Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 05-11-08, 20:29   #1 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2005
Messaggi: 1,956
Popolarità: 27072875
fede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond repute
titolo esecutivo

L'unico modo per rendere esecutivo il titolo dell'assegno è àa levata di protesto?
Voglio dire, se non si riesce a protestare un assegno impagato, poi non si potrà ricorrere ad un decreto ingiuntivo?(quindi bisognerà perseguire il debitore con una classica(e lunga) azione civile?)
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-11-08, 09:43   #2 (permalink)
Ne quid nimis
 
L'avatar di Hohenstaufen II
 
Data registrazione: May 2006
Messaggi: 1,454
Popolarità: 42949679
Hohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da fede24 Visualizza messaggio
L'unico modo per rendere esecutivo il titolo dell'assegno è àa levata di protesto?
Voglio dire, se non si riesce a protestare un assegno impagato, poi non si potrà ricorrere ad un decreto ingiuntivo?(quindi bisognerà perseguire il debitore con una classica(e lunga) azione civile?)
...emmò ..che altro vuoi sapere ???!.........L'assegno è già un titolo esecutivo .....il protesto è elevato solo per permettere l'azione di regresso nei confronti degli altri giranti
Hohenstaufen II non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-11-08, 13:13   #3 (permalink)
Member
 
L'avatar di Gus Goose
 
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
Popolarità: 42949677
Gus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond repute
Perfetto e circonciso...
Gus
Gus Goose non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-11-08, 17:03   #4 (permalink)
Ne quid nimis
 
L'avatar di Hohenstaufen II
 
Data registrazione: May 2006
Messaggi: 1,454
Popolarità: 42949679
Hohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond reputeHohenstaufen II has a reputation beyond repute
Gus........mi stai dicendo che facciamo circoncidere fede ????

.....io ci sto !!!
Hohenstaufen II non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-11-08, 17:14   #5 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 2,456
Popolarità: 0
brear has a reputation beyond reputebrear has a reputation beyond reputebrear has a reputation beyond reputebrear has a reputation beyond reputebrear has a reputation beyond reputebrear has a reputation beyond reputebrear has a reputation beyond reputebrear has a reputation beyond reputebrear has a reputation beyond reputebrear has a reputation beyond reputebrear has a reputation beyond repute
A me risulta che l'assegno è esecutivo solo se protestato, negli altri casi non perde valore ma si deve far causa al debitore insolvente.
brear non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-11-08, 17:47   #6 (permalink)
Moderator
 
Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 4,847
Popolarità: 42949676
gorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da brear Visualizza messaggio
A me risulta che l'assegno è esecutivo solo se protestato, negli altri casi non perde valore ma si deve far causa al debitore insolvente.
Certo.
L'ufficiale giudiziario vuole vedere il titolo protestato, altrimenti col checchio che procede.
Altrimenti c'è la strada del decreto ingiuntivo che, se opposto, porta all'ordinaria cognizione.
gorio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-11-08, 19:57   #7 (permalink)
Member
 
L'avatar di Gus Goose
 
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
Popolarità: 42949677
Gus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond repute
Vi risulta male ragazzi...L'assegno,così come la cambiale se in regola con la bollatura,costituisce valido titolo esecutivo indipendentemente dal protesto,nei limiti dell'azione rivolta nei confronti del traente.

L'art. 45 del R.D. 1736/33 parla espressamente di protesto in relazione all'azione di regresso,non certo in relazione all'azione principale.
Ed infatti gli Ufficiali Giudiziari procedono regolarmente alla notifica del precetto ed al pignoramento anche in assenza di protesto.

Art. 45
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno
bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia
constatato: 1) con atto autentico (protesto) , oppure: 2) con dichiarazione del trattario scritta
sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure: 3)
con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le
è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato. Il portatore mantiene i suoi diritti contro
il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia
stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di
presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il
portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a
mancare.

Ciao,Gus
Gus Goose non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-11-08, 21:08   #8 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2005
Messaggi: 1,956
Popolarità: 27072875
fede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond repute
[. Il portatore mantiene i suoi diritti contro
il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia
stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di
presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il
portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a
mancare.

Puoi chiarire quest'ultimo punto?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-11-08, 21:11   #9 (permalink)
Moderator
 
Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 4,847
Popolarità: 42949676
gorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond reputegorio has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da Gus Goose Visualizza messaggio
Vi risulta male ragazzi...L'assegno,così come la cambiale se in regola con la bollatura,costituisce valido titolo esecutivo indipendentemente dal protesto,nei limiti dell'azione rivolta nei confronti del traente.

L'art. 45 del R.D. 1736/33 parla espressamente di protesto in relazione all'azione di regresso,non certo in relazione all'azione principale.
Ed infatti gli Ufficiali Giudiziari procedono regolarmente alla notifica del precetto ed al pignoramento anche in assenza di protesto.

Art. 45
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno
bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia
constatato: 1) con atto autentico (protesto) , oppure: 2) con dichiarazione del trattario scritta
sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure: 3)
con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le
è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato. Il portatore mantiene i suoi diritti contro
il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia
stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di
presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il
portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a
mancare.

Ciao,Gus
Certo.
la necessità di sintesi nel post porta ad omettere qualche cosa.
Non bisogna, infatti, confondere l'assegno con la cambiale, che non sono del tutto la stessa cosa.
Generalmente la funzione del protesto per l'assegno bancario è la stessa (la disciplina, sul punto, ricalca largamente quella della cambiale), con la differenza che, rispetto alla cambiale, mancando nel primo l'accettazione, non è nemmeno esercitabile un'azione diretta simile a quella cambiaria, perché non esiste un obbligato principale. E' consentita solo l'azione di regresso per il mancato pagamento alla scadenza contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, a condizione che l'assegno sia stato presentato nei termini indicati dall'art. 32 della legge sugli assegni ed il rifiuto di pagare sia fatto constatare con protesto (art. 45 della legge assegni), o con dichiarazione del trattario scritta sul titolo. Il traente, però, rimane obbligato anche se il protesto non sia stato levato o l'assegno non sia stato presentato tempestivamente.
Quindi è impossibile procedere all'esecuzione in forza di assegno non protesto o senza l'impagato.

Ultima modifica di gorio : 06-11-08 alle ore 21:15 Motivo: errore
gorio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-11-08, 23:42   #10 (permalink)
Member
 
L'avatar di Gus Goose
 
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
Popolarità: 42949677
Gus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond repute
Se mi dici che non si può procedere esecutivamente senza l'impagato sono d'accordo,visto e considerato che l'art. 45 cita,al co. 1° . 3,quale dichiarazione equipollente anche la "dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato".
Non ero d'accordo sulla necessità del protesto per poter agire esecutivamente nei cofronti del traente,anche alla luce del dettato dell'art. 55.

Art. 55
L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli artt. 50 e 51. L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso. Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.


Ciao,Gus.
Gus Goose non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:33.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.