Investimento in un'attività commerciale o in una tabaccheria parte 3^

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

orifox

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non chiede un pò troppo?????
 
CIAO A TUTTI. Scusami SEGNALI DI FUMO AIUTAMI SE PUOI A DARMI UN CONSIGLIO, STO RILEVANDO UNA TABACCHERIA E FACCIO UN MUTUO DI 250K pagando 1800 euro di mutuo al mese, 580 euro fitto + spese varie, riuscirò a pagarmi il mutuo e avere un 20.000 €. di utile netto per sopravvivere? sà sono un invalido e sto comprando per far lavorare mio figlio.:
agi 2009
tabacchi 41574
CIOCCOLATINI ECC. 1924
SERVIZI FAX FOTOC ECC 2204
GIOCATTOLI 367
PROFUMERIA 407
CARTE TEL 2679
BOLLATI 364
LOTTO LOTTERIE TRIS 36066
SISAL 20212
ART REGALO 493
SNAI 3622
KILI ANNUI DI TABACCHI (U88) 2142.405
LUI AVEVA ACQUISTATO NEL 2007 A 230K E A OGGI A FATTO CADERE L'ATTIVITà CON UNA PERDITA DELL'38% RISPETTO AI PROPRIETARI PRECEDENTI
CON UNA PERDITA COSI POSSO RITENERE CHE IL VALORE DELL'ATTIVITA ATTUALMENTE E' DI 215K??? GRAZIE
 
scritto da farmevet
Ciao Ragazzi, ho letto con attenzione tutti i post..mi sono appena registrato in questo forum fantastico e utile perchè sto valutando l'acquisto di una tabaccheria/edicola! Si trova in un paesino turistico che d'inverno ha solo 3k abitanti ma per 6 mesi l'anno ne fa 10K. Oltre a tabacchi e giornali ha lotto, vallori bollati, giochi e cancelleria, souvenirs, g&v, winforlife ed è l'unico in paese ad avere il superenalotto; ha il distributore a norma e servizio fax-fotocopie. Vi illustro gli aggi:
-tabacchi 54k
-giornali 27k
-lotto 4k
-valori bollati/postali 1,5k
-schede telefoniche 4,5k
-cancelleria e souvenirs 27k
Totale circa 100k di cui spese 40k (compreso affitto e inps di un coll. per 2 mesi)
La richesta del venditore è 450k....volevo chiedervi cosa ne pensate?

negli aggi mancano i giochi sisal ( superenalotto e win for life ) ??
dovresti darci le spese complessive ( affito utenze varie ecc...) escluso inps ( che non è una spesa )
senza dati precisi è difficile fare una valutazione
 
CIAO A TUTTI. Scusami SEGNALI DI FUMO AIUTAMI SE PUOI A DARMI UN CONSIGLIO, STO RILEVANDO UNA TABACCHERIA E FACCIO UN MUTUO DI 250K pagando 1800 euro di mutuo al mese, 580 euro fitto + spese varie, riuscirò a pagarmi il mutuo e avere un 20.000 €. di utile netto per sopravvivere? sà sono un invalido e sto comprando per far lavorare mio figlio.:
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SISAL 20212
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SNAI 3622
KILI ANNUI DI TABACCHI (U88) 2142.405
LUI AVEVA ACQUISTATO NEL 2007 A 230K E A OGGI A FATTO CADERE L'ATTIVITà CON UNA PERDITA DELL'38% RISPETTO AI PROPRIETARI PRECEDENTI
CON UNA PERDITA COSI POSSO RITENERE CHE IL VALORE DELL'ATTIVITA ATTUALMENTE E' DI 215K??? GRAZIE
ha acquistato appena 2 anni fa e già sta vendendo la licenza in fretta e furia ad un prezzo molto buono in rapporto agli aggi ( se ha avuto un calo del 38% vuol dire che prima faceva 170k di guadagno lordo , ed ha acquista la licenza per 230k :mmmm::mmmm:)
c'è qualcosa che non mi convince , nessuno ti vende per 230k una licenza da 170k di guadagno lordo ?????
 
Ultima modifica:
ripeto per l'ennesima volta che non bisogna fidarsi e che occorre farsi rilasciare i bilanci (non basta unico, serve proprio il bilancio analitico) almeno degli ultimi 3 anni.
:D
 
Inoltre mi capita spesso di leggere amici in procinto di acquistare tabaccherie che confondono gli aggi (che nel caso di tabacchi, lotto ecc sono guadagni cui va detratta la quota per spese generali) con i ricavi (che sono cosa ben diversa per quanto riguarda giornali, cartoleria, profumeria ecc, in quanto oltre alle spese generali va detratto il costo di acquisto delle relative merci).
Rivolgersi sempre, quando si è in procinto di acquistare una attività, ad un commercialista di fiducia o ad una associazione qualificata.
Mi ha fatto sorgere questa riflessione leggere "aggio cioccolatini" e mi chiedo come avrà fatto quel tipo a suddividere i ricavi (aggi, come li chiama lui) tra cioccolatini, profumeria, giocattoli, carte, articoli da regalo ecc).
:D:D
 
Se sbaglio, cancellate pure questa discussione.
Mi permetto (se mi è permesso) di apreire la 3° parte della discussione in oggetto http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=1107959&page=50 essento finite le possibilità di risposta nella parte precedente, avendone raggiunte 50.
Chiedo ai moderatori se sia possibile mettere il link di questa (3° parte) nell'ultima pagina della 2° parte.
Grazie.
 
Se sbaglio, cancellate pure questa discussione.
Mi permetto (se mi è permesso) di apreire la 3° parte della discussione in oggetto http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=1107959&page=50 essento finite le possibilità di risposta nella parte precedente, avendone raggiunte 50.
Chiedo ai moderatori se sia possibile mettere il link di questa (3° parte) nell'ultima pagina della 2° parte.
Grazie.

Vedo che la 3° parte era già stata aperta.
Scusate.
 
si, è aperta con il titolo corretto... avevo sbagliato io a cambiare titolo... sorry
 
PER RECYCLING
Certo che sei proprio................................... fiscale!!!! :D:D
 
attenzione io ho i bilanci e i dati sotto sono corretti li ho presi sia dal bilancio che dai documenti che invia sisal monopolio ecc. inerenti agli agi del 2008 e dal bilancio del 2009.
agi in totale sono 104.000 circa (bolli,tabacchi,sisal,lotto,snai,ricariche, mcchine poker)

CIAO A TUTTI. Scusami SEGNALI DI FUMO AIUTAMI SE PUOI A DARMI UN CONSIGLIO, STO RILEVANDO UNA TABACCHERIA E FACCIO UN MUTUO DI 250K pagando 1800 euro di mutuo al mese, 580 euro fitto + spese varie, riuscirò a pagarmi il mutuo e avere un 20.000 €. di utile netto per sopravvivere? sà sono un invalido e sto comprando per far lavorare mio figlio.:
agi 2009
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CARTE TEL 2679
BOLLATI 364
LOTTO LOTTERIE TRIS 36066
SISAL 20212
ART REGALO 493
SNAI 3622
KILI ANNUI DI TABACCHI (U88) 2142.405
LUI AVEVA ACQUISTATO NEL 2007 A 230K E A OGGI A FATTO CADERE L'ATTIVITà CON UNA PERDITA DELL'38% RISPETTO AI PROPRIETARI PRECEDENTI
CON UNA PERDITA COSI POSSO RITENERE CHE IL VALORE DELL'ATTIVITA ATTUALMENTE E' DI 215K??? GRAZIE
 
l'attività la vende perché si sono rotti i rapporti col la moglie e il suocreo (proprietari al 50%) e l'hanno rimasto solo nell'attività a gestirla. Dice che ormai è stremato e non riesce a gestire tutto da solo infatti a trascurato tutto, limitandosi ai tabacchi e sisal.
 
la perdita del 38% si riferisce a tutti i prodotti accessori; no ai tabacchi,sisal,snai,lotto ecc.
 
ripeto per l'ennesima volta che non bisogna fidarsi e che occorre farsi rilasciare i bilanci (non basta unico, serve proprio il bilancio analitico) almeno degli ultimi 3 anni.
:D

Ciao, ti andrebbe di allegare un fac-simile di bilancio analitico?
Ho notato che le agenzie, pur di vendere si inventano dati e bilanci che non sono esattamente quelli redatti dal commercialista e credo che questo possa ingenerare molte incertezze.
Ho notato, in particolare, la tendenza ad aggregare dati che non avrebbero nulla a che fare tra loro se non quello di essere merci c/acquisti o c/vendite, cosicchè vengono nascosti i reali aggi che si mischiano coi ricavi.
Grazie
 
attenzione io ho i bilanci e i dati sotto sono corretti li ho presi sia dal bilancio che dai documenti che invia sisal monopolio ecc. inerenti agli agi del 2008 e dal bilancio del 2009.
agi in totale sono 104.000 circa (bolli,tabacchi,sisal,lotto,snai,ricariche, mcchine poker)
ok
allora nel 2008 ha fatto 104k di aggi vari + qualche extra arriviamo a 110k
mancano alcuni dati ( le spese del negozio oltre l'affitto e quanto dichiarate davanti al notaio)
se mettiamo come ipotesi di avere 20k di spese varie e di dichiarare 215k davanti al notaio , ci togliamo i 21,6k di mutuo , a spanne ti dovrebbero restare netti 30-35k
 
link utili per cercare informazioni
http://www.tabaccai.it/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=131
http://www.aams.gov.it/site.php?page=home



circ. n. 04/63406 del 25/09/2001

Oggetto: Nuove istruzioni sulla istituzione e sul trasferimento delle rivendite ordinarie e speciali,
nonché sul rilascio e rinnovo dei patentini.
L'intento di rendere sempre più funzionale l'assetto dei punti vendita dei generi di monopolio e la necessità di
razionalizzare ulteriormente le procedure connesse ai relativi impianti rendono opportuno rivisitare l'intera
materia, al fine di rendèrla più adeguata alle modificate dinamiche del mercato.
In relazione a tanto si impartiscono le seguenti disposizioni che sostituiscono le precedenti emanate al riguardo.

TITOLO I - ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE

CRITERI GENERALI
Le rivendite di generi di monopolio possono essere istituite, su proposta di privati o d'iniziativa dell'Ispettorato
Compartimentale, qualora nuovi sviluppi abitativi, e/o commerciali ovvero la particolare rilevanza assunta da
taluni nodi stradali, rendano palesi carenze di servizio nella distribuzione dei generi di monopolio, nonché
allorquando l'Ispettorato ravvisi esigenze di servizio.
Sia nel caso di proposta dei privati, sia nel caso di iniziativa dell'ufficio competente debbono essere soddisfatte
le condizioni di seguito riportate.

A) DISTANZA E RAPPORTO POPOLAZIONE - RIVENDITE.
1. Nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, il locale da adibirsi per la nuova rivendita
deve trovarsi ad una distanza non inferiore a metri 200 dalla tabaccheria più vicina;
2. Nei comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, la distanza di cui al punto 1) non
potrà essere inferiore a metri 250;
3. Nei comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, la distanza di cui al punto 1) non
potrà essere inferiore a metri 300;
4. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la distanza di cui al punto 1) non potrà essere
inferiore ai metri 200. In tali comuni dovrà, inoltre, essere contestualmente rispettato il criterio del
ragguaglio tra la popolazione residente e le rivendite, proporzionandone una per ogni 1.500 abitanti, o
frazione non inferiore a 800 abitanti;
5. Nelle località sparse composte da piccoli agglomerati abitativi non costituenti Comuni a se stanti, ma
eventualmente frazioni di Comune caratterizzate da discontinuità dal centro abitato principale, quando
siano poste ad almeno 1500 metri da quest'ultimo e distanti dalla rivendita più vicina. almeno 600
metri ed in presenza di una popolazione di non meno di 800,abitanti. La distanza deve essere calcolata
seguendo il percorso pedonale più breve secondo le disposizioni di cui alla circolare del 23 maggio 1956,
n° 04/47087. Per l'individuazione delle classi di Comuni va considerata la popolazione . risultante dai
dati ufficiali dell'ultimo censimento pubblicato dall'ISTAT. Per il computo degli abitanti delle frazioni o
delle zone sparse si terrà conto della popolazione risultante da aggiornata certificazione comunale.

B) PRODUTTIVITÀ MINIMA
Oltre ai criteri delle distanze minime e dell'entità della popolazione, di cui alla precedente lettera A), nel
valutare l'opportunità dell'istituzione di una nuova rivendita, occorre verificare il livello delle vendite dei
congeneri viciniori, al fine di individuare l'incidenza di tale istituzione sulla produttività delle rivendite già in
funzione, nonché se la potenziale produttività del nuovo esercizio sia tale da giustificarne l'impianto.
In ogni caso non si darà luogo all'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma dei
redditi realizzati a tabacchi dalle tre rivendite più vicine, non raggiunga i seguenti valori:
• £ 20.000.000 per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
• £ 25.000.000 per i comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 30.000 abitanti.
• £. 40.000.000 per i comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 100.000 abitanti
• £ 50.000.000 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
I suddetti valori verranno sottoposti a verifica biennale.
Per procedere all'istituzione di una nuova rivendita devono essere soddisfatte le condizioni di cui ai punti A) e B),
con la sola eccezione che si prescinde dai parametri suddetti per le nuove istituzioni quando la distanza minima
dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri.
La scrivente potrà, inoltre, stabilire particolari criteri di gradualità nella istituzione di nuove rivendite nelle
Province in cui l'andamento del mercato legale sia stato influenzato da rilevanti fenomeni di vendite illegali di
generi di monopolio.
Al fine di consentire un riscontro circa la sussistenza del parametro di reddito, i competenti Ispettorati
Compartimentali forniranno, a richiesta delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative, a livello
nazionale, il dato complessivo relativo alla somma dei redditi delle tre rivendite più vicine al locale proposto per
il nuovo impianto.

C) ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI NUOVE RIVENDITE
1. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI NUOVE ISTITUZIONI
Le segnalazioni per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie devono pervenire all'Ispettorato
Compartimentale competente entro il primo trimestre dell'anno. Le segnalazioni pervenute fuori del
suddetto termine potranno essere archiviate.
L'Ispettorato procederà alla motivata archiviazione, eventualmente anche dopo sopralluogo e senza
necessità di avviare la relativa istruttoria, quando sia evidente ed oggettiva l'assenza dei prescritti
requisiti previsti nelle precedenti lettere A) e B), nonché quando si riscontri l'assenza di una chiara
indicazione del locale proposto o della zona segnalata.
Le istanze reiterate saranno ovviamente archiviate quando non si rilevi un . mutamento oggettivo e
significativo nella situazione precedentemente esaminata.
2. ISTRUTTORIA
Le proposte pervenute nei termini che presentino condizioni obiettive meritevoli di considerazione,
tenuti presenti i criteri generali di cui alle predette lettere A) e B), dovranno essere raggruppate per
comune e per zona ed istruite contemporaneamente per ciascun comune e per ciascuna zona in modo
da avere un costante monitoraggio delle esigenze di servizio.
Per tali segnalazioni verrà avviata l'istruttoria con richiesta di parere alla Guardia di Finanza e alle
Associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.
Si intende rappresentativa a livello nazionale l'Associazione di categoria organizzata per articolazioni
compartimentali e provinciali che conti complessivamente un numero di associati non inferiore al 5%
degli esercizi attivi sul territorio. nazionale. Sarà cura di questa Direzione Generale comunicare l'elenco
delle Associazioni in possesso dei suindicati requisiti di rappresentatività.
I pareri predetti dovranno essere richiesti dagli Ispettorati, anche cumulativamente, a mezzo
raccomandata AJR; dalla relativa data di ricevimento decorrerà il termine perentorio di giorni 60 per
l'emissione del parere stesso.
Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni 30 qualora i citati Organi consultivi ne facciano
richiesta per motivate esigenze istruttorie.
Qualora i pareri suddetti non pervengano all'Ispettorato Compartimentale nei prescritti termini, lo
stesso Ufficio procederà indipendentemente dalla loro acquisizione. Per ragioni organizzative nel
computo del suddetto termine non deve essere ricompreso il periodo dal IO al 31 agosto.
Una volta pervenuti i pareri, gli Ispettori adotteranno le decisioni del caso con provvedimento motivato
da mantenere agli atti dell 'ufficio per essere esibito, ne Il 'ipotesi di reiezione, solo a richiesta di parte,
e/o delle Associazioni che hanno partecipato alla procedura.
Il procedimento dovrà essere ultimato nei termini di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 19
ottobre 1994 n. 678.
Nei casi in cui dalle risultanze istruttorie emerga che la zona proposta per l'impianto sia posta ad una
distanza che non superi del 10% quella minima prescritta di cui al precedente punto A) od abbia una
redditività presunta che si discosti di un valore inferiore al 10% di quella indicata nel predetto punto B),
l'Ispettore convocherà, prima della definizione della trattazione, la Commissione di CUi appresso.
3. COMMISSIONE
Presso Ciascun Ispettorato Compartimentale è costituita una Commissione, con articolazione anche
provinciale, presieduta dal Vice Direttore del Compartimento o da persona all'uopo delegata, e
composta da un rappresentante designato dall' organizzazione di categoria che ha il maggiore numero
di iscritti a livello Compartimentale e da un Ufficiale della Guardia di Finanza.
La Commissione ha funzione meramente consultiva. Resta, dunque, salva la facoltà dei Sigg.ri Ispettori
di decidere in modo difforme rispetto agli indirizzi emersi in Commissione, con espresso obbligo, in tal
caso, di specifica motivazione della propria diversa determinazione.
 
Ultima modifica:
TITOLO II - ISTITUZIONE DI RIVENDITE SPECIALI
A) TIPOLOGIE
Le rivendite speciali, oltre ad essere istituite nelle ubicazioni di cui all'art.53 del Decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio
automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita
più vicina.
Tale distanza, da misurarsi dal centro della linea di mezzeria d'ingresso al relativo piazzale, è elevata a l Km
quando la rivendita più vicina sia ubicata sulla stessa strada e nello stesso senso di marcia.
Le rivendite speciali potranno altresì essere istituite anche all'interno delle sale "Bingo" quando sussista la
distanza minima prescritta nel relativo Comune di ubicazione.
Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l'istituzione di rivendite
ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie:
1. caserme e case di pena;
2. ospedali, case di cura ed assimilati;
3. strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro);
4. porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la rivendita sia ubicata all'interno della relativa struttura e
non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via.
L'istituzione di rivendite speciali presso ospedali o case di cura è subordinata alla richiesta o all'assenso della
locale competente Autorità Sanitaria.
L'istituzione di rivendite speciali in tipologie diverse da quelle sopra indicate, e nelle quali non si possa sopperire
alle esigenze di servizio mediante patentino o rivendita ordinaria, dovrà essere esaminata dalla scrivente
Direzione Generale, sentita l'apposita Commissione consultiva nazionale di cui al successivo titolo VI.
B) TERMINI
Le domande per l'istituzione di rivendite speciali potranno pervenire all'Ispettorato Compartimentale
competente in qualsiasi periodo dell'anno. Per la relativa istruttoria si seguirà la procedura prevista al Titolo I,
lettera C) punto 2) della presente circolare per l'istituzione delle rivendite ordinarie.
C) ACCESSO ALLE RIVENDITE SPECIALI E INSEGNA
Le rivendite speciali devono essere ubicate all'interno delle strutture presso cui vengono istituite e non possono
avere ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via.
Le rivendite speciali non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta "tabacchi" all'esterno della
struttura medesima, tranne che si tratti di stazioni di servizio su autostrade o di stazioni di servizio
automobilistiche come sopra definite.
D) RIVENDITE SPECIALI STAGIONALI
Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito
caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all'anno.
 
TITOLO III - TRASFERIMENTO DELLE RIVENDITE ORDINARIE
A) TERMINI
Le domande di trasferimento delle rivendite ordinarie, sia all'interno della propria area di influenza commerciale
che al di fuori della medesima, possono essere presentate nel primo e nel terzo trimestre dell'anno.
Le domande pervenute fuori termine verranno esaminate nel trimestre successivo.
Le istanze reiterate saranno ovviamente archiviate quando non si rilevi un mutamento significativo e oggettivo
nella situazione precedentemente esaminata.
Potranno essere inoltrate durante tutto l'anno, le domande relative a trasferimenti motivati da causa di forza
maggiore (calamità naturali di rilevanza tale da non consentire l'esercizio dell'attività, crolli ed incendi tali da
rendere inagibile il locale, sfratto esecutivo non per morosità, ancorché siano intervenute proroghe legislative o
giudiziarie), o per eventualità comunque imprevedibili da valutare singolarmente.
Nei casi di forza maggiore il Direttore dell'Ispettorato Compartimentale . competente può autorizzare, nelle
more dell'istruttoria, il trasferimento provvisorio della rivendita per un periodo non superiore ad un anno. Tale
trasferimento provvisorio non può essere in alcun caso prorogato, salvo il completamento dell'istruttoria per il
trasferimento definitivo.
B) CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
Il trasferimento delle rivendite ordinarie, sia all'interno della propria area territoriale di influenza commerciale,
sia all'esterno della medesima, è consentito con le modalità ed alle condizioni di seguito riportate.
C) TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTO
Il trasferimento delle rivendite può essere "fuori zona" o "in zona" a seconda del mutamento o meno dell'area di
influenza commerciale della rivendita.
Il trasferimento è, pertanto, da intendersi fuori zona quando, anche se di entità limitata, comporti un netto
spostamento dell'area territoriale di influenza commerciale della rivendita stessa, con forte incidenza o
scavalcamento di quella di pertinenza di altri esercizi.
D) TRASFERIMENTO IN ZONA
1. Il trasferimento delle rivendite all'interno della propria zona di influenza commerciale è subordinato al
rispetto delle distanze previste per le nuove istituzioni. Se si tratta del trasferimento di una rivendita
posta a distanza regolamentare dalle congeneri più vicine, lo spostamento non potrà essere comunque
autorizzato qualora si infranga, anche nei confronti di un solo esercizio, la distanza minima
regolamentare;
2. In caso di rivendite già ubicate a distanza inferiore alla minima consentita, saranno senz'altro
autorizzati gli spostamenti che determinino l'aumento delle distanze preesistenti;
3. Per le rivendite ubicate nelle zone urbane centrali a distanza inferiore a quella prevista, è consentito il
trasferimento nella stessa zona, ancorché comporti l'ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purché
tale avvicinamento non sia superiore al 15% della preesistente distanza. Tale facoltà può essere
esercitata una sola volta nell'arco di dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarità dell'esercizio.
E) TRASFERIMENTO FUORI ZONA
1. Il trasferimento delle rivendite fuori della propria zona di influenza commerciale è subordinato al
rispetto dei parametri di distanza e di reddito previsti per le nuove istituzioni nonché della distanza
superiore a metri 600 dal congenere più vicino quando sia già stato raggiunto, nei Comuni fino a
10.000 residenti, il rapporto limite di una rivendita ogni 1500 abitanti;
2. Il trasferimento potrà essere accordato quando la richiesta promani da una rivendita che, per pregresse
situazioni, sia posta a distanza inferiore a quella minima prevista qualora lo spostamento comporti
l'allontanamento dalle congeneri più vicine;
3. Qualora, invece, l'istanza provenga da un rivenditore posto a distanza regolamentare, ma non
superiore ai metri 600 dal congenere più vicino, l'istanza stessa potrà essere accolta a condizione che
la produttività conseguita dalla rivendita nell 'ultimo biennio risulti inferiore, per ciascuno dei due anni,
ai relativi parametri previsti per le nuove istituzioni;
4. Per le rivendite ubicate nelle località sparse di cui al Titolo l°, lettera A). punto 5 della presente
circolare, poste a distanza superiore a metri 600 il trasferimento potrà essere accordato solo se la
produttività della rivendita interessata, nell’ultimo biennio, risulti inferiore ai 2/3 dei corrispondenti
parametri; 5. Salvo i casi di forza maggiore, il trasferimento fuori zona, non può essere accordato se
non siano trascorsi almeno tre anni dall'istituzione della rivendita o dalla cessione di essa ai sensi
dell'art. 31. della legge 22 dicembre 1957, n° 1293.
5. Viceversa, al fine di evitare attività di tipo speculativo, è vietato il conferimento della rivendita ai sensi
dell'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, prima che siano trascorsi due anni dal
provvedimento di autorizzazione al trasferimento fuori zona della rivendita stessa.
F) ISTRUTTORIA
Tutte le istanze di trasferimento, in zona e fuori zona, dovranno essere sottoposte, anche per meglio chiarire
quale delle due fattispècie si configuri, alla rituale istruttoria secondo le disposizioni di cui alla lettera A) e B) del
Titolo I della presente circolare.
Una volta acquisiti i prescritti pareri, i Sigg.ri Ispettori adotteranno immediatamente il conseguente
provvedimento, dandone comunicazione alla scrivente ed agli Organi consultivi per conoscenza.
In caso di più richieste di trasferimento relative alla stessa zona, ove la cronologia della presentazione e le
motivazioni addotte non consentano di individuare in modo certo quale istanza accogliere, sarà preferita la
rivendita che abbia realizzato nell'ultimo triennio la produttività media più bassa.
I Sigg.ri Ispettori provvederanno a comunicare alle Associazioni dei rivenditori l'esito della procedura in tutti i
casi in cui siano stati acquisiti i relativi pareri.
E' in facoltà dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello compartimentale richiedere la
convocazione della Commissione consulti va di cui al titolo l° lettera B) quando trattasi di trasferimento
provvisorio da trasformarsi in definitivo o quando sussistano elementi di incertezza circa la definibilità del
trasferimento in zona o fuori zona.
 
TITOLO IV - CENTRI COMMERCIALI
Nel corso degli ultimi anni il sistema distributivo della vendita al dettaglio di prodotti diversi ha visto affermarsi
nuove strutture di vendita caratterizzate da grandi dimensioni, ovvero i centri commerciali.
Per centro commerciale deve intendersi quella struttura distributiva ubicata in uno o più edifici a ciò adibiti, che,
per la particolare concentrazione di esercizi e servizi resi, risulti palesemente circoscritta rispetto al circostante
contesto edilizio _ abitativo e chiaramente differenziata nei confronti del tradizionale assetto commerciale che
alterna, con varie soluzioni di continuità, abitazioni e negozi di varie specie.
Pertanto si definirà centro commerciale l'immobile che, anche in presenza della unicità della proprietà
dell'immobile stesso, sia suddiviso in numerosi locali i cui affittuari dispongono della più ampia autonomia nella
conduzione dell'attività da svolgere.
Diversamente l'Ipermercato è caratterizzato dalla riferibilità ad un unico soggetto della gestione dell'attività di
vendita al minuto, strutturata in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, sulla base
di apposita autorizzazione delle competenti Amministrazioni locali in capo al predetto unico soggetto. In tali
fattispecie sarà consentita l'assegnazione a trattativa privata come rivendita speciale. Resta inteso che quando
trattasi di unica struttura priva di distinti locali l'impianto potrà avvenire soltanto in presenza di bar annesso alla
struttura medesima.
Nei Centri Commerciali si procederà all'istituzione di rivendite ordinarie secondo la normativa vigente
precisando inoltre che l'insegna a "T" o la scritta "Tabacchi" potrà essere esposta solo sul locale a ciò dedicato.
Farà eccezione il computo della distanza minima dalla rivendita più vicina che verrà calcolata a partire dal punto
di accesso al centro commerciale e non già dallo specifico locale proposto al suo interno.
Potranno essere accolte, in assenza di istanze di istituzione richieste di trasferimento presso Centri Commerciali.
- Ove pervengano più domande, sarà data priorità alla rivendita più vicina. Non sarà autorizzata la cessione
della rivendita trasferitasi all'interno del Centro Commerciale prima di un triennio dal trasferimento medesimo.
 
TITOLO V - PATENTINI
A) TIPOLOGIE DI LOCALI
I patentini, possono essere istituiti presso:
1. alberghi;
2. stabilimenti balneari;
3. campi sportivi;
4. discoteche;
5. pubs;
6. ristoranti e pizzerie;
7. locali da ballo;
8. cinema multisala con annesso punto di ristoro;
9. bar di rilevante frequentazione dotati di adeguate strutture di intrattenimento;
10. nelle sale "Bingo", quando non resti possibile procedere all'impianto di rivendite speciali.
Al di fuori delle tipologie indicate; in presenza di eccezionali esigenze di servizio, il rilascio di patentini dovrà
essere autorizzato dalla Direzione Generale" sentita la Commissione di cui al Titolo VI.
II patentino, in considerazione del carattere di complementari età del servizio svolto, non deve essere una
duplicazione delle rivendite, bensì un'espansione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla
necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalle
tabaccherie.
A tal proposito assumerà preminente rilievo l'orario prolungato dell' esercizio del richiedente rispetto alle
rivendite circostanti, il giorno di riposo settimanale diverso rispetto a quello delle tabaccherie viciniori e
l'eventuale presenza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina. In quest'ultimo caso il patentino non
potrà essere concesso.
L'estensione del servizio della preesistente struttura di vendita, che viene a realizzarsi con il rilascio del
patentino - ferme restando le prescrizioni di cui alla presente circolare - dovrà in ogni caso essere correlata ad
obiettive esigenze di servizio, tali da giustificare l'ampliamento del servizio di vendita al pubblico.
E' fatto divieto ai patentini di esporre sia all'interno che all'esterno, scritte o insegne che richiamino la vendita
del tabacco.
B) ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEI PATENTINI
1. TERMINI Le istanze per il rilascio dei patentini devono essere inoltrate nel primo trimestre di ciascun
anno.
Le istanze prevenute nei termini saranno sottoposte alla rituale istruttoria con l'acquisizione dei pareri
della Guardia di Finanza e delle organizzazioni rappresentative della categoria dei rivenditori come
individuate al titolo
2. ISTRUTTORIA Una volta acquisiti i prescritti pareri, ove venga avviato il prescritto procedimento per il
rilascio ne sarà data comunicazione al rivenditore più vicino per la partecipazione al procedimento
medesimo ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/90.
Successivamente, sulla base anche della eventuale documentazione trasmessa dal predetto rivenditore
nei 30 giorni successivi alla comunicazione, i Sigg.ri Ispettori adotteranno il conseguente
provvedimento, che verrà inviato per conoscenza anche agli Organi consultivi.
Le istanze reiterate senza elementi ulteriori saranno direttamente archiviate.
C) REVOCA DEL PATENTINO :
Su istanza del tabaccaio di aggregazione, che potrà essere prodotta anche tramite un'Associazione. di categoria
o d'ufficio, nell'ambito dell'attività istituzionale, gli Ispettorati Compartimentali effettueranno, eventualmente
anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, dei controlli tesi a verificare eventuali irregolarità nella gestione del
patentino, quali ad esempio:
a) rifornimento presso rivendite diverse da quella di aggregazione;
b) mancato utilizzo dei modelli U88 p AT;
c) esposizione all'esterno del locale di insegna o cartello che pubblicizza la vendita di tabacchi;
d) mancato rispetto dell'obbligo di neutralità dell' offerta;
e) mancata voltura della concessione nel quadrimestre successivo al cambio di titolarità dell'esercizio presso il
quale il patentino opera;
f) mancato ingiustificato prelievo per più di tre mesi o comunque prelievi in quantitativi tali da non giustificare il
proseguimento dell'attività;
Nei casi sopra esposti e in qualunque ulteriore caso di violazione delle norme relative alla vendita dei generi di
monopolio, i Sigg.ri Ispettori provvederanno a irrogare, previa contestazione, le previste sanzioni sino alla
revoca, nei casi più gravi, della licenza.
D) VOLTURA DEL PATENTINO
Qualora il titolare dell'esercizio presso il quale opera il patentino ceda a qualunque titolo la propria attività, il
subentrante deve inoltrare richiesta di voltura del patentino medesimo entro il termine perentorio di 4 mesi
dalla data di acquisizione dell' azienda.
Nelle more della procedura di voltura il subentrante potrà essere autorizzato a continuare la vendita fino alla
relativa decisione.
La richiesta di voltura dovrà essere posta in istruttoria e saranno acquisiti i prescritti pareri.
E' in facoltà dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello compartimentale richiedere la
convocazione della Commissione consultiva di cui al titolo l°, lettera B) quando trattasi di voltura di patentini
ritenuti non più necessari nell'interesse del servizio per sopravvenute modifiche nell'assetto di vendita.
L'istruttoria in questo caso dovrà essere incentrata su valutazioni sostanziali relative all'utilità del punto vendita
sulla base dei tabacchi venduti nei precedenti due esercizi finanziari; in tal caso alla richiesta di voltura dovrà
essere allegata copia degli U88 PAT relativi al periodo sopraindicato, nonché autocertificazione sulla
permanenza delle caratteristiche che hanno consentito il. rilascio iniziale del patentino.
Trascorso il termine di cui al primo capoverso del presente paragrafo, la domanda di voltura non potrà più
essere inoltrata e l'interessato dovrà attendere il primo trimestre dell'anno successivo per l'inoltro della
domanda di istituzione di un patentino.
Fino al completamento della relativa istruttoria all'esercizio è fatto divieto assoluto di operare.


TITOLO VI- COMMISSIONE CONSULTIVA NAZIONALE
E' costituita una Commissione consulti va nazionale composta da sei membri così individuati :
• Direttore Centrale per le Concessioni Amministrative o Vice Direttore Centrale.
• Direttore della Divisione Controllo Depositi Fiscali e Circolazione Tabacchi Lavorati.
• Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza designato dal Comando Generale.
• Due rappresentanti dell'associazione di categoria dei rivenditori maggiormente rappresentativa.
• Un rappresentante dell'altra associazione di categoria dei rivenditori riconosciuta a carattere nazionale.
Alla predetta Commissione spettano, oltre a quanto previsto al Titolo II, punto A), compiti di osservatorio e di
proposta per quanto attiene il settore delle rivendite, dei patentini e dei distributori automatici.
Fu caso di problematiche aventi carattere specificatamente territoriale la Commissione potrà avvalersi
dell'apporto del Direttore del Compartimento interessato.
 
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