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Vecchio 16-10-08, 16:23   #1 (permalink)
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Azione esecutiva

Una mia amica, è garante di un finanziamento sottoscritto dal marito intestatario, il 20/07/2005 di € 20.000 con Linea S.p.A.; nel 2006 i due si sono separati ed hanno continuato a pagare metà ciascuno, poi nel dicembre 2007, causa perdita di lavoro del marito (non sono separati legalmente, e non riescono a farlo causa disponibilità economiche) non sono più riusciti a pagare.
Dopo essere stati contattati nel febbraio 2008 dall'ufficio legale della finanziaria tramite raccomandata, non riuscendo a rientrare, la pratica è passata ad un recupero crediti della zona, che ha contattato entrambi proponendo un rientro cambiario, che loro hanno rifiutato.
Ora è arrivata una ulteriore lettera da uno studio legale di Lecce,( in cui se legge "nostro mandante Credit Consulting Srl" quindi probabilmente una società di recupero), in cui si chiede di contattarli entro e non oltre 5 gg al fine di definire bonariamente la pendenza. In difetto, la finanziaria Linea si riserva di promuovere azione esecutiva ai suoi danni.
Chiedo innanzitutto se è prassi che una pratica di recupero finisca in mano a tante persone e quindi cosa possono fare con l'azione esecutiva (semmai possano e riescano) essendo la mia amica solo garante sebbene la lettera sia intestata ad entrambi, ma l'indirizzo è il suo (dove ovviamente prima abitavano assieme).
Cosa significa azione esecutiva? Possono pignorare suoi beni? E quanto tempo può passare perchè l'azione esecutiva abbia efficacia? Poichè a febbraio il debito residuo era 16.000, come è possibile che oggi ammonti a 19.500?
Grazie a chiunque possa darmi una mano.
Guagliu75 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-10-08, 20:22   #2 (permalink)
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Purtroppo è normale che il credito vantato da una finanziaria sia ceduto ad un terzo,e che questo terzo agisca in proprio,o tramite altri,per il recupero vero e proprio.
La tua amica non è "solo" garante:è debitrice solidalmente con il marito verso la finanziaria.Immagino abbia rilascato una fidejussione,e che abbia anche riununciato al beneficio di preventiva escussione del garantito:in pratica,a quel diritto per cui il creditore deve prima agire contro il debitore principale e,in caso di mancato recupero del credito,può agire contro il garante.
Azione esecutiva significa esattamente che possono procedere al pignoramento dei beni.
Per conoscere i tempi dell'azione esecutiva devi calcolare da quando arriva il decreto ingiuntivooiché,immagino,quest'ultimo sarà provvisoriamente esecutivo,e notificato unitamente a precetto,direi da 10 a 90 giorni.
In seguito la finanziaria potrà notificare un atto di pignoramento immobiliare,un atto di pignoramento presso terzi oppure esperire un pignoramento mobiliare tramite ufficiale giudiziario.
L'aumento del credito immagino sia dovuto all'accumulo di spese ed interessi,nei termini indicati dal contratto di finanziamento.
Cerca di recuperarlo e ne sapremo di più.
Ciao,Gus
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Vecchio 17-10-08, 09:58   #3 (permalink)
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Grazie mille Gus Goose, sempre chiaro. Vedrò di recuperarlo. Mi chiedo se con un eventuale atto di pignoramento possa interessare eventualmente anche beni quali l'auto intestata alla signora ma utilizzata dalla figlia per andare al lavoro oppure il suo furgone intestato alla ditta di cui lei è titolare. Dipenderà dalle valutazioni del giudice? Ossia esistono beni impignorabili?
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Vecchio 17-10-08, 13:40   #4 (permalink)
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I beni che citi sono certamente pignorabili,poiché intestati alla garante od alla di lei ditta (e tra le due non v'è differenza giuridica o patrimoniale).
Sì,esistono beni impignorabili,come taluni arredi della casa (fornelli,frigo,letto,ecc...),ed alcuni effetti personali (ad es. fede nuziale).
Ti rimando all'articolo di legge per maggiori dettagli:

ART. 514 C.P.C.
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.


Ciao,Gus
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Vecchio 17-10-08, 16:18   #5 (permalink)
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Grazie ancora, Gus, ho capito che rischia grosso, magari fare un passaggio di proprietà dell'auto alla figlia potrebbe salvare quell'auto dall'azione esecutiva?
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Vecchio 17-10-08, 16:41   #6 (permalink)
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Potrebbe salvarla fino ad un certo punto,nel senso che l'alienazione del veicolo in una situazione del genere ed oltretutto in favore della figlia potrebbe certamente dare adito al creditore per esperire un'azione revocatoria.
E cioé,per rendere inefficace l'atto nei propri confronti e poter così procedere a pignoramento.
Ovvio però che la revocatoria deve essere esperita ed accolta,e con i tempi che corrono il bene finirebbe col deprezzarsi notevolmente...
Ciao,Gus
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Vecchio 18-10-08, 14:39   #7 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da Gus Goose Visualizza messaggio
Potrebbe salvarla fino ad un certo punto,nel senso che l'alienazione del veicolo in una situazione del genere ed oltretutto in favore della figlia potrebbe certamente dare adito al creditore per esperire un'azione revocatoria.
E cioé,per rendere inefficace l'atto nei propri confronti e poter così procedere a pignoramento.
Ovvio però che la revocatoria deve essere esperita ed accolta,e con i tempi che corrono il bene finirebbe col deprezzarsi notevolmente...
Ciao,Gus
Scusa se mi intrometto, però quanto potrebbe costargli (avvocato e spese varie)resistere ad un'azione revocatoria? Il gioco vale la candela?

Un altra cosa Gus , da te citato:
gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;

Quindi un camioncino con cui lavora un artigiano rientra tra i beni impignorabili?
Anche tutta la sua attrezzatura da lavoro?

Una considerazione per concludere, in sostanza non sono poi tanti i beni pignorabili, al massimo tv, stereo pc etc.
Per quanto riguarda i mobili credo che per quel poco che possa portarsi via non gli converrebbe nemmeno per le spese di trasporto e smontaggio
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-10-08, 16:10   #8 (permalink)
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La spesa è in realtà del creditore:il debitore può anche evitare di resistere in giudizio,avrà comunque guadagnato tempo.
Per crediti di modesto valore lo scoraggiamento è notevole,te lo assicuro.
Diverso se si trattasse di un immobile.

Per quanto riguarda il resto,non credo che il camioncino rientri nella categoria dei beni impignorabili.Il tavolo da lavoro di un falegname invece sì.Poi tutto sta a dimostrare se sia o meno indispensabile.
Anche qui,cmq,in caso di pignoramento spetta al debitore fare opposizione per contestare la pignorabilità del bene.

In realtà i beni pignorabili sono molti,guardati in casa e pensa...
Altro discorso è quello del valore:convengo con te che spesso non vale neppure la pena pignorare certi mobili,ed infatti l'UG si astiene,perchè già sa che all'asta non verrebbero venduti.
Gus
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Vecchio 18-10-08, 17:10   #9 (permalink)
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Ultime 2 domande:

1) Ps. un trapano, una filiera, una saldatrice, non potrebbero essere considerati tutti dei beni necessari per l'espletamento della propria attività e quindi impignorabili?

2) Dopo la notfica dell'ingiunzione l'UG può arrivare da 10 a 90 giorni, ma quanto tempo ha il debitore per proporre opposizione?
In sostanza può succedere che l'UG arrivi ad inventariare prima che il debitore faccia opposizione?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-10-08, 18:44   #10 (permalink)
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Citazione:
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Ultime 2 domande:

1) Ps. un trapano, una filiera, una saldatrice, non potrebbero essere considerati tutti dei beni necessari per l'espletamento della propria attività e quindi impignorabili?
Direi di sì.
Ti riporto alcune sentenze al riguardo:

Cass. 06.11.1993, n. 11002
Gli strumenti che, ai sensi dell'art. 514 cod. proc. civ., debbono considerarsi impignorabili perché indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere del debitore sono quelli il cui impiego (come per i caschi normalmente utilizzati dal parrucchiere) è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determinerebbe pertanto la perdita di clientela e l'impossibilità economica, quindi, di continuare l'attività.


La sega circolare elettrica, la levigatrice a disco, la levigatrice a nastro ed il depolveratore costituiscono mezzi indispensabili per l'esercizio del mestiere di falegname-intarsiatore; pertanto, a norma dell'art. 514, n. 4, c.p.c., tali strumenti vanno dichiarati impignorabili (Pretura Sorrento, 20.04.1976).

Citazione:
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2) Dopo la notfica dell'ingiunzione l'UG può arrivare da 10 a 90 giorni, ma quanto tempo ha il debitore per proporre opposizione?
In sostanza può succedere che l'UG arrivi ad inventariare prima che il debitore faccia opposizione?
Il debitore può opporsi al d.i. entro 40 gg dalla notifica:tuttavia,se il d.i.. è provvisoriamente esecutivo (e viene quindi notificato unitamente a precetto),è ben possibile che il creditore richieda il pignoramento prima ancora che siano decorsi i termini per l'opposizione.
Ovviamente a suo rischio,in quanto in sede di opposizione il giudice potrebbe sospendere l'esecutività del titolo,ovvero,alla fine,decretarne la nullità,con conseguente caducazione retroattiva di tuti gli atti esecutivi compiuti.
Ciao,Gus
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