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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2008
Messaggi: 35
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Come fareste??
Se la vostra convivente volesse madarvi via da casa vostra (pagata solo ed esclusivamente da voi) perchè sà che la legge tutelerebbe l'interesse del minore (vostro figlio)? C'è qualche modo per tutelarsi in anticipo?
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#4 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
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Citazione:
![]() Purtroppo la proprietà della casa è circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'assegnazione della stessa al genitore che abiterà prevalentemente con il figlio. Ovviamente,esistono alcune variabili,quali l'età del minore e la messa a disposizione di altre abitazioni in favore della madre,ma si tratta di giocare sempre in difesa. Se hai tempo,potresti vendere la casa (anche simulatamente,a un testa di paglia),o costituire un usufrutto a favore di terzi, e trasferirti,con la famiglia,in un altro appartamento,al fine di far assegnare quest'ultimo alla tua compagna. L'importante è arrivare prima del provvedimento di assegnazione. Gus |
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#5 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2008
Messaggi: 35
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non ho detto che non vorrei (uso il condizionale perchè per fortuna non mi è capitato) tutelare l'interesse del minore...che comunque è legalmente garantito.
E' che mi sembra una vera ingiustizia nei confronti di chi ha lavorato e risparmiato una vita per vedersi soffiare la casa dove...magari... ELLA possa giacere con altro partner. E volevo sapere cosa ne pensate. |
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#9 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Nov 2005
Messaggi: 1,531
Popolarità: 42949679 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
L'ex convivente, anche se totalmente sprovvisto di mezzi economici e indipendentemente dalla durata della convivenza, non può vantare nei confronti dell'altro alcuna pretesa di ordine economico relativa al proprio mantenimento. Con riguardo alla casa nella quale si è svolta la convivenza, nel caso in cui quest’ultima sia di proprietà esclusiva di uno dei componenti della coppia, nessun diritto con riguardo all'assegnazione di essa si può ipotizzare in capo all'altro convivente. Purtroppo, si sono messi di mezzo i soliti geni della corte costituzionale. Come detto, nel nostro ordinamento non esiste una specifica disposizione di legge che regola l'assegnazione della casa familiare in caso di cessazione di una convivenza dalla quale sono nati figli, come invece accade in caso di separazione e divorzio. Tuttavia questa lacuna è stata colmata dalla Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 166 del 15.5.1998, ha stabilito che un minore, a prescindere dalla qualificazione dello status di figlio legittimo o naturale, ha il diritto di continuare a vivere nella casa familiare insieme al genitore al quale è stato affidato, anche se tale abitazione è in comproprietà fra i genitori o di proprietà esclusiva del genitore non affidatario. Pertanto, in vista della cessazione della convivenza, il genitore che intende ottenere un provvedimento di assegnazione della casa nella quale si è svolta la convivenza dovrà prima ottenere dal Tribunale per i minorenni un provvedimento di affidamento del figlio minore e, poi, chiedere al Tribunale ordinario un provvedimento di assegnazione della casa in cui si è svolta la convivenza. Il provvedimento del Tribunale ordinario è modificabile e revocabile, su istanza della parte interessata, quando cessano le condizioni di fatto sulla base del quale era stato emesso e, sempre, quando viene a cessare l'obbligo di mantenimento dei genitori, ovvero quando il figlio diventa maggiorenne ed economicamente indipendente. Secondo me, con un bravo avvocato, c'e' da divertirsi. Ultima modifica di matabo : 18-08-08 alle ore 11:49 |
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Member
Data registrazione: Aug 2008
Messaggi: 309
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Citazione:
Caro Matabo, hai le certezze di chi ha studiato, ma i difetti di chi non lavora sul campo... devi tenere più aperta la mente. Nel momento in cui il giudice stabilirà l'affidamento alla madre, stabilirà anche, nell'interesse del bambino, che il pupo stesso continui a vivere dove è nato e cresciuto, e quindi, de facto, la convivente continuerà a stare con il figlio nella casa di proprietà dell'ex fidanzato ( padre ) La tua botte di ferro, purtoppo, si scioglie come neve al sole. Con simpatia. ciao |
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