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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2002
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sequestro cautelativo
Salve a tutti
Tempo fa , con un ordinanza del giudice, avevamo messo sotto sequestro cautelativo un terreno di una persona che ci deve dei soldi. Adesso abbiamo saputo che questa persona sta cercando di vendere il terreno in questione. E' possibile che il sequestro cautelativo abbia una scadenza? Se si dove posso visionare quando e' scaduto? Cosa rischia la persona che comunque vende un bene sotto sequestro? grazie |
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#2 (permalink) | |
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e...i suoi FIORI
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Citazione:
prima cosa il mio avvocato ha fatto un'ingiunzione di pagamento, poi il giudice ha reso esecutivo il credito, poi abbiamo fatto il precetto con pignoramento, entro 90gg abbiamo fatto la pratica per la vendita forzata...quindi mi sembra di capire che tu hai fatto il pignoramento...ebbene (per quanto mi è dato capire) se entro 90gg non vai avanti...decade il tutto...informati meglio, in bocca al lupo
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#3 (permalink) |
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e...i suoi FIORI
Data registrazione: Oct 2000
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aggiungo inoltre...che il pignoramento viene trascritto in conservatoria del catasto, quindi al momento della vendita il notaio si accorgerebbe del bene pignorato, quindi avrebbero fatto una truffa al nuovo acquirente...ma l'atto non potrebbero perfezionarlo..chiaro?
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#4 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2002
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no, non ho fatto nessun pignoramento su questo bene.
Il debitore aveva fatto una falsa vendita del terreno per impedire un eventuale pignoramento. Ci fu' un processo dove il giudice riconobbe la falsa vendita , riporto' la proprieta' del bene al debitore e lo pose sotto sequestro cautelativo in modo che lui non potesse disporre una nuova vendita del bene. |
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#5 (permalink) |
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Il sequestro conservativo deve essere eseguito,a pena di inefficacia,entro 30 gg dalla pronuncia:l'esecuzione del provvedimento si effettua mediante la trascrizione dello stesso presso la Conservatoria dei RR.II. del luogo ove si trova l'immobile,come giustamente osservato da salvina.
Il sequestro,poi,si converte automaticamente in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene una sentenza di condanna esecutiva.Quindi,solo in questo momento sarà possibile mettere all'asta il bene,non prima. Il debitore non potrà mai vendere un immobile sequestrato,in quanto nessun notaio si azzarderebbe a redigere l'atto. Ad ogni modo,tutte le eventuali trascrizioni eseguite a carico del bene successivamente al sequestro non sono opponibili al creditore sequestrante (ad es. un preliminare di vendita). Inoltre,il debitore che dovesse compiere atti di disposizione del bene sequestrato,senza l'autorizzazione del giudice,verrebbe meno ai suoi obblighi di custode (sempre che sia nominato tale),e sarebbe altresì punibile ai sensi dell'art. 388 c.p.: Art. 388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione. Il colpevole è punito a querela della persona offesa. Ciao,Gus |
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2002
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grazie gus
per il momento ci stiamo fingendo ,in maniera anonima, interessati al terreno e in effetti il nostro debitore sta cercando di venderlo, come fara' ad eludere tutto quello che hai scritto sara' da vedere |
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