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#2 (permalink) | |
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Nobis Ardua
Data registrazione: May 2004
Messaggi: 155
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Citazione:
Nel senso che non c'è una espressa norma di legge che esonera i medici di base convenzionati, ma in Commissione Tributaria le percentuali di successo sono vicine al 100% (sempre se non si hanno beni strumentali o impiego di capitali superiori al "normale"). |
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#3 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jan 2008
Messaggi: 10
Popolarità: 312851 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
La ringrazio. |
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#4 (permalink) | |
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Nobis Ardua
Data registrazione: May 2004
Messaggi: 155
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Citazione:
La Cassazione l'anno scorso ha stabilito dei principi, tralaltro non sempre seguiti dalle commissioni provinciali e regionali, in base ai quali "il requisito dell' autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". Nel caso specifico del medico di base, c'è l'arma a doppio taglio della convenzione con il SSN. Da una parte, infatti, si può sostenere che il medico, pur essendo un libero professionista, deve sottostare ai vincoli e agli obblighi previsti dalla convenzione. Dall'altra, la tesi dell'Agenzia è che proprio in virtù della convenzione, che prevede vari requisiti (uno studio, l'attrezzatura, ecc.) per poter esercitare la professione, si ha sempre una autonoma organizzazione. |
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#5 (permalink) |
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La circolare della Agenzia delle Entrate proprio recentissima, mi pare inizio settimana, ufficializza e sancisce l'esenzione Irap per i contribuenti che nel 2007 avevano i requisiti per far parte del "nuovo regime dei minimi".
Fuori di questi casi occorre instaurare il contenzioso col fisco, con tutti i rischi ed i costi che comporta. P.s.: importante avvalersi di un consulente esperto in questa precisa materia, altrimenti si rischia di perdere e pagare anche le spese. |
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#6 (permalink) |
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Lo studio paga semprel'Irap
![]() Imposte contese. Nonostante la giurisprudenza oscillante, la circolare 45/E restringe il campo delle esenzioni. Per professionisti associati, agenti e promotori la via d'uscita è in giudizio. Agenti di commercio, promotori finanziari e studi associati di professionisti: sono queste le figure a cui la circolare 45/E dell'agenzia delle Entrate, non lascia alcuno spiraglio in merito alla possibilità di sfuggire all'applicazione dell'Irap. Una simile posizione tranciante, tuttavia, non sembra confermata dalla pronunce della Corte di Cassazione in materia - in attesa che siano depositate quelle assunte lo scorso 30 maggio - che prestano un quadro molto più sfumato nei contorni. Il Sole 24 Ore - G. Gavelli/A.Versari - art. pag. 29 - 17 giugno |
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#7 (permalink) | |
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![]() Circolare dell'Agenzia delle entrate fa chiarezza sull'organizzazione per i professionisti. I requisiti del nuovo regime escludono gli autonomi dall'imposta La valutazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione per capire se un lavoratore autonomo deve o meno pagare l'Irap può avere come riferimento la disciplina dei minimi. In presenza dei requisiti per tale regime potrà essere non coltivato il contenzioso in materia Irap. La soggettività passiva Irap, invece, è sempre verificata nei confronti dei soggetti che svolgono attività di impresa. Un indizio dell'esistenza dell'autonoma organizzazione potrà essere, per esempio, l'affidamento a soggetti terzi, in modo non occasionale, di attività tipiche del lavoratore autonomo. Sarà inoltre necessaria un'attenta gestione del contenzioso dovendo il contribuente assolvere l'onere della prova in merito all'inesistenza del presupposto impositivo. Sono questi alcuni degli aspetti messi in evidenza dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 45 di ieri in materia di Irap. Italia Oggi - sabato 14 giugno - D.Liburdi - art. pag. 35 |
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