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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Apr 2008
Messaggi: 9
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assenza di condominio
Salve a tutti,
volevo porre un quesito. Volevo sapere, se risulti possibile, in un edificio senza condominio, "costringere" le singole famiglie a provvedere alla pulizia dei luoghi comuni attigui alle loro abitazioni (porzione di corridoi); o cmq "obbligarli" a partecipare al pagamento di una quota parte della spesa nel caso in cui ci si rivolga ad una squadra di pulizie. Grazie in anticipo |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
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Ti copio/incollo due articoli del c.c. dettati in materia di comunione,in generale.
Art. 1104. Obblighi dei partecipanti. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati. 1117 Parti comuni dell edificio Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: l) il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell edificio necessarie all uso comune; 2) i locali per la portineria e per l alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l acqua, per il gas, per l energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Se siete in maggioranza,potete quindi deliberare in ordine al riparto delle spese e poi chiedere il rimborso,ovvero stabilire turni di pulizia. Poi dipende anche dall'utilizzo che ciascun comproprietario fa della cosa comune,nel senso che ciascuno potrebbe teoricamente rinunciare alla propria quota di comproprietà delle parti comuni (ad es. una porzione di corridoio che non usa) per essere esonerato al pagamento di quelle spese. Ciao,Gus |
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#3 (permalink) | |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
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Citazione:
allora l'istituzione del condominio credo sia obbligatoria
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#4 (permalink) |
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Data registrazione: Apr 2008
Messaggi: 9
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[Andrea4891]siete più di tre unità?
Si nel palazzo in oggetto sono più di tre unità. Però è un edificio economico e popolare e mettere d'accordo tutte le persone per la formazione di un condomio è quasi impossibile
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#5 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Apr 2008
Messaggi: 9
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[Gus Goose] Ciao,Gus.
grazie mille come al solito le sue risposte sono molto precise. In un altro post (problema di successione Seconda parte) riprendo quel problema di successione testamentaria di cui parlammo anche con masscar7 circa un mese fa.
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#6 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
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Di nulla.
Cmq,se siete in condominio,trova applicazione questo articolo in materia di ripartizione delle spese: Art. 1123. Ripartizione delle spese. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità. Per la precisione,non è necessario alcun atto formale per la costituzione del condominio,che sorge col frazionamento dell'edificio appartenente,in origine, ad un unico titolare (ad es. il costruttore). E' invece obbligatoria la nomina di un amministratore nel caso in cui i condomini siano più di 4:anche il singolo condominio può ricorrere all'autorità giudiziaria per la nomina,d'ufficio,di un amministratore. Se i condomini sono più di dieci,allora è obbligatoria anche l'adozione di un regolamento condominiale. Ciao,Gus |
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