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Osservatorio
Legislativo
1)
RITARDI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
2)
DISCIPLINA DELLA FIRMA DIGITALE
3)
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
4)
SEZIONI SPECIALIZZATE DI DIRITTO INDUSTRIALE
5)
SCHEMA DEL D.D.L. DI RIFORMA DELLE PROCEDURE
CONSORSUALI
6)
SCHEMA DEL CODICE DELLA PROPRIETA'
INDUSTRIALE NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA LETTURA
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 10
SETTEMBRE 2004
7)
REGOLAMENTO CONSOB INTERMEDIARI CON
NOVITA' APRILE 2005 (scarica il formato .doc)
8) CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (scarica
il formato .doc)
9)
Tutela del Risparmio: disegno di legge di riforma (scarica
il formato .doc)
10)
Verso la riforma fallimentare
(approvazione decreto legge su competitività) (scarica
il formato .doc)
RITARDI
NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
DECRETO
LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 (in G.U. n. 249 del
23 ottobre 2002 - in vigore dal 7 novembre 2002) - Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista
la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunitą europee, legge comunitaria
2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega
al Governo ad emanare uno o pił decreti legislativi
per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi
di pagamento ai principi e alle prescrizioni della
direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante
testo unico delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di forniture, in attuazione delle direttive
77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato
dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in
attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
Visto
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive
97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente,
le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici
di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di
progettazione;
Visto
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante
attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano
ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE,
in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE,
limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante
attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa
comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante
attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE
relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia
5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della
delibera del Consiglio nazionale forense in data
12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione
degli onorari, dei diritti e delle indennitą spettanti
agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto
il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione
del codice di procedura civile e successive modificazioni,
ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice
di procedura civile;
Vista
la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina
della subfornitura nelle attivitą produttive, ed
in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 giugno 2002; Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione
pubblica e delle attivitą produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo
in una transazione commerciale.
2.
Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione
per:
a)
debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico
del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del
danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo
da un assicuratore.
Art.
2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali",
i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero
tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano,
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o
la prestazione di servizi, contro il pagamento di un
prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni
dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro
unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro
organismo dotato di personalità giuridica, istituito
per soddisfare specifiche finalità d'interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale,
la cui attività è finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la
cui gestione è sottoposta al loro controllo o
i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza
sono costituiti, almeno per la metà, da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica
organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento",
l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali
o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale
europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento",
il saggio di interesse applicato a simili operazioni
nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui
un'operazione di rifinanziamento principale sia stata
effettuata secondo una procedura di appalto a saggio
variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio
di interesse marginale che risulta da tale appalto.
Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico
e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli
definiti tali da apposito decreto del Ministro delle
attività produttive. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque
fino alla data di entrata in vigore del citato decreto
del Ministro delle attività produttive, per prodotti
alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali
definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1993.
Art.
3.
Responsabilità del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo
che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2.
Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per
il pagamento non è stabilito nel contratto, gli
interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria
la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine
legale:
a)
trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura
da parte del debitore o di una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente;
b)
trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa
la data di ricevimento della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento;
c)
trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui
il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente
di pagamento è anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi;
d)
trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai
fini dell'accertamento della conformità della
merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora
il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente
di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3.
Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti
alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo
deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta
giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi
e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno
successivo alla scadenza del termine. In questi casi
il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma
1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali
ed è inderogabile.
4.
Le parti, nella propria libertà contrattuale,
possono stabilire un termine superiore rispetto a quello
legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse
pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino
i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti,
presso il Ministero delle attività produttive,
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale della produzione, della trasformazione
e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili
specifici.
Art.
5.
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli
interessi, ai fini del presente decreto, è determinato
in misura pari al saggio d'interesse del principale
strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea
applicato alla sua più recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno
di calendario del semestre in questione, maggiorato
di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento
in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale
europea del semestre in questione si applica per i
successivi sei mesi.
2.
Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia
del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione
ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno
lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi
sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove
il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui
imputabile.
2.
I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza
e di proporzionalità, possono essere determinati
anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle
tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Art.
7.
Nullità
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze
del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo
alla corretta prassi commerciale, alla natura della
merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione
dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi,
nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente
iniquo in danno del creditore.
2.
Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo
che, senza essere giustificato da ragioni oggettive,
abbia come obiettivo principale quello di procurare al
debitore liquidità aggiuntiva a spese del
creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore
o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori
o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente
più lunghi rispetto ai termini di pagamento
ad esso concessi.
3.
Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità
dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore,
alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze
di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce
ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.
Art.
8.
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie
imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani,
sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi
collettivi, richiedendo al giudice competente:
a)
di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo
7, delle condizioni generali concernenti la data del
pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di
inibirne l'uso;
b)
di adottare le misure idonee a correggere o eliminare
gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c)
di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno
o più quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale neicasi
in cui la pubblicità del provvedimento possa
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2.
L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti
motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
3.
In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal
provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2,
il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha
agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da
Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto
conto della gravità del fatto.
Art.
9.
Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura
civile è abrogato.
2.
All'articolo 641 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato",
sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta
giorni dal deposito del ricorso";
b)
il secondo periodo del secondo comma è così
sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli
altri Stati dell'Unione europea, il termine è
di cinquanta giorni e può essere ridotto fino
a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati,
il termine è di sessanta giorni e, comunque,
non può essere inferiore a trenta nè superiore
a centoventi".
3.
All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura
civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale
del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme
non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta
per vizi procedurali".
Art.
10.
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192,
il comma 3 è così sostituito: "In
caso di mancato rispetto del termine di pagamento il
committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione
in mora, un interesse determinato in misura pari al
saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento
della Banca centrale europea applicato alla sua più
recente operazione di rifinanziamento principale effettuata
il primo giorno di calendario del semestre in questione,
maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione
tra le parti di interessi moratori in misura superiore
e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento
in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale
europea del semestre in questione si applica per i successivi
sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta
giorni il termine convenuto, il committente incorre,
inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo
in relazione al quale non ha rispettato i termini.".
Art.
11.
Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile
e delle leggi speciali che contengono una disciplina
più favorevole per il creditore.
3.
La riserva della proprietà di cui all'articolo
1523 del codice civile, preventivamente concordata per
iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è
opponibile ai creditori del compratore se è confermata
nelle singole fatture delle successive forniture aventi
data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate
nelle scritture contabili.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 9 ottobre 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
DISCIPLINA
DELLA FIRMA DIGITALE
Decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n.137
Regolamento recante
disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche
a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10
(G.U. n. 138 del 17.6.2003 - testo in vigore dal 2.7.2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989,
n. 86;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e),
della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A);
Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa, ad
un quadro comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
recante attuazione della citata direttiva 1999/93/CE,
ed in particolare l'articolo 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea
di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla
direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze
del 30 settembre e del 14 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata
nella riunione del 31 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, dell'interno,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
comunicazioni e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 - Modifiche all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
1. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
legislativo e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito
denominato: «testo
unico», č sostituito dal seguente:
«Art. 1(R) (Definizioni).
- 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni,
delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati
ai fini dell'attivitą amministrativa. Le relative modalitą di
trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione
III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito
di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione
personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITĄ la carta d'identitą ed ogni
altro documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
da una pubblica amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati, con la finalitą prevalente
di dimostrare l'identitą personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITĄ ELETTRONICO il documento analogo
alla carta d'identitą elettronica rilasciato dal comune
fino al compimento del quindicesimo anno di etą;
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione
o partecipazione a terzi di stati, qualitą personali
e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici
o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione
del certificato di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETĄ il
documento sottoscritto dall'interessato, concernente
stati, qualitą personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal
presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione,
da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione č stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identitą della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale
della legale qualitą di chi ha apposto la propria firma
sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticitą della
firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte
di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine
fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE č un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integritą di
un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e,
nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi
che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle
lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti
d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e
i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri
archivi le informazioni e dati contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivitą finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato; essa č effettuata mediante sistemi informativi
autorizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti
di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati
dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non
modificabile delle informazioni riguardanti il documento
stesso;
t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano
i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche
ai titolari e confermano l'identitą dei titolari stessi;
u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002,
n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione
delle firme elettroniche o che fornisco altri servizi
connessi con queste ultime;
v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore
che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi
ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle
regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato
in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente
testo unico;
aa) CERTIFICATI QUALIFICATI
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, certificati
elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato
I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori
che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II
della medesima direttiva;
bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
il documento rilasciato su supporto informatico per
consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati dalla pubblica amministrazione;
cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002,
n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione
informatica;
d) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce
la connessione univoca al firmatario e la sua univoca
identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario
puņ conservare
un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali
si riferisce in modo da consentire di rilevare se i
dati stessi siano stati successivamente modificati;
ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
la firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e creata mediante un dispositivo
sicuro per la creazione della firma;
ff) TITOLARE la persona fisica cui č attribuita la
firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per
la creazione della firma elettronica;
gg) DATI PER LA CREAZIONE
DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi
crittografiche private, utilizzati dal titolare per
creare la firma elettronica;
hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE
DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente
configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware)
usati per la creazione della firma elettronica;
ii) DISPOSITIVO SICURO PER
LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione
della firma elettronica, rispondente ai requisiti di
cui all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del 2002,
nonché del presente testo unico;
ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA
FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche
pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica;
mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma
informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato
strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica
della firma elettronica;
nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso,
da parte del certificatore che la
richieda, dei requisiti del livello pił elevato, in termini di
qualitą e di sicurezza;
oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA
i programmi informatici (software), gli apparati strumentali
(hardware) e i componenti di tali sistemi informatici,
destinati ad essere utilizzati per la creazione e la
verifica di firme elettroniche o da un certificatore
per altri servizi di firma elettronica.».
Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. Al comma 2 dell'articolo 8 del testo unico le parole: «sentiti l'Autoritą per l'informatica nella pubblica
amministrazione», sono sostituite dalle seguenti: «,
o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica».
Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico č sostituito
dal seguente:
«4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione
di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero
per i beni e le attivitą culturali, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e, per il materiale
classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente
competenti.».
Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico le parole: «mediante l'uso della firma digitale» sono sostituite
dalle seguenti: «mediante l'uso della firma elettronica
qualificata».
Art. 5 - Modifiche all'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. L'articolo 12 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 12 (R) (Pagamenti informatici).
- 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra
privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti
privati č effettuato secondo regole fissate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti
il Garante per la protezione dei dati personali e la
Banca d'Italia.».
Art. 6 - Modifiche all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. Al comma 2 dell'articolo 20 del testo unico le parole: «la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia,
secondo le disposizioni del presente testo unico.»,
sono sostituite dalle seguenti: «, da parte di colui
che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.».
Art. 7 - Modifiche alla rubrica della sezione
V del capo II del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
1. La rubrica della sezione V del capo II del testo
unico: «Firma digitale» č sostituita dalla seguente:
«Firme elettroniche».
Art. 8 - Modifiche all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti:
«b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate
nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto
dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la
firma digitale sul documento informatico;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di
chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico,
con il quale si verifica la firma digitale apposta
sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche;»;
b) la lettera f) č abrogata;
c) la lettera i) č abrogata;
d) le lettere l), m) ed n), sono sostituite dalle seguenti:
«l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione
con cui il certificatore annulla la validitą del certificato
da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione
con cui il certificatore sospende la validitą del certificato
per un determinato periodo di tempo;
n) per validitą del certificato elettronico, l'efficacia
e l'opponibilitą al titolare dei dati in esso contenuti.»;
e) la lettera o) č abrogata.
Art. 9 - Modifiche all'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. L'articolo 23 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 23 (R) (Firma digitale).
- 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui č apposta o associata.
2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi
una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica
sia stata oggetto dell'emissione di un certificato
qualificato che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validitą ovvero non risulti revocato
o sospeso.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una
firma elettronica basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che
il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri
che essa era gią a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce,
ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere.
5. Attraverso il certificato elettronico si devono
rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2, la validitą del certificato elettronico stesso, nonché gli
elementi identificativi del titolare e del certificatore.».
Art. 10 - Modifiche all'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. L'articolo 26 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 26 (R) (Certificatori).
- 1. L'attivitą dei certificatori stabiliti
in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea č libera
e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10. Detti certificatori o,
se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti
ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono
inoltre possedere i requisiti di onorabilitą richiesti ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso le banche di cui all'articolo 26
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir
meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto
di prosecuzione dell'attivitą intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati
e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile
in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano
le norme del presente decreto e le relative norme tecniche
di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive
norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.».
Art. 11 - Modifiche all'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. L'articolo 27 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 27 (R) (Certificatori
qualificati). - 1. I certificatori
che rilasciano al pubblico certificati qualificati
devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo
26.
2. I certificatori di cui
al comma 1 devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilitą organizzativa, tecnica
e finanziaria necessaria per svolgere attivitą di certificazione;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i
servizi forniti, in particolare della competenza a livello
gestionale, della conoscenza specifica nel settore della
tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza
con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in
grado di rispettare le norme del presente testo unico
e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di
gestione adeguati e tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma
protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza
tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformitą a
criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo
e internazionale e certificati ai sensi dello schema
nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione
dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza,
l'integritą e la sicurezza nella generazione delle
chiavi, nei casi in cui il certificatore
generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui
al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attivitą,
anche in via telematica, una dichiarazione di inizio
di attivitą al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti
dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10.
4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione
motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli
volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone,
se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivitą
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciņ
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivitą ed i suoi effetti entro
il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.».
Art. 12 - Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. Dopo l'articolo 27 del testo unico č inserito il
seguente:
«Art. 27-bis (R) (Certificati
qualificati). - 1. I certificati qualificati devono
contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato č un
certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del
certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore
e lo Stato nel quale č stabilito;
d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato
o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;
e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai
dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo
di validitą del certificato;
g) firma elettronica avanzata del certificatore
che ha rilasciato il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,
fatta salva la possibilitą di utilizzare uno pseudonimo,
per i titolari residenti all'estero cui non risulti
attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice
fiscale rilasciato dall'autoritą fiscale del Paese
di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un
codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato puņ inoltre contenere,
su domanda del titolare o del terzo interessato, le
seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per
il quale il certificato č richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza
ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad
albi o il possesso di altre abilitazioni professionali,
nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo
28-bis, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti
per i quali il certificato puņ essere usato, ove applicabili.».
Art. 13 - Modifiche all'articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. L'articolo 28 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 28 (R) (Accreditamento).
- 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono
conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti
del livello pił elevato, in termini
di qualitą e di sicurezza, possono chiedere di essere
accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che
a tali fini puņ avvalersi delle strutture pubbliche
di cui all'articolo 29.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui
all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo
professionale del personale responsabile della generazione
dei dati per la creazione e per la verifica della firma,
della emissione dei certificati e della gestione del
registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto
delle regole di tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta
a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere natura giuridica di societą di capitali e un
capitale sociale non inferiore a quello necessario ai
fini dell'autorizzazione alla attivitą bancaria ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti
legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione
e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti
di onorabilitą richiesti ai soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso banche
ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione
della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4 puņ essere interrotto
una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione
della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano gią nella disponibilitą del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che
questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione
del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto
dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via
telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina
in questione.
7. Il certificatore accreditato
puņ qualificarsi come tale nei rapporti commerciali
e con le pubbliche amministrazioni.».
Art. 14 - Modifiche all'articolo 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
1. L'articolo 29 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 29 (R) (Vigilanza sull'attivitą
di certificazione). - 1. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivitą di
certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche
attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo
periodico dei certificatori accreditati.».
Art. 15. - Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. Dopo l'articolo 29 del testo unico sono inseriti
i seguenti:
«Art. 29-bis (R) (Obblighi
del titolare e del certificatore). - 1. Il titolare
ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno
ad altri.
2. Il certificatore che rilascia,
ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati č tenuto
inoltre a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta
della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico
nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche
di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta
dell'istante, e con il consenso del terzo interessato,
i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi
all'attivitą professionale o a cariche rivestite, previa
verifica della sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle
limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione;
f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento
dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di dati per la creazione
della firma del titolare;
h) procedere alla pubblicazione della revoca e della
sospensione del certificato elettronico in caso di
richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale
derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso
della chiave, di provvedimento dell'autoritą,
di acquisizione della conoscenza di cause limitative
della capacitą del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale
e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire
un servizio di revoca e sospensione dei certificati
elettronici sicuro e tempestivo;
l) assicurare la precisa determinazione della data e
dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei
certificati elettronici;
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte
le informazioni relative al certificato qualificato
per dieci anni in particolare al fine di fornire prova
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
n) non copiare, nč conservare
le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore
ha fornito il servizio di certificazione;
o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte
le informazioni utili ai soggetti che richiedono il
servizio di certificazione, tra cui in particolare
gli esatti termini e condizioni relative all'uso del
certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza
di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure
di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette
informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente,
devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere
fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio
ed il certificatore;
p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del
registro dei certificati con modalitą tali da garantire
che soltanto le persone autorizzate possano effettuare
inserimenti e modifiche, che l'autenticitą delle informazioni
sia verificabile, che i certificati siano accessibili
alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti
dal titolare del certificato e che l'operatore possa
rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta
i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti
delle informazioni possono essere resi accessibili
a terzi che facciano affidamento sul certificato.
3. Il certificatore che rilascia
certificati al pubblico raccoglie i dati personali
solo direttamente dalla persona cui si riferiscono
o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura
necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato,
fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in
materia di dati personali. I dati non possono essere
raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso
consenso della persona cui si riferiscono.
Art. 29-ter (R) (Uso di pseudonimi).
- 1. In luogo del nome del titolare il certificatore
puņ riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo,
qualificandolo come tale. Se il certificato č qualificato,
il certificatore ha l'obbligo
di conservare le informazioni relative alla reale identitą del
titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del
certificato stesso.
Art. 29-quater (R) (Efficacia
dei certificati qualificati). - 1. La firma elettronica,
basata su un certificato qualificato scaduto, revocato
o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.
Art. 29-quinquies (R) (Norme
particolari per le pubbliche amministrazioni e per
altri soggetti qualificati). - 1. Ai fini della sottoscrizione,
ove prevista, di documenti informatici di rilevanza
esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivitą di rilascio
dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo
di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attivitą
puņ essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri
organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici
o privati. I certificati qualificati rilasciati in
favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante,
al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche
dei certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori
accreditati, secondo la vigente normativa in materia
di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di
documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente
interna ciascuna amministrazione puņ adottare, nella
propria autonomia organizzativa, regole diverse da
quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico
ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni
sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e
con gli altri Ministri di volta in volta interessati,
sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi
ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme
tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche
di cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 29-sexies (R) (Dispositivi
sicuri e procedure per la generazione della firma).
- 1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate
per la generazione delle firme devono presentare requisiti
di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che
la relativa firma sia protetta da contraffazioni; c)
possa essere sufficientemente protetta dal titolare
dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire
l'integritą dei dati elettronici a cui la firma si riferisce.
I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione
della firma, chiaramente e senza ambiguitą, e si deve
richiedere conferma della volontą di generare la firma.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle
firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione
della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontą del
titolare.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla
valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello
schema nazionale per la valutazione e certificazione
di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10.
Art. 29-septies (R) (Revoca
e sospensione dei certificati qualificati). - 1. Il
certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attivitą del
certificatore;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
dell'autoritą;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare
o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare,
secondo le modalitą previste nel presente decreto;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative
della capacitą del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato puņ, inoltre, essere
revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche
di cui all'articolo 8, comma 2.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della
pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento
della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato
riferimento temporale.
4. Le modalitą di revoca o sospensione sono previste
nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma
2.
Art. 29-octies (R) (Cessazione
dell'attivita). - 1. Il certificatore qualificato
o accreditato che intende cessare l'attivitą deve,
almeno sessanta giorni prima della data di cessazione,
darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, informando senza indugio i titolari dei
certificati da lui emessi specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione
saranno revocati.
2. Il certificatore di cui
al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione
della documentazione da parte di altro certificatore
o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un
certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti
i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui
al comma 1 deve indicare altro depositario del registro
dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione
dell'attivitą del certificatore accreditato tramite
l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.».
Art. 16 - Disposizioni transitorie
1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore
del presente decreto dai soggetti che risultano iscritti
nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Autoritą per
l'informatica nella pubblica amministrazione sono considerati
certificati qualificati.
2. Fino alla completa operativitą dell'elenco di cui
all'articolo 28, comma 6, del testo unico coloro che
intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27
e 28 del medesimo testo unico presso l'Autoritą per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
Art. 17 - Disposizioni finali
1. Le modifiche di cui al presente regolamento apportate
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
GESTIONE
COLLETTIVA DEL RISPARMIO
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 274
Attuazione
della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano
la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM)
(G.U.
7 ottobre 2003, n. 233)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;
Visto
l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista
la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria
2002;
Visto
l'articolo 22 della citata legge n. 14 del 2003, recante
disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici
di delega per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE
e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE
del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia
di taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM);
Visto
il comma 3 del citato articolo 22 recante la previsione
di modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, al fine di
garantire il corretto e integrale recepimento delle
direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE;
Visto
il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
(Modifiche al testo unico della finanza)
1.
Ai fini dell'attuazione delle direttive 2001/107/CE e
2001/108/CE, al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di seguito denominato: «testo unico della finanza»,
approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le modifiche di cui agli articoli
seguenti.
Art.
2.
(Modifiche all'articolo 1 del testo unico della finanza.
Definizioni)
1.
All'articolo 1, comma 1, del testo unico della finanza
le lettere n), o), p), q) e r) sono sostituite dalle
seguenti:
«n)
"gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso:
1)
la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti
con i partecipanti;
2)
la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui
istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto
strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o
immobili;
o) "società di gestione del risparmio"
(SGR): la società per azioni con sede legale
e direzione generale in Italia autorizzata a prestare
il servizio di gestione collettiva del risparmio;
o-bis) "società di gestione armonizzata":
la società con sede legale e direzione generale
in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata
ai sensi della direttiva in materia di organismi di
investimento collettivo, a prestare il servizio di
gestione collettiva del risparmio;
p) "società promotrice": la SGR che svolge
l'attività indicata nella lettera n), numero
1);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attività indicata
nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento,
le SGR, le società di gestione armonizzate, le
SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario
e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di
investimento;».
Art.
3.
(Modifiche all'articolo 4 del testo unico della finanza.
Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)
1.
All'articolo 4 del testo unico della finanza il comma
4 è sostituito dal seguente:
«4.
Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla
CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse ad altre autorità italiane né
a terzi senza il consenso dell'autorità che le
ha fornite».
2.
All'articolo 4 del testo unico della finanza dopo il
comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis.
Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi
extracomunitari è subordinato all'esistenza di
norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a
quelle vigenti in Italia.».Art.
4.
(Modifiche all'articolo 10 del testo unico della finanza.
Vigilanza ispettiva)
1.
All'articolo 10 del testo unico della finanza i commi
3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3.
La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle
autorità competenti di uno Stato comunitario
di effettuare accertamenti presso succursali di SIM,
di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto
Stato ovvero concordare altre modalità per le
verifiche.
4.
Le autorità competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono
ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali
di imprese di investimento, di banche comunitarie e
di società di gestione armonizzate dalle stesse
autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica.
Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono,
la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono direttamente agli accertamenti
ovvero concordano altre modalità per le verifiche.».
Art.
5.
(Modifiche all'articolo 18 del testo unico della finanza.
Soggetti)
1.
All'articolo 18 del testo unico della finanza il comma
2 è sostituito dal seguente:
«2.
Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti
del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma
5, lettera d). Le società di gestione armonizzate
possono prestare professionalmente nei confronti del
pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma
5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro
d'origine.».
Art.
6.
(Modifiche all'articolo 22 del testo unico della finanza.
Separazione patrimoniale)
1.
All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1.
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori
gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli
clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di
investimento, dalla SGR, dalla società di gestione
armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario,
nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti
a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario
e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio
non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario
o nell'interesse degli stessi, né quelle dei
creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario
o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori
dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio
di proprietà di questi ultimi.».
2.
All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma
3 è sostituito dal seguente:
«3.
Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento,
la SGR, la società di gestione armonizzata, l'intermediario
finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo
107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare,
nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari
di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi
titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario
iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del
T.U. bancario, la SGR e la società di gestione
armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio
o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori,
da esse detenute a qualsiasi titolo.».
Art.
7.
(Modifiche all'articolo 30 del testo unico della finanza.
Offerta fuori sede)
1.
All'articolo 30, comma 3, del testo unico della finanza
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate
e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni
di OICR.».
2.
All'articolo 30 del testo unico della finanza il comma
4 è sostituito dal seguente:
«4.
Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107 del T.U. bancario, le SGR e le società di
gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori
sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta
abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari,
le imprese di investimento e le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo
1, comma 5, lettera c).».
Art.
8.
(Modifiche all'articolo 33 del testo unico della finanza.
Attività esercitabili)
1.
L'articolo 33 del testo unico della finanza è sostituito
dal seguente:
«Art.
33 (Attività esercitabili). - 1. La prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata:
a)
alle SGR e alle SICAV;
b)
alle società di gestione armonizzate limitatamente
all'attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera n), n. 2).
2.
Le SGR possono:
a)
prestare il servizio di gestione su base individuale
di portafogli di investimento per conto terzi;
b)
istituire e gestire fondi pensione;
c)
svolgere le attività connesse o strumentali stabilite
dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
d)
prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR
di propria istituzione;
e)
prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera f).
3.
La SGR può affidare specifiche scelte di investimento
a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione
di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del
risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
4.
La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche
funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui
al comma 2 con modalità che evitino lo svuotamento
della società stessa, ferma restando la sua responsabilità
nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato
dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la
CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i
limiti per il conferimento della delega.».
Art.
9.
(Modifiche all'articolo 35 del testo unico della finanza.
Albo)
1.
All'articolo 35 del testo unico della finanza i commi
1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate
che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo
41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato
all'albo.
2.
La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni
all'albo di cui al comma 1.».
Art.
10.
(Modifiche all'articolo 36 del testo unico della finanza.
Fondi comuni d'investimento)
1.
All'articolo 36 del testo unico della finanza il comma
8 è sostituito dal seguente:
«8.
Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate
da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore.
La Banca d'Italia può stabilire in via generale,
sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati
e il valore nominale unitario iniziale delle quote.».Art.
11.
(Modifiche all'articolo 38 del testo unico della finanza.
Banca depositaria)
1.
All'articolo 38, comma 1, del testo unico della finanza
la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a)
accerta la legittimità delle operazioni di emissione
e rimborso delle quote del fondo, nonché la
destinazione dei redditi del fondo;
a-bis)
accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote
del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa
a tale calcolo;».
Art.
12.
(Modifiche all'articolo 39 del testo unico della finanza.
Regolamento del fondo)
1.
All'articolo 39 del testo unico della finanza il comma
3 è sostituito dai seguenti:
«3.
La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e
le sue modificazioni, valutandone in particolare la
completezza e la compatibilità con i criteri
generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.
3-bis.
La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base
all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori
o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento
e le sue modificazioni si intendono approvati in via
generale. Negli altri casi il regolamento si intende
approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione,
la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento
di diniego.».
Art.
13.
(Modifiche all'articolo 40 del testo unico della finanza.
Regole di comportamento)
1.
All'articolo 40 del testo unico della finanza il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1.
Le SGR devono:
a)
operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse
dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del
mercato;
b)
organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio
di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti
e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare
comunque un equo trattamento degli OICR;
c)
adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei
partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e
procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento
dei servizi.».
Art.
14.
(Modifiche al testo unico della finanza.
Operatività all'estero)
1.
Dopo l'articolo 40 del testo unico della finanza, per
ripartire il testo, è inserita la seguente indicazione:
«Capo II-bis - Operatività all'estero».
Art.
15.
(Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza.
Operatività all'estero delle SGR)
1.
L'articolo 41 del testo unico della finanza è sostituito
dal seguente:
«Art.
41 (Operatività all'estero delle SGR). - 1.
Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:
a)
in uno Stato comunitario, in conformità a quanto
previsto dal regolamento indicato al comma 2;
b)
in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
2.
La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con
regolamento:
a)
le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie
concernenti le condizioni e le procedure che devono essere
rispettate perché le SGR possano prestare
negli Stati comunitari le attività per le quali
sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;
b)
le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR
dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari
le attività per le quali sono autorizzate.
3.
Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle
autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza
di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia,
la CONSOB e le competenti Autorità
dello Stato ospitante.».
Art.
16.
(Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza.
Società di gestione armonizzate)
1.
Dopo l'articolo 41 del testo unico della finanza è inserito
il seguente:
«Art.
41-bis (Società di gestione armonizzate). - 1.
Per l'esercizio delle attività per le quali sono
autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie,
le società di gestione armonizzate possono stabilire
succursali nel territorio della Repubblica. Il primo
insediamento è preceduto da una comunicazione
alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità
competente dello Stato di origine. La succursale inizia
l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
2.
Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le
società di gestione armonizzate possono svolgere
le attività per le quali sono autorizzate ai
sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio
della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione
che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorità competente
dello Stato di origine.
3.
La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento le condizioni e le procedure che le società
di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere
nel territorio della Repubblica le attività richiamate
ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o
in regime di libera prestazione di servizi.
4.
Le società di gestione armonizzate che svolgono
le attività di cui al comma 3 nel territorio
della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di
condotta previste all'articolo 40.».
Art.
17.
(Modifiche all'articolo 43 del testo unico della finanza.
Costituzione e attività esercitabili)
1.
All'articolo 43, comma 1, del testo unico della finanza
dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis)
la struttura del gruppo di cui è parte la società
non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della
vigilanza sulla società e siano fornite almeno
le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
comma 5;
f-ter)
venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto, un programma concernente l'attività
iniziale nonché una relazione sulla struttura
organizzativa.».
Art.
18.
(Modifiche al testo unico della finanza.
SICAV che designano una SGR o una società
di gestione armonizzata)
1.
Dopo l'articolo 43 del testo unico della finanza è inserito
il seguente:
«Art.
43-bis (SICAV che designano una SGR o una società
di gestione armonizzata). - 1. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano
per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una
società di gestione armonizzata quando ricorrono
le seguenti condizioni:
a)
sia adottata la forma di società per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b)
la sede legale e la direzione generale della società siano
situate nel territorio della Repubblica;
c)
il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a
quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d)
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità
e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo
13;
e)
i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti
ai sensi dell'articolo 14;
f)
lo statuto preveda:
1)
come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle
proprie azioni;
2)
l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a
una SGR o ad una società di gestione armonizzata
e l'indicazione della società designata. L'affidamento
della gestione a una società di gestione armonizzata
è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione
con le competenti Autorità dello Stato di origine,
al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione
del patrimonio della SICAV.
2.
Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i
commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.».
Art.
19.
(Modifiche all'articolo 45 del testo unico della finanza.
Capitale e azioni)
1.
All'articolo 45, comma 6, del testo unico della finanza
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis)
la possibilità di emettere frazioni di azioni,
fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei
diritti sociali è comunque subordinata al possesso
di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente
capo.».
Art.
20.
(Modifiche all'articolo 50 del testo unico della finanza.
Altre disposizioni applicabili)
1.
All'articolo 50 del testo unico della finanza il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1.
Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente
capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38,
40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo
43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3
e 4.».
Art.
21.
(Modifiche all'articolo 52 del testo unico della finanza.
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari
comunitari)
1.
All'articolo 52 del testo unico della finanza il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1.
In caso di violazione da parte di imprese di investimento
comunitarie, di società di gestione armonizzate,
di banche comunitarie e di società finanziarie
previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico
bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi
del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB,
ciascuna per le materie di propria competenza, possono
ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità,
dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza
dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale
per i provvedimenti eventualmente necessari.».
Art.
22.
(Modifiche all'articolo 58 del testo unico della finanza.
Succursali di imprese di investimento estere
e di società di gestione armonizzate)
1.
All'articolo 58 del testo unico della finanza il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1.
Quando a una impresa di investimento comunitaria o a
una società di gestione armonizzata sia stata
revocata l'autorizzazione all'attività da parte
dell'autorità competente, le succursali italiane
possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo
57, in quanto compatibili.».
Art.
23.
(Modifiche all'articolo 60 del testo unico della finanza.
Succursali di imprese di investimento estere
e di società di gestione armonizzate e non armonizzate)
1.
All'articolo 60 del testo unico della finanza il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1.
Le succursali di imprese di investimento, di società
di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate
in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela
offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine,
a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente
all'attività svolta in Italia.».
Art.
24.
(Modifiche all'articolo 188 del testo unico della finanza.
Abuso di denominazione)
1.
All'articolo 188 del testo unico della finanza il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1.
L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM"
o "società di intermediazione mobiliare"
o "impresa di investimento"; "SGR"
o "società di gestione del risparmio";
"SICAV" o "società di investimento
a capitale variabile"; ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre
in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei
servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva
del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente,
dalle imprese di investimento, dalle società
di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene
al divieto previsto dal presente articolo è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici
a euro diecimilatrecentoventinove.».
Art.
25.
(Disposizioni transitorie)
1.
Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate
o sostituite continuano a essere applicate, in quanto
compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto
legislativo.
SEZIONI
SPECIALIZZATE DI DIRITTO INDUSTRIALE
DECRETO
LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168
Istituzione
di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale
ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello,
a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n.
273, concernente delega al Governo per l'emanazione
di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione
di sezioni dei tribunali specializzate in materia di
proprieta' industriale e intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle
competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Istituzione delle sezioni
1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello
di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni
specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce
che essa non puo' avvenire se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 12 dicembre
2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata
e lo sviluppo della concorrenza.):
«Art. 16. Delega al Governo per l'istituzione
di sezioni dei tribunali specializzate in materia di
proprieta' industriale e intellettuale.
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi diretti ad assicurare una piu' rapida ed
efficace definizione dei procedimenti giudiziari in
materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione
e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita',
disegni e modelli e diritto d'autore nonche' di fattispecie
di concorrenza sleale interferenti con la tutela della
proprieta' industriale e intellettuale, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello
di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni
specializzate a composizione collegiale per la trattazione
delle controversie riguardanti le materie indicate,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne'
incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresi' che nelle materie indicate le
competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente
del tribunale e al presidente della corte d'appello
spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne'
incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla
lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
dal Governo su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie,
il Governo avra' cura di evitare che le sezioni specializzate
di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico
iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente
avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,
il Governo puo' adottare un decreto legislativo volto
a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate
di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli
uffici giudiziari con l'osservanza delle modalita' e
dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1
e 2.».
Art. 2.
Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
1. Le sezioni specializzate in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale sono composte di un numero
di giudici non inferiore a
sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.
Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi
dell'articolo 50-bis, primo comma, n. 3), del codice
di procedura civile, salve le diverse previsioni di
leggi speciali. Il collegio giudicante e' composto da
tre magistrati. Lo svolgimento delle attivita' istruttorie
e' assegnato ad un magistrato componente il collegio.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere
assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale
o della corte d'appello, anche la trattazione di processi
diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione
e decisione dei giudizi in materia di proprieta' industriale
ed intellettuale.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis del codice di
procedura civile:
«Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica
in composizione collegiale.
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento
del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione
e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle
altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta
amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare
e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
e del consiglio di amministrazione, nonche' nelle cause
di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi
amministrativi e di controllo, i direttori generali
e i liquidatori delle societa', delle mutue assicuratrici
e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione
e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione
per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n.
117.
Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale
nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati
dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sa altrimenti
disposto.».
Art. 3.
Competenza per materia delle sezioni
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia
di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali,
internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e
per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni
e modelli e diritto d'autore, nonche' di fattispecie
di concorrenza sleale interferenti con la tutela della
proprieta' industriale ed intellettuale.
Art. 4
Competenza territoriale delle sezioni
1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo
gli ordinari criteri di ripartizione della competenza
territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative
speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono assegnate
alle sezioni specializzate di primo e secondo grado
istituite secondo il seguente criterio:
a) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata),
e Potenza: sono competenti le sezioni specializzate
di Bari;
b) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni
specializzate di Bologna;
c) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro:
sono competenti le sezioni specializzate di Catania;
d) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni
specializzate di Firenze;
e) per i territori ricompresi nel distretto di corte
d'appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate
di Genova;
f) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni
specializzate di Milano;
g) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti
le sezioni specializzate di Napoli;
h) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Palermo e Caltanissetta: sono competenti
le sezioni specializzate di Palermo;
i) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione
distaccata): sono competenti le sezioni specializzate
di Roma;
l) per i territori ricompresi nel distretto di corte
d'appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate
di Torino;
m) per i territori ricompresi nel distretto di corte
d'appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate
di Trieste;
n) per i territori ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata):
sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.
Art. 5.
Competenze del Presidente della sezione specializzata
1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze
riservate dalla legge al Presidente del tribunale e
al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente
delle rispettive sezioni specializzate.
Art. 6.
Norma transitoria
1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo
3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003,
sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate
per la proprieta' industriale ed intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui
all'articolo 3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno
2003, restano assegnate al giudice competente in base
alla normativa previgente.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
SCHEMA
DEL D.D.L.
DI RIFORMA DELLE PROCEDURE
CONSORSUALI
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SCHEMA
DEL CODICE DELLA
PROPRIETA' INDUSTRIALE
NEL TESTO APPROVATO
IN PRIMA LETTURA
DAL CONSIGLIO DEI
MINISTRI IL 10
SETTEMBRE 2004
Scarica
il file in formato .pdf
a cura di RUBINO & RUSSO
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