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Data registrazione: Dec 2007
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impiegati del credito 3.2 e 3.3
mi sapete dire l'esatta definizione che dà il contratto del credito per gli impiegati della terza area secondo livello e per gli impiegati terza area terzo livello? non riesco a trovare le definzioni ma vorrei sapere la descrizione delle mansioni che il contratto del credito stabilisce debbano svolgere tali inquadramenti. Ringrazio chi mi saprà aiutare
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Data registrazione: Jan 2004
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http://www.fabi.it/contrattualistica/contratto_abi.asp
Art. 78 - 3ª Area professionale 1. Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. 2. Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall’azienda, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori. 3. Nell’ambito della predetta declaratoria generale: - nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici; - nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni. 4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi. Profili professionali esemplificativi - 3° Area professionale 1° livello retributivo - Profili - cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori; - addetti all’incasso degli effetti, delle bollette e similari; - addetti a compiti comportanti l’autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte; - addetti ai "terminali" nell’ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l’elaboratore centrale; - operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale; - addetti ad attività proprie dell’area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera. 4° livello retributivo - Profili - preposti dall’azienda ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare; - lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall’azienda di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati. 5. Fermo quanto previsto al 4° comma, 3° alinea dell’art. 66, per quanto riguarda le succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica – fatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari – quanto segue: N. addetti complessivo Inquadramento del preposto succursali 1 3ª A – 2° livello 2 3ª A – 3° livello 3-4 3ª A – 4° livello N. addetti complessivo Inquadramento del preposto uccursali ad operatività ridotta 1 ---------------- 2 3ª A – 2° livello 3-4 3ª A – 3° livello almeno 5 3ª A – 4° livello |
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Data registrazione: Dec 2007
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grazie
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#4 (permalink) |
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Data registrazione: Jan 2004
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... LA DEFINIZIONE DELE MANSIONI DELLA TERZA AREA SECONDO LIVELLO E TERZA AREA TERZO LIVELLO ......
Non essendo riportate nel ccnl, deduco che potrebbero essere normate dai contratti integrativi aziendali. Se mi indichi, anche tramite mp, la banca in questione, magari si trova qualcosa. |
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Member
Data registrazione: Dec 2007
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grazie comunque ho guardato il contrattio integrativo ma non c'è scritto niente al riguardo. Visto che ci sono ti chiedo un'altra cosa. se ad un dipendente (impiegato di terza area) viene dato un nuovo incarico in sostituzione di un altro dipendente assente per 1 anno causa problemi di salute (l'altro dipendente è dirigente) e l'impiegato si accolla tutte le resposnabilità della ersona che sta sostituendo, a me risulta che il dipendente deve vedersi adeguato non solo lo stipendio ma anche il livello in base alle nuove resposnabilità che ha assunto (mi pare art. 89 Contratto del credito. se la Banca non lo fa (nel senso che fa rimanere l'impiegato sempre impiegato senza nemmeno uno scatto di livello nella terza area) la Banca sta violando il contratto? è passibile di qualche penale? o comunque la banca lo può fare? grazie mille per la tua risposta
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Data registrazione: Jan 2004
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Ho trovato questo:
a mio avviso ne hai diritto, ma consiglio di consultare un sindacalista o meglio un avvocato competente in cause di lavoro, senza dimenticare che portare in tribunale il datore di lavoro non rasserena i rapporti col medesimo. http://www.fisacabruzzo.org/document...ari-indice.htm Art. 83 - Sostituzioni L’azienda può incaricare il lavoratore/lavoratrice di sostituirne altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale. In tal caso l’interessato ha diritto, dopo un periodo di tre mesi di servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi/lavoratrici di servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare. Tuttavia i sostituti dei lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell’assente e comunque non prima di 6 mesi dall’inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di lavoratore/lavoratrice di livello superiore (esclusi i passaggi dal 1° al 2° livello della 2ª area professionale e quelli nell’ambito della 3ª area professionale), anche se di diversa area, il sostituto ha diritto, dopo 9 mesi dall’inizio della sostituzione, al livello corrispondente alle mansioni che effettivamente è stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell’assente. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma, rispettivamente, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione in base all’art. 84 che segue. La norma di cui sopra non riguarda le aziende presso le quali le sostituzioni in oggetto avvengano mediante l’assegnazione dell’incarico a determinati lavoratori/lavoratrici a condizioni nel complesso più favorevoli di quelle indicate nel comma precedente. Art. 84 – Retribuzione in caso di inquadramento superiore In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3ª area professionale, al 1° o al 2° livello dei quadri direttivi, nonché dell’appartenente al 3° livello retributivo della 2ª area professionale al 1° livello retributivo della 3ª area professionale, all’interessato vengono attribuiti: a) lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito; b) lo stesso numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare maturati all’atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo inquadramento. Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal primo comma del presente articolo, all’interessato vengono attribuiti: a) lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito; b) un numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare – nelle misure previste per il nuovo inquadramento – per un importo che risulti complessivamente il più vicino alla cifra che l’interessato ha maturato globalmente allo stesso titolo nell’inquadramento precedente. Nei casi di passaggi di cui al primo comma del presente articolo al lavoratore/lavoratrice che fruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore all’anzianità di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma si applica quanto previsto dal secondo comma. In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di anzianità da riconoscere all’interessato non deve, comunque, superare quello spettante ai lavoratori/lavoratrici del livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano – in applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente – pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta, altresì, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene riconosciuta l’anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di provenienza. |
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