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Vecchio 15-09-08, 11:59   #1 (permalink)
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riunione deserta

Se la riunione condominale va deserta in seconda convocazione, è come se fosse nulla?
Nel caso specifico si tratta della riunione annuale in cui si decide l' approvazione del bilancio consuntivo e preventivo etc.

Qual'era il minimo di presenze per cui la riunione in seconda convocazione possa essere ritenuta valida?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-09-08, 13:32   #2 (permalink)
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Per l'approvazione del rendiconto annuale,in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero di condomini pari ad 1/3 che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'edificio (333,34 millesimi).
Ovviamente,fatte salve maggioranze diverse stabilite nel Regolamento di Condominio.
L'assemblea di seconda convocazione andata deserta non è nulla:semplicemente,deve essere sciolta dal presidente dopo aver verificato l'assenza del quorum.
La delibera eventualmente assunta in assenza del quorum potrà essere impugnata ed annullata.
Qualora,infine,non si pervenga all'approvazione del rendiconto,ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria affinché assuma i provvedimenti del caso.
Ti cito l'articolo di Legge:

Articolo 1105 c.c.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106). Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore


Ciao,Gus
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Vecchio 15-09-08, 23:14   #3 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da Gus Goose Visualizza messaggio
Per l'approvazione del rendiconto annuale,in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero di condomini pari ad 1/3 che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'edificio (333,34 millesimi).
Ovviamente,fatte salve maggioranze diverse stabilite nel Regolamento di Condominio.
L'assemblea di seconda convocazione andata deserta non è nulla:semplicemente,deve essere sciolta dal presidente dopo aver verificato l'assenza del quorum.
La delibera eventualmente assunta in assenza del quorum potrà essere impugnata ed annullata.
Qualora,infine,non si pervenga all'approvazione del rendiconto,ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria affinché assuma i provvedimenti del caso.
Ti cito l'articolo di Legge:

Articolo 1105 c.c.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106). Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore


Ciao,Gus

Quindi non può essere stata presa nessuna decisione, giusto?
Ma se invece fosse stata presa una decisione(so che era presente un solo condomino ma non so ancora come è andata) e nessuno impugni la delibera, essa diventerebbe efficace nonostante non ci fosse la maggioranza?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-09-08, 23:22   #4 (permalink)
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Non "dovrebbe" essere stata presa alcuna decisione,se il presidente/amministratore non è uno stupido.
nel caso,comunque,la delibera sarebbe nulla,e perciò impugnabile in qualsiasi momento,da parte di ogni condomino,anche nel caso in cui quest'ultimo abbia votato in senso favorevole.

La deliberazione dell'assemblea condominiale è nulla se non si raggiungono i "quorum" costitutivi previsti dall'art. 1136 c.c., che richiede i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio in prima convocazione, e un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti in seconda convocazione (Tribunale Cagliari, 1 marzo 1996).

Ciao,Gus
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