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Vecchio 28-08-08, 13:21   #1 (permalink)
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L'avatar di stefy_80
 
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compra vendita

Buongiorno a tutti,
qualcuno saprebbe dirmi quale sia il Foro di Appartenenza in caso di diatribe nella compra-vendita di un immobile? Qualcuno mi ha detto che dovrebbe essere la provincia dove è ubicato l'immobile. E' corretto?
Come faccio a reperire questo dato? (sull'atto notarile non c'è scritto e il notaio non lo sa!)
Grazie mille!

Ciao

Ultima modifica di stefy_80 : 28-08-08 alle ore 15:42
stefy_80 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-08-08, 13:47   #2 (permalink)
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L'avatar di Tynky
 
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anche a me pare per logica che il foro sia quello ove è ubicato l'immobile (ma non sono sicuro al 100%) sarebbe bene che qualcun'altro più esperto confermasse.

riguardo all'atto notarile..... deve essere obbligatoriamente scritto l'oggetto della compravendita (nel tuo caso l'immobile) dove è ubicato e gli estremi catastali... poi una volta individuato il paese non sarà molto difficile risalire al foro competente.

ciao
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Vecchio 28-08-08, 13:50   #3 (permalink)
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L'avatar di Gus Goose
 
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In cosa consiste la controversia?
Mi spiego meglio:l'oggetto della causa è la vendita in sè (ad es. mancato pagamento del prezzo,vizi e difetti dell'immobile,ecc...),oppure la contestazione del diritto di proprietà od altro diritto reale?

Faccio questa distinzione perchè la competenza cambia a seonda dei casi.
Se si tratta di obbligazioni,la competenza è radicata presso il Foro di appartenenza del convenuto (colui che viene citato in giudizio),ovvero presso il Foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (artt. 18,19 e 20 c.p.c.).
Se,invece,la contestazione concerne il diritto reale su quell'immobile,si applica l'art. 21 c.p.c..
Art. 21.
(Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche` per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e`
competente il giudice del luogo dove e` posto l'immobile
o l'azienda. (1) Qualora l'immobile sia compreso in piu` circoscrizioni giudiziarie, e` competente il giudice della circoscrizione nella quale e` compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e` sottoposto a tributo, e` competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.


Ciononostante,alle parti è lasciata la facolta di derogare a questa norma,stabilendo un Foro diverso o la competenza arbitrale.
In che senso,poi,non sai reperire "questo dato"?intendi la provincia ove è ubicato l'immobile?
Ciao,Gus
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Vecchio 28-08-08, 15:38   #4 (permalink)
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L'avatar di stefy_80
 
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Citazione:
Originalmente inviato da Gus Goose Visualizza messaggio
In cosa consiste la controversia?
Mi spiego meglio:l'oggetto della causa è la vendita in sè (ad es. mancato pagamento del prezzo,vizi e difetti dell'immobile,ecc...),oppure la contestazione del diritto di proprietà od altro diritto reale?

Faccio questa distinzione perchè la competenza cambia a seonda dei casi.
Se si tratta di obbligazioni,la competenza è radicata presso il Foro di appartenenza del convenuto (colui che viene citato in giudizio),ovvero presso il Foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (artt. 18,19 e 20 c.p.c.).
Se,invece,la contestazione concerne il diritto reale su quell'immobile,si applica l'art. 21 c.p.c..
Art. 21.
(Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche` per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e`
competente il giudice del luogo dove e` posto l'immobile
o l'azienda. (1) Qualora l'immobile sia compreso in piu` circoscrizioni giudiziarie, e` competente il giudice della circoscrizione nella quale e` compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e` sottoposto a tributo, e` competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.


Ciononostante,alle parti è lasciata la facolta di derogare a questa norma,stabilendo un Foro diverso o la competenza arbitrale.
In che senso,poi,non sai reperire "questo dato"?intendi la provincia ove è ubicato l'immobile?
Ciao,Gus

ciao..grazie mille della risposta!
per "questo dato" intendevo il foro competente..
la causa potrebbe sorgere per problemi relativi a vizi dell'immobile.
io ho venduto e a farmi causa potrebbe essere l'acquirente.
Io risiedo nella stessa provincia di dove è ubicato l'immobile.
Facevo questa domanda perchè , trovandomi ora a dovermi rivolgere a un avvocato, volevo sceglierne uno che lavora nel Foro competente (scusa..io non me ne intendo molto, ma così mi hanno detto: scegliere già da subito un avvocato che lavora nel Foro di competenza dell'eventuale causa perchè altrimenti mi ritroverei col doverlo cambiare...)
Corretto?

grazie mille! davvero molto gentile e preparato! (già una volta credo di aver chiesto consiglio e hai risposto tu!)
stefy_80 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-08-08, 20:31   #5 (permalink)
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L'avatar di Gus Goose
 
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Si,il suggerimento è corretto:non è che devi cambiare x forza avvocato,ma è il tuo avvocato a doversi appoggiare su un collega del Foro competente (con maggiori costi).
Auguri!
Gus
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