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Vecchio 14-09-08, 23:13   #1 (permalink)
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responsabilità su immobili

Per quanto riguarda la responsabilità sugli immobili volevo porre il seguente quesito:

Se un elettricista va a fare un impianto su una casa vecchia con lavoro commissionato dal proprietario, quanto tempo durerà la sua garanzia?

Per quanto riguarda le case nuove costruite dall'impresario, parlando di responsabilità decennale:
1) L'acquirente può rivalersi solo sull'impresario o anche sull'elettricista?
Se si per quanto tempo?
2) L'impresario costretto a pagare per colpa dell'elettricista, potrà rivalersi su quest'ultimo?
Se si per quanto tempo?

Grazie

Ps. ho già letto l'interessante post sulla responsabilità decennale
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Vecchio 15-09-08, 13:59   #2 (permalink)
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Innanzi tutto,parli di casa vecchia,immagino,per circoscrivere la responsabilità dell'elettricista:sappi,però,che la responsabilità permane,qualora l'appaltatore non abbia illustrato al committente l'esistenza di problematiche che potrebbero,anche in futuro,rendere l'opera realizzata inidonea all'uso.
Ad esempio,immagina un elettricista che realizzi un impianto in presenza di muri cedevoli o soggetti ad infiltrazioni,che probabilmente finiranno col deteriorare l'impianto stesso.
Passando invece alla durata della garanzia,se si tratta di opere eseguite nei confronti di un consumatore,la durata è biennale,e la denuncia va fatta entro sessanta giorni dalla scoperta.
Se,invece,non si tratta di consumatori,bisogna distinguere a seconda del tipo di impresa esercitata dall'elettricista.
Se,infatti,si tratta di un artigiano,o comunque di una ditta fondata essenzialmente sul lavoro del titolare,e che non impiega grandi capitali od attrezzature,si rientra nell'ambito del contratto d'opera,e la garanzia è annuale,con denuncia entro 8 giorni.
Viceversa,si tratta di appalto,con garanzia biennale e denuncia entro sessanta giorni.

lLa questione della garanzia decennale ex art. 1669 c.c. è invece più complessa,in quanto trova applicazione in caso di rovina di edificio,e cioè di vizio che pregiudichi la stabilità dell'immobile.La giurisprudenza ammette anche interpretazioni più estensive,ma bisogna valutare quale sia l'incidenza del vizio dell'impianto per capire se la garanzia possa essere applicata:sbilanciandomi,potrei dire che solo in caso di impianto elettrico dell'edificio gravamente difettoso,e tale da pregiudicare grandemente il valore dello stabile,potrebbe ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 1669 c.c..
In ogni caso,la garanzia opera nei confronti del costruttore/appaltatore,per dieci anni dalla consegna dell'edificio.Denuncia da fare entro un anno dalla scoperta.
L'appaltatore risponde sia nei confronti del committente che nei confronti degli aventi causa di quest'ultimo:quindi gli acquirenti dell'immobile potrebbero anche rivalersi direttamente sull'elettricista,nel caso di committente/impresa edile.
Ovviamente,nulla vieta che sia l'impresa edile ad essere chiamata in causa,e che quest'ultima chiami poi l'elettricista a propria manleva.
Ciao,Gus
Gus Goose non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-09-08, 11:29   #3 (permalink)
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Originalmente inviato da Gus Goose Visualizza messaggio
Innanzi tutto,parli di casa vecchia,immagino,per circoscrivere la responsabilità dell'elettricista:sappi,però,che la responsabilità permane,qualora l'appaltatore non abbia illustrato al committente l'esistenza di problematiche che potrebbero,anche in futuro,rendere l'opera realizzata inidonea all'uso.
Ad esempio,immagina un elettricista che realizzi un impianto in presenza di muri cedevoli o soggetti ad infiltrazioni,che probabilmente finiranno col deteriorare l'impianto stesso.
Passando invece alla durata della garanzia,se si tratta di opere eseguite nei confronti di un consumatore,la durata è biennale,e la denuncia va fatta entro sessanta giorni dalla scoperta.
Se,invece,non si tratta di consumatori,bisogna distinguere a seconda del tipo di impresa esercitata dall'elettricista.
Se,infatti,si tratta di un artigiano,o comunque di una ditta fondata essenzialmente sul lavoro del titolare,e che non impiega grandi capitali od attrezzature,si rientra nell'ambito del contratto d'opera,e la garanzia è annuale,con denuncia entro 8 giorni.
Viceversa,si tratta di appalto,con garanzia biennale e denuncia entro sessanta giorni.

lLa questione della garanzia decennale ex art. 1669 c.c. è invece più complessa,in quanto trova applicazione in caso di rovina di edificio,e cioè di vizio che pregiudichi la stabilità dell'immobile.La giurisprudenza ammette anche interpretazioni più estensive,ma bisogna valutare quale sia l'incidenza del vizio dell'impianto per capire se la garanzia possa essere applicata:sbilanciandomi,potrei dire che solo in caso di impianto elettrico dell'edificio gravamente difettoso,e tale da pregiudicare grandemente il valore dello stabile,potrebbe ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 1669 c.c..
In ogni caso,la garanzia opera nei confronti del costruttore/appaltatore,per dieci anni dalla consegna dell'edificio.Denuncia da fare entro un anno dalla scoperta.
L'appaltatore risponde sia nei confronti del committente che nei confronti degli aventi causa di quest'ultimo:quindi gli acquirenti dell'immobile potrebbero anche rivalersi direttamente sull'elettricista,nel caso di committente/impresa edile.
Ovviamente,nulla vieta che sia l'impresa edile ad essere chiamata in causa,e che quest'ultima chiami poi l'elettricista a propria manleva.
Ciao,Gus
Grazie Gus, sei una miniera
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Vecchio 16-09-08, 13:19   #4 (permalink)
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Speriamo di non franare...
Gus
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