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Vecchio 16-06-08, 23:19   #1 (permalink)
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a/b e a/c

la banca è obbligata a cambiare un suo a/b o si può rifiutare di farlo al cliente occasionale che si presenta allo sportello?

quale è la prassi e cosa dice invece la normativa italiana in merito?
jerryb non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17-06-08, 00:43   #2 (permalink)
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L'avatar di cgrataro
 
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La banca è tenuta al pagamento dell' assegno, ma solo a persona conosciuta e solvibile.
Il cassiere o il direttore, se se ne dispone il pagamento, sono responsabili
nei confronti del loro cliente del pagamento al solo legittimo beneficiario.
Ci sono persone prossime al fallimento......
Girano documenti d'identità contraffati.....
Ci sono i vincoli per i pagamenti in contanti oltre i 5.000,00€...
cgrataro non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17-06-08, 12:01   #3 (permalink)
ridateci il cainano!
 
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Originalmente inviato da cgrataro Visualizza messaggio
La banca è tenuta al pagamento dell' assegno, ma solo a persona conosciuta e solvibile.
Il cassiere o il direttore, se se ne dispone il pagamento, sono responsabili
nei confronti del loro cliente del pagamento al solo legittimo beneficiario.
Ci sono persone prossime al fallimento......
Girano documenti d'identità contraffati.....
Ci sono i vincoli per i pagamenti in contanti oltre i 5.000,00€...
qualcuno potrebbe chiedersi: come può essere solvibile una persona cui non è concesso di incassare quanto di sua spettanza

e poi se l'dentità della persona e l'autenticità del titolo sono accertati, la pretesa da parte della banca di sindacare la solvibilità del prenditore mi pare francamente assurda e vessatoria
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Vecchio 17-06-08, 13:43   #4 (permalink)
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Nello Specifico La Legge Cosa Dice? C'e' Una Legge Che Disciplina Le Regole Degli Assegni?in Particolare Sui Diritti Delle Persone Che Chiedono Il Cambio Assegno E I Diritti Che Hanno Le Banche?

Io Ho Trvato Solo Un Regio Decreto Del 1933
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Vecchio 17-06-08, 14:49   #5 (permalink)
Gennarino Fan's Club
 
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E' pacifico, sia in giurisprudenza sia in dottrina, il principio dell'insussistenza di un'obbligazione cambiaria a carico della banca trattaria in favore del portatore di un assegno bancario. La banca trattaria, infatti, esegue il pagamento di un assegno bancario su ordine e per conto del traente e la sua obbligazione a pagare sussiste unicamente nei confronti di costui e non già del portatore, trovando origine nel rapporto di provvista e nella convenzione di assegno. Di qui la mancanza, in via di principio, di un diritto del portatore dell'assegno sulla provvista e di un obbligo cambiario della banca trattaria ad effettuare il pagamento al portatore del titolo.

L'articolo 1992 del Codice Civile dispone che il debitore è liberato dalla sua obbligazione se adempie la prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito senza colpa grave. Per non incorrere in tale responsabilità la banca è tenuta alla verifica dell'integrità fisica del titolo ed alla indentificazione del possessore-presentatore. Identificazione che, per costante giurisprudenza, in caso di negoziazione di titoli di non irrilevante importo deve essere effettuata per conoscenza personale o con l'intervento di un notaio non essendo sufficiente l'esibizione di documenti di identificazione. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'osservanza dell'obbligo di diligenza da parte della banca,ai fini della valutazione della sua responsabilità nell'identificazione del possessore del titolo, va accertata non in base a parametri predeterminati ed astratti ma in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo, alla natura del documento esibito.
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Vecchio 17-06-08, 14:51   #6 (permalink)
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Nella risposta ho spiegato l'orientamento dell'ombudman bancario in materia.

Detto orientamento deriva da numerose sentenze della Cassazione (esempi: 5 agosto 1974, n. 7307; 14 marzo 1997, n. 2303; 18 agosto 1997, n. 7658) che obbligano la banca ad identificare il cliente mediante le cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo, alla natura del documento.

Vi è anche costante giurisprudenza in materia che prevede come l'obbligazione a pagare da parte della banca sussiste unicamente nei confronti del proprio cliente e non già del portatore, trovando origine nel rapporto di provvista e nella convenzione di assegno.

Di conseguenza, in caso di negoziazione di titoli di non irrilevante importo, l'identificazione deve essere effettuata per conoscenza personale o con l'intervento di un notaio, non essendo sufficiente l'esibizione di documenti di identificazione. Ciò per adempiere all'obbligazione senza colpa grave, in modo da esserne liberata come previsto dall'articolo 1992 del Codice Civile.
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Vecchio 17-06-08, 16:44   #7 (permalink)
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E' pacifico, sia in giurisprudenza sia in dottrina, il principio dell'insussistenza di un'obbligazione cambiaria a carico della banca trattaria in favore del portatore di un assegno bancario. La banca trattaria, infatti, esegue il pagamento di un assegno bancario su ordine e per conto del traente e la sua obbligazione a pagare sussiste unicamente nei confronti di costui e non già del portatore, trovando origine nel rapporto di provvista e nella convenzione di assegno. Di qui la mancanza, in via di principio, di un diritto del portatore dell'assegno sulla provvista e di un obbligo cambiario della banca trattaria ad effettuare il pagamento al portatore del titolo.

L'articolo 1992 del Codice Civile dispone che il debitore è liberato dalla sua obbligazione se adempie la prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito senza colpa grave. Per non incorrere in tale responsabilità la banca è tenuta alla verifica dell'integrità fisica del titolo ed alla indentificazione del possessore-presentatore. Identificazione che, per costante giurisprudenza, in caso di negoziazione di titoli di non irrilevante importo deve essere effettuata per conoscenza personale o con l'intervento di un notaio non essendo sufficiente l'esibizione di documenti di identificazione. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'osservanza dell'obbligo di diligenza da parte della banca,ai fini della valutazione della sua responsabilità nell'identificazione del possessore del titolo, va accertata non in base a parametri predeterminati ed astratti ma in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo, alla natura del documento esibito.
per questo a un assegno preferisco sempre il contante o un bonifico

una settimana fa ho ricevuto un assegno SPaoloIntesa a rimborso da Hera: poco più di 50€

sono andato all'exSPaolo e mi hanno detto che dovevo andare alla exCommerciale

arrivato lì mi hanno "informato" che l'assegno potevo versarlo benissimo sul mio c/c (senza scocciare loro ...)

dopo averli informati che il primo sportello della mia banca era a circa 80km, dopo aver fatto un po' il pezzente e un po' il clown, sono riuscito a farmi cambiare l'assegno
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-06-08, 16:38   #8 (permalink)
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Grazie Per I Chiarimenti.
Volevo Porre Un'altra Questione:

Se Una Persona Va In Banca E Chiede Ed Ottiene Un Cambio Assegni Di Importo Superiore Ai 5000 Euri , E' Un Operazione Ancora Possibile O Con Le Nuove Regole Dell Antiriciclaggio Entrate In Vigore Il 30 Aprile Scorso Non Si Puo' Piu' Fare?
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