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Magazzino
di Giurisprudenza
CONTRATTI
BANCARI: clausole vessatorie
Corte
d'appello di Roma
Sezione II
civile
Sentenza
24 settembre 2002
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto
di citazione notificato il 17 dicembre 1997, il Movimento
Federativo Democratico conveniva dinanzi al tribunale
di Roma l'Associazione Bancaria italiana - ABI, nonché
la banca Fideuram s.p.a. e la Banca Popolare di Milano
s.c.r.l., per ottenere l'accertamento dell'abusività
delle clausole - contestualmente elencate - predisposte
dalla prima come condizioni generali di contratto; e
per l'effetto, inibirne l'utilizzazione, sia nei rapporti
futuri sia in quelli pendenti, con ordine alle convenute
di rettificarle mediante lettera circolare da indirizzare
alla clientela e pubblicazione integrale, o per estratto,
della sentenza su quotidiani nazionali.
Costituitasi
ritualmente l'ABI, eccepiva la carenza di legittimazione
attiva del Movimento Federativo Democratico, perché
privo del requisito di rappresentatività della generalità
dei consumatori, anche ai sensi della legge n. 281/98.
Ancora in
via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione
passiva, deducendo di non essere associazione di professionisti
utilizzatrice delle condizioni generali contratto, in
quanto priva di un interesse proprio, come associazione
di categoria.
Nel merito,
contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, opponendosi
anche alla richiesta, di natura emulativa, di pubblicazione
del richiesto provvedimento su tre giornali.
Anche le
convenute Banca Popolare di Milano e Banca svolgevano
deduzioni ed eccezioni analoghe.
In sede di
memorie autorizzate ex articolo 183 cod. procedura civile,
il Movimento Federativo Democratico rinunziava alla
contestazione di varie clausole.
All'udienza
del 3 marzo 1999, fissata ex articolo 184 c.p.c., interveniva
in giudizio il Comitato Consumatori Altroconsumo, ai
sensi dell'articolo 105 c.p.c., facendo proprie le conclusioni
svolte dall'attore. Anche nei suoi confronti le convenute
eccepivano la carenza di legittimazione attiva, per
difetto di rappresentatività, e la tardività dell'intervento.
Con sentenza
21 gennaio 2000 il tribunale di Roma, ritenuta la legittimazione
attiva, sia del Movimento Federativo Democratico sia
del Comitato Consumatori Altroconsumo, trattandosi di
associazioni rappresentative di interessi diffusi dei
consumatori, non soggette, ai fini dell'azione inibitoria
prevista da norma speciale (art. 1469 sexies c.c.),
ai precisi requisiti indicati dalla legge generale 281/98
(oltretutto entrata in vigore dopo l'instaurazione e
perfino la fase di discussione della causa); ritenuta
la legittimazione passiva dell'Associazione Bancaria
ltaliana, alla luce della direttiva CEE, che all'art.
7 faceva riferimento anche alle associazioni di professionisti
che raccomandano l'inserzione di clausole, pur senza
stipulare contratti con i consumatori; ritenuta l'ammissibilità
dell'intervento del Comitato Consumatori Altroconsumo
- definito adesivo autonomo o litisconsortile - perché
non soggetto a termine di preclusione, ex articolo 268
c.p.c., se non per l'attività istruttoria, nella specie
non svolta; accoglieva, in misura pressoché integrale,
la domanda delle associazioni dei consumatori, dichiarando
abusive le clausole indicate nell'atto di citazione
con i numeri dure, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 23, 24, 31,
32, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
56, 58, 59, 62, 66, 72, 77 e 78, inibendone l'uso sia
nei rapporti pendenti, sia in quelli futuri. Rigettava
invece l'impugnazione delle clausole destinate a disciplinare
rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori
e di quelle non più inserite come condizioni generali
nei contratti di apertura di credito. Ordinava inoltre
di dare notizia della sentenza a tutte le imprese associate
a mezzo lettera circolare e di pubblicare il dispositivo
su tre quotidiani. Compensava per la metà le spese di
giudizio.
Avverso la
sentenza proponevano separato appello la Banca Fideuram,
la Banca Popolare di Milano e l'Associazione Bancaria
ltaliana, con atti di citazione notificati il 21 settembre
2000.
Deducevano
che erroneamente il tribunale aveva ritenuto la rappresentatività
delle due associazioni, attrice e intervenuta, sulla
base del principio che la legge 281/98 non fosse applicabile
alla fattispecie, perché successiva all'introduzione
del giudizio: senza tener conto che le condizioni dell'azione
devono essere verificate alla luce della legge vigente
al momento della decisione. Inoltre, tale legge doveva
essere interpretata come integrativa di altra norma
speciale contenuta nella legge 56/1996 e quindi valeva
ad introdurre i requisiti della legittimazione attiva
straordinaria e collettiva di cui all'articolo 1469
sexies c.c. La diversa impostazione seguita dal tribunale
conduceva inevitabilmente ad una valutazione discrezionale,
e perciò stesso arbitraria della rappresentatività,
da parte del giudice; tanto più perniciosa, in quanto
funzionale ad un'azione inibitoria generale e astratta,
di carattere eccezionale, gravida di conseguenze per
la parte soccombente e il mercato in genere. Deducevano
altresì l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento
in causa del Comitato Consumatori Altroconsumo. Nel
merito, censuravano le statuizioni di vessatorietà delle
clausole, singolarmente considerate.
Costituendosi
ritualmente la Cittadinanzattiva (già Movimento Federativo
Democratico) e il Comitato Consumatori Altroconsumo
chiedevano il rigetto del gravame.
La causa
passava in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza
del 5 marzo 2002, in epigrafe riportate.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1) LEGITTIMAZIONE
ATTIVA
Natura pregiudiziale
ha l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
Cittadinanzattiva e del Comitato Consumatori Altroconsumo.
Al riguardo,
si pone, innanzitutto il problema ermeneutico se tra
la norma di cui all'art. 1469 sexies e la disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti introdotta
con la legge 30 luglio 1998, n. 281, con particolare
riguardo all'art. 5, introduttivo dell'elenco delle
associazioni dei consumatori degli utenti rappresentative
a livello nazionale, che ex art. 3 godono della legittimazione
ad agire, intercorra un rapporto di concorso reale -
ed eventualmente conflittuale - o apparente.
Non si può
sciogliere il nodo utilizzando la ratio decidendi del
Tribunale, che ha attribuito alla lex posterior natura
generale e quindi inidonea a derogare alla lex specialis
codicistica o ad emendarla.
L'argomento,
già prima facie, non è condivisibile per l'impossibilità
di riconoscere alla normativa del codice valore speciale.
Si tratta, per contro, sotto il profilo sistematico,
della fonte generale per eccellenza.
È invece
la comparazione del contenuto che porta ad escludere
ogni efficacia integrativa, con carattere di esclusività,
della legge 281/1998. Intanto, il suo oggetto è significativamente
più ampio, investendo tutti i diritti fondamentali dei
consumatori e degli utenti, elencati all'art. 1, secondo
comma, e relativi:
a) alla tutela
della salute,
b) alla sicurezza
e qualità dei prodotti e servizi,
c) ad un'adeguata
informazione e ad una corretta pubblicità,
d) all'educazione
al consumo,
e) alla correttezza,
trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti
beni e servizi,
f) alla promozione
e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario
e democratico tra i consumatori e gli utenti,
g) all'erogazione
di servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza.
Come si vede,
una gamma ad ampio spettro di previsioni di cui solo
quella sub e) può ricondursi al contratto tra professionisti
e consumatori, e dunque alla tutela contro clausole
vessatorie, in concorso con l'articolo 1469 bis e seguenti
c.c.
L'argomento,
occorre riconoscere, non è ancora decisivo, perché ben
potrebbe una legge più ampia ridisegnare limiti e presupposti
di un istituto preesistente.
È comunque
da escludere che la legge 281/98 sia di interpretazione
autentica: per la non coincidenza di contenuto e inoltre
perché l'art. 3, quinto comma, introduce sicuramente
novità anche procedurali, quale il presupposto di procedibilità
rappresentato dalla richiesta di cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti,
comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ed inutile decorso del termine dilatorio di quindici
giorni.
Affermare
che i requisiti introdotti disciplinino le azioni inibitorie
già intraprese significa, in concreto, negare la procedibilità
di quelle non ancora concluse prima dell'entrata in
vigore della l. 281/98 (in pratica, tutte), per l'impossibilità
che esse rispecchino sia il presupposto soggettivo dell'iscrizione
nell'elenco speciale, sia quello oggettivo di procedibilità
testé ricordato.
Poiché è
da escludere che l'articolo 1469 sexies non sia stato
esecutivo, se non a seguito della disciplina introdotta
dalla legge 281/1998 (e del regolamento del ministro
dell'industria previsto all'art. 5, secondo comma),
ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni
rappresentative a livello nazionale - a pena di vacatio
legis - si deve ritenere che la nuova disciplina abbia
valore solo per il futuro, e cioè per azioni di proposizione
successiva alla sua entrata in vigore.
Né si può
contrastare tale conclusione, configurando la presenza
dei requisiti soggettivi come condizione dell'azione,
da verificare al momento della decisione e non al momento
della introduzione del giudizio.
L'argomento,
in linea di principio, è esatto, ma porta a conclusione
contraria alla tesi delle appellanti. Nel senso, cioè,
che la condizione dell'azione può non sussistere al
momento dell'editio actionis e nondimeno efficacemente
sopraggiungere prima della decisione (a differenza del
presupposto processuale). Ma non nel senso inverso,
che la legittimità di una domanda giudiziale venga meno
per effetto di ius superveniens, d'efficacia retroattiva
(tempus regit actum); salva, s'intende, un'espressa
disposizione in tal senso.
Il sistema
è, anzi, pieno di esempi dell'irrilevanza di mutamenti
in fatto e diritto nelle more del giudizio; espressione,
del resto, del generalissimo principio di cui all'art.
11 disp. sulla legge in generale (cfr., a mero titolo
esemplificativo, art. 5 c.p.c.; art. 111 c.p.c. che
disciplina l'ipotesi più frequente di perpetuatio legitimationis.
Per non parlare di molti altri esempi sparsi, quale
l'irrilevanza della riduzione della quota sociale al
di sotto della proporzione prevista ai fini della legittimazione
attiva nel corso del procedimento ex art. 2409, secondo
l'opinione prevalente.
Non senza
dire che la perdita ex post della legittimazione, come
effetto legale di una norma espressa, sarebbe passibile
di incostituzionalità.
Alla luce
di questi rilievi si deve concludere che nell'intervallo
temporale tra le due normative, era demandato al giudice
l'accertamento incidentale della rappresentatività concreta
dell'associazione dei consumatori quale titolo di legittimazione
per l'esercizio dell'azione inibitoria. Con quel tanto
di empirismo critico - meno usuale che in altri ordinamenti,
ma non certo eccezionale - che si riscontra nel sistema
anche in fattispecie analoghe: quale, ad es., in tema
di legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste
ex art. 18 l. 8 Luglio 1986, n. 349 (cfr. Consiglio
di Stato, 7 febbraio 1996, n. 182, secondo cui il potere
di individuazione del ministro dell'ambiente, ai sensi
dell'art. 13 l. cit. non esclude il concorrente potere
del giudice di accertare caso per caso la legittimazione
della singola associazione ad impugnare provvedimenti
lesivi d'interessi ambientali); o, in tema di (maggiore)
rappresentatività dei sindacati ai fini dell'azione
ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori (non sempre
ancorata al solo dato numerico: C. Cost. 19 ottobre
1988, n. 975); o, infine, in prospettiva più lata, tutte
le volte che si debba dare concretezza interpretativa
ad una clausola generale.
In un istituto
processuale di natura eccezionale nel nostro ordinamento,
costruito sulla falsariga dell'azione negatoria in difesa
della proprietà, era prevedibile una progressiva tipizzazione
soggettiva, legata peraltro all'ampliamento della legittimazione
attiva anche nell'ambito di stati membri della comunità
diversi da quello di appartenenza dell'associazione
attrice: obiettivo perseguito dalla direttiva 19 maggio
1998, n. 27, di cui la legge-quadro sui diritti dei
consumatori 30 luglio 1998, n. 281, successivamente
emendata dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n.
124, può dirsi l'attuazione.
Al presente,
certo, si può davvero parlare di numero chiuso dei soggetti
abilitati ad esperire tale rimedio, attraverso l'indicazione
di rigidi requisiti (art. 5 legge 281/1998) e dell'iscrizione
nell'elenco delle associazioni dei consumatori degli
utenti rappresentative a livello nazionale presso il
ministero dell'industria e del commercio.
Ciò non toglie
che nulla delle ricordate disposizioni nazionali e comunitarie
autorizza ad assegnare loro valore retroattivo, emendativo
o integrativo dell'art. 1469 sexies: con la conseguenza
che i requisiti di rappresentatività nella fattispecie
in esame non possono che essere valutati sulla base
del nudo enunciato della norma codicistica e cioè di
un indice di rappresentatività a maglie larghe, idoneo
solo ad escludere con certezza l'azione inibitoria (quasi)
individuale o comunque di associazioni prive di alcuna
seria rappresentatività; ad es. perché senza apprezzabile
partecipazione soggettiva o radicamento generale sul
territorio.
D'altra parte,
nel regime transitorio antecedente all'entrata in vigore
della l. 281/98, il paventato rischio di azioni avventurose
da parte di soggetti poco responsabili, suscettibili
di turbare il mercato, appare non poco enfatizzato.
Ove l'azione sia infondata, nessun effetto sostanziale
si ripercuoterà sulla massa dei contratti stipulati
in base a clausole legittime. E un filtro preventivo
adeguato sarà costituito, soprattutto per le associazioni
meno solide e rappresentative, dal rischio della soccombenza,
comportante un onere rilevante di spese processuali,
in considerazione del valore, di norma elevato, della
causa.
In ogni caso,
va comparato il rischio predetto con quello ben più
grave di lasciare sostanzialmente senza tutela adeguata
il consumatore singolo, per il quale una volta stipulato
il contratto, con il suo apparato insidioso di condizioni
generali, diventa poco agevole risalire la china con
un'iniziativa giudiziaria.
Ciò premesso,
appaiono congrui e condivisibili i criteri di valutazione
adottati dal tribunale di Roma per affermare la rappresentatività
del Movimento Federativo Democratico e del Comitato
di consumatori Altroconsumo. Essi consistono in particolare
nell'oggetto statutario (che prevede la tutela degli
interessi dei consumatori), nella partecipazione ad
organismi pubblici (Consulta dei consumatori, e poi
il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti),
e - da ultimo ma non per ultimo - nel reiterato riconoscimento
della loro rappresentatività da parte di giudici di
merito.
Parametri,
che appaiono consoni alla direttiva 5 aprile 1993, n.
13 del consiglio della Comunità europea, che, nella
premessa, delinea in termini ampi la legittimazione
attiva ("considerando che le persone o le organizzazioni
che in base alla legge di uno Stato membro hanno un
interesse legittimo a tutelare il consumatore devono
avere la possibilità di avviare un procedimento in merito
alle clausole contrattuali redatte in vista di una loro
inserzione generalizzata nei contratti stipulati con
consumatori e in particolare in merito alle clausole
abusive, davanti a un'autorità giudiziaria un organo
amministrativo competente a decidere dei reclami o a
iniziare adeguate azioni giudiziarie..."). Ribadita,
all'art. 7, con riferimento perfino a persone, oltre
che ad organizzazioni, se titolari del predetto interesse
legittimo.
2) LEGITTIMAZIONE
PASSIVA
Per quanto
riguarda l'eccepita carenza di legittimazione passiva
dell'Associazione Bancaria ltaliana, occorre por mente
al citato art. 7 della Direttiva che al terzo comma
identifica il requisito in capo a "più professionisti
dello stesso settore economico o associazioni di professionisti
che utilizzano o raccomandano l'inserzione delle stesse
clausole contrattuali generali o di clausole simili".
Sebbene all'articolo
1469 sexies il verbo "raccomandare" non figuri
più, è da escludere che l'omissione sia espressione
di una precisa mens legis di limitare la legittimazione
passiva ai soli soggetti contraenti. È più probabile
che nella locuzione codicistica, con il verbo "utilizzare"
sia già implicita l'inclusione di quelle associazioni
rappresentative che - come nella specie l'ABI - non
si limitino a diffondere la conoscenza delle condizioni
generali, esprimendo un parere positivo di utilizzabilità;
ma le elaborino, esse stesse. Né è seriamente contestabile
l'autorevolezza della raccomandazione, rivelata perfino
a livello terminologico dalla definizione corrente di
norme bancarie uniformi - fino ad un recente passato
ritenute raccolta di usi, con autentico valore normativo
- dotate di costante efficacia conformativa dei contratti
stipulati dal ceto bancario.
Si può quindi
concludere che la legittimazione passiva dell'ABI risulta
perfettamente simmetrica a quella delle associazioni
dei consumatori; con in più il carattere monopolistico
della rappresentanza del settore.
3) INTERVENTO
Comune alle
tre appellanti è la reiterazione dell'eccezione di inammissibilità,
per tardività, dell'intervento del Comitato consumatori
Altro consumo.
Sul punto,
il tribunale ha disatteso l'opinione dottrinaria richiamata
a sostegno; che vuole emendato il regime dell'intervento
in giudizio in dipendenza del sistema di preclusioni
adottato con la novella 353/90: con la conseguenza che
la possibilità dell'intervento prima che vengano precisate
le conclusioni (articolo 268, primo comma, c.p.c.) troverebbe
applicazione solo in tema di intervento adesivo dipendente,
ad adiuvandum.
Per contro,
il tribunale, pur definendo adesivo autonomo, o litisconsortile,
l'intervento del Comitato consumatori, comportante un
ampliamento del thema decidendum, ha osservato che,
a differenza di quanto stabilito nel rito del lavoro
(art. 419), l'art. 268 non prevede un termine per l'intervento
correlato alla costituzione (tempestiva) del convenuto,
ma l'ammette fino al momento della precisazione delle
conclusioni. E anzi, anche in appello (art. 344) - sia
pure nel concorso dei presupposti che autorizzerebbero
l'opposizione di terzo ex art. 404 - pur se esso si
risolve in una domanda nuova, in tesi generale inammissibile
(art. 345). Secondo il tribunale quindi l'eventuale
preclusione riguarderebbe solo l'attività istruttoria,
ma non quella assertoria: opinione in linea con un precedente
della suprema corte (Cass. 14 maggio 1999, n. 4771).
In contrario,
assumono gli appellanti che l'art. 268, primo comma,
è stato riformato con la l. 353/90, sostituendosi all'espressione
"finché la causa non sia rimessa dal giudice istruttore
al collegio" quella "sino a che non vengano
precisate le conclusioni".
Quest'ultima
locuzione identificherebbe, dunque, il momento preclusivo
con il termine finale per la modificazione delle conclusioni,
ai sensi dell'articolo 183, quarto comma.
Il motivo
è infondato.
In primo
luogo, nessun valore decisivo si può assegnare all'emendamento
sopra trascritto, che è conseguenza immediata della
modifica della composizione necessariamente collegiale
del tribunale; e quindi, della normale inesistenza di
un'udienza di spedizione a sentenza dinanzi al collegio.
È quindi logico che si sia spostato il termine per l'intervento
a quello in cui il giudice monocratico, precisate dalle
parti le conclusioni (art. 189 c.p.c.), trattiene la
causa in decisione, assegnando i termini per il deposito
della comparsa conclusionale e della memoria di replica,
con cui si possono solo motivare le conclusioni già
assunte; ma non modificarle, né tanto meno introdurre
domande nuove.
Ciò premesso,
limitarsi alla lettura del dato testuale dell'art. 268
c.p.c., alla luce del regime rigido di preclusioni,
significherebbe rendere inammissibile l'intervento litisconsortile
- quale senza dubbio è quello del Comitato Consumatori
Altroconsumo - dopo la prima udienza, se non addirittura
entro i termini per la tempestiva costituzione del convenuto
(art. 166 e 167 c.p.c.), visto che l'atto d'intervento
di questo tipo contiene appunto una domanda nuova.
Il che, in
tesi generale, equivarrebbe ad abrogare l'istituto ex
art. 105, primo comma, c.p.c., senza che alcuna disposizione
espressa della Novella 353/90, al di là del ricordato
ritocco cosmetico di coordinamento, abbia emendato l'art
268. Ed è appena il caso di aggiungere che, nella pluridecennale
esperienza anteriore alla riforma nessuno aveva mai
dubitato che l'intervento potesse avvenire fino alla
chiusura dell'istruttoria, sebbene anche allora fossero
inammissibili domande nuove.
Il conflitto
di norme dev'essere dunque risolto sulla base della
ratio decidendi del ricordato precedente (Cass. 14 -5-1999,
n. 4771), fatta propria dal tribunale, e considerare
rituale e tempestivo, perché anteriore alla precisazione
delle conclusioni ex art. 189 c.p.c, l'intervento adesivo
principale del Comitato dei Consumatori Altroconsumo,
limitatosi ad una attività assertiva, perfettamente
conforme a quella dell'ex Movimento Federativo Democratico,
senza formulazione di istanze probatorie. In questo
caso, infatti, né vi è sacrificio del diritto alla difesa
della controparte - cui sarebbero precluse attività
consentite all'intervenuto, con una diseguaglianza foriera
di dubbi di legittimità costituzionale (C. Cost. 23
luglio 1997, n. 260) - né reale allargamento del thema
decidendum ,rispetto alle domande ed eccezioni tempestivamente
proposte, se non limitatamente alla verifica della legittimazione
stessa dell'intervenuto; che però è connaturale ed ineliminabile
in ogni tipo di partecipazione al processo. Al riguardo
è inequivoco il tenore delle conclusioni precisate nella
comparsa d'intervento (...voglia il tribunale adito
accogliere le conclusioni... così come dedotte nell'atto
di citazione introduttivo del presente giudizio notificato
dal Movimento Federativo Democratico all'associazione
bancaria italiana, alla Banca Popolare di Milano e alla
Banca Fideuram e precisate nel successivo atto ex articolo
183 c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte
e fatte proprie dall'interveniente...").
Pertanto
l'intervento in giudizio del Comitato Consumatori Altroconsumo
è rituale e legittimo.
4) ONERE
DELLA PROVA
Nella disamina
dei motivi di merito, occorre premettere che talune
censure sono comuni alle tre appellanti, mentre altre
sono svolte singolarmente; talune investono profili
generali della sentenza, altre hanno riguardo invece
a statuizioni concernenti specifiche clausole.
Carattere
generale ha il quarto motivo d'appello svolto dall'Associazione
Bancaria Italiana, con cui viene dedotta la mancanza
di prova dell'effettiva vessatorietà, caso per caso.
Sarebbe quindi erronea la statuizione del tribunale
che ha ritenuto non necessaria tale prova, una volta
assolto l'onere di identificazione delle clausole impugnate,
in considerazione del potere del giudice di rilevare
d'ufficio l'abusività.
Secondo l'appellante
la prova deve essere invece fornita in termini più rigorosi
proprio in sede di inibitoria collettiva, giacché la
condanna pronunziata ex art. 1469 sexies impedirebbe
il ricorso alla clausola in qualunque rapporto con la
clientela, senza alcun riguardo alle circostanze del
singolo caso. Per di più, mentre l'accoglimento dell'inibitoria
comporterebbe una condanna definitiva per il professionista,
il rigetto non pregiudicherebbe il diritto del singolo
consumatore di far valere la vessatorietà nel caso concreto.
Il motivo
è infondato.
Esso parte
anzitutto dall'affermazione erronea in diritto, consistente
nell'assegnare alla sentenza di accoglimento dell'azione
inibitoria una portata invalidante assoluta: tale, da
non legittimare in alcun caso l'uso della clausola dichiarata
abusiva.
In senso
contrario, si osserva come l'azione inibitoria, di natura
generale e astratta, porti, in caso di accoglimento,
al divieto di utilizzarla nel corpo delle condizioni
generali predisposte dall'imprenditore: e cioè in quel
reticolo di disposizioni accessorie, spesso di assai
incisiva portata regolamentare, cui il cliente è assoggettato
nel momento stesso in cui stipula il contratto e sul
quale non ha, per l'ordinario, alcun reale potere di
negoziato.
Nulla vieta,
per contro, che anche una clausola giudicata abusiva
venga reinserita nel singolo contratto e possa ivi risultare
legittima in sede di sindacato giudiziale se sia diventata
oggetto di trattativa individuale (art. 1469 ter, quarto
comma); o risulti, in concreto, bilanciata da vantaggi
compensativi, tali da escludere nell'economia generale
del contratto quel significativo squilibrio che costituisce
la vera anomalia contra ius.
In altri
termini, i due giudizi si muovono su piani parzialmente
diversi, e lo stesso accoglimento dell'azione inibitoria
non determina, come detto, la nullità assoluta, nunc
et semper, delle clausole - che, nel concorso di circostanze
specifiche del caso concreto, potranno ben essere inserite
ancora nel contratto tra professionista e consumatore
- ma solo rende illegittima e proibisce la loro inserzione
automatica a titolo di condizioni generali (art. 1341,
primo comma).
Per quanto,
infatti, lo squilibrio sanzionato sia sempre di carattere
normativo e non economico, pure, nel successivo apprezzamento
del caso singolo, non si potrà non tener conto, diversamente
che nell'azione inibitoria astratta, del rilievo che
ciò che è abusivo ad un prezzo può essere perfettamente
equo ad un altro; e che comunque anche la clausola inibita
in via generale può essere efficacemente rinegoziata
dai contraenti.
Ciò che quindi
si persegue con l'azione inibitoria (novità legislativa
sul modello della class action di common law) è la limitazione
del potere di conformazione negoziale, eteronomo rispetto
alla galassia atomistica di consumatori deboli, che
conserverebbero solo la discrezionalità nell'an, di
fronte a testi contrattuali dettati negli aspetti più
rilevanti.
Contenuto
del giudizio inibitorio, nel caso di specie, caratterizzato
dall'ambito d'applicazione praticamente illimitato delle
clausole impugnate, è quindi una valutazione astratta
che ponga a raffronto la tipicità legale con la tipicità
sociale del contratto, corredato delle sue (indefettibili)
condizioni generali.
È vero, come
sostengono le appellanti, che non ogni difformità dal
paradigma legale è fonte di illegittima abusività.
Ma ciò non
toglie che, in sede d'inibitoria, le deviazioni dal
modello legale (che nei contratti nominati già presuppone
un equo bilanciamento, da parte del legislatore, dei
contrapposti interessi), devono trovare una ratio giustificativa,
funzionale alla causa del contratto, e non essere, per
contro, mera manifestazione di rendita di posizione,
ad esclusivo vantaggio del contraente forte. Alla luce
di tale inquadramento concettuale di un'azione di portata
generale ed astratta, non sussiste un onere di provare
fatti specifici costitutivi del diritto alla tutela
di legge, secondo il principio generale di cui all'articolo
2697 c.c.; bensì solo quello di allegare la clausola
sospetta, da porre in relazione con la disciplina legale
dello specifico contratto.
5) VESSATORIETÀ
PER POCA CHIAREZZA
Con il quinto
motivo l'Associazione bancaria italiana censura la sentenza
nella parte in cui avrebbe stabilito un'equazione tra
poca chiarezza e vessatorietà di molte clausole, dopo
aver ritenuto impossibile legittimarle con una interpretazione
di favore per il contraente, ammissibile solo in sede
di giudizio individuale.
La censura
è infondata.
È vero che
l'art. 1469 quinquies sancisce l'inefficacia delle clausole
considerate vessatorie ai sensi dei precedenti articoli
1469 bis e 1469 ter, senza fare espresso riferimento
anche all'art. 1469 quater, secondo il quale "nel
caso di contratti di cui tutte le clausole o talune
clausole siano proposte al consumatore per iscritto,
tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro
e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una
clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al
consumatore".
Ma tale omissione
non ha il significato di una esclusione. Nel sottosistema
dei contratti del consumatore, la trasparenza è anzi
uno strumento per il raggiungimento dell'equilibrio
delle prestazioni contrattuali e rappresenta la soglia
minimale al di sotto della quale la clausola dev'essere
senz'altro espunta, anche se attenga alla determinazione
dell'oggetto e all'adeguatezza del corrispettivo dei
beni e servizi: elementi, normalmente sottratti al giudizio
di vessatorietà (articolo 1469 per secondo comma). Salva,
s'intende, la più radicale sanzione della nullità per
indeterminabilità assoluta (artt. 1346 e 1418, secondo
comma, c.c.).
Alla luce
di questa premessa non v'è motivo per escludere dall'oggetto
dell'azione inibitoria il sindacato di trasparenza.
L'azione
di cui all'art. 1469 sexies infatti è prevista per inibire
"l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività
ai sensi del presente capo", senza alcuna limitazione:
incluso quindi il difetto di chiarezza e comprensibilità
(anticamera, secondo l'id quod plerumque accidit, di
applicazioni vessatorie). Il precetto di cui all'art.
1469 quater, primo comma, non può esser letto separatamente
dalla disciplina complessiva , ne tanto meno sterilizzato
al rango di lex imperfecta.
È la stessa
evoluzione testuale di questa norma a dimostrarlo.
L'inutilizzabilità,
in sede di azione inibitoria generale, della regola
di interpretazione contro l'autore - che è il correttivo
ermeneutico contestualmente delineato all'art. 1469
quater per le clausole ambigue, precostituite dal professionista
- era espressamente prevista della direttiva 93/13 CEE
del 5 aprile 1993: "... questa regola di interpretazione
non è applicabile nell'ambito delle procedure previste
all'articolo 7, paragrafo 2". E cioè, proprio nell'ambito
delle azioni inibitorie generali: lasciando quindi intendere
che il requisito della trasparenza dovesse far parte
del loro oggetto (art. 7: "Gli stati membri, nell'interesse
dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono
a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare
l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati
tra un professionista e dei consumatori. I mezzi di
cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano
a persone o organizzazioni, che a norma del diritto
nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare
i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale,
le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi
competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali,
redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere
abusivo...").
Che l'omissione
nella legge italiana non fosse dovuta a consapevole
modifica è dimostrato dall'inserimento successivo del
terzo comma dell'art. 1469 quater con la legge comunitaria
(21 dicembre) 1999 (n. 526) art. 25, secondo comma ("La
disposizione di cui al secondo comma non si applica
nei casi di cui all'art.1469-sexies"). L'emendamento
è tanto più significativo, in quanto giunto al termine
di un serrato contraddittorio tra la Commissione europea
- che con parere motivato del 18 dicembre 1998 aveva
denunziato il non corretto recepimento della direttiva
93/13 - e il governo italiano. Uno dei punti controversi
riguardava proprio il fatto che per potere intentare
l'azione inibitoria avverso clausole contrattuali non
redatte in modo chiaro e comprensibile, al fine di ottenerne
l'eliminazione, era necessario il recepimento, secondo
la Commissione, dell'ultima proposizione dell'articolo
5 della direttiva ("... questa regola di interpretazione
non è applicabile nell'ambito delle procedure previste
dall'articolo 7, paragrafo 2").
Confermata
l'ammissibilità dell'azione inibitoria delle clausole
oscure o ambigue, si deve ribadire che anche in questo
caso la valutazione giudiziale ex art. 1469 sexies va
fatta in base a parametri esclusivamente formali ed
astratti. Altro è infatti l'azione inibitoria generale
e altro il giudizio individuale. Il quale, come potrebbe
salvare clausole "prima facie" abusive, se
risulti, ad esempio, che siano state oggetto di trattativa
individuale (art. 1469 ter, quarto comma), così potrebbe
sanare l'apparente oscurità della clausola con il ricorso
ai consueti criteri legali d'esegesi (art. 1362 e segg.
c.c.).
6) IL
CANONE DI BUONA FEDE
La Banca
Popolare di Milano critica anche (atto d'appello, pag.
29) il rilievo dato dal tribunale al solo accertamento
del significativo squilibrio dei diritti degli obblighi
a carico del consumatore; restando irrilevante, in sede
decisoria, l'accertamento della contrarietà della clausola
alla buona fede oggettiva.
Ad avviso
dell'appellante l'articolo 1469 bis con la locuzione
"malgrado la buona fede" intende affiancare
al requisito oggettivo del significativo squilibrio
anche quello della violazione della regola di correttezza
(buona fede oggettiva). Sarebbe quindi configurato un
concorso di presupposti, e il difetto dell'uno o dell'altro
precluderebbe la sanzione d'inefficacia.
Quest'interpretazione
non può essere condivisa.
Essa urta,
già prima facie, con il significato lessicale delle
parole, che costituisce il parametro fondamentale dell'interpretazione
della legge (art. 12, disp. sulla legge in generale).
In particolare, la preposizione, "malgrado"
ha, dal punto di vista grammaticale, valore avversativo
o concessivo.
In concreto,
"malgrado la buona fede" significa "nonostante
la buona fede"; "pur sussistendo la buona
fede": e cioè, che la buona fede soggettiva non
esime dalla sanzione legata all'elemento oggettivo del
significativo squilibrio contrattuale, che resta dunque
l'elemento decisivo della fattispecie.
Non possono
quindi essere condivisi tentativi di forzatura del dato
letterale, mediante il recupero della buona fede oggettiva,
la cui violazione verrebbe elevata ad ulteriore elemento
essenziale della fattispecie, concorrente con il significativo
squilibrio. Requisito probabilmente presente nella direttiva
comunitaria, come sembra desumersi dalla versione inglese,
(contrary to the requirement of good faith), francese
(en dépit de l'exicence de bonne foi) e tedesca (entgegen
dem Gebot von Treu und Glauben).
Resta il
fatto che, nel contesto dell'art. 1469 bis, la locuzione
in esame sta a significare che la declaratoria di abusività
può essere effettuata anche in presenza di buona fede;
e che questa quindi non è neppure un criterio per l'accertamento
del significativo squilibrio.
7) CASSETTE
DI SICUREZZA
Viene ora
all'esame il motivo riguardante la ritenuta vessatorietà
delle clausole riguardanti il servizio delle cassette
di sicurezza.
La prima
di esse recita: "Nel caso in cui, per qualsiasi
ragione, la banca fosse tenuta ad un risarcimento verso
l'utente, essa non lo rimborserà che del danno comprovato
ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore
di affezione e tenuto conto di quanto disposto all'articolo
2".
La clausola
richiamata dispone a sua volta: "L'utente è tenuto
a dichiarare il massimale assicurativo adeguato a coprire
il rischio della banca medesima per il risarcimento
dei danni che dovessero eventualmente derivare all'utente
dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione
delle cose contenute nella cassetta".
Le clausole
sono completate con la previsione della seguente dichiarazione
integrativa: "prendo atto che avrete titolo per
chiederci il risarcimento di eventuali danni da voi
subiti in conseguenza della mancata corrispondenza del
massimale da me indicato all'effettivo valore delle
cose contenute a cassetta".
Ha osservato
il tribunale come tali clausole siano innanzitutto viziate
da scarsa chiarezza e trasparenza, per l'apparente contrasto
fra la misura del risarcimento del danno (comprovato
ed obiettivo) ed il riferimento alla dichiarazione del
cliente in ordine al massimale assicurato, ex art. 2.
Oltre a ciò,
le clausole sarebbero illegittime perché volte a realizzare
una limitazione convenzionale della responsabilità della
banca nei confronti del consumatore, nell'ambito di
un contratto di deposito in cassette di sicurezza cui
è estraneo il collegamento tra il corrispettivo e il
rischio assunto dalla banca. In altri termini, la possibilità
della condanna al risarcimento dei danni a carico del
cassettista, ex post, comporterebbe un significativo
squilibrio dei diritti ed obblighi contrattuali (cfr.
sent. pag. 34).
Ad avviso
delle appellanti, la richiesta di indicare, in via preventiva,
il valore massimo dei beni collocati nel loculo si giustifica
in un'ottica di collaborazione secondo buona fede; la
cui violazione può comportare, a loro carico, un risarcimento
elevatissimo, privo di idonea copertura assicurativa.
Ribadiscono inoltre che il riferimento allo schema tipico
del contratto non è decisivo, perché le parti possono,
nell'esercizio dell'autonomia negoziale, e anche mediante
un contratto per adesione, pattuirne modifiche (art.
1322).
Il motivo
è infondato.
Occorre premettere
che non è chiaro se con la clausola indicata le banche
intendano negare il risarcimento ai cassettisti che
abbiano subito una perdita di valori eccedente il limite
dichiarato in contratto, o se si riservino una facoltà
di rivalsa dopo l'eventuale condanna al risarcimento
(cfr. atto d'appello ABI, pag. 37: "pertanto qualora
il cassettista ometta di agire secondo buona fede...
non potrà poi pretendere il risarcimento del danno subito").
In entrambi
i casi, la clausola tende, scopertamente, all'elusione
dell'art. 1229 c.c., che costituisce il fondamento normativo
della giurisprudenza di legittimità e di merito in tema
di superabilità del massimale per eventi dannosi imputabili
(a dolo o) colpa grave degli istituti (giurisprudenza
consolidata: cfr. da ultimo, Cass. 10-9-1999, n. 9640;
Cass. 10-2-1998, n. 1355; Cass. 24-1-1997, n. 750).
Nessun dubbio si pone infatti circa l'operatività della
esenzione o limitazione convenzionale di responsabilità
in caso di ordinaria inadempienza contrattuale, o a
fortiori, di caso fortuito o forza maggiore. Ma quando
la perdita sia dovuta a colpa grave della banca... tenuta
alla custodia, e questa sia accertata in giudizio in
modo rigoroso, scatta la sanzione d'invalidità ed il
risarcimento è dovuto per intero.
A questo
punto, non può il debitore aggirarla con una traslazione,
di ritorno, del danno sul cassettista, invocando quella
stessa violazione di buona fede, in contrahendo, divenuta
irrilevante a fronte della propria assorbente responsabilità.
Semmai, se un rilievo si può muovere alla sentenza del
tribunale, peraltro di mera natura teorica, è che al
di là e prima della vessatorietà - pur evidente - vi
è una palese nullità della clausola contra legem: come
puntualmente statuito dalla Suprema Corte, che ha ravvisato
un concorrente vizio di nullità-inefficacia nella clausola
di limitazione della responsabilità - di cui quella
in esame costituisce mera variazione mimetica ex art.
1229 e 1469 bis e segg. c.c. (Cass. 4 aprile 2001, n.
4946).
Non senza
aggiungere che il preteso danno ingiusto, dipendente
dall'infedele dichiarazione preventiva di valore da
parte dei cassettisti, può essere agevolmente prevenuto
mediante un'adeguata copertura assicurativa che prescinda
dalla predetta dichiarazione, costituendo un ordinario
costo generale di impresa, redistribuibile tra gli utenti
quale componente generale del corrispettivo.
8) APERTURA
DI CREDITO - RECESSO
Viene ora
all'esame la clausola n. 31, contenuta nella domanda
di concessione di fido, in cui il cliente dichiara di
accettare, tra l'altro, la "facoltà della banca
di revocare in qualsiasi momento la concessione, con
conseguente immediata sospensione dell'utilizzo e con
il diritto di pretendere l'immediato rimborso di quanto
dovuto per capitale, interessi e spese".
Il significativo
squilibrio insito, secondo il tribunale nella facoltà
di recesso ad nutum del professionista, e cioè senza
giustificato motivo (sent., pag. 24), è contestata giacché
la concessione di fido non sarebbe un contratto a tempo
indeterminato, bensì un mutuo, dal quale sorgerebbe
esclusivamente l'obbligo restitutorio del cliente (cfr.
atto d'appello BPM, pag. 57).
Il motivo
è infondato.
Si osserva
preliminarmente come la sentenza abbia limitato il giudizio
di vessatorietà al contratto stipulato dal consumatore,
contrariamente a quanto censurato dall'appellante (cfr.
sent., pag. 24).
Nel merito,
l'equiparazione dell'apertura di credito a un mutuo
non regge in parte qua, nonostante la comune causa di
credito, perché nella prima il cliente non riceve subito
la somma, secondo la struttura reale comunemente riconosciuta
al mutuo; né diventa quindi debitore per la restituzione,
con possibilità del creditore di esigerla alla scadenza
del termine dilatorio (art. 1816, 1817). Al contrario
egli è creditore fino all'ammontare determinato e tale
rimane in caso di utilizzazione parziale, per il residuo,
fino a che la banca non revochi il fido. Pertanto non
è in discussione alcun obbligo restitutorio immediatamente
esigibile e il recesso è vera e propria revoca di un
credito gia concesso; che diventa espressione vessatoria
di un potere unilaterale ove non sia assistita da un
giustificato motivo.
Tra l'altro,
che i versamenti del cliente non siano veri pagamenti,
in costanza di fido, bensì ricostituzione della provvista,
è tesi da sempre sostenuta proprio dalle banche, e recepita
da tempo in giurisprudenza, per evitare l'effetto moltiplicativo
delle revocatorie fallimentari (articolo 67 legge fallimentare:
Cass. 5 dicembre 1996, n. 10848; Cass. 3 gennaio 1996,
n. 12).
Clausola
n. 48 - articolo 8, comma secondo, delle norme FIDEURAM
sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari:
"...Qualora il cliente sia un consumatore ai sensi
del secondo comma dell'art. 1469 bis c.c. ... per il
recesso, la riduzione o la sospensione dell'apertura
di credito a tempo indeterminato dovrà essere dato preavviso
non inferiore a due giorni, salvo che ricorra un giustificato
motivo; in tutti i casi dovrà essere data immediata
comunicazione al consumatore".
Premesso
che è legittimo il recesso ai sensi dell'art. 1469 bis,
comma 4, n. 1, in presenza di un giustificato motivo,
(ma in tal caso in realtà si è fuori dell'ipotesi di
recesso meramente potestativo), è stata giudicata vessatoria
la previsione di un termine di due giomi, perché eccessivamente
ristretto per l'ipotesi di recesso ad nutum (cfr. sent.,
pag. 25).
Deduce la
Banca Fideuram che il termine di riferimento più ampio,
di quindici giorni, previsto all'art. 1845, terzo comma,
richiamato in sentenza ha solo natura residuale, in
assenza di clausola contrattuale o di usi difformi (cfr.
atto d'appello, pag. 44).
La censura
è infondata.
È vero che
la norma citata fa salva la previsione contrattuale
e il termini d'uso. Ma l'indicazione di legge (15 giorni)
è indicativa di un bilanciamento oggettivo delle opposte
esigenze in un normale rapporto contrattuale a tempo
indeterminato e non è quindi privo di valore di principio
quando non sussistano esigenze concrete di tipo diverso.
Queste sono
assenti, o comunque non specificate nelle condizioni
generali in esame: e, come detto, la compressione unilaterale
dell'interesse del cliente ad un congruo termine dilatorio
- tanto più necessario quando si tratti di rapporti
di credito di ingente valore - configura un significativo
squilibrio, senza vantaggi compensativi e senza negoziazione.
Tanto meno
sarebbe pertinente il riferimento agli usi.
Vale, in
materia, la dimostrazione persuasiva offerta dalla Suprema
Corte in tema di anatocismo: gli usi consolidati lungi
dall'essere normativi, e cioè consuetudine obiettiva,
fonte terziaria di diritto (art. 1 disposizioni sulla
legge in generale) perché assistita dalla diffusa convinzione
della loro doverosità (nel che è anche implicito un
giudizio positivo di equità), sono solo creazione unilaterale,
e dunque eteronoma per il consumatore, di clausole inserite
indefettibilmente dal loro autore e senza negoziato
alcuno.
Con ulteriore
motivo tutte le appellanti censurano il giudizio di
vessatorietà relativo all'articolo 7, sesto comma, delle
condizioni generali BPM disciplinante il recesso ("salvo
diverso accordo, e fermo restando quanto disposto dall'articolo
precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di
sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato
il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto
quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere in qualsiasi
momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto
di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno").
Ad avviso
del tribunale la clausola sarebbe equivoca e poco trasparente
nella relatio alla disciplina dell'apertura di credito
prevista all'articolo precedente.
Il motivo
è fondato.
Tra le due
clausole in questione sussiste rapporto di concorso
apparente: nel senso che il recesso nel rapporto di
conto corrente non assistito da apertura di credito
è disciplinato, in parte qua, esclusivamente all'articolo
7; e la locuzione incidentale serve solo a distinguere
l'ipotesi speciale di coesistenza dei contratti. Inoltre,
appare giusto il rilievo dell'Associazione bancaria
che il conto corrente semplice presuppone, naturalmente
pur se non necessariamente, un credito del correntista:
cosicché il recesso ad nutum è sostanzialmente previsto
nel suo esclusivo interesse.
La ristrettezza
del termine è superata dalla bilateralità del diritto,
senza particolari conseguenze sfavorevoli, in assenza
di un obbligo di rientro.
Le eccezioni
atipiche consistenti in uno sconfinamento consentito
(cd. fido di fatto) - qualora non rientrino in una vera
e propria apertura di credito per fatti concludenti
- non giustificano un giudizio di vessatorietà della
clausola destinata a disciplinare la fattispecie negoziale
ordinaria.
9) CUSTODIA
ASSEGNI
La Banca
Popolare e la banca Fideuram impugnano la dichiarazione
di vessatorietà dell'articolo 3, comma 2, delle norme
per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi:
"il correntista è tenuto a custodire con ogni cura
i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta,
restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che
potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o
dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della
cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla
banca" (cfr. atto d'appello BPM, pag. 31; atto
d'appello Fideuram, pag. 58).
Tale clausola
è stata ritenuta viziata con riferimento all'articolo
1469 bis perché ricollega la responsabilità della banca
all'adempimento dell'onere del cliente di comunicare
la perdita o sottrazione; con l'effetto di limitarla
se le conseguenze dannose siano ad essa imputabili.
Inoltre la clausola non è trasparente perché prescriverebbe
l'immediata denunzia della perdita, lasciando libera
la banca di determinare il tempo utile entro il quale
la comunicazione è tempestiva ed efficace (cfr. sent,
pag. 38).
Deduce la
Banca Popolare che l'aggettivo "immediata"
riferito alla comunicazione non esiste nella clausola,
onde viene a cadere la parte di motivazione fondata
sulla presunta poca trasparenza dell'aggettivo.
La censura
è infondata.
In effetti
il Tribunale trascrive la clausola aggiungendovi un'aggettivazione
che non figura nel testo delle condizioni generali.
Non per questo va riformata la sentenza, il cui nucleo
centrale non risiede in tale rilievo, quanto piuttosto
nella larvata esenzione da responsabilità della banca,
anche per fatto proprio, nel caso di perdita o sottrazione
di cui non le sia stata data comunicazione.
Tale statuizione
resta valida.
È certamente
vero che nel rapporto negoziale in esame l'obbligo di
custodire con cura i moduli di assegno e di denunziarne
lo smarrimento alla controparte sia riconducibile al
dovere generale di correttezza e di collaborazione,
immanente al sistema. Ciò che invece appare vessatorio
è la traslazione del rischio e della responsabilità
per ogni conseguenza dannosa che possa risultare dalla
perdita, o sottrazione, e dall'uso abusivo dei moduli.
Tale proposizione,
al di là delle argomentazioni difensive alla banca,
può essere in modo agevole interpretata - e tale sembra
essere, oggettivamente, anche la volontà della parte
predisponente - come un regolamento convenzionale del
regime di responsabilità da inadempimento del contratto:
configurante come titolo di responsabilità, se non esclusiva,
certo concorrente (articolo 1227 c.c.), un antecedente
remoto - qual è la perdita dei moduli - dell'illecito
commesso da terzi mediante il loro uso. Non si deve
trascurare, al riguardo, che anche questa clausola si
cala nella realtà effettuale di una casistica giurisprudenziale,
ove la responsabilità viene ascritta alla banca ogni
volta che la contraffazione dell'assegno sia riconoscibile
con l'ordinaria diligenza qualificata (art. 1176, secondo
comma).
Orbene proprio
tale principio consolidato è suscettibile di elusione
con la clausola in questione, nella parte in cui assegna,
in via preventiva, rilevanza contrattuale, e perciò
presunta, ad un fatto anteriore come la perdita non
comunicata dell'assegno, che può avere, e normalmente
ha, un'incidenza causale del tutto secondaria.
Né vale dire
che in questi casi sarà il giudice ad escludere il concorso
di colpa del correntista. Resta il rilievo che la clausola,
così prefigurata, tende a trasferire su quest'ultimo
la responsabilità per danni successivi, senza menzione
alcuna del comportamento della banca: in tal modo risolvendosi
in una clausola di esonero da responsabilità dissimulata,
produttiva di significativo squilibrio dei rispettivi
diritti ed obblighi.
10) COMPENSAZIONE
La BPM e
la FIDEURAM censurano la pronunzia di vessatorietà (sent.
tribunale, pag. 53) dell'art. 5, commi 3 e 4 delle norme
per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi:
"Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art.
1186, o al prodursi di eventi che incidano negativamente
sulla posizione patrimoniale, finanziaria od economica
del correntista in modo tale da porre in pericolo il
recupero del credito vantato banca, quest'ultima ha
altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché
i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi
ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo
di preavviso e/o formalità fermo restando che dell'intervenuta
compensazione - contro la cui attuazione non potrà in
nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la
banca darà prontamente comunicazione al correntista.
Se il conto è intestato a più persone, la banca ha facoltà
di valersi dei diritti suddetti sino a concorrenza dell'intero
credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti
di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto
cointestatari".
Deduce, in
particolare, la BPM che non esiste alcun principio a
mente del quale la deroga al diritto dispositivo comporti
vessatorietà (atto d'app., pag. 35).
Questo argomento,
ripetitivo nelle difese delle appellanti, contiene un'ovvietà;
ma non è di alcun peso nella soluzione del problema.
È chiaro
infatti che solo norme dispositive possono essere derogate
da clausole negoziali; che altrimenti sarebbero nulle
ex art. 1418 c.c. Pertanto la natura non. imperativa
della disciplina legale convenzionalmente disapplicata
è un presupposto necessario per il sindacato di vessatorietà.
Ciò premesso,
in sede concettuale, occorre verificare se la clausola
in esame comporti un significativo squilibrio. Al riguardo,
è certamente esatto che la compensazione è ammessa in
termini lati dalla legge, financo in via preventiva
(art. 1252 c.c.).
Sennonché
essa presuppone una tipizzazione concordata delle fattispecie
legittimanti; senza la quale si determina una remissione
alla valutazione del tutto discrezionale della parte
beneficiaria (merum arbitrium), avulsa da alcun previo
accertamento giudiziale, e per di più senz'obbligo di
preavviso al cliente. Ciò che può comportare gravi conseguenze
in danno di quest'ultimo, ad esempio in caso di emissione
di assegni, senza provvista. In sostanza, si tratta
di una forma di autotutela pressoché illimitata e senza
filtri preventivi - né responsabilità conseguenti -
che espone il correntista all'alea immanente dell'estinzione
di propri crediti per effetto di compensazione perfino
con controcrediti illiquidi (non esclusi, in teoria,
pretesi danni da illecito aquiliano) e inesigibili vantati
dalla banca. Non senza aggiungere che ancor più significativo
è lo squilibrio determinato dall'ultimo alinea della
clausola, che, nella sua formulazione alquanto oscura,
sembra infirmare addirittura la presunzione di pari
contitolarità delle somme depositate, consentendo la
compensazione per l'intero ammontare del saldo del conto
nei confronti di alcuni soltanto dei cointestatari.
Siffatta
alterazione così vistosa e unidirezionale del regime
legale della compensazione legale, senza il minimo vantaggio
compensativo per il consumatore, costituisce un caso
di scuola di vessatorietà ex art. 1469 bis e segg. c.c.,
da null'altro dettata che dal preponderante potere paranormativo
della parte contraente forte, quia nominor leo.
11) ANATOCISMO
Viene ora
all'esame la censura riguardante la clausola cosiddetta
di anatocismo (art. 7, commi 2 e 3, norme per i conti
correnti per corrispondenza e servizi connessi: cfr.
atto d'appello BPM, pag. 37; atto d'appello Fideuram,
pag. 76), in forza della quale "I conti che risultino
anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente
con periodicità trimestrale... fermo restando che a
fine d'anno, a norma del precedente comma saranno accreditati
gli interessi dovuti dalla banca e operate le ritenute
fiscali di legge. Gli interessi - in misura fissa o
indicizzata - sono riconosciuti al correntista o dallo
stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata
nella lettera integrativa allegata e producono a loro
volta interessi nella stessa misura. Qualora l'interesse
sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista
derivante dalla modifica del parametro pattuito, non
è soggetta all'obbligo di comunicazione al cliente,
ai sensi del successivo art. 16".
La statuizione
di vessatorietà del tribunale poggia su una duplice
ratio decidendi: in via principale, sulla asimmetria
temporale nella capitalizzazione degli interessi (annuale
per quelli attivi, trimestrale per quelli passivi del
cliente) e, in via gradata, per difetto di trasparenza,
trattandosi di condizione generale la cui reale funzione
di determinazione del prezzo sarebbe dissimulata da
una formulazione equivoca, anche in contrasto con le
prescrizioni di cui all'articolo 117, commi 4 e 6, del
decreto legislativo 385/1993. (cfr. sentenza, pagg.
47-50).
Deducono,
per contro, le appellanti che la clausola è perfettamente
intelligibile e che non si potrebbe neppure trarre argomento
per la sua vessatorietà dallo ius superveniens, che
ne ha, all'opposto, consentito la perdurante validità
ed efficacia per i rapporti in corso (art. 25 decreto
legislativo 4 agosto 1999 n. 342; deliberazione CICR
9 febbraio 2000, attuativo della predetta norma).
Il motivo
è infondato.
Che la clausola
in questione introduca un significativo squilibrio emerge
all'evidenza dalla più recente evoluzione giurisprudenziale
e soprattutto normativa, alla quale si può perfino attribuire
valore di interpretazione autentica, in parte qua, del
principio di tutela dei consumatori affermato nella
direttiva comunitaria 5-4-1993, n. 13 e poi nella legge
citata.
È sufficiente
notare come la maturazione degli interessi, specularmente
remunerativi di un credito hinc et inde vantato nell'ambito
del medesimo rapporto negoziale, risulti notevolmente
|