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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Sep 2005
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SAS Senza Accomandatario
scusate
se una SAS con 2 soli soci rimane senza accomandatario (per recesso di quest'ultimo) so che può 'esistere' per 6 mesi prima di doversi eventualmente sciogliere ma in questi 6 mesi.. stante che il nome dell' ex accomandatario compare nella ragione sociale, come si fa ? e poi bisogna andare comunque dal notaio subito al momento del recesso o 'fiscalmente' basta la data sulla raccomandata per liberare il vecchio socio e si può farlo alla scandenza dei 6 mesi ? (onde evitare doppio atto, uno per recesso vecchi socio e uno per entrata nuovo) grazie a chi saèrà rispondermi |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2007
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Ciao,ti copio incollo questo articolo,che mi sembra esauriente:
L’art.2285 c.c. al 2° comma dispone che ogni socio può recedere dalla società quando sussiste una giusta causa, tale norma è applicabile anche alle società in accomandita semplice ai sensi degli artt.2315 e 2293 c.c. In assenza di precise indicazioni di legge, la giurisprudenza ha affermato che la giusta causa del recesso del rapporto sociale, deve ricollegarsi sempre all’altrui violazione degli obblighi contrattuali o di doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza che incidono sulla natura fiduciaria del rapporto. Come noto, l’elemento caratterizzante la società in accomandita semplice è la differente posizione dei soci accomandanti ed accomandatari per quel che riguarda il potere di amministrare la società e, quindi, la responsabilità patrimoniale degli stessi nei confronti dei terzi. Pertanto, non può dubitarsi che la violazione del divieto di immistione, sancito dall’art.2320 c.c., costituisce una violazione del contratto sociale e, quindi, può assurgere a giusta causa di recesso ex art.2285 c.c. L’art.2285, non prevede, per il recesso per giusta causa, il preavviso ma deve solo essere comunicato agli altri soci. In merito la giurisprudenza e la dottrina hanno affermato la natura di dichiarazione di volontà unilaterale recettizia del recesso per giusta causa; quindi, dal momento in cui il recesso è portato a conoscenza degli altri soci, il "socio" receduto non è più socio della S.a.s.. Naturalmente, quando nella società in accomandita semplice vi è un unico socio accomandatario, il suo recesso determina una situazione "di stallo" in quanto l’art.2323 c.c. prevede che la società si scioglie quando rimangono solo soci accomandatari o accomandanti, sempreché nel termine di sei mesi non sia sostituito il socio che è venuto meno. Ecco, quindi, che in questo lasso di tempo la gestione della società non può che essere variamente configurata a seconda se la categoria mancante sia quella degli accomandanti o quella degli accomandatari. In particolare, l’ultimo comma dell’art.2323 c.c. dispone che se vengono a mancare tutti i soci accomandatari gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, tale gestione anomala, potrà protrarsi solo per i mesi necessari alla ricostituzione della categoria degli accomandatari e, comunque, al massimo per sei mesi. In merito alle comunicazioni obbligatorie alla Camera di Commercio competente, queste devono essere fatte dagli organi della società e, quindi, dall’amministratore provvisorio nominato dai soci accomandanti. Infatti, il "socio" receduto non ha più la legittimazione attiva a richiedere l’iscrizione di atti della società di cui non fa più parte. Se gli accomandanti, pur continuando l’attività della società, omettono di nominare un amministratore provvisorio, ovvero omettono di comunicare la variazione intervenuta alla competente Camera di Commercio, deve desumersi che essi hanno violato il disposto dell’art.2320 e, quindi, assume la responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Inoltre, se dalle omissioni in parola deriva un nocumento al "socio" receduto, a nostro parere, essi si espongono anche ad una azione per risarcimento degli eventuali danni cagionati. Ciao,Gus |
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Sep 2005
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grazie Gus
sempre prezioso ![]() scusa l'insistenza, ma non ho capito 2 cose a) in questi 6 mesi come si fa con la ragioen sociale ? (che contiene il nome del socio recedente) b) serve subito, fra 6 mesi, o.. mai l'atto notarile (o scrittura privata autenticata ) per il recesso dei soci (e/o subentro) nelle SAS![]() ![]() |
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Data registrazione: Oct 2007
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Per la ragione sociale dovresti chiedere ad un commercialista:cmq, a mio parere,in questo periodo di transizione dovrebbe essere possibile togliere dalla ragione il nome del precedente accomandatario e non inserire altri nominativi.
Ciò in quanto,in questa fase,non vi sono soci accomandatari ed illimitatamente responsabili:non a caso,i compiti dell'amministratore provvisorio sono molto limitati. Cmq,ripeto,chiedi a chi ha più competenza di me. Per quanto riguarda il recesso del socio,non c'è bisogno di alcuna scrittura:si tratta di un atto unilaterale che esplica i propri effetti non appena viene a conoscenza degli altri soci. Quindi basta anche una semplice raccomandata,una mail od un fax. L'atto notarile (da fare entro 6 mesi) servirà per il subentro di altri soci accomandatari,che dovranno acquisire le quote del socio recedente. Ciao,Gus |
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