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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 2
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sevitù di passo
Buongiorno a tutti;
ho un dubbio riguardante l'immobile acquistato. E' una porzione di immobile libera su tre lati, di cui uno cortile, uno strada e uno giardino. le altre porzioni (altre proprietà) contigue, hanno la stessa soluzione pur essendo libere solo su due lati; cortile e giardino, uno sul davanti e l'altro sul retro della casa. Su tutti i giardini, grava una servitù di passo che va a servire la proprietà più lontana dalla mia....la cosa che non riesco a capire è il senso di questa servitù, in quanto a tutti i giardini, i rispettivi proprietari possono accedere dal cortile, passando dall'edificio. L'ultima proprietà ha addirittura un accesso carrabile con tanto di tettoia per il ricovero dell'auto. E' quindi evidente come il passaggio sulla mia proprietà non solo non sia il più breve, ma risulta addirittura più scomodo. Tolta l'opzione dell'accordo tra le parti, esiste un modo per evitare che questa servitù inutile continui a danneggiarmi privandomi di una consistente porzione di giardino? Il tecnico che ha seguito dei lavori presso la mia abitazione mi ha detto di no "perchè la servitù è stata costituita al momento del frazionamento"..... Grazie in anticipo a tutti. |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jan 2007
Messaggi: 1,377
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Ti riporto un paio di articoli del codice civile che puoi utilizzare:
1055. Cessazione dell'interclusione. Se il passaggio cessa di essere necessario [c.c. 1051], può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo. 1073. Estinzione per prescrizione. La servitù si estingue per prescrizione [c.c. 2946] quando non se ne usa per venti anni [c.c. 954, 970, 1014, n. 1, 1158, 1166, 2651, 2934]. Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio. Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio. Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune [c.c. 1102], l'uso della servitù fatto da una di esse [c.c. 1059, 2935] impedisce l'estinzione riguardo a tutte. La sospensione [c.c. 2941] o l'interruzione [c.c. 2943] della prescrizione [c.c. 1166] a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri. |
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#3 (permalink) | |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,886
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Citazione:
se è un patto contrattuale inserito nel frazionamento o se per caso non è un onere (pubblico transito pedonale) imposto dal Comune al rilascio della licenza edilizia
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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 2
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Citazione:
Nel caso di patto contrattuale, come dici tu, allora non si potrebbe estinguere nemmeno se ASSOLUTAMENTE (ti garantisco) non indispensabile, per raggiungere i fondi? Ciao |
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