Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 17-10-08, 17:04   #1 (permalink)
Member
 
L'avatar di WuberMax
 
Data registrazione: May 2003
Messaggi: 1,171
Popolarità: 17755316
WuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond repute
contenzioso legale: come funziona l'articolo del codice civile 1417?

chi mi sa spiegare gentilmente per quale motivo un giudice potrebbe non chiamare i testimoni indicati?

se c'è un contenzioso aperto e vengono citati dei testimoni, la controparte cita questo articolo dicendo che si oppone al chiamarli, ora un giudice perchè dovrebbe accogliere questa richiesta?

grazie
WuberMax non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17-10-08, 17:17   #2 (permalink)
Member
 
L'avatar di Gus Goose
 
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
Popolarità: 42949677
Gus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond reputeGus Goose has a reputation beyond repute
Ti riporto l'articolo di Legge:

Art. 1417.
Prova della simulazione.

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato , anche se è proposta dalle parti.


Immagino quindi che l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della simulazione di un certo contratto:il limite alla prova testimoniale è dato dal fatto che,se la prova è richiesta dalle parti in causa,può essere esperita illimitatamente (scusa il gioco di parole) solo nel caso in cui la testimonianza sia diretta ad accertare l'illiceità del contratto dissimulato,e cioè nascosto.
Altrimenti,alle parti si applicano gli ordinari limiti alla prova testimoniale in materia di contratti,di cui agli artt. 2721 c.c. e ss.:

Art. 2721.
Ammissibilità: limiti di valore.

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Art. 2722.
Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.


Art. 2723.
Patti posteriori alla formazione del documento.

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

Art. 2724.
Eccezioni al divieto della prova testimoniale.

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Art. 2725.
Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.

Quando secondo la legge o la volontà delle parti , un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

Art. 2726.
Prova del pagamento e della remissione.

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.


Ciao,Gus
Gus Goose non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17-10-08, 17:21   #3 (permalink)
Member
 
L'avatar di WuberMax
 
Data registrazione: May 2003
Messaggi: 1,171
Popolarità: 17755316
WuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond reputeWuberMax has a reputation beyond repute
grazie mille, sei stato molto gentile! a questo punto sarà il giudice comunque a decidere se tenere conto o meno dei teste che sono stati indicati!
WuberMax non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.