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#1 (permalink) |
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incudine....!!
Data registrazione: Jul 2006
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I vecchi assegni validi dopo il 30 aprile!!
Per rispettare la nuova normativa antiriciclaggio sarà sufficiente scrivere a mano “non trasferibile”
Per poter utilizzare gli assegni già in circolazione anche dopo la fine di aprile sarà sufficiente scrivere sul modulo “non trasferibile”. La dicitura può essere messa a mano dal traente senza che siano necessarie altre formalità. E’ questo quanto chiarito dal ministero dell’Economia con una circolare destinata a risolvere alcuni problemi applicativi relativi alle nuove misure antiriciclaggio, introdotte dal decreto legislativo n. 231 del 2007 (nello specifico dall’articolo 49, che stabilisce nuovi limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore). La nuova normativa stravolge le regole per gli assegni liberi. Dal 30 aprile dovranno essere chiesti all’istituto di credito per iscritto, pagando un’imposta di bollo di 1,5 euro per libretto. Gli assegni potranno essere utilizzati solo per pagamenti sotto i 5mila euro e ogni girata dovrà, inoltre, riportare il codice fiscale. Di conseguenza diverranno di norma gli assegni “non trasferibili”. Riguardo ai libretti ritirati dai clienti prima del 30 aprile e utilizzati dopo, si applicherà il tetto dei 5mila euro, ma non saranno soggetti al bollo. Non è fissata alcuna soglia per gli assegni bancari e postali emessi “a me medesimo”. Il decreto impone che possano essere girati solo per l’incasso direttamente a una banca o alle poste. Se l’assegno viene emesso in modo irregolare, si potrà comunque incassare, ma l’istituto di credito dovrà segnalare il fatto al ministero che applicherà le sanzioni previste dalla legge: dall’1 al 40% dell’importo trasferito. La girata irregolare blocca l’incasso degli assegni “liberi”. Per ottenere la somma occorre risalire la catena e rivolgersi all’ultimo girante in regola. assegno irregolare!! ma non tocca al cassiere di turno accorgersene e magari segnalarlo a colui che lo stà incassando.... ![]() e poi prima con una girata irregolare gli assegni mica te li facevano incassare.....
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#2 (permalink) |
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incudine....!!
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I controlli sulla circolazione degli assegni
Il ministero dell’Economia ha predisposto una circolare, presentata nella giornata del 19 Marzo 2008 al convegno promosso da Afin sull’antiriciclaggio, dalla quale emerge che banche e Poste avranno l’obbligo di effettuare un controllo poco più che formale sulla regolarità delle girate per gli assegni; tale adempimento consisterà nella verifica dell’apposizione della firma per la girata, della sequenza alfanumerica del codice fiscale e della compatibilità tra firma e codice. |
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#3 (permalink) |
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incudine....!!
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Antiriciclaggio: nuovi limiti per i libretti al portatore
Le disposizioni antiriciclaggio, contenute nel Decreto Legislativo numero 231 del 2007, stabiliscono che il limite massimo del saldo dei libretti al portatore deve essere pari ad Euro 5.000,00. Il Ministero dell’Economia ha precisato, con una circolare sottoscritta nella giornata del 20 Marzo 2008, che tutti i titoli emessi prima del 30 Aprile 2008, possono essere regolarizzati fino al 30 Giugno 2009. |
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#4 (permalink) |
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incudine....!!
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Antiriciclaggio: il nuovo regime di circolazione della moneta e dei titoli al portatore
Nella giornata di ieri, giovedì 20 Marzo 2008, il Ministero dell’Economia ha sottoscritto, in tema di normativa antiriciclaggio, una circolare inerente la circolazione della moneta e dei titoli al portatore. Secondo le nuove disposizioni legislative, a partire dal 30 Aprile 2008, gli assegni circolari, bancari o postali di importo superiore ad Euro 5.000,00 dovranno riportare la clausola di non trasferibilità, accompagnata dall’indicazione dell’unico beneficiario. Per gli assegni liberi, compresi quelli circolari, viene previsto il pagamento di un’imposta di bollo di Euro 1,50 per modulo. |
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#5 (permalink) |
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incudine....!!
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L’imposta di bollo non verrà applicata alle cambiali ed ai pagherò
La circolare Assonime numero 18 del 18 Marzo 2008 ritiene che la nuova imposta di bollo di 1,50 euro non dovrà essere applicata sulle cambiali e sui pagherò. Tale presa di posizione deriva dal fatto che il riferimento della normativa antiriciclaggio ai vaglia cambiari riguarda solamente quelli speciali emessi da Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia, e quindi non ai vaglia cambiari ordinari (cambiale e pagherò). |
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#6 (permalink) |
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incudine....!!
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Dal 30 aprile 2008 cambiano le regole per assegni e contante
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 a partire dal 30 aprile 2008 cambieranno le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore. I Viene ridotta la soglia per i pagamenti con contante da € 12.500 a € 5.000 Drasticamente ridotto da 12.500 a 5.000 euro il limite consentito per il pagamento utilizzando denaro contante e/o assegni al portatore. Importi superiori a 5 mila euro i potranno essere pagati con denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5 mila euro dovranno essere con clausola di “non trasferibilità”. La legge prevede inoltre che un’operazione unitaria di importo superiore a 5 mila euro non potrà essere frazionata in tante operazioni inferiori a 5 mila euro: ricorrendo la fattispecie permane il divieto dell’uso del contante e degli assegni trasferibili. La legge definisce l’operazione frazionata:“un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”. Cambierà la circolazione degli assegni Cambiano in maniera sostanziale le modalità per il rilascio degli assegni da parte di banche e Poste. Infatti : - sia i libretti di assegni bancari e postali che gli assegni circolari verranno consegnati al cliente con prestampata la clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. Nel caso vengano richiesti assegni privi della clausola di non trasferibilità, il richiedente dovrà pagare un’imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno; - gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (ovvero gli assegni che il traente emette con le formule “mio proprio “, “a me stesso”, etc.) potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste: non potranno essere girati a un soggetto diverso da banca o poste. - gli assegni di cui è consentita la girata (e cioè quelli richiesti senza la clausola di non trasferibilità e di importi inferiori a 5.000 euro), dovranno recare la cosiddetta girata “piena” : ossia il beneficiario dell’assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale e quando il beneficiario gira sua volta l’assegno dovra’ oltre la gira indicare anche il suo codice fiscale. Sanzioni L’utilizzo di denaro contante o di assegni non conformi a quanto sopra, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’uno e il 40% dell’importo trasferito. |
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#9 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Nov 2006
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Bolli sui vecchi assegni
Giusto una domanda.
Avendo un libretto di assegni vecchio (emesso due anni fa), se emetto un assegno inferiore ai 5.000,00€ devo renderlo non trasferibile? Se non lo faccio che cosa succede ? Grazie mille delle informazioni. |
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#10 (permalink) | |
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ridateci il cainano!
Data registrazione: Dec 2004
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