertamento
della conformità della firma allo specimen è
infatti condizione sufficiente per l'esecuzione dell'ordine
da parte della banca, ma il confronto da eseguire tra
firma depositata e firma dell'ordine è un confronto
meccanico e non un accertamento circa la paternità
dell'ordine stesso. In giurisprudenza si afferma infatti
che la diligenza della banca trattaria nel riscontrare
la corrispondenza delle firme di traenza allo specimen
va ravvisata quando ad un esame attento, benché
a vista, del titolo la difformità delle sottoscrizioni
non sia rilevabile, non essendo la banca tenuta a predisporre
particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso,
né si richiede che i dipendenti abbiano una particolare
competenza in grafologia (problemi in parte analoghi
si pongono nell'utilizzo delle carte di credito presso
gli esercizi convenzionati, dove ancor più minore
è il grado esperienza nella verifica della sottoscrizione).
Ciò
non vuol dire poi che gli ordini del cliente debbano
essere necessariamente dati per iscritto ed anzi molteplici
convenzioni prevedono forme diverse di accertamento
dell'imputabilità dell'ordine al correntista
(bancomat, p.o.s., home banking; per i servizi di investimento,
si pensi al trading on line). Il problema si è
oggi perciò spostato alla realizzazione di idonei
codici identificativi del cliente, che sostituiscono
la sottoscrizione (tradizionalmente intesa) dando luogo
a problemi ulteriori. Può dirsi, infatti, che
allo stato attuale della legislazione e delle conoscenze
tecniche, alla formazione del contratto per iscritto
(là dove la sottoscrizione assume rilievo massimo)
si susseguono tecniche di movimentazione dei conti attraverso
codici di identificazione, per i quali il problema si
sposta dalla mera paternità della dichiarazione
alla più ampia riferibilità dell'atto
di disposizione al soggetto utente-cliente della banca.
Soprattutto nell'ambito del trading on line è
infatti indispensabile una rapida operatività
nell'intero arco delle giornata su più mercati
regolamentati. Ed oramai è dato acquisito (confermato
dall'art. 21 tuf) che è la banca responsabile
nel dotarsi di risorse e procedure idonee ad assicurare
un efficiente svolgimento dei servizi di investimento,
tanto che nei giudizi di risarcimento del danno, cagionato
al cliente nello svolgimento dei servizi, spetta agli
intermediari l'onere della prova di aver agito con la
specifica diligenza richiesta (art. 23 tuf).
V)
La riforma delle procedure concorsuali
...(di
Massimo Rubino De Ritis)
Relazione
al convegno tenutosi il 18 ottobre 2003 ad Isernia presso
l'Università degli Studi del Molise su "Il diritto
delle imprese in crisi (nella prospettiva della riforma)".
[Le
osservazioni che seguono si riferiscono allo schema
di disegno di legge di delega al Governo per la riforma
organica della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza
(approvato il 20 giugno 2003 dall'assemblea plenaria
della Commissione). Il disegno di legge prevede l'introduzione
di due sole procedure concorsuali, una di "composizione
concordata della crisi" ed un'altra di "liquidazione
concorsuale" (alle quali si affianca la disciplina
della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese. Nel progetto di
legge delega non vi è una definizione analitica delle
condizioni oggettive di accesso a tali due procedure.
Per quella di "composizione concordata della crisi
è disposto che essa deve essere orientata, in via alternativa,
al superamento della crisi o alla regolazione dell'insolvenza;
per la "liquidazione concorsuale" è previsto
che essa presuppone lo stato di insolvenza. Le considerazioni
contenute nella relazione hanno come filo conduttore
la percorribilità di entrambe le procedure e la possibilità
che dall'una si possa passare all'altra].
Il
doppio binario: procedura di crisi e procedura di insolvenza
di
Massimo Rubino De Ritis
1.
Doppio binario. Il "doppio binario" fa pensare
ad una coppia di rotaie che corrono l'una accanto all'altra
per la circolazione contemporanea di veicoli o, fuor
di metafora, ad un sistema che consenta, in presenza
di una duplicità di obiettivi, il raggiungimento almeno
di uno di essi. Ed invero parlerò di procedure "quasi
parallele", procedure che dovrebbero avere presupposti
diversi per il raggiungimento di un medesimo risultato,
ma che sono solo parzialmente alternative, in quanto
sono dirette a finalità in parte diverse: una procedura
unitaria di insolvenza a fasi successive e con caratteristiche
di flessibilità ed un'altra "anticipatoria" della prima
(procedura di crisi).
Questo
sistema dovrebbe rispondere all'esigenza, da un lato,
di una disciplina destinata a sostituire quella di tutte
le procedure concorsuali esistenti e dall'altro di apertura
tempestiva del procedimento al fine di prevenire l'insolvenza.
Si tratta di esigenze già emerse nel progetto di riforma
presentato nel 2000. Del resto, nei più moderni ordinamenti
giuridici si tende a prevedere non una pluralità di
procedure, ma una procedura concorsuale unica, che può
essere indirizzata alla conservazione dell'impresa o
in alternativa alla liquidazione del patrimonio del
debitore.
Il
carattere qualificante la procedura di crisi (formula
sintetica di "procedura di composizione concordata della
crisi") è la centralità dell'autodeterminazione negoziale
per stabilire le modalità di superamento della situazione
di difficoltà aziendale (si supera le rigidità delle
attuali procedure di amministrazione controllata e di
concordato preventivo).
La
procedura dell'insolvenza (con denominazione nel disegno
di legge, di "procedura di liquidazione concorsuale")
- che si apre in sede di conversione della procedura
di crisi ovvero autonomamente su istanza di debitore,
creditori, pubblico ministero o di ufficio - è invece
finalizzata al soddisfacimento dei creditori, in forma
concorsuale attraverso il realizzo dalla vendita di
beni del debitore in stato di insolvenza ovvero in forma
concordata con conservazione anche parziale dell'impresa.
Si
tratta peraltro di terminologia recuperata (senza voler
qui approfondire anche la legislazione sulle grandi
imprese in crisi) dal c.d. progetto di Statuto di impresa
del 1984 che enunciava in cinque articoli i principi
che debbono presiedere alla disciplina della crisi economica
dell'impresa, principi diretti, attraverso la distinzione
di uno "stato di crisi" e di uno "stato di insolvenza",
alla realizzazione di un piano di risanamento ovvero,
in caso di crisi irreversibile comportante lo stato
di insolvenza, alla preservazione in tutto o in parte
dell'integrità del complesso aziendale.
Infatti,
nella stessa procedura di insolvenza, delineata dal
disegno di legge oggi in discussione, è possibile attuare
un piano alternativo (rimesso all'autonomia privata)
alla liquidazione, e ciò indipendentemente dal preventivo
ricorso alla procedura di crisi. Si tratta comunque
di un'idea che risale almeno agli anni '60, presente
già nel progetto di riforma predisposto dalla Commissione
di studio presieduta da Bianchi d'Espinosa (regolamento
giudiziario dello stato di insolvenza che poteva concludersi
con un concordato o con il fallimento).
2.
Debitore non imprenditore. Muovendo dalle preliminari
considerazioni sui principi fondamentali (art 2, lett.
a del disegno di legge), viene in rilievo in
entrambe le procedure la massimizzazione del valore
delle aziende e degli altri patrimoni che non hanno
una destinazione produttiva: la massimizzazione può
realizzarsi (sia che si tratti di patrimoni di imprenditori
sia di non imprenditori) con il risanamento o con la
liquidazione.
Premetto
che a me non piace distinguere i sistemi a seconda che
sia preferita la tutela dei creditori ovvero
dell'impresa, perché la conservazione dell'impresa
non contrasta necessariamente con la tutela dei creditori
(ed anzi può essere funzionale a questa).
Quello
che invece mi sembra opportuno distinguere è se il procedimento
riguardi un imprenditore ovvero chi imprenditore non
è, dato che la "struttura" del patrimonio dell'imprenditore
è diversa da quella del patrimonio di chi non riveste
tale qualità: il patrimonio del primo è a struttura
variabile, per il flusso continuo di beni che entrano
e beni che fuoriescono dal patrimonio, e vengono in
considerazione le aspettative di beni futuri, soprattutto
nella concessione del credito; il patrimonio del secondo
ha struttura statica, pari alla somma di diritti reali.
Del resto la stessa sfera di responsabilità è diversa,
dato che lo svolgimento di un'attività determina un
suo ampliamento.
Di
conseguenza, mi sembra corretto prevedere separatamente,
per il debitore non imprenditore, una procedura di
sdebito (o, come spesso si dice, di "esdebitazione"),
distinta da quella di composizione concordata della
crisi e modellata secondo peculiari esigenze proprie
della crisi economica del soggetto non imprenditore.
Anche se ben può prevedersi sia l'esecuzione di un piano
concordato sia la liquidazione del patrimonio, inutile
è per il c.d. insolvente civile la previsione di un
procedimento incardinato sul doppio binario. In tal
caso, sarebbe opportuno prevedere che la procedura
di sdebito sia avviata di regola su iniziativa del debitore
e anche da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo
solo se l'importo del o dei crediti superi un determinato
ammontare. Potrebbe anche affidarsi l'intero procedimento
ad un soggetto commissionario, onde evitare che l'autorità
giudiziaria sia direttamente coinvolta e soprattutto
per non far ricadere sulla collettività gli oneri connessi
a tale procedura (il cui interesse è legato solo al
soddisfacimento di creditori e non anche più in generale
all'impresa). Dubbi possono esservi sulla necessità
di escludere l'estensione al debitore civile delle regole
in materia di revocatoria concorsuale, data la diversa
rilevanza della par condicio in caso di svolgimento
di attività di impresa.
3.
Procedura di crisi: l'iniziativa. Operata questa
mia scelta di fondo, e quindi ritenendo corretto dover
costruire il doppio binario solo per l'imprenditore,
non resta che esaminare le procedure di crisi e di insolvenza,
per verificare come può correttamente terminare il percorso
su di un binario ovvero realizzarsi lo "scambio" da
un binario all'altro.
Cominciando
dalla prima, essa è diretta al superamento della crisi
ed alla regolazione dell'insolvenza in maniera "anticipata"
su iniziativa dello stesso debitore-imprenditore in
base ad un "piano" (con formule semplificate per il
piccolo imprenditore, da identificare con parametri
di agevole utilizzo).
In
sintesi, la nuova procedura, così come delineata nel
disegno di legge, riprende in parte lo schema del Reglement
amiable francese, pure fondato sull'iniziativa dell'imprenditore
, l'accordo con tutti o i principali creditori, l'omologazione
da parte del tribunale. La preoccupazione di evitare
che ad assumere l'iniziativa siano soggetti diversi
dall'imprenditore quando l'insolvenza non si è del tutto
manifestata è presente anche nell'ordinamento tedesco,
che attribuisce al solo debitore la facoltà di chiedere
l'apertura della procedura concorsuale quando non vi
è ancora l'insolvenza, ma soltanto un rischio di insolvenza.
La
procedura di crisi, così come delineata nel progetto
oggi oggetto di esame, è sostanzialmente diretta a
fornire una cornice di certezza alla prassi, già invalsa
tra gli operatori, volta a privilegiare l'accordo tra
i principali creditori ed il debitore per la soluzione
stragiudiziale della crisi aziendale (v. il codice di
comportamento Banche-Imprese in crisi, elaborato dall'Associazione
Bancaria Italiana in sede di autodisciplina del fenomeno
tra le associate). Il debitore manterrebbe di regola
la gestione dell'impresa a tutela della cui ordinata
prosecuzione si produrrebbero "effetti protettivi",
utili anche al mantenimento della par condicio
tra i creditori, analogamente a quanto previsto dall'attuale
disciplina dell'amministrazione controllata e del concordato
preventivo: divieto di azioni esecutive e cautelari,
inefficacia degli atti costitutivi di diritti di prelazione.
Debbo aggiungere che, anche nella prospettiva della
prosecuzione dell'attività di impresa, il divieto di
azioni esecutive al momento dell'apertura della procedura
di crisi dovrebbe essere più rigoroso di quanto avvenga
nel caso di procedura di insolvenza, al fine di evitare
l'espropriazione, ad iniziativa di singoli creditori,
di beni necessari all'esercizio dell'impresa (in senso
analogo, si pensi all'art. 168 l. fall. per l'amministrazione
controllata richiamato dall'art. 18, d.lgs. n. 270/1999
per l'amministrazione delle grandi imprese insolventi).
Normalmente
si è portati a distinguere le procedure in base al c.d.
presupposto oggettivo (ad esempio, temporanea difficoltà
ad adempiere, stato di insolvenza). Sul punto, va positivamente
segnalato che nel disegno di legge il ricorso alla procedura
di crisi è ammesso anche al fine di regolare in via
convenzionale una situazione di insolvenza: questo perché,
ai fini dello svolgimento della procedura, non rileva
la precisa qualificazione dello stato aziendale da parte
dell'imprenditore al momento della richiesta di apertura
della stessa (tanto che in caso di successiva apertura
della procedura di insolvenza, si richiede un autonomo
accertamento giudiziale della sussistenza di uno stato
di insolvenza). In breve, non importa se si tratta di
una situazione di crisi o di un rischio di insolvenza,
ovvero di un'insolvenza vera e propria, perché si tratta
di situazione riconosciuta dal solo debitore: e l'esperienza
dimostra come l'imprenditore o comunque il gruppo di
comando dell'impresa, nel timore di perdere il controllo
della propria impresa e nella speranza di trovare soluzioni
miracolistiche, tende ad occultare il più possibile
a lungo l'insolvenza già in atto ed avventurarsi in
operazioni ad alto rischio che possono determinare un
aggravamento del dissesto e che sono sostanzialmente
a rischio solo per i creditori. Vanno perciò visti con
favore gli istituti di allerta e prevenzione, di matrice
francese e prodromici ad ogni iniziativa, nonché, per
quel che ora interessa, è buona l'idea di rendere irrilevante,
per la procedura di soluzione concordata della crisi,
la distinzione tra mera crisi, rischio di insolvenza
o un'insolvenza vera e propria.
In
ogni caso, l'iniziativa dell'imprenditore è concepibile,
in quanto venga adeguatamente incentivata, anche da
un punto di vista fiscale, se si pensa che la successiva
procedura di liquidazione rappresenta comunque un costo
per la collettività (spese di giustizia).
E'
quindi opportuno pensare a misure incentivanti di natura
privatistica, previdenziale e tributaria, nei limiti
di quanto consentito dalla legislazione comunitaria
sugli aiuti di Stato (solo a titolo esemplificativo,
il gruppo di lavoro del consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ha indicato, come possibili misure incentivanti,
l'automatica dilazione del pagamento dei tributi con
possibilità di rateizzazione, l'eliminazione di sanzioni
per tributi se pagati per intero quanto a capitale,
il pagamento in percentuale anche del debito tributario,
con conseguente attribuzione di poteri di approvazione
del piano di risanamento da parte dell'Agenzia delle
entrate).
Più
difficile è invece attuare un ancor più ampio contenimento
dell'intervento giudiziale, realizzabile ad esempio
per le procedure diverse dalla liquidazione, dando ad
un professionista gestore della crisi un ruolo fondamentale.
Invero, in linea teorica, l'autorità che deve sovrintendere
al procedimento in esame non è necessariamente quella
giudiziaria: il Regolamento CE 1346/2000 stabilisce
al decimo considerando che, anche per le procedure di
insolvenza, non è richiesto necessariamente l'intervento
dell'autorità giudiziaria, potendo scegliersi soggetti
cui lo Stato concede l'autorizzazione allo svolgimento
della procedura. Certo colpisce che nello schema di
disegno di legge, gli organi della procedura di crisi
sono strutturati come in quella (eventuale ma successiva)
di liquidazione concorsuale: ossia il tribunale che
verifica la sussistenza delle condizioni di accesso,
il giudice delegato con funzione di controllo anche
sul commissario giudiziale, il commissario giudiziale
con controllo sull'amministrazione del patrimonio del
debitore ed infine il consiglio dei creditori; organo
quest'ultimo non di secondo piano, come a primo acchito
si potrebbe immaginare, poiché ad esso sono affidati
i poteri di autorizzazione degli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione e di scioglimento dei contratti in corso
di esecuzione. L'intervento di un soggetto professionale
abilitato è previsto, ma solo per "sottoscrivere" la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il conto economico.
Non
posso dunque esimermi dall'esprimere perplessità in
ordine all'effettivo rispetto dei principi di efficienza,
celerità e semplificazione di una procedura di crisi
come progettata dal disegno di legge. Tutto sommato
non mi sembra che si facciano grandi passi avanti rispetto
all'idea, già espressa nella proposta di riforma di
Chiaraviglio del 1978 (alludo alla relazione Chiaraviglio
- Gerini - Servegnini presentata al XXI congresso nazionale
dei dottori commercialisti) di una moratoria dei pagamenti
e del rimedio dello squilibrio economico attraverso
un piano di ristrutturazioni da attuarsi sotto il controllo
dell'autorità giudiziaria.
Né
mi sembra corretto stabilire un limite di accesso relativo
ad un indebitamento minimo significativo, diversamente
dalla procedura di liquidazione concorsuale, perché
il ricorso alla procedura costituisce una facoltà del
debitore, il quale è comunque chiamato a sostenerne
i costi (e dovrebbe sostenere comunque i costi anche
del "gestore" privato delle crisi).
4.
Piano di composizione della crisi. La procedura
si apre con la presentazione da parte del debitore di
un'istanza, che si potrebbe definire una "dichiarazione
di crisi", accompagnata, tra l'altro, dal deposito della
documentazione inerente la situazione economica e finanziaria
e di un piano di composizione della crisi. Data la centralità
del piano sul buon esito della procedura, vorrei evidenziare
che dubito che l'imprenditore sia in grado di depositare
contestualmente la dichiarazione di crisi ed il piano:
la redazione di quest'ultimo necessita di tempi più
lunghi rispetto alla predisposizione degli altri allegati,
quali la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
conto economico con l'elenco dei creditori, divisi in
classi.
La
redazione del piano, infatti, può essere assai elaborata,
in quanto si devono prevedere le attività imprenditoriali
destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere e
quindi anche il piano per l'eventuale liquidazione dei
beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, le previsione
economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa, i modi di copertura del
fabbisogno finanziario, specificando i finanziamenti
o altre agevolazioni pubbliche. Se si adotta l'indirizzo
della cessione dei complessi aziendali, il piano deve
indicare, poi, le modalità di cessione, segnalando offerte
già acquisite. Se invece si adotta la ristrutturazione
dell'impresa, occorre prevedere le forme di ricapitalizzazione
ed il mutamento degli assetti proprietari.
Orbene,
se uno dei principi da rispettare è la celerità, onde
evitare ritardi nel deposito della dichiarazione di
crisi, sarebbe preferibile assegnare un termine all'imprenditore,
non superiore a 60 giorni dal deposito della istanza,
per depositare il piano. Diversamente i tempi per proporre
l'istanza sarebbero molto più lunghi, data l'iniziale
esitazione del richiedente a depositare un piano quando
i creditori non sono stati ancora avvisati dell'inizio
della procedura (sostanzialmente è difficile concordare
il preciso contenuto del piano) e considerata la necessità
di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni
del piano stesso. Tanto vale far slittare il termine
del deposito del piano ad un momento successivo al deposito
dell'istanza (come ho proposto, entro sessanta giorni).
Peraltro,
il contenuto del piano non deve essere di rigida predefinizione
normativa: è conveniente rimettere all'autonomia delle
parti la determinazione delle migliori soluzioni negoziali
per la composizione dei rispettivi interessi: rimessioni
del debito, novazioni, datio in solutum,
compensazioni, conferimenti di crediti in capitale di
rischio, postergazioni di crediti.
Aspetto
centrale del piano è l'individuazione del trattamento
riservato uniformemente ai creditori appartenenti a
ciascuna classe. La formazione delle classi dei creditori
(come previsto in Germania dal par. 222 dell'Insolvenzordnung),
unitamente alla quantificazione dei rispettivi crediti,
è peraltro soggetta, su impulso degli interessati, a
specifico sindacato dell'autorità giudiziaria in ordine
ai criteri di suddivisione adottati, al fine di evitarne
l'impropria finalizzazione all'artificiosa formazione
delle maggioranze necessarie all'approvazione del piano
stesso. Anche se sembra prevalere l'idea di consentire
il reclamo dopo l'omologazione del tribunale da parte
dei creditori non consenzienti, pretermessi o non avvisati,
mi sembra invece preferibile regolare un procedimento
di opposizione al piano - ossia prima dell'omologazione
- entro un termine dal deposito del piano stesso (per
la verità, come ho detto, riterrei che l'intervento
dell'autorità giudiziaria debba essere ridotto al minimo,
appunto solo in caso di opposizione). L'opposizione
andrebbe ammessa in relazione alla divisione in classi
e al trattamento non deteriore dei singoli creditori
di pari classe, ma non anche - diversamente da quanto
si potrebbe pensare - in ordine all'idoneità del piano
ad assicurare il superamento dello stato di crisi. L'idoneità
del piano è infatti oggetto di valutazione da parte
dei creditori (diversamente, non sarebbe valorizzato
ed incentivato abbastanza il raggiungimento da parte
del debitore di accordi con il ceto creditorio attraverso
modalità puramente negoziali al di fuori della procedura).
Il problema forse è di ritenere ammissibile o meno l'opposizione
da parte dei singoli creditori, se venga loro riservato
un trattamento presumibilmente deteriore rispetto a
quello che spetterebbe in mancanza del piano (come previsto
in Germania dal paragrafo 251, 1° comma, n. 2).
5.
Omologazione. L'intervento del tribunale in sede
di omologazione del piano assicura la salvaguardia da
revocatoria e da perseguibilità anche penale dei relativi
atti di formazione ed esecuzione del piano, in caso
di successiva dichiarazione di stato di insolvenza del
debitore. Si pensi soprattutto al caso in cui l'imprenditore
voglia procedere a trasferire la sua azienda. Non infrequente
è l'ipotesi in cui il valore dell'azienda è legato essenzialmente
all'avviamento ed alle relazioni personali del management,
mentre la liquidazione dei cespiti aziendali non offrirebbe
apprezzabili prospettive di soddisfacimento dei creditori:
è il caso di imprese che operano prevalentemente con
servizi nel web (per le quali il piano potrebbe prevedere
il soddisfacimento dei creditori con gli utili derivanti
dalla continuazione dell'attività, facendo conservare
il pieno controllo dell'impresa al suo titolare).
Il
rischio di revocatoria determina infatti la minore appetibilità
dei beni aziendali e della stessa azienda. Con l'apertura
della procedura di crisi si può realizzare il trasferimento
dell'azienda e quindi la sua allocazione migliore sia
in termini di prezzo sia in termini di scelta del soggetto
acquirente più efficiente per la ristrutturazione aziendale
ed il superamento della crisi.
Infatti,
in caso di successiva apertura della procedura di liquidazione
concorsuale, restano efficaci gli atti e i pagamenti
compiuti nel corso della procedura di crisi ed in esecuzione
del piano omologato; e sono prededucibili i crediti
sorti nel corso della procedura (peraltro, per le azioni
revocatorie, nei casi di consecuzione delle procedure,
la decorrenza del periodo sospetto è espressamente stabilito
nel disegno di legge dall'apertura della procedura di
crisi).
6.
Procedura di insolvenza. Dalla procedura di crisi
può passarsi alla procedura di insolvenza e ciò in vari
casi: dichiarazione di insussistenza dei presupposti
di accesso alla procedura di crisi, in caso di cessazione
per mancata accettazione dei creditori o ancora nel
caso in cui il debitore si sottrae alla vigilanza o
alle disposizioni degli organi della procedura o risultano
atti di frode (annullamento per fraudolenta formazione
del consenso) o in caso di risoluzione per grave inadempimento
del piano. In ogni caso occorre sempre l'accertamento
dello stato di insolvenza.
Analogamente
all'attuale procedura fallimentare, la procedura di
insolvenza ha inizio su istanza del debitore, dei creditori,
del pubblico ministero e in casi da predeterminare anche
di ufficio. Al fine di utilizzare lo strumento concordatario
anche nell'ambito della procedura di insolvenza, è prevista
nel disegno di legge la possibilità di regolare l'insolvenza
attraverso un piano di misure alternative alla liquidazione
delle attività, anche esso oggetto di approvazione dei
creditori divisi in classi ed omologazione. Attese le
ragioni di convenienza dello strumento concordatario
sotto il profilo della tutela delle ragioni dei creditori
e della efficienza della stessa, sarebbe più corretto
- diversamente dalla procedura di crisi - non stabilire
termini entro cui procedere alla predisposizione del
piano, che quindi potrebbe intervenire anche nel corso
della liquidazione (vedi invece art. 5, comma 4), che
andrebbe quindi sospesa. Diversamente dalla procedura
di crisi, per la quale l'iniziativa, come detto, è solo
del debitore, nella procedura di insolvenza il piano
- avente per oggetto gli interventi per la conservazione
anche parziale dell'impresa, gli atti di liquidazione
ed il trattamento dei creditori nonché le garanzie -
può essere proposto, oltre che dal debitore, anche da
un gruppo di creditori o anche da terzi interessati.
L'allargamento dei soggetti che possono proporre il
piano di regolazione dell'insolvenza consente in teoria
di passare nuovamente ad un piano alternativo alla liquidazione,
anche quando l'imprenditore abbia già fatto ricorso
alla procedura di crisi (infatti, il disegno di legge
esclude che il piano di regolazione dell'insolvenza,
alternativo alla liquidazione, sia conseguente all'espletamento
della procedura di crisi se a presentarlo sia l'imprenditore).
C'è
da segnalare tuttavia che, essendo stata inutilmente
sperimentata la fase anticipatoria (procedura di crisi),
nella quale l'imprenditore e gli stessi creditori non
hanno mancato di utilizzare ogni risorsa idonea al superamento
della crisi, sarebbe del tutto illusorio sperare che
si possa trovare ancora un rimedio per il risanamento
imprenditoriale.
La
disciplina programmata nel progetto di riforma va dunque
valutata positivamente per molti aspetti; ma per altri
è criticabile. Si spera perciò che le osservazioni che
emergeranno anche oggi dai vari contributi sul progetto
di riforma saranno tenute in debita considerazione.
a cura di RUBINO & RUSSO - Avvocati - Studio
Associato
Prof.
Avv. Massimo Rubino De Ritis
Avv. Mariano Russo
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