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Osservatorio Legislativo

1) RITARDI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

2) DISCIPLINA DELLA FIRMA DIGITALE

3) GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

4) SEZIONI SPECIALIZZATE DI DIRITTO INDUSTRIALE

5) SCHEMA DEL D.D.L. DI RIFORMA DELLE PROCEDURE CONSORSUALI

6) SCHEMA DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA LETTURA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 10 SETTEMBRE 2004

7) REGOLAMENTO CONSOB INTERMEDIARI CON NOVITA' APRILE 2005 (scarica il formato .doc)

8) CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (scarica il formato .doc)

9) Tutela del Risparmio: disegno di legge di riforma (scarica il formato .doc)

10) Verso la riforma fallimentare (approvazione decreto legge su competitività) (scarica il formato .doc)

RITARDI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 (in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002 - in vigore dal 7 novembre 2002) - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitą europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o pił decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennitą spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attivitą produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attivitą produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione


1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Art. 2.
Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;

b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;

c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;

e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;

f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

Art. 3.
Responsabilità del debitore


1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.


Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori


1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Art. 5.
Saggio degli interessi


1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.


Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero


1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Art. 7.
Nullità


1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

Art. 8.
Tutela degli interessi collettivi


1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale neicasi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Art. 9.
Modifiche al codice di procedura civile


1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";

b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta nè superiore a centoventi".

3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".

Art. 10.
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192


1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".

Art. 11.
Norme transitorie finali


1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2002.

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

DISCIPLINA DELLA FIRMA DIGITALE

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n.137

Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

(G.U. n. 138 del 17.6.2003 - testo in vigore dal 2.7.2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);
Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa, ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della citata direttiva 1999/93/CE, ed in particolare l'articolo 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre e del 14 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e per la funzione pubblica;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito denominato: «testo unico», č sostituito dal seguente:

«Art. 1(R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivitą amministrativa. Le relative modalitą di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITĄ la carta d'identitą ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalitą prevalente di dimostrare l'identitą personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITĄ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identitą elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di etą;
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualitą personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETĄ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualitą personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione č stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identitą della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualitą di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticitą della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE č un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integritą di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivitą finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa č effettuata mediante sistemi informativi autorizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;
t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identitą dei titolari stessi;
u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste ultime;
v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico;
aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica;
d) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puņ conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
ff) TITOLARE la persona fisica cui č attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica;
gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica;
hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica;
ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonché del presente testo unico;
ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica;
mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica;
nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello pił elevato, in termini di qualitą e di sicurezza;
oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica.».

Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del testo unico le parole: «sentiti l'Autoritą per l'informatica nella pubblica amministrazione», sono sostituite dalle seguenti: «, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica».

Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico č sostituito dal seguente:
«4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attivitą culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti.».

Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico le parole: «mediante l'uso della firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'uso della firma elettronica qualificata».

Art. 5 - Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 12 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 12 (R) (Pagamenti informatici). - 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati č effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.».

Art. 6 - Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del testo unico le parole: «la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.», sono sostituite dalle seguenti: «, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.».

Art. 7 - Modifiche alla rubrica della sezione V del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. La rubrica della sezione V del capo II del testo unico: «Firma digitale» č sostituita dalla seguente: «Firme elettroniche».

Art. 8 - Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti:
«b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;»;
b) la lettera f) č abrogata;
c) la lettera i) č abrogata;
d) le lettere l), m) ed n), sono sostituite dalle seguenti:
«l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validitą del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validitą del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validitą del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilitą al titolare dei dati in esso contenuti.»;
e) la lettera o) č abrogata.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 23 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 23 (R) (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui č apposta o associata.
2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validitą ovvero non risulti revocato o sospeso.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gią a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validitą del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.».

Art. 10 - Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 26 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 26 (R) (Certificatori). - 1. L'attivitą dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea č libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilitą richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attivitą intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.».

Art. 11 - Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 27 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 27 (R) (Certificatori qualificati). - 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilitą organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attivitą di certificazione;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformitą a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integritą e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attivitą, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attivitą al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivitą e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciņ sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivitą ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.».

Art. 12 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Dopo l'articolo 27 del testo unico č inserito il seguente:
«Art. 27-bis (R) (Certificati qualificati). - 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato č un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale č stabilito;
d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;
e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validitą del certificato;
g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilitą di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autoritą fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato puņ inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato č richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puņ essere usato, ove applicabili.».

Art. 13 - Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 28 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 28 (R) (Accreditamento). - 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello pił elevato, in termini di qualitą e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini puņ avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere natura giuridica di societą di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attivitą bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilitą richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4 puņ essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gią nella disponibilitą del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato puņ qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.».

Art. 14 - Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 29 del testo unico č sostituito dal seguente:
«Art. 29 (R) (Vigilanza sull'attivitą di certificazione). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivitą di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.».

Art. 15. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Dopo l'articolo 29 del testo unico sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis (R) (Obblighi del titolare e del certificatore). - 1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati č tenuto inoltre a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivitą professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autoritą,
di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacitą del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;
l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
n) non copiare, nč conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalitą tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticitą delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.
Art. 29-ter (R) (Uso di pseudonimi). - 1. In luogo del nome del titolare il certificatore puņ riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato č qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identitą del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
Art. 29-quater (R) (Efficacia dei certificati qualificati). - 1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.
Art. 29-quinquies (R) (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati). - 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivitą di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attivitą puņ essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione puņ adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 29-sexies (R) (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma). - 1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integritą dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguitą, e si deve richiedere conferma della volontą di generare la firma.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontą del titolare.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
Art. 29-septies (R) (Revoca e sospensione dei certificati qualificati). - 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attivitą del certificatore;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autoritą;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalitą previste nel presente decreto;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacitą del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato puņ, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalitą di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 29-octies (R) (Cessazione dell'attivita). - 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivitą deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attivitą del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.».

Art. 16 - Disposizioni transitorie

1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Autoritą per l'informatica nella pubblica amministrazione sono considerati certificati qualificati.

2. Fino alla completa operativitą dell'elenco di cui all'articolo 28, comma 6, del testo unico coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del medesimo testo unico presso l'Autoritą per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Le modifiche di cui al presente regolamento apportate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO


Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 274

Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

(G.U. 7 ottobre 2003, n. 233)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2002;

Visto l'articolo 22 della citata legge n. 14 del 2003, recante disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il comma 3 del citato articolo 22 recante la previsione di modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
(Modifiche al testo unico della finanza)

1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato: «testo unico della finanza», approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 1 del testo unico della finanza.
Definizioni)

1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico della finanza le lettere n), o), p), q) e r) sono sostituite dalle seguenti:

«n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-bis) "società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) "società promotrice": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);

q) "gestore": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2);

r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 del testo unico della finanza.
Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)

1. All'articolo 4 del testo unico della finanza il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane né a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite».

2. All'articolo 4 del testo unico della finanza dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia.».Art.

4.
(Modifiche all'articolo 10 del testo unico della finanza.
Vigilanza ispettiva)

1. All'articolo 10 del testo unico della finanza i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 18 del testo unico della finanza.
Soggetti)

1. All'articolo 18 del testo unico della finanza il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 22 del testo unico della finanza.
Separazione patrimoniale)

1. All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.».

2. All'articolo 22 del testo unico della finanza il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la SGR, la società di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la SGR e la società di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 30 del testo unico della finanza.
Offerta fuori sede)

1. All'articolo 30, comma 3, del testo unico della finanza la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.».

2. All'articolo 30 del testo unico della finanza il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le SGR e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c).».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 33 del testo unico della finanza.
Attività esercitabili)

1. L'articolo 33 del testo unico della finanza è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (Attività esercitabili). - 1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata:

a) alle SGR e alle SICAV;

b) alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2).

2. Le SGR possono:

a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

b) istituire e gestire fondi pensione;

c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;

d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;

e) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f).

3. La SGR può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.

4. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega.».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 35 del testo unico della finanza.
Albo)

1. All'articolo 35 del testo unico della finanza i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.

2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 36 del testo unico della finanza.
Fondi comuni d'investimento)

1. All'articolo 36 del testo unico della finanza il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.».Art.

11.
(Modifiche all'articolo 38 del testo unico della finanza.
Banca depositaria)

1. All'articolo 38, comma 1, del testo unico della finanza la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo;

a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;».

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 39 del testo unico della finanza.
Regolamento del fondo)

1. All'articolo 39 del testo unico della finanza il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.».

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 40 del testo unico della finanza.
Regole di comportamento)

1. All'articolo 40 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le SGR devono:

a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato;

b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;

c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.».

Art. 14.
(Modifiche al testo unico della finanza.
Operatività all'estero)

1. Dopo l'articolo 40 del testo unico della finanza, per ripartire il testo, è inserita la seguente indicazione: «Capo II-bis - Operatività all'estero».

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza.
Operatività all'estero delle SGR)

1. L'articolo 41 del testo unico della finanza è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Operatività all'estero delle SGR). - 1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:

a) in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;

b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:

a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;

b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate.

3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante.».

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza.
Società di gestione armonizzate)

1. Dopo l'articolo 41 del testo unico della finanza è inserito il seguente:

«Art. 41-bis (Società di gestione armonizzate). - 1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le società di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le società di gestione armonizzate possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40.».

Art. 17.
(Modifiche all'articolo 43 del testo unico della finanza.
Costituzione e attività esercitabili)

1. All'articolo 43, comma 1, del testo unico della finanza dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.».

Art. 18.
(Modifiche al testo unico della finanza.
SICAV che designano una SGR o una società
di gestione armonizzata)

1. Dopo l'articolo 43 del testo unico della finanza è inserito il seguente:

«Art. 43-bis (SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;

e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14;

f) lo statuto preveda:

1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;

2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.

2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.».

Art. 19.
(Modifiche all'articolo 45 del testo unico della finanza.
Capitale e azioni)

1. All'articolo 45, comma 6, del testo unico della finanza dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.».

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 50 del testo unico della finanza.
Altre disposizioni applicabili)

1. All'articolo 50 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3 e 4.».

Art. 21.
(Modifiche all'articolo 52 del testo unico della finanza.
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari)

1. All'articolo 52 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.».

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 58 del testo unico della finanza.
Succursali di imprese di investimento estere
e di società di gestione armonizzate)

1. All'articolo 58 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.».

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 60 del testo unico della finanza.
Succursali di imprese di investimento estere
e di società di gestione armonizzate e non armonizzate)

1. All'articolo 60 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.».

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 188 del testo unico della finanza.
Abuso di denominazione)

1. All'articolo 188 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "società di gestione del risparmio"; "SICAV" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.».

Art. 25.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

SEZIONI SPECIALIZZATE DI DIRITTO INDUSTRIALE

DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;
Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Istituzione delle sezioni

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.):
«Art. 16. Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi diretti ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresi' che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.».

Art. 2.
Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

1. Le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a
sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante e' composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attivita' istruttorie e' assegnato ad un magistrato componente il collegio.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprieta' industriale ed intellettuale.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis del codice di procedura civile:
«Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche' nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sa altrimenti disposto.».

Art. 3.
Competenza per materia delle sezioni

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale.

Art. 4
Competenza territoriale delle sezioni

1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono assegnate alle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il seguente criterio:
a) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni specializzate di Bari;
b) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna;
c) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni specializzate di Catania;
d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze;
e) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;
f) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;
g) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di Napoli;
h) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo;
i) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Roma;
l) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;
m) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;
n) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.

Art. 5.
Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6.
Norma transitoria


1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.

Art. 7.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

SCHEMA DEL D.D.L. DI RIFORMA DELLE PROCEDURE CONSORSUALI

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SCHEMA DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA LETTURA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 10 SETTEMBRE 2004

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