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#1 (permalink) |
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El pueblo unido
Data registrazione: Feb 2006
Messaggi: 4,010
Popolarità: 42949679 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tutelare la casa dalla moglie
Il titolo è 'cruento'.
In realtà il quesito è molto soft. Sto finendo di ristrutturare una casa molto bella, un oggettino di valore non indifferente, che prosciugherà buona parte delle mie finanze. Il caso vuole che una serie incredibile di miei amici, si stiano trovando tutti contemporaneamente in una situazione sgradevole: moglie che viene ad abitare nella casa di proprietà del marito, poi si separa e il giudice stabilisce che a doversi togliere dalle scatole è proprio il marito (per tutelare, e questo è sacrosanto, il diritto dei figli a restare nella casa, e i figli, si sa, vengono sempre dati alle madri). Ovviamente, pur non essendoci alcuna avvisaglia di una cosa del genere, il pensiero lo si fa: e se fra sei mesi mia moglie si invaghisce di un vatusso, non è che mi manda fuori di casa, e mi ritrovo senza grosse riserve e contemporaneamente a non poter vendere la casa (in quanto occupata)? Vengo al punto: esiste un qualche documento che si possa fare firmare alla moglie, in cui ella si impegna a trasferirsi, in caso di separazione, nella casa in cui abitava prima? O, in alternativa, un qualcosa in cui si impegna ad accettare un'abitazione alternativa che io potrei procurare al bisogno... O qualche altra formula che non mi viene in mente... Ciao Nikkei |
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#4 (permalink) | |
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Libberta'
Data registrazione: Jan 2007
Messaggi: 13,718
Popolarità: 42949678 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
Penso che un documento del genere verrebbe dichiarato nullo in sede di separzione. |
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#5 (permalink) | |
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HORAS TIBI SERENAS
Data registrazione: Jan 2004
Messaggi: 19,588
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Citazione:
il dialogo e il buonsenso .........danno dei risultati strepitosi il tutto poi da sottoscrivere in presenza di un avvocato e/o notaio. ciao |
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#8 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Sep 2007
Messaggi: 122
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Citazione:
1) La casa, della quale la moglie risultasse affidataria, ove di sua proprietà personale, potrebbe da lei essere, tranquillamente, alienata purchè sia inserita, nel contratto di alienazione, una condizione risolutiva potestativa avente ad oggetto il turbamento dell'esercizio del diritto di abitazione, attribuito a sua moglie, entro 9 anni dall'attribuzione. Semplificando: Tizio vende a Caio che accetta la casa familiare a condizione che lo stesso Caio non turbi - e quindi consenta - il pacifico godimento del diritto di abitazione sulla casa, da parte moglie di Tizio per minimo 9 anni a far data dall'attribuzione giudiziale. Ciò è possibile in quanto lei continua ad essere proprietario dell'abitazione, mentre sua moglie, in funzione dell'affidamento dei suoi figli, è titolare del diritto di abitazione che è mero diritto di godimento. Semplificando è come se lei rimanesse nudo proprietario e sua moglie fosse usufruttuaria. Il termine di 9 anni, inderogabile, deriva da una recente sentenza della Cass., la quale ha statuito circa l'indisponiblità della casa familiare affidata per almeno 9 anni. La dottrina, tuttavia, sull'onta della ratio della sentenza (quella di non privare la moglie del diritto di abitazione) e della similitudine con la scissione nuda proprietà/usufrutto, ammette tale soluzione. 2) Notevoli, ed irrisolte, diatribe, sfruttabili a suo vantaggio, vertono sulla comunione della casa familiare con un terzo (sia essa di proprietà del solo conuige e di un terzo o dei due coniugi e del terzo). Sfruttando una imprecisa formulazione delle norme in tema di abitazione sulla casa familiare (che non considerano la comproprietà con terzi) un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale esclude, dalla possibilità di attribuzione del diritto di abitazione, quelle case familiari che non siano di proprietà esclusiva di un coniuge o di entrambi i coniugi. Semplificando, attribuendo in comproprietà parte dell'immobile ad un terzo soggetto (nella quota di almeno il 15-20%) ci sono ottime possibilità che il giudice dell'affidamento non attribuisca l'abitazione della casa familiare a sua moglie imponendole di trovarle un'altra soluzione. Ad onor del vero esiste anche un orientamento avverso, tuttavia ritengo che al 70% il giudice deciuderebbe nel senso prospettato. 3) Una eventauale accordo stragiudiziale non è prospettabile.Al più potrà aversi nelle more del giudizio. Ove , infatti, si tratti di separazione consensuale è possibile accordarsi; l'accordo sarà soggetto all'omologazione giudiziale. In tali termini è, astrattamente, possibile attribuire una seconda casa, purchè, nei fatti, pari a quella adibita a residenza familiare e purchè ciò non rechi pregiudizio alla prole. Non c'è, tuttavia, alcuna certezza giuridica che l'omologazione dell'accordo negli esposti termini avvenga. 4) Ferme le cose precedentemente dette, se lei è in comunione e la casa ricade in regime di comunione, non c'è modo alcuno di fare fare alla moglie una dichiarazione con la quale questa rinunci a far entrare nel regime legale l'immobile. Nonostante un decennio fa la cosa fosse discussa, la Suprema Corte si è espressa chiaramente sul punto statuendo come una dichiarazione del coniuge in atto volto a far considerare bene personale l'immobile ha valore prettamente ricognitivo e non negoziale, quindi non tale da escludere il subingresso nel regime legale. L'unica soluzione sarebbe quindi il passaggio al regime di separazione dei beni o al più al regime di comunione convenzionale con esclusione del bene discusso. Restano fermi, tuttavia, i problemi circa l'affidamento. Ultima modifica di masscar7 : 14-04-08 alle ore 19:34 |
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#9 (permalink) |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
Messaggi: 15,885
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
al contrario dei paesi più evoluti (secondo i più) o meno evoluti (secondo le femministe, i politici e i giudici) in Italia ai patti (pre)matrimoniali non è riconosciuta validità giuridica (a ulteriore dimostrazione che siamo sudditi e non cittadini)
per ora, e finchè lo stato non pretenderà di regolamentare anche quelle, nelle convivenze è ammessa la libera pattuizione fra le parti ![]() disclaimer: sono un avv.autodidatta ![]()
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#10 (permalink) | |
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HORAS TIBI SERENAS
Data registrazione: Jan 2004
Messaggi: 19,588
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