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Vecchio 05-07-05, 18:39   #11
FaGal
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Andrea Bazzani



La Direttiva EUROPEA sul risparmio:

Aspetti di interesse e questioni problematiche





1. - Introduzione

Il presente lavoro ha come intento la breve analisi della disciplina nata con la Direttiva Europea n. 2003/48/CE[1] in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (EU Taxation of Savings Directive), con un occhio di riguardo per quanto è avvenuto con l'allargamento dell'applicazione agli “importanti Stati terzi” (Svizzera ovviamente in primis), nonché alle conseguenze che tale Direttiva potrà avere, anche in prospettiva, sul soggetto residente fiscalmente in Italia che mantenga fonti di reddito da interessi in Paesi interessati alla normativa, sia durante il periodo transitorio, sia nella versione definitiva.

La Direttiva sul risparmio è il frutto di una contrattazione diplomatica che ha visto l'inizio molto indietro nel tempo, a dimostrazione, da un lato, della rilevanza degli interessi in gioco e, dall'altro, della determinazione degli Stati (Ecofin) che hanno pervicacemente portato avanti il progetto di Direttiva. È precisamente dal c.d. Pacchetto Monti adottato dal Consiglio Ecofin il 1° dicembre 1997[2] che si può dire aver inizio l'evoluzione che ha portato all'odierna e definitiva Direttiva: questo era articolato su tre punti riguardanti, oltre appunto alla proposta di direttiva sul risparmio, anche all'adozione di un “codice di condotta” in tema di tassazione delle imprese e la direttiva concernente la tassazione di interessi e royalties tra imprese UE. Tale proposta è stata a più riprese ritirata e ripresentata con varie modifiche fino agli accordi raggiunti dai Capi di Stato al Consiglio europeo svoltosi a Santa Maria di Feira (Portogallo) del giugno 2000 che ha prodotto le conclusioni del Consiglio Ecofin (novembre 2000) da cui è scaturita la proposta di direttiva (presentata il 18 luglio 2001[3]). Alla medesima disciplina si sono uniformati anche i dieci nuovi Stati membri entrati a far parte della Comunità a partire dal 1° maggio 2004.

Il principio accolto è stato quello che prevedrà, dopo un periodo transitorio, l'adozione dello scambio di informazioni tra Stati volto a garantire l'imposizione effettiva sui redditi da risparmio derivanti da pagamenti di interessi all'interno della Comunità, anche in presenza di eventuali norme interne a tutela del segreto bancario. Il periodo transitorio, di 7 anni, è stato accordato, infatti, proprio pensando alle non comuni difficoltà di Belgio, Lussemburgo ed Austria, unici Stati membri che presentano una solida disciplina sul segreto bancario ancorata persino al dettame costituzionale, che dovrà per forza di cose essere modificata[4]; in questo periodo transitorio in deroga al principio generale di scambio di informazioni sopra menzionato, sarà applicato il c.d. “modello di coesistenza” nel quale verrà data la possibilità di effettuare una ritenuta sugli interessi pagati in luogo dell'informazione sul beneficiario economico degli interessi stessi se residente in un altro Stato membro.

Al medesimo principio derogante si sono rifatti anche gli Stati terzi che per la loro rilevanza economico - finanziaria non potevano non essere coinvolti nell'applicazione della Direttiva. Proprio i tre Stati membri con un radicato segreto bancario, ed in articolare il Lussemburgo che più di tutti ha nel mercato bancario e finanziario un centro rilevante di interessi[5], richiesero a gran voce un'uniformità di applicazione della Direttiva all'interno del sistema economico finanziario continentale, arrivando a condizionare la loro ratifica dell'accordo all'allargamento dello stesso anche ai Paesi che, specie in Europa, potevano trarre un vantaggio concorrenziale dall'applicazione della Direttiva ai soli Paesi membri. Ecco dunque che la Direttiva ha dovuto prevedere espressamente che l'entrata in vigore fosse subordinata all'applicazione da parte della Confederazione svizzera, del Principato di Monaco, del Principato del Liechtenstein, della Repupplica di San Marino, del Principato di Andorra e, successivamente, degli Stati Uniti d'America, delle stesse misure applicate agli Stati membri. Il 7 dicembre 2004 anche gli ultimi tra questi[6] hanno ratificato l'accordo con la Commissione Europea dunque a meno di imprevisti il 1° luglio 2005 si avvierà ufficialmente l'applicazione della Direttiva sul risparmio seppur solo con il periodo transitorio.

Del resto una Direttiva che ha nello scambio di informazioni volto ad arginare l'esteso fenomeno dei redditi derivanti dai frutti di patrimoni non dichiarati nei Paesi di residenza ma detenuti in Paesi che da un lato garantiscono totale discrezionalità attraverso un forte radicamento del segreto bancario e dall'altro non prevedono (spesso del tutto) una vera e propria tassazione sui redditi finanziari, che non avesse coinvolto tutti i Paesi, membri e non, che tradizionalmente hanno queste peculiarità, avrebbe portato ad un sicuro insuccesso della Direttiva o ad un pericolo per l'economia dei Paesi membri che avessero accettato.

In particolare la Confederazione Svizzera, da anni leader mondiale del mercato finanziario ha fatto delle due caratteristiche sopra menzionate un vero e proprio marchio di fabbrica, che ha portato questo Paese tradizionalmente noto in passato solo per i verdi pascoli e la bellezza dei laghi ma anche per la povertà delle proprie genti[7] a divenire depositario di immensi patrimoni privati e non, provenienti da tutto il mondo. Fonti bancarie svizzere[8], infatti, quantificano in circa 650 miliardi di euro i depositi bancari nella Confederazione di persone non residenti in questo Paese, di cui si calcola circa in due terzi (420 Md €) la percentuale dei depositi facenti riferimento a persone residenti in Paesi dell'Unione Europea che di fatto sfuggono a tassazione senza possibilità di venir rintracciati. Stesso discorso, ma con numeri molto meno impressionanti per Paesi come il Principato di Monaco e del Liechtenstein. Ecco dunque che qui si giustificano i tentativi, cui la Direttiva in oggetto certo va ricondotta, che nel corso degli anni sono stati tentati dall'UE e dall'OCSE da un lato ma anche per iniziativa dei singoli Stati (sintomatico quanto fatto da Stati Uniti d'America con il c.d. “Qi”, ma anche con il famoso “scudo fiscale” del fisco italiano, non a caso poi imitato da altri Paesi membri come Germania e Belgio) dall'altro, per arginare un fenomeno che in effetti in passato è stato ampiamente sottovalutato.



2. - La Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio: ambito di applicazione

Venendo ad un'analisi più approfondita della Direttiva, non si può prescindere dall'approfondimento dell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della stessa.

Quanto all'ambito oggettivo[9], si è già avuto modo di dire che la Direttiva non si applica a tutti i redditi finanziari che possono derivare dal risparmio ma solo dagli interessi. Dunque le forme di risparmio interessate sono i depositi in contanti e le cauzioni in forma liquida, tutti i tipi di obbligazioni di emittenti pubblici e privati, i titoli negoziali similari (titoli cioè liberamente negoziabili sul mercato secondario o trasferibili dal detentore senza consenso dell'emittente) e le quote degli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari (Oicvm).

Le obbligazioni aventi una clausola di partecipazione agli utili del debitore si considerano produttive di interessi e non di dividendi, a meno che i fondi prestati non partecipino effettivamente ai rischi sostenuti dal debitore.

Per interessi si intendono i frutti derivanti da crediti di qualsiasi tipo (anche garantiti o corredati da clausole di partecipazione agli utili), compresi i depositi di contante, dai titoli obbligazionari e internazionali (bonds), nonché da altri titoli similari negoziabili e i redditi distribuiti dagli Oicvm, nella misura in cui derivano da pagamenti di interesse.

In particolare, la nozione di interesse da ultimo definita ricomprende, relativamente ai titoli di debito, sia i flussi cedolari sia gli interessi maturati o capitalizzati realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto delle forme di risparmio ricordate (comprese le emissioni a tasso zero, emesse sotto la pari e i crediti similari), rendendo dunque rilevanti ai fini del monitoraggio anche le operazioni di cessione di titoli. Sono inclusi altresì gli eventuali premi incassati alla scadenza dei titoli. Nel caso in cui l'intermediario non disponga di informazioni sufficienti circa la proporzione del reddito distribuito dagli Oicvm derivante da pagamento di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato pagamento di interessi.

I pagamenti di interessi comprendono anche i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote di Oicvm, ove oltre il 40 per cento del loro attivo sia stato investito in strumenti di debito o in altre partecipazioni o quote di Oicvm[10]. In ogni caso, gli Stati membri possono includere tali redditi nella definizione del pagamento di interessi solo nella misura in cui corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino dai sopra menzionati pagamenti di interessi.

La composizione del patrimonio del fondo si evince dal suo regolamento o, in assenza di una precisa indicazione, tenendo conto dell'effettiva composizione degli investimenti effettuati dall'Oicvm. Anche in questo caso, se l'intermediario non dispone di informazioni circa la percentuale investita dagli Oicvm in strumenti di debito, quote o partecipazioni (ad esempio, per un Oicvm stabilito fuori dalla UE), tale percentuale si considera, in ogni caso, superiore al 40 per cento. Qualora l'agente pagatore non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dalla definizione di pagamento di interessi i redditi derivanti da Oicvm, stabiliti nel loro territorio, nel caso in cui l'investimento in strumenti di debito non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo.

È stata peraltro prevista una clausola di salvaguardia o grandfathering clause che prevede l'esenzione da ritenuta e da segnalazione delle obbligazioni, nazionali ed internazionali, e degli altri titoli di credito negoziabili emessi, per la prima volta, anteriormente al 1° marzo 2001 (o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle competenti autorità), fino alla loro naturale scadenza ovvero, se anteriore, sino al termine del periodo transitorio e, comunque, al più tardi sino al 31 dicembre 2010, se la loro emissione non viene riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data[11].

Ovviamente, nulla osta affinché sui redditi prodotti dai titoli in questione gli Stati membri applichino, secondo la legislazione nazionale o il dettato di Convenzioni contro le doppie imposizioni, una propria imposizione.

Come precedentemente riportato[12], è stato accordato un periodo transitorio di 7 anni[13] in cui in luogo dello scambio di informazioni tra Stati membri, nei confronti di Belgio, Lussemburgo e Austria e dei Paesi terzi aderenti, verrà applicato il diverso principio c.d. “modello di coesistenza” durante il quale verrà effettuata una ritenuta (c.d. “euroritenuta”) alla fonte sugli interessi pagati al beneficiario economico degli interessi stessi se residente in un altro Stato membro.

La ritenuta fissata nel 15 per cento per i primi tre anni, del 20 per cento nei tre anni successivi e del 35 per cento per gli ultimi anni di transizione, sarà presa alla fonte dall'agente pagatore che la rapporterà al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo e, nel caso non sia in grado di determinare tale periodo, considererà il soggetto passivo titolare dell'intero credito, salvo prova contraria. La ritenuta verrà ripartita tra lo Stato membro di residenza del beneficiario degli interessi per il 75 per cento, mentre lo Stato che effettua il prelievo avrà diritto a trattenere il 25 per cento del gettito.

In deroga al principio transitorio, il beneficiario può richiedere la non applicazione dell' euroritenuta autorizzando l'agente pagatore allo scambio di informazioni ovvero presentando apposito certificato rilasciato dall'Autorità competente del Paese di residenza[14].

Durante il periodo transitorio, lo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo assicura l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che possono derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte, accordando al beneficiario effettivo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la legislazione nazionale. Allo Stato di residenza non è preclusa l'applicazione della normale tassazione sui dividendi oggetto della Direttiva anche durante il periodo transitorio; in caso l'importo superasse l'importo dell'imposta eventualmente dovuta, lo Stato di residenza rimborsa al beneficiario l'importo di ritenuta eccedente.

Al termine del periodo transitorio, lo scambio automatico di informazioni tra lo Stato pagatore (per quanto comunicatogli dall'agente pagatore) nei confronti dello Stato di residenza, avrà per oggetto[15] almeno l'identità e residenza del beneficiario effettivo, la denominazione ed indirizzo dell'agente pagatore, il numero di conto del beneficiario e naturalmente l'importo degli interessi pagati o accreditati o in caso di rimborso, cessione o riscatto, l'ammontare relativo a tali operazioni.

Venendo ora ad analizzare l'ambito d'applicazione soggettiva, si è già più volte fatto riferimento ai due soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa sia per quanto consta alla fase transitoria che per quanto riguarda la fase di applicazione definitiva[16]: l'agente pagatore ed il beneficiario effettivo.

Per quanto riguarda l'agente pagatore, esso è chiaramente riconducibile alla figura dell'intermediario bancario dove i risparmi sottoposti alla Direttiva sono depositati, essendo definito come l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo in modo da consentire con precisione l'individuazione dello stesso, anche in presenza di una pluralità di intermediari. In caso di corresponsione diretta degli interessi, sarà agente pagatore il debitore stesso, mentre nel caso vi siano diversi intermediari sarà l'ultimo di essi.

La Direttiva pone a carico degli intermediari che corrispondono gli interessi (paying agents) importanti adempimenti riguardanti l'identificazione del percettore degli interessi, la segnalazione nominativa (annuale) dei dati all'Amministrazione finanziaria nazionale o, in alternativa, il prelievo alla fonte, limitandosi, in tal caso, a versare e a segnalare al Fisco l'ammontare complessivo del gettito[17].

Nell'ambito della nuova disciplina sul risparmio transfrontaliero il ruolo svolto dagli intermediari che adempiono alla funzione di agente pagatore è di grande rilevanza non solo con riguardo ai menzionati aspetti, ma anche con riferimento al presupposto territoriale di applicazione.

La Direttiva circoscrive, infatti, il proprio ambito di applicazione agli interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro.

Di conseguenza, le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria italiana, per i pagamenti effettuati in Italia a persone fisiche residenti negli altri Stati dell'Unione Europea dovranno essere prodotte sia dalle banche italiane che dalle stabili organizzazioni in Italia di banche estere, sia comunitarie che extracomunitarie, mentre le filiali all'estero di banche italiane dovranno osservare quanto previsto dalla direttiva per lo Stato o i territori di stabilimento (e cioè comunicazione o ritenuta) ricompresi nell'ambito di applicazione della Direttiva stessa.

Quanto invece al beneficiario effettivo o beneficial owner (c.d. B.O.), è a tutti gli effetti il soggetto passivo della Direttiva sul risparmio, che lo definisce[18] come la persona fisica che percepisce gli interessi (come sopra definiti), salvo che questa possa dimostrare di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito.

In tal modo viene introdotta la presunzione per cui il percettore degli interessi è considerato beneficiario effettivo degli stessi, salvo appunto prova contraria. Pertanto non sono considerati beneficiari effettivi: gli agenti pagatori e le entità assimilate, chi agisce per conto di un'impresa, di una persona giuridica o di un Oicvm, chi agisce per conto di un'altra persona fisica che sia il beneficiario effettivo.

Nelle due ultime ipotesi, tale soggetto comunica all'agente pagatore denominazione e indirizzo del beneficiario effettivo, affinché tali informazioni vengano trasmesse all'autorità competente dello Stato membro.

Al di là del dettato normativo e delle sue definizioni, appare interessante rilevare come la figura di un beneficiario economico effettivo come quello previsto dall'art. 2 della Direttiva in oggetto rappresenti un concetto tutto sommato nuovo nel panorama normativo comunitario, contrariamente all'esperienza interna di alcuni Stati membri (specie tra quelli con il sistema di common law) ed alle previsioni del Modello di Convenzione OCSE per l'eliminazione delle doppie imposizioni fin dalla prima stesura del 1977. Una maggiore definizione del concetto di beneficial owner risulta utile da un lato considerando l'applicazione della Direttiva e possibili accorgimenti volti ad evitare l'applicazione della ritenuta nel periodo di transizione prima e lo scambio di informazioni poi; d'altro lato, tale figura e qualificazione andrà definita anche in vista dell'applicazione della Direttiva al residente fiscale italiano che di fatto non conosce una definizione dell'istituto nel proprio ordinamento interno[19].
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Vecchio 05-07-05, 18:39   #12
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Una seppur breve analisi del concetto di beneficial owner deve partire dal Modello OCSE, e precisamente dagli gli artt. 10, 11 e 12 che fanno espresso riferimento alla riconoscibilità della residenza dell'effettivo beneficiario quale discriminante per ottenere limitazioni alla tassazione dei redditi frontalieri rispettivamente su dividendi, interessi e royalties. Tale disposizione è stata introdotta per evitare possibili arbitraggi utilizzando società di comodo off-shore o in Paesi a bassa fiscalità. Sebbene se ne faccia espresso riferimento in questi articoli molto importanti nell'economia del Modello, non è stata introdotta una definizione di beneficiario economico effettivo.

Se quale correttivo si applicasse l'art. 3 comma secondo del Modello, che prevede che in mancanza di definizioni sui termini di un Trattato si dovrebbe far riferimento alle disposizioni interne (prioritariamente fiscali[20]) degli Stati contraenti (da valutarsi comunque all'interno del contesto in cui interviene una certa Convenzione), è ovvio che Paesi come l'Italia che al loro interno non conoscono affatto il concetto di “B.O.” non troverebbero comunque una soluzione. A questo punto non rimarrebbe che tenere in considerazione il significato del termine nel diritto internazionale[21] sebbene ovviamente più difficile da contestualizzare la definizione al caso specifico.

Ecco dunque che per la nozione di beneficiario effettivo si dovrebbe far riferimento a linee guida quali:



a) l'esclusione di agenti e prestanome: le limitazioni di tassazione convenzionali non si applicano se vi è un'interposizione fittizia tra il beneficiario effettivo ed il soggetto erogante svolta da un intermediario residente in uno Stato diverso da quello del beneficiario. Nello stesso senso è da escludere la qualifica di beneficiario effettivo della persona (anche giuridica) che pur avendo la legittima proprietà di un bene o di un flusso reddituale, non ha di fatto diritto di godimento e di disposizione sul quel bene o flusso[22]. Una decisa presa di posizione ufficiale[23] nella stessa direzione ha preso di mira le società che seppur aventi diritto ad essere qualificate come beneficiarie effettive dei redditi generati dai beni da essa posseduti, nel caso in cui il management o comunque chi risulta gestore avesse poteri marginali e senza la minima indipendenza decisionale nei confronti degli azionisti di controllo, dovrebbero essere riqualificate quali mere fiduciarie agenti per conto dei soci, e dunque perdere la qualifica di beneficiarie effettive a favore dei soci stessi. In questo modo la valutazione dei presupposti per la qualificazione del beneficiario effettivo richiede la valutazione degli elementi appunto effettivi piuttosto che dei titoli formali, metodo che applica peraltro il principio generale di diritto convenzionale di prevalenza della sostanza sulla forma[24].



b) Il significato che al concetto di beneficial owner viene dato nei Paesi di common law quale termine di qualificazione universale.



c) L'attribuzione che ne fa la legge dello Stato della fonte o dello Stato di residenza della persona a cui il reddito è attribuito ai fini fiscali. Quindi di fatto il “B.O.” corrisponderebbe con il soggetto percettore finale del reddito ma solo se effettivamente tassato sul quel reddito nel proprio Paese di residenza.



Se nel diritto internazionale il concetto di beneficiario effettivo può quindi essere almeno desunto seguendo le linee guida esposte, diverso è il discorso per quanto riguarda il diritto comunitario. Tale concetto infatti fa la prima comparsa in ambito comunitario proprio con le proposta della Direttiva in oggetto. Della definizione presente all'art. 2 abbiamo già detto: il beneficiario effettivo della Direttiva sul risparmio è la persona fisica che percepisce o a cui è attribuito un interesse. Come si vede dunque si è fatto espresso riferimento nella definizione alla persona fisica, dunque nel caso delle persone giuridiche la disciplina è inapplicabile e segue altre regole che di fatto escludono tali soggetti dalla ritenuta nel periodo transitorio prima e dallo scambio di informazioni con la successiva entrata in vigore definitiva della Direttiva. Il Commentario alla Direttiva, infatti, specifica che il destinatario del reddito da interesse non ne è considerato beneficiario effettivo (e nemmeno suo agente pagatore come definito supra nella trattazione) se agisce per conto di una persona giuridica, di un Oicvm o di un'entità equiparata: viene al contrario definito come “agente intermediario” e quindi come tale non soggetto alla Direttiva.

Ovvio che un tale limitato ambito soggettivo presta il fianco a facili elusioni della normativa (il cui rischio è stato peraltro pubblicamente denunciato[25]), con l'interposizione fittizia di società off-shore o trust per evitare il pagamento della ritenuta e lo scambio di informazioni.

Evidente dunque la differenza rispetto a quanto sopra esposto in merito alla definizione derivante dal diritto internazionale, tant'è vero che su materie quali la tassazione di pagamenti e royalties tra società consociate residenti in Stati membri differenti, per la quale evidentemente non vi sono state altrettante pressioni lobbystiche, si è espressamente ritornati al principio internazionale per cui la società può essere considerata beneficiaria effettiva del reddito se non agisce quale mera intermediaria di un'altra persona[26].

Sebbene le due normative (quella sul risparmio e quella su pagamenti e royalties) sono diverse anche come contesto di applicazione esiste una parte della dottrina che sostiene che sul concetto di beneficiario effettivo le due direttive coincidano e che anche per la definizione di B.O. della Direttiva sul risparmio si potrebbe far riferimento al concetto desumibile dal Modello OCSE[27].

Una cosa è certa, per concludere questa divagatio sul beneficiario economico, in un'eventuale giudizio di fronte alla Corte di un Paese come l'Italia che non conosce il concetto e che difficilmente farà riferimento alla disciplina di common law, i giudici probabilmente o decideranno utilizzando la definizione del Modello OCSE o interpelleranno sulla questione la Corte di Giustizia Europea che peraltro sempre a quella definizione dovrebbe far riferimento per una risposta.
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Vecchio 05-07-05, 18:41   #13
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3. - La Direttiva sul risparmio e la Confederazione Elvetica

Si è già accennato al ruolo dei “rilevanti Stati terzi” e di come siano necessariamente divenuti parte attiva della Direttiva che pur nasce in ambito Comunitario. Parte preponderante l'ha avuta per gli interessi sopraesposti, la Confederazione Elvetica, dunque conviene fare una breve considerazione specifica per questo Paese non UE.

È di tutta evidenza che trattando di una normativa in cui si è stabilito che un agente pagatore (tipicamente di matrice bancaria) al momento di pagare un interesse ad un beneficiario effettivo persona fisica (tipicamente riconducibile ad un patrimonio fonte del reddito) deve dichiarare tutte le informazioni riguardanti tale persona al suo Paese di residenza, viene da chiedersi come il celeberrimo segreto bancario svizzero possa integrarsi con tale adempimento. A questo proposito si è già detto di come la Confederazione abbia aderito dopo anni di trattativa solo all'applicazione della normativa per come sarà applicata nella fase transitoria, dunque senza nessuna comunicazione nei confronti di chicchessia, ma con l'applicazione di una trattenuta alla fonte sugli interessi da pagare di una percentuale che varierà da un 15 per cento iniziale per arrivare al 35, di cui il 75 per cento verrà messo a disposizione dello Stato di residenza del beneficiario prenditore dell'interesse stesso.

Dunque rimane del tutto intatto il mitico art. 47 della Legge federale sulle banche che punisce chi riveli in modo doloso o colposo dati e fatti appresi svolgendo attività bancaria e del resto una (insperabile) apertura nei confronti della Direttiva nella sua versione definitiva prevedente il libero scambio di informazioni avrebbe portato alla modifica proprio di questo articolo che ammette nel suo ultimo capoverso[28] un'eccezione all'ermeticità del segreto bancario solo per casi previsti da norme di legge federale o cantonale come lo sono quelle di procedura penale.

Quindi la trattenuta da parte dell'agente pagatore svizzero rimane del tutto anonima. Rimangono comunque in pieno vigore le normative antiriciclaggio e il relativo divieto di intrattenere conti e/o posizioni anonimi stabiliti dalla normativa di antiriciclaggio: ogni conto o “struttura” facente riferimento dunque a persona quale beneficiario economico effettivo dovrà portare alla compilazione del c.d. “formulario A” per la riconoscibilità della persona medesima. Tali dati saranno oggetto dello scambio di informazioni ex Direttiva sul risparmio solo su richiesta espressa da parte del cliente.

Anche nei Paesi terzi quali la Svizzera, ovviamente, la Direttiva non si applica che alle sole persone fisiche, escludendo dunque dal novero della ritenuta beneficiari persone giuridiche comprese le società fittizie c.d. di sede, off shore e non.

Se l'applicazione immediata della disciplina comunitaria in oggetto non sembra riservare grossi dubbi anche per l'agente pagatore elvetico quindi, ugualmente si sta discutendo come tale disciplina sul risparmio si integri con altre Direttive e accordi bilaterali conclusi dalla Confederazione con l'UE (Schengen in primis) e con i vari Paesi in sede di trattati contro le doppie imposizioni, che dovrebbero portare ad un certo “potere delle autorità UE, giudiziarie e/o fiscali, di ottenere assistenza dalle autorità svizzere, giudiziarie e/o fiscali, nell'interesse di procedimenti esteri di carattere doganale o fiscale, anche se ciò dovesse comportare l'acquisizione e la trasmissione di mezzi di prova, ossia verbali, informazioni e documenti, protetti dai segreti suddetti”[29].

Del resto, è lo stesso accordo bilaterale UE – Svizzera sulla fiscalità del risparmio (2004/0027) che apre nuove strade di collaborazione finora insperate. All'art. 10, infatti, si prevede la disciplina sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti “sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o sui comportamenti analoghi” (il noto passaggio “the like”) definiti come “le violazioni che presentano lo stesso livello di illiceità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato”, violazioni che sono lasciate alla negoziazione con i singoli Stati per una loro definitiva determinazione ed esemplificazione. Tale clausola riprende quella che gli Stati Uniti riuscirono a far approvare dalla Svizzera nel Memorandum of understanding (MOU) del 23 gennaio 2003 e riguardante l'art. 26 della loro Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) del 2 ottobre 1996 e che di fatto sarà la base sulla quale tutti gli Stati a mano a mano firmeranno le prossime CDI con la Svizzera.

Siddetta clausola nelle CDI, applicandosi a tutte le persone (giuridiche e fisiche), supera i confini della Direttiva sul risparmio applicabile alle sole persone fisiche residenti in un Paese UE, dunque la sua applicazione dovrebbe rimanere limitata ai soli casi in cui la persona interessata richieda di usufruire della CDI derivatigli attraverso atti fraudolenti o similari. Peraltro, sebbene tipicamente nel diritto svizzero la frode fiscale è caratterizzata dall'utilizzo di falsi documenti, nelle esemplificazioni del MOU è considerata frode anche la fattispecie ingannatrice anche senza l'uso di siffatti documenti.

Tale genere di frode ex art. 26 della CDI USA è già stata avallata dalla giurisprudenza federale svizzera che sembra persino essere andata oltre con una interpretazione a fortiori che ha portato a riconoscere fraudolento anche il solo fatto di costituire ed utilizzare un struttura off shore[30].

A questo cambiamento si aggiungerà in futuro un'ulteriore nuova disciplina sullo scambio di informazioni da inserire nelle CDI che prevede l'adozione quale nozione di infrazione fiscale la definizione non del Paese soggetto alla richiesta come avviene adesso ma alla definizione del Paese richiedente.

Questi elementi di novità, nel caso delle imposte dirette, si uniscono alla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (LAIMP) operativa già dal 1983 che prevede una cooperazione internazionale da parte della Svizzera anche in materia di frode fiscale e doganale limitatamente però alla materia penale per reati che prevedano pene detentive punite con almeno 6 anni d carcere, quindi con l'esclusione della semplice evasione fiscale. Anche questa disciplina è applicabile alle persone giuridiche e comporta tra le altre cose, per il caso di frode fiscale, la confisca ed il sequestro preventivo (ex art. 18), mentre anche in caso di truffa in materia fiscale e doganale viene previsto come per la frode la sola trasmissione di mezzi di prova e non l'estradizione (ex art. 3, cpv. 3).

La Svizzera si è comunque riservata di decidere in futuro sull'opportunità di allargare gli Accordi di Schengen (ancor più collaborativi) anche alle imposte dirette.

Ad oggi, per concludere, si può comprendere le preoccupazioni interne alla Confederazione di coloro che ritengono che si è venuto a creare un sufficiente spazio per possibili proficue attività di scambio di informazioni e per possibili collaborazioni attive tra la Svizzera e i Paesi tipicamente esportatori di capitali, nell'intento di combattere la mancata tassazione dei patrimoni e dei redditi ad essi riferibili.

In particolare per le imposte dirette quale quella sugli interessi da risparmio, la contemporanea presenza di una nuova spinta verso la ratifica di Convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedano scambi di informazioni facilitati e nei confronti di una sempre più ampia schiera di attività e di soggetti, nonché la presenza di una disciplina quale quella sull'assistenza internazionale in materia penale sempre più estensiva ed infine una giurisprudenza interna che con la decisione di considerare fraudolento anche il solo utilizzo di società e strutture off shore, offre ampie possibilità di “appiglio” da parte della Magistratura per esempio di Paesi come l'Italia, rendendo quindi necessario per la clientela bancaria UE che intende percepire interessi presso un conto elvetico, una seria riflessione in ordine all'utilizzo, per ovviare al pagamento della ritenuta, di strutture societarie off shore che potrebbero nel medio/lungo periodo rivelarsi più dannose del pagamento della ritenuta stessa.



4. Conclusioni.

Con il presente lavoro si è cercato di presentare brevemente gli elementi di novità introdotti con la Direttiva sul risparmio che vedrà la sua applicazione con il 1° luglio 2005. Se l'intenzione dietro il lavoro degli estensori della normativa era il chiaro intento di rendere, attraverso lo scambio di informazioni, più difficile il mantenimento di patrimoni nascosti al cospetto della tassazione del Paese di residenza dei legittimi proprietari, in sede di accordo ci si è subito accorti che gli Stati tradizionalmente interessati alla gestione e conservazione di tali patrimoni non avrebbero favorito il raggiungimento dell'obbiettivo. Rimane comunque il grande merito di aver trovato un accordo che sebbene probabilmente non foriero di immediati cambiamenti radicali, apre il campo a future trattazioni.

Nel secondo capitolo nel descrivere l'ambito soggettivo di applicazione si è già riportato di come la prassi stia proponendo alla clientela soluzioni che consentano facilmente il mantenimento dello status quo attuale dei patrimoni: segretazione e totale esenzione da imposta.

Tra le soluzioni più comuni, anche per la semplicità di approntamento e per il costo contenuto, la società off shore, in particolare panamense, sembra essere la soluzione più utilizzata. Credo però che la lettura delle conclusioni sia del capitolo secondo in cui si fa riferimento ad un possibile nuovo concetto di beneficiario effettivo che in sede giudiziaria (comunitaria o anche interna) potrebbe allargare il campo di applicazione della Direttiva ad un certo tipo di strutture appunto mancanti di quella effettività di beneficio tipiche delle mere interposizioni, e sia del capitolo terzo dove si è dimostrato come il centro bancario – finanziario più importante del mondo, la Svizzera, ad oggi ha una situazione e normativa e giurisprudenziale che unita all'evoluzione del panorama convenzionale, rende le suddette artificiose strutture a rischio di indagine per frode fiscale con tutte le conseguenze in tema di collaborazione per lo scambio di informazioni e di indagini con il Paese di residenza del beneficiario effettivo dei redditi sottratti a ritenuta od a dichiarazione.

Ad avviso di chi scrive dunque, si rende necessaria una seria riflessione, da parte del contribuente residente in un Paese membro ma con patrimoni non dichiarati, sulla migliore soluzione da adottare nell'ottica sia dell'Euroritenuta sia comunque del mantenimento sicuro del proprio patrimonio per gli anni a venire.

Tra le alternative più efficienti che vengono proposte, oltre ai prodotti assicurativi e ai fondi in linea con la grandfathering clause, che sfruttano entrambe l'espressa esclusione dalla normativa, vi è senz'altro anche la delocalizzazione della fonte di reddito in Paesi non toccati per ora dalla Direttiva (fra questi stanno avendo un certo successo Singapore ed Hong Kong), sebbene anche quest'ultima appare una soluzione di medio periodo, non definitiva.

Una soluzione che avrebbe al contrario potuto portare una maggiore efficienza e minor rischi di elusione sarebbe stata quella di adottare lo stesso metodo di pagamento adottato dall'IRS statunitense con la nomina a Qualified intermediary, che attraverso un semplice agreement, nomina un istituto anche estero, a fare da sostituto d'imposta per il proprio cittadino off shore.




[1] Approvata dal Consiglio Ecofin il 3 giugno 2003 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. 157/L del 26 giugno 2003 ed entrata in vigore il 16 luglio dello stesso anno.

[2] Ma già un tentativo di proporre una direttiva per l'armonizzazione della tassazione del risparmio transfrontaliero era stato fatto nel febbraio 1989 (documento COM(89) 60) prendendo spunto dal principio di libero movimento dei capitali nell'UE stabilito con la Direttiva 88/361/CEE.

[3] V.di Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 25 settembre 2001.

[4] La Direttiva prevedeva che i singoli Stati dovevano adottare le norme di recepimento entro il 1° gennaio 2004 in modo che la stessa potesse diventare operativa con il 1° gennaio 2005, ma la non facile trattativa con i Paesi terzi capeggiati dalla Confederazione svizzera ha portato il Consiglio s proposta della Commissione a sostare la data di avvio dell'applicazione della Direttiva al 1° luglio 2005 (v.di Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. 257/7 del 4 agosto 2004).

[5] Il Lussemburgo ricava dall'industria bancaria e finanziaria interna circa il 30 % del PIL..

[6] San Marino, Monaco e Liechtenstein, mentre Svizzera, il 26 ottobre e Andorra, il 17 novembre, avevano già aderito.

[7] Basti pensare che il Granducato di Milano, legittimo dominatore di tutte le zone del sud della Svizzera (gli attuali Cantoni Ticino, dell'Engadina e dei Grigioni) decise di riconoscerne l'indipendenza cedendoli a poco prezzo alla piccola nobiltà locale dato che il solo costo necessario a mantenerne i pochi uomini e bastioni presenti non venivano ripagati dalle tasse che potevano venir raccolte dalla povera gente abitante che viveva di sola piccola pastorizia ed agricoltura.

[8] V.di da ultimo Tom Wright, “The Swiss account: how a new tax law will hit the haven”, in “The Wall Street Journal Europe”, “Personal Journal”, del 21 – 23 gennaio 2005, P1

[9] Enzo Mignarri, “La proposta di direttiva sulla fiscalità del risparmio: i riflessi operativi in Italia”, in Bancaria, n.2, 2002, 49 ss.

[10] Dal 1° gennaio 2011 la percentuale dovrebbe scendere al 25 per cento.

[11] Per un approfondita analisi dell'argomento si veda Enzo Mignarri, “La Direttiva sulla tassazione dei risparmi …”, op. cit., 225.

[12] V.di supra in “Introduzione”, p. 3.

[13] Destinato comunque a perdurare fintanto che i “rilevanti Paesi terzi” non si adegueranno totalmente alla normativa definitiva sul libero scambio di informazioni, per le ragioni già ampiamente riportate.

[14] Si prende l'occasione per segnalare che l'Italia ha recepito prontamente la Direttiva con la Legge dello Stato n. 306 del 31 ottobre 2003, pubblicata in S.O. n. 173/7 della Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003, ma non ha ancora emesso il regolamento di applicazione da dove si ricaveranno tra l'altro le Istituzioni abilitate all'incasso delle ritenute e all'emissione dei certificati dei detti certificati. A questo riguardo l'ABI ha posto l'accento sulla necessità che tale adeguamento avvenga nel più breve tempo possibile (v.di circolare ABI, serie tributaria, n. 9 del maggio 2004).

[15] Art. 9 della Direttiva.

[16] Enzo Mignarri, “La Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio. Recenti importanti sviluppi in vista dell'attuazione”, in Il Fisco, n. 2, 2005, 225 ss.

[17] Per una trattazione più approfondita v.di Enzo Mignarri, “La Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio …”, op. cit., 225 s.

[18] All'art. 2, secondo cui: “ai fini della presente direttiva si intende per beneficiario effettivo qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi a meno che essa non possa dimostrare di non aver percepito il pagamento a proprio vantaggio” integrato dal Commentario della Direttiva che in relazione al medesimo articolo ribadisce che “il destinatario di un pagamento di interessi è in generale considerato il beneficiario effettivo di tale pagamento a meno che dimostri di non averlo ricevuto a proprio vantaggio”.

[19] Si veda per tutti la puntuale analisi di Bruno Bagnardi, “Il concetto di «beneficiario effettivo» nella direttiva sulla tassazione del risparmio”, in Dir. Pr. Trib. Int., II, 2003, 185 ss.

[20] V.di K. Vogel, On Double Tax Conventions, London, secondo cui al limite ci si può riferire anche alle disposizioni interne anche non fiscali ma solo se non esiste altra via interpretativa nel contesto di applicazione. Contrari in questo senso tra gli altri: C. Du Toit e S. Van Weeghel.

[21] Come suggerisce C.P. Du Toit, “Beneficial Ownership of royalties in bilateral tax treaties”, Amsterdam, 1999.

[22] C.P. Du Toit, “Beneficial Ownership …”, op. cit., 319.

[23] Cfr. anche con documento della Commissione per gli Affari Fiscali dell'OCSE, “Double taxation and the use of conduit company”, Parigi, 1987.

[24] V.di Bruno Bagnardi, “Il concetto di «beneficiario effettivo» …”, op. cit., 191 s., dove propone una serie di caratteristiche tipiche della figura del beneficiario effettivo di un reddito quali “il potere di disporre degli assets produttivi di reddito, compresa la scelta tra impiegare direttamente il bene o concederlo a terzi o la possibilità di consumare, sprecare o distruggere il bene stesso; il potere di decidere se, quando ed in che modo realizzare il reddito prodotto dai beni in questione; il rischio di variazione di valore del reddito, che consiste sia in un rischio di svalutazione che in un «hole of appreciations»” da valutarsi sulla base di elementi effettivi la cui comparazione dovrà essere ponderata di modo che si “valuti quanto «pesano» gli elementi effettivi in capo ad ogni persona (fisica o giuridica), in modo da ricavare il beneficiario effettivo come la persona per cui «il requisito del possesso ha un peso superiore rispetto a qualunque altra persona (C.P. Du Toit, NdA)» …”.

[25] V.di parere del Parlamento Europeo in EU Parliament report del 26 febbraio 2002, dove si è giustamente proposta l'estensione della direttiva ai beneficiari effettivi persone giuridiche.

[26] Cfr. Art. 1 comma 4 del Documento COM(1998) 67 del 4 marzo 1998 in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C 123 del 22 aprile 1998, 9.

[27] V.di A.P. Dourado, “The EC draft directive on interest from savings from a perspective of International Tax Law”, in EC Tax review, 2000-3, 144.

[28] “(…) 4. Restano riservate le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio”.

[29] Paolo Bernasconi, “Accordi bilaterali bis fra l'Unione europea e la Svizzera. Conseguenze per banche ed altri intermediari finanziari in Svizzera e per i loro clienti”, in Il Fisco, n. 46, 1, 2004, 7744 ss.

[30] Cfr. sent. Trib. Federale del 12 aprile 2002 (STF 2A.551/2001).

http://www.cahiers.org/new/htm/articoli/bazzani.htm
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Vecchio 06-07-05, 09:35   #14
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BBC News - July 4, 2005
Swiss become tax gatherers for EU

Switzerland is to start taxing money deposited in its banks by European Union citizens.
The move is part of the legendary financial centre's fight to protect its tradition of tight banking secrecy.

The EU wanted Switzerland to pass on data on EU citizens to stop them avoiding tax, eventually settling for a withholding tax instead.

But the deal - reached in 2004 after 15 years of negotiations within the EU - still leaves loopholes wide open.

Limited scope

Only interest earned abroad on a small group of investments and placed in personal Swiss bank accounts by EU citizens is included in the agreement.

Other income - whether dividends on shares, insurance income, capital gains on assets or income from the fast-growing derivatives trade - is exempt.


WHO PAYS, WHO TELLS
EU members exchanging information:
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Territories exchanging information:
Anguilla, Aruba, Cayman Islands, Montserrat
EU members levying the tax:
Austria, Belgium, Luxembourg
Other states levying the tax:
Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Switzerland
Territories levying the tax:
British Virgin Islands, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Netherlands Antilles, Turks & Caicos Islands

And accounts in the name of companies are also excluded, meaning individuals could simply set up off-the-shelf companies to act as vehicles for their savings.

The EU acknowledges that it may have to widen the scope of the tax.

And it also says it may have to look further afield, and try to bring other countries on board.

"We know that some of the banks in the countries with which we have passed agreements have already flown to Singapore or Hong Kong, and created some activities there," said Michel Aujean, the European Commission's head of tax policy.

Long argument

The withholding tax is the result of the EU's Savings Tax Directive, finally agreed between both the EU and other states in October 2004 after 15 years of negotiation.

Under it, 22 of the 25 EU member states will share information on savers - such as the names of account holders and how much interest their savings accrue - to allow each other to tax their citizens' savings abroad.

Four dependent territories of the UK and the Netherlands, including the Cayman Islands, are doing the same thing.

But three EU members - Austria, Belgium and Luxembourg - have refused to do so, wanting to protect their own lucrative private banking industries.

Along with Switzerland and 10 other countries and territories, including Monaco and Jersey, they will instead levy the tax on behalf of EU countries from 1 July onwards.

The rate will start at 15%, rising to 20% in 2008 and 35% - the level Switzerland already charges its own citizens on domestically-earned interest - in 2011.


Each will keep a quarter of the revenue to pay their own expenses, passing the rest on in bulk to the home countries of the savers concerned.

Protecting the City

Swiss bankers acknowledge that the loopholes mean financial experts will simply offer clients advice on how to structure their savings so as to get round the payments.

But the loopholes result not from Swiss pressure, but from the long arguments within the EU.

The idea of a pan-European withholding tax was first mooted in 1989 - at a time when interest rates and thus potential tax revenues were sky-high - but was shot down largely by the British government to protect the City of London.

The exemptions emerged during the tortuous negotiations which followed.

Story from BBC NEWS:
news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-...638363.stm
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Vecchio 06-07-05, 10:26   #15
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Pubblico oggi sull’Angolo del Trader un articolo di Andrea Manzitti, già capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia, sulla riforma europea della tassazione delle rendite finanziarie. L’articolo è pubblicato sul sito lavoce.info.
Dal 1° luglio 2005 le banche e gli altri intermediari finanziari operanti in Italia, e in ventuno altri Stati dell’Unione Europea, avranno qualche motivo in più per riflettere su alcuni effetti collaterali derivanti dal difficile processo di integrazione europea.

La direttiva sul risparmio
Da questa data, infatti, scatta per loro l’obbligo di comunicare periodicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi al pagamento di interessi effettuati a favore di persone fisiche residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea. Ciò ha comportato (e comporterà) un notevole impiego di risorse per adeguare le procedure e i metodi di rilevazione. L’Agenzia delle entrate invierà le informazioni così ottenute all’amministrazione fiscale del paese di residenza di ogni singolo percettore e riceverà le medesime informazioni da parte di altri ventuno Stati dell’Unione Europea. In tre Stati dell’Unione Europea (Austria, Belgio e Lussemburgo) e in cinque Stati extra Unione Europea (Svizzera, Liechtenstein, Andorra, San Marino e Principato di Monaco), invece, le banche e gli intermediari locali non effettueranno alcuna comunicazione, ma preleveranno una imposta del 15 per cento sugli interessi pagati a persone fisiche residenti in altri paesi dell’Unione Europea. Il 25 per cento del gettito complessivo di questa imposta sarà trattenuta dall’erario del singolo Stato, mentre il 75 per cento verrà da questo rimesso all’erario del paese di residenza della persona.
Tutto questo per effetto dell’attuazione della cosiddetta "direttiva sul risparmio" (è la numero 2003/48/Ce) approvata definitivamente dal Consiglio il 3 giugno 2003 dopo una gestazione sofferta e prolungatasi per oltre cinque anni e nonostante una strenua battaglia dell’Italia volta a estendere a tutti l’obbligo di scambiare informazioni.
La direttiva sul risparmio vuole, come recita il suo preambolo, "consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in altro Stato membro, siano soggetti a un’imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo Stato membro". Il fine è condivisibile, ma non è esattamente primario nella politica tributaria comune. Inoltre, è assai dubbio che la strumentazione giuridica prescelta sia in grado di perseguirlo in modo efficace. Per gli intermediari finanziari italiani è invece certo il costo dell’adempimento a obblighi forse inutilmente assunti.
Con ciò non si intende negare che sia opportuno assicurare l’effettiva tassazione dei rendimenti del risparmio. Ma in un paese come il nostro, con la sua modesta aliquota del 12,5 per cento, la preoccupazione non è tanto tassare il rendimento, quanto "tracciare" il capitale che tale rendimento genera. I nostri contribuenti non portano soldi all’estero per non pagare le tasse sugli interessi; né li riporteranno in Italia per pagare il 12,5 per cento invece del 15. I soldi portati all’estero all’insaputa del fisco sono spesso il frutto dell’evasione fiscale (o di altri reati). Poco importa tassare i frutti di quei capitali. Importerebbe molto, invece, conoscere nome e cognome del proprietario e l’ammontare del bottino.

Il segreto resta tale
Peccato però che questo risultato non sia affatto assicurato dalla direttiva sul risparmio. I paesi tradizionalmente usati per nascondere il frutto dell’evasione fiscale sono quelli che non si sono impegnati a fornire alcuna informazione, ma soltanto a riversare il 75 per cento del gettito complessivo derivante dall’applicazione dell’imposta. Qual che è peggio è che questo sistema è destinato a permanere invariato sine die: la direttiva prevede che Austria, Belgio e Lussemburgo potranno continuare a non trasmettere informazioni sino a quando Svizzera, Liechtenstein, Andorra, San Marino e Principato di Monaco non accetteranno di scambiare informazioni. E non si comprende perché mai la Svizzera dovrebbe accettare di rinunciare al suo segreto bancario.
È vero che la direttiva stessa prevede che, tra sei anni, l’aliquota dell’imposta salga al 35 per cento. Così facendo, si intenderebbe indurre gli Stati che mantengono il segreto bancario a rinunciarvi. Ma non occorre essere tecnicamente attrezzati per capire come l’onere fiscale può essere facilmente aggirato: la direttiva si applica solo agli interessi versati a una persona fisica. Basta intestare il conto ad una società (magari costituita in un altro paradiso fiscale) e il gioco è fatto. Il risultato di tutto questo è che:
(a) gli Stati maggiormente interessati ad avere informazioni continueranno a non averne;
(b) l’evasione fiscale, favorita dal segreto bancario dei paesi che potranno continuare a mantenerlo, non soffrirà minimamente;
(c) chi si attendeva introiti favolosi per le esangui casse erariali rimarrà deluso;
(d) gli intermediari finanziari italiani sopporteranno un pesante onere di adeguamento delle loro procedure e forniranno all’amministrazione finanziaria italiana informazioni che non rivestono per essa alcun interesse;
(e) l’amministrazione trasmetterà queste informazioni a Stati esteri che avranno scarso interesse a riceverle e otterrà, a sua volta, informazioni presumibilmente scarse o irrilevanti;
(f) chi vorrà evitare di farsi notare, si trasferirà in Svizzera o in Lussemburgo, affiancando coloro che già frequentano quelle piazze finanziarie.
L’unica speranza è che il 30 giugno 2006, prima data utile per ricevere il pagamento dell’agognato 75 per cento, uno Stato a caso (poniamo la Svizzera) si trovi a dover riversare all’Italia poche migliaia di franchi. Sarebbe il segnale che il sistema non funziona, a meno di non imputare la scarsità del gettito a un improvviso sgonfiamento delle gestioni off-shore presso le banche elvetiche. La direttiva prevede una clausola di revisione: ogni tre anni la Commissione deve riferire al Consiglio sul funzionamento della direttiva e proporre le modifiche necessarie a garantire in un modo migliore il raggiungimento del fine da essa perseguito. In quella occasione magari si riprenderà a discutere sul serio di segreto bancario. Sempre che le previdenti banche svizzere non decidano di auto-tassarsi per far finta che il sistema funzioni a meraviglia.
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Vecchio 06-07-05, 15:54   #16
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In riferimento a quanto scritto sopra chiedo:

Si cercano di tassare soldi certi da interesse
che pero' al momento attuale sono esigui quindi
molto poco arriva all' erario.
Quello che pero' mi interessa e' la tassazione su
derivati e azioni,che non viene toccata anzi a fronte di potenziali grassi guadagni (x chi ci sa fare) la tassazione e' zero,risulta giusto??
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Vecchio 06-07-05, 15:56   #17
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Vecchio 06-07-05, 16:03   #18
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Innoltre la plusvalenza derivante da azioni/derivati etc. viene considerata ok o no??
Ovvero bonifico in Svizzera 1000€,in data successiva bonifico dalla Svizzera all' Italia 1100€ di cui 100€ derivanti da capital gain tutto OK?
Qualcuno si domanda da dove vengono i 100€??
E chiaro che possono anche derivare da ulteriori
bonifici da parte di terzi sul mio conto o altro
pertanto non mi e' chiaro come l' Italia gestisce
la faccenda,chi mi risponde??
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Vecchio 06-07-05, 16:06   #19
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Grandioso Fabio tempestivita' da fulmine
grazie tante anche per la risposta che sicuramente
mi dai al mio secondo quesito,anzi ne aggiungo
un terzo
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Vecchio 06-07-05, 16:11   #20
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Visti i rendimenti piu' interessanti sui titoli sovrani
UK che tasse ci sono?
Ovvero tempo fa un impiegato bancario mi disse
che non conveniva prenderli per un fatto di doppia tassazione alla fonte in UK e poi da noi,ma poi
non avevo indagato di piu'.
Pertanto cosa pago per Bond UK eventualmente
in Italia ? O in alternativa detenendoli in Svizzera?
Anche pagando una tassa alta rendono bene,
(ovviamente scontando il rischio cambio,magari
utilizzando un derivato per tutelarsi)
Ciao Grazie
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