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#1 (permalink) |
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Ignazio il torchio
Data registrazione: May 2001
Messaggi: 43,424
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Garanzia 2 anni
Ho saputo che per le aziende con partita iva la garanzia è di un solo anno.
E' vera sta cosa oppure si tratta di una stronzata che mi ha detto quello dell'assistenza tecnica. Grazie addio |
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#2 (permalink) | |
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SIAMO TORNATI
Data registrazione: Jul 2004
Messaggi: 8,768
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Esempio 2: ho comprato lo stesso navigatore satellitare che dopo 18 mesi non è più utilizzabile perchè si è bruciato lo schermo a cristalli liquidi: non sono coperto da garanzia perchè il difetto non era presente all'origine. Sul primo punto (distinzione privati e non) sono sicuro perchè avevo dovuto verificare la questione per un contenzioso che avevo in essere con un mio fornitore, sul secondo aspetto vorrei un conferma |
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#4 (permalink) | |
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-- The Legend --
Data registrazione: Apr 2000
Messaggi: 9,997
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Citazione:
evade,detrae/scarica e dobbiamo dare pure 6 anni di garanzia ![]() addio |
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
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Confermo la diversa durata della garanzia a seconda del fatto che l'acquisto sia effettuato da un consumatore (2 anni),ovvero da un professionista/impresa (un anno).
Non direi che il diverso trattamento sia discriminante,in quanto è corretto tutelare il consumatore in modo più intenso rispetto a quando si debba fare con un soggetto che procede all'acquisto per l'esercizio della propria attività imprenditoriale. Analogo discorso vale per le clausole vessatorie. Cmq,a prescindere dalle valutazioni meramente personali,questa è la legge. Quanto al contenuto della garanzia,la stessa opera per tutti i difetti di conformità (così li chiama l'art. 132 del Codice del Consumo) che si manifestano entro i due anni dalla vendita del bene. Preciso che i beni si intendono conformi quando coesistono le seguenti circostanze: sono idonei all'uso; conformi alla descrizione fatta dal venditore e infine hanno qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. Il riferimento alla preesistenza del difetto al momento della consegna del bene è fatto al comma 3° del medesimo articolo,ma solo al fine di istituire una presunzione. E cioè:se il vizio viene denunziato entro i 6 mesi,si presume che lo stesso fosse esistente sin dalla consegna (salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto),e sarà,quindi, onere del venditore fornire la prova contraria. Nel caso di difetti denunziati nei successivi 18 mesi,grava invece sull'acquirente l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio. Ad integrazione di quanto detto da capuz,preciso che effettivamente la norma in esame fa riferimento alla garanzia da vizi esistenti sin dal momento della vendita,e non alla cd. garanzia di buon funzionamento del bene,che copre i vizi sopravvenuti nel corso dell'utilizzo. Mentre la prima è una garanzia obbligatoria per legge,la seconda è una garanzia convenzionale,e cioè negoziabile tra le parti. La presunzione dei sei mesi assume importanza proprio perchè fa rientrare nell'ambito dell'applicazione della garanzia di legge anche quei vizi che, apparentemente, potrebbero essere imputati all'utilizzo del bene. Ciao,Gus Ultima modifica di Gus Goose : 23-04-08 alle ore 13:43 |
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