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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2004
Messaggi: 88
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Pensione reversibilità per orfani
Una mia amica è purtroppo orfana di entrambi i genitori ed essendo studente al di sotto del 26° anno di età prende la pensione di reversibilità.
Il mese prox si laurea (ora ha 24 anni) e vorrebbe sapere se può continuare a percepire questa pensione. Ha contattato l'inps e una prima volta le avevano detto che il requisito fondamentale, oltre ad avere meno di 26 anni di età, è quella di essere studente ed avere un reddito inferiore di 17.000€ annui. Si è quindi iscritta ad un altra università (solo x prendere la pensione) ha portato i documenti d'iscrizione all'inps per sentirsi dire che bisogna avere un reddito inferiore ai 170€ al mese ![]() x avere diritto a quella pensione. Ovviamente lei adesso sta cercando lavoro ed è ovvio che nel momento in cui lo trova prenderà sicuramente d+ di 170€/mese. Qualcosa sa come stanno veramente le cose? Grazie. |
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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jan 2007
Messaggi: 1,377
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Citazione:
.Il limite di reddito annuo per la vivenza a carico e quindi per il diritto alla pensione di riversibilità di un fliglio maggiorenne studente (fino a 21 anni se frequenta le medie superiori e fino a 26 anni massimo se frequenta l'università senza andare fuori corso) è di € 7.488,72 (che è la pensione minima di € 443,12 maggiorata del 30% per 13 mensilità: quindi se parliamo di reddito mensile è 576,06 x 13 oppure 624,06 x 12). Il reddito di cui sopra doveva, sino all'intervento della Corte Costituzionale nel 1999, provenire non da attività lavorativa in presenza della quale, anche per piccoli lavori con redditi modesti, si perdeva il diritto. Dopo l'intervento della sentenza interpretativa n. 42/99 della Corte Costituzionale che ha stabilito che non perde la riversibilità lo studente che svolga piccoli lavori da cui ricavi un modesto reddito, la stessa Inps con il msg. n. 30196/2007 fa riferimento al limite di reddito per la vivenza a carico (che si ripete per il 2008 è di € 7.488,72 l'anno); per cui i 170 € mensili di cui ha parlato il funzionario Inps non riesco a capire da dove vengano fuori. Ti allego, se hai voglia di leggere, la sentenza della Corte Costituzionale. Svolgimento del processo 1.- Nel corso di una controversia in materia previdenziale promossa per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione di riversibilità per una figlia convivente, studentessa universitaria, il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione. Osserva il giudice a quo che la figlia della ricorrente, durante il periodo quadriennale nel quale era regolarmente iscritta al corso di laurea in lettere e filosofia, aveva svolto per un giorno alla settimana un'attività lavorativa, percependo un reddito netto di circa duecentocinquantamila lire mensili. In conseguenza della titolarità di tale reddito l'I.N.P.S. non aveva erogato la quota del 20 per cento della pensione di riversibilità spettante alla giovane in conseguenza della morte del padre, poiché la norma impugnata pone come condizioni per il godimento di tale prestazione previdenziale l'essere a carico del genitore al momento del decesso e la mancata prestazione di un lavoro retribuito. Ad avviso del rimettente la norma impugnata non consente alcuna interpretazione diversa da quella che porterebbe, nel caso specifico, al rigetto del ricorso; tale interpretazione, però, confligge con gli evocati parametri costituzionali. La rigidità della previsione, infatti, non consentendo alcun margine di prova in ordine all'effettiva consistenza del reddito di cui si dispone, viola il principio di eguaglianza, perché discrimina i possessori di reddito da lavoro rispetto ai titolari di redditi diversi (per esempio, da patrimonio), ostacola il diritto agli studi, lede gli artt. 4 e 35 Cost., perché finisce col negare agli studenti il diritto al lavoro, e viola anche l'art. 38 Cost., perché non tutela adeguatamente i superstiti che non sono in grado di procurarsi i mezzi necessari per mantenersi. Il Pretore, quindi, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma in esame, quanto meno nella parte in cui non consente di dimostrare che la percezione del reddito non ostacola, in realtà, l'effettivo adempimento degli obblighi di studio. 2.- Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata. L'ente previdenziale ha osservato, a sostegno delle proprie conclusioni, che una questione identica a quella odierna è già stata dichiarata inammissibile con la sent. n. 926 del 1988; in quell'occasione si disse che la determinazione dei limiti di reddito idonei a far venire meno lo stato di bisogno deve essere stabilita dal legislatore, e una simile motivazione può adattarsi perfettamente anche nella sede attuale. In prossimità dell'udienza l'I.N.P.S. ha depositato una memoria modificando, almeno in parte, le conclusioni in precedenza rassegnate. Osserva l'ente previdenziale che la norma impugnata richiede, per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione di riversibilità, la sussistenza di due requisiti, ossia quello della vivenza a carico e quello della mancanza di un lavoro retribuito. Nel caso specifico è necessario interpretare il senso dell'espressione "lavoro retribuito" utilizzata dal legislatore, e ciò anche alla luce della sent. n. 406 del 1994 di questa Corte, secondo la quale il diritto alla pensione si collega all'impossibilità per l'orfano di procurarsi un reddito in conseguenza della propria dedizione agli studi. È evidente, quindi, che il riferimento al lavoro retribuito non può che rivolgersi ad una normale prestazione stabile e duratura, dovendosi invece ritenere esclusa un'attività lavorativa saltuaria e precaria, che non pregiudica il compimento degli studi. Ne consegue che la norma impugnata, ove interpretata in tal modo, si sottrae alle lamentate censure di illegittimità costituzionale. Motivi della decisione 1.- Il Pretore di Parma dubita che l'art. 22, terzo comma, della legge 21 luglio 1965 n. 903 (che ha modificato l'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, in precedenza già modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218), nel prevedere per i figli infraventiseienni iscritti all'università il diritto alla quota di pensione di riversibilità del genitore defunto subordinatamente alla mancanza di una lavoro retribuito (oltre al requisito della vivenza a carico), sia in contrasto con gli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, e ciò in quanto sarebbero violati: 1) i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, perché si discriminano i possessori di reddito da lavoro rispetto ai titolari di redditi diversi (art. 3 Cost.); 2) il diritto agli studi (art. 34 Cost.); 3) il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.); 4) gli artt. 36 e 38 Cost., perché non vengono tutelati adeguatamente i superstiti che non sono in grado di procurarsi i mezzi necessari per vivere, ed ai genitori non viene consentito di provvedere al mantenimento dei propri figli anche dopo la morte. 2.- La questione non è fondata, seguendo l'interpretazione che verrà ora precisata. La norma sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale, nel fissare i requisiti per il godimento della quota di pensione di riversibilità (che spetta ai figli inabili di qualunque età) per gli altri orfani dediti agli studi, stabilisce che il relativo diritto, normalmente destinato a venir meno con il raggiungimento della maggiore età, si può prolungare fino al ventunesimo o ventiseiesimo anno del figlio in caso di frequenza, rispettivamente, di una scuola media professionale o dell'università. Ma tale prolungamento è soggetto a due condizioni: l'essere a carico del genitore al momento del decesso di questi e la mancata prestazione di un "lavoro retribuito". La doglianza del giudice rimettente si appunta su quest'ultimo requisito, prospettandosi l'illegittimità costituzionale dell'automatica esclusione del diritto anche in presenza di un reddito di lavoro in ipotesi assai modesto. 3.- Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni su questioni che, pur non del tutto coincidenti, riguardavano i rapporti tra diritto alla quota di pensione di riversibilità e titolarità di redditi da parte degli orfani. Già con la sent. n. 145 del 1987, relativa ai figli maggiorenni inabili al lavoro ed al particolare regime dei dipendenti E.N.AS.A.R.CO., si osservava l'intrinseca irrazionalità derivante dalla "inesorabile" esclusione della pensione di riversibilità per la mera titolarità, da parte dell'orfano, di un reddito anche "nummo uno", poiché la generalizzazione di tale inevitabile collegamento finiva col rendere inoperante la funzione stessa della pensione di riversibilita, che è quella di dare garanzia di continuità nel sostentamento dei figli dopo la morte del genitore che era onerato del loro mantenimento. "Una volta esclusa (soggiungeva quella pronuncia di illegittimità costituzionale) l'operatività di una condizione negativa così in antitesi con i più elementari canoni dell'equità e della logica, l'eventuale indicazione di un particolare limite reddituale non rientra nei poteri di questa Corte", ma spetta agli interpreti o al legislatore. Riallacciandosi a quest'ultimo rilievo, la successiva sent. n. 926 del 1988 - nella quale era in esame la stessa norma oggi impugnata - pur di fronte all'esigenza di doverosa tutela della situazione degli orfani studenti, perveniva ad una declaratoria di inammissibilità, osservando che "la determinazione, in via generale, dei limiti di reddito derivanti dal lavoro che possono essere ritenuti tali da far venire meno lo stato di bisogno spetta al legislatore, così come l'effettuazione delle possibili scelte"; e lo stesso dicasi per "la determinazione dei limiti di cumulabilità del trattamento pensionistico, specie di riversibilità, con i redditi di lavoro o assimilati". Chiamata a decidere, dopo cinque anni, un'analoga questione sul regime pensionistico dell'E.N.AS.A.R.CO., la Corte, riportandosi alle citate pronunce e rimeditando sugli effetti della rigidità della norma e dell'inerzia del legislatore, con la successiva sent. n. 274 del 1993, ha evidenziato il parallelismo esistente tra i figli maggiorenni inabili ed i figli maggiorenni che, a causa della propria dedizione agli studi universitari, sono impossibilitati a procurarsi un reddito proprio. Per questa considerazione e per la riconosciuta necessità di un'adeguata tutela degli orfani nel loro diritto allo studio, la Corte e pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 "nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di riversibilità per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dalla pensione di riversibilità sia decurtata la misura di tale reddito proprio". 4.- Rispetto alle predette sentenze, la questione oggi in esame si pone in linea di continuità, poiché denuncia - per il regime generale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - un problema simile a quello a suo tempo affrontato. Ritiene tuttavia questa Corte che i precedenti sopra richiamati non siano in grado di offrire, pur nella loro fondamentale importanza (per la "ratio" da cui sono animati e per le prospettate soluzioni), una risposta del tutto appagante in ordine ai principi costituzionali invocati dall'ordinanza di rimessione. Nella stessa ottica, la difesa dell'Istituto costituito, traendo spunto dai rilievi contenuti nella sent. n. 406 del 1994 di questa Corte, premesso che il diritto dei predetti studenti ad una quota di pensione si collega essenzialmente all'impossibilità per gli orfani a carico di procurarsi un reddito in conseguenza della propria dedizione agli studi, osserva che il riferimento alla prestazione di un indistinto "lavoro retribuito" - come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con minimo reddito, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione. Anche sulla base di tali deduzioni, si ritiene di dover fare propria una interpretazione della norma in grado di dare una soluzione maggiormente equilibrata rispetto agli interessi in gioco. 5.- In realtà la questione sollevata dal giudice "a quo" muove dal presupposto erroneo che l'espressione "lavoro retribuito" si riferisca ad ogni prestazione di lavoro ed a retribuzioni di qualsiasi misura. Nella società odierna, com'è noto, nella quale i giovani studenti sono spinti dalle più diverse motivazioni a cercare di accostarsi al mondo del lavoro fin dagli anni dell'università, non mancano situazioni, come quella prospettata dal giudice rimettente, nelle quali viene svolta un'attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione. Pertanto, qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 della Costituzione. Così interpretata, la norma è immune dalle lamentate censure. P.Q.M. La Corte Costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999. |
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Data registrazione: Aug 2007
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scusate, ma l'inps spiega bene sta cosa
CUMULO PENSIONE AI SUPERSTITI CON ALTRI REDDITI Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del: Riduzione pensione Percentuale di riduzione Condizione di reddito 25% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2008 è pari a € 17.281,68 40% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2008 è pari a € 23.042,24 50% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2008 è pari a € 28.802,80 In particolare Questa regola non vale se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili. Non costituiscono reddito: i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni; la casa di proprietà del superstite se vi abita; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato sia titolare. |
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Data registrazione: Jan 2007
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Quello di cui si parla in questo thread è invece il limite di reddito perchè i figli abbiano diritto alla pensione. Per essere più chiari: il coniuge superstite ha sempre diritto alla pensione di riversibilità (ciò che in termini giuridici si chiama l'an della domanda), per stabilire il quantum, una volta calcolata la pensione di riversibilità intera, che nel caso del solo coniuge è del 60% della pensione in godimento al de cuius o che il de cuius avrebbe avuto diritto di percepire, bisogna controllare il reddito del coniuge ed in funzione di questo la pensione viene erogata al 75%, al 60% o al 50%. I figli maggiorenni non hanno sempre diritto alla pensione (70%) o quota di pensione (20%) di riversibilità ma, se studenti (con tutti i paletti già precisati), a condizione che al momento del decesso del genitore ci fosse il requisito della vivenza a carico; i limiti di reddito per essere considerati previdenzialmente a carico sono quelli da me evidenziati nel mio precedente post. E' chiaro a questo punto il perchè dell'inapplicabilità dell'istituto della riduzione della pensione di riversibilità ai figli: perchè se i figli maggiorenni dovessero raggiungere quei redditi da te indiciati e ripresi dal sito dell'Inps perderebbero totalmente il diritto. |
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Data registrazione: Feb 2009
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Ciao,
mi serviva una informazione riguardo la pensione di reversibilità L'anno scorso mi sono iscritto al 1 anno di una laurea specialistica, portando all'inps regolare certificato, dove è scritto che la durata legale del corso è di 2 anni. Quest'anno devo ripresentare un altro certificato dove attesto che sono al 2 anno oppure sono ancora coperto dal certificato dell'anno scorso? GRAZIE ![]() ![]() ![]() ![]()
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