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Vecchio 01-08-08, 15:30   #1 (permalink)
Sardus Trader
 
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riabilitazione penale e prescrizione

cerco urgente aiuto per reperire massime per la seguente questione.

Com'è noto, tra le altre condizioni cui è subordinato l'ottenimento della riabilitazione penale, c'è l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato. La normalità è che ciò avvenga, com'è ovvio, tramite il risarcimento della parte offesa. Tuttavia, risulta possibile ottenere la riabilitazione anche senza effettuare il risarcimento, ovvero nell'ipotesi in cui l'estinzione delle obbligazioni civili derivi da prescrizione del relativo diritto, sostanzialmente, può ritenersi, per rinuncia tacita al risarcimento da parte della parte offesa. Tale fattispecie, vista la ratio sottesa alla riabilitazione, chiaramente non è la via principale per ottenere il provvedimento, ma preso atto della Giurisprudenza, risulta comunque possibile (Cass. Pen. 4731/00; Cass. Pen. 3904/69), purché la prescrizione sia dichiarata con giudicato civile.

Ciò che mi occorrerebbe reperire è altra Giurisprudenza analoga, ovvero che tratti della possibilità di ottenere la riabilitazione in caso di estinzione per prescrizione delle obbligazioni civili. Chiedo il vostro prezioso aiuto, in quanto non sono riuscito a trovare altro materiale oltre quello citato sopra.

Altra questione connessa che vi sottopongo, più che altro per confronto, è quella relativa alla possibilità, in termini di interesse ad agire ex art. 100 cpc, di agire in via diretta con azione di accertamento, avente ad oggetto appunto la prescrizione dell'obbligazione civile. Nessun problema, infatti, qualora la prescrizione venga eccepita dal convenuto, ma qualche collega ritiene carente l'interesse ad agire direttamente in via principale, qualora manchi una richiesta almeno stragiudiziale di pagamento del debito prescritto da parte della parte offesa, ovvero non appaia sussistere esplicita controversia in merito.

A mio avviso, qualora sussista il rifiuto stragiudiziale e poi giudiziale della controparte, di riconoscere spontaneamente l'estinzione per prescrizione e, quindi, di concedere la dichiarazione, latu sensu, liberatoria, proprio in virtù delle sentenze che ho citato, dovrebbe senz'altro essere ritenuto legittimato ad agire ex art. 100 cpc.
Sto approfondendo ulteriormente la materia e vi sottoporrò i risultati del mio studio.

Grazie anticipate.

Strd.
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Vecchio 12-08-08, 15:15   #2 (permalink)
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Vecchio 13-08-08, 08:43   #3 (permalink)
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ciao caro hai innalzato un po' troppo il livello culturale del forum
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Vecchio 14-08-08, 12:45   #4 (permalink)
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Vediamo un pò se posso essere d'aiuto.

Suppongo non si tratti di un caso di patteggiamento per il quale vale una disciplina diversa (Cass. 19 febbraio 1999, Martellini; Cass. Pen. n. 16025 del 12.04.2006 reperibile facilmente online)

l'adempimento delle obbligazioni civili ha valore dimostrativo dell'emenda del condannato per cui la stessa deve essere allegata nell'istanza;in particolare l'estinzione del credito risarcitorio nascente dal reato deve risultare da sentenza civile irrevocabile e nn può essere desunta dal semplice comportamento passivo del creditore (Cass. 8 ottobre 1999, Agostini, Cass. Pen. 2001, 884), come d'altronde hai giustamentegià osservato

secondo me si potrebbe fare qualche riferimento con invito ad un interpretazione estensiva (non analogica!!!) alla nuova disciplina della responsabilità degli enti e la concezione della riparazione del danno ex art. 185 come emerge nel 2001

cmq approfondisco anche io....questione interessante
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Vecchio 11-09-08, 17:22   #5 (permalink)
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salve, riesco a connettermi solo ora, innnazi tutto grazie per l'interessamento. Incollo un pò di materiale che ho ricavato dai miei studi, dottrina e giurisprudenza in merito su interesse ad agire e sulla nota questione penale.

INTERESSE AD AGIRE, dottrina:

- sono pacificamente ammesse nel nostro ordinamento le azioni di accertamento, comprese quelle atipiche: condizione è (a) l’esistenza di un diritto che venga affermato (nel nostro caso: diritto a domandare la riabilitazione, compreso il diritto quindi di ottenere il giudicato civile; diritto di far valere le norme sulla prescrizione; (b) che l’azione di accertamento sia l’unica strada per poter far valere quel diritto (L. Montesano, Enciclopedia Treccani del diritto, v. Accertamento giudiziale, par. 2.1)
- il vero limite posto dall’art. 100 è che l’attore, in seguito al processo, non deve trovarsi nella stessa situazione giuridica che lo caratterizzava prima del procedimento, ovvero questo non deve essere inutile (B. Sassani, Enciclopedia Treccani del diritto, v. Interesse ad agire, par. 3.4); L’interesse ad agire deve essere quindi concreto ed attuale, quindi non generico e di natura teorica (B. Sassani, Enciclopedia Treccani del diritto, v. Interesse ad agire, par. 6.1)
- SITUAZIONI GIUSTIFICANTI L’ACCERTAMENTO: in ogni caso in cui anche una sola parte nega l’esistenza di propri obblighi o altrui diritti ((B. Sassani, Enciclopedia Treccani del diritto, v. Interesse ad agire, par. 6.2 e 6.4)






Pena - Riabilitazione - Estinzione del credito connesso ad obbligazione civile derivante dal reato - Sentenza civile irrevocabile
In tema di riabilitazione, l'estinzione del credito risarcitorio nascente dal reato deve risultare da sentenza civile irrevocabile e non può essere desunta dal semplice comportamento passivo del creditore. Non è dunque sufficiente per il conseguimento della riabilitazione la mera inerzia della parte offesa, in quanto essa non può essere intesa come rinunzia a far valere le proprie ragioni creditorie, e non produce, pertanto, alcuna efficacia liberatoria in ordine all'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, inadempimento che, a norma dell'art. 179 comma quarto n. 2 c.p., costituisce ostacolo alla concessione del beneficio in questione.
*Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2000,

Pena - Riabilitazione - Condizioni per la concessione - Adempimento delle obbligazioni civili
In tema di riabilitazione, l'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, di cui all'art. 179 c.p., può essere ritenuta sussistente anche con riferimento a situazioni diverse dalla incapacità economica (quali rinunzia, prescrizione del credito); tuttavia l'estinzione del credito deve risultare da sentenza irrevocabile e non già desunta dal semplice comportamento passivo del creditore.
*Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 1991 (c.c. 19 settembre 1991, n. 3242) Ric. Nucera. (Cp, art.
Pena - Riabilitazione - Condizioni per la concessione - Adempimento delle obbligazioni civili
Per quanto attiene alla prescrizione di un credito relativo alle obbligazioni civili derivanti da reato, ai fini della concessione della riabilitazione, può statuire soltanto il giudice civile competente perché la prescrizione di un credito non può essere dichiarata, in sede penale, in base al solo decorso del tempo, ma è necessario accertare anche se vi fu interruzione o sospensione del termine di prescrizione. La semplice inattività della persona offesa non può essere interpretata come rinuncia.
*Cass. pen., sez. V ord., 18 aprile 1974, n. 176 (c.c. 5 febbraio 1974) Ric. Breda. (Cp, art. 179).

Poi ci ragioniamo su, ora sono di fretta...

Strd.
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Vecchio 11-09-08, 17:24   #6 (permalink)
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ciao caro hai innalzato un po' troppo il livello culturale del forum
come al solito troppo buono

Strd.
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Vecchio 12-09-08, 12:05   #7 (permalink)
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Dubbio amletico: e se il nostro ordinamento volesse concedere la possibilità di riabilitazione non come conseguenza di una purchessia estinzione dell'obbligazione risarcitoria nascente dal reato ma solo in presenza di una estinzione conseguente all'adempimento?
Il nostro ordinamento prevede, infatti, come condizione per la riabilitazione, l'adempimento o l'impossibilità dell'adempimento: non mi pare possa definirsi impossibile da adempiere un'obbligazione prescritta!
In buona sostanza non credo che possa essere riabilitato un soggetto che come prova dell'estinzione dei diritti risarcitori dell'offeso del reato esibisca una sentenza irrevocabile che dichiari estinti tali diritti per intervenuta prescrizione (non si dimentichi che la prescrizione non opera di diritto ma solo su eccezione di parte e che il pagamento di un debito prescritto non dà diritto all'azione di ripetizione).
A meno che .... l'eccezione di prescrizione non sia sollevata non già dal debitore (condannato riabilitando), ma da un suo creditore.
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Vecchio 12-09-08, 23:06   #8 (permalink)
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Dubbio amletico: e se il nostro ordinamento volesse concedere la possibilità di riabilitazione non come conseguenza di una purchessia estinzione dell'obbligazione risarcitoria nascente dal reato ma solo in presenza di una estinzione conseguente all'adempimento?
Il nostro ordinamento prevede, infatti, come condizione per la riabilitazione, l'adempimento o l'impossibilità dell'adempimento: non mi pare possa definirsi impossibile da adempiere un'obbligazione prescritta!
In buona sostanza non credo che possa essere riabilitato un soggetto che come prova dell'estinzione dei diritti risarcitori dell'offeso del reato esibisca una sentenza irrevocabile che dichiari estinti tali diritti per intervenuta prescrizione (non si dimentichi che la prescrizione non opera di diritto ma solo su eccezione di parte e che il pagamento di un debito prescritto non dà diritto all'azione di ripetizione).
A meno che .... l'eccezione di prescrizione non sia sollevata non già dal debitore (condannato riabilitando), ma da un suo creditore.
Condivido il tuo punto di riflessione. Non sono in possesso del testo integrale delle sentenze citate, però dalle massime mi pare non ci siano dubbi sul fatto che la Giurisprudenza considera percorribile la strada della prescrizione. Questa ipotesi estintiva infatti viene contemplata espressamente e, siccome si fa riferimento ad un giudicato civile, ciò significa che l'ex reo - debitore, se non ha agito in via principale per ottenere l'accertamento della prescrizione, quanto meno l'ha opposta in via di eccezione, contro la domanda di risarcimento. E ciò, in ottica riabilitativa, non mi pare faccia una grande differenza.
Per altro verso, credo occorra considerare il fatto che se c'è prescrizione, è lecito o anzi doveroso dover ipotizzare ad una rinuncia tacita, quindi non mi pare sia neanche giusto rischiare di costringerlo a ricevere un risarcimento che ha mostrato di non volere, o renderlo "responsabile" della impossibilità per il reo di essere riabilitato..la prescrizione mi sembra smussi questi estremi.
Pareri opinabili, s'intende.

Strd.
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Vecchio 13-09-08, 11:28   #9 (permalink)
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Condivido il tuo punto di riflessione. Non sono in possesso del testo integrale delle sentenze citate, però dalle massime mi pare non ci siano dubbi sul fatto che la Giurisprudenza considera percorribile la strada della prescrizione. Questa ipotesi estintiva infatti viene contemplata espressamente e, siccome si fa riferimento ad un giudicato civile, ciò significa che l'ex reo - debitore, se non ha agito in via principale per ottenere l'accertamento della prescrizione, quanto meno l'ha opposta in via di eccezione, contro la domanda di risarcimento. E ciò, in ottica riabilitativa, non mi pare faccia una grande differenza.
Per altro verso, credo occorra considerare il fatto che se c'è prescrizione, è lecito o anzi doveroso dover ipotizzare ad una rinuncia tacita, quindi non mi pare sia neanche giusto rischiare di costringerlo a ricevere un risarcimento che ha mostrato di non volere, o renderlo "responsabile" della impossibilità per il reo di essere riabilitato..la prescrizione mi sembra smussi questi estremi.
Pareri opinabili, s'intende.

Strd.
Prima di discutere nel merito le tue affermazioni, ti sarei grato se potessi postarmi le massime giurisprudenziali cui ti riferisci.
Se sono quelle citate nel post di apertura di questo thread, ci deve essere un errore quantomeno in quella che indichi come Cass. Pen. 4731/00 (quella del 69 non sono riuscito a trovarla): la massima da te indicata è la seguente:
TRUFFA
Cass. pen. Sez. II, 8 marzo 2000, n. 4731
L'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) prevede una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non una figura autonoma di reato, con la conseguenza che, ove siano riconosciute sussistenti anche circostanze attenuanti, è consentito al giudice effettuare il giudizio di comparazione tra gli elementi accessori di segno diverso.

Cass. pen. Sez. II, 08-03-2000, n. 4731


Non credo che questa massima c'entri molto con il nostro argomento!
Saturalanx non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-09-08, 20:42   #10 (permalink)
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Beh, lasci cadere la discussione? e' un argomento interessante che meriterebbe essere approfondito!
Saturalanx non  è collegato   Rispondi citando
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