|
Sui capital gain premiato chi reinveste
Esenzione condizionata per le plusvalenze. Nel decreto legge varato ieri dal Consiglio dei ministri compare un comma, aggiunto all'articolo 68 Tuir, che esenta le plusvalenze di soggetti non imprenditori (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, quando non valgono le Convenzioni contro le doppie imposizioni) che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate e no, strumenti finanziari partecipativi e contratti di associazione in partecipazione assimilati alle partecipazioni. L'esenzione spetta solo per:
- plusvalenze relative a cessione di partecipazioni al capitale (escludendo presumibilmente le cessioni dei diritti di usufrutto) di società di capitale residenti, nonché di Snc, Sas ed equiparate;
- plusvalenze derivanti da cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati, emessi e stipulati dalle medesime società. Si dovranno poi considerare le norme comunitarie che impediscono di discriminare gli investimenti in società estere. Anche se la plusvalenza è esente per chi cede, l'acquirente potrà considerare come costo fiscalmente riconosciuto il prezzo pagato all'acquisto.
Le partecipazioni cedute dovranno essere:
- partecipazioni, strumenti finanziari o contratti oggetto di cessione, rispettivamente, relativi a società e contratti con società costituite da non più di sette anni;
- partecipazioni e strumenti finanziari posseduti da almeno tre anni e contratti di associazione in partecipazione stipulati da almeno tre anni.
L'esenzione spetta se, entro due anni dal conseguimento, le plusvalenze sono reinvestite in società di capitali, Snc e Sas residenti in Italia che svolgono la medesima attività, purché siano società costituite da non più di tre anni.
Pare possibile anche che partecipazioni, strumenti finanziari o contratti siano semplicemente conferiti in queste società (evitando sempre di penalizzare gli investimenti esteri). L'importo dell'esenzione non può eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società di cui si cedono le partecipazioni, nei cinque anni anteriori alla cessione, per acquisire o realizzare beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.
|