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#1 (permalink) |
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Member
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Fondo Nazionale di Garanzia: tempistiche di erogazione
Ho una domanda tecnica:
dal Regolamento del Fondo nazionale di Garanzia si dice: <<Art. 5 1. Gli interventi del Fondo di cui agli artt. 2 e 3 sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato. 2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, di cui agli artt. 2 e 3, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L’indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale. REGOLAMENTO OPERATIVO 8 Art. 6 1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva: a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato; b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non sia stata promossa opposizione o impugnazione ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di opposizione o di impugnazione, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato; c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.>> Quali sono normalmente quindi le tempistiche di: 1. in caso di liquidazione coatta amministrativa è diventato esecutivo lo stato passivo; 2. in caso di fallimento lo stato passivo è diventato esecutivo; 3. in caso di concordato, è passata in giudicato la sentenza? Volevo capire quanto si deve aspettare, per curiosità. |
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#2 (permalink) |
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Ne quid nimis
Data registrazione: May 2006
Messaggi: 1,454
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In verità la risposta Te la sei già data !!!...ovviamente dipende molto se si propongono opposizioni o impugnazioni e quanti gradi di giudizio si tengono !!!
Se vogliamo ipotizzare una situazione idilliaca,dove tutto fili liscio, possiamo immaginare che siano sufficienti 6-12 mesi !!!! ![]() P.S. Vi/Ti faccio notare che il Fondo interbancario, da quando detto fondo esiste, non è mai intervenuto ....e dubito che mai interverrà !!! Ultima modifica di Hohenstaufen II : 10-10-08 alle ore 13:08 |
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#3 (permalink) |
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art. 13
......qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indenizzi nei termini presvisti dall.art 12 ... il Fondo può, con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi. art 15 .. ..provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie ............ quindi tempi biblici, se ci sono i soldi....... |
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