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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2005
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rogito immobiliare
Tizio è titolare di ditta individuale ed intestario di un immobile.
Ora tizio, visti i tempi difficili, per mettersi al riparo da ipotetici creditori, sopratutto l'erario, decide di cambiare intestazione alla propria casa. Vorrei porvi i seguenti quesiti ai quali potete rispondere giusto o sbagliato: 1) Il cambio è efficace per tutti i debiti acquisiti dopo il cambio stesso, quindi se nel 2009 ps, tizio redigesse una dichiarazione dei redditi bassissima e successivamente una ipotetica cartella di pagamento, la sua casa sarebbe al sicuro oppure il creditore potrebbe obbiettare ps che l'immobile è stato trasferito ad un parente e quindi ricorrere per interposta persona? 2) Per i debiti acquisiti prima del rogito invece, esiste la revocatoria: é rimasta sempre di 2 anni? In caso di revocatoria penso si aprirebbe un processo civile molto lungo. 3) Mi hanno detto addiritura che al terzo passaggio dell'immobile(cioè tizio vende a caio, caio vende a sempronio e sempronio vende a cesare) il creditore comunque non può più esercitare azione di regresso, è vero? I passaggi sono 3? Vale anche se tra fratelli o parenti? 4) Questi rogiti fittizi, dovrebbero necessariamente risultare delle vendite? Quindi dovrebbero esserci delle transazioni. Oppure potrebbero prefigurarsi delle donazioni? 5) Suppongo che tutti i ragionamenti qui fatti per l'immobile valgano anche per altri beni, ps il conto corrente, giusto? |
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Data registrazione: Oct 2007
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"Art. 2901 c.c. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione." Citazione:
Se si tratta di finte vendite,il creditore chiederà l'accertamento della simulazione. Citazione:
Ciao,San Gus
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#4 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2005
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[I terzi acquirenti in buona fede non sono toccati,sempre che trascrivano il loro acquisto prima della trascrizione della domanda revocatoria.
"Art. 2901 c.c. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione." Quindi se uno compra in buona fede non corre pericoli, per quanto riguarda il fare 3 o 4 passaggi,(tra parenti) la situazione non cambierebbe. Se intestassi l'immobile a mia sorella ps potrei motivarlo(in relazione all'azione revocatoria) dicendo che avendo io avuto con l'immobile un anticipo di eredità(quindi forse le mie sorelle si potrebbero opporre ad una azione revocatoria) adesso loro hanno preteso che le cose si appianassereo ![]() .... non funziona ne'
Ultima modifica di fede24 : 04-10-08 alle ore 15:52 |
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2007
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La storia è vera,ma i tre passaggi non devono essere fittizi!
Altrimenti il creditore può farne accertare la simulazione. La legge non tutela certo simili imbrogli... Dice solamente che se un terzo acquista in buona fede un bene suscettibile di revocatoria - anche in caso di malafede dei due precedenti acquirenti quindi - è tutelato,salvo che la domanda revocatoria non sia trascritta prima del suo acquisto. La legge non fa distinzione tra terzi estranei e prossimi congiunti,anche se questo potrebbe essere uno spunto per il creditore. Gus |
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Data registrazione: Feb 2005
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re
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Per il discorso dell'immobile dato in donazione invece, i fratelli posono opporsi ad un'azione revocatoria? |
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#9 (permalink) | |
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@@@@@@@@@@@@@@
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