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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Mar 2008
Messaggi: 706
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Uhm, ho la sensazione che si riferisca ai titoli di stato.
20-37.5 = 12.5 % Da li il 62.5 in imposta o in detrazione per gli stessi. Prima i bolli, poi il 20% ,poi più grave di tutti 3 giorni festivi aboliti. Il 62.5 sarebbe troppo. Gronderei sangue io mica silvio.
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#4 (permalink) | |
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The game never ends
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Citazione:
Non sono tagliate al 50% , ma al 62.5% si , se il Parlamento non cambia nulla. Se accumuli nel 2011 100€ di minus , dal 1 gennaio ti valgono solo 62.5. Per questo è stupido vendere in loss ora! |
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#6 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Mar 2008
Messaggi: 706
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Citazione:
Sarebbe questo: 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Quindi se capisco bene dal 1 gennaio 2012 le manus tornerebbero ad essere detraibili al 100% dalle plus. Certo che una la pensano e cento ne inventano. C bis a quinques: c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell' ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47; c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; |
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#7 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 2,977
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32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32. perchè fino al 2012, poi cosa succede? |
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#8 (permalink) |
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The game never ends
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Meglio non saperlo. Imho se le minus 2011,decurtate al 62.5, non vengono recuperate, saranno cancellate. Tutti danari che recuperano. Il gain invece andrebbe venduto prima del 31 dicembre 2011 per pagare solo il 12.5%.. a dicembre si vedrà che fare. Dall'innalzamento del capital gain sono esentati i titoli di stato ed equiparati: sicuramente italiani ed eu, ma ho letto di una possibile lista di paesi , può darsi che gli usa siamo inclusi.
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#9 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 2,977
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Citazione:
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#10 (permalink) |
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The game never ends
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Beh, è legale quello che è legge. E questa per ora è decreto legge, da convertirsi in parlamento. Quindi perfettamente legale. Lo scopo è evitare che tu possa accumulare minus ora col regime più basso per neutralizzare gain fatto col regime più alto in seguito.
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