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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 1
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Vendita quota societaria
Sono socio di minoranza di una Srl e vorrei vendere la mia quota (non rappresentata da titolo azionari). Vorrei sapere quali sono le imposte (%) che graverebbero sull'ammontare concordato. Ringrazio.
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2007
Messaggi: 290
Popolarità: 25285747 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Se la cessione viene effettuata da parte di persone fisica, essendo la S.r.l una società di capitali, l'eventuale plusvalenza viene tassata con imposta sostitutiva del 12,5 % se la partecipazione non è qualificata,aliquota del 40% se la partecipazione è qualificata. Nelle s.p.a non quotate e nelle s.r.l la soglia rilevante per le partecipazioni qualificate è del 20%.
La differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscale di carico delle partecipazioni , determinato dal prezzo di acquisto maggiorato di eventuali versamenti effettuati ( quali a fondo perduto ), rappresenta la base imponibile della tassazione. - 12,5 % partecipazione non qualificata - 40% qualificata In quest'ultimo casa concorrerà a formare il reddito complessivo, quindi sarà poi assoggetata ad irpef, con diverse aliquote marginali a seconda dello scaglione di appartenenza ( 23,27,38,41,43%) |
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2008
Messaggi: 3,792
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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
Cessioni partecipazioni non qualificate Non muta la tassazione delle cessioni di partecipazioni non qualificate che sono e saranno soggette ad imposizione sostitutiva con l’aliquota del 12,5%. Cessioni di partecipazioni qualificate Scompare il regime di tassazione sostitutiva con aliquota del 27%. La quota pari al 40% delle plusvalenze (al netto del 40% delle minusvalenze) concorre alla formazione del reddito complessivo. La base imponibile viene quindi tassata con le ordinarie aliquote IRPEF, ma solo per una frazione pari al 40%. Il trattamento delle cessioni qualificate resta analogo a quello dei dividendi, tuttavia, mentre per i dividendi il regime previsto dalla riforma è senza dubbio più penalizzante rispetto a quello attuale, per la tassazione sulla cessione di partecipazioni risulta più vantaggioso il regime della riforma per il contribuente su cui grava l’aliquota IRPEF più elevata (45%) poiché la pressione fiscale effettiva dopo l’1/1/2004 sarebbe inferiore a quella attuale (40% del 45% = 18%, la cui percentuale è, infatti, inferiore all’attuale 27%). Per quanto riguarda invece il trattamento delle minusvalenze la riforma è penalizzante in quanto sopprime il diritto al riporto delle stesse nei quattro anni successivi. L’inclusione parziale del 40% non si applica e quindi la plusvalenza viene interamente tassata se le partecipazioni sono relative a società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, salvo l’esercizio del diritto d’interpello per dimostrare che dalle partecipazioni non è stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in paesi a fiscalità privilegiata. Particolarmente favorevole sarà la cessione di quote nelle società di persone. Infatti, il correttivo previsto per la determinazione del costo di carico delle partecipazioni relative alle società di persone viene mantenuto anche con la riforma. |
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