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Vecchio 22-05-08, 17:18   #1 (permalink)
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Passaggio assicurazione auto

Scusate se l'argomento è già stato trattato ma sto diventando scemo!
Situazione:
-auto intestata a mio padre così come assicurazione con classe bassissima.
-io figlio convivente e utilizzatore del mezzo

Come faccio a rigirarmi l'assicurazione tenendo la classe bassa? Ho telefonato un po' in giro e il meglio che ho trovato è una compagnia che dice che dovrei passarmi la proprietà dell'auto (pagando) e poi l'assicurazione dopo 1 anno oppure comprarmi un nuovo mezzo.
Ma le storie tipo cointestare un anno e poi lasciare solo me? Cointestare la proprietà del veicolo? Insomma non c'è niente di meglio?
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Vecchio 22-05-08, 23:34   #2 (permalink)
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Scusate se l'argomento è già stato trattato ma sto diventando scemo!
Situazione:
-auto intestata a mio padre così come assicurazione con classe bassissima.
-io figlio convivente e utilizzatore del mezzo

Come faccio a rigirarmi l'assicurazione tenendo la classe bassa? Ho telefonato un po' in giro e il meglio che ho trovato è una compagnia che dice che dovrei passarmi la proprietà dell'auto (pagando) e poi l'assicurazione dopo 1 anno oppure comprarmi un nuovo mezzo.
Ma le storie tipo cointestare un anno e poi lasciare solo me? Cointestare la proprietà del veicolo? Insomma non c'è niente di meglio?
credo di no, ma in ogni caso perchè non lasciare le cose come stanno? Sei ai ferri corti con tuo padre?
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Vecchio 22-05-08, 23:51   #3 (permalink)
ridateci il cainano!
 
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in effetti, se non è cambiato nulla, quando tuo padre non ci sarà più tu farai il passaggio di proprietà e l'assicurazione (pur di tenersi il cliente) ti passerà la classe che aveva tuo padre

nel frattempo (ti auguro di conservarti il padre a lungo) se dovrete cambiare auto potrete cointestare la nuova ...
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Vecchio 22-05-08, 23:54   #4 (permalink)
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nel frattempo (ti auguro di conservarti il padre a lungo) se dovrete cambiare auto potrete cointestare la nuova ...[/QUOTE]

L'eventuale auto nuova la puoi intestare a te stesso. In base alla "Bersani", se convivente con tuo padre,prendi la sua stessa classe di merito
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Vecchio 22-05-08, 23:59   #5 (permalink)
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L'eventuale auto nuova la puoi intestare a te stesso. In base alla "Bersani", se convivente con tuo padre,prendi la sua stessa classe di merito
ne approfitto x chiederti un chiarimento: ma non è che per assicurare "un nuovo" veicolo del figlio il padre ne deve avere "nello stesso momento un altro assicurato"?
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Vecchio 23-05-08, 00:02   #6 (permalink)
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ne approfitto x chiederti un chiarimento: ma non è che per assicurare "un nuovo" veicolo del figlio il padre ne deve avere "nello stesso momento un altro assicurato"?
Non credo "nello stesso momento", perchè l'attestato di rischio del veicolo eventualmente demolito/venduto, vale per i 3 anni successivi
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Vecchio 23-05-08, 00:24   #7 (permalink)
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Non credo "nello stesso momento", perchè l'attestato di rischio del veicolo eventualmente demolito/venduto, vale per i 3 anni successivi
bah, mi pareva che la validità dell'attestato di rischio (3 mesi) fosse stata prolungata ad 1 anno a condizione di dichiarare che non si è circolato ...

cmq l'attestato di rischio serve per stipulare una nuova polizza per lo stesso veicolo

http://www.altroconsumo.it/map/show/12250/src/52051.htm

beh insomma, a me il dubbio resta ... da qualche parte si parla di "un altro" veicolo della stessa categoria (auto o moto)

ho cercato di documentarmi, e sembra che la L. 40 parli di "tutti gli ulteriori veicoli acquistati"

Ultima modifica di Andrea4891 : 23-05-08 alle ore 00:49
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Vecchio 23-05-08, 11:17   #8 (permalink)
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bah, mi pareva che la validità dell'attestato di rischio (3 mesi) fosse stata prolungata ad 1 anno a condizione di dichiarare che non si è circolato ...

cmq l'attestato di rischio serve per stipulare una nuova polizza per lo stesso veicolo

http://www.altroconsumo.it/map/show/12250/src/52051.htm

beh insomma, a me il dubbio resta ... da qualche parte si parla di "un altro" veicolo della stessa categoria (auto o moto)

ho cercato di documentarmi, e sembra che la L. 40 parli di "tutti gli ulteriori veicoli acquistati"
Calma e gesso, quando parlavo dei 3 anni, intendevo ciò: io ho rottamato la mia auto (ero in classe 1) e mi hanno detto che ho tempo 3 anni per acquistare un veicolo nuovo e utilizzare la stessa polizza con la stessa classe di rischio. Ti torna?
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Vecchio 23-05-08, 23:49   #9 (permalink)
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Calma e gesso, quando parlavo dei 3 anni, intendevo ciò: io ho rottamato la mia auto (ero in classe 1) e mi hanno detto che ho tempo 3 anni per acquistare un veicolo nuovo e utilizzare la stessa polizza con la stessa classe di rischio. Ti torna?
Novita' entrate in vigore dal 3 Aprile 2007
Ovvero inerenti la legge 40/07 attuativa del d.l.7/07, il cosiddetto "Bersani-Bis":
* Classe di merito valida cinque anni:
Se il contratto r.c.auto non viene rinnovato o viene sospeso per mancato utilizzo del veicolo, o comunque in tutti i casi in cui il rischio cessa (quindi il veicolo non viene piu' utilizzato, per vendita, rottamazione, etc.etc.), l'ultimo attestato di rischio conseguito, e quindi la classe di merito maturata, conserva validita' per cinque anni.

* Mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo:
In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello gia' assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo gia' assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprieta' della persona fisica titolare della polizza assicurativa gia' esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo. Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo o con un'altra, per un veicolo acquistato (nuovo o usato) dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma, in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa.
Fino ad oggi questa era una facolta' che ogni compagnia concedeva solo per propria scelta, ma dal 3 Aprile 2007 diventa legge e tutti i contratti, nuovi e vecchi, devono prevederla.

* Variazione della classe di merito in seguito a incidente:
Al verificarsi di un sinistro le imprese di assicurazione non possono applicare variazioni di classe di merito senza aver prima accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, quando esso sia stato individuato come responsabile principale secondo la liquidazione effettuata alla controparte. Rimane salva, ovviamente, la possibilita' di determinare nuove responsabilita' tramite causa. Se non e' possibile accertare la responsabilita' principale, o nei casi di liquidazione parziale (e quindi a titolo provvisorio) la stessa viene divisa "pro-quota" tra i conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri. In ogni caso le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito vanno comunicate tempestivamente.

http://www.aduc.it/dyn/sosonline/sch...?Scheda=159720

credo di averti risposto ... e anche di ... essermi risposto
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-05-08, 17:17   #10 (permalink)
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grazie dei consigli. Non sono ai ferri corti col vecchio ma speravo di riuscire a passarmi l'assicurazione finchè era valida la legge Bersani (del futuro non c'è certezza.... ). Penso che continuerò così fino a quando cambio auto allora.
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