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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2005
Messaggi: 1,956
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ricorso Tar
1)20 firmatari sottoscrivono un ricorso al Tar, volevo sapere se successivamente ognuno di questi puo ritirarsi oppure esiste una clausola che li obbliga a rimanere.
2)In sede di udienza di sospensiva, all'ultimo momento l'avvocato decide di ritirare la richiesta,(quindi la sospensiva non è ne accettata ne respinta) il costruttore da qui fino al giudizio di merito(fine 2009) può costruirci(naturalmente a suo rischio e pericolo di demolizione)oppure vige qualche articolo che possa bloccarlo? 3) Affinchè il procedimento vada avanti è necessario presentare istanza di prelievo? Se così fosse i ricorrenti potrebbero allungare i tempi rinunciando all'istanza, oppure l'istanza stessa può essere presentata anche dai controricorrenti? Grazie |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
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Ciao,se non vado errato mi ero già occupato di questo thread,e ne approfitto per correggere una mia passata imprecisione.
Ad ogni modo,venendo alle tue domande: 1)Ciascun ricorrente può ovviamente rinunciare alla propria domanda,in quanto il ricorso proposto collettivamente costituisce un mero cumulo soggettivo delle singole domande,che restano,tuttavia,giuridicamente autonome e distinte (seppur trattate in modo congiunto); 2)Non comprendo l'utilità di ritirare un'istanza di sospensiva in occasione dell'udienza...Comunque,se l'esecuzione del provvedimento autorizzatorio non è stata sospesa,è evidente che il costruttore potrà proseguire nella propria opera,ovviamente a suo rischio e pericolo; 3)Qui arrivo alla mia correzione.In precedenza ti avevo parlato di istanza di prelievo per la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso.Non è del tutto esatto,in quanto esiste un'apposita istanza di fissazione udienza (potrei dire ordinaria),ed una istanza di prelievo,con la quale si chiede la celere trattazione della causa per motivi di urgenza.Ad ogni modo - e questo credo sia il punto che ti interessa - il ricorso non viene discusso in assenza di una specifica istanza. Ovviamente anche le controparti possono presentare l'istanza,e certamente i tempi possono essere dilatati ritardando questo incombente. Ma non all'infinito:l'istanza deve essere depositata infatti entro due anni dal deposito del ricorso,pena automatico abbandono del ricorso stesso (artt. 23 e 25 Legge Tar 1034/1971). Mi pare,tuttavia,che l'udienza di discussione sia già stata fissata (parli di giudizio di merito a fine 2009),e quindi questo problema non si pone.L'unico modo per anticipare i tempi è quello di depositare un'istanza di prelievo e chiedere eventualmente un provvedimento di natura cautelare:certo,però,che sarà dura dimostrare la reale urgenza della trattazione avendo voi rinunciato all'istanza di sospensione del provvedimento... Spero di esserti stato utile, Ciao,Gus |
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