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#1 (permalink) |
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El pueblo unido
Data registrazione: Feb 2006
Messaggi: 4,010
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Spese condominiali arretrate: Quanto arretrate?
Tempo fa ho acquistato un appartamento in un condominio.
Sapevo che c'erano degli insoluti sulle spese condominiali a carico del venditore. Li avevo messi in conto. Adesso però mi arriva una raccomandata del condominio in cui mi chiedono gli arretrati non solo dell'ultimo anno (che avevo messo in conto), ma di parecchi anni indietro. Non so dove, avevo letto che chi acquista è responsabile delle spese condominiali solo per un determinato periodo arretrato. Qualcuno sa darmi qualche riferimento certo? Ciao Nikkei |
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jun 2008
Messaggi: 6,871
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Confermo
"La norma cardine che disciplina la questione delle spese ordinarie è l'Articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, che al secondo comma recita testualmente: "Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente" |
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#4 (permalink) | |
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El pueblo unido
Data registrazione: Feb 2006
Messaggi: 4,010
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Citazione:
Grazie Kevin, gentilissimo. C'è però un'interpretazione da valutare... Io ho acquistato a Marzo 2008. Dalla lettura della norma, deriva che io sarei obbligato a pagare per il 2008 e per il 2007. Nel tuo primo messaggio parlavi invece di 24 mesi, che ricondurrebbero a Marzo 2006. La mia richiesta non è capziosa, in quanto proprio nell'estate del 2006 sono stati fatti lavori straordinari molto onerosi... Ciao e grazie Nikkei |
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#5 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jun 2008
Messaggi: 6,871
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Ciao,
la mia prima risposta era imprecisa. Tu sei obbligato in solido (con diritto di rivalsa sul vecchio proprietario) per le spese di ORDINARIA MANUTENZIONE per gli anni 2008 e 2007. Tradotto nella pratica l'amministratore di condominio ha la facoltà di rivolgersi anche a te per il pagamento delle spese, avuto particolare riguardo per quelle ORDINARIE deliberate prima dell'atto di alienazione e che il condomino venditore non ha provveduto a pagare. L'art. 63 disp.att. pone un limite temporale alla solidarietà per l'anno in corso e per l'anno precedente (ovviamente prendendo come riferimento il momento del trasferimento della proprietà). Ovvero nel tuo caso per 2008 e 2007. Discorso a parte meritano le spese STRAORDINARIE (per fare fronte ad interventi manutentivi di carattere straordinario attinente allo stabile ed ai relativi impianti che, per ciò stesso, sono di notevole entità e costituiscono uno sforzo economico non indifferente). La legge non dispone nulla al riguarda, però la giurisprudenza disciplina la questione dell'imputazione di dette spese nell'ipotesi che la quale la relativa delibera sia stata assunta in un momento anteriore all'alienazione dell'unità immobiliare. Ti riporto da un articolo che ho: "Le decisioni sono discordanti. Una prima corrente giurisprudenziale ha affermato che sarebbe obbligato a sostenere la spesa per interventi straordinari il soggetto che risulta condomino nel momento stesso in cui si rende necessario effettuare l'intervento (e non nel momento anteriore in cui viene deliberata la spesa). Diverso orientamento ritiene, di converso, che soggetto obbligato è colui che era proprietario al momento in cui veniva deliberato l'intervento manutentivo straordinario. Recentemente, la Corte ha rafforzato quest'ultimo orientamento prevedendo che, trattandosi di un'obbligazione propter rem, la spesa compete al condomino venditore in quanto proprietario al momento in cui tale spesa si rendeva necessaria ed improcrastinabile per il mantenimento del patrimonio condominiale. Da un punto di vista pratico, valutata soprattutto la non uniformità dell'orientamento della giurisprudenza, è comunque altamente consigliato all'acquirente di un'unità immobiliare in condominio informarsi, in via preventiva rispetto al momento dell'acquisto, attraverso esplicita richiesta rivolta all'amministratore di condominio, dell'esistenza di delibere inerenti l'approvazione di spese straordinarie ed, in caso positivo, di disciplinare la questione attraverso l'inserimento in atto di apposita clausola di salvaguardia o di ottenere uno sconto sul prezzo di acquisto pari all'importo delle spese straordinarie che si troverà a dover corrispondere in base alla delibera assunta anteriormente alla compravendita." Quindi, se la spesa straordinaria è stata deliberata e materialmente effettuata prima del tuo acquisto il condominio non può chiederti nulla. |
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#6 (permalink) | |
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El pueblo unido
Data registrazione: Feb 2006
Messaggi: 4,010
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Citazione:
Ciao Nikkei |
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#7 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Sep 2007
Messaggi: 1,533
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Buona giornata anche io ho un problema simile:
Ho acquistato un appartamento nel gennaio del2008 e la momento del rogito la signora ha dichiarato che non aveva debiti condominiali che poi dopo alla prima riunione condominiale sono benuti fuori e sono di circa 350 Euro e relaivi agli anni 2006-2007 devo pagare per forza o posso fare causa alla signora per truffa o similari quale falso in atto pupplico ecc...!! grazie anticipatamente a chi mi risponde poichè non so proprio come comportarmi |
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#8 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jun 2008
Messaggi: 6,871
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Quelli relativi al 2006, stando al tenore letterale della norma, non sei tenuto a pagarli in quanto per tale periodo non sei responsabile in solido con la persona.
Per il 2007 e 2008 sei responsabile in solido ma ricorda che hai sempre il diritto di "rivalsa" verso il proprietario precedente. La presenza di una clausola nell'atto di acquisto con la quale il venditore si assume ogni responsabilità in ordine al pagamento delle spese condominiali pregresse non esclude la solidarietà per le spese 2007 e 2008. Tale clausola assume invece rilevanza in quanto l'inosservanza della stessa può dare luogo, oltre al rimborso delle spese anticipate dall'acquirente, ad un'azione di responsabilità per inosservanza di un'obbligazione contrattuale. |
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#9 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Sep 2007
Messaggi: 1,533
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Ti ringrazio molto per l'informazione ma per rivalermi sulla precedente proprietaria devo per forza chiamarla in giudizio in tribunale o esistono altre maniere......grazie dopo questa non disturbo più.....buona sereata a tutti......!!!
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