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circ. n. 04/63406 del 25/09/2001
Oggetto: Nuove istruzioni sulla istituzione e sul trasferimento delle rivendite ordinarie e speciali,
nonché sul rilascio e rinnovo dei patentini.
L'intento di rendere sempre più funzionale l'assetto dei punti vendita dei generi di monopolio e la necessità di
razionalizzare ulteriormente le procedure connesse ai relativi impianti rendono opportuno rivisitare l'intera
materia, al fine di rendèrla più adeguata alle modificate dinamiche del mercato.
In relazione a tanto si impartiscono le seguenti disposizioni che sostituiscono le precedenti emanate al riguardo.
TITOLO I - ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE
CRITERI GENERALI
Le rivendite di generi di monopolio possono essere istituite, su proposta di privati o d'iniziativa dell'Ispettorato
Compartimentale, qualora nuovi sviluppi abitativi, e/o commerciali ovvero la particolare rilevanza assunta da
taluni nodi stradali, rendano palesi carenze di servizio nella distribuzione dei generi di monopolio, nonché
allorquando l'Ispettorato ravvisi esigenze di servizio.
Sia nel caso di proposta dei privati, sia nel caso di iniziativa dell'ufficio competente debbono essere soddisfatte
le condizioni di seguito riportate.
A) DISTANZA E RAPPORTO POPOLAZIONE - RIVENDITE.
1. Nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, il locale da adibirsi per la nuova rivendita
deve trovarsi ad una distanza non inferiore a metri 200 dalla tabaccheria più vicina;
2. Nei comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, la distanza di cui al punto 1) non
potrà essere inferiore a metri 250;
3. Nei comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, la distanza di cui al punto 1) non
potrà essere inferiore a metri 300;
4. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la distanza di cui al punto 1) non potrà essere
inferiore ai metri 200. In tali comuni dovrà, inoltre, essere contestualmente rispettato il criterio del
ragguaglio tra la popolazione residente e le rivendite, proporzionandone una per ogni 1.500 abitanti, o
frazione non inferiore a 800 abitanti;
5. Nelle località sparse composte da piccoli agglomerati abitativi non costituenti Comuni a se stanti, ma
eventualmente frazioni di Comune caratterizzate da discontinuità dal centro abitato principale, quando
siano poste ad almeno 1500 metri da quest'ultimo e distanti dalla rivendita più vicina. almeno 600
metri ed in presenza di una popolazione di non meno di 800,abitanti. La distanza deve essere calcolata
seguendo il percorso pedonale più breve secondo le disposizioni di cui alla circolare del 23 maggio 1956,
n° 04/47087. Per l'individuazione delle classi di Comuni va considerata la popolazione . risultante dai
dati ufficiali dell'ultimo censimento pubblicato dall'ISTAT. Per il computo degli abitanti delle frazioni o
delle zone sparse si terrà conto della popolazione risultante da aggiornata certificazione comunale.
B) PRODUTTIVITÀ MINIMA
Oltre ai criteri delle distanze minime e dell'entità della popolazione, di cui alla precedente lettera A), nel
valutare l'opportunità dell'istituzione di una nuova rivendita, occorre verificare il livello delle vendite dei
congeneri viciniori, al fine di individuare l'incidenza di tale istituzione sulla produttività delle rivendite già in
funzione, nonché se la potenziale produttività del nuovo esercizio sia tale da giustificarne l'impianto.
In ogni caso non si darà luogo all'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma dei
redditi realizzati a tabacchi dalle tre rivendite più vicine, non raggiunga i seguenti valori:
• £ 20.000.000 per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
• £ 25.000.000 per i comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 30.000 abitanti.
• £. 40.000.000 per i comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 100.000 abitanti
• £ 50.000.000 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
I suddetti valori verranno sottoposti a verifica biennale.
Per procedere all'istituzione di una nuova rivendita devono essere soddisfatte le condizioni di cui ai punti A) e B),
con la sola eccezione che si prescinde dai parametri suddetti per le nuove istituzioni quando la distanza minima
dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri.
La scrivente potrà, inoltre, stabilire particolari criteri di gradualità nella istituzione di nuove rivendite nelle
Province in cui l'andamento del mercato legale sia stato influenzato da rilevanti fenomeni di vendite illegali di
generi di monopolio.
Al fine di consentire un riscontro circa la sussistenza del parametro di reddito, i competenti Ispettorati
Compartimentali forniranno, a richiesta delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative, a livello
nazionale, il dato complessivo relativo alla somma dei redditi delle tre rivendite più vicine al locale proposto per
il nuovo impianto.
C) ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI NUOVE RIVENDITE
1. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI NUOVE ISTITUZIONI
Le segnalazioni per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie devono pervenire all'Ispettorato
Compartimentale competente entro il primo trimestre dell'anno. Le segnalazioni pervenute fuori del
suddetto termine potranno essere archiviate.
L'Ispettorato procederà alla motivata archiviazione, eventualmente anche dopo sopralluogo e senza
necessità di avviare la relativa istruttoria, quando sia evidente ed oggettiva l'assenza dei prescritti
requisiti previsti nelle precedenti lettere A) e B), nonché quando si riscontri l'assenza di una chiara
indicazione del locale proposto o della zona segnalata.
Le istanze reiterate saranno ovviamente archiviate quando non si rilevi un . mutamento oggettivo e
significativo nella situazione precedentemente esaminata.
2. ISTRUTTORIA
Le proposte pervenute nei termini che presentino condizioni obiettive meritevoli di considerazione,
tenuti presenti i criteri generali di cui alle predette lettere A) e B), dovranno essere raggruppate per
comune e per zona ed istruite contemporaneamente per ciascun comune e per ciascuna zona in modo
da avere un costante monitoraggio delle esigenze di servizio.
Per tali segnalazioni verrà avviata l'istruttoria con richiesta di parere alla Guardia di Finanza e alle
Associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.
Si intende rappresentativa a livello nazionale l'Associazione di categoria organizzata per articolazioni
compartimentali e provinciali che conti complessivamente un numero di associati non inferiore al 5%
degli esercizi attivi sul territorio. nazionale. Sarà cura di questa Direzione Generale comunicare l'elenco
delle Associazioni in possesso dei suindicati requisiti di rappresentatività.
I pareri predetti dovranno essere richiesti dagli Ispettorati, anche cumulativamente, a mezzo
raccomandata AJR; dalla relativa data di ricevimento decorrerà il termine perentorio di giorni 60 per
l'emissione del parere stesso.
Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni 30 qualora i citati Organi consultivi ne facciano
richiesta per motivate esigenze istruttorie.
Qualora i pareri suddetti non pervengano all'Ispettorato Compartimentale nei prescritti termini, lo
stesso Ufficio procederà indipendentemente dalla loro acquisizione. Per ragioni organizzative nel
computo del suddetto termine non deve essere ricompreso il periodo dal IO al 31 agosto.
Una volta pervenuti i pareri, gli Ispettori adotteranno le decisioni del caso con provvedimento motivato
da mantenere agli atti dell 'ufficio per essere esibito, ne Il 'ipotesi di reiezione, solo a richiesta di parte,
e/o delle Associazioni che hanno partecipato alla procedura.
Il procedimento dovrà essere ultimato nei termini di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 19
ottobre 1994 n. 678.
Nei casi in cui dalle risultanze istruttorie emerga che la zona proposta per l'impianto sia posta ad una
distanza che non superi del 10% quella minima prescritta di cui al precedente punto A) od abbia una
redditività presunta che si discosti di un valore inferiore al 10% di quella indicata nel predetto punto B),
l'Ispettore convocherà, prima della definizione della trattazione, la Commissione di CUi appresso.
3. COMMISSIONE
Presso Ciascun Ispettorato Compartimentale è costituita una Commissione, con articolazione anche
provinciale, presieduta dal Vice Direttore del Compartimento o da persona all'uopo delegata, e
composta da un rappresentante designato dall' organizzazione di categoria che ha il maggiore numero
di iscritti a livello Compartimentale e da un Ufficiale della Guardia di Finanza.
La Commissione ha funzione meramente consultiva. Resta, dunque, salva la facoltà dei Sigg.ri Ispettori
di decidere in modo difforme rispetto agli indirizzi emersi in Commissione, con espresso obbligo, in tal
caso, di specifica motivazione della propria diversa determinazione.