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Vecchio 04-04-08, 00:28   #1 (permalink)
aio
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Prelazione su vendita in contratti di locazione

Volendo vendere un appartamento attualmente affittato mi sto arrovellando sulle procedure da applicare per legge.

A dicembre scade, in seconda scadenza, il contratto.
Secondo la legge 431/98 art. 2 comma 1 dovrei comunicare la mia intenzione di non rinnovare il contratto mediante una raccomandata.
Secondo la legge 392/78 art.38, dovrei comunicare la mia intenzione con atto notificato a mezzo di un ufficiale giudiziario.

A quale delle due leggi mi devo attenere?

Grazie a chi mi vorrà raccontare la propria esperienza.
Sicuramente avrò + domande da fare.
Ciao
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Vecchio 04-04-08, 13:27   #2 (permalink)
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Non c'è contraddizione tra le due norme.
L'una (l. 431/98) disciplina le modalità di comunicazione del diniego di rinnovo,da farsi con raccomandata,mentre l'altra (l. 392/78) disciplina le modalità di comunicazione della vendita dell'immobile,affinché il conduttora possa esercitare il diritto di prelazione che gli spetta per Legge,da farsi tramite Ufficiale Giudiziario.

Puoi fare tutto con quest'ultima comunicazione,unendo diniego di rinnovo ed offerta di vendita in prelazione.

Ciao,Gus
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Vecchio 09-04-08, 09:32   #3 (permalink)
aio
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Grazie Gus.

Approfitto per fare un altra domandina (a te o a chi voglia rispondere).
Nel caso in cui si arrivi a vendere a un terzo, a un prezzo + basso di quello che si è dichiarato nella notifica per invitare all'esercizio di prelazione il locatore ha il diritto di "riscatto" sempre secondo la 392/78.

Come è regolato il diritto di riscatto? c'è qualche legge? o vale qualche art. del codice civile?

Ma il diritto di riscatto dell'attuale locatore, se non capisco male, varrebbe nei confronti del compratore (o nuovo proprietario) e non del venditore (attuale proprietario).
Quindi a tutti gli effetti con la compravendita si trasferisce al compratore unitamente alla proprietà anche il diritto dell'attuale locatore a entrare in possesso dell'immobile.
Per cui l'esistenza di questo diritto deve essere indicata tanto nel contratto preliminare come nell'atto notarile (sempre il prezzo della transazione sia inferiore al prezzo indicato per la prelazione).
Questo significa che è sconsigliabile registrare un prezzo di compravendita inferiore al prezzo di riferimento per la prelazione.
Da cui è sconsigliabile la pratica abbastanza comune di scritturare prezzi inferiori all'effettivo prezzo di compravendita.

Sono corrette tutte queste deduzioni ?
aio non  è collegato   Rispondi citando
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