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Vecchio 03-04-08, 21:00   #1 (permalink)
Bernabè Vattene!!
 
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Rimborso forfetario per contribuenti a basso reddito "bonus incapienti"!!

L'articolo 44, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 - pdf (convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), prevede, in favore dei contribuenti a basso reddito, una misura fiscale di sostegno che si sostanzia nell’attribuzione di una somma pari a 150 euro, quale rimborso forfetario, destinata ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta per l' anno 2006 risulti pari a zero. Agli stessi soggetti è attribuita un’ulteriore somma di pari importo per ciascun familiare a carico

bisogna controllare l'imposta netta nel modello di dichiarazione unico pf/2007 o 730/2007 respettivamente nel quadro RN 17 o nel quadro della liquidazione in corrispondenza del rigo 22...
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Vecchio 04-04-08, 00:26   #2 (permalink)
ridateci il cainano!
 
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Andrea4891 ha disabilitato la reputazione
ma se uno non ha fatto la denuncia perchè rientrante nella no tax area
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04-04-08, 21:28   #3 (permalink)
Bernabè Vattene!!
 
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Citazione:
Originalmente inviato da Andrea4891 Visualizza messaggio
ma se uno non ha fatto la denuncia perchè rientrante nella no tax area
Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Il beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, spetta ai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia
per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' dei seguenti
redditi indicati nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1 ;
b) pensione di cui all'art. 49, comma 2, compresi quelli di cui
all'art. 11, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50,
comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni
periodici indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c);
d) lavoro autonomo di cui all'art. 53, d'impresa di cui all'art.
55, d'impresa minore di cui all'art. 66, anche se conseguiti in forma
di partecipazione;
e) diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l)
limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente.
2. Per i soggetti titolari dei redditi indicati alla lettera d) del
precedente comma, l'imposta netta deve essere assunta al lordo delle
perdite dichiarate.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 44 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007, sono esclusi dal beneficio
tributario di cui al comma 1 del medesimo art. 44 i soggetti, per i
quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero, fiscalmente
a carico di altri contribuenti ai sensi dell'art. 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Art. 2.

Modalita' di erogazione delle somme

1. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nelle lettere a) e c)
dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 prestano l'attivita'
lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli
stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD) di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario
spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto legge
1° ottobre 2007, n. 159, e' attribuito in via automatica, salvo
espressa rinuncia del beneficiario, dal medesimo sostituto d'imposta
nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla
predetta certificazione.
2. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nella lettera b)
dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 percepiscono il trattamento
pensionistico dal sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi
la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
(CUD) di cui al citato art. 4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno
2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e' attribuito
in via automatica dal medesimo sostituto d'imposta nel mese
di dicembre 2007 sulla base delle informazioni in suo possesso.
3. I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di
cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), del presente decreto,
da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato agli
stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD) relativa al periodo d'imposta 2006 possono
richiedere l'erogazione del beneficio tributario di cui all'art. 44,
commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 al sostituto
d'imposta che corrisponde i predetti redditi nel mese di dicembre
2007 attestando per iscritto, con riferimento al periodo d'imposta
2006:
a) che l'imposta netta e' pari a zero;
b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che
sono stati esonerati da tale adempimento;

c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei
familiari a carico;
d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a
carico nella stessa misura di cui si e' eventualmente gia' fruito.
4. I soggetti che nell'anno 2006 hanno percepito redditi di lavoro
dipendente da un datore di lavoro diverso da quelli elencati negli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, possono richiedere l'attribuzione del
beneficio tributario spettante con le medesime modalita' dettate nel
precedente comma 3, sempreche' nel mese di dicembre 2007 i medesimi
soggetti percepiscano redditi di lavoro dipendente, assimilati e/o di
pensione da un sostituto d'imposta di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
5. I soggetti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 che hanno ricevuto il
beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n.
159 del 2007 sono obbligati a comunicare tempestivamente al sostituto
d'imposta, e comunque entro i termini di effettuazione delle
operazioni di conguaglio dei redditi relativi all'anno 2008, di non
averne diritto. In tal caso, il sostituto d'imposta e' tenuto a
recuperare il beneficio tributario erogato dagli emolumenti
corrisposti nei periodi di paga o di pensione successivi a quello nel
quale e' resa la comunicazione e comunque entro i termini di
effettuazione delle predette operazioni di conguaglio.
6. Il sostituto d'imposta attribuisce il beneficio tributario
spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge n. 159 del 2007 solo se il monte ritenute disponibile
nel mese di dicembre 2007 e' sufficiente a garantire il beneficio
medesimo per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ovvero solo se
il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio
tributario e' sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti
i soggetti indicati nei precedenti commi 3 e 4 che ne hanno fatto
richiesta.
7. Entro il 31 gennaio 2008, gli enti pensionistici sono tenuti a
comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il totale delle somme
attribuite ai sensi del comma 2.
8. In tutti i casi in cui il beneficio tributario non e'
riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, lo
stesso puo' essere richiesto in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2007. I
soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei
redditi possono richiedere il beneficio tributario presentando
un'istanza all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche del
modello che i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi devono utilizzare ai fini della richiesta
del beneficio tributario spettante.
9. I soggetti che hanno percepito il beneficio tributario non
spettante in tutto o in parte, compresi quelli che non hanno
effettuato la comunicazione di cui al comma 5, sono tenuti ad
evidenziare nella dichiarazione dei redditi l'importo non spettante.
I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio
tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i
termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008.
10. Nel modello 770 devono essere indicati il codice fiscale dei
beneficiari e dei familiari a carico con riferimento ai quali e'
stato attribuito il beneficio tributario. L'Agenzia delle entrate
effettua i controlli sui benefici tributari riconosciuti eseguendo il
recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.


dalla normativa se eri esonerato puoi accedere al bonus!!


certo quando leggo che anche i possessori di reddito di impresa possono usufruire di questa legge mi viene in mente tutti coloro che hanno aperto un'attività nel 2006 e che non sono stati soggetti agli studi di settore rischiano di prendersi anche il bonus!!
Cosmos non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-04-08, 15:36   #4 (permalink)
HORAS TIBI SERENAS
 
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onus incapienti
io l ho letto ma cio capito e non cio capito.............
ma come si fa adc aver un reddito di 50000 ad imposta zero ed ad aver diritto al bonus
e fatto forse x i ricchi................
spiegatemi gentilmente.............
buon fine settimana
babusca non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-04-08, 19:51   #5 (permalink)
Bernabè Vattene!!
 
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Citazione:
Originalmente inviato da babusca Visualizza messaggio
onus incapienti
io l ho letto ma cio capito e non cio capito.............
ma come si fa adc aver un reddito di 50000 ad imposta zero ed ad aver diritto al bonus
e fatto forse x i ricchi................
spiegatemi gentilmente.............
buon fine settimana
esempio con le attuali aliquote!!

calcolo imposta su lorda su 50000 euro!!

fino a 15000 si calcola il 23%=3450
da 15001 a 28000 il 27%=6960(3450+3510)
da 28000 a 50000 il 38%= 15320 (8360 +6960)

15320 imposta lorda

da detrarre!!


supponiamo che il soggetto in questione ha moglie e 4 figli a carico

coniuge!! 518 euro in proporzione al reddito alto
figli!! 800 per 4= 3600

totale detrazioni 4118

andiamo alle spese sostenute
il soggetto tra interessi del mutuo,ristrutturazione casa,spese mediche,tasse scolastiche,beneficienza,acquisto auto nuova magari per la mammina che gli permette di usufruire della legge 104 e altre spese detraibili varie...gli garantiscono di recuperare altri 11300 euri...

ricapitolando imposta lorda 15320-
detrazione familiari a carico 4118-
detrazioni spese sostenute 11300=

totale imposta netta -98 cioè zero...




Ps.mi sembra di non aver inserito le detrazioni per il lav.dipendente!!
Cosmos non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06-04-08, 14:05   #6 (permalink)
HORAS TIBI SERENAS
 
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Originalmente inviato da Cosmos Visualizza messaggio
esempio con le attuali aliquote!!

calcolo imposta su lorda su 50000 euro!!

fino a 15000 si calcola il 23%=3450
da 15001 a 28000 il 27%=6960(3450+3510)
da 28000 a 50000 il 38%= 15320 (8360 +6960)

15320 imposta lorda

da detrarre!!


supponiamo che il soggetto in questione ha moglie e 4 figli a carico

coniuge!! 518 euro in proporzione al reddito alto
figli!! 800 per 4= 3600

totale detrazioni 4118

andiamo alle spese sostenute
il soggetto tra interessi del mutuo,ristrutturazione casa,spese mediche,tasse scolastiche,beneficienza,acquisto auto nuova magari per la mammina che gli permette di usufruire della legge 104 e altre spese detraibili varie...gli garantiscono di recuperare altri 11300 euri...

ricapitolando imposta lorda 15320-
detrazione familiari a carico 4118-
detrazioni spese sostenute 11300=

totale imposta netta -98 cioè zero...




Ps.mi sembra di non aver inserito le detrazioni per il lav.dipendente!!
...allora avevo capito giusto.....
comunque la detrazione di 800 euro e a scalare in funzione del reddito e su 50000 e molto minore
almeno cosi deduco vedendo il mio reddito complessivo arrivo ad avere 530 euro di detrazione x 1 figlio............o sono 800 indipendentemente dal reddito
grazie mille .........ciao
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Vecchio 06-04-08, 14:07   #7 (permalink)
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http://www.nidil.cgil.it/popup.php?Id_Pag=246

sito valido
http://www.globallab.it/paf/indice.htm

Ultima modifica di babusca : 06-04-08 alle ore 14:14
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