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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Nov 2003
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Disdetta polizze poliennali
un titolare di una ditta individuale che ha in essere una polizza assicurativa pluriennale per la copertura incendio e furto...in base al disposto dall'art. 5 della Legge 2 aprile 2007, n. 40[*] invia lettera A/R per la disdetta della polizza. L'assicurazione risponde che il citato decreto legge si riferisce alle persone fisiche e non alle società per cui non si può accogliere la rischiesta di recesso...in pratica si deve continuare a pagare sino alla naturale scadenza
![]() Risulta a qualcuno oppure è un sopruso della assicurazione?? ![]() [*]Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91) "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i con-tratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condi-zione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni." |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
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Se è vero,per un verso,che il Decreto Bersani era rivolto essenzialmente alla tutela dei consumatori (e quindi persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprendioriale),è altrettanto vero che il testo di Legge ha modificato l'art. 1899 del c.c.,in questo modo:Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
Il riferimento,quindi,non è più il decreto legge,ma il codice civile,che fa generico riferimento all'assicurato,senza distinzione di sorta. Non ho comunque sottomano giurisprudenza o dottrina a sostegno,ma il concetto mi pare chiaro. Ciao,Gus |
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