Riserva obbligatoria

Regime della riserva obbligatoria dell’Eurosistema – Dal 1 gennaio 1999 la riserva obbligatoria nell‘area dell’euro è disciplinata dal Regolamento n. 2531/1998 del Consiglio europeo (G.U. delle Comunità europee 27.11.1998 L. 318) e dal Regolamento della BCE n. 2818/1998 (G.U. delle Comunità europee 30.12.1998 L. 356). Il Regolamento della BCE ha stabilito che l’aggregato soggetto comprende le seguenti passività delle banche denominate in qualsiasi valuta: depositi, titoli di debito, titoli di mercato monetario e pronti contro termine. Sono escluse le passività nei confronti della BCE e delle banche centrali dei paesi che hanno adottato l’euro nonché delle altre banche soggette alla riserva obbligatoria dell’Eurosistema. Si applica una aliquota pari a zero alle passività con scadenza superiore ai due anni e per i pronti contro termine, al 2 per cento alle rimanenti. L’Eurosistema ha adottato il meccanismo della mobilizzazione della riserva obbligatoria, che prevede un rispetto dell’obbligo in media. Il “periodo di mantenimento” va dal 24 al 23 del mese seguente: l’adempimento degli obblighi è osservato se la media dei saldi di fine giornata del conto di riserva durante tale periodo non è inferiore all’importo dovuto, calcolato sulla base delle consistenze rilevate alla fine del mese precedente. Le banche possono movimentare l’intero ammontare del deposito. La misura della remunerazione della riserva obbligatoria è pari al tasso medio delle “operazioni di rifinanziamento principali” effettuate dall’Eurosistema durante il periodo di mantenimento. Nel nuovo regime viene riconosciuta una esenzione di 100.000 euro dalla riserva dovuta.