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Vecchio 12-11-08, 16:49   #1 (permalink)
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causa alla banca

Un'amica è in causa con la banca perchè nell'investire in bond argentini non le era stato fatto sottoscrivere il documento relativo al rischio dell'investimento.
Poichè recentemente sono uscita in perdita da una "gestione patrimoni mobiliari"
della mia banca e non essendomi mai stato sottoposto a visione il documento del rischio mi sono chiesta se posso intentare la suddetta azione legale anch'io.
Da notare però che entrai nell'investimento nel 2000 e non so se all'epoca era obbligatorio da parte della banca far firmare eventuali documenti inerenti i rischi dell'operazione.
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Vecchio 12-11-08, 17:02   #2 (permalink)
il gas era poco
 
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a meta 2007 tutti i possessori di un deposito titoli hanno dovuto firmare un modulo sulla propensione al rischio,sulle proprie conoscenze in materia finanziaria ed altro.
immagino che anche tu abbia dovuto sottoscriverlo,magari non lo hai letto,o non ci hai fatto caso...ma probabilmente,in un modo o nell'altro te lo hanno fatto firmare,come una formalita.
informati....
e chiedi anche a loro di questo documento.
è ovvio che se ti dicono che non lo hai firmato,sei in una posizione di forza,e puoi dire che non conoscevi il rischio.
ma sinceramente penso che quel documento lo abbiano fatto firmare a tutti

saluti
ucciso non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-11-08, 17:23   #3 (permalink)
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Sicuramente non ho firmato nulla del genere nel 2007 , ma tale documento è relativo anche ai contratti già in essere ? Perchè ribadisco che il mio risale al 2000 . E poi mi chiedo se è sufficiente che manchi un elemento del genere per impostare su ciò un'azione legale e con questa che probabilità di vittoria si abbia

Grazie per le risposte
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Vecchio 12-11-08, 17:28   #4 (permalink)
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Sicuramente non ho firmato nulla del genere nel 2007 , ma tale documento è relativo anche ai contratti già in essere ? Perchè ribadisco che il mio risale al 2000 . E poi mi chiedo se è sufficiente che manchi un elemento del genere per impostare su ciò un'azione legale e con questa che probabilità di vittoria si abbia

Grazie per le risposte
a me era stato detto dalla stessa banca che se non avessi compilato il modulo entro una certa data mi sarebbe stata preclusa la possibilita di operare con strumenti di rischio.
non so quale sia la direttiva europea o la legge,ma credo ci sia.

è sufficiente,perche tu puoi dire che non eri a conoscenza della rischiosita dell'investimento.
ucciso non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-11-08, 18:11   #5 (permalink)
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Un'amica è in causa con la banca perchè nell'investire in bond argentini non le era stato fatto sottoscrivere il documento relativo al rischio dell'investimento.
Poichè recentemente sono uscita in perdita da una "gestione patrimoni mobiliari"
della mia banca e non essendomi mai stato sottoposto a visione il documento del rischio mi sono chiesta se posso intentare la suddetta azione legale anch'io.
Da notare però che entrai nell'investimento nel 2000 e non so se all'epoca era obbligatorio da parte della banca far firmare eventuali documenti inerenti i rischi dell'operazione.
Fare causa alla banca per mancanza del documento rischi generali é un gesto a dir poco azzardato, a maggior ragione se eri in un rapporto di gestione patrimoniale.

La responsabilità del gestore é altra, ossia di essersi magari discostato in modo evidente dalle linee della gestione o dalle tue indicazioni di come volevi fosse gestito il patrimonio.

La gestione e la negoziazione diretta implicano diversi obblighi.
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Vecchio 12-11-08, 18:16   #6 (permalink)
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a me era stato detto dalla stessa banca che se non avessi compilato il modulo entro una certa data mi sarebbe stata preclusa la possibilita di operare con strumenti di rischio.
non so quale sia la direttiva europea o la legge,ma credo ci sia.

Mifid.
skymap non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-11-08, 20:31   #7 (permalink)
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Tra l'altro ciò che mi preme sottolineare è che un eventuale documento rischi fatto firmare successivamente al 2000 (anno di ingresso nella gestione) dovrebbe avere valenza retroattiva, oltre che per i nuovi contratti, affinchè lo possa addurre come elemento valido su cui basare una ipotetica azione legale .
Eve08 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13-11-08, 09:38   #8 (permalink)
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Ripeto: la gestione patrimoniale é un conto, la negoziazione dei singoli titoli é un altro conto.
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Vecchio 13-11-08, 18:09   #9 (permalink)
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A partire dal 31 novembre 2007 anche in Italia, con il recepimento delle direttive comunitarie 2004/63 e 2006/73 , è stata introdotta la Mifid, la quale, modificando in parte il Dlgs 58/98 del 24 febbraio 1998, meglio noto come Tuif, nelle parti inerenti il rapporto tra intermediari e clientela, ha introdotto l'obbligo di classificazione della clientela da parte dell'intermediario stesso.
Infatti prima di questa data non esisteva una vera e propria distinzione tra investitore al dettaglio o retail, quindi tra il cittadino normale, un comune, un fondo pensione, ecc
Ora invece la Mifid introduce 3 diverse tipologie di clientela :
- investitori al dettaglio
- investitori professionali
- controparti correlate

Per essere considerati investitori professionali è necessario essere in possesso di conoscenze competenze ed esperienze tali da far presumere che le proprie scelte di investimento siano prese consapevolmente e con una corretta valutazione dei rischi.
Rientrano in questa categoria:
banche, assicurazioni, Oicr, sgr, fondi pensione, governi nazionali, banche centrali, la Bei, la Bce..........ecc ecc
Pensate che, anche e sopratutto in conseguenza dei misfatti compiuti relativamente alle operazioni di swap poste in essere dagli entilocali italiani, gli stessi comuni non rientrano di diritto in tale categoria.
A maggior ragione non vi rientrano gli investitori "normali", l'uomo della strada, se mi consentite il termine.

Il nocciolo centrale è che queste tre classi sono contraddistinte da diversità di trattamento da parte gli intermediari, i quali sono ora obbligati a rispettare numerosi e completi standard informativi, non solo " al cliente ", ma anche " dal cliente", ovvero il flusso di informazioni non deve essere unilaterale. Infatti, nello specifico:
- non si possono rappresentare i vantaggi di uno strumento finanziario senza indicarne anche i relativi rischi, gli oneri e le commissioni eventuali;
- se si utilizzanoi dati storici, questi devono coprire un periodo di almeno 5 anni
- i risultati devono essere presentati al netto di oneri e commissioni
- devono essere fornite dettagliate informazioni sull'intermediario, quindi sui conflitti di interesse, sulle modalità di comunicazione della rendicontazione, modalità di gestione del portafoglio,, parametri di riferimento eventualmente assunti ( benchmark), obiettivi della gestione
- con riferimento agli strumenti finanziari devono essere indicati: rischio, volatilità, eventuale effetto leva nonchè liquidità degli strumenti stessi
- best execution: l'ordine di vendita o di acquisto impartito dal cliente all'intermediario deve avvenire alle migliori condizioni con particolare riferimento al prezzo, rapidità, dimensioni, natura dell'ordine stesso

Non solo l'intermediario deve DARE informazioni al cliente, ma deve anche RICHIEDERLE, per valutare se il servizio che sta prestando sia adeguato e apporpriato a chi lo sta per ricevere.
La normativa prevede due diversi test al quale sottoporre il cliente, nello specifico:
1- test dell'adeguatezza: per i servizi di consulenza e gestione di portafogli
2- test dell'appropriatezza: per gli altri servizi

Con riferimento alla consulenza ed alla gestione, le informazioni da richiedere sono:
- conoscenza in materia finanziaria
- situazione finanziaria
- obiettivi di investimento
- propensione al rischio
- orizzonte temporale
- livello di istruzione e professione
- fonte e consistenza del reddito

NB: se tali informazioni non vengono ricevute o vengono ricevute solo parzialmente I SERVIZI DI CONSULENZA E GESTIONE NON POTRANNO ESSERE PRESTATI.

Come diceva giustamente Mauro, per la negoziazione il discorso cambia, infatti:
per il servizio execution only, quindi nel caso di mera esecuzione e ricezione di ordini, l'intermediario non è più tenuto al rispetto dei test dell'adeguatezza e dell'appropriatezza.
Nello specifico l'intermediario può derogare a tali test quando:
- i servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato , obbligazioni, quote di oicr, e altri strumenti finanziari non complessi
- il servizio è prestato su iniziativa del cliente
- il cliente è stato informato che nel prestare tale servizio l'imprese è LIBERATA DALL'OBBLIGO DI VALUTARE l'idoneità dello strumento

Questo è tutto ciò che dovete conoscere della Mifid.

Tuttavia, per i contratti già in essere al novembre 2007, è stato previsto un regime transitorio con termine ultimo 30 giugno 2008 per l'adeguamento degli stessi.

Ne deriva che seri obblighi sono in capo dell'intermediario, sopratutto per i servizi di consulenza e gestione, in quanto la responsabilità del gestore non è solo in termini di tracking error, anzi quello è da escludersi, ma sta nell'aver o meno reso consapevole il cliente dei rischi inerenti allo strumento/servizio.
Come specificato sopra, in caso di mancanza del test dell'adeguatezza, il servizio di consulenza e gestione NON PUO' ESSERE PRESTATO.
rientra pertanto in una fattispecie non di annullabilità del contratto di gestione o consulenza stesso, ma di risarcimento del danno senza dubbio. Vi sono a proposito numerose sentenze della Suprema Corte ( sotto il link per la sentenza completa).

http://www.indiritto.it/2007/12/31/c...nto-del-danno/

Tuttavia le sentenze sono molteplice e a volte anche in contraddizione, ma alla fine si può giungere a:

1- nullità del contratto
2- annullabilità o risarcimento danno
3- risoluzione per inadempimento del contratto
gabbry87 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13-11-08, 18:49   #10 (permalink)
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Come specificato sopra, in caso di mancanza del test dell'adeguatezza, il servizio di consulenza e gestione NON PUO' ESSERE PRESTATO.
rientra pertanto in una fattispecie non di annullabilità del contratto di gestione o consulenza stesso, ma di risarcimento del danno senza dubbio. Vi sono a proposito numerose sentenze della Suprema Corte ( sotto il link per la sentenza completa).

http://www.indiritto.it/2007/12/31/c...nto-del-danno/

Tuttavia le sentenze sono molteplice e a volte anche in contraddizione, ma alla fine si può giungere a:

1- nullità del contratto
2- annullabilità o risarcimento danno
3- risoluzione per inadempimento del contratto
Tutto correttamente esposto, e saresti da ringraziare in modo che chiunque si salvi questo posrt riassuntivo della MIFID, di cui tutti parlano e nessuno conosce a fondo.

Un particolare: risarcimento del danno ok, ma mi pare che il danno si sia formato quando la gestione era sotto la precedente normativa, quindi legittimamente prestata ed eseguita dalla banca. Semmai si potrà stare a disquisire dei danni (perdite)maturati dopo il 1-6-08 ultimo termine per adeguarsi alla MIFID, se la banca non si é adeguata.
mauro1969 non  è collegato   Rispondi citando
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