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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: May 2003
Messaggi: 1,171
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contenzioso legale: come funziona l'articolo del codice civile 1417?
chi mi sa spiegare gentilmente per quale motivo un giudice potrebbe non chiamare i testimoni indicati?
se c'è un contenzioso aperto e vengono citati dei testimoni, la controparte cita questo articolo dicendo che si oppone al chiamarli, ora un giudice perchè dovrebbe accogliere questa richiesta? grazie |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
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Ti riporto l'articolo di Legge:
Art. 1417. Prova della simulazione. La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato , anche se è proposta dalle parti. Immagino quindi che l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della simulazione di un certo contratto:il limite alla prova testimoniale è dato dal fatto che,se la prova è richiesta dalle parti in causa,può essere esperita illimitatamente (scusa il gioco di parole) solo nel caso in cui la testimonianza sia diretta ad accertare l'illiceità del contratto dissimulato,e cioè nascosto. Altrimenti,alle parti si applicano gli ordinari limiti alla prova testimoniale in materia di contratti,di cui agli artt. 2721 c.c. e ss.: Art. 2721. Ammissibilità: limiti di valore. La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Art. 2722. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Art. 2723. Patti posteriori alla formazione del documento. Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali. Art. 2724. Eccezioni al divieto della prova testimoniale. La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. Art. 2725. Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta. Quando secondo la legge o la volontà delle parti , un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità. Art. 2726. Prova del pagamento e della remissione. Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito. Ciao,Gus |
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