![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|
#1 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Feb 2005
Messaggi: 1,956
Popolarità: 27072875 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
titolo esecutivo
L'unico modo per rendere esecutivo il titolo dell'assegno è àa levata di protesto?
Voglio dire, se non si riesce a protestare un assegno impagato, poi non si potrà ricorrere ad un decreto ingiuntivo?(quindi bisognerà perseguire il debitore con una classica(e lunga) azione civile?) |
|
|
|
|
|
#2 (permalink) | |
|
Ne quid nimis
Data registrazione: May 2006
Messaggi: 1,454
Popolarità: 42949679 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
|
|
|
|
|
|
|
#6 (permalink) | |
|
Moderator
Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 4,847
Popolarità: 42949676 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
L'ufficiale giudiziario vuole vedere il titolo protestato, altrimenti col checchio che procede. Altrimenti c'è la strada del decreto ingiuntivo che, se opposto, porta all'ordinaria cognizione. |
|
|
|
|
|
|
#7 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
Popolarità: 42949677 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vi risulta male ragazzi...L'assegno,così come la cambiale se in regola con la bollatura,costituisce valido titolo esecutivo indipendentemente dal protesto,nei limiti dell'azione rivolta nei confronti del traente.
L'art. 45 del R.D. 1736/33 parla espressamente di protesto in relazione all'azione di regresso,non certo in relazione all'azione principale. Ed infatti gli Ufficiali Giudiziari procedono regolarmente alla notifica del precetto ed al pignoramento anche in assenza di protesto. Art. 45 Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: 1) con atto autentico (protesto) , oppure: 2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure: 3) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato. Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare. Ciao,Gus |
|
|
|
|
|
#8 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Feb 2005
Messaggi: 1,956
Popolarità: 27072875 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[. Il portatore mantiene i suoi diritti contro
il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare. Puoi chiarire quest'ultimo punto? |
|
|
|
|
|
#9 (permalink) | |
|
Moderator
Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 4,847
Popolarità: 42949676 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
la necessità di sintesi nel post porta ad omettere qualche cosa. Non bisogna, infatti, confondere l'assegno con la cambiale, che non sono del tutto la stessa cosa. Generalmente la funzione del protesto per l'assegno bancario è la stessa (la disciplina, sul punto, ricalca largamente quella della cambiale), con la differenza che, rispetto alla cambiale, mancando nel primo l'accettazione, non è nemmeno esercitabile un'azione diretta simile a quella cambiaria, perché non esiste un obbligato principale. E' consentita solo l'azione di regresso per il mancato pagamento alla scadenza contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, a condizione che l'assegno sia stato presentato nei termini indicati dall'art. 32 della legge sugli assegni ed il rifiuto di pagare sia fatto constatare con protesto (art. 45 della legge assegni), o con dichiarazione del trattario scritta sul titolo. Il traente, però, rimane obbligato anche se il protesto non sia stato levato o l'assegno non sia stato presentato tempestivamente. Quindi è impossibile procedere all'esecuzione in forza di assegno non protesto o senza l'impagato. Ultima modifica di gorio : 06-11-08 alle ore 21:15 Motivo: errore |
|
|
|
|
|
|
#10 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
Popolarità: 42949677 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Se mi dici che non si può procedere esecutivamente senza l'impagato sono d'accordo,visto e considerato che l'art. 45 cita,al co. 1° . 3,quale dichiarazione equipollente anche la "dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato".
Non ero d'accordo sulla necessità del protesto per poter agire esecutivamente nei cofronti del traente,anche alla luce del dettato dell'art. 55. Art. 55 L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli artt. 50 e 51. L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso. Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta. Ciao,Gus.
|
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||