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Vecchio 22-07-08, 09:55   #1 (permalink)
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Arbitrato rituale e lodo arbitrale....

Sulla base della riforma dell'arbitrato del 2006 in caso di arbitrato rituale il lodo arbitrale è provvisoriamente esecutivo come per una sentenza del giudice ?
Thanks
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Vecchio 22-07-08, 13:33   #2 (permalink)
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No,prima deve essere munito di decreto di esecutività da parte del tribunale,ai sensi dell'art. 825 c.p.c..

Art. 825.
(Deposito del lodo)

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.


Ciao,Gus
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Vecchio 22-07-08, 16:25   #3 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da Gus Goose Visualizza messaggio
No,prima deve essere munito di decreto di esecutività da parte del tribunale,ai sensi dell'art. 825 c.p.c..

Art. 825.
(Deposito del lodo)

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.


Ciao,Gus

OK grazie..
Quali sono in genere i tempi necessari per ottenere dal Tribunale il decreto di esecutorietà del lodo arbitrale ?
In caso di reclamo alla Corte d'Appello contro il decreto che concede l'esecutorietà del lodo immagino che passino anni o è una cosa relativamente veloce ?
tenuto conto anche che la norma previgente la riforma dell'arbitrato del 2006 prevedeva il reclamo al Tribunale solo avverso i decreti che negassero l'esecutorietà del lodo mentre ora è ammesso ricorso alla Corte d'Appello (non più al Tribunale) in entrambi i casi...
Socrates non  è collegato   Rispondi citando
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