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Vecchio 17-09-08, 22:54   #1 (permalink)
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L'avatar di sese
 
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Gradito vs intervento su fallimento banca

thx
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Vecchio 17-09-08, 23:05   #2 (permalink)
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portali in svizzera i miliardi che hai fatto col trading.
che aspetti ?
http://www.postfinance.ch/

io ho pochi soldi può fallire il mondo intero
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Vecchio 18-09-08, 00:00   #3 (permalink)
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L'avatar di robar310
 
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se ho un mutuo con la banca ed essa fallisce,le rate a chi le pago?
la casa resta alla banca?
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Vecchio 19-09-08, 11:45   #4 (permalink)
ridateci il cainano!
 
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se ho un mutuo con la banca ed essa fallisce,le rate a chi le pago?
la casa resta alla banca?





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Vecchio 19-09-08, 20:50   #5 (permalink)
PREMIER di FOL ⎝⏠⏝⏠⎠
 
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se ho un mutuo con la banca ed essa fallisce,le rate a chi le pago?
la casa resta alla banca?
Questo è il post più intelligente che ho letto nel mese di settembre.

Se fallisse il panettiere sotto casa ed avesse, diciamo, un credito verso un cliente (ad esempio, pagamento in toto a fine mese per le consegne del pane giornalmente a domicilio)... nella ricostruzione dell'assetto bisognerebbe conteggiare anche quel credito... che deve essere recuperato.

Con i mutui accade la stessa cosa... probabilmente però per i mutui si farebbe carico il fondo interbancario...

Il problema sono I PRESTITI... quelli no... per me il loro rimborso diventerebbe IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE.

Negli USA usano molto i prestiti... boh... vediamo come va a finire...
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Vecchio 20-09-08, 18:23   #6 (permalink)
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Gradito vs intervento su fallimento banca
thx
Per i soldi presenti sul conto corrente esiste il "Fondo tutela dei depositi" fino a un max di Euro 103.000 per ogni intestatario (questo in teoria perche' se la banca e' di grandi dimensioni il fondo un ce la fa' ).

Per i titoli presenti nel dossier titoli esiste il fondo di tutela investimenti che copre fino a un max di Euro 20.000 e poi nisba.

Quindi, se la banca fallisce e fallisce male, e' praticamente inutile avere titoli di stato tedeschi AAA, sempre in quel posto si prende.
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Vecchio 20-09-08, 18:57   #7 (permalink)
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Per i soldi presenti sul conto corrente esiste il "Fondo tutela dei depositi" fino a un max di Euro 103.000 per ogni intestatario (questo in teoria perche' se la banca e' di grandi dimensioni il fondo un ce la fa' ).

Per i titoli presenti nel dossier titoli esiste il fondo di tutela investimenti che copre fino a un max di Euro 20.000 e poi nisba.

Quindi, se la banca fallisce e fallisce male, e' praticamente inutile avere titoli di stato tedeschi AAA, sempre in quel posto si prende.
Ma il dossier titoli domiciliato presso la banca fallita non è di proprietà del risparmiatore?
drose non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20-09-08, 22:20   #8 (permalink)
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Si, pero' anche se hai sul conto corrente un milione di euro questi sono di tua proprieta' pero' se la banca fallisce e' probabile che non ci siano piu'.

Io credo di avere capito che mentre per la liquidita' esiste il "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", per gli investimenti esiste il "Fondo di Garanzia".

Non prendere per oro colato quello che ti dico, magari non c'ho capito nulla.

Ti allego comunque gli articoli principali del Fondo di Garanzia.


Art. 2


1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall’art. 8, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. h), i), l), m), n), o), p), q), r), derivanti dalla prestazione:

i) dei seguenti "servizi di investimento":

a) negoziazione per conto proprio;

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

e) ricezione e trasmissione di ordini, nonchè mediazione;

ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al comma 1, derivanti da operazioni di investimento effettuate da:

a) succursali di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari, aderenti al Fondo, insediate in Stati comunitari. L’indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente “sistema di indennizzo” dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall’art. 8. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un “sistema di indennizzo” ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l’intervento del Fondo medesimo è limitato all’importo previsto dall’art. 8;

b) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento comunitarie, di società di gestione del risparmio armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all’attività svolta in Italia. L’intervento del Fondo è subordinato all’intervento del “sistema di indennizzo” dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall’art. 8;

c) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all’attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall’art. 8. L’intervento del Fondo è subordinato all’intervento del “sistema di indennizzo” dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti “sistemi di indennizzo”, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.
......

Art. 8

1. A norma dell’art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Per le procedure per le quali lo stato passivo è stato depositato e reso esecutivo anteriormente all’1.01.2002, l’indennizzo del Fondo è calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.

2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori.

3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un’associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l’investimento si considera effettuato da un unico investitore.

4. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali.

5. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati "
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Vecchio 21-09-08, 08:11   #9 (permalink)
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Dal sito di Directa:


8 - Come è garantito il mio capitale?


--------------------------------------------------------------------------------



8- Com' è garantito il mio capitale?
Directa aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia.

E' utile sapere che il Fondo Nazionale di Garanzia e il Fondo Interbancario di Garanzia non sono la stessa cosa: al primo aderiscono (obbligatoriamente) SIM, agenti di cambio e istituti di credito, al secondo solo le Banche. Vale la pena di sottolineare che, a differenza delle banche, le SIM tengono depositati i soldi dei clienti in un CONTO TERZI, dal quale possono prelevare esclusivamente per pagare gli acquisti, le spese, i margini di spettanza di ciascuno di loro nel limite della sua disponibilità, mentre devono attingere ai fondi propri per ogni altra esigenza, compresa l'eventuale concessione di prestiti ai clienti medesimi.

Il Fondo Nazionale di Garanzia costituisce pertanto una tutela aggiuntiva che opera solo in caso di grave infrazione - sanzionabile anche penalmente dalla magistratura - da parte degli amministratori della SIM (come quando qualcuno "scappa con i soldi").

In altre parole, nei casi "normali" di fallimento (o liquidazione coatta) conseguenti all'esorbitanza dei costi rispetto ai ricavi oppure a "operazioni sbagliate" messe in atto dalla SIM per conto proprio, saranno danneggiati solo i creditori della SIM, ma non i clienti, per i quali vige la salvaguardia della inaggredibilità dei conti terzi.

Per quanto riguarda Directa, l'eventualità di perdite legate a operazioni in Borsa è stata prevenuta alla radice, semplicemente rinunciando a tutte le negoziazioni in conto proprio, per le quali non è stata nemmeno richiesta l'autorizzazione.

Per prevenire le situazioni di rischio, la posizione di bilancio e la situazione patrimoniale delle SIM sono controllate ogni 3 mesi dalla Banca d'Italia, che verifica l'andamento del patrimonio liquido delle società e di determinati indici di bilancio e coefficienti di rischio, in modo tale che, all'occorrenza, la SIM possa essere sospesa dall'attività prima di arrivare al fallimento.
Lo stesso meccanismo vale a maggior ragione anche per le Banche ed è presente in tutti i paesi evoluti, nei quali si considera quasi impossibile, ancorchè non tecnicamente garantito, che una banca diveni insolvente (ed è proprio per questo che le SIM - e fuori dall'italia i "broker"- HANNO L'OBBLIGO di tenere i soldi dei clienti in conti bancari). Chi si sentisse più garantito dall'intrattenere un rapporto con una banca, piuttosto che con una SIM, può scegliere di fruire comunque dei servizi di quest'ultima, depositando però il proprio capitale presso una banca convenzionata (con qualche costo in più, ma anche con la possibilità di ricevere una remunerazione sul conto corrente, talora più rilevante per chi detiene somme cospicue): in questo caso SARÁ ESCLUSIVAMENTE LA BANCA A RISPONDERE AL CLIENTE DI TUTTO IL CAPITALE CONFERITO, sia liquido che investito in strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto che essa stessa possa a sua volta operare mantenendo presso di se la liquidità e depositando presso la SIM i titoli del cliente (versando e ricevendo alla/dalla SIM ogni giorno solo la differenza tra acquisti e vendite, tra addebiti e accrediti sui margini...).

Altre informazioni sono disponibili nella nostra informativa pre-contrattuale.

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Ultima modifica di francesca54 : 21-09-08 alle ore 08:30
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Vecchio 21-09-08, 09:09   #10 (permalink)
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sempre da aduc:

Buona sera, ho fatto una serie di colloqui con vari sportellisti di varie banche in quanto dovevo aprire un conto corrente; la FINECO sembrerebbe molto piu competitiva dando la possibilità di azzerare i costi e GARANTENDO un tasso del 3,5% sul pronto conto termine. Volevo chiederVi se questa banca aderisce al fondo di garanzia delle banche e se è affidabile e vero ciò che mi è stato detto, grazie e buon lavoro.
Ernesto, da Trieste

Risposta dell'ADUC Fineco e' una banca on line appartenente al gruppo Capitali ad aderisce al fondo interbancario, ma dobbiamo precisare due cose:
1) I contratti di pronti contro termine non sono coperti dal fondo, indipendentemente dalla banca con cui si stipulano.
2) Il fondo interbancario e' molto sopravvalutato dal pubblico, perche' in caso di dissesto di un istituto non piccolissimo non ci sarebbero soldi a sufficienza per rimborsare gli aventi diritto. E' anche per questo motivo che la vigilanza della Banca d'Italia fa in modo da intervenire prima che sia troppo tardi, imponendo la cessione degli istituti che si trovano in condizioni poco tranquille.
-----------------------------------------
Ha risposto Giuseppe D'Orta.
http://investire.aduc.it/templates/curriculum.html?n=2
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