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Magazzino
di Giurisprudenza
CONTRATTI
BANCARI: clausole vessatorie
Corte
d'appello di Roma
Sezione II
civile
Sentenza
24 settembre 2002
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto
di citazione notificato il 17 dicembre 1997, il Movimento
Federativo Democratico conveniva dinanzi al tribunale
di Roma l'Associazione Bancaria italiana - ABI, nonché
la banca Fideuram s.p.a. e la Banca Popolare di Milano
s.c.r.l., per ottenere l'accertamento dell'abusività
delle clausole - contestualmente elencate - predisposte
dalla prima come condizioni generali di contratto; e
per l'effetto, inibirne l'utilizzazione, sia nei rapporti
futuri sia in quelli pendenti, con ordine alle convenute
di rettificarle mediante lettera circolare da indirizzare
alla clientela e pubblicazione integrale, o per estratto,
della sentenza su quotidiani nazionali.
Costituitasi
ritualmente l'ABI, eccepiva la carenza di legittimazione
attiva del Movimento Federativo Democratico, perché
privo del requisito di rappresentatività della generalità
dei consumatori, anche ai sensi della legge n. 281/98.
Ancora in
via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione
passiva, deducendo di non essere associazione di professionisti
utilizzatrice delle condizioni generali contratto, in
quanto priva di un interesse proprio, come associazione
di categoria.
Nel merito,
contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, opponendosi
anche alla richiesta, di natura emulativa, di pubblicazione
del richiesto provvedimento su tre giornali.
Anche le
convenute Banca Popolare di Milano e Banca svolgevano
deduzioni ed eccezioni analoghe.
In sede di
memorie autorizzate ex articolo 183 cod. procedura civile,
il Movimento Federativo Democratico rinunziava alla
contestazione di varie clausole.
All'udienza
del 3 marzo 1999, fissata ex articolo 184 c.p.c., interveniva
in giudizio il Comitato Consumatori Altroconsumo, ai
sensi dell'articolo 105 c.p.c., facendo proprie le conclusioni
svolte dall'attore. Anche nei suoi confronti le convenute
eccepivano la carenza di legittimazione attiva, per
difetto di rappresentatività, e la tardività dell'intervento.
Con sentenza
21 gennaio 2000 il tribunale di Roma, ritenuta la legittimazione
attiva, sia del Movimento Federativo Democratico sia
del Comitato Consumatori Altroconsumo, trattandosi di
associazioni rappresentative di interessi diffusi dei
consumatori, non soggette, ai fini dell'azione inibitoria
prevista da norma speciale (art. 1469 sexies c.c.),
ai precisi requisiti indicati dalla legge generale 281/98
(oltretutto entrata in vigore dopo l'instaurazione e
perfino la fase di discussione della causa); ritenuta
la legittimazione passiva dell'Associazione Bancaria
ltaliana, alla luce della direttiva CEE, che all'art.
7 faceva riferimento anche alle associazioni di professionisti
che raccomandano l'inserzione di clausole, pur senza
stipulare contratti con i consumatori; ritenuta l'ammissibilità
dell'intervento del Comitato Consumatori Altroconsumo
- definito adesivo autonomo o litisconsortile - perché
non soggetto a termine di preclusione, ex articolo 268
c.p.c., se non per l'attività istruttoria, nella specie
non svolta; accoglieva, in misura pressoché integrale,
la domanda delle associazioni dei consumatori, dichiarando
abusive le clausole indicate nell'atto di citazione
con i numeri dure, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 23, 24, 31,
32, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
56, 58, 59, 62, 66, 72, 77 e 78, inibendone l'uso sia
nei rapporti pendenti, sia in quelli futuri. Rigettava
invece l'impugnazione delle clausole destinate a disciplinare
rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori
e di quelle non più inserite come condizioni generali
nei contratti di apertura di credito. Ordinava inoltre
di dare notizia della sentenza a tutte le imprese associate
a mezzo lettera circolare e di pubblicare il dispositivo
su tre quotidiani. Compensava per la metà le spese di
giudizio.
Avverso la
sentenza proponevano separato appello la Banca Fideuram,
la Banca Popolare di Milano e l'Associazione Bancaria
ltaliana, con atti di citazione notificati il 21 settembre
2000.
Deducevano
che erroneamente il tribunale aveva ritenuto la rappresentatività
delle due associazioni, attrice e intervenuta, sulla
base del principio che la legge 281/98 non fosse applicabile
alla fattispecie, perché successiva all'introduzione
del giudizio: senza tener conto che le condizioni dell'azione
devono essere verificate alla luce della legge vigente
al momento della decisione. Inoltre, tale legge doveva
essere interpretata come integrativa di altra norma
speciale contenuta nella legge 56/1996 e quindi valeva
ad introdurre i requisiti della legittimazione attiva
straordinaria e collettiva di cui all'articolo 1469
sexies c.c. La diversa impostazione seguita dal tribunale
conduceva inevitabilmente ad una valutazione discrezionale,
e perciò stesso arbitraria della rappresentatività,
da parte del giudice; tanto più perniciosa, in quanto
funzionale ad un'azione inibitoria generale e astratta,
di carattere eccezionale, gravida di conseguenze per
la parte soccombente e il mercato in genere. Deducevano
altresì l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento
in causa del Comitato Consumatori Altroconsumo. Nel
merito, censuravano le statuizioni di vessatorietà delle
clausole, singolarmente considerate.
Costituendosi
ritualmente la Cittadinanzattiva (già Movimento Federativo
Democratico) e il Comitato Consumatori Altroconsumo
chiedevano il rigetto del gravame.
La causa
passava in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza
del 5 marzo 2002, in epigrafe riportate.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1) LEGITTIMAZIONE
ATTIVA
Natura pregiudiziale
ha l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
Cittadinanzattiva e del Comitato Consumatori Altroconsumo.
Al riguardo,
si pone, innanzitutto il problema ermeneutico se tra
la norma di cui all'art. 1469 sexies e la disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti introdotta
con la legge 30 luglio 1998, n. 281, con particolare
riguardo all'art. 5, introduttivo dell'elenco delle
associazioni dei consumatori degli utenti rappresentative
a livello nazionale, che ex art. 3 godono della legittimazione
ad agire, intercorra un rapporto di concorso reale -
ed eventualmente conflittuale - o apparente.
Non si può
sciogliere il nodo utilizzando la ratio decidendi del
Tribunale, che ha attribuito alla lex posterior natura
generale e quindi inidonea a derogare alla lex specialis
codicistica o ad emendarla.
L'argomento,
già prima facie, non è condivisibile per l'impossibilità
di riconoscere alla normativa del codice valore speciale.
Si tratta, per contro, sotto il profilo sistematico,
della fonte generale per eccellenza.
È invece
la comparazione del contenuto che porta ad escludere
ogni efficacia integrativa, con carattere di esclusività,
della legge 281/1998. Intanto, il suo oggetto è significativamente
più ampio, investendo tutti i diritti fondamentali dei
consumatori e degli utenti, elencati all'art. 1, secondo
comma, e relativi:
a) alla tutela
della salute,
b) alla sicurezza
e qualità dei prodotti e servizi,
c) ad un'adeguata
informazione e ad una corretta pubblicità,
d) all'educazione
al consumo,
e) alla correttezza,
trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti
beni e servizi,
f) alla promozione
e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario
e democratico tra i consumatori e gli utenti,
g) all'erogazione
di servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza.
Come si vede,
una gamma ad ampio spettro di previsioni di cui solo
quella sub e) può ricondursi al contratto tra professionisti
e consumatori, e dunque alla tutela contro clausole
vessatorie, in concorso con l'articolo 1469 bis e seguenti
c.c.
L'argomento,
occorre riconoscere, non è ancora decisivo, perché ben
potrebbe una legge più ampia ridisegnare limiti e presupposti
di un istituto preesistente.
È comunque
da escludere che la legge 281/98 sia di interpretazione
autentica: per la non coincidenza di contenuto e inoltre
perché l'art. 3, quinto comma, introduce sicuramente
novità anche procedurali, quale il presupposto di procedibilità
rappresentato dalla richiesta di cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti,
comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ed inutile decorso del termine dilatorio di quindici
giorni.
Affermare
che i requisiti introdotti disciplinino le azioni inibitorie
già intraprese significa, in concreto, negare la procedibilità
di quelle non ancora concluse prima dell'entrata in
vigore della l. 281/98 (in pratica, tutte), per l'impossibilità
che esse rispecchino sia il presupposto soggettivo dell'iscrizione
nell'elenco speciale, sia quello oggettivo di procedibilità
testé ricordato.
Poiché è
da escludere che l'articolo 1469 sexies non sia stato
esecutivo, se non a seguito della disciplina introdotta
dalla legge 281/1998 (e del regolamento del ministro
dell'industria previsto all'art. 5, secondo comma),
ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni
rappresentative a livello nazionale - a pena di vacatio
legis - si deve ritenere che la nuova disciplina abbia
valore solo per il futuro, e cioè per azioni di proposizione
successiva alla sua entrata in vigore.
Né si può
contrastare tale conclusione, configurando la presenza
dei requisiti soggettivi come condizione dell'azione,
da verificare al momento della decisione e non al momento
della introduzione del giudizio.
L'argomento,
in linea di principio, è esatto, ma porta a conclusione
contraria alla tesi delle appellanti. Nel senso, cioè,
che la condizione dell'azione può non sussistere al
momento dell'editio actionis e nondimeno efficacemente
sopraggiungere prima della decisione (a differenza del
presupposto processuale). Ma non nel senso inverso,
che la legittimità di una domanda giudiziale venga meno
per effetto di ius superveniens, d'efficacia retroattiva
(tempus regit actum); salva, s'intende, un'espressa
disposizione in tal senso.
Il sistema
è, anzi, pieno di esempi dell'irrilevanza di mutamenti
in fatto e diritto nelle more del giudizio; espressione,
del resto, del generalissimo principio di cui all'art.
11 disp. sulla legge in generale (cfr., a mero titolo
esemplificativo, art. 5 c.p.c.; art. 111 c.p.c. che
disciplina l'ipotesi più frequente di perpetuatio legitimationis.
Per non parlare di molti altri esempi sparsi, quale
l'irrilevanza della riduzione della quota sociale al
di sotto della proporzione prevista ai fini della legittimazione
attiva nel corso del procedimento ex art. 2409, secondo
l'opinione prevalente.
Non senza
dire che la perdita ex post della legittimazione, come
effetto legale di una norma espressa, sarebbe passibile
di incostituzionalità.
Alla luce
di questi rilievi si deve concludere che nell'intervallo
temporale tra le due normative, era demandato al giudice
l'accertamento incidentale della rappresentatività concreta
dell'associazione dei consumatori quale titolo di legittimazione
per l'esercizio dell'azione inibitoria. Con quel tanto
di empirismo critico - meno usuale che in altri ordinamenti,
ma non certo eccezionale - che si riscontra nel sistema
anche in fattispecie analoghe: quale, ad es., in tema
di legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste
ex art. 18 l. 8 Luglio 1986, n. 349 (cfr. Consiglio
di Stato, 7 febbraio 1996, n. 182, secondo cui il potere
di individuazione del ministro dell'ambiente, ai sensi
dell'art. 13 l. cit. non esclude il concorrente potere
del giudice di accertare caso per caso la legittimazione
della singola associazione ad impugnare provvedimenti
lesivi d'interessi ambientali); o, in tema di (maggiore)
rappresentatività dei sindacati ai fini dell'azione
ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori (non sempre
ancorata al solo dato numerico: C. Cost. 19 ottobre
1988, n. 975); o, infine, in prospettiva più lata, tutte
le volte che si debba dare concretezza interpretativa
ad una clausola generale.
In un istituto
processuale di natura eccezionale nel nostro ordinamento,
costruito sulla falsariga dell'azione negatoria in difesa
della proprietà, era prevedibile una progressiva tipizzazione
soggettiva, legata peraltro all'ampliamento della legittimazione
attiva anche nell'ambito di stati membri della comunità
diversi da quello di appartenenza dell'associazione
attrice: obiettivo perseguito dalla direttiva 19 maggio
1998, n. 27, di cui la legge-quadro sui diritti dei
consumatori 30 luglio 1998, n. 281, successivamente
emendata dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n.
124, può dirsi l'attuazione.
Al presente,
certo, si può davvero parlare di numero chiuso dei soggetti
abilitati ad esperire tale rimedio, attraverso l'indicazione
di rigidi requisiti (art. 5 legge 281/1998) e dell'iscrizione
nell'elenco delle associazioni dei consumatori degli
utenti rappresentative a livello nazionale presso il
ministero dell'industria e del commercio.
Ciò non toglie
che nulla delle ricordate disposizioni nazionali e comunitarie
autorizza ad assegnare loro valore retroattivo, emendativo
o integrativo dell'art. 1469 sexies: con la conseguenza
che i requisiti di rappresentatività nella fattispecie
in esame non possono che essere valutati sulla base
del nudo enunciato della norma codicistica e cioè di
un indice di rappresentatività a maglie larghe, idoneo
solo ad escludere con certezza l'azione inibitoria (quasi)
individuale o comunque di associazioni prive di alcuna
seria rappresentatività; ad es. perché senza apprezzabile
partecipazione soggettiva o radicamento generale sul
territorio.
D'altra parte,
nel regime transitorio antecedente all'entrata in vigore
della l. 281/98, il paventato rischio di azioni avventurose
da parte di soggetti poco responsabili, suscettibili
di turbare il mercato, appare non poco enfatizzato.
Ove l'azione sia infondata, nessun effetto sostanziale
si ripercuoterà sulla massa dei contratti stipulati
in base a clausole legittime. E un filtro preventivo
adeguato sarà costituito, soprattutto per le associazioni
meno solide e rappresentative, dal rischio della soccombenza,
comportante un onere rilevante di spese processuali,
in considerazione del valore, di norma elevato, della
causa.
In ogni caso,
va comparato il rischio predetto con quello ben più
grave di lasciare sostanzialmente senza tutela adeguata
il consumatore singolo, per il quale una volta stipulato
il contratto, con il suo apparato insidioso di condizioni
generali, diventa poco agevole risalire la china con
un'iniziativa giudiziaria.
Ciò premesso,
appaiono congrui e condivisibili i criteri di valutazione
adottati dal tribunale di Roma per affermare la rappresentatività
del Movimento Federativo Democratico e del Comitato
di consumatori Altroconsumo. Essi consistono in particolare
nell'oggetto statutario (che prevede la tutela degli
interessi dei consumatori), nella partecipazione ad
organismi pubblici (Consulta dei consumatori, e poi
il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti),
e - da ultimo ma non per ultimo - nel reiterato riconoscimento
della loro rappresentatività da parte di giudici di
merito.
Parametri,
che appaiono consoni alla direttiva 5 aprile 1993, n.
13 del consiglio della Comunità europea, che, nella
premessa, delinea in termini ampi la legittimazione
attiva ("considerando che le persone o le organizzazioni
che in base alla legge di uno Stato membro hanno un
interesse legittimo a tutelare il consumatore devono
avere la possibilità di avviare un procedimento in merito
alle clausole contrattuali redatte in vista di una loro
inserzione generalizzata nei contratti stipulati con
consumatori e in particolare in merito alle clausole
abusive, davanti a un'autorità giudiziaria un organo
amministrativo competente a decidere dei reclami o a
iniziare adeguate azioni giudiziarie..."). Ribadita,
all'art. 7, con riferimento perfino a persone, oltre
che ad organizzazioni, se titolari del predetto interesse
legittimo.
2) LEGITTIMAZIONE
PASSIVA
Per quanto
riguarda l'eccepita carenza di legittimazione passiva
dell'Associazione Bancaria ltaliana, occorre por mente
al citato art. 7 della Direttiva che al terzo comma
identifica il requisito in capo a "più professionisti
dello stesso settore economico o associazioni di professionisti
che utilizzano o raccomandano l'inserzione delle stesse
clausole contrattuali generali o di clausole simili".
Sebbene all'articolo
1469 sexies il verbo "raccomandare" non figuri
più, è da escludere che l'omissione sia espressione
di una precisa mens legis di limitare la legittimazione
passiva ai soli soggetti contraenti. È più probabile
che nella locuzione codicistica, con il verbo "utilizzare"
sia già implicita l'inclusione di quelle associazioni
rappresentative che - come nella specie l'ABI - non
si limitino a diffondere la conoscenza delle condizioni
generali, esprimendo un parere positivo di utilizzabilità;
ma le elaborino, esse stesse. Né è seriamente contestabile
l'autorevolezza della raccomandazione, rivelata perfino
a livello terminologico dalla definizione corrente di
norme bancarie uniformi - fino ad un recente passato
ritenute raccolta di usi, con autentico valore normativo
- dotate di costante efficacia conformativa dei contratti
stipulati dal ceto bancario.
Si può quindi
concludere che la legittimazione passiva dell'ABI risulta
perfettamente simmetrica a quella delle associazioni
dei consumatori; con in più il carattere monopolistico
della rappresentanza del settore.
3) INTERVENTO
Comune alle
tre appellanti è la reiterazione dell'eccezione di inammissibilità,
per tardività, dell'intervento del Comitato consumatori
Altro consumo.
Sul punto,
il tribunale ha disatteso l'opinione dottrinaria richiamata
a sostegno; che vuole emendato il regime dell'intervento
in giudizio in dipendenza del sistema di preclusioni
adottato con la novella 353/90: con la conseguenza che
la possibilità dell'intervento prima che vengano precisate
le conclusioni (articolo 268, primo comma, c.p.c.) troverebbe
applicazione solo in tema di intervento adesivo dipendente,
ad adiuvandum.
Per contro,
il tribunale, pur definendo adesivo autonomo, o litisconsortile,
l'intervento del Comitato consumatori, comportante un
ampliamento del thema decidendum, ha osservato che,
a differenza di quanto stabilito nel rito del lavoro
(art. 419), l'art. 268 non prevede un termine per l'intervento
correlato alla costituzione (tempestiva) del convenuto,
ma l'ammette fino al momento della precisazione delle
conclusioni. E anzi, anche in appello (art. 344) - sia
pure nel concorso dei presupposti che autorizzerebbero
l'opposizione di terzo ex art. 404 - pur se esso si
risolve in una domanda nuova, in tesi generale inammissibile
(art. 345). Secondo il tribunale quindi l'eventuale
preclusione riguarderebbe solo l'attività istruttoria,
ma non quella assertoria: opinione in linea con un precedente
della suprema corte (Cass. 14 maggio 1999, n. 4771).
In contrario,
assumono gli appellanti che l'art. 268, primo comma,
è stato riformato con la l. 353/90, sostituendosi all'espressione
"finché la causa non sia rimessa dal giudice istruttore
al collegio" quella "sino a che non vengano
precisate le conclusioni".
Quest'ultima
locuzione identificherebbe, dunque, il momento preclusivo
con il termine finale per la modificazione delle conclusioni,
ai sensi dell'articolo 183, quarto comma.
Il motivo
è infondato.
In primo
luogo, nessun valore decisivo si può assegnare all'emendamento
sopra trascritto, che è conseguenza immediata della
modifica della composizione necessariamente collegiale
del tribunale; e quindi, della normale inesistenza di
un'udienza di spedizione a sentenza dinanzi al collegio.
È quindi logico che si sia spostato il termine per l'intervento
a quello in cui il giudice monocratico, precisate dalle
parti le conclusioni (art. 189 c.p.c.), trattiene la
causa in decisione, assegnando i termini per il deposito
della comparsa conclusionale e della memoria di replica,
con cui si possono solo motivare le conclusioni già
assunte; ma non modificarle, né tanto meno introdurre
domande nuove.
Ciò premesso,
limitarsi alla lettura del dato testuale dell'art. 268
c.p.c., alla luce del regime rigido di preclusioni,
significherebbe rendere inammissibile l'intervento litisconsortile
- quale senza dubbio è quello del Comitato Consumatori
Altroconsumo - dopo la prima udienza, se non addirittura
entro i termini per la tempestiva costituzione del convenuto
(art. 166 e 167 c.p.c.), visto che l'atto d'intervento
di questo tipo contiene appunto una domanda nuova.
Il che, in
tesi generale, equivarrebbe ad abrogare l'istituto ex
art. 105, primo comma, c.p.c., senza che alcuna disposizione
espressa della Novella 353/90, al di là del ricordato
ritocco cosmetico di coordinamento, abbia emendato l'art
268. Ed è appena il caso di aggiungere che, nella pluridecennale
esperienza anteriore alla riforma nessuno aveva mai
dubitato che l'intervento potesse avvenire fino alla
chiusura dell'istruttoria, sebbene anche allora fossero
inammissibili domande nuove.
Il conflitto
di norme dev'essere dunque risolto sulla base della
ratio decidendi del ricordato precedente (Cass. 14 -5-1999,
n. 4771), fatta propria dal tribunale, e considerare
rituale e tempestivo, perché anteriore alla precisazione
delle conclusioni ex art. 189 c.p.c, l'intervento adesivo
principale del Comitato dei Consumatori Altroconsumo,
limitatosi ad una attività assertiva, perfettamente
conforme a quella dell'ex Movimento Federativo Democratico,
senza formulazione di istanze probatorie. In questo
caso, infatti, né vi è sacrificio del diritto alla difesa
della controparte - cui sarebbero precluse attività
consentite all'intervenuto, con una diseguaglianza foriera
di dubbi di legittimità costituzionale (C. Cost. 23
luglio 1997, n. 260) - né reale allargamento del thema
decidendum ,rispetto alle domande ed eccezioni tempestivamente
proposte, se non limitatamente alla verifica della legittimazione
stessa dell'intervenuto; che però è connaturale ed ineliminabile
in ogni tipo di partecipazione al processo. Al riguardo
è inequivoco il tenore delle conclusioni precisate nella
comparsa d'intervento (...voglia il tribunale adito
accogliere le conclusioni... così come dedotte nell'atto
di citazione introduttivo del presente giudizio notificato
dal Movimento Federativo Democratico all'associazione
bancaria italiana, alla Banca Popolare di Milano e alla
Banca Fideuram e precisate nel successivo atto ex articolo
183 c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte
e fatte proprie dall'interveniente...").
Pertanto
l'intervento in giudizio del Comitato Consumatori Altroconsumo
è rituale e legittimo.
4) ONERE
DELLA PROVA
Nella disamina
dei motivi di merito, occorre premettere che talune
censure sono comuni alle tre appellanti, mentre altre
sono svolte singolarmente; talune investono profili
generali della sentenza, altre hanno riguardo invece
a statuizioni concernenti specifiche clausole.
Carattere
generale ha il quarto motivo d'appello svolto dall'Associazione
Bancaria Italiana, con cui viene dedotta la mancanza
di prova dell'effettiva vessatorietà, caso per caso.
Sarebbe quindi erronea la statuizione del tribunale
che ha ritenuto non necessaria tale prova, una volta
assolto l'onere di identificazione delle clausole impugnate,
in considerazione del potere del giudice di rilevare
d'ufficio l'abusività.
Secondo l'appellante
la prova deve essere invece fornita in termini più rigorosi
proprio in sede di inibitoria collettiva, giacché la
condanna pronunziata ex art. 1469 sexies impedirebbe
il ricorso alla clausola in qualunque rapporto con la
clientela, senza alcun riguardo alle circostanze del
singolo caso. Per di più, mentre l'accoglimento dell'inibitoria
comporterebbe una condanna definitiva per il professionista,
il rigetto non pregiudicherebbe il diritto del singolo
consumatore di far valere la vessatorietà nel caso concreto.
Il motivo
è infondato.
Esso parte
anzitutto dall'affermazione erronea in diritto, consistente
nell'assegnare alla sentenza di accoglimento dell'azione
inibitoria una portata invalidante assoluta: tale, da
non legittimare in alcun caso l'uso della clausola dichiarata
abusiva.
In senso
contrario, si osserva come l'azione inibitoria, di natura
generale e astratta, porti, in caso di accoglimento,
al divieto di utilizzarla nel corpo delle condizioni
generali predisposte dall'imprenditore: e cioè in quel
reticolo di disposizioni accessorie, spesso di assai
incisiva portata regolamentare, cui il cliente è assoggettato
nel momento stesso in cui stipula il contratto e sul
quale non ha, per l'ordinario, alcun reale potere di
negoziato.
Nulla vieta,
per contro, che anche una clausola giudicata abusiva
venga reinserita nel singolo contratto e possa ivi risultare
legittima in sede di sindacato giudiziale se sia diventata
oggetto di trattativa individuale (art. 1469 ter, quarto
comma); o risulti, in concreto, bilanciata da vantaggi
compensativi, tali da escludere nell'economia generale
del contratto quel significativo squilibrio che costituisce
la vera anomalia contra ius.
In altri
termini, i due giudizi si muovono su piani parzialmente
diversi, e lo stesso accoglimento dell'azione inibitoria
non determina, come detto, la nullità assoluta, nunc
et semper, delle clausole - che, nel concorso di circostanze
specifiche del caso concreto, potranno ben essere inserite
ancora nel contratto tra professionista e consumatore
- ma solo rende illegittima e proibisce la loro inserzione
automatica a titolo di condizioni generali (art. 1341,
primo comma).
Per quanto,
infatti, lo squilibrio sanzionato sia sempre di carattere
normativo e non economico, pure, nel successivo apprezzamento
del caso singolo, non si potrà non tener conto, diversamente
che nell'azione inibitoria astratta, del rilievo che
ciò che è abusivo ad un prezzo può essere perfettamente
equo ad un altro; e che comunque anche la clausola inibita
in via generale può essere efficacemente rinegoziata
dai contraenti.
Ciò che quindi
si persegue con l'azione inibitoria (novità legislativa
sul modello della class action di common law) è la limitazione
del potere di conformazione negoziale, eteronomo rispetto
alla galassia atomistica di consumatori deboli, che
conserverebbero solo la discrezionalità nell'an, di
fronte a testi contrattuali dettati negli aspetti più
rilevanti.
Contenuto
del giudizio inibitorio, nel caso di specie, caratterizzato
dall'ambito d'applicazione praticamente illimitato delle
clausole impugnate, è quindi una valutazione astratta
che ponga a raffronto la tipicità legale con la tipicità
sociale del contratto, corredato delle sue (indefettibili)
condizioni generali.
È vero, come
sostengono le appellanti, che non ogni difformità dal
paradigma legale è fonte di illegittima abusività.
Ma ciò non
toglie che, in sede d'inibitoria, le deviazioni dal
modello legale (che nei contratti nominati già presuppone
un equo bilanciamento, da parte del legislatore, dei
contrapposti interessi), devono trovare una ratio giustificativa,
funzionale alla causa del contratto, e non essere, per
contro, mera manifestazione di rendita di posizione,
ad esclusivo vantaggio del contraente forte. Alla luce
di tale inquadramento concettuale di un'azione di portata
generale ed astratta, non sussiste un onere di provare
fatti specifici costitutivi del diritto alla tutela
di legge, secondo il principio generale di cui all'articolo
2697 c.c.; bensì solo quello di allegare la clausola
sospetta, da porre in relazione con la disciplina legale
dello specifico contratto.
5) VESSATORIETÀ
PER POCA CHIAREZZA
Con il quinto
motivo l'Associazione bancaria italiana censura la sentenza
nella parte in cui avrebbe stabilito un'equazione tra
poca chiarezza e vessatorietà di molte clausole, dopo
aver ritenuto impossibile legittimarle con una interpretazione
di favore per il contraente, ammissibile solo in sede
di giudizio individuale.
La censura
è infondata.
È vero che
l'art. 1469 quinquies sancisce l'inefficacia delle clausole
considerate vessatorie ai sensi dei precedenti articoli
1469 bis e 1469 ter, senza fare espresso riferimento
anche all'art. 1469 quater, secondo il quale "nel
caso di contratti di cui tutte le clausole o talune
clausole siano proposte al consumatore per iscritto,
tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro
e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una
clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al
consumatore".
Ma tale omissione
non ha il significato di una esclusione. Nel sottosistema
dei contratti del consumatore, la trasparenza è anzi
uno strumento per il raggiungimento dell'equilibrio
delle prestazioni contrattuali e rappresenta la soglia
minimale al di sotto della quale la clausola dev'essere
senz'altro espunta, anche se attenga alla determinazione
dell'oggetto e all'adeguatezza del corrispettivo dei
beni e servizi: elementi, normalmente sottratti al giudizio
di vessatorietà (articolo 1469 per secondo comma). Salva,
s'intende, la più radicale sanzione della nullità per
indeterminabilità assoluta (artt. 1346 e 1418, secondo
comma, c.c.).
Alla luce
di questa premessa non v'è motivo per escludere dall'oggetto
dell'azione inibitoria il sindacato di trasparenza.
L'azione
di cui all'art. 1469 sexies infatti è prevista per inibire
"l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività
ai sensi del presente capo", senza alcuna limitazione:
incluso quindi il difetto di chiarezza e comprensibilità
(anticamera, secondo l'id quod plerumque accidit, di
applicazioni vessatorie). Il precetto di cui all'art.
1469 quater, primo comma, non può esser letto separatamente
dalla disciplina complessiva , ne tanto meno sterilizzato
al rango di lex imperfecta.
È la stessa
evoluzione testuale di questa norma a dimostrarlo.
L'inutilizzabilità,
in sede di azione inibitoria generale, della regola
di interpretazione contro l'autore - che è il correttivo
ermeneutico contestualmente delineato all'art. 1469
quater per le clausole ambigue, precostituite dal professionista
- era espressamente prevista della direttiva 93/13 CEE
del 5 aprile 1993: "... questa regola di interpretazione
non è applicabile nell'ambito delle procedure previste
all'articolo 7, paragrafo 2". E cioè, proprio nell'ambito
delle azioni inibitorie generali: lasciando quindi intendere
che il requisito della trasparenza dovesse far parte
del loro oggetto (art. 7: "Gli stati membri, nell'interesse
dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono
a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare
l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati
tra un professionista e dei consumatori. I mezzi di
cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano
a persone o organizzazioni, che a norma del diritto
nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare
i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale,
le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi
competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali,
redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere
abusivo...").
Che l'omissione
nella legge italiana non fosse dovuta a consapevole
modifica è dimostrato dall'inserimento successivo del
terzo comma dell'art. 1469 quater con la legge comunitaria
(21 dicembre) 1999 (n. 526) art. 25, secondo comma ("La
disposizione di cui al secondo comma non si applica
nei casi di cui all'art.1469-sexies"). L'emendamento
è tanto più significativo, in quanto giunto al termine
di un serrato contraddittorio tra la Commissione europea
- che con parere motivato del 18 dicembre 1998 aveva
denunziato il non corretto recepimento della direttiva
93/13 - e il governo italiano. Uno dei punti controversi
riguardava proprio il fatto che per potere intentare
l'azione inibitoria avverso clausole contrattuali non
redatte in modo chiaro e comprensibile, al fine di ottenerne
l'eliminazione, era necessario il recepimento, secondo
la Commissione, dell'ultima proposizione dell'articolo
5 della direttiva ("... questa regola di interpretazione
non è applicabile nell'ambito delle procedure previste
dall'articolo 7, paragrafo 2").
Confermata
l'ammissibilità dell'azione inibitoria delle clausole
oscure o ambigue, si deve ribadire che anche in questo
caso la valutazione giudiziale ex art. 1469 sexies va
fatta in base a parametri esclusivamente formali ed
astratti. Altro è infatti l'azione inibitoria generale
e altro il giudizio individuale. Il quale, come potrebbe
salvare clausole "prima facie" abusive, se
risulti, ad esempio, che siano state oggetto di trattativa
individuale (art. 1469 ter, quarto comma), così potrebbe
sanare l'apparente oscurità della clausola con il ricorso
ai consueti criteri legali d'esegesi (art. 1362 e segg.
c.c.).
6) IL
CANONE DI BUONA FEDE
La Banca
Popolare di Milano critica anche (atto d'appello, pag.
29) il rilievo dato dal tribunale al solo accertamento
del significativo squilibrio dei diritti degli obblighi
a carico del consumatore; restando irrilevante, in sede
decisoria, l'accertamento della contrarietà della clausola
alla buona fede oggettiva.
Ad avviso
dell'appellante l'articolo 1469 bis con la locuzione
"malgrado la buona fede" intende affiancare
al requisito oggettivo del significativo squilibrio
anche quello della violazione della regola di correttezza
(buona fede oggettiva). Sarebbe quindi configurato un
concorso di presupposti, e il difetto dell'uno o dell'altro
precluderebbe la sanzione d'inefficacia.
Quest'interpretazione
non può essere condivisa.
Essa urta,
già prima facie, con il significato lessicale delle
parole, che costituisce il parametro fondamentale dell'interpretazione
della legge (art. 12, disp. sulla legge in generale).
In particolare, la preposizione, "malgrado"
ha, dal punto di vista grammaticale, valore avversativo
o concessivo.
In concreto,
"malgrado la buona fede" significa "nonostante
la buona fede"; "pur sussistendo la buona
fede": e cioè, che la buona fede soggettiva non
esime dalla sanzione legata all'elemento oggettivo del
significativo squilibrio contrattuale, che resta dunque
l'elemento decisivo della fattispecie.
Non possono
quindi essere condivisi tentativi di forzatura del dato
letterale, mediante il recupero della buona fede oggettiva,
la cui violazione verrebbe elevata ad ulteriore elemento
essenziale della fattispecie, concorrente con il significativo
squilibrio. Requisito probabilmente presente nella direttiva
comunitaria, come sembra desumersi dalla versione inglese,
(contrary to the requirement of good faith), francese
(en dépit de l'exicence de bonne foi) e tedesca (entgegen
dem Gebot von Treu und Glauben).
Resta il
fatto che, nel contesto dell'art. 1469 bis, la locuzione
in esame sta a significare che la declaratoria di abusività
può essere effettuata anche in presenza di buona fede;
e che questa quindi non è neppure un criterio per l'accertamento
del significativo squilibrio.
7) CASSETTE
DI SICUREZZA
Viene ora
all'esame il motivo riguardante la ritenuta vessatorietà
delle clausole riguardanti il servizio delle cassette
di sicurezza.
La prima
di esse recita: "Nel caso in cui, per qualsiasi
ragione, la banca fosse tenuta ad un risarcimento verso
l'utente, essa non lo rimborserà che del danno comprovato
ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore
di affezione e tenuto conto di quanto disposto all'articolo
2".
La clausola
richiamata dispone a sua volta: "L'utente è tenuto
a dichiarare il massimale assicurativo adeguato a coprire
il rischio della banca medesima per il risarcimento
dei danni che dovessero eventualmente derivare all'utente
dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione
delle cose contenute nella cassetta".
Le clausole
sono completate con la previsione della seguente dichiarazione
integrativa: "prendo atto che avrete titolo per
chiederci il risarcimento di eventuali danni da voi
subiti in conseguenza della mancata corrispondenza del
massimale da me indicato all'effettivo valore delle
cose contenute a cassetta".
Ha osservato
il tribunale come tali clausole siano innanzitutto viziate
da scarsa chiarezza e trasparenza, per l'apparente contrasto
fra la misura del risarcimento del danno (comprovato
ed obiettivo) ed il riferimento alla dichiarazione del
cliente in ordine al massimale assicurato, ex art. 2.
Oltre a ciò,
le clausole sarebbero illegittime perché volte a realizzare
una limitazione convenzionale della responsabilità della
banca nei confronti del consumatore, nell'ambito di
un contratto di deposito in cassette di sicurezza cui
è estraneo il collegamento tra il corrispettivo e il
rischio assunto dalla banca. In altri termini, la possibilità
della condanna al risarcimento dei danni a carico del
cassettista, ex post, comporterebbe un significativo
squilibrio dei diritti ed obblighi contrattuali (cfr.
sent. pag. 34).
Ad avviso
delle appellanti, la richiesta di indicare, in via preventiva,
il valore massimo dei beni collocati nel loculo si giustifica
in un'ottica di collaborazione secondo buona fede; la
cui violazione può comportare, a loro carico, un risarcimento
elevatissimo, privo di idonea copertura assicurativa.
Ribadiscono inoltre che il riferimento allo schema tipico
del contratto non è decisivo, perché le parti possono,
nell'esercizio dell'autonomia negoziale, e anche mediante
un contratto per adesione, pattuirne modifiche (art.
1322).
Il motivo
è infondato.
Occorre premettere
che non è chiaro se con la clausola indicata le banche
intendano negare il risarcimento ai cassettisti che
abbiano subito una perdita di valori eccedente il limite
dichiarato in contratto, o se si riservino una facoltà
di rivalsa dopo l'eventuale condanna al risarcimento
(cfr. atto d'appello ABI, pag. 37: "pertanto qualora
il cassettista ometta di agire secondo buona fede...
non potrà poi pretendere il risarcimento del danno subito").
In entrambi
i casi, la clausola tende, scopertamente, all'elusione
dell'art. 1229 c.c., che costituisce il fondamento normativo
della giurisprudenza di legittimità e di merito in tema
di superabilità del massimale per eventi dannosi imputabili
(a dolo o) colpa grave degli istituti (giurisprudenza
consolidata: cfr. da ultimo, Cass. 10-9-1999, n. 9640;
Cass. 10-2-1998, n. 1355; Cass. 24-1-1997, n. 750).
Nessun dubbio si pone infatti circa l'operatività della
esenzione o limitazione convenzionale di responsabilità
in caso di ordinaria inadempienza contrattuale, o a
fortiori, di caso fortuito o forza maggiore. Ma quando
la perdita sia dovuta a colpa grave della banca... tenuta
alla custodia, e questa sia accertata in giudizio in
modo rigoroso, scatta la sanzione d'invalidità ed il
risarcimento è dovuto per intero.
A questo
punto, non può il debitore aggirarla con una traslazione,
di ritorno, del danno sul cassettista, invocando quella
stessa violazione di buona fede, in contrahendo, divenuta
irrilevante a fronte della propria assorbente responsabilità.
Semmai, se un rilievo si può muovere alla sentenza del
tribunale, peraltro di mera natura teorica, è che al
di là e prima della vessatorietà - pur evidente - vi
è una palese nullità della clausola contra legem: come
puntualmente statuito dalla Suprema Corte, che ha ravvisato
un concorrente vizio di nullità-inefficacia nella clausola
di limitazione della responsabilità - di cui quella
in esame costituisce mera variazione mimetica ex art.
1229 e 1469 bis e segg. c.c. (Cass. 4 aprile 2001, n.
4946).
Non senza
aggiungere che il preteso danno ingiusto, dipendente
dall'infedele dichiarazione preventiva di valore da
parte dei cassettisti, può essere agevolmente prevenuto
mediante un'adeguata copertura assicurativa che prescinda
dalla predetta dichiarazione, costituendo un ordinario
costo generale di impresa, redistribuibile tra gli utenti
quale componente generale del corrispettivo.
8) APERTURA
DI CREDITO - RECESSO
Viene ora
all'esame la clausola n. 31, contenuta nella domanda
di concessione di fido, in cui il cliente dichiara di
accettare, tra l'altro, la "facoltà della banca
di revocare in qualsiasi momento la concessione, con
conseguente immediata sospensione dell'utilizzo e con
il diritto di pretendere l'immediato rimborso di quanto
dovuto per capitale, interessi e spese".
Il significativo
squilibrio insito, secondo il tribunale nella facoltà
di recesso ad nutum del professionista, e cioè senza
giustificato motivo (sent., pag. 24), è contestata giacché
la concessione di fido non sarebbe un contratto a tempo
indeterminato, bensì un mutuo, dal quale sorgerebbe
esclusivamente l'obbligo restitutorio del cliente (cfr.
atto d'appello BPM, pag. 57).
Il motivo
è infondato.
Si osserva
preliminarmente come la sentenza abbia limitato il giudizio
di vessatorietà al contratto stipulato dal consumatore,
contrariamente a quanto censurato dall'appellante (cfr.
sent., pag. 24).
Nel merito,
l'equiparazione dell'apertura di credito a un mutuo
non regge in parte qua, nonostante la comune causa di
credito, perché nella prima il cliente non riceve subito
la somma, secondo la struttura reale comunemente riconosciuta
al mutuo; né diventa quindi debitore per la restituzione,
con possibilità del creditore di esigerla alla scadenza
del termine dilatorio (art. 1816, 1817). Al contrario
egli è creditore fino all'ammontare determinato e tale
rimane in caso di utilizzazione parziale, per il residuo,
fino a che la banca non revochi il fido. Pertanto non
è in discussione alcun obbligo restitutorio immediatamente
esigibile e il recesso è vera e propria revoca di un
credito gia concesso; che diventa espressione vessatoria
di un potere unilaterale ove non sia assistita da un
giustificato motivo.
Tra l'altro,
che i versamenti del cliente non siano veri pagamenti,
in costanza di fido, bensì ricostituzione della provvista,
è tesi da sempre sostenuta proprio dalle banche, e recepita
da tempo in giurisprudenza, per evitare l'effetto moltiplicativo
delle revocatorie fallimentari (articolo 67 legge fallimentare:
Cass. 5 dicembre 1996, n. 10848; Cass. 3 gennaio 1996,
n. 12).
Clausola
n. 48 - articolo 8, comma secondo, delle norme FIDEURAM
sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari:
"...Qualora il cliente sia un consumatore ai sensi
del secondo comma dell'art. 1469 bis c.c. ... per il
recesso, la riduzione o la sospensione dell'apertura
di credito a tempo indeterminato dovrà essere dato preavviso
non inferiore a due giorni, salvo che ricorra un giustificato
motivo; in tutti i casi dovrà essere data immediata
comunicazione al consumatore".
Premesso
che è legittimo il recesso ai sensi dell'art. 1469 bis,
comma 4, n. 1, in presenza di un giustificato motivo,
(ma in tal caso in realtà si è fuori dell'ipotesi di
recesso meramente potestativo), è stata giudicata vessatoria
la previsione di un termine di due giomi, perché eccessivamente
ristretto per l'ipotesi di recesso ad nutum (cfr. sent.,
pag. 25).
Deduce la
Banca Fideuram che il termine di riferimento più ampio,
di quindici giorni, previsto all'art. 1845, terzo comma,
richiamato in sentenza ha solo natura residuale, in
assenza di clausola contrattuale o di usi difformi (cfr.
atto d'appello, pag. 44).
La censura
è infondata.
È vero che
la norma citata fa salva la previsione contrattuale
e il termini d'uso. Ma l'indicazione di legge (15 giorni)
è indicativa di un bilanciamento oggettivo delle opposte
esigenze in un normale rapporto contrattuale a tempo
indeterminato e non è quindi privo di valore di principio
quando non sussistano esigenze concrete di tipo diverso.
Queste sono
assenti, o comunque non specificate nelle condizioni
generali in esame: e, come detto, la compressione unilaterale
dell'interesse del cliente ad un congruo termine dilatorio
- tanto più necessario quando si tratti di rapporti
di credito di ingente valore - configura un significativo
squilibrio, senza vantaggi compensativi e senza negoziazione.
Tanto meno
sarebbe pertinente il riferimento agli usi.
Vale, in
materia, la dimostrazione persuasiva offerta dalla Suprema
Corte in tema di anatocismo: gli usi consolidati lungi
dall'essere normativi, e cioè consuetudine obiettiva,
fonte terziaria di diritto (art. 1 disposizioni sulla
legge in generale) perché assistita dalla diffusa convinzione
della loro doverosità (nel che è anche implicito un
giudizio positivo di equità), sono solo creazione unilaterale,
e dunque eteronoma per il consumatore, di clausole inserite
indefettibilmente dal loro autore e senza negoziato
alcuno.
Con ulteriore
motivo tutte le appellanti censurano il giudizio di
vessatorietà relativo all'articolo 7, sesto comma, delle
condizioni generali BPM disciplinante il recesso ("salvo
diverso accordo, e fermo restando quanto disposto dall'articolo
precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di
sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato
il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto
quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere in qualsiasi
momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto
di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno").
Ad avviso
del tribunale la clausola sarebbe equivoca e poco trasparente
nella relatio alla disciplina dell'apertura di credito
prevista all'articolo precedente.
Il motivo
è fondato.
Tra le due
clausole in questione sussiste rapporto di concorso
apparente: nel senso che il recesso nel rapporto di
conto corrente non assistito da apertura di credito
è disciplinato, in parte qua, esclusivamente all'articolo
7; e la locuzione incidentale serve solo a distinguere
l'ipotesi speciale di coesistenza dei contratti. Inoltre,
appare giusto il rilievo dell'Associazione bancaria
che il conto corrente semplice presuppone, naturalmente
pur se non necessariamente, un credito del correntista:
cosicché il recesso ad nutum è sostanzialmente previsto
nel suo esclusivo interesse.
La ristrettezza
del termine è superata dalla bilateralità del diritto,
senza particolari conseguenze sfavorevoli, in assenza
di un obbligo di rientro.
Le eccezioni
atipiche consistenti in uno sconfinamento consentito
(cd. fido di fatto) - qualora non rientrino in una vera
e propria apertura di credito per fatti concludenti
- non giustificano un giudizio di vessatorietà della
clausola destinata a disciplinare la fattispecie negoziale
ordinaria.
9) CUSTODIA
ASSEGNI
La Banca
Popolare e la banca Fideuram impugnano la dichiarazione
di vessatorietà dell'articolo 3, comma 2, delle norme
per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi:
"il correntista è tenuto a custodire con ogni cura
i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta,
restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che
potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o
dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della
cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla
banca" (cfr. atto d'appello BPM, pag. 31; atto
d'appello Fideuram, pag. 58).
Tale clausola
è stata ritenuta viziata con riferimento all'articolo
1469 bis perché ricollega la responsabilità della banca
all'adempimento dell'onere del cliente di comunicare
la perdita o sottrazione; con l'effetto di limitarla
se le conseguenze dannose siano ad essa imputabili.
Inoltre la clausola non è trasparente perché prescriverebbe
l'immediata denunzia della perdita, lasciando libera
la banca di determinare il tempo utile entro il quale
la comunicazione è tempestiva ed efficace (cfr. sent,
pag. 38).
Deduce la
Banca Popolare che l'aggettivo "immediata"
riferito alla comunicazione non esiste nella clausola,
onde viene a cadere la parte di motivazione fondata
sulla presunta poca trasparenza dell'aggettivo.
La censura
è infondata.
In effetti
il Tribunale trascrive la clausola aggiungendovi un'aggettivazione
che non figura nel testo delle condizioni generali.
Non per questo va riformata la sentenza, il cui nucleo
centrale non risiede in tale rilievo, quanto piuttosto
nella larvata esenzione da responsabilità della banca,
anche per fatto proprio, nel caso di perdita o sottrazione
di cui non le sia stata data comunicazione.
Tale statuizione
resta valida.
È certamente
vero che nel rapporto negoziale in esame l'obbligo di
custodire con cura i moduli di assegno e di denunziarne
lo smarrimento alla controparte sia riconducibile al
dovere generale di correttezza e di collaborazione,
immanente al sistema. Ciò che invece appare vessatorio
è la traslazione del rischio e della responsabilità
per ogni conseguenza dannosa che possa risultare dalla
perdita, o sottrazione, e dall'uso abusivo dei moduli.
Tale proposizione,
al di là delle argomentazioni difensive alla banca,
può essere in modo agevole interpretata - e tale sembra
essere, oggettivamente, anche la volontà della parte
predisponente - come un regolamento convenzionale del
regime di responsabilità da inadempimento del contratto:
configurante come titolo di responsabilità, se non esclusiva,
certo concorrente (articolo 1227 c.c.), un antecedente
remoto - qual è la perdita dei moduli - dell'illecito
commesso da terzi mediante il loro uso. Non si deve
trascurare, al riguardo, che anche questa clausola si
cala nella realtà effettuale di una casistica giurisprudenziale,
ove la responsabilità viene ascritta alla banca ogni
volta che la contraffazione dell'assegno sia riconoscibile
con l'ordinaria diligenza qualificata (art. 1176, secondo
comma).
Orbene proprio
tale principio consolidato è suscettibile di elusione
con la clausola in questione, nella parte in cui assegna,
in via preventiva, rilevanza contrattuale, e perciò
presunta, ad un fatto anteriore come la perdita non
comunicata dell'assegno, che può avere, e normalmente
ha, un'incidenza causale del tutto secondaria.
Né vale dire
che in questi casi sarà il giudice ad escludere il concorso
di colpa del correntista. Resta il rilievo che la clausola,
così prefigurata, tende a trasferire su quest'ultimo
la responsabilità per danni successivi, senza menzione
alcuna del comportamento della banca: in tal modo risolvendosi
in una clausola di esonero da responsabilità dissimulata,
produttiva di significativo squilibrio dei rispettivi
diritti ed obblighi.
10) COMPENSAZIONE
La BPM e
la FIDEURAM censurano la pronunzia di vessatorietà (sent.
tribunale, pag. 53) dell'art. 5, commi 3 e 4 delle norme
per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi:
"Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art.
1186, o al prodursi di eventi che incidano negativamente
sulla posizione patrimoniale, finanziaria od economica
del correntista in modo tale da porre in pericolo il
recupero del credito vantato banca, quest'ultima ha
altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché
i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi
ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo
di preavviso e/o formalità fermo restando che dell'intervenuta
compensazione - contro la cui attuazione non potrà in
nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la
banca darà prontamente comunicazione al correntista.
Se il conto è intestato a più persone, la banca ha facoltà
di valersi dei diritti suddetti sino a concorrenza dell'intero
credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti
di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto
cointestatari".
Deduce, in
particolare, la BPM che non esiste alcun principio a
mente del quale la deroga al diritto dispositivo comporti
vessatorietà (atto d'app., pag. 35).
Questo argomento,
ripetitivo nelle difese delle appellanti, contiene un'ovvietà;
ma non è di alcun peso nella soluzione del problema.
È chiaro
infatti che solo norme dispositive possono essere derogate
da clausole negoziali; che altrimenti sarebbero nulle
ex art. 1418 c.c. Pertanto la natura non. imperativa
della disciplina legale convenzionalmente disapplicata
è un presupposto necessario per il sindacato di vessatorietà.
Ciò premesso,
in sede concettuale, occorre verificare se la clausola
in esame comporti un significativo squilibrio. Al riguardo,
è certamente esatto che la compensazione è ammessa in
termini lati dalla legge, financo in via preventiva
(art. 1252 c.c.).
Sennonché
essa presuppone una tipizzazione concordata delle fattispecie
legittimanti; senza la quale si determina una remissione
alla valutazione del tutto discrezionale della parte
beneficiaria (merum arbitrium), avulsa da alcun previo
accertamento giudiziale, e per di più senz'obbligo di
preavviso al cliente. Ciò che può comportare gravi conseguenze
in danno di quest'ultimo, ad esempio in caso di emissione
di assegni, senza provvista. In sostanza, si tratta
di una forma di autotutela pressoché illimitata e senza
filtri preventivi - né responsabilità conseguenti -
che espone il correntista all'alea immanente dell'estinzione
di propri crediti per effetto di compensazione perfino
con controcrediti illiquidi (non esclusi, in teoria,
pretesi danni da illecito aquiliano) e inesigibili vantati
dalla banca. Non senza aggiungere che ancor più significativo
è lo squilibrio determinato dall'ultimo alinea della
clausola, che, nella sua formulazione alquanto oscura,
sembra infirmare addirittura la presunzione di pari
contitolarità delle somme depositate, consentendo la
compensazione per l'intero ammontare del saldo del conto
nei confronti di alcuni soltanto dei cointestatari.
Siffatta
alterazione così vistosa e unidirezionale del regime
legale della compensazione legale, senza il minimo vantaggio
compensativo per il consumatore, costituisce un caso
di scuola di vessatorietà ex art. 1469 bis e segg. c.c.,
da null'altro dettata che dal preponderante potere paranormativo
della parte contraente forte, quia nominor leo.
11) ANATOCISMO
Viene ora
all'esame la censura riguardante la clausola cosiddetta
di anatocismo (art. 7, commi 2 e 3, norme per i conti
correnti per corrispondenza e servizi connessi: cfr.
atto d'appello BPM, pag. 37; atto d'appello Fideuram,
pag. 76), in forza della quale "I conti che risultino
anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente
con periodicità trimestrale... fermo restando che a
fine d'anno, a norma del precedente comma saranno accreditati
gli interessi dovuti dalla banca e operate le ritenute
fiscali di legge. Gli interessi - in misura fissa o
indicizzata - sono riconosciuti al correntista o dallo
stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata
nella lettera integrativa allegata e producono a loro
volta interessi nella stessa misura. Qualora l'interesse
sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista
derivante dalla modifica del parametro pattuito, non
è soggetta all'obbligo di comunicazione al cliente,
ai sensi del successivo art. 16".
La statuizione
di vessatorietà del tribunale poggia su una duplice
ratio decidendi: in via principale, sulla asimmetria
temporale nella capitalizzazione degli interessi (annuale
per quelli attivi, trimestrale per quelli passivi del
cliente) e, in via gradata, per difetto di trasparenza,
trattandosi di condizione generale la cui reale funzione
di determinazione del prezzo sarebbe dissimulata da
una formulazione equivoca, anche in contrasto con le
prescrizioni di cui all'articolo 117, commi 4 e 6, del
decreto legislativo 385/1993. (cfr. sentenza, pagg.
47-50).
Deducono,
per contro, le appellanti che la clausola è perfettamente
intelligibile e che non si potrebbe neppure trarre argomento
per la sua vessatorietà dallo ius superveniens, che
ne ha, all'opposto, consentito la perdurante validità
ed efficacia per i rapporti in corso (art. 25 decreto
legislativo 4 agosto 1999 n. 342; deliberazione CICR
9 febbraio 2000, attuativo della predetta norma).
Il motivo
è infondato.
Che la clausola
in questione introduca un significativo squilibrio emerge
all'evidenza dalla più recente evoluzione giurisprudenziale
e soprattutto normativa, alla quale si può perfino attribuire
valore di interpretazione autentica, in parte qua, del
principio di tutela dei consumatori affermato nella
direttiva comunitaria 5-4-1993, n. 13 e poi nella legge
citata.
È sufficiente
notare come la maturazione degli interessi, specularmente
remunerativi di un credito hinc et inde vantato nell'ambito
del medesimo rapporto negoziale, risulti notevolmente
diversa a seconda che beneficiaria ne sia la banca o
il cliente: con una diversità di parametro, nonostante
l'identità dell'oggetto, creativa di un significativo
squilibrio, a divaricazione crescente per effetto della
capitalizzazione sfalsata nel tempo. Che una sperequazione
tanto vistosa sia perdurata per decenni è la prova empirica
più eloquente dell'oggettiva impossibilità di negoziare
la clausola da parte del ceto dei consumatori; oltre
che dell'assenza di parametri normativi di sindacato:
a parte il divieto di cui all'art. 1283, ritenuto a
lungo inapplicabile in presenza di un uso normativo
legittimante.
Venuto meno,
come uno dei tanti idola tribus, questo fondamento,
in virtù di una rivisitazione critica della Suprema
Corte, rapidamente consolidatasi (Cass. 16-3-1999, n.
2374; Cass. 30-3-1999, n. 3096; Cass. 1111-1999, n.
12507) - che ha dimostrato l'inesistenza della sempre
allegata opinio iuris seu necessitatis di una regolamentazione
di esclusiva matrice unilaterale, accettata per adesione
(art. 1341 e 1342 c.c) - si è aperta la strada anche
al controllo di vessatorietà, che ben può concorrere
con quello di validità (Cass. 4 aprile 2001, n. 4946).
Sembra quindi
esercizio davvero impossibile di ortopedia trarre argomento,
per la validità della predetta clausola, dalla legislazione
citata, che, evidentemente su impulso della giurisprudenza
testé citata, è intervenuta per disciplinare sul punto
la materia, modificando addirittura il Testo unico delle
leggi in materia bancaria creditizia. Il decreto legislativo
4 agosto 1999 n. 342 stabilisce infatti a chiare lettere
la stessa periodicità nel conteggio degli interessi,
sia debitori sia creditori (art. 25). Che essa sia prescritta
per l'avvenire può essere consentaneo ad un atto normativo
di carattere generale e astratto, per il quale la retroattività
è un'eccezione.
In ogni caso,
la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte
Costituzionale (sent. 17 ottobre 2000, n. 425) e pertanto
non può essere addotta a riprova della legittimità della
regolamentazione, né sotto il profilo del contrasto
con l'art. 1283 c.c., né tanto meno del giudizio di
vessatorietà.
È invece
fondata la doglianza dell'ABI (atto d'appello, pag.
38) sulla dichiarazione di vessatorietà della nota al
terzo comma dell'art. 7 delle condizioni generali ed.
1995. Non si tratta infatti di una clausola negoziale
bensì di un chiarimento esplicativo, insuscettibile
d'inserzione in contratti.
12) INDICIZZAZIONE
Art. 7, comma
3 norme per i conti correnti per corrispondenza e servizi
connessi: "Qualora l'interesse sia indicizzato,
la modifica sfavorevole al correntista derivante dalla
modifica del parametro pattuito non è soggetta all'obbligo
di comunicazione al cliente".
Secondo la
Banca Popolare (cfr. atto d'appello, pag. 44) il Tribunale,
nel sanzionarne la vessatorietà, avrebbe configurato
un dovere positivo dell'impresa di introdurre una clausola
contenente l'obbligo di comunicazione: in questo modo,
ledendo inammissibilmente l'autonomia negoziale.
La censura
è infondata.
Innanzitutto
non è vero che la sentenza abbia prescritto un obbligo
di fare, così sopperendo ad un vuoto contrattuale. Ciò
che, è venuta all'esame al contrario è una clausola
esimente precostituita ("la modifica... non è soggetta
all'obbligo di comunicazione..."), la quale deroga
al generale obbligo di informazione previsto per ogni
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali,
a pena d'inefficacia (art. 118 decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 - Testo unico del regime in materia
bancaria creditizia). È vero che la modifica del tasso
d'interesse indicizzato anche senza giustificato motivo
(che peraltro è in re ipsa nella variazione dell'indice
di riferimento) è consentita dalla stessa disciplina
in tema di clausole abusive (articolo 1469 bis, ultimo
comma): e difatti, la legittimità è data pianamente
per incontestata in sentenza (pag. 39).
Ma, cosa
diversa e la dispensa dall'obbligo accessorio di informazione,
che crea uno squilibrio in quella che è la condizione
preliminare perché vi sia (relativa) parità di posizioni,
e cioè la conoscenza dei dati rilevanti in sede contrattuale.
Conoscenza, che è immediata per la banca e inevitabilmente
ritardata per il cliente, che non ha, neppure alla lontana,
gli stessi mezzi di accesso alle informazioni: con possibili
ricadute negative per la valutazione della convenienza
ad esempio, della prosecuzione del rapporto, invece
che dell'esercizio del recesso.
Pretendere
quindi un onere di aggiornamento informativo di questa
portata dal comune consumatore significa porgli a carico
gli stessi doveri del professionista, ma con ben maggiori
difficoltà.
13) RESPONSABILITÀ
DEI BENI PERSONALI DEI CONIUGI
Art. 13,
terzo comma, norme per conti correnti di corrispondenza
e servizi connessi: "In deroga all'art. 190 c.c.
la banca è espressamente autorizzata ad agire in via
principale anziché sussidiaria e per l'intero suo credito
sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari".
La sentenza
impugnata ha qualificato vessatoria la clausola, perché
derogativa alla previsione legale di responsabilità
solo sussidiaria, in mancanza di negoziazione.
Assumono
invece la BPM (cfr. atto d'appello, pag. 47) e la banca
Fideuram (cfr. atto d'appello, pag. 83) che essa identifica
una garanzia e pertanto è fuori della fattispecie di
cui all'art. 1469 bis c.c.
Ancora
una volta viene invocato il principio per cui la deroga
a una disposizione di legge non imperativa non è automaticamente
vessatoria.
Si è già
chiarito come l'affermazione, in sé esatta, non sia
risolutiva. Tenuto presente che la disciplina legale
è già un punto di bilanciamento delle opposte esigenze
dei contraenti realizzando un equo contemperamento degli
interessi in giuoco, la modifica negoziale che lo alteri
in favore della parte autrice della deroga pattizia,
in tanto è consentita, in quanto non sia frutto di imposizione
unilaterale, dovuta a preponderante forza contrattuale,
e sia invece specificamente negoziata o compensata con
vantaggi corrispettivi.
Nulla del
genere è ravvisabile nella specie, in cui la regola
di parziale salvaguardia dei beni personali dei coniugi
in regime di comunione è semplicemente derogata in favore
della banca; con un significativo squilibrio in danno.
dei consumatori per effetto dell'ampliamento della loro
responsabilità patrimoniale.
14) MODIFICHE
DELLE CONDIZIONI GENERALI
Art. 16 delle
norme per i conti correnti per corrispondenza e servizi
connessi: "La banca si riserva la facoltà di modificare
le presenti norme nel caso in cui si rendesse necessario
adeguarle a nuove disposizioni di legge ovvero proprie
necessità organizzative. Le comunicazioni relative saranno
validamente fatte dalla banca mediante lettera semplice
all'ultimo indirizzo indicato dal correntista ed entreranno
in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione
fermo restando la possibilità da parte del correntista
di recedere dal contratto entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione. La banca si riserva
la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate
ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando,
in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista,
le prescrizioni del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione".
Sostanzialmente
affine l'art. 10 delle norme Fideuram sulla prestazione
dei servizi bancari e finanziari.
Deduce la
BPM (cfr. atto d'appello, pag. 48) che è infondata la
censura di vessatorietà nella parte in cui la clausola
prevede la modifica delle condizioni del contratto senza
un giustificato motivo, come richiesto dall'art. 1469
bis, quarto comma, n. 2; e ciò sul presupposto che esso
sarebbe appunto costituito dalla modificazione di legge
o da proprie esigenze organizzative.
Il motivo
è infondato.
Ciò che la
norma vuole prevenire è la modifica meramente potestativa,
ad libitum della banca.
Senza dubbio
il richiamo alle modifiche di legge è ragione sufficiente
ed idonea per legittimare la variazione. Ma non così
le esigenze organizzative, che sono formula vaga e sostanzialmente
rimessa all'unilaterale determinazione della banca.
Si aggiunga che in materia contrattuale è eccezionale
la rilevanza delle condizioni personali del contraente
nello svolgimento del rapporto.
L'obiezione
che il giustificato motivo è elemento non meno vago
delle "esigenze organizzative" ancora una
volta si risolve in una petizione di principio. È chiaro
che nel giudizio individuale il giudice avrà sempre
la facoltà di accertare la legittimità dello ius variandi
in relazione alla fattispecie concreta. Ma l'argomento
prova troppo se porta ad escludere, in radice, la possibilità
stessa di una disamina preventiva in sede di azione
inibitoria. L'atipicità assoluta delle esigenze organizzative,
inserite, senz'alcuna esemplificazione, come parametro
giustificativo, presuntivamente legittime, è di fatto
assai difficilmente sindacabili, le variazioni unilateralmente
deliberate. S'introduce così un elemento di discrezionalità
unilaterale nella gestione del rapporto che indubbiamente
comporta un significativo squilibrio sinallagmatico,
in danno del consumatore, che nulla del genere potrà
mai opporre in proprio favore.
Pure infondato
è il motivo riguardante il diritto di modificare le
condizioni contrattuali economiche.
È vero che
l'articolo 118 del Testo unico in materia bancaria e
creditizia lo prevede senza limiti diversi dalla pattuizione
preventiva. Tuttavia la previsione va integrata con
la (successiva) disciplina in tema di clausole vessatorie,
ancora una volta ammissiva del diritto di variare le
condizioni economiche in presenza di un giustificato
motivo, che dalla clausola in questione) del tutto espunto.
15) ESECUZIONE
DEL MANDATO
Art. 18,
comma 2, norme per i conti correnti di corrispondenza
e per i servizi connessi (cfr. atto d'appello BPM, pag.
51): "In assenza di particolari istruzioni del
correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi
assunti sono determinate dalla banca tenendo conto della
natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito
della propria organizzazione". Sostanzialmente
affine l'art. 18, comma secondo, delle norme Fideuram
(cfr. atto d'appello, pag. 58).
Deducono
le appellanti che la clausola non è né vessatoria né
di equivoca formulazione come ritenuto dal tribunale
(cfr. sentenza, pag. 30).
La censura
è fondata.
La clausola
in esame ha natura suppletiva, giacché disciplina il
solo caso in cui il correntista non abbia fornito alla
banca particolari istruzioni per l'esecuzione del mandato.
In questo senso, la mandataria conserva una discrezionalità
tecnica, che è anche fonte di responsabilità, per il
miglior assolvimento dell'incarico. Il riferimento alla
natura dello stesso è addirittura ovvio. Quello alle
procedure più idonee nell'ambito d'organizzazione bancaria
non può essere considerato una limitazione della responsabilità
quanto piuttosto un richiamo, perfino superfluo, alla
discrezionalità tecnica nella scelta delle modalità
più adeguate per la buona esecuzione. Al riguardo, si
deve por mente al fatto che perfino nell'ipotesi di
mandato rigido, il mandatario professionalmente qualificato
non è esonerato da un vero e proprio obbligo di valutare
se l'interesse del cliente (che non sia stato possibile
contattare preventivamente) non debba essere perseguito
mediante modalità difformi dalle direttive impartite,
in considerazione di nuove e eccezionali circostanze
emerse (articolo 1711, secondo comma: Cass. 11 dicembre
1995, n. 12647).
Sempre in
tema di mandato, viene ora all'esame il motivo concernente
la pronuncia di vessatorietà dell'art. 1, comma 4, delle
norme relative ai contratti di negoziazione, sottoscrizione,
collocamento e raccolta ordini concernenti valori mobiliari
(cfr. atto d'appello BPM, pag. 54; atto d'appello banca
Fideuram, pag. 52): "È in facoltà della banca non
eseguire l'ordine conferito dal cliente, dandone immediata
comunicazione al cliente stesso".
Secondo la
sentenza la clausola affiderebbe all'unilaterale volontà
della banca l'adempimento dell'obbligo derivante dal
contratto (pag. 31, 32).
Deduce, per
contro, la Banca Popolare che nessun obbligo sussisterebbe
prima dell'accettazione del singolo ordine.
La censura
è fondata.
La condizione
generale in esame, la cui reale portata dispositiva
e più apparente che reale, sembra trarre origine dalla
norma di cui all'art. 6, legge 2 gennaio 1991, n. 1,
sulla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare,
che prevede che gli intermediari mobiliari, tra cui
le banche "...devono stabilire i rapporti con il
cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano
indicati la natura dei servizi forniti, le modalità
di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri
di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre
condizioni particolari convenute con il cliente...".
Il contratto
scritto di cui sopra, nel suo contenuto minimo, appare
volto alla regolamentazione del successivo svolgimento
del rapporto con il cliente, ma non all'assunzione immediata
di obblighi di prestazione. La fonte di questi ultimi
sarà costituita, infatti, solo dallo specifico ordine,
inquadrabile nella figura del mandato, con il quale
il cliente incaricherà di realizzare per suo conto sul
mercato una determinata operazione. Si tratta quindi
di un contratto quadro o contratto-cornice (analogo
allo stesso contratto di conto corrente bancario o alla
convenzione - quadro di swap), nell'ambito del quale
la clausola in esame null'altro dice se non che la banca
si riserva di non eseguire l'ordine singolo conferitole,
dandone immediata comunicazione al cliente. Nessuno
significativo squilibrio, quindi; non sussistendo neppure
l'obbligo di eseguire l'ordine.
Il contratto-quadro
(espressione coniata, sembra, da App Parigi 26-1-1966,
Dalloz, 1966, II, 294, ricollegantesi al concetto di
Grund o Rahmenvertrag elaborato dalla dottrina tedesca)
- che lo si voglia, o no, assimilare al contratto normativo
bilaterale - instaura tra le parti quella che la dottrina
tedesca chiama una "relazione contrattuale corrente";
la quale non è generata da un contratto già foriero
di prestazioni, ma funge da reticolo di base nel quale
si inseriscono i singoli rapporti operativi ogni volta
che siano voluti dalle parti. La sua rilevanza è piuttosto
quella di mettere a fuoco gli obblighi secondari previsti
dalla legge e in particolare quello di correttezza nell'ambito
delle trattative (c.d. contrattualizzazione degli obblighi
secondari informativi: articoli 1337 e 1375 c.c.). Ne
consegue la non vessatorietà della clausola in esame,
di natura meramente preparatoria.
16) FINANZIAMENTO
Clausola
n. 40, domanda di finanziamento ipotecario: "L'operazione
sarà regolata secondo le norme modalità in vigore presso
la banca" (cfr. appello BPM, pag. 64).
La censura
di vessatorietà (sent., pag. 43) non appare condivisibile.
Si tratta,
in sostanza, di una clausola di stile, che non ha certo
l'efficacia di prefigurare una disciplina autonoma,
unilateralmente precostituita ed accettata in bianco
dal cliente.
Clausola
n. 41, della domanda di finanziamento ipotecario, appello
popolare pag. 65, sentenza pag. 35: "Il sottoscritto
autorizza irrevocabilmente la Banca Popolare di Milano
al trattamento dei dati relativi sia a tutti rapporti
affidamento/finanziamento, nonché eventuali carte di
credito... Acconsente altresì che a tali dati accedano...
in genere i soggetti economici che ne facessero richiesta...".
L'appellante
deduce che la clausola non è suscettibile di sindacato
ai sensi dell'articolo 1469 bis e segg. perché non disciplinerebbe
diritti ed obblighi delle parti (cfr. atto d'appello
BPM, pag. 65).
Il motivo
è infondato.
In realtà
la clausola in questione costituisce un obbligo di pati,
a carico del cliente, assai penetrante; imponendogli
di consentire alla divulgazione, oltre, che al trattamento,
dei dati concernenti il rapporto contrattuale corrente
con la banca. Tutto ciò, senza che vi sia alcun vantaggio
compensativo al sacrificio del diritto alla riservatezza,
ottenuto in via preventiva ed irrevocabile (art. 20,
primo comma, lett. A) legge 31 dicembre 1996, n. 675);
in questo modo, realizzandosi uno squilibrio significativo
in danno del consumatore.
17) RESPONSABILITÀ
PER FATTO DI TERZI
Clausola
n. 51. Art. 11, norme Fideuram sulla prestazione dei
servizi bancari e finanziari: "Le comunicazioni
e gli ordini del cliente hanno corso a suo rischio,
per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o
ritardi nella trasmissione. La banca non assume alcuna
responsabilità per ogni conseguenza derivante da esecuzione
di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di
terzi o comunque non direttamente imputabile ai dipendenti
della banca".
Ripete l'appellante
il principio di diritto già trattato che la deroga a
una norma dispositiva non è causa automatica di vessatorietà
(cfr. atto d'appello, pag. 50).
Con riferimento
alla clausola specifica si osserva come essa, trasferisca
sui clienti il rischio di qualunque tipo di errore -
e dunque, anche dell'errore ostativo essenziale e riconoscibile
(art. 1433) - esimendo l'istituto da responsabilità
per fatto di terzi, che non sia direttamente imputabile
a suoi dipendenti. La condizione generale e quindi restrittiva
ben oltre i limiti di legge, perché concerne anche i
sostituti del mandatario (art. 1717) e ritaglia un regime
privilegiato, escludendo financo la culpa in eligendo;
senza trattativa preventiva (art. 1228) e senza alcun
vantaggio compensativo del cliente.
Clausola
n. 52 - Articolo 12, secondo comma, delle norme Fideuram
sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari:
"Facoltà della banca ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1717 c.c. di farsi sostituire nell'esecuzione
dell'incarico da terzi".
Il motivo
d'appello è fondato. Non può essere considerata vessatoria
una clausola che riproduce una norma di legge (art.
1469 ter, terzo comma).
18) RECLAMI
Clausola
n. 54 - articolo 15 delle norme Fideuram sulla prestazione
dei servizi bancari e finanziari: "Gli eventuali
reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca
per conto del cliente dovranno essere fatti da questo,
per lettera o telegramma, appena in possesso della comunicazione
di esecuzione, a seconda che l'avviso gli sia stato
dato per lettera o telegramma. Trascorso il tempo ordinariamente
occorrente per la ricezione della lettera o del telegramma
di reclamo, l'operato della banca d'intenderà approvato".
Ad avviso
del tribunale vi sarebbe un significativo squilibrio
tra il termine discrezionale ("ordinariamente occorrente")
di cui gode la banca e l'immediatezza del reclamo richiesta
al cliente, a pena di approvazione dell'operato.
Argomenta
invece l'appellante che tale clausola rispecchia sostanzialmente
il disposto dell'articolo 1712, secondo comma, c.c.
Il motivo
è fondato
La norma
citata prevede che il ritardo del mandante a rispondere,
dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esecuzione
della incarico, per un tempo superiore a quello richiesto
dalla natura dell'affare e degli usi, importa approvazione.
Non sembra
che la previsione pattizia di un immediato reclamo deroghi
ad essa, sensibilmente, in modo da provocare uno squilibrio
significativo; tenuto conto che l'immediatezza del reclamo
si può considerare connaturale alla natura dell'affare
di cui parla la norma.
In ogni caso
il "dies a quo" decorre da una comunicazione
specifica e precisa, relativa ad una singola operazione;
cosicché non si può sostenere che permanga una zona
grigia di discrezionalità nel valutare la maggiore o
minore prontezza nell'avanzare il reclamo.
19) EFFICACIA
PROBATORIA
Clausola
n. 56 - articolo 16, ultimo comma, delle norme Fideuram
sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari:
"Gli estratti dei libri e delle altre scritture
contabili della banca fanno piena prova nei confronti
del cliente".
La banca
impugna il giudizio di vessatorietà, assumendo che il
valore di prova legale ("piena prova", nel
testo) viene acquisita solo decorso il termine di 60
giorni per la contestazione degli estratti-conto ricevuti
e dunque delle operazioni ivi annotate.
Il motivo
è infondato.
Premessa
l'esattezza della statuizione del tribunale secondo
cui la legittimità della clausola non può essere desunta
dalla norma di cui all'art. 50 decreto legislativo 385/1993,
che assegna alle predette scritture il solo valore di
prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo
- superabile, poi, in sede di opposizione - si osserva
come la configurazione di una prova legale, di natura
convenzionale, crei un pesantissimo squilibrio in danno
del consumatore, che, anche in caso d'invalidità assoluta
dell'operazione annotata finirebbe, di fatto, col decadere
dal diritto alla prova. A ben vedere, vi è anzi più
di un motivo per ritenere il patto in questione contrario
alla stessa norma di cui all'articolo 2698, in quanto
il consolidamento del valore fidefacente degli estratti
dei libri contabili introduce, di fatto, un termine
di decadenza.
La clausola
in questione inoltre rappresenta un unicum, perché altera
profondamente l'ordinaria efficacia probatoria di scritture
il cui regime legale è anzi tendenzialmente contrario
al loro autore (art. 2709); almeno quando - è questo
il caso - la controparte non sia un imprenditore, e
a fortiori sia un semplice consumatore.
Clausola
n. 66 - art. 35 delle norme Fideuram sulla prestazione
dei servizi bancari e finanziari: "L'addebito in
conto delle somme prelevate viene eseguito alla banca
in registrazioni effettuate automaticamente dallo sportello
automatico abilitato presso il quale è stato effettuato
il prelievo e documentate dal relativo "giornale
di fondo" le cui risultanze fanno piena ed esclusiva
prova nei confronti del correntista, anche nel caso
dell'eventuale rilascio di comunicazione scritta contestuale
a ciascun prelievo".
Valgono per il rigetto dell'impugnazione le stesse
considerazioni esposte in tema di prova legale per i
libri e le scritture contabili.
Assume la banca Fideuram peraltro che la clausola
non sarebbe più in vigore, essendo stata soppressa nel
1997. Per le considerazioni sull'efficacia delle clausole
abusive (su cui v. appresso), questo argomento non è
un motivo di riforma della sentenza ed importerebbe,
semmai, la carenza dell'interesse ad impugnare.
20) AVVISI
DI MANCATO PAGAMENTO
Clausola
n. 62 - art. 27 delle norme Fideuram sulla prestazione
dei servizi bancari e finanziari: "La banca non
provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione
o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni,
ma si limita restituire dei titoli non appena in grado.
Il correntista rinunzia a detti avvisi nonché all'osservanza
dei termini di cui agli art. 52 della legge sulla cambiale
e 47 della legge sull'assegno, anche nei confronti degli
eventuali portatori successivi".
Ad avviso
della banca Fideuram (cfr. atto d'appello, pag. 73)
il tribunale ha errato nell'attribuire natura discrezionale
al termine per la riconsegna dei titoli e in secondo
luogo nel ritenere la clausola limitativa della responsabilità.
Il motivo
è infondato.
La clausola
deroga a due norme di legge che pongono una presunzione
di colpa, con conseguente responsabilità risarcitoria,
anche se limitata nel quantum, ove la banca impieghi
più di 4 giorni, se portatrice del titolo, o due giorni,
se girante, a comunicare al proprio girante il mancato
pagamento. Pertanto si viene a creare un regime convenzionale
di prova più oneroso, rispetto a quello legale, per
il correntista, che non potrà giovarsi del dato di fatto,
facilmente accertabile, del decorso temporale: senza
alcun vantaggio compensativo e nonostante che la norma,
invocabile da qualsiasi portatore o girante - e quindi
configurata per un soggetto non professionalmente qualificato
- possa più agevolmente essere rispettata da un operatore
specializzato come un istituto di credito.
21) EFFICACIA
TEMPORALE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
Viene ora
all'esame il motivo conclusivo riguardante l'efficacia
della sentenza inibitoria.
Deducono
la Banca Popolare e la Banca Fideuram che il tribunale
di Roma abbia illegittimamente pronunziato l'inibitoria
oltre che per i contratti futuri anche per i rapporti
già in essere (cfr. sentenza, pag. 58); statuendo che
la Banca Popolare dovrà ottemperare all'inibitoria rinunciando
all'uso delle clausole, ovvero modificandole, nel senso
di eliminare i profili di abusività. La doglianza è
motivata con il carattere di condanna in futuro ad un
"non fare", connaturale con il giudicato inibitorio,
che per definizione non potrebbe retroagire su clausole
già inserite in contratti vigenti.
Adducono
altresì che sarebbe improprio il riferimento contenuto
in sentenza alla disciplina transitoria, che concernerebbe
invece l'inibitoria in ordine a contratti conclusi anteriormente
all'entrata in vigore della legge 52/96.
Il motivo
è infondato.
La tesi secondo
cui l'illegittimità dichiarata in sentenza - e più in
generale l'applicazione per l'avvenire dello stesso
ius superveniens - coinvolgerebbe solo lo svolgimento
futuro della clausola o del contratto impugnato, non
è nuova nella casistica giurisprudenziale in materia
bancaria (v. precedenti in tema di interessi usurari
e di fideiussione omnibus).
Essa confonde
l'irretroattività naturale dell'abrogazione di una norma
- fenomeno che consiste nella posizione di un limite
temporale di vigenza e che non tocca i rapporti gia
costituiti (salvo espressa volontà del legislatore)
- con la dichiarazione di illegittimità di una norma;
o, come nella specie, di una disposizione negoziale.
In questo caso, infatti, la pronuncia implica invalidità
ab origine; e riverbera effetti immediati sui contratti
in corso d'esecuzione; con esclusione solo dei rapporti
esauriti.
La tesi in
esame porterebbe, per contro, nei contratti di durata
- quali sono, per la quasi totalità, quelli presi in
esame - a disuguaglianze irragionevoli, oltre che inique,
tra identici rapporti contemporaneamente in vigore:
dei quali, taluni continuerebbero ad essere regolati
da clausole dichiarate abusive. Il che, a ben vedere,
porterebbe, anzi, a configurarne addirittura l'ultrattività:
in ipotesi, suscettibile di perdurare sine die, nei
rapporti a tempo indeterminato (come ad es. i conti
correnti per corrispondenza), o in caso di rinnovazione
tacita del contratto.
I riferimenti
testuali all'art. 1469 quinquies ed alla direttiva CEE
confortano l'assunto. Giacché la locuzione "inibire
l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività"
non si riferisce al solo atto istantaneo dell'inserzione
della clausola in un nuovo contratto (ciò che avrebbe
senso solo se si trattasse di un contratto ad effetti
reali o ad esecuzione istantanea); bensì all'utilizzazione
- pressoché quotidiana - che delle clausole vessatorie
si continuerebbe, altrimenti, a fare nello svolgimento
di rapporti di (lunga) durata. Pertanto, come non è
dubbio che, in un giudizio individuale, la caducazione
della clausola vessatoria abbia effetto ex tunc, così,
per effetto dell'accoglimento dell'azione inibitoria
-che, per sua natura, proietta su scala generale i medesimi
effetti (class action) - l'uso concreto delle clausole
vessatorie diviene automaticamente illegittimo.
L'interpretazione
offerta trae, del resto, indiretto conforto anche dalla
sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000,
n.. 425, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo
25, comma III, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 342 in relazione a una delle clausole abusive poc'anzi
esaminate, e cioè quella dell'anatocismo: sentenza,
la cui rilevanza, in parte qua, è troppo frettolosamente
sottovalutata dalle appellanti. In essa infatti si legge
testualmente che la norma oggetto di scrutinio non aveva
natura interpretativa - come pure era stato suggerito
nel corso dei lavori parlamentari (seduta del 17 giugno
1999 della sesta commissione) - bensì efficacia validante
retroattiva: come reso evidente dalla formula adottata,
tipica delle norme di generale sanatoria ("sono
valide ed efficaci..."). Con ciò, rendendo palese
che la retroattività espressa era necessaria per salvare
rapporti giuridici in essere, altrimenti infirmati,
sotto il profilo dell'illiceità degli interessi composti,
dalla giurisprudenza innovativa della Corte di Cassazione,
negatrice di usi normativi legittimanti.
Ne riesce,
dunque, riconfermata, a contrario, la naturale efficacia
immediata invalidante di una pronunzia di illegittimità
- o, come nella specie, di inefficacia, per vessatorietà
- di clausole inerenti a rapporti di durata non ancora
esauriti.
Occorre peraltro
aggiungere che le appellanti attribuiscono al tribunale
una statuizione di modifica delle clausole, che non
ha affatto emesso. Che ha, anzi, positivamente negato,
rigettando sul punto la domanda attrice; con l'esatta
motivazione che l'ordine di modificare le clausole comporterebbe
un'inammissibile prestazione di fare, bisognosa, oltretutto,
del consenso delle singole controparti, previa valutazione
di convenienza del caso concreto (cfr. sent. pagg. 54-55).
È pure infondato
il motivo d'appello, comune alle tre parti, riguardante
la pubblicazione della sentenza sui tre quotidiani indicati,
pienamente giustificata dalla rilevanza giuridico-economica
delle clausole dichiarate abusive, interessanti un pubblico
vastissimo di consumatori.
La larga
prevalenza dei motivi rigettati, rispetto a quelli accolti,
giustifica la condanna alla rifusione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
- in parziale
riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda
svolta da Cittadinanzattiva (già Movimento Federativo
Democratico) e dal Comitato Consumatori Altroconsumo
in ordine alle clausole di cui all'art. 7, sesto comma,
condizioni generali BPM e art. 9 delle norme Fideuram
sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari;
all'art. 18, comma secondo, norme BPM e Fideuram sulla
prestazione dei servizi bancari e finanziari; all'art.
1, comma 4 delle norme BPM relative ai contratti di
negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta
di ordini concernenti valori mobiliari e all'art. 12,
comma primo, delle norme Fideuram sulla prestazione
dei servizi bancari e finanziari; al punto 2 della domanda
BPM di finanziamento ipotecario (claus. n. 40); all'art.
12, secondo comma (claus. n. 52) delle norme Fideuram
sulla prestazione di servizi bancari e finanziari; all'art.
15 (claus. n. 54) delle norme Fideuram sulle prestazioni
di servizi bancari e finanziari; alla nota al terzo
comma dell'art. 7 delle condizioni generali ABI ed.
1995;
- condanna
le appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali
sostenute da Cittadinanzattiva liquidate in complessivi
Euro 9.400,00 di cui Euro 785,00 per spese ed Euro 1300,00
per diritti; oltre spese generali, IVA e C.A.P.;
- condanna
le appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali
sostenute dal Comitato Consumatori Altroconsumo, liquidate
in complessivi Euro 9.400,00 di cui Euro 785,00 per
spese ed Euro 1300,00 per diritti, oltre spese generali,
IVA e C.A.P.
CONTRATTI
BANCARI e cointestazione
Corte di cassazione
Sezione I
civile
Sentenza
29 ottobre 2002, n. 15231
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con sentenza
25 giugno 1997 il tribunale di Ragusa condannò
il Banco di Sicilia a pagare a Pin Angela la somma di
lire 38.350.000, oltre interessi, costituita per lire
18.350.000 dal saldo di un libretto di deposito a risparmio
e per lire 20.000.000 dall'importo di un buono fruttifero,
entrambi cointestati con firma separata alla Pino e
a Panebianco Antonina, quest'ultima deceduta il 9 maggio
1994.
Ritenne il
tribunale che la banca depositaria non potesse rifiutare
la liquidazione intera dei depositi cointestati con
firma separata, in favore di uno soltanto per il caso
di morte dell'altro, trattandosi di obbligazione solidale
attiva, che sopravvive alla sopravvenuta incapacità
di agire o alla morte di uno dei contitolari.
Propose appello
la banca deducendo che la vigente legislazione e la
normativa bancaria uniforme, in applicazione del principio
che alla cointestazione inerisce un mandato reciproco
che si estingue con la morte di uno dei cointestatari-mandanti,
stabiliscono che in tale evenienza il pagamento dell'istituto
bancario debba essere fatto solo per la metà
delle somme e non per l'intero.
L'appellata
resistette alla impugnazione, che la Corte di appello
di Catania ha accolto, con sentenza 25 ottobre 1999,
determinando in lire 19.175.000 oltre interessi l'obbligazione
di pagamento della appellante.
Ha rilevato la corte di merito che, mentre la cointestazione
determina una situazione di titolarità plurisoggettiva,
regolata dalle norme che disciplinano la comunione di
diritti reali sui beni, in forza delle quali nessun
partecipante può estendere il suo diritto sulla
cosa comune in danno degli altri, la separazione delle
firme integra la facoltà di ciascun cointestatario
del deposito di prelevare disgiuntamente, anche oltre
i limiti delle rispettive quote, con l'obbligo corrispondente
della banca di adempiere alla restituzione di quanto
depositato, con effetto liberatorio nei confronti di
tutti i cointestatari.
Tale regime
permane però sino alla morte di uno di essi;
non essendo, infatti, la solidarietà dal lato
attivo mai presunta, in quanto richiede un titolo negoziale
o legale, che la stabilisca - tant'è che in tema
di contratti bancari solo per il conto corrente intestato
a più persone l'articolo 1854 c.c. prevede la
regola della solidarietà attiva e passiva per
i saldi del conto - è principio generale che,
in difetto di espressa previsione normativa, occorra
una specifica fonte negoziale, tutte le volte che si
voglia affermare la solidarietà.
Nella specie
era mancata una specifica clausola che avesse tenuto
conto non solo della "firma separata", ma
dell'intero contesto convenzionale in cui essa fosse
inserita, a nulla giovando il patto di esercizio disgiunto
del potere di prelievo del deposito bancario accessorio
della cointestazione. Posto, infatti, che in mancanza
della clausola "a firma separata" o di quella
"a firma congiunta" ciascun cointestatario
del deposito potrebbe solo ritirare le somme corrispondenti
alla propria quota, della quale è contitolare
ai sensi dell'articolo 1101 c.c., la funzione della
"firma separata" faculta i cointestatari,
con effetto nei confronti della banca, partecipe dell'accordo,
al prelievo disgiunto, anche oltre i limiti della quota,
attraverso lo scambio reciproco della autorizzazione
ad esercitare il diritto anche al di là di quei
limiti, in deroga alla regola codicistica dell'articolo
1102 c.c.
Ne consegue
che, corrispondendo la clausola "a firma separata"
ad una pattuizione che ha ad oggetto la reciproca gestione
di interessi propri della sfera giuridica di ciascun
cointestatario, deve soggiacere alle regole generali
dei negozi gestori, fra cui quello del mandato, che
di tali negozi è la forma centrale, che sancisce
la estinzione del negozio per la morte o sopravvenuta
incapacità di agire di una delle parti.
Ha poi negato
la corte di merito che possa trovare applicazione nella
specie l'articolo 1723 c.c., secondo cui il mandato
conferito anche nell'interesse del mandatario non si
estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità
del mandante; posto che la cointestazione a firma separata
implica una pattuizione in cui l'attribuzione dell'esercizio
disgiunto della facoltà di prelievo trova la
sua ragione causale nella pari facoltà che ciascun
cointestatario riceve dagli altri, ognuno assume la
veste di mandante e mandatario in una inscindibile unità
soggettiva funzionale, sicché la morte del mandatario
estingue anche il mandato in rem propriam, per il venir
meno della possibilità fisica di una esecuzione
da parte del soggetto in cui il mandante ha riposto
la sua fiducia, sia pure in una vicenda afferente ad
un interesse comune.
Ha, infine,
escluso il giudice di appello l'applicabilità
degli articoli 1835, 1836, 2021, 1993 c.c., richiamati
dalla appellata al pari delle norme bancarie uniformi
e di quelle tributarie in tema di successione mortis
causa, invece invocate dalla appellante.
Ha proposto
ricorso per cassazione Pino Angela con due motivi; resiste
con controricorso il Banco di Sicilia.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il primo
motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa
applicazione dell'articolo 345 c.p.c.
Premette
che la corte territoriale sia andata ultra petita laddove
ha rinvenuto in norme e principi generali di diritto
comune il fondamento della sua statuizione, in luogo
delle norme bancarie uniformi e di quelle tributarie
in materia di successione mortis causa. La violazione
del principio tantum devolutum quantum appellatum avrebbe
comportato la lesione del diritto di difesa della ricorrente,
per non essere stata posta in condizione di argomentare
su temi trattati dal giudice.
Con il secondo
motivo è denunziata la violazione nonché
la falsa applicazione degli articoli 1101, 1102, 1854
e 1723 c.c.; deduce la ricorrente che è fuori
luogo il richiamo agli articoli 1101 e 1102 c.c., che
regolano la comunione dei beni e non le obbligazioni.
Semmai a dovere essere applicato sarebbe l'articolo
1298 II comma c.c. la cui presunzione di uguaglianza
dei creditori in solido opera tra loro e non può
essere fatta valere dal debitore che è liberato
dalla obbligazione con l'adempimento nei confronti di
uno dei creditori.
Contesta
l'applicazione della disciplina del mandato, essendo
mancante nella specie la sua causa tipica - il compimento
di atti giuridici di una parte per conto dell'altra
- la natura delle obbligazioni e la previsione del compenso,
ed invoca le norme particolari dei contratti bancari
(articoli 1834 e seguenti c.c.) osservando, con riguardo
al deposito bancario a risparmio con libretto nominativo
destinato a più persone, che, potendo le clausole
essere modificate solo con il consenso di tutti i contraenti,
la banca non incorre in responsabilità adempiendo
nei confronti di uno per l'intero; come per il conto
corrente cointestato.
Da tali norme
e solo da esse avrebbe dovuto trarsi la disciplina da
applicarsi analogicamente alla specie.
Non ha pregio
il primo motivo, che, prospettando come denunzia di
violazione dell'articolo 345 c.p.c., si è poi
esplicitato con riferimento ad una supposta violazione
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato,
con l'assunto che il Banco di Sicilia avrebbe fondato
le sue doglianze avverso la sentenza di prime cure,
invocando espressamente la prassi bancaria, siccome
trasfusa nelle norme bancarie uniformi, e le disposizioni
tributarie in materia di successioni mortis causa; mentre
la corte etnea "si è spinta oltre i motivi
di censura sottopostile dall'appellante ed ha finito
per accogliere il gravame per ragioni sostanzialmente
diverse da quelle sollecitate con l'appello, giustificando
il suo operato officioso con un generico richiamando
a norme e principi generali di diritto comune".
Va osservato
a riguardo che, a fronte della doglianza mossa dalla
banca appellante alla sentenza di primo grado, con cui
aveva sostenuto il "contrasto di quella decisione
con la vigente legislazione e con la normativa bancaria
uniforme, che, ispirandosi al principio secondo cui
alla cointestazione inerisce un mandato reciproco, che
si estingue con la morte di uno dei cointestatori-mandanti,
consentiva in tale evenienza il pagamento da parte dell'istituto
depositario di metà soltanto delle dette somme,
in ossequio anche alla normativa fiscale vigente"
(foglio 4 della sentenza impugnata), la corte di merito
è pervenuta alle conclusioni censurate, proprio
sulla scorta dei generali principi codicistici e in
particolare di quelle sui negozi gestori, fra cui il
mandato, nei quali ha rinvenuto il potere del prelievo
disgiunto, anche oltre i limiti della quota, per ciascuno
dei cointestatari del liberato di deposito e del buono
fruttifero.
Tanto giova
a disattendere in punto di fatto il motivo del ricorso,
che è peraltro infondato in diritto, dal momento
che non viola il disposto dell'articolo 112 c.p.c.,
cui sostanzialmente si richiama la ricorrente, il giudice
che, restando nell'ambito della causa pretendi e del
petitum, sorregga la decisione con argomentazioni diverse
da quelle addotte dalla parte (Cassazione 2572/99; 1940/98;
3100/97).
Fondato è,
invece, il secondo motivo.
Contrariamente
a quanto ritenuto dai primi giudici, i quali avevano
affermato che la cointestazione a firma separata obbligasse
la banca - anche dopo la morte di uno dei cointestatari
e in caso di opposizione da parte dei suoi eredi - alla
intera liquidazione dei depositi, richiesta da uno degli
aventi titolo, integrando la fattispecie una ipotesi
di obbligazione solidale attiva, che sopravvive alla
morte e alla sopravvenuta incapacità di agire
del contitolare; la corte territoriale ha rilevato che
la cointestazione dei depositi bancari esaminati esprimesse
una situazione di titolarità plurisoggettiva
che, in mancanza di diverse specifiche clausole pattizie,
deve ritenersi regolata dalle norme che in via generale
disciplinano la comunione della proprietà e degli
altri diritti reali, alla cui stregua le quote dei partecipanti
si presumono uguali e nessuno di essi può estendere
il proprio diritto
sulla cosa comune in danno degli altri.
La firma
separata, invece, integra la facoltà di ciascun
cointestatario del deposito di prelevare disgiuntamente
dallo stesso, anche oltre i limiti delle rispettive
quote di appartenenza delle somme depositate; facoltà
cui fa riscontro l'obbligo della banca depositaria di
adempiere alla restituzione totale o parziale delle
somme depositate, in relazione al separato esercizio
del diritto di prelievo effettuato da ciascun cointestatario;
con efficacia liberatoria nei confronti di tutti.
Tale situazione,
però, a giudizio della corte etnea, che pure
ha considerato meritare la disciplina della solidarietà
attiva, ai sensi dell'articolo 1292 c.c., non permane
in quei termini in caso di decesso di uno dei cointestatari:
essa, infatti, rileva che non si può "obliterare
il dato di partenza, costituito dalla contitolarità
del deposito espressa dalla cointestazione e correlata
alla regola generale, secondo cui la solidarietà
dal lato attivo non è mai presunta, ma richiede
un titolo che la stabilisca, dove per titolo va intesa
la fonte (negoziale o legale) della solidarietà
stessa e non certo la sua semplice enunciazione";
principio "confermato proprio in materia di rapporti
contrattuali bancari dall'articolo 1854 c.c., che, per
il caso di conto corrente intestato a più persone,
con facoltà per le medesime di compiere operazioni
anche separatamente, pone espressamente la regola che
gli intestatari sono considerati creditori o debitori
in solido dei saldi del conto". Con l'effetto che
siffatta regola, con la sua limitazione alle sole operazioni
bancarie in conto corrente, mentre ribadisce la necessità
di un autonomo titolo, quale fondamento della solidarietà,
postula d'altro canto la ricerca di una specifica fonte
negoziale, tutte le volte che si sostenga la solidarietà,
pur in difetto di una espressa previsione normativa.
Pertanto,
rileva la sentenza impugnata, se in mancanza del patto
di esercizio disgiunto del potere di prelievo, la cointestazione
avrebbe trovato nelle regole generali sulla comunione
la disciplina legale, la funzione di quel patto sarebbe
stata, invece, "di scambiarsi reciprocamente l'autorizzazione
ad esercitare il diritto, anche oltre i limiti della
titolarità pro quota di ciascuno".
Se, però,
il contenuto di esso non può essere modificato
da uno solo dei paciscenti, "non è men vero
che, trattandosi di una pattuizione avente ad oggetto
la reciproca gestione di interessi propri della sfera
giuridica di ciascun cointestatario, deve soggiacere
alle regole generali dei negozi gestori, fra cui quella
- espressamente codificata - in tema di mandato, che
della categoria è la figura negoziale centrale,
nonché quella più compiutamente disciplinata,
che sancisce la estinzione del negozio per la morte
(o per la sopravvenuta incapacità di agire) di
una delle parti".
E la morte,
conclude la corte di merito, "producendo la estinzione
della pattuizione contenuta nella clausola a firma separata,
impedisce l'ulteriore esercizio del diritto da parte
dei cointestatari superstiti, oltre i limiti della loro
titolarità pro quota sulle somme depositate al
momento del detto evento estintivo".
Tale tesi
non può in alcun modo essere condivisa, né
nella premessa, né nel passaggio argomentativo
che ha portato alla conclusione impugnata.
È
sicuramente condivisibile, trovando puntuale riscontro
negli articoli 1292 e 1294 c.c., la affermazione che
nelle obbligazioni la solidarietà dal lato attivo
non si presume, necessitando di un titolo negoziale
o dalla espressa previsione legale. Nella specie il
titolo è appalesato dalla cointestazione dei
depositi bancari, congiunta alla facoltà dei
contitolari di operare disgiuntamente, in tutti i movimenti
attivi e passivi, sino alla estinzione del rapporto;
cointestazione che esprime il patto tra costoro e l'istituto
di credito, intervenuto in unico contesto e che disciplinò
il rapporto sin dal suo nascere, il quale si sviluppò,
come nessuno contesta che sia avvenuto, attraverso comportamenti
in linea con esso e cioè con prelievi e depositi
sempre compiuti con firma disgiunta e liberamente, senza,
cioè, corrispondenza con le quote di pertinenza
di ciascuno.
Un titolo
così concepito e in tal modo osservato era idoneo
a realizzare e di fatto realizzò una obbligazione
solidale attiva, abilitando più creditori a chiedere
l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto
liberatorio verso tutti i creditori, una volta che fosse
stato conseguito da uno solo di essi (articolo 1292
c.c.).
Ciò
posto, nessun effetto sulla natura della obbligazione
e sulla disciplina che ne è derivata, sia, quanto
al lato attivo, in termini di abilitazione alla riscossione
integrale, sia, quanto al passivo, in termini di totale
liberazione, è stata in grado di produrre la
morte di uno dei cointeressati, nei riguardi dei suoi
aventi causa e ancor meno nei confronti dell'istituto
di credito, che, essendo stato obbligato per l'intero,
verso chiunque dei contitolari, prima di quell'evento,
nessuna ragione ha in seguito maturato per supporre
che la sua obbligazione si sia modificata.
Fondata è,
pertanto, la doglianza della ricorrente, circa la falsa
applicazione degli articoli 1101, 1102 e 1723 c.c.;
improprio appalesandosi il richiamo della sentenza impugnata
alle norme sulla comunione dei diritti reali e sul mandato,
compiuto per sorreggere la costruzione giuridica di
una fattispecie complessa, che, movendo dalla comunione
- in considerazione della cointestazione dei depositi
bancari - sarebbe evoluta verso una ipotesi di obbligazione
solidale, a cagione della previsione della firma separata,
con l'ulteriore inserimento di un negozio giuridico,
quale il mandato, che si è ritenuto di rinvenire
nella funzione pratica che con la pattuizione si era
inteso raggiungere, quella cioè "di scambiarsi
reciprocamente l'autorizzazione ad esercitare il diritto
anche oltre i limiti della titolarità della quota
di ciascuno"; ma che le parti de plano avevano
inteso conseguire, in dipendenza della solidarietà
attiva che il rapporto obbligatorio con l'istituto di
credito aveva configurato.
Né
ha pregio l'argomento che nei rapporti contrattuali
bancari solo nel conto corrente cointestato gli interessati
sono considerati creditori o debitori in solido dei
saldi del conto, posto che, se per quel rapporto il
fondamento della solidarietà attiva è
nella legge, per quello in esame titolo giustificativo
è il negozio che, sorto con quel carattere, non
fu né poteva essere influenzato dalla morte di
uno dei cointestatari, proprio perché l'abilitazione
a prevalere sino all'intero costoro non ricevevano da
reciproche autorizzazioni, in funzione dell'interesse
proprio di chi le concedeva o comune a quello dell'autorizzato,
ma dalla natura della obbligazione, che consentiva la
pienezza dei diritti derivati dal rapporto, in considerazione
dell'interesse esclusivo del soggetto autore dell'operazione,
al di fuori di rapporto gestori, che, al contrario,
suppongono interessi altrui, in tutto o in parte.
La sentenza
impugnata va pertanto cassata; e poiché non sono
necessari ulteriori accertamenti di fatto, rispetto
a quelli compiuti dal giudice di merito, la causa può
essere decisa, con la condanna del Banco di Sicilia
al pagamento in favore di Pino Angela delle intere somme
portate dal libretto di deposito e dal buono fruttifero,
con gli interessi legali dal 9 novembre 1995, data della
richiesta stragiudiziale formulata dalla ricorrente
all'istituto di credito (foglio 15 della sentenza impugnata).
Ricorrono
giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte
rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; cassa
la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, condanna
il Banco di Sicilia al pagamento in favore di Pino Angela
della intera somma portata dal libretto di deposito
e dal buono fruttifero, con gli interessi legali dal
9 novembre 1995 al soddisfo; compensa le spese processuali.
ASSEGNO
BANCARIO NON TRASFERIBILE e responsabilità della
banca
Corte
di cassazione
Sezione
I civile
Sentenza
6 giugno 2003, n. 9103
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto 17 settembre e 16 ottobre 1990 la società Piarulli
Legnami srl, con sede in Corato, esercente il commercio
di legnami, convenne dinanzi al Tribunale di Trani la
Banca di Bisceglie, la società Resinex Offshore srl
di Iseo e Piacenza Cosimo e, premesso di avere fornito
a quest'ultimo a fine maggio del 1990 una partita di
legnami, per il prezzo di lire 24.517.249, pagato con
un assegno di lire 28.650.000, tratto dalla società
Resinex sulla agenzia di Iseo della Banca Credito Agrario
Bresciano in favore del Piacenza, persona all'attrice
non nota, per la quale aveva richiesto ed ottenuto dalla
agenzia di Corato della Banca di Bisceglie - con cui
intratteneva intensi rapporti commerciali - il "benefondi",
a conferma di quello da essa ricevuto dalla trattaria,
cui erano seguiti il 31.5.1990 l'accredito sul proprio
conto corrente dell'assegno versato per l'incasso alla
Banca di Bisceglie e il 5.6.1990 la comunicazione a
quest'ultima della Agenzia di Iseo della Banca Credito
Agrario Bresciano di avere pagato l'assegno; che solo
dopo tale notizia essa aveva consegnato al Piacenza
la merce, versandogli anche la differenza tra il prezzo
e l'importo del titolo; che quindici giorni dopo la
Banca di Bisceglie le aveva comunicato che l'assegno
era stato restituito dalla trattarla con la motivazione
che era contraffatto e che il relativo importo le era
stato addebitato con valuta 2.6.1990; tutto ciò premesso,
chiese che fosse dato atto che il 5.6.1990 la Banca
di Bisceglie aveva regolarmente incassato l'assegno
e che fosse dichiarato illegittimo l'addebito di lire
28.650.000; fosse accertato il suo credito per tale
importo nei confronti del Piacenza e della società Resinex
e, per l'effetto, fossero condannati in solido gli altri
convenuti al pagamento di detta somma con valuta 3.6.1990.
La Resinex si costituì contestando la legittimazione
attiva, perché l'assegno, contraffatto nell'importo,
nel nome del prenditore e nella data di emissione, era
non trasferibile e perché, comunque, nessun rapporto
essa aveva avuto con il Piacenza.
La Banca di Bisceglie, incorporata nella Banca
del Salento, che si costituì per essa, negò ogni responsabilità
e chiese di chiamare in causa la Banca Credito Agrario
Bresciano, per essere tenuta indenne in caso di soccombenza.
Quest'ultima, chiamata in giudizio, resistette
deducendo di avere respinto l'assegno, perché contraffatto
e perché negoziato in violazione dell'articolo 43 legge
sugli assegni.
Il tribunale con sentenza 21.12.1993 accolse
la domanda e dichiarò valido l'accredito della somma
portata dal titolo in favore della Piarulli; dichiarò
la Banca Credito Agrario Bresciano tenuta a garantire
la Banca del Salento per la metà dell'esborso gravante
su quest'ultima e condannò il Piacenza - che non si
era costituito - e la Banca del Salento alle spese processuali,
che compensò tra la Piarulli e la Resinex e tra le banche.
Rinvenne la responsabilità della Banca bresciana,
nel fatto che avesse dato il "benefondi" e
pagato l'assegno il 5.6.1990, girato dal Piacenza nonostante
la sua intrasferibilità; della Banca del Salento, per
averlo accettato in pagamento dalla Piarulli, malgrado
tale clausola, per avere dato assicurazioni con il "benefondi"ed
avere accreditato il titolo sul conto corrente della
cliente, salvo a procedere successivamente all'addebito;
e della attrice, per avere dato causa all'operazione,
apponendo prima dell'incasso la clausola "per conoscenza
e garanzia"; ma, poiché le banche non avevano proposto
domande riconvenzionali nei suoi confronti, il rapporto
di garanzia, che avrebbe potuto essere fatto valere,
non era stato dedotto, sicché l'accreditamento dell'assegno
doveva restare fermo e legittimo.
I convenuti costituiti proposero appello - resistito
dalla Piarulli - e la Corte di Appello di Bari con sentenza
18.12.1998, accogliendo quello della Banca del Salento
e respingendo gli altri, dichiarò che la Banca di Credito
Agrario Bresciano dovesse tenere indenne la prima per
l'intero esborso nei confronti della Piarulli; condannò
il Piacenza al pagamento delle spese di primo grado
in favore di quest'ultima, mentre compensò interamente
tra le parti quelle dell'appello.
Ha ritenuto la corte territoriale infondata la
impugnazione del Credito Agrario Bresciano, rilevando
che con la comunicazione del "benefondi" -
una volta ricevuta dalla Banca del Salento la richiesta
di informazioni sulla legittimità e possibilità di pagamento
del titolo - aveva implicitamente autorizzato tale banca
a negoziare il titolo, assumendo così il rischio del
pagamento; e poi pagandolo, con accreditamento alla
Banca del Salento negoziatrice, una volta che era stato
da essa ricevuto, aveva violato l'articolo 43 legge
sull'assegno, il quale stabilisce che colui che paga
un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore
o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del
pagamento. Responsabilità che trova il suo fondamento
nella mancanza delle necessarie cautele, atteso che
il Credito Agrario aveva omesso di indagare sulla identità
del prenditore e sulla legittimità del titolo - pur
trattandosi di assegno non trasferibile, di importo
cospicuo e pagato in sede diversa da quella propria
e dell'emittente correntista - svolgendo opportune indagini
presso il suo correntista traente.
Quanto alla clausola "per conoscenza e garanzia",
apposta dalla Piarulli, ha rilevato la corte barese,
dopo avere escluso la responsabilità della Banca del
Salento nel pagamento - non essendo la contraffazione
rilevabile ictu oculi o con i comuni mezzi di accertamento
- che la società aveva agito con la massima cautela,
prima incaricando la Banca del Salento di cui era cliente
di accertare la legittima Provenienza e regolarità dell'assegno,
ottenendo dalla trattaria il "benefondi",
poi aspettando che la Banca del Salento le accreditasse
l'assegno, prima di dare esecuzione alla vendita del
legname e consegnare la merce al Piacenza; sicché la
clausola predetta costituiva una limitata assunzione
di responsabilità, circa la identità del Piacenza, e
non una garanzia fideiussoria del pagamento a lui.
Ha proposto ricorso per cassazione con quattro
motivi il Banco di Brescia San Paolo Cab spa , del
Gruppo Bancario Banca Lombarda, successore del
Credito Agrario Bresciano, notificato alla Banca del
Salento, alla Piarulli Legnami e al fallimento della
società Resinex, intanto sopravvenuto.
Hanno resistito con controricorso la società
Piarulli - che ha anche depositato memoria - e la Banca
del Salento - Credito Popolare Salentino, che ha proposto
ricorso incidentale condizionato con un solo motivo,
illustrato da memoria, nei confronti della Piarulli,
la quale ha infine resistito a tale mezzo con controricorso,
e del Banco di Brescia San Paolo.
Questa Corte all'udienza de118.5.2002 ha disposto
la integrazione del contraddittorio nei confronti di
Piacenza Cosimo - con riguardo ad entrambi i ricorsi
e della società Resinex con riguardo all'incidentale.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
il primo motivo il Banco di Brescia San Paolo denunzia
la violazione e falsa applicazione dell'articolo 43
regio decreto 1736/33, in particolare l'errore della
corte di merito di aver ritenuto, in applicazione dell'articolo
1992 c.c., esente da responsabilità la Banca del Salento,
per avere pagato il titolo non trasferibile senza dolo
o colpa grave nella identificazione del prenditore e
responsabile esclusiva la trattaria, mentre l'articolo
43 cpv citato la responsabilità considera anche se manchi
la colpa.
Con il secondo motivo sono denunziate la erroneità
e contraddittorietà della motivazione e della interpretazione
della clausola "per conoscenza e garanzia".
Osserva il ricorrente che essa non possa essere
interpretata nel senso limitativo di conoscenza e garanzia
circa la identità di Piacenza Cosimo, ma di assunzione
di responsabilità nei confronti delle due banche; e
ciò in quanto la prestazione era stata eseguita in favore
di chi non era legittimato ad ottenerla, per il fatto
che la somma era stata versata a persona diversa dal
beneficiario e non inserita nella circolazione del titolo.
Pertanto, costituendo la clausola una vera e
propria girata vietata, la Banca del Salento avrebbe
dovuto essere ritenuta responsabile del pagamento alla
Piarulli e questa responsabile nei confronti di due
istituti di credito, tanto da comportare il rigetto
della sua domanda.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la
contraddittoria ed erronea applicazione dell'articolo
1829 c.c., assumendo che il "benefondi", contrariamente
a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non è autorizzazione
a negoziare il titolo, ma mera informazione, priva del
carattere della definitività, sulla esistenza di fondi
sul conto del correntista.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta
la insufficiente e contraddittoria motivazione sul presunto
pagamento dell'assegno da parte sua. Esso, infatti,
non aveva mai provveduto all'effettivo pagamento, tant'è
che l'assegno era stato immediatamente restituito impagato
alla Banca del Salento, con la dizione "titolo
contraffatto".
Con il ricorso incidentale condizionato la Banca
del Salento - Credito Popolare Salentino denunzia la
omessa motivazione e la mancata applicazione dell'articolo
1856 c.c. Rileva di avere con l'atto di appello prospettato
che nell'ambito del rapporto di conto corrente si era
realizzata la ipotesi di esecuzione di incarico per
conto del correntista, prevista dall'articolo 1856 c.c.,
con l'accredito dell'importo del titolo rimesso per
l'incasso, secondo le norme bancarie uniformi; sicché
l'operazione di addebito trovava origine nelle clausole
contrattuali e nella normativa in vigore.
Tali deduzioni, che non erano state considerate
dalla corte territoriale, a fronte di altre argomentazioni,
che avevano portato al suo esonero da responsabilità,
la ricorrente incidentale ripropone al fine del rigetto
della domanda attrice.
Del gravame la società Piarulli ha eccepito la
inammissibilità sia perché la pretesa inter partes era
stata transatta, sia perché il mezzo di gravame era
stato proposto oltre l'anno e 46 gg. dalla pubblicazione
della sentenza impugnata e nei confronti di parte diversa
dalla ricorrente principale - senza che fossero sussistite
le ipotesi di cause inscindibili - in funzione adesiva
rispetto al ricorso principale, tanto da non consentire
la proposizione tardiva.
Dei ricorsi va disposta la riunione, ai sensi
dell'articolo 335 c.p.c.
Il ricorso principale - del quale senza ragione
la Banca del Salento ha eccepito la inammissibilità,
per difetto di autosufficienza, in ordine alla specificità
dei motivi, che risultano, invece, chiaramente esposti,
sia con riguardo ai capi e punti della sentenza impugnata,
sia con riguardo alle argomentazioni poste a sostegno
della censura - si sviluppa su fronti doversi, giacché,
mentre il primo motivo è rivolto al capo della decisione,
che ha ritenuto esente da responsabilità l'istituto
di credito negoziatore, il secondo addebita alla corte
di merito di non avere apprezzato adeguatamente la rilevanza
della clausola "per conoscenza e garanzia"
apposta sul titolo all'atto della negoziazione, che,
al contrario di quanto ritenuto dalla decisione impugnata,
aveva esposto a responsabilità quella banca, per avere
illegittimamente pagato in forza di una girata contra
legem, oltre allo stesso attore, cui il titolo era stato
accreditato e che, sottoscrivendola, aveva assunto ogni
rischio sulla corrispondenza del prenditore apparente
con il beneficiario effettivo del titolo, si da privare
di giuridico fondamento la sua domanda. Con il terzo
e il quarto il ricorrente contesta il giudizio di responsabilità
nei propri confronti, negando, da un lato, che "benefondi"
abbia avuto rilevanza causale nell'evento dannoso e
dall'altro che si sia realizzata la successiva condotta,
di avere cioè provveduto al pagamento effettivo dell'assegno,
da cui la banca negoziatrice aveva tratto argomento
per l'accredito dell'importo alla società Piarulli.
Ritiene il collegio che l'ordine di trattazione
delle questioni proposte debba essere invertito, prospettandosi
in primo luogo necessaria la verifica dei profili di
responsabilità della Banca ricorrente, nei termini individuati
dalla sentenza impugnata e sottoposti a critica; quindi,
quella della responsabilità concorrente della società
attrice e dell'altro istituto di credito; ed infine,
con l'esame del primo motivo ed in parte ancora del
secondo, la valutazione della condotta di quest'ultimo,
in relazione al disposto dell'articolo 43 legge assegno,
di cui il ricorrente lamenta la violazione.
Ciò premesso, fondata appare la doglianza che
attiene al "benefondi" (terzo motivo), dalla
corte di merito giudicato elemento di responsabilità,
per il fatto che la trattaria, così riscontrando la
richiesta della banca negoziatrice, che la aveva interpellata
per soddisfare la sollecitazione del cliente Piarulli
- che l'assegno aveva ricevuto dallo sconosciuto Piacenza
Cosimo - avesse assunto "il rischio di eventuale
irregolarità o illegittimità" dell'operazione.
Il "benefondi", che le banche comunicano
tra loro, ha la chiara funzione - come il termine stesso
esprime e in difetto di specifici patti aggiuntivi tra
i soggetti fra cui viene scambiato - di assicurare la
esistenza, nel momento in cui l'informazione è resa,
di fondi presso la trattaria, congrui a coprire l'importo
del titolo, emesso su quell'istituto, anche se in occasione
della successiva sua negoziazione resta ferma la presunzione
"salvo incasso" della avvenuta inclusione
nel conto del credito corrispondente, giusta disposto
dell'articolo 1829 c.c.
L'affermazione della corte di merito che esso
svolga ed abbia svolto anche la funzione di "autorizzazione...
a negoziare il titolo, con conseguente assunzione di
ogni rischio circa il pagamento" è, di per sé,
in astratto errata ed è in concreto apodittica, ove,
nella specie, si sia ritenuto che quella portata abbia
specificamente assunto, in difetto di esplicita indicazione
delle circostanze che a quella comunicazione avessero
assegnato anche il ruolo, da un lato (come la corte
territoriale rileva), di "implicita autorizzazione
alla negoziazione del titolo" e dall'altro di "conseguente
assunzione di ogni rischio circa il pagamento",
in eccedenza e difformità rispetto a quanto il citato
articolo 1829 stabilisce.
Sicché non è dalla circostanza che la successiva
negoziazione sia stata preceduta dal "benefondi"
che la società Piarulli possa aver tratto fondamento
alla stabilità dell' accredito sul suo conto e sostegno
alla pretesa nei confronti della Banca del Salento -
convenuta in giudizio insieme alla traente società Resinex
Off-shore e al falso prenditore Piacenza Cosimo - intesa
a far dichiarare illegittimo l'addebito della somma
prima accreditata; né possa da essa desumere la banca
negoziatrice titolo giuridico alla garanzia nei confronti
della trattaria.
Diverse sono le conclusioni in ordine alla successiva
condotta del Credito Agrario Bresciano.
Al riguardo, la corte di merito ha rilevato che,
ritenuto l'assegno, già accreditato dalla negoziatrice,
quella banca lo ha regolarmente pagato a sua volta come
risulta univocamente dal timbro apposto sul titolo "pagato"
5.6.1990 - pur trattandosi di assegno non trasferibile
e risultato pagato a persona diversa dal prenditore
originario (formalmente indicato nel nome di Piacenza
Cosimo) a seguito di girata fatta alla Piarulli e non
alla banca, in violazione dell'articolo 43 regio decreto
1736/33, secondo cui l'assegno con una clausola siffatta
può essere pagato solo ad un banchiere per l'incasso
e secondo cui chi lo paga a persona diversa dal prenditore
o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del
pagamento.
Ed ha quel giudice opposto alla difesa dell'istituto
trattario che la apposizione del timbro era avvenuta,
senza che si fosse provveduto al reale accreditamento
in favore della Banca del Salento, in quanto durante
la "lavorazione" era stata accertata la falsità
dell'assegno che rispetto a quanto già avvenuto "le
conseguenti operazioni di contabilità all'interno della
organizzazione bancaria non sono rilevanti e il titolo
può ritenersi pagato nel momento in cui viene accettato
e, ritenuto regolare, si dà atto del pagamento con l'atto
formale di apposizione del timbro pagato sul titolo,
incamerandolo, costituendo tali formalità, all'esterno,
sicura prova dell'avvenuto reale pagamento".
Ha poi rilevato - posto che, per stabilire se
banchiere, in sede di pagamento dell'assegno non trasferibile
ad un possessore diverso dal legittimo prenditore, possa
andare esente da responsabilità, sia necessario accertare
se egli abbia adottato la dovuta diligenza nella identificazione
del possessore del titolo e valutare le modalità di
detta identificazione "in relazione agli accorgimenti
e alle cautele suggerite dal luogo e dal tempo dell'adempimento,
dall'importo del titolo, dalla natura dei documenti
esibiti dal prenditore e da ogni altra circostanza del
caso" - che il Credito Agrario Bresciano nessuna
cautela e diligenza aveva adottato e che, pur trattandosi
di assegno non trasferibile, pagato a persona diversa
dal prenditore, nessuna indagine prima del pagamento
avesse espletato circa la di lui identificazione e in
ordine alla legittimità del titolo, sebbene l'assegno
fosse di cospicuo importo e fosse stato pagato in sede
diversa da quella propria e dell'emittente correntista.
Ha, così, concluso che il divieto di cui all'articolo
43 dovesse esplicare nei confronti della trattaria piena
efficacia, con conseguente responsabilità per l'incauto
pagamento, ancor più per il fatto che prima del pagamento
nessuna indagine tempestiva. era stata espletata presso
il suo correntista emittente, circa l'origine e la legittimità
del titolo, pur avendo dovuto avere delle perplessità
a riguardo, a causa del pagamento a persona diversa
dall'intestatario e pur trattandosi di assegno intrasferibile.
Con il quarto motivo il Banco di Brescia San
Paolo Cab muove alla sentenza impugnata l'addebito di
avere motivato in modo insufficiente e contraddittorio
in ordine al pagamento dell'assegno da parte sua, deducendo
che essa non aveva "mai provveduto ad alcun reale
ed effettivo pagamento, risultando altresì documentalmente
che l'assegno è stato immediatamente restituito impagato
alla Banca del Salento con la dizione e motivazione
titolo contraffatto".
Ma la doglianza è priva di fondamento ed è persino
inammissibile, laddove non coglie, e dunque non sottopone
a censura.la vera portata della statuizione, che non
ha tanto considerato se le operazioni poste in essere
fossero state idonee al pagamento, in quanto estintive
delle ragioni di credito della Piarulli e liberatorie
della posizione della banca negoziatrice - ché, come
lo stesso ricorrente rileva, ciò avrebbe eliminato in
radice la controversia, lasciando semmai margini perché
ne insorgesse una diversa fra trattaria e traente -
quanto la circostanza di avere dato atto del pagamento,
come la timbratura nel modo che si è detto aveva rivelato,
così rassicurando la negoziatrice del buon esito della
operazione, tanto da attivare la fase ulteriore rimasta
sino a quel momento sospesa, della conferma dell'accredito
dell'assegno, resa nota alla propria cliente Piarulli,
che, a sua volta, acquisita quella consapevolezza il
5.6.1990, procedette il giorno successivo alla consegna
della merce al Piacenza.
Tali circostanze di fatto esposte nella narrativa
della sentenza impugnata e ribadite negli atti difensivi
della società Piarulli - f . 8 del controricorso al
ricorso principale e f. 12 della memoria difensiva ex
articolo 378 c.p.c., in cui si afferma che dell'avvenuto
pagamento la Banca bresciana aveva dato notizia alla
Banca del Salento, la quale, poi, lo aveva riferito
al proprio cliente - non sono state minimamente contestate,
nemmeno in questa sede, dal momento che l'istituto ricorrente
limita la propria difesa alla portata di quella annotazione
a timbro sul retro dell'assegno, omettendo di considerare
che ad avere determinato gli eventi successivi prima
dell' accertamento della contraffazione, compiuto ben
15 giorni dopo e solo dopo la denunzia della emittente,
era stata la conoscenza che banca negoziatrice e terzo
avevano avuto di quella formalità, costituente, come
la sentenza impugnata bene ha evidenziato, "all'esterno
sicura prova dell'avvenuto reale pagamento".
Il fatto che il motivo di ricorso sia circoscritto
esclusivamente a tale profilo dispensa da ulteriori
valutazioni sulla illegittimità - presupposta - della
condotta omissiva della banca trattaria, in ordine alla
quale la sentenza impugnata ha ampiamente motivato e
sulla quale è mancata qualunque censura.
Quanto alla doglianza, oggetto del secondo motivo,
che afferisce alla clausola "per conoscenza e garanzia",
l'addebito di contraddittorietà ed erroneità della motivazione
e di erroneità della interpretazione è privo di consistenza.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la clausola
riferita alla girata dell'apparente prenditore non avesse
altro significato che quello letterale e che, pertanto,
equivalesse alla attestazione della Piarulli di conoscere
il Piacenza e di garantirne la identità, si da non comportare
assunzione di garanzia circa la sua solvibilità e di
responsabilità nei confronti della banca negoziatrice
e di quella trattaria, per il case di mancato buon fine
dell'assegno La interpretazione non merita le censure
proposte, non risultando contraria ai canoni ermeneutici
generali, di cui manca una specifica indicazione - con
i quali, invece, non risulta conforme affatto quella
proposta - la motivazione offerta si appalesa adeguata
sul piano logico e giuridico.
Vero è che, in luogo di costituire una semplice
identificazione del prenditore, che avrebbe esposto
il soggetto che l'attestava, la clausola assunse, ex
post, la valenza di una girata, in quanto il titolo
non fu pagato al Piacenza - o a lui accreditato - sotto
la garanzia della sua identità che la Piarulli aveva
prestato, ma fu, in modo anomalo, accreditato a quest'ultima,
trasformando di fatto quella attestazione in girata
e consentendo al titolo non trasferibile una altrettanto
anomala circolazione.
Condotta questa che, però, non è addebitabile
alla società Piarulli, la quale si limitò a quella identificazione
e quella identificazione correttamente compi posto che
i fatti successivi hanno dimostrato essere stata veritiera
- e che intese legittimamente conseguire il risultato
economico delle liquidità del titolo negoziato; ma alla
banca negoziatrice, che trasformò quella operazione
in girata vietata, non volendo pagare l'assegno al Piacenza,
prima di avere avuto le conferme dalla trattaria, restando
così responsabile, come lo sarebbe stata in quest'ultimo
caso, del pagamento "a persona diversa dal prenditore",
secondo la comminatoria dell'articolo 43 cpv legge assegno.
La censura che il Banco di Brescia San Paolo
Cab, successore del Credito Agrario Bresciano, propone
a riguardo con il secondo motivo, integrata dai rilievi
dedotti con il primo, merita, dunque, di essere accolta,
per ciò che attiene alla Banca del Salento - Credito
Popolare Salentino, non essendo condivisibile l'assunto
della sentenza impugnata che nel comportamento dell'istituto
di credito non sia ravvisabile "nessuna negligenza
e forma di responsabilità".
A fronte di una fattispecie, come quella in esame,
non conta prendere posizione sulla natura della clausola
di non trasferIbilità in funzione dell'area dei soggetti
che essa tutela, non essendo in discussione omissioni
connesse alla mancata rilevazione della contraffazione,
per la quale cono stati prima identificati gli elementi
di responsabilità della trattaria.
È, infatti, estranea al tema controverso la costruzione
di una responsabilità senza colpa, alla quale fa richiamo
il ricorrente principale (Cassazione, 1098/99, in contrasto
con un precedente indirizzo ultratrentennale), che si
è ritenuto di rinvenire, in deroga al generale principio
che è liberatorio il pagamento fatto in buona fede al
creditore apparente (articolo 1189 c.c.), nella speciale
disciplina dell'adempimento introdotta dall'articolo
43 legge sugli assegni, la cui ratio è di tutelare il
prenditore, oltreché l'autore della clausola, contro
il rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione
"essendo in tale senso intesa la funzione pratica
della clausola "non trasferibile", nella comune
opinione di chi la utilizza e così registrata anche
nel lavori preparatori del decreto legge 2283/23, che
introdusse la clausola stessa nel nostro ordinamento
con l'articolo 5 e stabilì che l'assegno non trasferibile
non potesse essere pagato che alla persona che lo ha
ricevuto" (così Cassazione citata 1098/99).
Se il disposto dell'articolo 43 comma 1 - che
fa divieto di pagare l'assegno Nt a persona diversa
dal prenditore e a lui di girarlo, se non ad un banchiere
per l'incasso; con la ulteriore specificazione che le
girate apposte nonostante il divieto si hanno per non
scritte" - esprime la sua valenza in termini generali,
nel senso che in ogni caso è nulla, perché contra legem,
la girata successiva alla clausola, non sembra tuttavia,
esservi dubbio che, in riferimento al secondo comma
dell'articolo 43 e alla sua portata espansiva, in termini
di responsabilità del solvens, soggetti tutelati siano
emittente e prenditore e che un problema di buona fede
di chi adempie, anche in tale fattispecie, abbia ragione
di essere posto solo con riguardo ad un ipotetico conflitto
tra banca trattaria e banca negoziatrice e tra entrambe
ed uno dei soggetti tutelati dall'articolo 43 cpv, il
quale, stabilendo che colui che paga un assegno non
trasferibile risponde del pagamento, lascia supporre
la persistenza all'anomalo pagamento del rapporto cartolare
nei termini e tra i soggetti preesistenti.
Pertanto, se alla fattispecie del pagamento,
considerata dalla citata norma deve ritenersi estranea
la condotta posta in essere dalla banca negoziatrice,
non identificandosi essa con un pagamento indebito,
perché eseguito a soggetto diverso da colui il cui interesse
la norma protegge, avendo il comportamento della Banca
del Salento realizzato, piuttosto, la violazione del
primo comma dell'articolo 43, in danno di persona, peraltro,
non legittimata alla riscossione, ma a ciò abilitata
per fatto dell'istituto di credito - che aveva, ad una
clausola indifferente ai fini della circolazione, quale
quella della "conoscenza e garanzia", attribuito
la valenza di trasferire credito e legittimazione alla
sua esazione - la fonte della responsabilità è di natura
contrattuale, inerendo al rapporto di mandato tra la
Piarulli e la Banca, di cui la prima era cliente (l'incarico
all'incasso fu della Piarulli e non dell'apparente prenditore),
e il titolo è la colpa, mentre la condotta illegittima
risulta essere quella contraria al disposto dell'articolo
43 primo comma che, vietando la girata dopo la clausola
di cui si tratta, addebita a chi l'abbia realizzata
l'obbligo del risarcimento del danno.
E la colpa della banca negoziatrice, posti così
i termini della questione, va rinvenuta nel fatto di
ave re posto in essere, nella esecuzione dell'incarico
di incassare l'assegno, una attività in violazione delle
norme sulla circolazione del titolo, pur nella consapevolezza
che la mandante non fosse abilitata alla riscossione,
e nell'avere accreditato l'importo del titolo, omettendo
tutti gli accertamenti necessari alla verifica del suo
buon esito, oltreché in termini di copertura, cui potevano
avere giovato il preventivo "benefondi", ottenuto
con l'interpello della trattaria, e soprattutto il successivo
riscontro positivo di solvibilitá della traente, anch'esso
attraverso la comunicazione del "pagato" di
quella banca, anche in termini di assenza di anomalie
nella circolazione, che, vanificando il pagamento, ove
fossero emerse, avrebbero esposto, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 43 cpv legge sugli assegni, come
poi esposero, la società mandante alla perdita di quelle
risorse; e ciò dopo averla determinata, attraverso la
rassicurazione che l'operazione aveva conseguito il
suo effetto, a consegnare le merci, oggetto della vendita,
all'apparente prenditore del titolo, la cui esecuzione
era stata sospesa proprio in attesa delle verifiche
che la banca negoziatrice avrebbe dovuto compiere; verifiche
puntuali e diligenti, che ancora più si imponevano -
sebbene vi fosse stato l'invio del pagato" da parte
della trattaria (Cassazione 12425/00, in motivazione),
a cagione della clausola di intrasferibilità e della
emissione dell'assegno da soggetto e in favore di soggetto
non conosciuti ed estranei all'ambiente in cui l'operazione
si era realizzata e in considerazione delle particolari
esperienze e professionalità di una impresa bancaria,
che avrebbe dovuto renderla ancor più avveduta, per
gli affidamenti che, in ragione della sua qualità, il
cliente aveva in lei riposto.
Il ricorso va dunque accolto, con rinvio, avuto
riguardo al quarto, al secondo, - limitatamente alla
parte che attiene alla responsabilità della banca negoziatrice
- e al primo motivo, in ordine al quale il giudice di
rinvio dovrà attenersi al principio di diritto così
formulato: "la girata per l'incasso di un assegno
non trasferibile ad un banchiere diverso dal trattario,
identificata nella clausola per conoscenza e garanzia,
apposta dal proprio cliente dopo che il titolo è stato
girato dal prenditore apparente, è illegittima, perché
viola l'articolo 43 primo comma legge sugli assegni
ed obbliga la banca negoziatrice, nella esecuzione del
mandato conferito, alla osservanza dei doveri di diligenza
e cautela in ordine alla verifica della correttezza
e regolarità della emissione e circolazione del titolo
pervenutole, la cui violazione determina responsabilità
risarcitoria, congiuntamente a quella della banca trattaria,
la cui comparazione ha rilievo in sede di graduazione
delle incidenze causali di ciascuna nella produzione
dell'evento".
Del ricorso incidentale della Banca del Salento
Credito Popolare Salentino, va, infine, dichiarata la
inammissibilità, per non essere stata eseguita la ordinanza
8.5.2002 di questa Corte, che aveva disposto la integrazione
del contraddittorio nei confronti di Piacenza Cosimo
e della società Resinex.
Il giudice di rinvio, che va identificato nella
Corte di Appello di Bari, altra sezione, provvederà
anche alle spese del giudice di cassazione.
P.Q.M.
La
Corte riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione
il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte di Appello di Bari anche per le spese del giudizio
di cassazione.
CONTRATTI
CON I CONSUMATORI: evidenza grafica dell'informazione
Corte
di cassazione
Sezione III
civile
Sentenza
3 ottobre 2003, n. 14762
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con citazione
del 16 giugno 1995 Ruberto Dante, nella veste di contraente
consumatore, avendo sottoscritto una nota d'ordine per
un corso di informatica, nell'interesse del figlio Rocco,
conveniva dinanzi al giudice di pace di Trifase l'istituto
professionale Gabriele D'Annunzio srl e chiedeva l'accertamento
dello scioglimento del contratto, avendo inviato tempestivo
recesso (in data 16 maggio 1994 prima della esecuzione
del contratto, stipulato il 2 maggio 1994).
L'istituto
si costituiva contestando la tempestività del
recesso, oltre il termine breve di sette giorni, e spiegava
domanda riconvenzionale per l'adempimento del contratto.
Il giudice
di pace, con sentenza del 4 aprile 1996, rigettava la
domanda attrice, dichiarando inammissibile la riconvenzionale
e compensando le spese di lite.
La decisione
era appellata dal consumatore che ne chiedeva la riforma
deducendo:
a) la invalidità
della clausola di recesso inserita nella nota d'ordine
in violazione dei requisiti i forma previsti dall'articolo
5 secondo comma del decreto legislativo 50/1992;
b) la tempestività
del recesso, considerato il maggior termine di cui al
successivo articolo 6 del decreto legislativo citato,
ovvero in relazione alla regola generale dell'articolo
1373 c.c. Resisteva la controparte chiedendo il rigetto
del gravame.
Con sentenza
depositata il giorno 11 gennaio 2002 il Tribunale di
Lecce, quale giudice dell'appello, rigettava l'appello
e compensava tra le parti le spese del grado.
Contro la
decisione ricorre il Ruberto deducendo due motivi di
censura illustrati da memoria. Non ha svolto difese
l'istituto, pur ritualmente citato.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il ricorso
merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che
vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione.
Nel primo
motivo si deduce l'error in iudicando e la violazione
dei criteri di interpretazione dell'articolo 5 comma
secondo del decreto legislativo 50/1992, sul rilievo
che detta norma, di attuazione della corrispondente
direttiva europea, prescrive inderogabilmente i due
requisiti di forma che devono evidenziare la informazione
preventiva sulla importanza del diritto di recesso del
consumatore, come parte debole. Requisiti che attengono
alla autonoma evidenziazione della clausola rispetto
a tutte le altre contrattuali ed al carattere grafico
e compositivo che non deve creare un nascondimento od
una sottovalutazione di tale clausola.
Nel secondo
motivo si deduce l'error in iudicando sulla ritenuta
intempestività della dichiarazione di recesso:
la tesi è che la clausola era nulla od invalida
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo citato,
e sulla base del successivo articolo 6 il consumatore
poteva far valere il recesso nel maggior termine di
60 giorni dalla stipula del contratto; ulteriore argomento
era fatto con riguardo alla disciplina generale codicistica,
in tema di recesso unilaterale, che poteva trovare applicazione
nel caso di specie, posto che l'articolo 6 della norma
speciale riguardava la situazione di una clausola di
recesso determinante una informazione incompleta od
errata.
Così
riassunti i motivi, deve considerarsi la sintetica motivazione
del giudice del riesame (ff 6 della motivazione) là
dove esamina la clausola, pur mescolata tra altre quattordici
ed in tredicesima posizione, considerando unicamente
la uniformità dei caratteri grafici come indice
di non nascondimento e trascurando totalmente il requisito
dell'autonomia. Tale interpretazione, apodittica, non
appare coerente con lo spirito della legge italiana
che deve necessariamente conformarsi alla superiore
direttiva europea, la quale, ancor prima della sua ricezione
legislativa, scaduto il termine per l'attuazione, costitutiva
una fonte del diritto rilevante nell'ordinamento giuridico
italiano (cfr. Cassazione 2369/96, 10429/01).
Ed invero
la direttiva del Consiglio Cee 577/85, in materia di
contratti negoziati fuori dai locali commerciali, all'articolo
4 (trasfuso nell'articolo 5 del decreto legislativo
in esame) prevede che il commerciante debba informare
il consumatore del suo fondamentale diritto al recesso,
consegnando detta informazione scritta al momento della
stipulazione del contratto, così prevedendo il
carattere preventivo della informazione o in altri termini,
ora più correnti nella prassi, il carattere del
consenso informato sull'esercizio del diritto fondamentale
di recesso. Tale puntualizzazione è stata colta
dalla migliore dottrina.
Il legislatore
italiano, nel trasfondere il principio della direttiva
nella norma nazionale (articolo 5 comma secondo) non
ne attenua il rigore, prevedendo l'inserzione della
clausola di recesso nel contesto delle altre clausole
del contratto, proprio perché considera due requisiti
essenziali di forma, con norma inderogabile ed imperativa
perché attiene all'ordine pubblico dei rapporti
economici nelle negoziazioni tra una parte debole (il
consumatore) e la parte commercialmente forte (il commerciante
o l'imprenditore). Il primo requisito attiene alla autonomia
della clausola di recesso che deve restare separata
dalle altre clausole, per rendere chiara, trasparente
ed immediata la informazione. Non è allora ammissibile
che la clausola sia inserita in un contesto uniforme
di clausole di apparente pari rilevanza, ed inserite
secondo una sequenza numerata, come è nella nota
d'ordine in esame. Il secondo requisito attiene alla
evidenza grafica della informazione, che deve avere
caratteri grafici eguali o superiori a quelli degli
altri elementi indicati nel documento.
Nel caso
di specie il secondo requisito risultata osservato,
ma non il primo: e pertanto l'interpretazione data dai
giudici del riesame si risolve in una falsa applicazione
della norma imperativa, anche in violazione dei criteri
ermeneutici di cui all'articolo 12 delle preleggi, trattandosi
di interpretazione contra legem, contro la ratio legis
che è diretta a privilegiare la tutela contrattuale
del consumatore.
Resta allora
da esaminare il secondo quesito, che riguarda il maggior
termine concesso dal secondo comma dell'articolo 6 in
relazione ad una informazione incompleta od errata,
ovvero l'applicazione dei criteri generali in tema di
recesso unilaterale di cui al citato articolo 1373 c.c.
Questa valutazione
attiene ad una valutazione fattuale che dovrà
esaminare il giudice del rinvio, poiché attiene
ad una quaestio voluntatis.
In sede di
coordinamento sistematico tra le discipline occorre
considerare che la informazione è incompleta,
quando manca la esatta indicazione di tutte le circostanze
che giustificano il recesso e la natura dei suoi termini
di ricezione o di spedizione o di semplice comunicazione:
la informazione è scorretta od errata quando,
pur nella completezza, mancano i requisiti di forma,
appena detti, che ne impediscano la immediata e preventiva
rilevanza, ancor prima di sottoscrivere il contratto
o al tempo stesso della sua sottoscrizione.
La regola
generale codificata presuppone invece che il contratto
non rechi alcuna informazione di recesso, o la rechi
contra legem, in deroga alle prescrizioni imperative.
Si tratta dunque di ipotesi che possono verificarsi
raramente, perché evidenziano una mala fede contrattuale
e la consapevole violazione o frode alla legge.
Con queste
puntualizzazioni il ricorso merita accoglimento, consegue
la cassazione con rinvio, anche per le spese di questo
giudizio di cassazione, al Tribunale di Lecce, che si
atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di questo
giudizio di cassazione, al Tribunale di Lecce.
Assicurazioni
ed illiceità di intese anticoncorrenziali
Giudice di Pace di Lecce, 8 ottobre 2003 (motivazione)
Si premette che la presente causa, in considerazione
della recente modifica legislativa che ha coinvolto
il secondo comma dellart. 113 c.p.c deve essere
decisa secondo diritto e non secondo equità.
Sotto questo profilo, il giudicante ha ritenuto rilevante
accogliere la richiesta di C.T.U. per determinare leventuale
illegittimo incremento del premio alla luce del provvedimento
dellAGCM. Leccezione dincompetenza
funzionale del giudice di pace, va rigettata perché
la legge n.287/90 è nata per regolare esclusivamente
i rapporti di concorrenza e le controversie tra le imprese,
e solo in questo caso le relative azioni di nullità
e risarcimento devono essere promosse dalle imprese,
lese dalla violazione di dette disposizioni, dinanzi
alla competente Corte dAppello, nei confronti
delle imprese che hanno commesso l infrazione,
ai sensi dellart. 33 della predetta legge. Inoltre
la Legge 281/98 attribuisce la competenza al Giudice
ordinario per le azioni di risarcimento dei danni da
fatto illecito a danno del singolo consumatore. Infine
la qualificazione della domanda attorea, non può
che essere considerata di tipo risarcitorio, restitutorio,
con conseguente riferimento alla competenza del Giudice
ordinario civile ( Cass. 09.12.2002). Leccezione
di prescrizione annuale del diritto va anchessa
rigettata, poiché la domanda attorea è
fondata sul diritto di risarcimento da fatto illecito
ex art.2043, e non si applica certamente la prescrizione
breve in materia di assicurazioni ex art.2952 c.c.,
bensì quella quinquennale ex art. 2947 cc.
Nel merito
E certo che il comportamento posto in essere dalle
società assicuratrici (compresa lodierna
convenuta) è stata ritenuto illecito in quanto
lesivo della concorrenza. Tale intesa ha dato luogo
ad una violazione dei principi fondamentali dellordinamento
nazionale art. 41 della Costituzione -, nonché
dellordinamento sovranazionale artt. 85
e 86 del Trattato Istitutivo della Comunità Economica
Europea -, inoltre dellart. 1 n.2 lett. e L. 30.07.98
n. 281, infine degli artt. 1175 e seguenti c.c..
Inoltre, è stato accertato dal provvedimento
dellAutorità Garante, che lintesa
illecita tra le società assicuratrici ha determinato
una lievitazione ingiustificata dei premi delle polizze
R.C.A. e che tale lievitazione è stata quantificata
in maniera precisa e puntuale dal C.T.U. Lattrice
ha provato, producendo tutte le copie delle quietanze
di pagamento, di avere effettuato pagamenti in più
rispetto a quanto avrebbe dovuto, se non fosse stato
attuato dalla convenuta laccordo ritenuto illecito
dallAutorità Garante.
Il Consiglio di Stato ha accertato lesistenza
dell intesa fra tutte le 39 compagnie di assicurazioni,
confermando lordine rivolto alle suddette compagnie
di cessare immediatamente dallattuazione e continuazione
delle infrazioni accertate, astenendosi da ogni intesa
analoga a quella accertata.
LAutorità Garante ha accertato, quindi,
che le 39 imprese, tra cui lodierna convenuta
che fin dal 1995 (anno in cui vi è stato la liberalizzazione
delle tariffe) hanno commesso lillecito de quo.
Il danno agli assicurati, compreso lattrice, si
è consumato con la sottoscrizione dei singoli
contratti consistente nella differenza tra la somma
pagata ed il prezzo dello stesso prodotto senza lalterazione
derivate dallaccordo. E evidente che la
compagnia convenuta, aderendo al Cartello, alterando
il gioco della concorrenza ha determinato un aumento
di circa il 20% dei costi totali dei premi assicurativi
incassati dallimpresa, procurando alla stessa
un ingiusto profitto, e per leffetto arrecando
allattrice un ingiusto danno, così come
di seguito rideterminato, essendo la stessa stata costretta
ad accedere al mercato, poiché la polizza R.C.A.
è obbligatoria per legge. Ne deriva alla luce
di quanto sopra il diritto dellattrice al risarcimento
del danno da atto illecito ai sensi dellart. 2043
c.c.. In ordine al quantum lindagine
contabile svolta dal perito dUfficio è
stata puntuale e precisa, infatti, tenendo presente
la composizione tariffaria relativa ai rischi derivanti
dalla circolazione stradale, attraverso il meccanismo
di experience-rating si è determinata la tariffa
da applicare, poi si è sviluppato il premio dovuto
applicando i coefficienti di bonus/malus, quindi si
è quantificato lonere aggiuntivo erogato
dallassicurato alla compagnia di assicurazioni.
La somma complessiva che spetta,quindi, allattrice,
per il titolo dedotto in giudizio,è di €
260,72, calcolata al netto delle variazioni del premio
nonché al netto di interessi perché non
richiesti nellatto di citazione.
GARANZIE
BANCARIE: il pegno rotativo
Corte di
cassazione
Sezione I
civile
Sentenza
11 novembre 2003, n. 16914
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1. Con sentenza
in data 29 maggio 1993 fu dichiarato il fallimento della
società Alimenta srl. Con atto notificato il
23 febbraio 1995 la curatela fallimentare convenne in
giudizio davanti al Tribunale di Rovigo la Banca del
Monte di Rovigo spa, esponendo:
- che il
2 gennaio 1992 la società Alimenta aveva costituito
in pegno il certificato di deposito 635P di lire 100.00.000,
emesso nella stessa data dalla Banca del Monte di Rovigo,
con scadenza 3 gennaio 1993, a garanzia di un'apertura
di credito a tempo indeterminato con disponibilità
fino a lire 200.000.000, già posta in essere
con l'istituto di credito, relativamente al c/c 5904503;
- che l'utilizzazione
del conto era stata bloccata (non essendo stati effettuati
movimenti, salvo addebiti per interessi e spese) dal
29 maggio 1992, con un saldo negativo di lire 106.439.995;
- che alla
scadenza del 3 gennaio 1993, su disposizione dell'Alimenta,
il controvalore del titolo costituito in pegno era stato
accreditato sul conto per l'importo di lire 106.384.842;
- che il
giorno successivo la Banca aveva comunicato il proprio
recesso con effetto immediato dall'apertura di credito,
chiedendo alla società la copertura della residua
posizione debitoria.
Dedusse,
quindi, che la costituzione del pegno era priva di data
certa e non conteneva sufficienti indicazioni del credito,
del bene e della sua materiale consegna, e concluse
chiedendo l'accertamento dell'invalidità dell'atto
costitutivo del pegno, e la condanna della Banca convenuta
alla restituzione della somma accreditata sul conto
corrente intestato alla società. Rilevato, inoltre,
che il pegno era stato costituito nei due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento e che alla prestazione
di garanzia non era correlato alcun vantaggio in favore
della società, chiese, in via gradata, la revoca
del pegno ai sensi dell'art. 64 legge fallimentare e,
ove l'atto fosse stato qualificato a titolo oneroso,
la revoca ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3 legge
fallimentare. In ulteriore subordine, sostenendo che
l'accredito del controvalore del titolo sul conto corrente
aveva avuto natura solutoria, chiese la revoca del pagamento
della somma di lire 106.384.842, ai sensi dell'art.
67, secondo comma, legge fallimentare.
La Banca,
costituitasi, chiese il rigetto della domanda, rilevando:
- circa la
data dell'atto costitutivo del pegno, che, essendo stata
realizzata prima della dichiarazione di fallimento,
la garanzia era stata costituita necessariamente in
epoca ad essa precedente, e che quello del 2 gennaio
1992 era, comunque, un semplice rinnovo del pegno costituito,
con atto di data certa, il 28 dicembre 1990 e già
rinnovato il 28 giugno 1991, secondo l'espressa previsione
dell'atto di costituzione che aveva stabilito l'assoggettamento
all'originario vincolo dei titoli eventualmente depositati,
con il consenso della banca, in sostituzione di quelli
inizialmente consegnati;
- la sufficiente
determinatezza del credito garantito e la regolare consegna
del certificato di deposito da parte del legale rappresentante
della società Alimenta.
Rilevò,
inoltre, l'applicabilità dell'art. 53 legge fallimentare
e contestò sia la revocabilità della costituzione
in pegno (avvenuta nel 1990, e risalente perciò
ad oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento),
sia la revocabilità della rimessa sul conto corrente
(negando che il conto fosso stato di fatto bloccato).
2. Il Tribunale
(sentenza 4 febbraio 1997), accogliendo la domanda proposta
dal fallimento in via principale, dichiarò la
nullità del titolo costitutivo del pegno e condannò
la Banca a restituire al fallimento l'importo richiesto.
Osservò che la sostituzione del titolo originariamente
costituito in garanzia configurava la costituzione di
un nuovo pegno, con conseguente necessità, per
il sorgere della prelazione, di rispettare la condizioni
di cui all'art. 2787, terzo comma, c.c.; condizioni
non osservate nella specie, mancando il requisito della
data carta in relazione alla scrittura del 2 gennaio
1992.
La Banca
del Monte di Rovigo impugnò questa decisione
davanti alla Corte d'appello di Venezia, deducendo che
il primo giudice, per valutare la sussistenza dei requisiti
di cui all'art. 2787, terzo comma, c.c., avrebbe dovuto
fare riferimento all'atto di data certa del 28 dicembre
1990 con cui il pegno era stato costituito, anziché
alla scrittura del 2 gennaio 1993, che ne rappresentava
un mero rinnovo, attraverso la sostituzione del titolo
originariamente costituito in garanzia e nel frattempo
venuto a scadenza, secondo l'espressa previsione del
contratto originario.
Il fallimento
resistette all'impugnazione, riproponendo (nell'ipotesi
in cui fosse stata dichiarata valida ed opponibile la
costituzione in pegno) le domande già formulate
in via subordinata.
In corso
di causa si costituì la Cariverona Banca spa
(fusa per incorporazione con la Banca del Monte di Rovigo),
facendo propria la posizione dell'appellante.
3. Con sentenza
8 maggio 2000, la Corte territoriale, riformando la
decisione impugnata, rigettò le domande della
curatela fallimentare. Premesso che non era stata eccepita
la mancanza di data certa della scrittura del 28 dicembre
1990 e che il fallimento non aveva interesse ad eccepire
la mancanza di prova della traditio del possesso, ex
art. 2786 c.c., del certificato di deposito costituito
in pegno su cui la Banca si era soddisfatta, la Corte
osservò:
- in relazione
alla domanda principale proposta dal fallimento, che
nella fattispecie il pegno (in adesione all'indirizzo
espresso da questa Corte con la sentenza 10685/1999)
doveva ritenersi validamente costituito il 28 dicembre
1990 con affetto reale sul certificato n. 288P, e con
effetto obbligatorio sui successivi certificati che,
una volta venuti ad esistenza, avevano sostituito l'oggetto
del pegno, ed erano pertanto opponibili al fallimento;
- con riferimento
alle ipotesi previste dall'art. 64 e dall'art. 67, n.
3, legge fallimentare, che era decorso il termine biennale,
dovendo il pegno considerarsi costituito in data 28
dicembre 1990;
- in relazione
all'accreditamento in conto corrente in data 3 gennaio
1993, che la rimessa non era revocabile, sia in ragione
della genesi dell'accreditamento stesso, sia perché
in ogni caso il fallimento avrebbe dovuto fornire la
prova che la soddisfazione del creditore pignoratizio
avrebbe leso altri creditori con titoli poziori.
4. Avverso
questa sentenza il fallimento Alimenta srl ha proposto
ricorso per cassazione con tre motivi e li ha illustrati
con memoria. La Cariverona Banca ha resistito con controricorso.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. Col primo
motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione
dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e omessa motivazione (art. 360, n. 3, n. 4 e
n. 5, c.p.c.). Secondo il fallimento ricorrente, la
sentenza impugnata ha ritenuto esistente un patto di
rotatività tra l'istituto di credito e la società
Alimenta, senza indicare, tuttavia, gli elementi di
fatto e di diritto sui quali ha fondato il proprio convincimento.
Col secondo
motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione
dell'art. 67 legge fallimentare, degli artt. 2786 e
2787 c.c. e vizi motivazionali. Il ricorrente deduce
che la Corte d'appello - ritenendo il patto di rotatività
intervenuto tra le parti validamente costituito il 28
dicembre 1990 con effetto reale sul certificato n. 288P
e con effetto obbligatorio sui successivi certificati
che, venuti ad esistenza, hanno costituito l'oggetto
del pegno - non avrebbe considerato che i requisiti
previsti dagli artt. 2796 e ss. c.c. per la costituzione
del pegno cosiddetto rotativo su beni mobili dovrebbero
essere rispettati con riferimento sia all'atto originario
di costituzione della garanzia, sia ai successivi atti
di trasferimento del vincolo sui nuovi beni, sia al
piano di rotatività. Pertanto, l'atto di pegno
del 2 gennaio 1992 avrebbe dovuto essere dichiarato
inesistente ed inopponibile alla massa, sia perché
i nuovi titoli non sarebbero stati specificatamente
indicati in una scrittura privata avente data certa
anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia perché
nessun riferimento espresso all'originario atto costitutivo
di pegno sarebbe contenuto nella scrittura del 2 gennaio
1992.
1.1. I due
motivi possono essere esaminati insieme perché
entrambi ripropongono, sostanzialmente (malgrado il
richiamo a distinti parametri normativi), il problema,
in relazione alla concreta fattispecie posta in essere
tra le parti, dell'efficacia e della validità
nel nostro sistema del cosiddetto pegno rotativo. Problema
che la Corte di merito ha risolto in senso positivo,
avendo accertato - in base al contenuto della clausola
inserita nella scrittura privata stipulata il 29 dicembre
1990 («... sui detti titoli, nonché sugli
altri titoli che avessero in avvenire a pervenirvi in
sostituzione... dell'oggetto del presente pegno, siete
fin d'ora autorizzati ad apporre per procura la girata
in garanzia a vostro favore ai sensi e con gli effetti
di cui all'art. 1723, secondo comma, c.c.») di
cui non era in discussione la sua opponibilità
al fallimento - che, a fronte dell'apertura di credito,
il pegno si era validamente costituito il 28 dicembre
1990 con effetto reale sul certificato n. 288P (emesso
dalla Banca del Monte di Rovigo il giorno precedente,
di nominali lire 100 milioni e con scadenza 28 giugno
1992), e con effetto obbligatorio sui successivi certificati
(il certificato di pegno n. 429P, con scadenza 1°gennaio
1992, ed il certificato 635P, con scadenza 3 gennaio
1993). Ed ulteriormente precisato che, una volta venuti
ad esistenza, essi hanno legittimamente costituito l'oggetto
del pegno, avendo la convenzione pattizia esplicitamente
previsto la possibilità di sostituire l'oggetto
del vincolo nei limiti del valore originario e le parti
esplicitato la sostituzione dell'oggetto dell'originaria
garanzia.
1.2. Soluzione
corretta, in quanto conforme ai principi enunciati (in
continuità con Cassazione 5264/1999) da questa
Corte con la sentenza 10685/1999, la quale ha chiarito
che il patto di rotatività - col quale si prevede
sin dall'origine la sostituzione totale o parziale dei
beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro
individualità, ma per il relativo valore economico
- dà luogo alla formazione di una fattispecie
progressiva che trae origine dall'accordo delle parti
e si perfeziona con la sostituzione dell'oggetto del
pegno, senza necessità di ulteriori pattuizioni
e, quindi, nella continuità del rapporto originario,
i cui effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente
dati in pegno.
1.3. Il ricorrente
contesta, tuttavia, la validità di questo orientamento
giurisprudenziale, rilevando che, in considerazione
della tipicità e della natura reale dell'atto
costitutivo della garanzia e della inderogabilità
della norma a tutela dei terzi, non sarebbe possibile
prescindere, ai fini dell'avvicendamento dei beni nel
patrimonio del garante, dalla verifica dei requisiti
previsti dall'art. 2786 c.c. anche nei successivi atti
di trasferimento del vincolo.
1.4. Per
contrastare i suesposti rilievi è sufficiente
richiamare le argomentazioni svolte nella sentenza 10685/1999,
che ha configurato la consegna del bene sostitutivo,
con il conseguente effetto traslativo del diritto reale
su di esso, come elemento di una fattispecie a formazione
progressiva, che trae origine dall'accordo stipulato
con il patto di rotatività, nella quale (come
nel pegno di cosa futura) la volontà delle parti
è perfetta già al momento dell'accordo
(quando sussista certezza della data e sono determinati
il credito da garantire e la cosa da offrire in garanzia)
e l'eventuale sostituzione dei beni oggetto della garanzia
si pone come un elemento meramente materiale.
Si aggiunga
che la legittimità di tali pattuizioni ha, ormai,
trovato riconoscimento normativo anche al di fuori del
sistema codicistico (art. 87 d.lgs. 58/1998 e art. 34
d.lgs. 213/1998), e, a livello comunitario, nel regolamento
(CE) 1346/00 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure
di insolvenza (art. 5, par.1).
2. Col terzo
motivo il ricorrente - con riferimento all'azione revocatoria,
proposta dal curatore in via subordinata, della rimessa
sul conto corrente intestato alla srl Alimenta del controvalore
del titolo costituito in pegno, per l'importo di lire
106.394.842 - denuncia la violazione e la falsa applicazione
dell'art. 67, comma secondo, legge fallimentare, e deduce
che la Corte d'appello, escludendo la revocabilità
della rimessa, non avrebbe tenuto conto della natura
solutoria dell'accreditamento, destinato ad estinguere
(o a ridurre) il debito restitutorio gravante sul correntista.
La censura
è priva di consistenza, in quanto la sentenza
impugnata ha correttamente escluso che l'accreditamento
di lire 106.384.842 potesse integrare l'ipotesi di una
rimessa revocabile, proprio per la genesi dello stesso,
e cioè perché (come chiarisce la stessa
Corte d'appello), già la sentenza di primo grado
aveva affermato, con disposizione che non era stata
contestata, che l'accreditamento era derivato dal diritto
di prelazione legittimamente esercitato (cfr. Cassazione,
Sezioni unite, 202/2001) dalla banca sul certificato
di deposito dato in pegno, ai sensi dell'art. 53 legge
fallimentare.
3. In conclusione,
il ricorso non può essere accolto.
Consegue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in euro 4.100,00 di cui 4.000,00 per onorari, oltre
alle spese generali e agli accessori come per legge
RIFORMA
DEL DIRITTO SOCIETARIO
Ricorso
per la sospensione della convocazione di assemblea di
società per azioni. Inammissibilità (artt. 2377 e 2378
c.c.).
Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere - Sezione fallimentare -
g.u. dott. Ceniccola ord. 16.3.2004- ricorso
ex art. 700 c.p.c.
(Omissis)
IL
GIUDICE DESIGNATO
letto
il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 10.3.2004
per conto di B.F., rapp.to e difeso per procura a margine
del ricorso dagli avv. Antonio e Domenico Giovanni Ruggiero
e Marilena Miele del foro di Napoli, elettivamente domiciliati
in S. Maria C.V. in v. trav. M. Fiore n. 16 pal. Brancaccio
presso lo studio dell'avv. Salvatore Scala, (Ricorrente),
nei confronti di IISS s.p.a. in persona dell'amministratore
giudiziario avv. L.P., rapp.to e difeso per procura
in calce alla copia del ricorso notificato dagli avv.
Mauro Fierro e Massimo Rubino De Ritis, elettivamente
dom.ti in Caserta alla v. Unità Italiana (pal. Eta)
presso lo studio dell'avv. Domenico De Vivo (Resistente);
letti gli atti e
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'odierna
udienza;
visti gli artt.
669 bis e ss. e 700 c.p.c.;
Osserva
Il
ricorrente ha domandato, con l'atto introduttivo del
presente giudizio, l'adozione di un provvedimento urgente
volto ad inibire il procedimento di convocazione dell'assemblea
ordinaria indetta dall'amministratore nominato dal tribunale
nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 2409
c.c.
La
domanda va rigettata per le seguenti ragioni.
1.
Con provvedimento del 3.2.2004 il Tribunale autorizzava
l'amministratore giudiziario ad apportare al libro soci
ed alla contabilità della società le rettifiche conseguenti
alle risultanze della relazione del 23/1/2004 sull'assetto
del capitale sociale, invitandolo, altresì, a convocare
e presiedere l'assemblea ordinaria dei soci per la nomina
dei nuovi amministratori o per lo scioglimento della
società.
Va
quindi in primo luogo evidenziato come l'amministratore
giudiziario abbia agito non di propria iniziativa, bensì
in virtù di uno specifico decreto con il quale il tribunale
-preso atto che la regolarizzazione della gestione societaria
operata dall'amministratore giudiziario ("in difetto
di violazioni amministrative ulteriori rispetto a quelle
riscontrate dal tribunale in sede di ispezione giudiziaria
e di revoca degli amministratori e rispetto a quelle
accertate direttamente dallo stesso amministratore giudiziario")
concretizzava il conseguimento dello scopo istituzionale
cui era stata indirizzata la procedura- perveniva alla
conclusione che la stessa ben poteva essere definita.
Pertanto la valutazione circa la sussistenza del presupposto
della convocazione dell'assemblea ex art. 2409 co. 5
c.c., ossia la maturità del procedimento per la sua
definizione, risulta essere stato già interamente valutato
dal tribunale attraverso il decreto che ha autorizzato
l'assemblea.
Più
specificamente, poi, deve rilevarsi che il ricorso in
oggetto, per come proposto, non si limita ad introdurre
doglianze formali, ossia concernenti la convocazione
-in sè considerata- dell'assemblea, ma prospetta -sub
specie di impugnativa della convocazione- motivi
di fatto e di diritto costituenti le ragioni sostanziali
di siffatta convocazione, finendo per introdurre surrettiziamente
istanze di riesame del richiamato provvedimento autorizzativo
(cfr. altresì quanto esposto dal ricorrente nel verbale
dell'odierna udienza, laddove ancora si rappresenta
che "le lamentate irregolarità esistenti nella gestione
dell'Interporto sussistono ancora oggi -contratto di
mandato con rappresentanza concluso con la Naos, in
palese conflitto di interessi- e che la ricognizione
del capitale sociale evidentemente non è stata eseguita
attentamente dato che al socio Bizzarro lo stesso Commissario
attribuisce prima 55 azioni e poi 42").
Trovando
-quindi- le tematiche introdotte il proprio limite contenutistico
nella decisione resa nel decreto del 3.2.2004, la domanda
cautelare deve reputarsi infondata in assenza di un
apposito provvedimento, di segno opposto, specificamente
diretto a caducare la perdurante efficacia del richiamato
decreto emesso dal tribunale.
E'
noto, infatti, che i provvedimenti emessi dal tribunale,
ai sensi dell'art. 2409 c.c., sono atti di volontaria
giurisdizione adottati con la forma del decreto contro
i quali è generalmente ammesso il reclamo avanti alla
Corte d'Appello ex art. 739 e ss. c.p.c.; ciò vale anche
con specifico riferimento al decreto attraverso il quale
il tribunale convoca l'assemblea ex art. 2409 co. 5,
in ragione del suo carattere definitivo e non interlocutorio.
In tale ottica solo il giudice del reclamo, dopo aver
sentito le parti, potrà concedere la sospensione dell'efficacia
del provvedimento oggetto del gravame, posto che la
richiesta di sospensione è diretta ad ottenere un provvedimento
di per sé compreso nella più ampia richiesta di revoca
(cfr. Appello Venezia 11 gennaio 1986 Società 1986,
1120; cfr. adesso l'art. 27 co. 4 d. lgs. N. 5/2003;
cfr. altresì l'art. 32 d. lgs. cit. -riguardo alle procedure
introdotte dopo l'entrata in vigore del nuovo rito societario-
circa la necessità di proseguire il procedimento nelle
forme del rito ordinario allorchè una parte domandi
la decisione, con efficacia di giudicato, di una questione
pregiudiziale alla definizione del procedimento).
L'ulteriore
circostanza che il ricorrente non sia stato, in quanto
tale, parte nel procedimento ex art. 2409 c.c. nemmeno
consente l'utilizzabilità dell'invocata tutela cautelare
atipica, giacchè nel caso di specie non viene in rilievo
l'esigenza di colmare, attraverso una forma di tutela
residuale, un difetto di legittimazione del ricorrente
nel diverso procedimento, bensì un limite oggettivo
alla sospendibilità, in questa sede, degli effetti del
precedente decreto (rimanendo assorbita -quindi- in
tale preliminare rilievo, ogni ulteriore questione concernente
il momento in cui l'odierno ricorrente abbia preso conoscenza
della relazione depositata dall'amministratore giudiziario
o del richiamato provvedimento emesso dal tribunale).
2.
L'avviso di convocazione di assemblea non può di per
sè produrre un danno grave ed irreparabile, perché inidoneo
a ledere situazioni giuridiche soggettive, essendo solo
funzionale alla formazione della volontà assembleare.
Non
è pertanto consentito il ricorso alla tutela innominata
di cui all'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la sospensione
della convocata assemblea, sussistendo specifica tutela,
attraverso il rimedio previsto dall'art. 2378 c.c.,
avverso la deliberazione assembleare.
Come
già sostenuto dalla giurisprudenza prima dell'entrata
in vigore del decreto legislativo n. 6/2003, la convocazione
di assemblea costituisce un atto di per sè inidoneo
a provocare quel pregiudizio imminente e irreparabile
che costituisce il presupposto necessario per il ricorso
alla tutela d'urgenza; nè tale rimedio può essere utilizzato
per sospendere la successiva delibera assembleare, in
quanto per tale scopo è già previsto il provvedimento
cautelare tipico di cui all'art. 2378 (cfr. Tribunale
Napoli, 11 giugno 1993 Società 1993, 1491).
Tali
principi debbono ritenersi validi anche a seguito dell'entrata
in vigore del d.lgs. n. 6/2003, giacchè l'art. 2378
c.c. continua a prevedere, al co. 3, la possibilità
di domandare la sospensione dell'esecuzione della deliberazione
assembleare da parte dell'interessato.
La
circostanza che la legittimazione all'impugnazione della
delibera (e quindi al potere di domandarne la sospensione
cautelare) venga riconosciuta solo al socio il quale
possegga almeno il cinque percento del capitale sociale,
residuando -in caso contrario- il (mero) diritto al
risarcimento del danno cagionato dalla non conformità
della deliberazione alla legge o allo statuto (cfr.
art. 2377 commi 2 e 3 c.c. come novellati), non consente
di trarre argomento a sostegno dell'ammissibilità del
ricorso alla tutela cautelare atipica (da parte del
socio non legittimato all'impugnativa) al fine di colmare
il relativo vuoto di tutela:
o
in primo luogo -infatti- l'eventuale riconoscimento
della facoltà di ottenere la sospensione dell'assemblea
ex art. 700 c.p.c. da parte del socio privo della legittimazione
ad impugnare la delibera (e dunque ad ottenerne la sospensione)
comporterebbe un surrettizio aggiramento della ratio
della limitazione, avendo il legislatore evidentemente
inteso, per esigenze di funzionalità, restringere il
novero dei soggetti in grado di interferire (in negativo)
sul funzionamento del meccanismo assembleare nel suo
complesso (e quindi sull'an, sul quomodo
e sul quid);
o
in secondo luogo, il riconoscimento della (sola) tutela
risarcitoria al socio non legittimato all'impugnazione
(in quanto titolare di una quota inferiore al cinque
percento del capitale), determina un'indubbia discrasia
tra gli scopi della domanda cautelare e la tutela di
merito riconosciuta al socio: infatti la sospensione
dell'assemblea richiesta in via cautelare va pur sempre
confrontata con il tipo di tutela che l'ordinamento
accorda al diritto soggettivo fatto valere, onde verificare
se la misura sia effettivamente in grado di anticipare
o preservare gli effetti della pronuncia definitiva
sul merito della posizione sostanziale riconosciuta
(sebbene il nesso di strumentalità strutturale appaia
attenuato, ma solo sul piano processuale, a seguito
della riforma, giusta quanto disposto dall'art. 23 co.
1 del d. lgs. N. 5/2003, riguardo alla sopravvivenza
dei provvedimenti cautelari anticipatori in caso di
mancata instaurazione del giudizio di merito); ne deriva
che in alcun modo la richiesta di sospensione dell'assemblea
potrebbe raccordarsi con la riconosciuta tutela risarcitoria,
venendo al più il rilievo l'esigenza di provvedere alla
conservazione della garanzia patrimoniale del debitore
a salvaguardia del proprio diritto (671 c.p.c.).
Le
spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate
d'ufficio, in mancanza di nota spese, come da dispositivo.
(Omissis)
SULLA
PROVA DEL CREDITO DEL GESTORE DI UN SERVIZIO TELEFONICO
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza
2 dicembre 2002, n. 17041
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con citazione
del 24 settembre 1996 l'avvocato Ruggiero Granata conveniva
dinanzi al giudice di pace di Sant'Anastasia la Telecom
Italia spa chiedendo l'accertamento della inesistenza
dei crediti di cui alle fatture del secondo e terzo
bimestre 1996, pari a lire 1.546.000, e in via generica
il risarcimento dei danni.
Si costituiva
la Telecom e contestava il fondamento della pretesa;
inoltre nel corso della lite l'ente sospendeva la erogazione
del servizio.
Istruita
la lite con prove orali e documentali il giudice di
pace accoglieva per quanto di ragione la domanda, condannando
la Telecom al ripristino dell'utenza oltre che al pagamento
delle spese di lite.
Contro la
decisione ha proposto appello la Telecom, chiedendone
la riforma; la controparte ha chiesto il rigetto del
gravame.
Con sentenza
depositata il 15 luglio 1999 il tribunale di Nola così
decideva:
accoglie
l'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta
la domanda proposta dell'avvocato Granata e compensa
integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
Contro la
decisione ricorre l'avvocato Granata deducendo due motivi
di gravame. Resiste la Telecom con controricorso.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il ricorso
merita accoglimento quanto al secondo motivo, mentre
è infondato per il primo, per le seguenti considerazioni.
Nel primo
motivo si deduce l'error in procedendo e la inammissibilità
dell'appello, avendo il primo giudice giudicato secondo
equità, in relazione al valore della domanda.
In senso
contrario si osserva come il giudice di appello (p.
3 della motivazione) abbia rilevato che, in primo grado,
vi erano due domande che si cumulavano, essendo una
prima riferita all'indebito pagamento delle bollette
"pazze"; la seconda riferita ad una richiesta
di condanna generica. La domanda di condanna generica
è di valore pari al massimo della competenza
del giudice adito (cfr. Cassazione 5290/93) e dunque
per l'effetto del cumulo il valore del devolutum superava
i due milioni.
Il motivo
è pertanto infondato.
Nel secondo
motivo si deduce il vizio della motivazione e l'inversione
dell'onere probatorio. La tesi è che nel giudizio
di merito l'utente aveva dato la prova dell'anomalia,
sia con prove testimoniali sia con prove documentali
(sulla uniformità dei consumi trimestrali nel
tempo), mentre la controparte si era limitata a dedurre
che il contratto di utenza era integrato dalle norme
del d.P.R. 156/73 e del relativo regolamento di servizio
(art. 12 d.m. 484/88) che consentivano all'ente di addebitare
il traffico di utenza sulla base delle indicazioni del
contatore centrale.
La censura
è fondata.
Ed invero
la sentenza di appello non dà alcun conto degli
elementi probatori considerati dai primi giudici come
elementi di presunzione del minor consumo dell'utente
e dell'anomalia nell'emissione delle fatture per consumi
elevati; né spiega se l'ente abbia prodotto documentazione
asseverativa dei controlli e dei collaudi effettuati
presso il cosiddetto contatore centrale.
In mancanza
di tali riscontri, in parte obiettivi, in parte presuntivi,
il ragionamento del giudice del riesame appare logicamente
incompleto e viziato.
Ed invero,
fermo restando che il contratto di abbonamento telefonico
è un contratto di adesione di natura privata,
ma integrato da norme speciali (che prevedono il sistema
delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del
traffico) e norme regolamentari (che prevedono le regole
della contabilizzazione a contatore centrale), tale
particolare disciplina non impedisce all'utente di superare
la presunzione di veridicità della contabilizzazione,
dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo
reale è inferiore a quello recato nella fattura.
La bolletta
è infatti un atto unilaterale di natura meramente
contabile (Cassazione 847/86) e la stessa Corte costituzionale
(nelle sentenze 546/94 e 1104/98) ha posto in rilievo
come il rapporto di utenza sia un servizio pubblico
essenziale, ma soggetto al regime contrattuale di diritto
comune, ed alle relative regole di adempimento e di
prestazione secondo buona fede.
Regime che,
per effetto dello ius superveniens (la legge di derivazione
europea 281/98, peraltro non retroattiva e non applicabile
al caso di specie) pone l'utente persona fisica (come
nella specie) in una posizione soggettivamente protetta
nei confronti dell'ente pubblico che offre un servizio
a titolo oneroso.
Se dunque
le norme regolamentari (in particolare l'art. 12
del d.m. 484/88) prevedono l'obbligo del gestore
di effettuare gli addebiti di traffico sulla base
delle indicazioni del contatore centrale, tale obbligo
non può
risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla
non contestabilità del dato recato in bolletta.
L'utente
ha infatti un diritto di contestazione e di controllo
e l'ente è tenuto a dimostrare sia il corretto
funzionamento del contatore centrale, sia la corrispondenza
tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto
nella fattura. In particolare producendo la documentazione
del traffico telefonico relativo all'utenza.
Se tale
documentazione (come nella specie) non è stata fornita, l'utente
ha prova libera della contestazione e tale prova può
essere a carattere presuntivo ovvero anche orale (sulle
circostanze della normale utenza e dell'impossibilità che
terzi ne abbiano fatto un uso anomalo, come avviene
nel caso di domestici infedeli).
Poiché
le censure sul difetto di motivazione involgono il ragionamento
del giudice del riesame, che appare incompleto e contraddittorio,
non consentendo il riscontro tra ragionamento e raccolto
probatorio, il motivo dev'essere accolto, con conseguente
rinvio ad altra sezione del tribunale di Nola, che provvederà anche
in ordine alla liquidazione delle spese di questo giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il
primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa
in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio
di cassazione ad altra sezione del tribunale di Nola.
CONTESTAZIONE
DEL CREDITO DI UNA BANCA ed indimostrabilità dello
stato di insolvenza del correntista
IL
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
sezione fallimentare
In Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Andrea
Della Selva Presidente
dr. Stanislao
De Matteis Giudice
dr. Giuseppe
Dongiacomo Giudice rel.
Letti gli
atti della procedura prefallimentare n. 805/1999 ad
istanza del Banco di Napoli s.p.a. per ottenere la dichiarazione
di fallimento della *******, con sede in Caserta alla
Via ***, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro
D'ANDRIA e Antonio TANZA ;
assunte le
opportune informazioni;
sentito il
giudice relatore;
lette le
memorie depositate dall’istituto istante e dalla
società resistente;
esaminati
i documenti prodotti;
osserva
L’istanza
di fallimento proposta dal Banco di Napoli, nella qualità
di procuratore della S.G.A. s.p.a., trae origine da
una serie di circostanze di fatto considerate, nella
prospettazione del ricorrente, come idonee a dimostrare
lo stato di insolvenza della società resistente,
e precisamente da:
a) l’inadempimento
da parte della ****** al presunto debito verso il banco
di Napoli per complessive lire 1.730.406.072, fondato
su due decreti ingiuntivi, uno del 07/10/1995 per lire
718.945.815 e l’altro del 12/03/1996 per lire
904.066.057, oltre agli interessi ed alle spese per
la procedura monitoria, per la registrazione degli atti,
e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, emessi
dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
in conseguenza di numerosi assegni verso terzi girati
alla banca ed immediatamente accreditati sul conto corrente
ordinario intestato alla società resistente (...)
e però in seguito rimasti insoluti e quindi protestati,
con conseguente addebito dell’importo corrispondente,
oltre al recesso dalle linee di credito a suo tempo
concesse come da missiva trasmessa alla resistente ed
ai suoi garanti con raccomandata del 23/03/1995 (v.
i ricorsi monitori e la memoria di costituzione nei
relativi giudizi di opposizione agli atti; v. anche
la memoria del 23/05/2001); né tale inadempimento
risulta eliminato, osserva ancora il banco, dai pegni
(libretto al portatore e buoni di credito industriale)
escussi con il ricavo della somma di lire 2.044.000.000
circa, accreditata il 18/07/1996 sul conto corrente
n. (...) (conto sul quale – osserva il Banco –
non sono transitati gli assegni di cui ai decreti ingiuntivi)
a deconto delle esposizioni esistenti; né, infine,
appare legittima la contestazione del difetto delle
firme di girata sugli assegni versati, atteso il loro
accredito immediato in favore della società al
punto che il Giudice non ha mai sospeso la provvisoria
esecutività dei decreti ingiuntivi opposti (v.
memoria del 23/05/2001);
b) dal fatto
che la debitrice, per dimostrare la propria asserita
solvibilità, ben avrebbe potuto documentare di
avere a disposizione la liquidità necessaria
per la soddisfazione del credito vantato dal ricorrente
ovvero effettuare un corrispondente deposito giudiziale,
oppure, onde provare il credito goduto presso le banche
ed i terzi, produrre una polizza fideiussoria bancaria
o assicurativa, ovvero un contratto bancario di apertura
di credito (v. memoria del 27/10/2000);
c) dalla
situazione patrimoniale risultante dai relativi bilanci
di esercizio, per gli anni 1997, 1998 e 1999, che
non solo conterrebbero l’indicazione di un debito
verso l’istituto ricorrente di almeno lire 2.651.268.894
(v. memoria del 23/05/2001), ma anche debiti verso terzi
per lire 3.558.622.223 non estinti, a fronte, invece,
di crediti oramai inesigibili e di rimanenze di merci
invendibili (ovvero già liquidate: vedi memoria
del 08/05/2001), al punto che lo stesso amministratore
nella nota integrativa al bilancio 1997, ha denunciato
“la gravissima situazione finanziaria della società
resistente” (v. ancora la memoria del 27/10/2000).
La ******,
dal suo canto, ha vivacemente contestato il credito
vantato dall’istituto ricorrente negando per l’effetto
di trovarsi in stato di insolvenza, sul presupposto:
a) di aver
proposto contro il Banco di Napoli con citazione
notificata il 27/ 01/2000 azione avente ad oggetto
l’accertamento
(tra l’altro) della nullità parziale dei
rapporti contrattuali di conto corrente bancario e di
apertura di credito intercorsi con lo stesso, relativamente,
in particolare, alle clausole di determinazione degli
interessi ultralegali mediante al rinvio al c.d. “uso
piazza”, di capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi, di previsione della c.d. commissione
di massimo scoperto, con la conseguenza che le somme
incamerate e/o addebitate, in corrispondenza delle
clausole invalide, dal banco sono da considerarsi pagamenti
indebiti e vanno, pertanto restituite, oltre al risarcimento
dei danni subiti (v. memoria del 19/10/2000);
b) di aver
proposto contro il banco di Napoli, con citazioni
notificate in data 05/12/1995 e 09/05/1996, tempestive
opposizioni avverso i decreti ingiuntivi allegati
dal ricorrente, sia sul rilievo di non avere in realtà mai apposto
attraverso il suo legale rappresentante, Sig. *****,
le necessarie firme di girata (mai delegate ad altri)
sugli assegni indicati dal banco e sulle relative distinte
di versamento-che sono state quindi formalmente disconosciute
senza che la banca abbia tempestiva istanza di verificazione-
con la conseguenza che l’addebito operato dall’istituto
su conto corrente intestato alla società per
effetto del mancato incasso degli stessi è inammissibile
e nessun credito al rimborso può essere vantato
verso la società resistente (v. gli atti di citazione
in opposizione che contengono anche le domande riconvenzionali
di condanna dell’istituto opposto al risarcimento
dei danni subiti), sia per la circostanza che il banco
istante ha escusso garanzie per oltre tre miliardi con
la conseguenza che null’altro può pretendere
dalla società resistente (v. le memorie difensive
del 19/10/2000, 08/05/2001 e 13/11/2001);
c) di avere
estinto tutte le passività (non contestate) emergenti
in bilancio (fornitori, effetti protestati), attraverso
l’accollo da parte dei soci (vedi memoria del
08/05/2001, cui sono allegate le relative dichiarazioni
liberatorie) e la remissione dagli stessi operata in
ordine ai crediti dagli stessi vantati verso la società
– corrispondenti, al 31/12/2000, a lire 2.326.268.894,
pari agli originali 500.000.000, per finanziamento alla
società, più il debito verso le banche
(in realtà verso il solo Banco di Napoli: v.
memoria del 13/11/2001, in fine) per lire 2.651.268.894,
derivante dall’escussione da parte del banco di
Napoli del pegno dato dai soci di pari importo e dalla
conseguente surrogazione degli stessi nel predetto credito
oramai soddisfatto, meno la rinunzia per lire 825.000.000
necessaria al ripianamento delle corrispondenti perdite
di bilancio – ed, infine, la garanzia offerta
con apposita polizza depositata in giudizio, per l’adempimento
dei residui debiti insoluti previdenziali e tributari
(v. la memoria del 07/06/2001 e del 13/11/2001);
d) di godere,
insieme ai fideiussori di un patrimonio mobiliare
ed immobiliare ampiamente capiente ed in grado per
ciò
stesso di assicurare abbondantemente la soddisfazione
del presunto credito vantato dall’istituto ricorrente
(vedi memorie del 19/10/2000), in mancanza di altri
ricorsi di fallimento e di pignoramenti a suo carico
(vedi memoria del 08/05/2001).
***
Ora, osserva
il Tribunale che, in linea di principio va senz’altro
escluso lo stato di insolvenza tutte le volte in cui
l’imprenditore resistente abbia contestato il
credito vantato dal ricorrente, quando tale contestazione,
ad una valutazione necessariamente sommaria non appaia
manifestamente infondata o pretestuosa, volta cioè
esclusivamente a ritardare l’inadempimento dovuto.
Nel caso
di specie, il credito attivato dalla banca istante
appare seriamente contestato dalla società ingiunta
qui resistente, non fosse altro perché, ben prima
della presentazione del ricorso in fallimento in esame
(ottobre 1999), la stessa aveva proposto nelle ordinarie
sedi giudiziarie non solo tempestivi atti di opposizione
ai decreti ingiuntivi dedotti a suo fondamento (v. gli
atti di citazione prodotti all’uopo in giudizio,
notificati all’istituto ricorrente, rispettivamente,
nei mesi di dicembre del 1995 e di maggio del 1996),
ma anche e soprattutto sollevato, nelle predette sedi
e, di conseguenza, nel presente procedimento, contestazioni
fondate su ragioni di fatto e di diritto (vale a dire
la non imputabilità alla società resistente
delle firme di girate alla banca apposte ai numerosi
assegni verso terzi rimasti impagati) che, se considerate
veritiere e fondate dal giudice naturale a suo tempo
adite, nel giudizio a cognizione piena che in via esclusiva
è a ciò deputato, escluderebbero integralmente
la ragione creditoria fatta valere nel presente giudizio,
posto che, in difetto di prova documentale dell’accredito
immediato alla correntista degli assegni asseritamene
girati alla banca ed in mancanza di una girata imputabile
alla stessa società correntista degli assegni
in questione, il banco giammai avrebbe potuto legittimamente
addebitare in conto i relativi importi a fronte del
mancato pagamento degli stessi.
Del resto,
sulla non manifesta infondatezza delle contestazioni
sollevate dalla resistente al credito attivato dal
Banco di Napoli questo tribunale si è già positivamente
pronunciato nel decreto con il quale, in data 19/1/2001,
ha rigettato l’istanza di fallimento che lo stesso
banco, sul fondamento dei titoli giudiziali posti a
base anche della presente procedura (e cioè il
decreto ingiuntivo n. 2041/1995 ed il decreto ingiuntivo
n. 391/1996), aveva proposto contro la ***** (poi confermato
in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Napoli
con decreto del 12/6/2001, agli atti), e proprio sul
rilievo che, nella specie, va esclusa “la pretestuosità
della contestazione giudiziale svolta dal debitore …
in considerazione della puntualità e della complessità
delle doglianze prospettate nelle rispettive sedi di
accertamento giudiziale”.
Né,
a ben vedere, lo stato di insolvenza può ragionevolmente
inferirsi dalla debitoria esposta dalla società resistente
nei bilanci di esercizio relativi agli anni 1997, 1998,
1999 e 2000, prodotti in giudizio.
Ed infatti,
avendo riguardo esclusivamente al bilancio di esercizio
al 31/12/1999 (e quindi senza considerare quello
al 31/12/2000 che, in quanto redatto nel 2001, e
cioè
a dire dopo la presentazione del ricorso di fallimento
e della connessa richiesta da parte del tribunale dei
bilanci della società resistente, con decreto
del 31/10/2000, potrebbe essere stato predisposto in
modo da non far emergere la presunta insolvenza della
società), la resistente risulta gravata da debiti
per complessive £. 3.393.705.557, così distinti
nella nota integrativa:
a) debiti
verso i soci per £. 500.000.000 per finanziamenti
alla società;
b) debiti
verso fornitori per £. 130.000.000;
c) debiti
verso le banche per £. 2.651.268.894;
d) debiti
previdenziali per £. 14.333.648;
e) debiti
tributari per £. 97.303.015.
Ora, allo
stato, mentre i debiti verso fornitori risultano estinti
(v. le quietanze, agli atti), al pari dei debiti verso
i soci (v. le remissioni, agli atti), i debiti tributari
e previdenziali risultano garantiti da polizza fideiussoria
assicurativa di pari importo depositata in giudizio.
Il vero
problema riguarda, quindi, i debiti bancari, indicati
in bilancio in complessive £. 2.651.268.894 senza alcuna indicazione,
nella nota integrativa, circa la loro natura contestata
o meno, dovendosi stabilire, in particolare, se trattasi
di pretese verso istituti bancari diversi dal banco
ricorrente ed, in caso negativo, se tali pretese si
aggiungono, o meno, a quella attivata dal banco con
l’istanza di fallimento.
La prima
ipotesi, e cioè che riguardi debiti verso banche
diverse dal banco istante, deve essere esclusa non solo
perché, allo stato degli atti, nessuna altra
banca ha proposto istanza di fallimento o trascritto
debiti immobiliari nei confronti della società
resistente (v. le informazioni fornite dalla G.d.F.
di Caserta il 28/07/2000) o comunque agito in giudizio,
in sede di cognizione o di esecuzione, contro la stessa
per far valere possibili pretese creditorie, ma soprattutto
perché la stessa banca ricorrente, come prima
osservato, ha chiaramente rilevato che l’appostazione
contabile intitolata “ debiti verso le banche”
riguarda, in realtà, esclusivamente le sue pretese
creditorie verso la società resistente, come
del resto quest’ultima ha espressamente riconosciuto
e documentato (v. memoria del 13/11/2001).
Ciò
detto, si tratta allora di verificare se il debito indicato
in bilancio verso il Banco di Napoli si aggiunge a quello
attivato nell’odierna istanza di fallimento oppure
si tratta, sia pur con una differente quantificazione,
della medesima posizione debitoria.
La prima
soluzione va senza dubbio scartata, non fosse altro
perché lo stesso ricorrente ha espressamente
dedotto che il suo credito verso la resistente ammonta
ad almeno 2.651.268.894 di lire (v. memoria del 23/05/2001,
pag. 2), con ciò, quindi, escludendo di poter
vantare crediti per titoli ulteriori rispetto a quello
già allegato in giudizio (ad es. per rate di
mutuo ovvero per scoperto di conto corrente non compreso
negli addebiti relativi agli assegni insoluti posti
a fondamento dei ricorsi monitori).
Ne deriva
che, in realtà, il debito indicato in bilancio
in £. 2.651.268.894 quale “debito verso
le banche” riguarda esclusivamente il Banco di
Napoli e senza aggiungersi al credito, attivato da quest’ultimo
con l’istanza di fallimento in esame, con l’ulteriore
conseguenza che, avendo la società resistente
contestato quest’ultimo credito ed in difetto
di prova documentale di un maggior credito da parte
del banco, l’appostazione contabile di siffatta
debitoria per un importo maggiore rispetto a quello
concretamente vantato dal banco ricorrente finisce per
essere, ai fini in esame, del tutto ininfluente, subendo,
per l’effetto, la medesima contestazione sollevata
con riguardo al primo nel presente giudizio.
E tutto
ciò
– si noti – a prescindere da ogni rilievo
in ordine alla garanzia pignoratizia concessa dai soci
e successivamente escussa dal Banco di Napoli: infatti,
contrariamente a quanto sul punto affermato dalla ricorrente,
l’importo della garanzia escussa il 18/07/1996
(e quindi dopo i ricorsi ingiuntivi e la ivi indicata
revoca degli affidamenti concessi, intervenuta il 23/03/1995),
pari a £. 2.044.000.000, risulta accreditato,
come emerge dalla relativa comunicazione, agli atti,
“in deconto delle esposizioni della garantita”
società, sul conto corrente bancario n. (...),
e cioè, precisamente, sullo stesso conto corrente
sul quale sono transitati gli assegni insoluti posti
a fondamento dei decreti ingiuntivi e, quindi, dell’istanza
di fallimento (v. la comparsa di costituzione del banco
nel giudizio di opposizione pag. 3): ora, avendo il
banco dichiaratamente agito per un credito di importo
di circa due miliardi per addebiti eseguiti sul predetto
conto in conseguenza del mancato incasso degli assegni
predetti ed in mancanza di (prova di) crediti per ulteriori
somme derivanti dallo stesso conto, può ragionevolmente
dedursi che, in seguito all’escussione della garanzia
concessa dai soci e dell’accredito sullo stesso
conto della somma di £. 2.044.000.000 indicata
dal banco istante, il credito attivato con l’odierna
istanza di fallimento si è, in realtà,
estinto, con il conseguente subingresso al banco dei
soci garanti (v. la memoria del 07/06/2001 ed il bilancio
al 31/12/2001) che, però, hanno rinunziato al
credito conseguentemente maturato verso la società.
L’istanza
di fallimento va, perciò, rigettata.
p.t.m.
rigetta
l’istanza.
Santa Maria C.V., 20/11/01
Il Relatore : (dr.
Giuseppe DONGIACOMO)
Il Presidente
: (dr. Andrea Della Selva)
OBBLIGAZIONI ARGENTINE: obbligo
di informazione e valutazione dell'adeguatezza
Cordialmente prof. M.Rubino De Ritis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
- SEZIONE SECONDA -
nella persona del Giudice Unico Dott. Mauro BERNARDI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3693/2002 R.G.
promossa da:
C. EZIO
e C. BRUNA entrambi elettivamente domiciliati in
Via Frattini 7 - Mantova, presso e nello studio dell'avv.
Vassalle Roberto che li rappresenta e difende per
mandato a margine dell’atto ci citazione
ATTORI
contro
UNICREDIT BANCA S.P.A.
in persona
del procuratore speciale dott. Michele Faldella elettivamente
domiciliata in Via Madonna Dell'orto 8 - Mantova,
presso e nello studio dell'avv. Soardo Paolo che
la rappresenta e difende unitamente all’avv.
Antonio Formaro per mandato in calce alla comparsa
di costituzione
CONCLUSIONI
Il procuratore degli attori chiede e conclude:
“Ogni avversa istanza, eccezione o deduzione
reietta: ritenuta la falsità delle sottoscrizioni
riferite a C. Bruna in calce ai documenti allegati
alla citazione quale documenti n° 6,8 e 9, nonché la
responsabilità della banca convenuta per le
violazioni di legge contestate nella medesima citazione,
dichiararsi nulli o annullarsi, ovvero dichiararsi
risolti per fatto e colpa della stessa i contratti
stipulati al fine dell’acquisto dei titoli di
cui ai 3 ordini 19 aprile 2001, condannarsi la medesima
convenuta, in persona del suo legale rappresentante,
alla restituzione della somma di € 44.000, oltre
ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal 19
aprile 2001 al pagamento, nonché al risarcimento
dell’ulteriore danno non patrimoniale quantificato
in € 4.500,00 o nella somma maggiore o minore
ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione.
Con il favore
di spese e competenze di causa”.
Il procuratore della convenuta chiede e conclude:
“Nel merito: rigettare le domande tutte proposte
dall’attrice siccome infondate in fatto ed in
diritto.
Con vittoria
di spese, competenze ed onorari”.
Svolgimento del processo
Con atto
di citazione notificato in data 14-10-2002 gli attori,
assumevano a) di essere entrambi pensionati ultrasettantenni
e di avere investito nel corso del 1999 tutti i loro
risparmi, pari a circa £ 130.000.000,
in certificati di deposito emessi dalla banca convenuta;
b) che, alla scadenza del certificato di £ 80.000.000,
il C., recatosi in banca il 19-4-2001, veniva consigliato
da un funzionario dell’istituto di credito di
acquistare obbligazioni argentine in quanto titoli
sicuri perché emessi da uno stato sovrano che
avrebbero garantito un più alto rendimento;
c) che, nella stessa giornata, veniva perfezionato
l’acquisto di obbligazioni argentine, in particolare,
attraverso un ordine d’acquisto di obbligazioni
8,5% - 99/04, per un controvalore di euro 40.000,00
al prezzo di 98,6 , sottoscritto da C. Bruna, un altro
ordine di titoli dello stesso tipo per un controvalore
di euro 3.000,00 recante la firma apocrifa di C. Bruna
ed infine un terzo ordine per un controvalor e di euro
1.000,00 anch’esso recante la firma apocrifa
di C. Bruna.
Alla luce
di tali fatti e del successivo azzeramento del valore
dei titoli a seguito della crisi finanziaria che
aveva colpito lo stato argentino, gli attori convenivano
in giudizio la banca onde ottenere la restituzione
delle somme investite nonché il risarcimento
dei danni patiti per effetto dell’operato della
banca deducendo 1) la nullità del contratto
di negoziazione dei titoli e dei singoli ordini d’acquisto
per inosservanza dell’obbligo di forma nella
loro stipulazione mancando una manifestazione di volontà da
parte della banca, costituendo tali atti mere dichiarazioni
unilaterali dei clienti; 2) l’invalidità o
comunque la risolubilità dei contratti per violazione
degli artt. 21 t.u.l.f., 28 e 29 del regolamento Consob
n. 11522 non avendo la banca richiesto notizie sulla
situazione patrimoniale dei clienti e sulla loro propensione
al rischio, né informato sulla rischiosità dell’investimento
nonché per mancata segnalazione dell’inadeguatezza
dell’operazione; 3) la nul lità del secondo
e del terzo ordine d’acquisto stante la falsità della
sottoscrizione di C. Bruna.
La banca,
costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo
di avere osservato tutte le prescrizioni di legge
e regolamentari in particolare affermando a) che
i contratti relativi ai servizi di investimento erano
stati regolarmente sottoscritti dai clienti e che
l’invio delle conferme d’ordine e degli
estratti conto periodici nonché l’incasso
delle cedole dimostravano il consenso quantomeno tacito
in ordine alle operazioni poste in essere; b) che il
proprio funzionario aveva fornito tutti i necessari
ragguagli circa la rischiosità dell’investimento
comunque evincibile dall’alto rendimento previsto
per l'obbligazione in questione in rapporto a quello
assicurato dai titoli di stato italiani; c) che era
stato consegnato il prescritto documento sui rischi
degli investimenti in strumenti finanziari e che gli
istanti avevano rifiutato di fornire indicazioni sulla
loro situazione finanziaria; d) che non poteva configurarsi
alcuna violazione dell’art. 29 del citato regola
mento atteso che, nell’attestazione degli ordini,
si trovava specificato che gli stessi venivano eseguiti “avendo
i clienti ricevuto adeguate informazioni in merito
ai rischi connessi allo strumento finanziario in oggetto”;
e) di avere eseguito gli ordini impartiti e di non
avere mai agito all’insaputa degli istanti; f)
di avere comunque osservato tutte le cautele richieste
al banchiere professionale.
Esperita l'istruttoria orale e disposta c.t.u., affidata
alla dott.ssa Stefania Malerba, la causa veniva trattenuta
in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe
riportate.
Motivi
Preliminarmente
occorre esaminare la questione concernente la nullità della costituzione in giudizio della
convenuta stante la mancata produzione della procura
a favore del procuratore della banca, eccezione sollevata
dagli attori in comparsa conclusionale. Al riguardo
va detto che, in caso di omesso deposito della procura
(pur richiamata, come nel caso di specie, negli atti
difensivi), il giudice non può dichiarare l’invalidità della
costituzione senza avere formulato l’invito ex
art. 182 c.p.c. a produrre il documento mancante, invito
che può essere fatto durante tutto il giudizio
di merito (compreso quello d’appello), venendo
la produzione del documento a sanare ex tunc l’irregolarità della
costituzione (cfr. Cass. 7-7-1995 n. 7490; Cass. 27-10-1986
n. 6302): poiché la difesa della convenuta unitamente
alla memoria di replica ha prodotto copia del verbale
del consiglio di amministrazione del 9-7-2002 attestante
l’attribuzione del potere di rappresentanza da
parte della banca all’avv. Michele Faldella (direttore
centrale di Unicredit Banca) che ha poi conferito il
mandato defensionale per il presente giudizio, ne deriva
la superfluità dell’invito a regolarizzare
la costituzione sicché la sollevata eccezione
di nullità va respinta.
Infondate
debbono pure ritenersi le deduzioni difensive in
ordine alla nullità per difetto di forma
del contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione
di ordini su strumenti finanziari atteso che tale documento
reca la sottoscrizione di un funzionario dell’istituto
di credito.
Per quanto
riguarda poi gli ordini d’acquisto
va rilevato che per la loro validità è sufficiente
la sottoscrizione dei moduli da parte del cliente trattandosi
di atti unilaterali cui peraltro la banca ha dato esecuzione
come concordemente ammesso dalle parti.
Né può trovare accoglimento l’assunto
circa la nullità del secondo e del terzo ordine
in quanto recanti la firma apocrifa di C. Bruna atteso
che siffatta circostanza non è stata provata
dagli attori gravati del relativo onere probatorio
(sul punto va osservato che era stata richiesta e rigettata
nel corso dell’istruttoria l’istanza di
ammissione di una consulenza tecnica che, per come
formulata e in difetto di ogni elemento di comparazione,
aveva carattere esplorativo, istanza peraltro non reiterata
in sede di precisazione delle conclusioni) né il
difetto di autenticità appare ictu oculi evincibile.
Va altresì disatteso l’assunto attoreo
secondo cui la banca, nel caso di specie, avrebbe violato
la c.d. know your customer rule atteso che gli attori
avevano manifestato nel contratto di negoziazione in
strumenti finanziari il loro rifiuto di fornire alla
banca informazioni sulla propria esperienza in materia
di investimenti finanziari, sulla situazione finanziaria,
sugli obiettivi di investimento nonché sulla
propensione al rischio, facoltà ad essi consentita
dall’art. 28 I co. lett. a) del reg. Consob n.
11522/98.
A questo
punto va precisato in fatto che la C. aveva impartito
ordini d’acquisto di obbligazioni argentine
(cd. tango bond) per un controvalore di € 44.000,00
(vedasi docc. n. 7-8-9 attorei) e, pur in difetto di
produzione degli estratti conto, deve ritenersi provato
l’acquisto nella misura indicata sia perché ciò trova
conforto nelle risultanze della consulenza tecnica
sia perché ove gli ordini non fossero stati
eseguiti la banca avrebbe dovuto darne comunicazione
ai clienti (cfr. artt. 32 reg. Consob n. 11522/98 e
1 co. IV del contratto per la negoziazione di ordini)
il che non è stato non solo provato ma neppure
dedotto. Va inoltre aggiunto che, a fronte delle contrapposte
versioni ed in mancanza di documentazione contabile,
non può ritenersi provato che, per effetto dell’investimento
nei titoli argentini, gli attori abbiano incassato
delle cedole il cui importo peraltro non è stato
neppure indicato dalla banca.
Ciò premesso deve ritenersi che la convenuta
non si sia comportata in conformità di quanto
prescritto dal combinato disposto di cui agli artt.
21 lett. a) e b) del d. lgs. 24-2-1998 n. 58 e 28 del
regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 che impongono
all’istituto di credito di prestare i servizi
di investimento con diligenza e di operare in modo
che i clienti siano sempre adeguatamente informati.
In proposito occorre osservare che, secondo quanto
risulta dall’indagine svolta dal c.t.u., ai titoli
del debito argentino le maggiori agenzie internazionali
avevano attribuito, nel corso del tempo, il rating
(con andamento progressivamente negativo: cd. downgrading)
di cui al seguente prospetto:
data rating
S&P Fitch Moody’s
02-04-97 BB
28-05-97 BB
02-10-97 Ba3
1. Ba3
1. B1
01-11-00 BB
14-11-00 BB-
19-03-01 BB-
20-03-01 BB-
26-03-01 B+
28-03-01 B+ B2
sicché, al momento dell’acquisto, i titoli
in questione erano classificati B+ sia da Standard & Poor
che da Fitch e B2 da Moody’s.
Premesso
che nella valutazione di Standard & Poor’s
e Fitch il rating B+ sta ad indicare un titolo “più vulnerabile
ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali,
ma capacità nel presente di far fronte alle
proprie obbligazioni finanziarie, mentre quello B2
per Moody’s esprime “obbligazioni che non
possono definirsi investimenti desiderabili. La garanzia
di interessi e capitale o il puntuale assolvimento
di altre condizioni del contratto sono piccole nel
lungo periodo” laddove la cifra accanto alla
lettera indica che, da 1 a 3, il titolo occupa il secondo
grado di posizionamento della classe B, va rilevato
che, per tutte le agenzie sopra menzionate, i titoli
classificati con quel tipo di rating sono considerati
not investment grade (ovvero high yeld o junk) in quanto
presentano, in linea generale, un elevato rischio di
non incassare cedole e/o capitale a scadenza, tanto
che molte società di gestione dei fondi comuni
di investimento sono obbligate a non inc ludere nel
proprio portafoglio titoli con rating che appartengono
alla categoria cd. speculativa (v. pg. 10 della relazione
tecnica).
Ne deriva
che i titoli obbligazionari argentini al momento
del loro acquisto erano già considerati
ad elevato rischio di rimborso dovendosi evidenziare
inoltre che, nel corso del 2001, le agenzie avevano
rivisto in senso negativo il loro giudizio sull’affidabilità ad
onorare gli impegni da parte dello stato argentino.
Orbene deve ritenersi che la banca avrebbe dovuto fornire
una completa informazione circa i rischi connessi a
quella specifica operazione che i clienti intendevano
porre in essere (obbligo imposto dall’art. 28
co. II del regolamento Consob n. 11522; v. anche art.
11 co. I direttiva 93/22 CEE del 10-5-1993), dovendo
l’intermediario finanziario agire con la diligenza
dell’operatore particolarmente qualificato (cfr.
artt. 21 lett. a) d. lgs. 58/98, 26 lett. e) reg. Consob
cit. e 1176 II co. c.c.) nell’ambito di un rapporto
in cui gli è imposto di tutelare l’interesse
dei clienti (v. artt. 47 Cost., 5 e 21 lett. a) del
d. lgs. 58/98), obbligo implicante l’indicaz
ione, non generica, della natura altamente rischiosa
dell’investimento secondo la valutazione operata
dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dato
questo che la banca è tenuta a conoscere e,
quindi, a comunicare al cliente al fine di consentirgli
di effettuare una scelta consapevole, dovendosi in
proposito ritenere che la valutazione del titolo da
parte del mercato costituisca fattore rilevante (c.d.
material fact secondo l’espressione usata dalla
giurisprudenza nordamericana) in quanto idoneo ad influenzare
il processo decisionale dell’investitore.
Sul punto
va osservato che, nel corso del giudizio, venivano
escussi sia il genero degli attori (il quale aveva
assistito al colloquio intervenuto fra il C. ed i
funzionari della banca prima dell’operazione
di acquisto dei bond) sia una dipendente della filiale
i quali, in ordine alle informazioni circa la rischiosità dell’investimento,
hanno rispettivamente affermato il primo che il funzionario
cui il C. era stato indirizzato gli avrebbe assicurato
che “l’investimento era sicuro perché i
titoli erano garantiti da una banca di Milano”,
che, peraltro, una sua collega in quel frangente gli
avrebbe invece suggerito “di effettuare l’investimento
come al solito ossia con libretti” alla quale
osservazione il funzionario avrebbe ribattuto che “valeva
la pena di investire in titoli argentini perché andavano
molto forte e ne erano stati piazzati in notevole misura” ed
altresì che “l’unico rischio consisteva
nel fatto che se l’investitore voleva monetizzare
i titoli prima della scad enza avrebbe percepito un
prezzo inferiore rispetto al prezzo d’acquisto” mentre,
la seconda, ha dichiarato: “illustrai il rischio
derivante dall’investimento in titoli di paesi
emergenti e feci riferimento al recente caso dell’Ucraina.
Spiegai che il tasso molto alto si spiegava con la
circostanza che si trattava di un paese indebitato
e che quindi poteva non essere in grado di onorare
il debito, anche se non era certo che ciò avvenisse”.
Alla luce
di tali dichiarazioni che non appaiono essere contrastanti
nel senso che evidentemente i due funzionari della
banca avevano opinioni diverse sulla rischiosità dell’operazione,
non può ritenersi superato da parte della banca,
ex art. 23 u.c. del d. lgs. 58/98, l’onere di
avere agito con la specifica diligenza richiesta e
cioè di avere adeguatamente informato il cliente
della natura speculativa delle obbligazioni.
Né merita adesione la deduzione difensiva dell’istituto
secondo cui i risparmiatori sarebbero comunque stati
in grado di valutare la pericolosità dell’operazione
alla luce delle indicazioni contenute nel documento
sui rischi degli investimenti (peraltro non prodotto
in causa sebbene le parti abbiano dato atto della sua
consegna e che deve ritenersi conforme al modello allegato
al regolamento Consob n. 11522/98), atteso che tali
indicazioni hanno carattere generale laddove, si ribadisce,
la banca doveva fornire precise (ed univoche) indicazioni
circa la pericolosità di quello specifico investimento,
né la consegna del documento informativo può ritenersi
idonea a determinare una presunzione di conoscenza
dei rischi dell’investimento in capo al risparmiatore
sia per il carattere generale delle informazioni ivi
contenute sia in considerazione del differenziato grado
di comprensione da parte degli investitori non professionali.
Quanto poi
al fatto che gli ordini d’acquisto
contenessero l’indicazione prestampata secondo
cui gli stessi venivano eseguiti “avendo i clienti
ricevuto adeguate informazioni in merito ai rischi
connessi allo strumento finanziario in oggetto” valgono
le medesime considerazioni sopra svolte trattandosi
di mera clausola di stile tale da non esonerare l’istituto
dall’onere di fornire la prova positiva del tipo
di informazione concretamente dato, clausola peraltro
inefficace alla luce del disposto di cui all’art.
1469 bis n. 18 c.c..
In ordine
al rilievo secondo cui l’istituto
avrebbe comunque dovuto segnalare l’inadeguatezza
dell’operazione ai sensi dell’art. 29 del
regolamento sopra menzionato in applicazione della
c.d. suitability rule, va preliminarmente osservato
che l’intermediario non è esonerato dall’obbligo
di valutare l’adeguatezza dell’operazione
anche ove (come nel caso di specie) i clienti abbiano
rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art.
28 I co. lett a) del regolamento Consob n. 11522/98
dovendo in tal caso tenere conto di tutte le informazioni
comunque in suo possesso (ad esempio “età,
professione, presumibile propensione al rischio anche
alla luce della pregressa ed abituale operatività,
situazione del mercato”: in tal senso vedasi
comunicazione Consob n. DI/30396 del 21-4-2000 dettata
in tema di trading on line): tanto si desume sia dai
principi generali in tema di correttezza, diligenza
e trasparenza dei comportamenti negoziali imposti dalla
normativa generale e speciale ( cfr. artt. 1175 e 1176
II co. c.c., 21 d. lgs. 58/98) ma anche dal testo l’art.
29 del citato regolamento Consob che impone all’intermediario
finanziario di astenersi dal compiere per conto degli
investitori operazioni non adeguate e prevede che lo
stesso utilizzi ogni altra informazione disponibile
anche diversa da quella fornita, ex art. 28 reg. cit.,
dai clienti, autorizzandolo solo in caso di conferma
scritta dell’ordine d’acquisto a darvi
(correttamente) esecuzione (la diversa regola contenuta
nell’art. 19 co. V della direttiva europea 2004/39/CE
del 21-4-2004 non può trovare applicazione al
caso di specie sia ratione temporis sia perché le
direttive non attuate -e purchè ricorrano gli
altri requisiti- non hanno efficacia nei rapporti interprivati:
cfr. Cass. 25-2-2004 n. 3762; Corte Giust. CE 29-5-2004
n. 194).
Nella fattispecie
in esame deve ritenersi che l’operazione
di acquisto delle obbligazioni in questione non fosse
adeguata in considerazione della sua dimensione (comportando
l’impiego di oltre la metà del patrimonio
mobiliare dei clienti), della natura altamente rischiosa
dei titoli prescelti, delle condizioni di mercato di
quei titoli (il cui rating aveva costituito oggetto
di progressivo declassamento da parte delle maggiori
agenzie internazionali), della circostanza che i clienti
erano investitori non professionali (entrambi pensionati),
dell’età dei risparmiatori (superiore
ai settant’anni come emerge dai contratti, dovendo
tale dato fare ragionevolmente presumere la preferenza
per una gestione conservativa piuttosto che speculativa
del patrimonio), nonché della propensione al
rischio in precedenza manifestata (gli istanti avevano
in passato investito i propri risparmi in obbligazioni
della banca convenuta), elementi questi tutti convergenti
e chiaramente a conoscenza dell’istituto.
La domanda
attorea risulta quindi fondata essendo stata dimostrata
la violazione, da parte della banca, delle prescrizioni
contenute negli artt. 21 t.u.l.f., 28 e 29 reg. Consob
n. 11522/98 da considerarsi come norme imperative
ex art. 1418 c.c. in considerazione degli interessi
tutelati (tutela del risparmio, diligenza degli intermediari,
integrità dei mercati: cfr.
art. 47 Cost.; artt. 5 -riguardante le finalità dei
poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia
ed alla Consob- 21 lett. a) e 190 -che prevede sanzioni
amministrative per le violazioni all’art. 21
del t.ul.f.- del decreto legislativo 58/98, direttiva
93-22 UE del 10-5-1993 ora sostituita da quella n.
2004/39 CE) e della natura generale di siffatti interessi
(in tal senso vedasi Trib. Firenze 30-5-2004 in www
ilcaso.it per l'affermazione di tale principio con
riguardo all’analoga disciplina contenuta nella
legge 1/91 vedasi Cass. 7-3-2001 n. 3272; Cass. 5-4-2001
n. 5052; Trib. Torino 19-4-1998 in Foro Padano,1998,387;
Trib. Milano ord. 11-5-1995 in Banca Borsa Tit. Cred.,1996,II,442).
Poiché l'obbligazione di restituzione dell'importo
versato in conseguenza della dichiarazione di nullità dell'ordine
di acquisto costituisce debito di valuta, avendo ad
oggetto, sin dal suo sorgere, il pagamento di una somma
di denaro e non avendo gli attori provato di avere
subito un danno ex art. 1224 II co. c.c., ad essi va
restituito l'importo di euro 44.000,00 cui debbono
aggiungersi, ai sensi dell’art. 2033 c.c., gli
interessi al tasso legale dal 19-4-2001 sino al saldo
definitivo non potendosi ritenere che la convenuta,
in relazione ai comportamenti sopra censurati, fosse
in buona fede.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
il
Tribunale di Mantova, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda
ed eccezione reietta, così provvede:
dichiara
la nullità degli ordini d’acquisto
di obbligazioni argentine 8,5% - 99/04 impartiti
da C. Bruna il 19-4-2001;
condanna Unicredit Banca s.p.a. a corrispondere
agli attori la somma di euro 44.000,00 cui debbono
aggiungersi gli interessi al tasso legale dal 19-4-2001
sino al saldo definitivo;
condanna
la convenuta a rifondere agli attori le spese di
lite liquidandole in complessivi euro 7.826,81
di cui € 1.478,10 per spese (comprese
quelle di c.t.u.), € 1.848,71 per diritti ed € 4.500,00
per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese
ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come
per legge.
Così deciso in Mantova, lì 12/11/2004.
Il Giudice
dott. Mauro Bernardi
a cura di
RUBINO & RUSSO - Avvocati - Studio Associato Prof.
Avv. Massimo Rubino De Ritis
Avv. Mariano Russo
Napoli,
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