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Vecchio 03-09-08, 19:16   #1 (permalink)
rubentus
 
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contratto di associazione in partecipazione : DUBBI !

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE


Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra:
- la ditta “tizio SRL”, con sede , P.I. qui rappresentata dal titolare Sig. di seguito associante,
- il Sig. Caio nato a… il …. residente a…. , codice fiscale …. di seguito associato

premesso

- che la ditta tizio SRL svolge attività di IMPRESA ;
- che il Sig. Caio ha una lunga esperienza maturata nel settore ;

si conviene e stipula quanto segue

1) la ditta “tizio srl ”, nella predetta qualità di associante, e il Sig. Caio in qualità di associato, con il presente contratto stipulano un‘associazione in partecipazione ai ricavi della suddetta società;
2) l’apporto dell’associato ai sensi dell’art. 2554 C.C. è costituito da solo lavoro senza alcun vincolo di subordinazione tenendo sempre presenti le esigenze connesse al miglior andamento della gestione dell’ attività.
3) la gestione diretta dell’azienda spetta all’ associante ai sensi dell’ art 2552 C.C. il quale deve, alla chiusura di ogni esercizio, dare rendiconto della gestione all’associato.
4) la partecipazione spettante all’associato è determinata in base ai ricavi calcolati derivanti dal lavoro svolto ed è fissata nella misura del 0,04% sullo stato di avanzamento lavori da maturarsi sui cantieri “alfa beta” nel Comune di bobobob, La quota potrà essere variata in futuro previo nuovo accordo tra le parti.
L’associato non parteciperà alle eventuali perdite oltre la mancata remunerazione del proprio lavoro ed anche in considerazione di ciò viene stabilito di comune accordo che i compensi spettanti all’associato non potranno superare l’importo di € 600,00 mensile al netto di ritenute fiscali.
5) Trattandosi di Associazione in partecipazione ove l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, il presente contratto ai fini delle imposte sul reddito, si inquadra nella normativa di cui alla lett. c comma 2, art. 49 del T. U. I. R.

6) Il presente contratto avrà durata dal …. fino al …. . Successivamente si riterrà tacitamente prorogato di mese in mese, salvo disdetta da comunicarsi almeno sette giorni lavorativi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R. Il presente accordo cesserà comunque di produrre i suoi effetti, in caso di cessazione dell’ attività aziendale.
In ogni caso, per entrambi i contraenti, il recesso dal presente contratto deve essere comunicato con preavviso di almeno sette giorni lavorativi a mezzo raccomandata A. R..
7) Tutte le clausole inserite nella presente scrittura si intendono essenziali e l’inadempimento anche di un a sola di esse sarà causa di risoluzione del contratto a norma degli art. 1453 e 1454 del codice civile.
8) Le spese relative alla redazione e registrazione del presente atto sono interamente a carico dell’ associante.
9) L‘associato dichiara di aver ricevuto, da parte dell’associante, tutte le informazioni necessarie ai fini della tutela della propria salute e sicurezza e si impegna ad osservare le direttive dettate dalla parte associante in materia di sicurezza sul lavoro all’interno dei canteri a norma del d.lgs. n° 626/94.
10) Per le somme ricevute il lavoratore associato rilascerà regolare cedolino paga previsto dalla normativa vigente. Su tali somme la parte associante opererà la ritenuta d’acconto Irpef e provvederà ad effettuare il versamento nei termini di legge.
I contributi previdenziali saranno versati all’ Inps dalla parte associante e graveranno sulla stessa in misura del 55% e sul lavoratore associato per il restante 45% dei redditi di lavoro autonomo percepiti dal lavoratore associato in esecuzione del presente contratto. La quota a carico del lavoratore associato verrà detratta dalle sue spettanze in ciascun cedolino paga. Gli obblighi assicurativi nei confronti dell’ Inail saranno assolti dalla parte associante, che provvederà al versamento dei relativi premi assicurativi interamente a suo carico. A tal fine il lavoratore associato si impegna a fornire tempestivamente ogni informazione e documentazione sanitaria utile in caso di eventuali infortuni sul lavoro, al fine di consentire all’ associante il puntuale assolvimento delle incombenze di legge.
11) Ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 196/2003 – codice sulla privacy – l’ associato dichiara di aver ricevuto, in via orale, ma esaustiva, l’informativa in materia di trattamento del dati personali e di prestare il suo libero , incondizionato ed informato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati ai soli fini del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e degli adempimenti di legge ad esse connesse. In relazione a tali dati l’associato potrà esercitare i diritti di verifica, aggiornamento, correzione e cancellazione previsti dall’ art. 7 del D. lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento è la stessa parte associante, il responsabile del trattamento è :Sig. Tizio
12) Per le controversie relative al presente contratto è competente il foro di ...
Per quanto non previsto espressamente dal contratto si fa rinvio alla norme di cui agli articoli 2549 e seg. del C.C.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti si rimettono alle vigenti norme sia civili che tributarie.
Fatto, letto e sottoscritto.


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Vecchio 03-09-08, 19:23   #2 (permalink)
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questo contratto "dovrebbe" sostituire la classica assunzione al fine di ...

credo che i quesiti che porrò siano per i piu esperti :

1) dal punto di vista contributivo, in termini economici come si determinano ?

2) che garanzia ha l'associato dil vedersi riconosciuta la propria quota ?

3) se il rapporto si interrompe, l'associato ha diritto comunque alla quota di partecipazione in proporzione al tempo che è stato impiegato per la realizzazione dell'opera fino a quel momento ?


poi prenderò spunto dalle vostre risposte per altre domande
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Vecchio 03-09-08, 20:24   #3 (permalink)
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per quanto riguarda il punto n.4 che poi un pò si rifà alla tua seconda domanda... a me pare che in un contratto di associazione in partecipazione deve esserci un minimo di aleatorietà da parte dell'associato... parametrando il compenso ai ricavi... sembra (a mio parere) sia un'atto elusivo...... pure il fatto di inserire un importo massimo è sinonimo di un contratto simulato di lavoro dipendente.

ciao
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Vecchio 03-09-08, 20:50   #4 (permalink)
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per quanto riguarda il punto n.4 che poi un pò si rifà alla tua seconda domanda... a me pare che in un contratto di associazione in partecipazione deve esserci un minimo di aleatorietà da parte dell'associato... parametrando il compenso ai ricavi... sembra (a mio parere) sia un'atto elusivo...... pure il fatto di inserire un importo massimo è sinonimo di un contratto simulato di lavoro dipendente.

ciao
ok, quindi secondo te è per avere un risparmio sugli oneri previdenziali e basta oppure è soprattutto per avere una forma diversa di lavoro subordinato ?

poi, concordo sull'elusione, ma dal punto di vista giuridico, in caso di controlli sei in regola al 100% ?

sempre grazie
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Vecchio 03-09-08, 22:23   #5 (permalink)
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ok, quindi secondo te è per avere un risparmio sugli oneri previdenziali e basta oppure è soprattutto per avere una forma diversa di lavoro subordinato ?

poi, concordo sull'elusione, ma dal punto di vista giuridico, in caso di controlli sei in regola al 100% ?

sempre grazie
per essere in regola al 100% bisogna dimostrare che, oltre al contratto, il rapporto di lavoro non sia effettivamente equipollente ad un rapporto di lavoro subordinato...
matteo82 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04-09-08, 19:56   #6 (permalink)
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ok, quindi secondo te è per avere un risparmio sugli oneri previdenziali e basta oppure è soprattutto per avere una forma diversa di lavoro subordinato ?

poi, concordo sull'elusione, ma dal punto di vista giuridico, in caso di controlli sei in regola al 100% ?

sempre grazie
spesso vengono fatti questi contratti esclusivamente per ottenere... da parte del datore di lavoro un minore costo del lavoro... però nulla toglie che in alcuni casi (quando ci siano delle valide ragioni economiche sia da parte del associato che associante) siano molto validi.

il vantaggio di un eventuale contratto di associazione in partecipazione confronto ad un contratto di lavoro dipendente penso che stia un pò nei contributi ma soprattutto nella flessibilità del primo... poi non vengono corrisposti 13-14, ferie, tfr.

dal punto di vista giuridico ti dico questo che se fossi il consulente dell'azienda non lo farei in questo modo (il principale motivo l'ho detto prima) mentre se fossi il consulente dell'associato gli direi..... ti conviene economicamente?? valutando anche le altre alternative, se si accetta...... se un domani dovesse esserci un problema di elusività i guai li passa soprattutto il datore di lavoro... forse l'associato diventato dipendente potrebbe guadagnarci.

ciao
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Vecchio 04-09-08, 22:08   #7 (permalink)
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spesso vengono fatti questi contratti esclusivamente per ottenere... da parte del datore di lavoro un minore costo del lavoro... però nulla toglie che in alcuni casi (quando ci siano delle valide ragioni economiche sia da parte del associato che associante) siano molto validi.

il vantaggio di un eventuale contratto di associazione in partecipazione confronto ad un contratto di lavoro dipendente penso che stia un pò nei contributi ma soprattutto nella flessibilità del primo... poi non vengono corrisposti 13-14, ferie, tfr.

dal punto di vista giuridico ti dico questo che se fossi il consulente dell'azienda non lo farei in questo modo (il principale motivo l'ho detto prima) mentre se fossi il consulente dell'associato gli direi..... ti conviene economicamente?? valutando anche le altre alternative, se si accetta...... se un domani dovesse esserci un problema di elusività i guai li passa soprattutto il datore di lavoro... forse l'associato diventato dipendente potrebbe guadagnarci.

ciao

ok Tynky, mi sembri molto ferrata

da azienda come lo faresti ???

poi, i costi sostenuti per l'associato sono a tutti gli effetti costi del personale o è differente ?

sempre grazie
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Vecchio 05-09-08, 20:07   #8 (permalink)
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da azienda come lo faresti ???

Premetto che questo è un mio parere… non certo sostituisce il lavoro di un bravo consulente… che ha a disposizioni molte più informazioni e un quadro completo (esempio se l’azienda utilizza centri di costo), questo è anche il motivo per cui non conoscendo bene l’azienda, non so come si potrebbe parametrare il compenso e soprattutto non riuscirei a capire se realmente ci sono i presupposti per poter stipulare questo tipo di contratto.

Gli unici articoli che modificherei sono i seguenti:

1) la ditta “tizio srl ”, nella predetta qualità di associante, e il Sig. Caio in qualità di associato, con il presente contratto stipulano un‘associazione in partecipazione ai ricavi della suddetta società (vedi art. 2549 del c.c. - definizione…… si attribuisce all’associato una partecipazioni agli utili dell’impresa)

4) la partecipazione spettante all’associato è determinata in base ai ricavi calcolati derivanti dal lavoro svolto ed è fissata nella misura del 0,04% sullo stato di avanzamento lavori da maturarsi sui cantieri “alfa beta” nel Comune di bobobob, La quota potrà essere variata in futuro previo nuovo accordo tra le parti.
L’associato non parteciperà alle eventuali perdite oltre la mancata remunerazione del proprio lavoro ed anche in considerazione di ciò viene stabilito di comune accordo che i compensi spettanti all’associato non potranno superare l’importo di € 600,00 mensile al netto di ritenute fiscali.

È stato scritto: “L’associato non parteciperà alle eventuali perdite oltre la mancata remunerazione del proprio lavoro” è un periodo, secondo me in contraddizione con il periodo precedente….. mi spieghi come può esserci una perdita se il parametro utilizzato sono i ricavi (questi non possono essere mai negativi)….. molto probabilmente si è rifatti al codice civile che intende gli utili o le perdite.
Ammesso che si segua il parametro dei ricavi non è scritto ogni quando ci sarà lo stato di avanzamento lavori…. (immagino ogni mese, ma non è ben chiaro nel contratto). Il SAL potrebbe esserci anche ogni giorno… ogni mese… ogni anno… e se ogni anno molto probabilmente accadrebbe che nel mese in cui c’è il SAL l’associato riceverà il massimo, 600 euro, mentre negli altri mesi che non c’è SAL non riceverà nulla?… immagino di no… ma si potrebbe interpretare anche così.
Si potrebbe prevedere che mensilmente l’associato riceva l’importo di euro….. netto degli oneri fiscali e previdenziali (o lordo) a titolo di acconto, salvo al termine del contratto e comunque ogni anno determinare il conguaglio.
Una caratteristica fondamentale che deve possedere questo articolo è l’aleatorietà del compenso (parametrandolo agli utili), se non c’è questa volontà da parte di entrambe le parti non vedo perché debba farsi l’associazione in partecipazione se non per motivi di elusività è questo il requisito che spesso gli ispettori del lavoro tengono in considerazione per stabilire se si è di fronte ad un contratto di associazione in partecipazione o trattasi di un atto diverso volto ad eludere un contratto di lavoro subordinato….. o in casi sporadici di lavoro autonomo (con partita iva).
Nel caso in cui non fosse possibile parametrare il compenso agli utili o fosse di difficile applicazione un’altra strada diversa dal parametro dei ricavi si potrebbe provare con l’istituto della certificazione previsto dalla riforma biagi e non so se è attualmente applicabile considerato che trattasi un istituto relativamente recente.

5) Trattandosi di Associazione in partecipazione ove l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, il presente contratto ai fini delle imposte sul reddito, si inquadra nella normativa di cui alla lett. c comma 2, art. 49 del T. U. I. R (ora diventato art. 53).
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Vecchio 07-09-08, 21:33   #9 (permalink)
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da azienda come lo faresti ???

Premetto che questo è un mio parere… non certo sostituisce il lavoro di un bravo consulente… che ha a disposizioni molte più informazioni e un quadro completo (esempio se l’azienda utilizza centri di costo), questo è anche il motivo per cui non conoscendo bene l’azienda, non so come si potrebbe parametrare il compenso e soprattutto non riuscirei a capire se realmente ci sono i presupposti per poter stipulare questo tipo di contratto.

Gli unici articoli che modificherei sono i seguenti:

1) la ditta “tizio srl ”, nella predetta qualità di associante, e il Sig. Caio in qualità di associato, con il presente contratto stipulano un‘associazione in partecipazione ai ricavi della suddetta società (vedi art. 2549 del c.c. - definizione…… si attribuisce all’associato una partecipazioni agli utili dell’impresa)

4) la partecipazione spettante all’associato è determinata in base ai ricavi calcolati derivanti dal lavoro svolto ed è fissata nella misura del 0,04% sullo stato di avanzamento lavori da maturarsi sui cantieri “alfa beta” nel Comune di bobobob, La quota potrà essere variata in futuro previo nuovo accordo tra le parti.
L’associato non parteciperà alle eventuali perdite oltre la mancata remunerazione del proprio lavoro ed anche in considerazione di ciò viene stabilito di comune accordo che i compensi spettanti all’associato non potranno superare l’importo di € 600,00 mensile al netto di ritenute fiscali.

È stato scritto: “L’associato non parteciperà alle eventuali perdite oltre la mancata remunerazione del proprio lavoro” è un periodo, secondo me in contraddizione con il periodo precedente….. mi spieghi come può esserci una perdita se il parametro utilizzato sono i ricavi (questi non possono essere mai negativi)….. molto probabilmente si è rifatti al codice civile che intende gli utili o le perdite.
Ammesso che si segua il parametro dei ricavi non è scritto ogni quando ci sarà lo stato di avanzamento lavori…. (immagino ogni mese, ma non è ben chiaro nel contratto). Il SAL potrebbe esserci anche ogni giorno… ogni mese… ogni anno… e se ogni anno molto probabilmente accadrebbe che nel mese in cui c’è il SAL l’associato riceverà il massimo, 600 euro, mentre negli altri mesi che non c’è SAL non riceverà nulla?… immagino di no… ma si potrebbe interpretare anche così.
Si potrebbe prevedere che mensilmente l’associato riceva l’importo di euro….. netto degli oneri fiscali e previdenziali (o lordo) a titolo di acconto, salvo al termine del contratto e comunque ogni anno determinare il conguaglio.
Una caratteristica fondamentale che deve possedere questo articolo è l’aleatorietà del compenso (parametrandolo agli utili), se non c’è questa volontà da parte di entrambe le parti non vedo perché debba farsi l’associazione in partecipazione se non per motivi di elusività è questo il requisito che spesso gli ispettori del lavoro tengono in considerazione per stabilire se si è di fronte ad un contratto di associazione in partecipazione o trattasi di un atto diverso volto ad eludere un contratto di lavoro subordinato….. o in casi sporadici di lavoro autonomo (con partita iva).
Nel caso in cui non fosse possibile parametrare il compenso agli utili o fosse di difficile applicazione un’altra strada diversa dal parametro dei ricavi si potrebbe provare con l’istituto della certificazione previsto dalla riforma biagi e non so se è attualmente applicabile considerato che trattasi un istituto relativamente recente.

5) Trattandosi di Associazione in partecipazione ove l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, il presente contratto ai fini delle imposte sul reddito, si inquadra nella normativa di cui alla lett. c comma 2, art. 49 del T. U. I. R (ora diventato art. 53).

piu mi rispondi piu capisco che il senso di questo contratto è l'elusione degli oneri sociali, riconoscimento tfr, ferie etc.

salvo accordi (segreti) particolari, non è praticabile questa strada.
non mi è chiara la parte in cui il lavoratore non partecipa alle perdite oltre la propria remunerazione, cioè una responsabilità limitata agli introiti derivanti dal proprio lavoro ???
bah
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Vecchio 08-09-08, 19:40   #10 (permalink)
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Pare che hai compreso in pieno la valenza di questo contratto, anche se in molti casi è molto utile…..(ps.: utile intendo no per elusione…. ma per valide ragioni economiche).


La regola generale è quella che l’associato a fronte dell’apporto eseguito partecipa alle perdite nella stessa proporzione degli utili nella misura massima del suo apporto.

Facendo un esempio….l’associato apporta una attrezzatura del valore di 20.000…. Si è stipulato con l’associante che la partecipazione agli utili sia del 10% sugli utili complessivi… di conseguenza

1) Se l’utile alla fine è 100.000 l’associato riceverà 10.000 (100,000 x 10%):
2) Se l’azienda al posto di un utile subisce una perdita ipotizziamo di 100.000 l’associato parteciperà alla perdita per 10.000;
3) Se l’azienda subisce una perdita di 500.000 l’associato dovrebbe partecipare alla perdita per 50.000 (500.000 x 10%)… ma l’importo supera l’apporto pertanto la sua partecipazione alla perdita sarà massimo di 20.000.
Però se nel contratto ci fosse un patto contrario (cioè fosse previsto che l’associato non partecipa alle perdite) in quel caso qualunque sia l’eventuale perdita dell’azienda, l’associato non parteciperebbe alla perdita (simile ad contratto di cointeressenza).

Nel caso in cui l’apporto fosse l’opera dell’associato come nel caso di associazione in partecipazione di solo lavoro è sottinteso che l’eventuale partecipazione alla perdita si realizzerà con la mancata retribuzione del lavoro eseguito…. Cioè a fronte del lavoro prestato l’associante non riceverà nulla.
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