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Vecchio 03-10-08, 15:31   #1 (permalink)
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rogito immobiliare

Tizio è titolare di ditta individuale ed intestario di un immobile.
Ora tizio, visti i tempi difficili, per mettersi al riparo da ipotetici creditori, sopratutto l'erario, decide di cambiare intestazione alla propria casa.
Vorrei porvi i seguenti quesiti ai quali potete rispondere giusto o sbagliato:

1) Il cambio è efficace per tutti i debiti acquisiti dopo il cambio stesso, quindi se nel 2009 ps, tizio redigesse una dichiarazione dei redditi bassissima e successivamente una ipotetica cartella di pagamento, la sua casa sarebbe al sicuro oppure il creditore potrebbe obbiettare ps che l'immobile è stato trasferito ad un parente e quindi ricorrere per interposta persona?

2) Per i debiti acquisiti prima del rogito invece, esiste la revocatoria: é rimasta sempre di 2 anni? In caso di revocatoria penso si aprirebbe un processo civile molto lungo.

3) Mi hanno detto addiritura che al terzo passaggio dell'immobile(cioè tizio vende a caio, caio vende a sempronio e sempronio vende a cesare) il creditore
comunque non può più esercitare azione di regresso, è vero? I passaggi sono 3? Vale anche se tra fratelli o parenti?

4) Questi rogiti fittizi, dovrebbero necessariamente risultare delle vendite?
Quindi dovrebbero esserci delle transazioni.
Oppure potrebbero prefigurarsi delle donazioni?

5) Suppongo che tutti i ragionamenti qui fatti per l'immobile valgano anche per altri beni, ps il conto corrente, giusto?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04-10-08, 13:21   #2 (permalink)
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San Gus, dove sei?
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Vecchio 04-10-08, 13:46   #3 (permalink)
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Tizio è titolare di ditta individuale ed intestario di un immobile.
Ora tizio, visti i tempi difficili, per mettersi al riparo da ipotetici creditori, sopratutto l'erario, decide di cambiare intestazione alla propria casa.
Vorrei porvi i seguenti quesiti ai quali potete rispondere giusto o sbagliato:

1) Il cambio è efficace per tutti i debiti acquisiti dopo il cambio stesso, quindi se nel 2009 ps, tizio redigesse una dichiarazione dei redditi bassissima e successivamente una ipotetica cartella di pagamento, la sua casa sarebbe al sicuro oppure il creditore potrebbe obbiettare ps che l'immobile è stato trasferito ad un parente e quindi ricorrere per interposta persona?
La seconda che hai detto,pieno rischio di subire una azione revocatoria o di accertamento della simulazione (se si tratta di finta vendita) e quindi un successivo pignoramento.Ovviamente per il creditore sarebbe una scocciatura dover accertare la circostanza in causa,perderebbe almeno 3 anni.

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2) Per i debiti acquisiti prima del rogito invece, esiste la revocatoria: é rimasta sempre di 2 anni? In caso di revocatoria penso si aprirebbe un processo civile molto lungo.
La revocatoria è esperibile sia nel caso di debiti anteriori che posteriori all'atto di disposizione del patrimonio.Cambiano però le circostanze da provare,nel senso che l'alienazione successiva all'insorgenza del debito si presume preordinata a pregiudicare la garanzia offerta al creditore,e quindi richiede una prova meno complessa (soprattutto per quanto riguarda il terzo).

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3) Mi hanno detto addiritura che al terzo passaggio dell'immobile(cioè tizio vende a caio, caio vende a sempronio e sempronio vende a cesare) il creditore
comunque non può più esercitare azione di regresso, è vero? I passaggi sono 3? Vale anche se tra fratelli o parenti?
I terzi acquirenti in buona fede non sono toccati,sempre che trascrivano il loro acquisto prima della trascrizione della domanda revocatoria.
"Art. 2901 c.c.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione."


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4) Questi rogiti fittizi, dovrebbero necessariamente risultare delle vendite?
Quindi dovrebbero esserci delle transazioni.
Oppure potrebbero prefigurarsi delle donazioni?
Sia le vendite che le donazioni sono suscettibili di revocatoria.Con le donazioni,però,trattandosi di atti a titolo gratuito,la prova è meno stringente per il creditore,in quanto la finalità fraudolenta è più evidente.
Se si tratta di finte vendite,il creditore chiederà l'accertamento della simulazione.

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5) Suppongo che tutti i ragionamenti qui fatti per l'immobile valgano anche per altri beni, ps il conto corrente, giusto?
Si,la revocatoria riguarda tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore.
Ciao,San Gus
Gus Goose non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04-10-08, 15:48   #4 (permalink)
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[I terzi acquirenti in buona fede non sono toccati,sempre che trascrivano il loro acquisto prima della trascrizione della domanda revocatoria.
"Art. 2901 c.c.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione."


Quindi se uno compra in buona fede non corre pericoli, per quanto riguarda il fare 3 o 4 passaggi,(tra parenti) la situazione non cambierebbe.

Se intestassi l'immobile a mia sorella ps potrei motivarlo(in relazione all'azione revocatoria) dicendo che avendo io avuto con l'immobile un anticipo di eredità(quindi forse le mie sorelle si potrebbero opporre ad una azione revocatoria) adesso loro hanno preteso che le cose si appianassereo.... non funziona ne'

Ultima modifica di fede24 : 04-10-08 alle ore 15:52
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Vecchio 04-10-08, 15:54   #5 (permalink)
Ne quid nimis
 
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...azz.........qua serve davvero una specifica coi fiocchi !!!

Firmato
San Hohen !!!
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Vecchio 04-10-08, 16:19   #6 (permalink)
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forse faccio confusione tra azione di regresso e revocatoria.

Comunque volevo sapere se la storia dei 3 passaggi (fittizi)è vera per evitare un'azione revocatoria
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Vecchio 04-10-08, 20:55   #7 (permalink)
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La storia è vera,ma i tre passaggi non devono essere fittizi!
Altrimenti il creditore può farne accertare la simulazione.
La legge non tutela certo simili imbrogli...
Dice solamente che se un terzo acquista in buona fede un bene suscettibile di revocatoria - anche in caso di malafede dei due precedenti acquirenti quindi - è tutelato,salvo che la domanda revocatoria non sia trascritta prima del suo acquisto.
La legge non fa distinzione tra terzi estranei e prossimi congiunti,anche se questo potrebbe essere uno spunto per il creditore.
Gus
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Vecchio 04-10-08, 21:28   #8 (permalink)
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Originalmente inviato da Gus Goose Visualizza messaggio
La storia è vera,ma i tre passaggi non devono essere fittizi!
Altrimenti il creditore può farne accertare la simulazione.
La legge non tutela certo simili imbrogli...
Dice solamente che se un terzo acquista in buona fede un bene suscettibile di revocatoria - anche in caso di malafede dei due precedenti acquirenti quindi - è tutelato,salvo che la domanda revocatoria non sia trascritta prima del suo acquisto.
La legge non fa distinzione tra terzi estranei e prossimi congiunti,anche se questo potrebbe essere uno spunto per il creditore.
Gus
Però questo articolo(non è che sai l'art. e il comma)non mi sembra molto chiaro, voglio dire che se fatto in buona fede basterebbe già un passaggio, e comunque se fato tra parenti ci sarebbe sempre il pericolo simulazione, non esiste la certezza intendo.

Per il discorso dell'immobile dato in donazione invece, i fratelli posono opporsi ad un'azione revocatoria?
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Vecchio 05-10-08, 09:44   #9 (permalink)
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La storia è vera,ma i tre passaggi non devono essere fittizi!
Altrimenti il creditore può farne accertare la simulazione.
La legge non tutela certo simili imbrogli...
Dice solamente che se un terzo acquista in buona fede un bene suscettibile di revocatoria - anche in caso di malafede dei due precedenti acquirenti quindi - è tutelato,salvo che la domanda revocatoria non sia trascritta prima del suo acquisto.
La legge non fa distinzione tra terzi estranei e prossimi congiunti,anche se questo potrebbe essere uno spunto per il creditore.
Gus
aggiungerei una ulteriore difficoltà: nel caso di compravendita di immobile il notaio è obbligato ad indicare in atto le modalità di pagamento (banca, n. di assegno, ecc. ecc) .....
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Vecchio 05-10-08, 11:13   #10 (permalink)
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aggiungerei una ulteriore difficoltà: nel caso di compravendita di immobile il notaio è obbligato ad indicare in atto le modalità di pagamento (banca, n. di assegno, ecc. ecc) .....
In sostanza non conviene fare un passaggio di proprietà(fittizio) per mettersi al riparo da eventuali creditori, soprattutto equitalia, credo
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