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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Sep 2007
Messaggi: 89
Popolarità: 5 ![]() |
validità di un "patto di non concorrenza"
Salve a tutti
è ormai parecchio tempo che seguo il FOL, perché per me è una fonte di informazioni utili e spesso disinteressate veniamo al problema: circa un anno fa è venuto a mancare, improvvisamente, mio padre; fino ad un mese prima della morte aveva lavorato come dirigente presso una grande banca italiana. Al momento del licenziamento, avvenuto da parte della banca e con motivazioni poco credibili (in realtà, a causa di lotte di potere interne), mio padre aveva sottoscritto un patto di non concorrenza della durata di due anni, nel quale la banca si impegnava a corrispondergli un compenso se egli in quel periodo non avesse lavorato presso banche concorrenti. Ora, poiché mio padre è deceduto dopo un mese dalla sottoscrizione di tale accordo, la banca non vuole corrispondere a noi eredi tale somma. A me sembra un controsenso, visto che sicuramente ora non può violare il patto !! Ho già parlato con alcuni legali, ma vorrei anche il parere del FOL. grazie |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Sep 2007
Messaggi: 122
Popolarità: 2226434 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
In quanto obbligazione avente ad oggetto un non facere infungibile, strumentale ad un contratto di lavoro (nel quale rileva la personalità della prestazione) ritengo che la banca non sia dovuta a corrispondere alcunchè agli eredi. Mi spiego meglio: il patto di non concorrenza - accessorio ad un contratto di lavoro subordinato - ha ad oggetto l'obbligazione di non svolgere una attività (fare concorrenza); questa obbligazione di non fare non è fungibile da altri (quello che interessa alla banca è che il suo dipendente - in forza del know how acquisito - non le faccia concorrenza; altri possono tranquillamente fare ciò che reputano opportuno) ed è suscettibile di valutazione economica, la quale ultima è, quindi, la controprestazione dell'impegno assunto dal dipendente. Tutto il patto è, in definitiva, permeato dall'intuitus personae (ossia, dalla personalità della prestazione) insuscettibile di considerarlo rispettato nel caso di morte del lavoratore subordinato prima della maturazione del termine concordato.
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