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Citazione:
Originalmente inviato da himem66
A tal proposito encadenado, puoi postare il link della risposta dell'esperto del sole24ore se è ancora accessibile online?
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Questo è l'indirizzo:
http://www.espertorisponde.ilsole24o...698409&chId=33
Oppure vai al sito www.ilsole240re.com, poi clikka su "esperto risponde" in alto a destra, poi inserisci nel riquadro di ricerca in alto al centro "rischi pronti termine".
Troverai tra i quesiti questo:
QUALI RISCHI SONO CONNESSI AI PRONTI CONTRO TERMINE
Vorrei sapere in che modo valutare il rischio che corro nelle operazioni di pronti contro termine in caso di default dell'emittente l'obbligazione. La mia banca dice che se prima della scadenza del termine del contratto che stipulo, l'emittente non rimborsa il titolo, la banca a sua volta nulla mi rimborsa. È corretta questa affermazione?
E anche questo:
SU CHI RICADE IL RISCHIO NELL'OPERAZIONE A PRONTI
In riferimento al quesito 3155 («Il rischio di insolvenza nell'operazione di pronti»), pubblicato sull'Esperto risponde 59/2001, vorrei sapere se il rischio di insolvenza dell'emittente del titolo obbligazionario oggetto dell'operazione di pronti contro termine sia effettivamente a carico del cliente-acquirente di pronti. In realtà, esistendo l'obbligo incondizionato di riacquisto dei titoli da parte della banca acquirente a termine, il rischio di default dell'emittente dovrebbe rimanere a carico di quest'ultima?
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Comunque ho trovato la risposta al secondo quesito che è più approfondita rispetto a quella del primo.
1. Profilo giuridico del contratto pronti contro termine. Il Tribunale di Grosseto con sentenza del 19 febbraio 1996, chiamato a rispondere all'interrogativo su chi siano i titoli nell'arco di tempo che parte dall'operazione a pronti e finisce con l'operazione a termine, affermava che «come noto l'operazione di pronti contro termine è un'operazione mediante la quale una parte vende a pronti una determinata quantità di titoli e contemporaneamente riacquista a termine la stessa quantità di titoli ad un prezzo predeterminato. Caratteristica essenziale dell'operazione è la determinazione del prezzo a pronti e a termine dei titoli: il prezzo a pronti viene fissato sulla base del valore di mercato dei titoli maggiorato del rateo di interessi maturato fino a quel momento; il prezzo a termine viene invece calcolato capitalizzando il prezzo a pronti ad un tasso di interesse convenuto dalle parti (...). L'operazione quindi sarebbe costituita da due distinti contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli (...).Trattasi infatti di un'operazione che, ancorchè unitaria sotto il profilo economico e funzionale, si compone di due distinti contratti: il primo è una vendita a pronti immediatamente efficace dalla Banca verso il cliente; il secondo è una vendita a termine di segno opposto avente il medesimo oggetto (contratto con apposizione di un termine). Con tale negozio le parti intendono rinviare l'effetto reale sino al sopraggiungere di un evento futuro e certo che, nel caso di specie, è costituito dallo scadere del termine pattuito. È quindi l'effetto reale che subisce un differimento e non soltanto la mera esecuzione del contratto. (...)». Questo concetto in dottrina era già stato espresso dal Torrente (Manuale di diritto privato, 1994, p. 323) secondo cui: «I contratti di borsa sono, di regola, vendite di cose generiche, di cui la proprietà passa all'acquirente solo al momento della consegna». Il Tribunale ricorda, infine, che quale conclusione è, inoltre, avvalorata dalla prassi, nel senso che le banche sono tenute ad aprire un dossier titoli nel corso dell'operazione , il cui onere viene sostenuto dal cliente che ne è titolare. Tale intestazione, infatti, non si legittimerebbe se i titoli oggetto del secondo negozio giuridico, quello della loro vendita a termine, fossero già stati trasferiti in proprietà all'acquirente sin dalla data di sottoscrizione del relativo fissato bollato. 2. I rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Prima di pervenire ad una conclusione logico-giuridico sulla fattispecie che ci occupa, va ricordato che, in attuazione della deliberazione Consob del 17 ottobre 1997 e del regolamento Consob n.11522/1998, riguardante i «Rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari», prima di effettuare un investimento: l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario (Banca, Agente di cambio, eccetera) sulla natura e sui rischi delle operazioni che si accinge a compiere; deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta; l'intermediario ha l'obbligo, nella sua veste di consulente del cliente-investitore, di informarlo: sulla natura e sui rischi dell'operazione richiesta e, in particolare, sul “rischio specifico” dei titoli di capitale e dei titoli di debito; sul “rischio emittente” in relazione alla solidità patrimoniale delle società emittenti determinati strumenti finanziari (quali, ad esempio, azioni ed obbligazioni) e le prospettive economiche delle medesime società; sul “rischio d'interesse”considerato che, con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi; *l'investitore e l'intermediario, prima di concludere un'operazione di borsa, una volta apprezzato il suo grado di rischio, devono valutare insieme se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo; l'intermediario «quando l'investitore intenda comunque dare corso ad una "operazione non adeguata"», cioè sconsigliata, può «procedere a detta operazione o sulla base di un ordine scritto o "nel caso di ordini telefonici, registrati su nastro magnetico, in cui si sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'intermediario"». 3. Conclusione. Ipotizzando che venga posta in essere dalla Banca un'operazione pronti contro termine di obbligazioni emesse da una società privata, nonostante la banca l'avesse sconsigliata al proprio cliente, il quale, tuttavia, aveva insistito per l'esecuzione della operazione, previa sottoscrizione di una dichiarazione stilata sulla falsariga di quella indicata nel precedente paragrafo 2. e ferma restando la posizione giuridica del cliente quale “proprietario” dei titoli fino al giorno del trasferimento degli stessi , come stabilito nel fissato bollato, si tratta di vedere quali conseguenze possano verificarsi — e in capo a quale soggetto (cliente venditore o banca acquirente) — a seguito della declaratoria fallimentare della società che aveva emesso le obbligazioni, intervenuta prima della scadenza del termine previsto per il perfezionamento del contratto con il trasferimento in proprietà alla banca dei titoli. Va ricordato che: è principio generale di diritto che elementi essenziali (o requisiti) di ogni negozio giuridico (e quello rappresentato dal contratto di borsa “pronti contro termine” non sfugge alla regola) sono la “volontà”, la “dichiarazione” e la “causa”, cioè lo scopo a cui il negozio mira e ne costituisce la funzione economico-sociale. Pur raggiunto dalle parti contraenti l'accordo sinallagmatico nella conclusione di un determinato contratto, può verificarsi successivamente alla stipula — come considerato in Dottrina (si veda Torrente, «Manuale di diritto privato», 1975, pag. 499) — «la risoluzione del contratto per anomalie nel funzionamento del sinallagma, quindi per cause che si verificano dopo la conclusione, a) per inadempimento; b) per impossibilità sopravvenuta; c) per eccessiva onerosità». L'impossibilità sopravvenuta della prestazione (articolo 1256 Codice civile) ha come conseguenza l'estinzione della obbligazione, liberando la parte che vi era tenuta. «Nei contratti corrispettivi — afferma il Torrente — l'impossibilità sopravvenuta fa anche venir meno la giustificazione del diritto alla controprestazione (e, quindi, la causa del rapporto) e perciò dà luogo alla risoluzione (articolo 1463 del Codice civile) Tale risoluzione opera di diritto». In Giurisprudenza, ci limitiamo a ricordare le seguenti pronunzie della Suprema Corte: per l'articolo 1256 del Codice civile, sentenze 27 febbraio 1978, n. 1012; 22 dicembre 1983, n. 7580; 16 marzo 1987, n. 2691; 13 agosto 1990, n. 8249; per l'articolo 1463 del Codice civile, sentenze: 24 aprile 1982, n. 2548; 28 gennaio 1995, n. 1037. Orbene, nel caso ipotizzato, tenuto presente che le parti hanno stipulato un contratto “pronti contro termine” in conseguenza del quale i titoli oggetto del suddetto contratto rimangono nella proprietà del cliente-venditore fino alla scadenza del termine indicato nel fissato bollato, data alla quale i titoli passano in proprietà della Banca acquirente, che accredita nel conto del venditore il prezzo pattuito per detta operazione, si perviene alle conclusioni seguenti, che sono in armonia con quelle espresse — sia pure in termini sintetici — nel parere n. 3155, del 30 luglio 2001. Queste le conclusioni: I. se prima della data alla quale si conclude il contratto a termine, con il passaggio delle obbligazioni in proprietà della banca acquirente, interviene la declaratoria fallimentare della società emittente, non par dubbio che si sia in presenza di un evento che si configura in una impossibilità sopravvenuta ad adempiere, con la conseguenza che la banca acquirente ben può, a nostro avviso, considerarsi liberata dalla sua obbligazione. Infatti, non essendo in quel momento la banca ancora proprietaria dei titoli oggetto del contratto di borsa in questione, non potrà accollarsi il rischio della perdita (o della riduzione di valore) del credito riveniente dalla partita di obbligazioni oggetto del contratto pronti contro termine, mentre, d'altro canto, non avrà più alcun interesse ad acquistare titoli il cui valore, a seguito del fallimento della società emittente, è pressocchè nullo e, come tale, ha inciso sul sinallagma funzionale del rapporto, facendo venire meno la “causa” dell'obbligazione. Ed è altresì evidente che, nel caso ipotizzato, il ”rischio emittente” — concretatosi nella dichiarazione di fallimento della società emittente le obbligazioni oggetto del contratto di pronti contro termine — ricade sul cliente che aveva disposto l'acquisto “a pronti” di detti titoli tramite la propria banca, nonostante il parere contrario di questa espresso cercando di dissuaderlo dall'operare in tal senso. Di conseguenza , sarà onere del cliente stesso — rimasto proprietario delle obbligazioni alla data della declaratoria fallimentare della Società — assumere l'iniziativa per l'insinuazione del proprio credito nella procedura fallimentare. II. Se, invece, la banca — nel caso ipotizzato — disattendendo alle surrichiamate precise disposizioni della Consob, non avesse informato il cliente dei rischi connessi all'acquisto di obbligazioni emesse da una società di diritto privato, verificatosi il fallimento di questa società prima della scadenza prevista dal fissato bollato del contratto a termine per il trasferimento delle obbligazioni di proprietà del cliente alla acquirente banca, quest'ultima non si troverebbe nella situazione migliore per potere fondatamente eccepire al venditore l'impossibilità sopravvenuta ad adempiere, dovendosi, invece, proprio essa banca, ritenere direttamente responsabile nei confronti del cliente dell'acquisto dei titoli a pronti, particolarmente rischioso, da questi effettuato a suo tempo. Infine, va detto che il problema che fin qui ci ha impegnati indubbiamente costituisce un caso limite, tutt'altro che diffuso nella sua anomala configurazione giacché le banche normalmente preferiscono porre in essere operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato. "
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