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Vecchio 04-11-08, 14:35   #1 (permalink)
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chiarapiera non è ancora classificato
fare testamento

ho un conoscente che è divorziato, ha due figli maggiorenni, da dodici convive con una compagna, e vorrebbe fare testamento olografo, consapevole purtroppo che ai due figli toccheranno comunque le quote legittime sullunica sua casa di proprieà, ma potendo, se possibile, lasciare l'usufrutto alla compagna che lo ha aiutato finanziariamente (ma senza documentazioni scirtte ma sopratutto fisicamente a creare un frutteeto, un orto, un giardiino ed un pollaio. Posto il fatto che i due figli non sono mai voluti andare a casa sua, non hanno voluto nè vedere nè godere dei frutti della terra faticosamente coltivati dai due, xchiedo se c'è la possibilità, legalmente, di lasciare appunto fino alla morte della compagna l'uso unico della casa e di quanto essi hanno comunque creato insieme. Grazie. aspetto con ansia consigli
chiarapiera non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04-11-08, 22:00   #2 (permalink)
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La soluzione più “semplice” naturalmente è il matrimonio. In questo caso lo status di convivente si modifica in quello di coniuge che può vantare il diritto di abitazione sulla residenza familiare e di uso dei mobili.
Una seconda soluzione può esser data, se i figli sono d’accordo, da una donazione della casa ai figli, i quali costituiscono a favore del convivente un usufrutto vitalizio sulla casa stessa (sarà possibile naturalmente anche un usufrutto a favore dei due conviventi, con diritto di reciproco accrescimento). Potrebbero, in questo caso, accampare diritti eventuali eredi dei figli in caso di premorienza di questi alla conviventi (ipotesi improbabile)
Una terza soluzione può esser data da un atto di riconoscimento del debito, da parte del convivente proprietario della casa, nei confronti dell’altro, per le somme sborsate (anche se non documentate) e per le prestazioni rese e, quindi, una costituzione di usufrutto vitalizio a titolo di datio in solutum. E’ necessario in questo caso che ci sia una proporzione tra il debito vantato ed il valore dell’usufrutto. Pur potendosi valutare in aggiunta al valore del debito la disponibile spettante al donante (negozio misto).
Una quarta soluzione può esser data dalla costituzione di usufrutto a titolo di adempimento di una obbligazione naturale (legata al dovere di solidarietà che impegna entrambi i partners ad una reciproca assistenza morale e materiale, nonché alla effettuazione di reciproche contribuzioni). In questa ipotesi il giudice, in caso di impugnativa, valuterà se il valore dell'usufrutto risulti adeguato alle circostanze e proporzionato all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del convivente che ha costituito l’usufrutto. Questa quarta soluzione può essere utilizzata anche in uno schema più complesso con la terza soluzione.
Sono solo spunti per sottolineare che qualche soluzione può trovarsi. Il consiglio, naturalmente, è quello di invitare i conviventi a rivolgersi al loro notaio di fiducia che sicuramente saprà guidarli nella scelta migliore, pur dovendosi tener conto che, allo stato attuale, nell’ordinamento italiano, il rapporto di convivenza è in attesa di una regolamentazione più soddisfacente.
mak2 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04-11-08, 22:37   #3 (permalink)
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Originalmente inviato da mak2 Visualizza messaggio
La soluzione più “semplice” naturalmente è il matrimonio. In questo caso lo status di convivente si modifica in quello di coniuge che può vantare il diritto di abitazione sulla residenza familiare e di uso dei mobili.
Una seconda soluzione può esser data, se i figli sono d’accordo, da una donazione della casa ai figli, i quali costituiscono a favore del convivente un usufrutto vitalizio sulla casa stessa (sarà possibile naturalmente anche un usufrutto a favore dei due conviventi, con diritto di reciproco accrescimento). Potrebbero, in questo caso, accampare diritti eventuali eredi dei figli in caso di premorienza di questi alla conviventi (ipotesi improbabile)
Una terza soluzione può esser data da un atto di riconoscimento del debito, da parte del convivente proprietario della casa, nei confronti dell’altro, per le somme sborsate (anche se non documentate) e per le prestazioni rese e, quindi, una costituzione di usufrutto vitalizio a titolo di datio in solutum. E’ necessario in questo caso che ci sia una proporzione tra il debito vantato ed il valore dell’usufrutto. Pur potendosi valutare in aggiunta al valore del debito la disponibile spettante al donante (negozio misto).
Una quarta soluzione può esser data dalla costituzione di usufrutto a titolo di adempimento di una obbligazione naturale (legata al dovere di solidarietà che impegna entrambi i partners ad una reciproca assistenza morale e materiale, nonché alla effettuazione di reciproche contribuzioni). In questa ipotesi il giudice, in caso di impugnativa, valuterà se il valore dell'usufrutto risulti adeguato alle circostanze e proporzionato all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del convivente che ha costituito l’usufrutto. Questa quarta soluzione può essere utilizzata anche in uno schema più complesso con la terza soluzione.
Sono solo spunti per sottolineare che qualche soluzione può trovarsi. Il consiglio, naturalmente, è quello di invitare i conviventi a rivolgersi al loro notaio di fiducia che sicuramente saprà guidarli nella scelta migliore, pur dovendosi tener conto che, allo stato attuale, nell’ordinamento italiano, il rapporto di convivenza è in attesa di una regolamentazione più soddisfacente.

Molto interessante e collegabile anche alla famosa storia di Anna e Berto.

Riguardo alla terza soluzione che ho evidenziato, puoi spiegare un pò di più?

Come viene fatta in pratica ? Che tipo di documento o atto ... privato ... pubblico.... che "tipo di discorso" si scrive ?

Grazie a te ....e mi perdoni Chiarapiera per l'intrusione spero che la mia domanda interessi per un approfondimento anche a lei
springella non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-11-08, 00:24   #4 (permalink)
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Ciao Springella , la terza soluzione è percorribile anche da Berto ed Anna.
Il riconoscimento di debito ha valore di confessione stragiudiziale e può essere utilizzato per dare causa onerosa ad un trasferimento che altrimenti potrebbe apparire a titolo gratuito, con tutte le conseguenze del caso.
Il riconoscimento di debito non richiede la forma dell'atto pubblico può esser fatto anche con scrittura privata. Il creditore deve fare attenzione al decorso dei termini di prescrizione. L'atto può essere redatto come mera ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) ed in tal caso ci sarà un'inversione dell'onere della prova a carico del debitore riguardo al rapporto fondamentale che ha fatto sorgere il debito che non dovrà esser provato dal creditore in caso di contestazione oppure si possono menzionare in dettaglio i singoli rapporti che hanno fatto sorgere i crediti (una sorta d'inventario di ciascun dare-avere).
Per il caso di Chiarapiera, nei rapporti di convivenza, io non trascurerei il profilo dell'adempimento dell'obbligazione naturale, già affrontato in più occasioni dalla giurisprudenza (pur con esiti non del tutto soddisfacenti per una proporzionalità tra prestazioni intesa in termini troppo restrittivi).
Sempre per Chiarapaola la costituzione di usufrutto è da intendersi costituzione di quota di usufrutto, altrimenti un partner rischierebbe di non aver protezione in caso di cessazione del rapporto di convivenza. Inoltre, va tenuto presente che risultati analoghi alla terza e quarta soluzione possono ottenersi anche con un testamento.
mak2 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-11-08, 14:33   #5 (permalink)
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chiarapiera non è ancora classificato
ringrazio con cuore chi partecipa a questa discussione. Il matrimonio, è vero, darebbe la quota legittima alla nuova moglie, ma ciò che sta di più a cuore al mio amico, è il fatto di lasciar stare tranquilla, a lasciar vivere serena nella sua casa una donna che, unica, ha creduto in questo progetto di risistemare questa casa, e con lui fatica e ha faticato, mentre i due figli se ne sono francamente infischiati, non avendo neppure visitato la casa. Ecco perchè chiedevo se fosse valida la strada dell'usufrutto, tanto, alla morte di lei non potrebbe lasciare comunque nulla di tutto ciò in eredità! E' possibile? L'accordo con i figli non è nemmeno da mettere in considerazione perchè sono come evaporati dalla vita di questo mio conoscente.
chiarapiera non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-11-08, 23:13   #6 (permalink)
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Ciao Chiara

Grazie Mak
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