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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Aug 2007
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Compenso americano e fattura
Un mio amico, studente universitario e con reddito zero, ha fatto un lavoretto di programmazione via internet con una società americana.
Questa è pronta a pagarlo (penso con un bonifico o un assegno) dandogli 500 dollari (circa 350 euro), ma richiede una fattura per questo importo. E dice che solo con fattura può pagarlo, perchè questo è il loro sistema e non sono certo disposti a cambiarlo per un qualsiasi lavoratore occasionale straniero. Domanda: per fare una fattura questo mio amico deve aprire una p. iva con tutti gli inevitabili costi. Premesso che questo lavoro probabilmente non si ripete e che non conosce nessuno disposto a fargli questa fattura, quale soluzione consigliate? Io penso che la cosa migliore sia rinunciare ai 350 euro, la qual cosa non fa per niente piacere al mio amico. Altre soluzioni? |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2003
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Generalmente si dice "fattura", ma non sempre si intende realmente "fattura".
La società straniera ha bisogno di un documento che comprovi il pagamento effettuato per una prestazione di lavoro. E' giusto che lo richieda e che lo abbia. Ed è giusto che il tuo amico lo produca e, se dovute, ci paghi le relative imposte. Considerato che il tuo amico non possiede partita iva il documento che produrrà non si chiamerà "fattura" ma "ricevuta". Farà quindi una ricevuta simile ad una fattura ma senza indicare la sua partita iva (che non ha) e senza esporre l'iva. Es. Tizio Caio Via ...... C.F.: ..... Spett.
Luogo e data Se vuole alla fine ci mette pure una firma, anche se non necessaria. ![]() ms Ultima modifica di Massimo S. : 16-05-08 alle ore 12:32 |
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Aug 2007
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grazie per la pronta risposta.
Può essere che sia come dici tu. Però... la società americana per la precisione richiede una "invoice". E la richiede prima del pagamento. Dopo averla ricevuta, entro 30 giorni effettua il pagamento. La ricevuta non è un qualcosa che si compila "dopo" aver ricevuto il denaro? In teoria nella ricevuta si dice "ho ricevuto euro xxx per la prestazione yyy". E allora l'altro potrebbe non pagare più visto che gli si dice di aver già ricevuto i soldi. O sbaglio? |
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#4 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2003
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La funzione del documento è unica: attestare il costo per chi paga ed il ricavo per chi incassa. A prescindere dall'iva. Il tuo amico non deve scrivere di avere ricevuto i soldi. Deve solo indicare la prestazione ed il relativo ricavo. Se vuole, poi, più sotto può scrivere qualcosa tipo "awaiting for your cheque or bank transfer", o quello che vuole. ms |
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: Aug 2007
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Citazione:
Quindi può scrivere Invoice n.001 sull'intestazione ed è corretto sia per gli americani che per le norme italiane, o meglio potrebbe scrivere " Ricevuta/Invoice n.001" E per il fisco italiano dove va indicato questo guadagno? Credo che essendo al disotto di una certa cifra non vada neppure dichiarato. O sbaglio? In ogni caso andrebbe messo tra i redditi occasionali nella dichiarazione dei redditi (quadro ??). Grazie ancora. |
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#6 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2003
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Citazione:
![]() Se questo è l'unico reddito, non va fatta la dichiarazione. Per questo però ti consiglio di chiedere conferma ad altri, perché io ho una perplessità. Infatti se lo stesso compenso venisse pagato da una società italiana, credo che questa società tratterrebbe un tot (20% ) come ritenuta a titolo definitivo. Quindi forse in qualche modo un'imposta andrebbe pagata.Ma, ripeto, su questo punto non ho le idee molto chiare. ms |
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: May 2005
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Ciao a tutti
Per esperienza posso dire che la normativa statunitense è molto rigida. In linea generale, gli operatori commerciali italiani fatturano in esenzione iva verso quelli americani : per quanto riguarda il privato che effettua una prestazione occasionale - come mi sembra di capire sia il caso in specie - è sufficiente un "debit note", nota di addebito. Magari in email gli spieghi che sei esente iva (ovviamente dovrai indicare il tuo codice fiscale nella nota).Il riferimento legislativo è ovviamente il DPR 633/72, dovrebbe inoltre essere applicabile quanto di seguito : "Il trattamento ai fini Iva dei servizi elettronici. I servizi resi tramite mezzi elettronici sono espressamente citati fra quelli per i quali è necessario far riferimento al luogo di residenza del committente e al luogo di utilizzo della prestazione (articolo 7, comma 4, Dpr 633/72). In particolare, secondo la normativa nazionale, i servizi elettronici effettuati da un operatore nazionale sono: Soggetti Iva se resi a: - un committente nazionale, sia esso privato che soggetto passivo, se la prestazione è utilizzata nella Ue - un privato comunitario, indipendentemente dal luogo di utilizzo - un soggetto d'imposta extracomunitario, se la prestazione è utilizzata in Italia Esclusi da Iva se resi a: - un committente nazionale, sia esso privato che soggetto passivo, se la prestazione è utilizzata fuori della Ue - un soggetto passivo d'imposta identificato in un altro Paese comunitario, indipendentemente dal luogo di utilizzo - un soggetto privato extracomunitario, indipendentemente dal luogo di utilizzo - un soggetto passivo d'imposta extracomunitario, se utilizza il servizio fuori dell'Italia (Ue o extra Ue) Considerato che, nel caso del quesito, il servizio è reso a un committente extracomunitario soggetto passivo d'imposta, l'operazione è soggetta a Iva solo nell'ipotesi in cui il servizio sia utilizzato in Italia. La normativa comunitaria non considera il luogo di utilizzo per determinare la territorialità delle prestazioni di e-commerce: per cui il servizio tramite mezzi elettronici reso a un soggetto residente fuori della comunità è escluso da Iva. Il luogo di utilizzo. Nel caso proposto dal lettore, il servizio si può considerare "consumato" la dove il committente è stabilito (negli Usa): quindi non dovrebbero esserci particolari problemi nel qualificare la prestazione resa come un servizio fuori campo Iva perché non rilevante territorialmente. In proposito, è utile ricordare che la prassi amministrativa per individuare il luogo di utilizzo ha fatto riferimento, a seconda dei casi, a due criteri diversi: l'utilizzo "materiale" e quello "economico". Per il primo criterio, assume rilevanza il luogo in cui la prestazione esplica per il committente la sua concreta utilità attraverso «l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego del servizio». A tale criterio, peraltro, ha fatto espresso riferimento lo stesso ministero delle Finanze in diverse pronunce (risoluzione 421463/80 e 36/97). Per il secondo criterio, invece, assume rilevanza il luogo in cui il committente acquisisce nella propria sfera giuridica il risultato economico della prestazione stessa: secondo questo orientamento, quindi, al fine di individuare la rilevanza territoriale della prestazione, occorre, in sostanza, far riferimento al luogo di residenza fiscale del committente (risoluzioni 360162/76 e 174/E/2003). Nel caso di concessione di uno spazio pubblicitario, il luogo utilizzo "materiale" ed "economico" coincidono: infatti, l'effettivo utilizzo dovrebbe essere individuato nel paese ove è stabilito il committente che, di fatto, è il soggetto che beneficia della prestazione. Infatti, non essendo la prestazione qualificabile come servizio pubblicitario non ci si può riferire al luogo di diffusione del messaggio pubblicitario (Cassazione, sentenza 6 maggio 2002, n. 6473). Né sarebbe possibile, dare rilevanza al luogo in cui le vendite derivanti dalla diffusione del messaggio si effettuano: infatti, in questa seconda ipotesi, il collegamento con il servizio reso sarebbe ancora più indiretto e mediato." Salvo chiarimenti da eminenze grigie del forum
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#8 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2003
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Ciao Cleo
![]() Non sono d'accordissimo con quanto scrivi . A titolo di curiosità dico che l'articolo 7 del dpr iva, che attiene al requisito della territorialità, è universalmente riconosciuto come l'articolo più complicato ed in.casinato della normativa tributaria italiana ![]() ![]() ms |
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#9 (permalink) | |
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Data registrazione: May 2005
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Citazione:
Sicuramente è un articolo molto complesso, ma l'avevo postato qui solo per motivare l'esenzione iva nei confronti di un operatore commerciale americano : questo per chi ha partita iva. Per la verità, oltre a questo, chi ha posto il quesito è in una botte di ferro perchè ha svolto solo una prestazione occasionale : quindi è sufficiente una debt note (invoice è fattura). Assolutamente non necessaria l'apertura di partita iva!
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#10 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2003
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Citazione:
![]() Tecnicamente più che di esenzione iva si dovrebbe parlare di operazione non iva, per carenza dei requisiti soggettivo e territoriale. ms |
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